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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Mobilità: il passaggio di ruolo può essere richiesto solo dopo aver superato l’anno di prova

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Simona – sono un’insegnante, entrata di ruolo sul sostegno alla scuola media, in virtù dell’inserimento a pettine, con retrodatazione giuridica al 1/09/2011. Sto facendo quest’anno l’anno di prova a Pistoia e vorrei sapere se, non avendo ancora completato l’anno di prova ma avendo retrodatazione giuridica al 1/09/2011 posso partecipare alla mobilità professionale ( passaggio di ruolo sul sostegno presso gli Istituti Superiori) per trasferirmi in un’altra provincia. Certa di sicuro riscontro, porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Simona,

La risposta è negativa.

L’art. 3 del CCNI 2013/14 pone due requisiti per poter chiedere il passaggio di cattedra/ruolo:

  • Bisogna aver superato il periodo di prova (sia 180 giorni di servizio che periodo di formazione e ha concluso l’anno con la discussione della relazione finale dinanzi al comitato di valutazione) nel ruolo di appartenenza;
  • Bisogna possedere l’abilitazione per il ruolo richiesto e/o per la specifica classe di concorso.

Non hai ancora il primo requisito richiesto.

In questa guida abbiamo approfondito l”argomento.


Mobilità: Nell’anzianità di servizio deve essere escluso l’anno in corso

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Maiarosaria – Salve. Sono una neo immessa. Per la compilazione della domanda di mobilità, vorrei cortesemente sapere se l’anno scolastico corrente viene considerato nella valutazione dei servizi, tenendo conto soprattutto che per grave patologia temporaneamente invalidante non riuscirò neppure a fare i 180 giorni.

Paolo Pizzo – Gentilissima Mariarosaria,

nella Premessa delle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di i grado e degli istituti di istruzione secondaria di ii grado ed artistica e del personale educativo si chiarisce che ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto:

  • nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
  • nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
  • nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

Pertanto dal momento che sei una neo immessa in ruolo con decorrenza 1/9/2012 dovrai  calcolare ai fini del servizio solo gli anni di preruolo ed escludere quello corrente.

Docente a tempo determinato: ferie o permesso per motivi familiari?

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Patrizia – Salve, devo chiedere un permesso per motivi familiari alla preside, la segretaria della scuola dice che non mi posso avvalere di questo diritto cosa faccio? e poi è vero che non posso chiederli neppure come ferie se sono attaccati alle festività? Grazie

Lalla – gent.ma Patrizia, nell’a.s. 2012/13 tu hai una nomina giuridica in ruolo ma sei ancora supplente. La parte contrattuale che ti compete per quanto riguarda ferie e permessi continua ad essere, per l’a.s. 2012/13, quella relativa ai docenti a tempo determinato per i quali purtroppo non sono previsti permessi retribuiti per motivi familiari.

Per quanto riguarda le ferie, il discorso è un po’ più complesso. Siamo in attesa di una circolare ministeriale che dovrebbe chiarire le modalità secondo le quali i docenti a tempo determinato dovrebbero fruire delle ferie, in conseguenza di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2012.

Ferie dei supplenti, in arrivo la nota che le disciplina

Se poi nel contratto di istituto della tua istituzione scolastica ci sono particolari restrizioni alla richiesta di giorni di ferie in determinate occasioni (quali appunto ad es. a ridosso delle festività), devi seguire le indicazioni della scuola.

Graduatoria interna di istituto ed esclusione: il docente con handicap art. 3 comma 1 legge 104/92

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Docente – Gradirei sapere se con legge 104 art.3 comma 1 ho diritto a precedenza nella graduatoria interna  d’Istituto .Grazie e a presto saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima,

l’art. 7/2 del CCNI 2013/14 (ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO) afferma:

I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:

Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;

Punto III) personale disabile;

Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste nel precedente punto V), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;

Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Il punto III dell’art. 7 (PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE)  comprende  i disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

L’ art. 9 stabilisce che per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima,  seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.
Bisogna avere la connotazione di gravità art. 3 comma 3 legge 104/92 (che permette la fruizione dei 3 gg. al mese) e contestualmente la precisazione che ci sia un’invalidità superiore ai 2/3. In questi casi si è esclusi dalla graduatoria interna di istituto.

