Filippo – Gent.ma Lalla, vorrei sottoporre alla sua competente valutazione il seguente quesito:
– mio figlio in atto svolge supplenza a Torino, individuato dalle Graduatorie di Istituto 2011/2014, con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente (nel profilo C.S.) fino alla nomina dell’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449), con decorrenza dal 05/11/2014, per n. 36 ore settimanali di servizio;
– nella provincia di Torino le Graduatorie Provvisorie di Istituto del personale ATA sono state pubblicate in data 23/01/2015 ed a breve, quindi, saranno pubblicate le relative Graduatorie definitive per il triennio 2014-2017 ;
– oggi, 30/01/2015, mio figlio ha ricevuto convocazione per una supplenza breve (fino al 20/02/2015) per un incarico di ITP (nelle cui Graduatorie di Istituto della provincia di Torino -già definitive – è pure inserito), comunicando alla scuola che lo ha convocato la sua disponibilità ad accettare l’eventuale incarico di supplenza;
– domani 31/01/2015, alla scadenza prevista per manifestare interesse alla supplenza, sarà individuato il supplente da nominare a decorrere dal 02/02/2015 fino al 20/02/2015 come suddetto.
– in caso di nomina a lui spettante, può lasciare la supplenza in atto? Sarà passibile di sanzioni in relazione alle Graduatorie in cui si trova inserito? O che altro?
– considerato che già nella posizione delle nuove Graduatorie di Istituto ATA si trova sceso di oltre 100 posti, con la presumibile, improbabile conferma di supplenza, sarebbe un peccato non potere accettare l’eventuale supplenza alternativa che gli si propone.
Inutile dire quanto sia importante una sua sollecita e preziosa risposta. Cordialissimi, saluti
Lalla – gent.mo Filippo, le confermo che suo figlio può lasciare la supplenza ATA per accettare la supplenza docente.
Qualora la scuola interpretasse l’interruzione della supplenza come abbandono servizio
la sanzione sarebbe quella di non poter più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso, da quelle graduatorie da cui è provenuta la nomina (ormai in scadenza).
Quindi, il problema potrebbe porsi soltanto se allo scadere della supplenza da docente, le graduatorie ATA non fossero ancora definitive; in quel caso, se avesse avuto la sanzione, non potrebbe accettare un eventuale nuovo incarico.
Se invece ci saranno già le nuove graduatorie, in esse non sarà gravato da nessuna sanzione.