Docente – Sono una maestra iscritta nelle graduatorie di istituto di terza fascia, per la scuola primaria. Volevo segnalare con urgenza il mio caso. Prima delle vacanze natalizie, una scuola primaria mi ha convocata per una supplenza su sostegno su posto vacante fino al 30.6. che si svolge su due classi e in un unico plesso. Oggi ho scoperto che il preside a seguito di un’altra convocazione dalla graduatoria di terza fascia, ha deciso di spostarmi dalla supplenza assegnatami fino al 30.06 su posto vacante, per un’altra supplenza, ( che non so ancora se sia un posto vacante o una supplenza per maternità;)sempre su sostegno, ma su due plessi distaccati, adducendo come motivazione che per CONTINUITA’ RIDAREBBE LA SUPPLENZA ALLA DOCENTE in servizio precedentemente nominata su quelle classi con nomina fino ad avente diritto, la quale però per ovvi motivi era venuta a saltare con la nomina dell’avente diritto, cioè io.
La docente in questione che ha un punteggio in graduatoria più basso del mio, aveva lavorato da settembre a poco prima delle vacanze natalizie in queste classi, poi con la venuta dell’avente diritto, aveva perso la supplenza. Ora la stessa supplente ritorna nell’istituto perché convocata su un’altra supplenza, ma il preside vuole rimetterla sulle classi dove aveva lavorato ad inizio anno, per continuità. Mi chiedo questa cosa è legale, la può fare? il mio contatto va rifatto?
Paolo Pizzo – Gentilissima docente,
si premette che l’art. 25 comma 4 del CCNL del Comparto Scuola prevede che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, siano, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
Il comma 5 dello stesso articolo per il personale docente indica che “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
Pertanto, l’unica ipotesi di risoluzione del rapporto è l’annullamento della procedura che ha dato titolo all’attribuzione del contratto.
Inoltre, nel caso di specie, non è neanche possibile lo “spostamento” ipotizzato per tre motivi molto semplici:
il contratto firmato indica la tipologia del posto che sei andata ad occupare;
non compete al Dirigente uno “spostamento” di “cattedre” o posti assegnati;
la continuità didattica“ipotizzata” alla precedente supplente non esiste perché la supplente in questione è decaduta dalla precedente supplenza perché è stato individuato l’avente titolo.
Quindi su cosa si baserebbe la continuità didattica se la docente non è più in effettivo servizio? Semmai saresti tu a recriminare la mancata continuità se dovesse accadere una cosa del genere, dal momento che su quelle classi sei in effettivo servizio.
Non si tratta infatti di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, ma di due contratti di supplenza che differiscono non solo nella tipologia ma anche nell’assegnazione temporale.