Graduatoria interna di istituto ed esclusione: Il “referente unico” che assiste il disabile

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Claudia – Docente con legge 104 (mamma disabile), per non perdere il posto devo compilare domanda di trasferimento nel distretto dove è residente la  persona da assistere?

Paolo Pizzo – Gentilissima Claudia,

fermo restante i requisiti previsti dall’art. 7 punto V del CCNI 20013/14 si precisa che:

L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2013/2014, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo).

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

Permessi legge 104/92: il diritto dei 3 giorni al mese si differenzia dal diritto di fruire del congedo biennale

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Maria Antonietta – Buongiorno, mi rivolgo a Voi per avere un * autorevole parere* su una vicenda che mi occupa. Sono una insegnante di Scuola Superiore. Mia suocera è stata dichiarata invalidata (portatore di handicap in situazione di gravità – comma 3 art.3 Legge 104) e, pertanto, ho fatto richiesta di potere usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge 104, in particolare dei permessi di 3 giorni mensili. La segreteria della Scuola, ritengo in modo arbitrario e illegittimo, non ha voluto accogliere la richiesta, asserendo che io non posso usufruire dei permessi, in quanto in via prioritaria c’è un parente più diretto, cioè mio marito, pur avendo firmato quest’ultimo una dichiarazione di non usufruire di analoga agevolazione in quanto pensionato.

A supporto di tale decisione dalla scuola viene richiamata la Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2012, che recepisce le modifiche apportate con il D.L. n.119 del 18 luglio 2011. Io ho fatto presente che tale ordine gerarchico di familiarità è previsto non per i *permessi mensili* bensì per *il congedo straordinario,* come facilmente si evince dalla lettura della circolare e della legge cui si fa riferimento. Ciò nonostante la scuola persevera nel suo atteggiamento. Poiché sono convinta che trattasi di un comportamento pretestuoso e illegittimo, in quanto in modo arbitrario vengono richiamate delle disposizioni previste per una fattispecie diversa (congedo), mi rivolgo a Voi per avere un parere sulla problematica. Ringrazio anticipatamente per la risposta che mi vorrete dare.

Paolo  Pizzo – Gentilissima Maria Antonietta,

hai perfettamente ragione e la scuola ha perfettamente torto. Ci sarebbe poco da aggiungere se non “basterebbe solo leggere le norme e applicarle”.

Premettendo che la suocera  è affine di I grado, invitiamo quindi la scuola a leggere questa FAQ (e l’ulteriore risposta alla fine) e a soffermarsi sulla Circolare della Funzione Pubblica nella quale si evince chiaramente che il diritto a fruire del congedo biennale non è la stessa cosa di quello per i 3 giorni al mese in caso di assistenza al disabile in situazione di handicap grave.

Congedo parentale: i primi 30 giorni dopo i 3 anni del bambino

I docenti a tempo indeterminato possono frequentare il TFA?

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Silvana - sono una tirocinante TFA, attualmente impegnata nella frequenza delle lezioni presso l’università della Calabria (Cosenza). Ieri sono andata al sindacato per la domanda di mobilità (Sono di ruolo nella scuola Primaria dal 2010 e sto frequentando il tirocinio per avere il titolo di abilitazione in Lingua Inglese per le scuole superiori). Alla mia richiesta inerente alla spendibilità del titolo di abilitazione per la domanda di assegnazione provvisoria che uscirà a Luglio, una volta finito il percorso TFA, il sindacalista (CGIL di Catanzaro) mi dice che io non sono in regola, in quanto il TFA non è accessibile a chi è di ruolo.

