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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Pagamento delle vacanze al personale ATA: ulteriori chiarimenti

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Assistente Amministrativo – Gent. Sig. Paolo Pizzo, con riferimento alle Sue varie consulenze sul personale scolastico supplente che sostituisce il Titolare prima, durante e dopo le vacanze di Natale, descritte minuziosamente su Orizzontescuola, s’invia la presente per chiederLe ulteriore parere su quanto accaduto il 07.01 u.s.  Tale giorno, il Titolare ATA (assente ininterrottamente da novembre 2013) non è rientrato in servizio proseguendo l’assenza per malattia (oltre il 13 gennaio p.v.).

Il DS non ha prorogato il contratto al supplente poiché il Titolare ha chiesto assenza per malattia da novembre 2013 fino al 20/12/2013 per poi riassentarsi, sempre per malattia, dal 07/01/2014 ad oltre il 13 p.v. ma siccome HA CHIESTO DI FRUIRE FERIE DAL 23/12/13 AL 04/01/14 ciò a fatto si che non è stato possibile concedere la proroga _…..è fatto divieto nominare su personale assente per ferie…_quindi non si poteva concedere ne proroga ne di conseguenza riconferma della supplenza, così asserisce il DS, al quale ogni volta glielo ricordano i Revisori dei Conti! Atutt’oggi (10.01.2014) nessuna nomina è stata fatta sul Titolare e nessuna richiesta di supplenza e pervenuta al supplente. Può quest’ultimo pretendere riconoscimento giuridico dell’intero periodo?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Assistente,

la sentenza del Tribunale di Ragusa – n. 850/2009 ha avuto modo di chiarire che

“secondo l’interpretazione autentica concordata tra Aran e OO.SS. il 30.3.2006 “l’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 [ ora 40/3] del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.”

“Ne consegue – continua la sentenza –  che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni“.

In effetti, se leggiamo l’art. 40/3 (che va applicato anche al personale ATA in virtù dell’art. 60) non vi è un elenco di assenze da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione della norma. Per tale motivo come “assenza” deve necessariemente rilevare anche un periodo di ferie in quanto il titolare non è in servizio perché appunto in ferie. Quindi “assente” dal servizio.

Per tali motivi, presumendo però che sabato 21 la scuola è chiusa, e considerando che il 5 e il 6 gennaio sono giorni festivi e quindi il titolare di fatto non è potuto rientrare in servizio neanche formalmente, a mio avviso all’ATA supplente in questione devono essere riconosciute le vacanze ovvero la proroga contrattuale dal 24/12 alla nuova assenza del titolare (superiore al 13/1).


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