Rocco – Salve, vorrei delle informazioni:
Chi ha fatto domanda di conferma per graduatorie ata 3 fascia triennio 2014/2017 in una provincia diversa (o di una provincia di altra regione) da quella riferita al triennio precedente ha diritto ad essere considerato il seguente titolo di preferenza (avendo fatto il militare volontario nel periodo 2007/2008 in ferma prefissata annale VP1 nel forze armate anche se svolto dopo il 31/12/2005 ,non di leva) o non viene considerato ai fini anche del punteggio? Si viene valutato solo la preferenza o anche il servizio?
"Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma" (indicato nel modello domanda d2)
Quale punteggio dovrebbe avere dal citato titolo di preferenza?
Essendo già inclusi nel triennio precedente con il titolo e il relativo punteggio del citato servizio militare volontario si ha diritto al punteggio che si è già maturato o non si ha diritto? (punteggio del diploma in Istituto superiore paritario con votazione di 96/100 e il punteggio del citato servizio militare volontario)
di Giovanni Calandrino – Gentile Leo, prima di tutto chiariamo che l’Allegato D2 del D.M. 717/14 è riservato esclusivamente agli aspiranti già inclusi, ai sensi del D.M. n. 104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, nel caso in cui intendano richiedere l’inclusione nelle nuove graduatorie, esclusivamente per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché con la medesima valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente procedura di cui al D.M. n. 104 del 2011.
In ogni caso nei moduli di domanda, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza, limitatamente alle lettere M, N, 0, R e S, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino la domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
Quindi la preferenza “T” Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, rimane in ogni caso confermata, se dichiarata nella precedente procedura di cui al D.M. n. 104 del 2011.
Per quanto riguarda la valutazione del servizio militare e dei servizi sostitutivi assimilati per legge, si ricorda che se prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali:
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,05
Viceversa, se invece prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica:
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,50