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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatoria interna di istituto: le abilitazioni non danno punteggio

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Francesca – Mi trovo a compilare la scheda di valutazione titoli per grad istituto per individuazione docenti soprannumerari e mi chiedevo se vale al punto C dei titoli l’abilitazione Tfa del 2013 anche se si tratta di un’abilitazione di un altro ordine di scuola rispetto a dove insegno ora. Grazie della consulenza.

Lalla - gent.ma Francesca, le abilitazioni non sono titoli valutabili nelle graduatorie interne di istituto, e il TFA (come d’altronde le altre abilitazioni) non sono diplomi di specializzazione nel senso inteso dal punto C) della tabella dei titoli. (in tutto il contratto la parola TFA non è menzionata, l’ultima abilitazione menzionata è la SSIS, per dire appunto che non si può valutare come diploma di di specializzazione (nota 11bis) " Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio"


Mobilità: non esiste mobilità professionale da Ata a docente

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Silvia - Gentile redazione, leggo sulla vostra pagina della mobilità: Il Ministero supera una empasse e dichiara per la prima volta, adeguando il testo, che il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale con DPR 25 marzo 2014 fa valere la richiesta di passaggio di ruolo sia verso la primaria che l’infanzia.

Sono assistente amministrativo di ruolo, con superamento del periodo di prova, in possesso del diploma magistrale abilitante e, per questo, sono inserita nelle graduatorie di seconda fascia per la scuola elementare e materna. A questo punto mi chiedo: posso io chiedere il passaggio di ruolo alla scuola dell’infanzia, ai sensi dell’art. 14 dell’OM??

Ringrazio fin d’ora per la risposta, sperando di averla in tempo per una eventuale domanda entro i termini (mi pare il 16 marzo)

Lalla – gent.ma Silvia, la mobilità professionale riguarda il passaggio di ruolo e/o di cattedra esclusivamente tra posti di insegnamento o classi di concorso.

Non esiste la possibilità di passaggio dal ruolo ATA al ruolo docente o viceversa, è un tipo di mobilità non contemplata dal contratto.

Questo significa che per diventare insegnante di ruolo devi fare la trafila di coloro che, come te, sono inseriti in seconda fascia delle graduatorie di istituto. Nelle intenzioni del Ministero l’intenzione di bandire un concorso entro fine 2015.

Mobilità: precedenza per chi è affetto da grave patologia. Chiarimenti.

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Francesca – mentre sta per scadere il termine ecco un dubbio a cui non trovo  risposta: che cosa significa nelle precedenze cure continuative per  grave patologia? Io sono sottoposta a controlli oncologici ogni tre/sei mesi, ma non sto  facendo chemioterapia solo screaning; posso esprimere la preferenza? A quale ufficio mi devo rivolgere, eventualmente, per le certificazioni  se la ASL non mi ha riconosciuto l’invalidità, e quindi non rientro  nella Legge 104? Grazie mille, comunque.

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

per fruire della precedenza bisogna produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.

Non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l’invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Non sono ammesse altre certificazioni.

A parere di chi scrive non rientrano nella fattispecie i controlli specialistici relativi alla patologia ma solo le terapie effettuate correlate ad essa.

Pertanto la certificazione dovrà indicare la terapia che il soggetto affetto da grave patologia sta effettuando o deve effettuare presso il centro.

Mobilità: passaggio di cattedra e casella 17 II grado già “utilizzato” nella classe di concorso richiesta

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Elisabetta – Gentili esperti di Orizzonte Scuola, sono una docente di ruolo nella Secondaria di 2° grado. Ho letto con interesse la Vostra guida “compilazione modulo per i passaggi di cattedra del secondo grado” pubblicata in data 10 marzo. Ho il seguente dubbio:  – relativamente alla casella n. 17 (numero di anni di servizio come utilizzato nella classe di concorso per cui è richiesto il passaggio) valgono ANCHE gli anni di servizio (periodo non inferiore a 180 gg.) prestati come pre-ruolo grazie a contratti fino al 30 giugno assegnati dall’Usp / At in base allo scorrimento da GaE? Oppure si intendono esclusivamente anni di ruolo?  RingraziandoVi x le utilissime indicazioni di questa rubrica, resto in attesa di una Vostra risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Elisabetta,

il CCNI 2015 non fa in nessun caso riferimento ai servizi prestati come supplente se non relazione (e lo fa indirettamente) alla casella riguardante i periodi di pre ruolo riconosciuti ai fini della carriera.

