Tania – Sono un’insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia. Nell’ipotesi in cui un insegnante receda da un contratto fino al 30 giugno, per la copertura dello stesso la scuola dovrà attingere alle graduatorie di circolo o alla graduatoria permanente? Grazie per la cortese attenzione.
Paolo Pizzo – Gentilissima Tania,
il posto in questione dovrà essere assegnato alla GI con contratto fino al termine delle lezioni.
L’art. 7/1 del Regolamento delle supplenze tratta dei “posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea” fino al termine delle lezioni (cioè fino alle “esigenze di servizio”), di competenza del dirigente scolastico.
Tra queste supplenze rientra anche un eventuale posto creatosi a seguito dell’esecuzione di una sentenza giurisdizionale (es. posto di sostegno a seguito di ricorso al TAR), purché ciò avvenga dopo il 31 dicembre.
Anche in tale caso la disponibilità dev’essere coperta con un contratto di supplenza fino al termine delle lezioni attingendo alle graduatorie d’istituto.
Pertanto, un posto che si rende vacante/disponibile dopo il 31/12 verrà assegnato alle graduatorie d’istituto (non più a quelle ad esaurimento) e avrà come termine l’ultimo giorno di lezione (non più il 30/6 o 31/8).
La guida.