Scuola – docente di scuola primaria a tempo indeterminato in malattia da fine ottobre sino al 20/12/13,ripresa della malattia dal 7/01 quanti giorni di malattia può utilizzare in questo anno scolastico e qual è la retribuzione prevista? È vero che dopo 180 giorni di malattia si è obbligati al rientro per non incorrere in unlicenziamento? Come si possonoescludere da tale computo tutti i giorni di chiusura della scuola per le vacanze ? Nel periodo di malattiadella docente il coniuge può usufruire dei riposi per allattamento anche soloper breviperiodi?Deve essere data comunicazione dell’utilizzoalla scuola di titolarità dell’altro coniuge?Al rientro il docente può utilizzare i permessi per allattamento al posto del marito?
Altra questione inerente le ferie:dal vostro prospetto si evince che i docenti a tempo indeterminato in congedo obbligatorio per maternità durante l’estate avrebbero diritto alla monetizzazione(DFP 32937/2012). Non è chiara la questione,se non è previsto ilpagamento delle ferie la richiesta delle stesse durante la sospensione delle attività deve essere presentata dall’interessata che puòsceglierei periodi di utilizzo o la scuola può collocare d’ufficio in ferie ? La risposta, nei confronti della richiesta del docente per il pagamento,potrebbe esserenegativa sulla base dell’art 13 CCNL(disapplicato tra l’altro dal comma 54 legge 228/2012). Si ringrazia in anticipo.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
in merito al primo quesito si precisa quanto segue:
il personale assunto a tempo indeterminato ha a disposizione un totale di 36 mesi di assenza per malattia: i primi 18 mesi sono retribuiti e fanno riferimento ad “un triennio”: si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente; l’ulteriore periodo, se concesso, è di 18 mesi senza retribuzione.
Si precisa inoltre che l’assenza per malattia dei primi 18 mesi, retribuiti, può essere fruita in un’unica soluzione oppure in maniera frazionata.
Gli ulteriori 18 mesi di proroga, non retribuiti, invece, sono di carattere eccezionale e non sono un diritto soggettivo del dipendente. E la concessione di questo ulteriore periodo può avvenire solo in un’unica soluzione.
Il riferimento normativo è l’art. l’art. 17 comma 1 del CCNL 2007 il quale prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente:
ü Il primo triennio di riferimento, che non aveva carattere retroattivo, decorreva dall’entrata in vigore del CCNL/1995 con azzeramento dei precedenti periodi di malattia.
ü Il triennio da considerare per il conteggio dei diciotto mesi di assenza va calcolato, andando, a ritroso, dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso.
Ai sensi invece dell’art. 17 comma 2 superato il periodo di 18 mesi il dipendente può chiedere, a domanda, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. La richiesta di quest’ulteriore periodo può essere effettuata solo dal dipendente (può chiedere, a domanda..).
LA RETRIBUZIONE DEI PRIMI 18 MESI
I primi 18 mesi di assenza per malattia (art. 17 comma1) sono utili alla maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse; all’anzianità di servizio; alla progressione della carriera; al trattamento di quiescenza e di previdenza e al trattamento di fine rapporto.
Le assenze per malattia retribuite o parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico, per i primi 18 mesi, nel caso di assenza per malattia nel triennio, è il seguente:
- Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
- Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;
- Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 177/76 gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. Nel caso di assenza per malattia con retribuzione ridotta la contribuzione sulla retribuzione sarà effettuata in misura intera.
Ai fini della valutazione del superamento del periodo di comporto, sia esso fruito in un’unica soluzione oppure in maniera frazionata e fissato in giorni o mesi, deve tenersi conto anche dei giorni festivi o di sciopero che cadono nel periodo di malattia.
Le decurtazioni sono effettuate dal Tesoro a seguito della comunicazione da parte della scuola.
2. al docente in questione, in assenza di una certificazione medica, non può essere compreso il periodo di vacanze nella malattia. Pertanto, il triennio precedente dettato dalla normativa si deve calcolare dal 06/1/2013 e poi sommare ad esso l’ultimo episodio morboso (dal 07/1/2013 all’ultimo giorno di malattia che non è però indicato nel quesito.).
Per chiarire il calcolo si rimanda a questa FAQ
3. L’art. 40 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni riconosce il diritto ai riposi anche al padre lavoratore, entro il primo anno di vita del figlio o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, nel seguenti caso:
In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (anche nel caso di lavoratrice dipendente che non si può avvalere del congedo parentale perché appartenente a categorie non aventi diritto es. lavoratrice domestica e a domicilio). La madre non può rinunciare ai riposi giornalieri in favore del padre quando si trova in congedo di maternità/parentale.
Si precisa che tali periodi sono compatibili con la malattia della madre. La scuola non deve comunicare nulla (a fruirne non è un proprio dipendente) e la madre potrà poi fruirne al posto del padre.
4. La scuola non può in nessun caso disporre le ferie d’ufficio. I docenti a tempo indeterminato possono infatti fruirne, a differenza di ciò che avveniva prima, non solo durante i mesi estivi ma anche durante i periodi di sospensione delle lezioni. Inoltre si precisa che anche prima della legge di stabilità non era previsto il pagamento delle ferie per il personale assunto a TI in congedo di maternità, che a causa del particolare status non aveva potuto fruirne.
A parere di scrive, quindi, il personale docente a TI che a causa della maternità non ha potuto fruire delle ferie nell’anno di riferimento, potrà rimandare la fruizione delle stesse all’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni.