Michele – le scrivo per sapere se è possibile ricorrere avverso la mia ricostruzione di Carriera effettuata nel 2008, dopo mio ricorso. Nel 1999, dopo 23 anni di ruolo nelle scuole elementari, sono strato immesso nei ruoli della Scuola secondaria di 1° grado, per effetto del superamento del concorso. Dopo il superamento dell’anno di prova ho fatto richiesta di ricostruzione di carriera e dopo mio ricorso avverso il mancato riconoscimento dei servizi di ruolo, nel 2008 mi è stata fatta la ricostruzione e sono stato inquadrato nella fascia stipendiale “15 anni”.
Dopo 23 anni di ruolo nelle scuole elementari e 14 anni di ruolo nelle scuole secondarie di 1° grado sono ancora nella fascia stipendiale “28″. Raggiungerò la fascia stipendiale “35″ nel mese di marzo 2017, quando avrò ben 41 anni e 7 mesi di servizio, con una perdita di 6 anni e sette mesi, mentre altri nella mia stessa situazione hanno avuto il riconoscimento di tutti i servizi sia ai fini giuridici che a quelli economici. Alla luce delle nuove norme potrei presentare ricorso e chiedere il riconoscimento di tutti i servizi, così come sta avvenendo per i docenti della scuola materna? La ringrazio vivamente.
FP – Gentile Michele,
di seguito le illustro, brevemente, la procedura in caso di passaggio di profilo da docente di scuola primaria a quello di scuola secondaria.
1) All’atto del passaggio di ruolo da una qualifica inferiore ad una superiore, si ha diritto prima di tutto al calcolo dello stipendio ad-personam, secondo quanto previsto dall’istituto della temporizzazione di cui all’art. 6 del DPR 345/83.
Per temporizzazione si intende il procedimento mediante il quale il cosiddetto “valore economico” (la differenza tra lo stipendio nel ruolo di provenienza in godimento nel momento del passaggio e lo stipendio iniziale maturato nello stesso ruolo) viene trasformato in anzianità nel nuovo profilo.
Con la suddetta procedura si garantisce, attraverso l’assegno ad-personam, la stessa retribuzione in godimento prima del passaggio con la relativa anzianità “temporizzata”.
2) Successivamente, alla conferma in ruolo e dietro presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, si procede alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo svolti anteriormente.
Terminato il riconoscimento dei servizi (di cui sopra) avvenuto secondo quanto prescritto dalla normativa, il sistema informativo (portale SIDI) verifica quale trattamento economico è più favorevole, e in base a tale scelta, procederà la progressione dello stipendio.
Doverosa una precisazione:
i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti da ricostruzione di carriera (cfr. art. 6 del D.P.R. 345/1983).
Pertanto all’atto del superamento della prova bisogna verificare se:
il riconoscimento dei servizi (ricostruzione di carriera) attribuisce un trattamento economico inferiore rispetto a quello risultante dalla temporizzazione. In questo caso non è possibile prendere in considerazione l’anzianità derivante dalla ricostruzione di carriera, in qunato non è ammesso attribuire un trattamento economico meno favorevole a fronte di un’anzianità più favorevole.
Solo in presenza di uguale trattamento economico tra la temporizzazione e la ricostruzine di carriera si prenderà come riferimento l’anzianità di servizi riconosciuta ai fini giuridici ed economici più favorevoli.
Mi permetto a questo punto, di condividere con lei una riflessione:
stabilito che in base a quanto appena affermato, la progressione della carriera è determinata sulla base dell’anzianità derivante dalla temporizzazione, questo significa che non è più possibile recuperare (a discapito dell’interessato), al compimento delle anzianità previste dall’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988 ( 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria superiore - 18 anni per i DSGA, per i docenti della scuola dell’infanzia,primaria, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore – 20 anni per gli assistenti ed i collaboratori), l’eventuale 1/3 che sarebbe stato riconosciuto ai soli fini economici. Quest’ ultima anzianità prevista solo in caso di ricostruzione di carriera.
In virtù di quanto appena detto, occorre nel suo caso specifico, controllare se la progressione economica del suo stipendio è frutto dell’anzianità derivante dalla temporizzazione o della anzianità derivante dalla ricostruzione di carriera.
Quest’ultima le consentirebbe di fare un’attenta valutazione sul da farsi.