FULMINE a ciel sereno!!! Io dico che le cose non stanno così e lui insiste nella sua affermazione. Io ho precisato che non ho letto nel decreto nulla di tutto ciò e che il mio servizio è stato analizzato dalla commissione Universitaria senza che fossero state rilevate incongruenze per l’ammissione, inoltre ho detto che altri tirocinanti di ruolo frequentano attualmente il corso. Ora, la domanda sembrerà quantomeno insolita, ma a questo punto chiedo:

(considerata anche la somma versata per accedere) Posso stare tranquilla in merito? Sono in regola ??? Grazie sin da ora per i chiarimenti. Cordiali saluti!

Lalla - gent.ma Silvana, posso rassicurarti, la tua posizione è assolutamente in regola. Potrei citarti tutta la normativa relativa al TFA ordinario, in cui non è mai esclusa la partecipazione al TFA per i docenti a tempo indeterminato, ma credo che vi sia un riferimento chiaro che possa valere più di ogni altro. Si tratta di una FAQ pubblicata dal Ministero sul sito del CINECA (la società che nell’estate del 2012 ha curato la prova preselettiva per l’accesso al TFA).

E’ la FAQ n. 6

"Chi è già docente a tempo indeterminato può partecipare ai corsi tfa per prendere un’altra abilitazione?

Sicuramente può iscriversi per l’eventuale ulteriore abilitazione. Per le modalità della frequenza si cercheranno soluzioni organizzative tramite i tutor che non dovranno comportare costi aggiuntivi"

Quindi, non solo hai diritto a conseguire un’ulteriore abilitazione, ma secondo il Ministero puoi richiedere anche soluzioni organizzative ad hoc (lascio questa affermazione sul vago, dato che conosco le difficoltà legate all’organizzazione del tirocinio).

Si consideri inoltre che il TFA ordinario secondo l’attuale normativa (che fa capo al dm 249/10) è l’unica modalità con la quale il docente ordinario può conseguire un’ulteriore abilitazione, spendibile per la mobilità professionale. Il concorso docenti infatti ha negato la possibilità di partecipazione ai docenti a tempo indeterminato, così come sembra sarà per il TFA speciale.


Mobilità: inserire nella domanda anche titolo sostegno o Ssis ?

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Sabrina – Salve, ho letto sul vostro sito che l’ANIEF consiglia di indicare nella domanda di mobilità anche il diploma di specializzazione ssis per il sostegno (5 punti), che, però, nella tabella di valutazione allegata al contratto per la mobilità è indicato come titolo NON valutabile in quanto titolo di accesso. Vorrei sapere se voi consigliate di indicarlo e se indicandolo si rischia che la domanda non venga accolta. Grazie.

Lalla - noi non consigliamo nulla, non essendo un sindacato. La nostra idea è quella che poichè si ritiene che l’Amministrazione non valuterà questi titoli, ti conviene indicarli se vuoi proporre formale reclamo e tentativo di conciliazione e poi ricorso. In ogni caso la mancata valutazione del titolo non mette in discussione la domanda di mobilità, ma solo il punteggio.

L’Anief stessa fornisce questa indicazione,

"Nel caso probabile in cui suddetti titoli non siano valutati e/o nel caso della valutazione del servizio pre-ruolo la metà di quello post-ruolo, è necessario, ai fini della presentazione del ricorso, produrre
-  reclamo
-  tentativo di conciliazione "

Quindi, se vuoi presentare il ricorso, la richiesta nella domanda è necessaria. Sai già adesso infatti che con molta probabilità l’Amministrazione non accoglierà la tua richiesta.

Sabrina – Tra le risposte che pubblicate sul vostro sito ne ho letta una relativa alla presentazione congiunta della domanda di mobilità in due provincia (per la scuola secondaria di I grado) ma è possibile presentarla? come si fa?Grazie

Lalla - mi sarà più facile rispondere se ci indichi la risposta.