La parola infatti che viene usata nella casella 17 è “utilizzato” non “incaricato”.

Pertanto il riferimento è esclusivamente al docente di ruolo che nelle operazioni di utilizzazione (mobilità annuale) ha prestato servizio nella classe di concorso per cui si richiede il passaggio.

Graduatoria interna: il calcolo del servizio pre ruolo. Chiarimenti.

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Giuseppina – Sono un’insegnante della scuola Primaria.  Nell’anno 207/2008, in pre-ruolo, ho maturato 175 giorni di servizio. La segreteria della mia scuola mi ha fatto notare che quest’anno non può essere calcolato perché non ho maturato i 180 giorni. Si tratta di conteggiarlo per la graduatoria dei soprannumerari.  Volevo sapere da voi se è così e qual è il riferimento di legge che determina tale punteggio. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giuseppina,

perché il servizio pre ruolo sia riconosciuto valido l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale .

Se quindi il tuo servizio di 175 gg non rientra nella seconda possibilità (contratto da almeno il 1 febbraio…), non avendo i 180 gg il servizio non è valido.

Si precisa che nella graduatoria interna il calcolo del servizio pre ruolo  non cambia rispetto a quello per la mobilità volontaria o passaggi di cattedra e di ruolo, così come non cambia anche per il neo immesso in ruolo che chiede la sede definitiva.

Pertanto tale rilievo ti deve essere stato fatto dall’UST che ti ha convalidato la domanda quando da neo immessa in ruolo hai presentato domanda di trasferimento per la sede definitiva.

Non capisco quindi come fai ad accorgertene solo ora.

Mobilità: se non si ottiene il passaggio di ruolo che succede?

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Maria Grazia  – sono insegnante di ruolo alla scuola dell’infanzia e mi accingo a compilare domanda di passaggio di ruolo per la primaria, possedendo i titoli necessari al ruolo (diploma magistrale quinquennale precedente al 2002). La mia domanda è la seguente: Se nessuna delle preferenze espresse avesse posto per me e la mia domanda non dovesse essere accolta, conservo il mio posto di titolarità? Oppure mi assegnano un posto di ufficio alla primaria o peggio all’infanzia?

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria Grazia,

la domanda di passaggio di ruolo non rientra nei trasferimenti di ufficio ma in quelli volontari.

Se quindi tu che decidi di fare passaggio in altro ruolo indicando delle sedi ed eventualmente escludendone altre. Il minimo richiesto perché la domanda sia valida è indicare almeno una sede (singola scuola o  comune o distretto….).

Nel caso non si ottenessero le sedi espresse è come se la domanda non fosse mai stata prodotta.

Il docente rimane dov’è conservando tutto il servizio e la continuità finora maturata.

Graduatoria interna e mobilità: continuità per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo. Chiarimenti.

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Tiziana – sono un’insegnante di scuola primaria che ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia nell’anno 2007-2008 ( quindi , senza contare l’anno in corso, sono nella scuola primaria e nello stesso Circolo didattico da 7 anni). Per il punteggio di continuità devo considerare anche il primo anno (2007-2008) oppure devo partire dall’anno scolastico successivo?

Paolo Pizzo – Gentilissima Tiziana,

devi considerare anche l’anno 2007/2008 in quanto il primo anno di passaggio il docente ha già una sede definitiva.

La continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo e dall’assegnazione della sede definitiva.

Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo, sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, anche se coperta da servizio, nonché quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

Chi è già in ruolo e ottiene passaggio in altro ruolo non deve richiedere l’anno successivo una nuova sede. Quella ottenuta è già “definitiva”.

Pertanto il tuo anno di arrivo nel nuovo ruolo è considerato valido ai fini della continuità di servizio.

 

 

Mobilità: anche chi ha immissione in ruolo solo giuridica da settembre 2014 presenta domanda

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Prof. Maria - Sono una neo immessa in ruolo alle prese con la domanda di trasferimento. Volevo chiedere se i miei colleghi con nomina giuridica sett.2014 hanno il mio stesso punteggio che sto concludendo l’anno di prova. Infinite grazie.

Lalla - gent.ma Maria, il loro punteggio potrebbe anche essere superiore al tuo.

Voglio dire cioè che anche il docente neo immesso in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2014 ed economica dal 1° settembre 2015 sta compilando la tua stessa domanda e rispondendo alle tue stesse domande.

Non conta nulla il fatto che tu stia concludendo l’anno di prova (non sei "più in ruolo" di loro), capita tante volte che anche chi ha nomina sia giuridica che economica nello stesso anno sia costretto, per vari motivi a rimandare l’anno di prova, e non è neanche detto che i colleghi non stiano superando l’anno di prova esattamente come te, se sono stati destinatari di una supplenza di almeno 180 giorni nella stessa classe di concorso o affine.

Pertanto, tutti coloro che avete avuto nomina almeno giuridica dal 1° settembre 2014, parteciperete alla II fase dei movimenti, quella provinciale. Sulla base delle singole preferenze scelte da ciascuno, conterà il punteggio.


ATA terza fascia: quando è possibile chiamare dalle nuove graduatorie?

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Luigi - Cortesemente desidererei sapere come mai alcuni DSGA di Genova, dicono agli interessati che la graduatoria in questione non è ancora uscita, e uscirà a fine mese, quando invece è da ieri già evidente sul sito dell ministero dell’istruzione?? cosa significa, quelle attuali non sono attendibili? grazie

Lalla - gent.mo Luigi, il fatto che le graduatorie ATA compaiano in verde su Istanze on line non vuol dire che le scuole siano autorizzate ad autorizzarle, quindi hanno ragione i DSGA che dicono "non sono uscite". Bisognerà invece attendere il via libera da parte dell’Ufficio Scolastico, che decidera una data unica per la pubblicazione delle graduatorie ATA terza fascia definitive in tutta la provincia. In questo articolo ci sono gli avvisi pubblicati dagli Uffici scolastici.

Certo, se cominciano ad essere verdi, la pubblicazione potrebbe avvenire anche la prossima settimana, senza attendere la successiva.

Immissioni in ruolo: disponibilità a cambiare provincia

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Francesca - Leggo con molta attenzione <<Rimane fuori dal piano di assunzione chi non potrà essere assunto neanche nella fase residuale del piano.

Il piano prevede infatti l’assegnazione del posto nella provincia di inserimento per gli iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento e nell’ambito della regione per i candidati del concorso, e inoltre una fase residuale in cui, se non si trova collocazione, si può stilare una lista di preferenze di albi territoriali (province). In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione >>

è tutto molto chiaro ma mi assale un dubbio : chi , come me, ha un punteggio talmente basso da dover accettare che passino-giustamente- prima tutti gli altri e si ritroverà , quindi , a stilare una lista di preferenze come potrà fare la scelta giusta per non perdere un diritto ? Di quali strumenti potrà avvalersi ? perchè si determina una <<indisponibilità>> se io sono disposta ad accettare qualunque sede ? Prima ci fanno sognare, e poi…. aiutami a capire

Lalla – gent.ma Francesca, a nostro parere difficilmente chi sarà disponile a spostarsi in qualsiasi sede di Italia potrà non trovare collocazione (naturalmente la risposta proviene solo dalla lettura del DDL, che da lunedì 17 marzo dovrà essere sottoposto al vaglio del Parlamento e che potrebbe ancora essere licenziato in via definitiva sotto altra veste).

