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Il trasferito d’ufficio l’1/9/2017 non è ultimo in graduatoria

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Dirigente – Ai fini della compilazione della graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto per l’a.s.2018/2019, esponiamo la seguente situazione:·         al 01.09.2017 nel ns Istituto sono arrivati n°3 docenti di scuola primaria (posto comune) trasferiti d’ufficio in quanto perdenti posto in un’altra scuola·         non abbiamo avuto altri docenti trasferiti a domanda volontaria ·         nell’attribuzione del punteggio abbiamo riconosciuto ai 3 docenti sopra menzionati la continuità pregressa maturata nella scuola di precedente titolarità; Il nostro quesito è il seguente: la posizione in graduatoria di questi docenti entrati a far parte dell’organico dal 01.09.2017 qual è? Vanno inseriti in coda (in quanto entrati a far parte dell’organico in quest’a.s.) oppure secondo il loro punteggio, a pettine? Si prega fornire riferimento normativi in quanto l’art.19 comma 7 del CCNI MOBILITA’2017/2018 non fa riferimento ad alcuna possibilità di inserimento a pettine. Si fa presente che per il prossimo anno scolastico, secondo le previsione di organico pervenute, l’organico della scuola primaria (posto comune) dovrebbe diminuire di almeno 2 unità, pertanto ci saranno 2 docenti che dovranno presentare domanda di mobilità condizionata poiché perdenti posto. Inserendo i 3 docenti neo arrivati secondo il loro punteggio risulterebbero perdenti posto 2 docenti titolari in questa scuola già da alcuni anni e questo sembra contrario allo spirito della normativa che, in genere, nell’individuazione del perdente posto dovrebbe salvaguardare la continuità didattica degli alunni preservando il docente che lavora da più anni nella scuola.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

in realtà il comma 7 lo specifica.

Infatti, vi è un preciso ordine di individuazione dei soprannumerari, quelli giunti a domanda volontaria compresi i neo assunti con incarico triennale, e solo successivamente si individuano i

docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.”

Pertanto, i docenti trasferiti d’ufficio o domanda condizionata il 1 settembre 2017 perché individuati perdenti posto l’anno prima, non possono essere considerati al pari dei docenti arrivati con domanda volontaria e comunque, anche in assenza di quest’ultimi, vanno inseriti a pettine nella graduatoria.

Da non confonderli con quei docenti indicati poi dalla nota 2 dello stesso articolo, che sono i docenti perdenti posto dagli anni precedenti che facendo domanda di rientro non hanno ottenuto la loro ex scuola e sono stati soddisfatti su altre preferenze (parliamo dei trasferiti d’ufficio dal 1/9/2016 o anni precedenti).


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