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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Dopo il 31/12 tutte le supplenze sono “temporanee”. Errore della scuola. Chiarimenti

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Denise – Buongiorno, mi chiamo Denise, sono una supplente della scuola primaria.Le spiego il mio problema. – il 26 ho preso servizio con un contratto di proroga dal 26 febbraio al 24 maggio; – Dal 27 febbraio al 2 marzo chiedo permesso nn retribuito per motivi familiari; – il 28 febbraio muore la docente che sostituivo, la scuola nn mi chiama , io lo vengo a sapere dai colleghi; – sino a martedì 6 marzo la scuola è chiusa perché sede elettorale e io mercoledì 7 mi presento a lavoro; – vado in segreteria perché ho il dubbio riguardo al contratto firmato sino al 24 maggio e mi dicono che nn dovevo essere a lavoro perché loro mi hanno mandato una mail, mai ricevuta, dove dicevano che il contratto era revocato dal 1 marzo è che ora avrebbero, appena possibile, mandato le mail per la riconvocazione dei candidati perché c’è stata interruzione del servizio il 2 marzo e io nn ho diritto alla continuità. È così, ho perso il diritto alla continuità? Nel frattempo nn è stato nominato nessuno per sostituirmi. Grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo  – Gentilissima,

la scuola ha commesso un errore.

Tutte le supplenze causa vacanza di un posto avvenuto dopo il 31/12 sono di competenza del Dirigente scolastico e per questo ritenute “supplenze brevi”.

Infatti, l’art 7 del DM 131/07 recita:

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;

supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, al caso in questione va obbligatoriamente applicato ciò che indica il successivo comma 4:

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”

Sostanzialmente ti spetta la proroga della supplenza, per continuità didattica, a nulla rilevando che il posto si sia reso disponibile per decesso, in quanto, appunto, ai sensi dell’art 7 citato la supplenza assume la veste di “temporanea” in quanto assegnata dal dirigente.

Il fatto poi che la scuola sia stata chiusa non importa in quanto non c’è stata ripresa delle lezioni e non si è interrotta in alcun modo la continuità didattica.

La scuola non deve riconvocare ma assegnare a te la supplenza, per continuità didattica, con contratto direttamente fino al termine delle lezioni


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