Piuttosto, le probabilità di mancata collocazione aumentano se tu, dopo non aver trovato collocazione nella provincia scelta (per le Graduatorie ad esaurimento) o per la regione (nel caso delle Graduatorie del concorso) a causa della posizione non felice in graduatoria, esprimi solo pochi altri albi territoriali. Da un lato infatti il Governo non può importi una mobilità a livello nazionale (deve essere una tua precisa scelta), dall’altro ti dice: se non posso accontentarti nelle tue poche scelte, non posso inventare il posto.

Pertanto quello che tu pensi: indisponibilità per chi sarà disposto ad accettare qualsiasi sede dovrebbe essere veramente l’ultima spiaggia, della quale speriamo non incappi nessuno dei destinatari del piano di assunzioni 2015 (nelle proiezioni del Ministero tale ipotesi dovrebbe avverarsi solo per la scuola di infanzia, per la quale però si è pensato anche ad un progetto di ricollocazione più ampio).

Pensione: diritto alla pensione per vecchiaia nel 2020 con decorrenza 1/9

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Carmela  – Sono un’insegnante di scuola media,ho già compiuto 62 anni a febbraio,dato che ho solo pochi anni di servizio,in tutto 21 anni e tre mesi,quando potrò andare in pensione? Grazie.

FP – Gentile Carmela,

considerata la sua età (simulando come data di nascita il 15/2/1953) e la suaanzianità contributiva, le segnalo che la sua  prima possibilità di “uscita” è rappresentata dal raggiungimento della pensione  per vecchiaia ovvero tenuto conto dell’età.

Le indico di seguito i requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla L. 214/2011:
– dal 2013 al 2015 66 anni e 3 mesi;
– dal 2016 al 2018 66 anni e 7 mesi;
– dal 2019 al 2020 66 anni e 11 mesi.

Pertanto matura il diritto alla pensione per vecchiaia nel 2020 con decorrenza 1/9.

Pensioni: requisiti per il pensionamento anticipato per gli uomini

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Corrado  - sono un Docente di Scuola  Secondaria di 2° grado, compio 62 anni al 20.08.
di quest’anno, con 40 anni e 6 mesi di servizio, quando potrò andare in pensione? Grazie.

FP – Gentile Corrado,

considerata l’anzianità contributiva e l’ età anagrafica, la prima possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011, ovvero al raggiungimento  dell’ anzianità contributiva prescritta dalla normativa, per gli uomini, senza operare nessuna forma di arrotondamento.

I requisiti per il pensionamento anticipato per gli uomini, previsti per i prossimi anni, sono:

– 2014/2015 42 anni e 6 mesi;
– 2016/2018 42 anni e 10 mesi;

Pertanto matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2017, considerando  l’anzianità contributiva comunicata, di 40 anni e 6 mesi al 31/8/2015.

Si precisa che nonostante il requisito venga soddisfatto successivamente al 1/9,  secondo quanto prescritto dall’art. 59, comma 9 della L.449/97, ch consente l’ accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente  1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31  dicembre del medesimo anno.

Pensione: diritto alla pensione di vecchiaia nel 2018

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Pasquale – invio i seguenti dati per sapere quando mia moglie può accedere alla pensione : nata il 24.9.1951  insegnante della  scuola statale dell’infanzia ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA AL 31.09.2016:-anzianità di servizio: 1934 settimane-maternità: 5 mesi e 1 giorno di anzianità-invalidità 84%  dal 1°gennaio 2003 – lavoro dipendente- datore pubblico- No opzione donna o altre penalizzazioni.
FP – Gentile Pasquale,

considerata l età e l’ anzianità contributiva di sua moglie, le segnalo che la prima possibilità di “uscita” è rappresentata dal raggiungimento della pensione  per vecchiaia ovvero tenuto conto dell’età.

Le indico di seguito i requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla  L. 214/2011:
– dal 2013 al 2015 66 anni e 3 mesi;
– dal 2016 al 2018 66 anni e 7 mesi.

