Francesca – Gentili esperti di Orizzonte Scuola, sono immessa in ruolo nella Secondaria con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2013. Mi hanno detto che in primavera 2014 dovrò fare domanda di mobilità (trasferimento) x avere la sede definitiva. Mi è stato anche detto che, x la valutazione dei titoli ai fini del trasferimento, valgono anche corsi di perfezionamento post-lauream di durata annuale (1500 ore, 60 CFU) con esame finale. A tal proposito avrei bisogno di 2 precisazioni: – quanti corsi di questo tipo possono essere valutati in totale? – i corsi di questo tipo devono appartenere x forza a anni accademici in cui si è già di ruolo (x me solo a.s. 2013-14) o anche ad anni accademici precedenti in cui, pur essendo già laureata/abilitata, ero ancora precaria con contratti a tempo determinato? In attesa di una risposta, mi complimento per questa rubrica.
Paolo Pizzo - Gentilissima Francesca,
si premette che ai sensi dell’allegato D della tabella di valutazione titoli del personale in ruolo, si attribuisce un punto per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici).
Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di diversa abilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8.
Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
In merito ai quesiti si precisa che non è definito il numero massimo di corsi valutabile e che questi possono anche essere stati svolti prima dell’anno di immissione in ruolo.