Michele – sono un insegnante di scuola media superiore, nato il 3-12-1951. Ad agosto 2013 ho maturato 40 anni e 5 mesi di anzianità contributiva compresi i quattro anni di laurea che ho riscattato. Vorrei quindi sapere se nel 2014 posso andare in pensione e a quali condizioni. Inoltre la liquidazione quando mi verrebbe erogata? Più anni aspetto e maggiore sarà la pensione e la liquidazione? nell’attesa di una risposta vi ringrazio sinceramente per il prezioso lavoro di consulenza che state svolgendo.
FP – Gentile Michele,
considerata la sua età anagrafica e la sua anzianità contributiva, rientra nella casistica dei cosiddetti “salvaguardati” della riforma Fornero.
Per chiarezza, si indica la sua situazione contributiva e anagrafica al 31/12/2011:
- età 60 anni e 27 giorni;
- anzianità contributiva 38 anni e 5 mesi.
Pertanto già dal 1/9/2012 poteva andare in pensione, soddisfacendo il requisito della quota 96.
Quest’anno raggiunge e supera i 40 anni di contribuzione al 31/8/2014 e nello stesso tempo possiede i requisiti della normativa previgente al 31/12/2011.
Per quanto concerne la liquidazione dell’ indennità di buonuscita, il suo caso non rientra nei nuovi termini e modalità stabilite dalla legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità), visto che possedeva i requisiti della precedente normativa pensionistica, ovvero quota 96 al 31/12/2011.
Pertanto la normativa di riferimento è la legge 122/2010 che prevede:che dal 31/5/2010 il TFS/TFR venga erogato:
1) in due importi, qualora l’ammontare complessivo lordo sia compreso tra € 90.000,00 e
€ 150.000,00;
2) in tre importi, qualora l’ammontare complessivo lordo sia superiore a € 150.000,00;
3) in un unico importo qualora l’ammontare complessivo lorso sia inferiore a € 90.000,00.
I nuovi termini di pagamento, sono stati rivisti con il D.L. 138 del 13/8/2011 convertito nella L. n. 148 del 14/9/2011 (art. 1 commi 21 e 23).
La circolare INPDAP n. 16 del 9/11/2011 sintetizza e individua la liquidazione del TFS secondo la causa di cessazione:
Punto 3.5 - Non sono interessate dai nuovi termini le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina:
1) lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
2) personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:
A) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
B) termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutte le altre casistiche.
Il caso in oggetto rientra nella casistica individuata alla lettera B: termine di 6 mesi (+3 mesi).
Oggettivamente, ma senza entrare troppo nel merito, è valido il suo discorso nella seguente parte:
“più anni attendo e più alta sarà la pensione e la liquidazione”.