Pertanto matura il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2018.

Pensione: Pensione anticipata e di vecchiaia

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Franca  – Sono un ,insegnante di scuola primaria nata il 24/01/ 1952 Ho preso effettivo servizio il13/12/1977 ma con retrodatazione giuridica dal 10/9/1977. Ho 13 mesi di preruolo riscattato. Secondo la legge Fornero quando potrò fare domanda di pensione?Ringrazio anticipatamente. Aspetto una vostra risposta.

FP – Gentile Franca,

in riferimento alla sua richiesta si chiarisce che:

1) può andare in pensione al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia  ovvero legata all’età, nel 2018.
Per opportuna conoscenza, di seguito si indicano i requisiti previsti per la pensione di Vecchiaia, per i prossimi anni:
– dal 2013 al 2015 66 anni e 3 mesi;
– dal 2016 al 2018 66 anni e 7 mesi.

2) può andare in pensione al raggiungimento del requisito per la pensione anticipata ovvero legata all’anzianità di servizio, sempre nel 2018.

Per opportuna conoscenza, di seguito si indicano i requisiti, per le donne, per il pensionamento  anticipato:
– dal 2014 al 2015 41 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi;

DDL Scuola: insegnante senza servizio potrà essere assunto in ruolo

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Eugenio - Sono un docente abilitato all’insegnamento delle classi di concorso A025 e A028 con il concorso del 1999 e sono presente nelle GAE, e sono senza servizio in quanto non sono mai stato chiamato per svolgere supplenze. Vorrei sapere se rientro nel piano di assunzioni dei 100. 701 docenti. In attesa di una gradita risposta porgo distinti saluti

Lalla - gent.mo Eugenio, ad oggi la risposta è affermativa, ma a determinate condizioni.

L’intenzione espressa dal Governo nel DDL approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2015 (qui puoi leggere il testo) è quella di esaurire sia le Graduatorie ad esaurimento, che le Graduatorie di merito del concorso 2012 relativamente alle posizioni dei vincitori.

Naturlamente bisognerà attendere l’iter parlamentare per conoscere il testo e le decisioni finali, oggi rispondiamo solo sulle intenzioni. Nei prossimi mesi potremo rispondere anche sui provvedimenti definitivi (è implicito quindi che le risposte potrebbero, in futuro, essere diverse).

Nel DDL è stata superata quell’empasse – registrata nelle settimane scorse – secondo la quale si voleva escludere dal piano chi non avesse mai prestato servizio, pur essendo inserito nelle Graduatorie ad esaurimento. Nel corso della conferenza stampa il Premier ha spiegato che è l’abilitazione a dare titolo all’assuzione (il video)

Pertanto, se il DDL sarà confermato in questa versione, anche chi non ha servizio potrà essere assunto in ruolo (come d’altronde accaduto fino alle più recenti immissioni in ruolo dello scorso anno scolastico).
Come avverrà l’immissione in ruolo?

Ne abbiamo parlato in questo articolo. Immissioni in ruolo 2015: si presenterà domanda di assunzione. Per chi non trova posto graduatoria nazionale. Il testo del DDL

Particolarmente importante, per chi non ha una posizione felice in graduatoria, potrà essere la fase residuale, quella in cui vi verà chiesto di esprimere delle preferenze di albi territoriali, e quindi sostanzialmente una mobilità nazionale. Solo se non si riesce a trovare posto in questa fase non si procede all’assunzione. Quindi chi sarà disposto a spostarsi in qualsiasi provincia d’Italia, teoricamente, dovrebbe poter essere collocato. Ma è presto per poter avere proiezioni realistiche sulle varie classi di concorso.


Nessuna immissione in ruolo nel 2015 per la scuola dell’infanzia?

