Gionni – s ono appena stato eletto RSU in un istituto superiore di padova. vorrei cortesemente se possibile avere dei chiarimenti in vista della prossima contrattazione interna.in particolarmodo vorrei informazioni sugli Incarichi Specifici:
Collaboratori Scolastici: Assistenza alunno portatore di handicap;
Cura nell’igiene personale nella scuola dell’infanzia/Scuola materna;
Collaborazione con docenti per supporto attività didattica (fotocopie, ciclostili ecc.
)il dsga impone al personale in base al art 47 la cura nell’igiene personale del portatore di handicap da parte degli collaboratori scolastici, con mansioni di vero e proprio cambio di pannolone e pulizia intima dopo la defecazione. inoltre essendo in un istituto superiore e avendo dei portatori di handicap grave i collaboratori scolastici si trovano a operare anche su persone che hanno cateteri. vorrei sapere quindi se tali mansioni possono essere ritenute mansioni secondo il contratto collettivo?
quali sono le mansioni del collaboratore scolastico al riguardo al art 47 per l’handicap? lei ritiene che in contrattazione possiamo avanzare che siano individuate delle persone addette a questo servizio da parte del dirigente? scelte fra chi ne fa richiesta?quali corsi sono obbligatori a che esegue tali mansioni?come si può definire un compenso per le persone individuate a questa mansione?possono essere obbligati a tale mansione collaboratori senza il corso apposito?possono essere obbligate persone con dichiarati problemi fisici o di invalidità?la ringrazio per le delucidazioni che vorra darmi, mi saranno utilissime per dare una risposta ai colleghi e alla dirigenza. cordiali
di Giovanni Calandrino – Gentile Gionni, la invito a leggere la guida “Mansioni del Collaboratore Scolastico: pulizia degli alunni dell’infanzia e cambio pannolino”.
Inoltre chiarisco che UN COLLABORATORE SCOLASTICO NON Può E NON DEVE “operare su alunni con cateteri”, innanzitutto perché non fa parte delle mansioni del profilo, in secondo luogo il CS non è uno SPECIALISTA e in fine stiamo parlando di manovre delicate e strettamente INTIME.
Pertanto, un’attribuzione d’ufficio, di tale incarico, è di per sé illegittima e può essere oggetto di contenzioso.
Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base s’intende l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, accompagnarlo nei movimenti per le classi come si fa con qualsiasi alunno infortunato e nella cura dell’igiene personale.
Per quanto riguarda gli incarichi specifici, si ricorda che vanno indicati nel piano delle attività proposto all’inizio dell’anno dal DSGA secondo le finalità del POF. La contrattazione di scuola deve indicare i criteri per l’assegnazione e il relativo compenso. Il contratto deve indicare altresì i criteri che fanno scattare l’obbligo della sostituzione in caso di assenza di titolare di incarico specifico e stabilire il compenso da riconoscere al “sostituto”.
Il supporto all’attività didattica (fotocopie, ciclostili ecc.) rientra sicuramente oggetto di discussione all’interno della contrattazione d’istituto con relativo riconoscimento economico, da concordare, dal fondo d’istituto.