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Supplenze e abbandono del servizio: chiarimenti

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Franco – sono un insegnante di sostegno e Le scrivo perché ho bisogno di alcune informazioni relativamente all’argomento delle “dimissioni volontarie”.Quest’anno ho preso da Provveditorato un incarico al 30/6. Purtroppo in questo momento mi trovo in una situazione personale e professionale particolarmente spiacevole e poiché, continuando così, rischio seriamente di ammalarmi, sto valutando seppur a malincuore, l’ipotesi di rassegnare le mie dimissioni. Ho letto il Regolamento delle supplenze, tuttavia vorrei capire bene le sanzioni in caso di dimissioni, poiché prima di prendere una decisione definitiva, vorrei avere un quadro ben preciso. – Se mi dimetto, le scuole per quest’anno, non mi chiameranno per le supplenze. Anche se l’incarico originario era da GAE e non da GI. Giusto? Però poi a settembre sarò di nuovo convocato, o no?

- Il punteggio maturato fino al giorno delle dimissioni, verrà comunque conteggiato? Ovvero, alla riapertura delle GAE potrò inserire il periodo in cui ho lavorato? (Per avere 12 punti sono necessari 166 giorni di servizio, giusto? quindi dato che ho preso servizio il 1° settembre e ho preso solo un giorno per motivi personali, per avere 12 punti dovrei lavorare grossomodo fino al 17/2? Le vacanze di Natale sono incluse nel conteggio?) – Nel caso in cui il Ministero dovesse avviare a breve le famose immissioni in ruolo sul sostegno, se mi trovassi in posizione utile, sarei convocato? O le eventuali dimissioni comporterebbero anche l’esclusione dalla nomina in ruolo?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Franco,

dal momento che l’incarico ti è stato attribuito dalle GAE l’art. 1 punto 3 del DM 131/07 afferma:

“l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.”

E il comma 4 dello stesso articolo prevede:

“Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.”

Detto questo, e ipotizzando che l’abbandono non sia ritenuto giustificato, si precisa quanto segue:

  1. Le scuole non potranno chiamarti per tutto l’anno scolastico in corso (sarai infatti “cancellato” anche dalle GI)
  2. A settembre potrai nuovamente essere convocato dal momento che tutte le sanzioni dell’art. 8 citato sono valide solo per l’anno in corso
  3. Il punteggio maturato è tale e valido fino al giorno dell’abbandono del servizio
  4. Nel punteggio rientrano tutti i periodi sotto contratto, comprese le vacanze, mentre non rientrano i permessi non retribuiti come quelli per motivi familiari. Quindi, per avere i 12 pp. devi aver svolto 167 giorni di servizio (quello per motivi familiari non ti verrà infatti conteggiato) fino al giorno dell’invio della domanda di aggiornamento.
  5. Saresti convocato per le immissioni. Nessuna preclusione per l’eventuale immissione in ruolo.

Si precisa inoltre che non hai diritto alla disoccupazione.


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