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Lucia - Ciao Lalla, per favore un chiarimento se è possibile. Come verrebbe effettuata l’immissione in ruolo per i precari GaE della scuola dell’infanzia: dalle notizie diffuse, la consistenza totale delle GaE dell’infanzia dovrebbe essere di 51.000, alcune insegnanti sono anche nella GaE della primaria, quindi mi chiedo, togliendo le maestre che saranno assunte nella primaria, rimarrebbero 23.000 nelle GaE dell’ l’infanzia e non verrà fatta nessuna immissione in ruolo neanche per coprire il turn over? Oppure la consistenza è maggiore quindi si coprirà il turn over e i 23.000 rimanenti fuori saranno assunti l’anno prossimo? Grazie

Lalla – gent.ma Lucia, premesso che stiamo parlando di numeri che nel DDL non sono scritti, e che quindi possono ancora subire trasformazioni.

Tu mi dici che il numero totale degli iscritti nelle graduatorie di scuola dell’infanzia è di 51.000 (lo affermi tu, in quanto a me non risulta ci siano dati ufficiali su questo). Poniamo che sia esatto. da questo numero, secondo il Ministero, bisognerà togliere coloro che accetteranno il ruolo su primaria, o su sostegno, o su classe di concorso della scuola secondaria, ma anche naturalmente coloro che saranno assunti su scuola dell’infanzia.

Nessuno ha detto che non sarà coperto il turn over, nessuno ha detto di voler escludere la scuola dell’infanzia dalle immissioni in ruolo 2015.

Semplicemente, econdo le proiezioni del Ministero, non ci sarà modo di esaurire tutte le graduatorie, come potenzialmente dovrebbe accadere per tutte le altre classi di concorso. Gli esclusi da questa operazione potrebbero, appunto, essere 23.000. Della loro ricollocazione abbiamo parlato in questo articolo Immissioni in ruolo: 23.000 dell’infanzia esclusi nel 2015 ma poi inseriti nel “progetto 0 – 6″

ATA di ruolo potrà essere assunto come docente se presente nelle graduatorie

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volevo cortesemente chiedere, in relazione a quanto pubblicato, ddl immissioni docenti, essendo di ruolo da quest’anno come A.T. ma incaricato annuale come docente, ho preoccupazione per gli esclusi con contratto con lo stato…pertanto volevo sapere se rientravo come tale (escluso), o essendo profilo diverso, non e’ il mio caso…grazie

Lalla – gent.mo, anche se il DDL non è ancora il provvedimento definitivo (motivo per cui la risposta dovrà poi essere ricontrollata alla luce della legge che scaturirà), posso dire che non è il tuo caso.

Il DDL, al comma 9 dell’art. 8 esclude dal piano di assunzioni non chi ha un contratto con lo Stato, ma chi è già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato. Qui puoi leggere il testo.

Esami di Stato: i commissari interni non possono presentare la domanda come commissari esterni

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Vito - gentilissima Lalla vorrei chiederle se, chi è stato nominato come commissario interno per la terza prova presso la propria scuola, può accettare la nomina come commissario esterno anche presso un’altra scuola per la seconda prova? Parlo sempre per la stessa classe di concorso. grazie mille!

Lalla - gent.mo Vito, la risposta è negativa. La nomina a commissario interno per gli esami di Stato della scuola secondaria II grado, non riguarda solo una prova, ma tutti gli esami. Ossia, fai parte della commissione che si insedierà il 15 giugno e completerai il tuo lavoro nel giorno che sarà stabilito dalla commissione stessa.

Le prove degli studenti avranno inizio il 17 giugno con il tema di italiano e proseguiranno il giorno successivo con la prova di indirizzo. Queste prove sono inviate dal Ministero: tu, come anche i commissari delle discipline interessate, in questi giorni sarete impegnati nella sorveglianza e garantirete il rispetto delle norme e un sereno svolgimento delle prove.

Poi sarai direttamente coinvolto nella preparazione della terza prova, che sarà somministrata agli alunni lunedì 22 giugno.

