Scuola – A seguito di visita medico collegiale, una docente di scuola primaria è stata dichiarata inidonea al servizio, rendendo il posto libero dal 01/04/2014 e fino al termine delle lezioni. Su questo posto è stata nominata una supplente che ha iniziato dal 11/10/2013 sulla malattia d’ufficio della titolare che è stata resa inidonea dal 01/04/2014. Domanda, sul posto della titolare reso libero dal 01/04/2014 si può, per continuità didattica prorogare la medesima supplente o bisogna scorrere nuovamente la graduatoria? Ringraziando porgo cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
la supplenza è da assegnare fino al termine delle lezioni più una proroga per gli scrutini al docente già in servizio.
Una volta decorso il termine del 31/12 di ogni anno tutte le supplenze sono di competenza esclusivamente del dirigente scolastico e per questo “temporanee”.
Pertanto, se il posto si rende disponibile dopo il 31/12 (la causa dell’assenza in questo caso non ha importanza) e vi è già un supplente in vigenza di contratto, sul posto in questione si procede a una nuova nomina, per proroga o conferma del contratto, che va attribuita, per ragioni di continuità didattica, al docente in servizio fino a quel momento, come vuole il comma 4 del citato art. 7 del D.M. 131/2007:
“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.