Poi parteciperai alla correzione delle prove; a seconda quale disciplina insegni potrai essere inserito nella sottocommissione di prima o seconda prova, oltre naturalmente a dover correggere la terza prova relativa alla tua disciplina.

Poi partecipare alle prove orali (5 candidati per ogni giornata), nel colloquio multidisciplinare e parteciperai alle operazioni di scrutinio e di chiusura del plico relativo a tutti i lavori svolti dalla commissione.

Poichè sei commissario interno, svolgerai queste operazioni solo relativamente alla classe per cui sei stato nominato, mentre i commissari esterni lo faranno per entrambe le classi abbinate alla commissione.

Come vedi, il tuo impegno non è limitato alla terza prova, ma a tutto l’esame. I commissari interni non possono presentare domanda come commissario esterno, nè per la stessa nè per altra disciplina. Tra l’altro è anche scritto nella circolare n 5/2015.

Gli idonei concorso 2012 assunti nel 2014 non perderanno il ruolo

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Anna docente precaria abilitata PAS (A033- Livorno) – Alla luce dei recenti avvenimenti, vorrei sapere se gli idonei del concorso 2012 già messi a ruolo, manterranno il ruolo o gli verrà tolto?

Nella classe di concorso A033 in Toscana, hanno messo a ruolo i vincitori e gli idonei fino circa al 90º ( la lista arriva a 125), gli ultimi con chiamata a Dicembre e decorso dal 01/09/2015.

Ovviamente noi abilitati PAS e TFA di seconda fascia GI non siamo stati minimamente considerati. Grazie per la risposta.

Lalla - no, lo spirito del DDL non è quello di togliere il ruolo a qualcuno per darlo a qualcun altro. Posto che sappiamo ancora quale sarà il risultato finale del DDL e dunque l’intera vicenda degli idonei del concorso 2012 (al momento esclusi dal piano di assunzioni 2015), il ruolo di coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2014 non è in discussione.

Il DDL afferma espressamente che tale piano di assunzioni viene realizzato in deroga alla procedura di cui all’art. 399 del Testo Unico.

Pertanto, sulla base delle normative sono state corrette le immissioni in ruolo dell’a.s. 2014/15, vedremo invece come andrà a finire per quelle del 2015/16.

In ogni caso, anche se nel 2014/15 non fossero stati assunti gli idonei, i posti liberi in ogni caso non sarebbero stati offerti ai docenti inseriti nelle Graduatorie di istituto, a costo di rimanere non coperti da docenti di ruolo e di continuare ad essere offerti a supplenza.

Mobilità: per i docenti di ruolo penalizzazioni nel DDL

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Silvia - Sono un’insegnante di ruolo nella scuola dell’infanzia, vorrei capire se ho inteso bene le novità’ circa il passaggio di ruolo o il trasferimento in altra sede: se dal prossimo anno decidessi di chiedere un trasferimento in altra sede oppure un passaggio di cattedra verrei inserita in un albo da cui i presidi andrebbero ad attingere? non potrei percio’ più’ esprimere la mia preferenza circa la sede, ma dovrei attendere di essere convocata da un dirigente per avere un a proposta di sede? E poi dovrei essere confermata ogni tre anni? Grazie

Lalla – cerchiamo di chiarire.

La premessa fondamentale è che stiamo parlando di un DDL, che da martedì 17 marzo sarà al vaglio del Parlamento, pertanto la stesura finale potrà essere diversa da quella proposta dal Consiglio dei Ministri. Vedremo quali emendamenti saranno accettati, quale discussione nascerà su questo punto, quali criticità emergeranno.

Al momento quindi si ragiona su quello che c’è scritto nel testo del DDL e cioè, all’art. 7 comma 4 "Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico di cui al comma 1, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al comma 4"

Gli albi di cui al comma 4 sono "altri territoriali suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto"

Pertanto, rispetto alla proposta contenuta nel DDL, hai capito bene. Vediamo adesso quale sarà l’iter parlamentare

Riforma mobilità. Dal prossimo anno possibili modifiche alle regole. Cosa avverrà

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