Nella guida sulla mobilità professionale (seppure tu non lo specifichi nella domanda successiva mi sembra di capire ti interessi il passaggio dall’infanzia alla secondaria) abbiamo scritto

Il passaggio di ruolo può essere richiesto

  • per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria I grado, scuola secondaria II grado), per una sola provincia, ma per più classi di concorso (appartenenti allo stesso grado di scuola)
  • solo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province

Sabrina - Vorrei inoltre sapere un’altra cosa:- io mi sono abilitata con il concorso ordinario del 99 per l’insegnamento nell’ambito disciplinare 5 (A345 – A346 – INGLESE). Poichè questo ambito disciplinare abilita per due classi di due ordini di scuola diversi (secondaria di I e di II grado) presentando domanda di passaggio di ruolo dalla infanzia alla secondaria di I grado è possibile far valutare il suddetto concorso
come titolo aggiuntivo?Spero di essere stata chiara nella domanda grazie

Lalla – se il titolo di accesso al ruolo di appartenenza è il concorso, puoi avvalerti anche dei 6 punti determinati dal punto B1) della tabella di pag. 103 del Contratto

E’ possibile congelare la proposta di immissione in ruolo?

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Petra – Buongiorno, attulmente non lavoro nella scuola ma ho partecipato al concorso docenti 2012. Nel caso in cui vincessi il concorso ma decidessi di rinunciare al posto assegnatomi, cosa succede?

C’è la possibilità di essere richiamati l’anno venturo? Si rimane in qualche graduatoria? Insomma, se decidessi di voler insegnare tra 2 anni perchè quest’anno non posso per ragioni personali, ho questa possibilità? grazie

Lalla – gent.ma Petra, la proposta (qualora dovesse arrivare) ti verrà fatta solo una volta. O si accetta, o si rinuncia.

L’art. 16 del bando afferma chiaramente

"1. Il rifiuto dell’assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con esclusione dalla graduatoria.

2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori il competente Ufficio scolastico regionale può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale"

In realtà potresti essere anche "fortunata" e ricevere la proposta non per l’a.s. 2013/14, ma direttamente per l’a.s. 2014/15, dato che il numero di assunzioni preventivato rappresenta il 50% delle immissioni in ruolo per i prossimi due anni scolastici, e quindi in realtà è ben difficile fare oggi delle ipotesi su quando (e anche in quale provincia della regione scelta) si verrà chiamati.

Concorso: diversa durata della prova pratica per A025 A028

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Daniela – Sul vostro sito ho letto che la durata della prova pratica relativa alla classe di concorso A028 e A025 in Valle d’Aosta è stata di 8 ore. Successivamente ho letto che la stessa prova in Sardegna inizierà alle ore 8,30 e terminerà alle 12.30. Vorrei gentilmente sapere sapere a cosa è dovuta questa differenza nella durata della prova. Ringrazio per l’attenzione e porgo i mie saluti

Lalla - gent.ma Daniela, nella comunicazione l’orario di chiusura della prova è posto alle 14.30, quindi le ore sono 6.

Secondo quanto indicato nell’Allegato 3 del bando "La prova pratica o di laboratorio, quando prevista, verte sugli stessi programmi della classe di concorso cui si riferisce. La durata della prova pratica è fissata dalla commissione esaminatrice"

pertanto è la commissione, sulla base della prova preparata, ad assegnare il tempo di svolgimento. Questo spiega la differenza.

Per la Sardegna la prova assegnata è stata questa (non essendo competente non riesco a dire se 8 ore fosse un tempo corretto), ma se la Commissione della Sardegna ha deliberato di assegnare 6 ore significa che dovrà trattarsi di una prova che è possibile svolgere in questo arco temporale.

Permesso per matrimonio: si può fruire del permesso in occasione del matrimonio religioso una volta contratto quello civile?

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Silvia – ti scrivo sperando che tu possa aiutarmi. La mia situazione è questa: per una  serie di motivi personali, io e il mio compagno abbiamo deciso di contrarre  matrimonio civile il prossimo mese di maggio/inizi giugno (la data è ancora da  fissare). La nostra intenzione è però quella di sposarci anche con rito  religioso il prossimo anno.

A tal proposito ti chiedo: è possibile usufruire  dei 15 giorni di congedo matrimoniale l’anno prossimo o devo necessariamente  prenderli ora, cioè quando mi sposerei con rito civile a maggio? Entro quanto  tempo (nel mio caso si tratterebbe di circa un anno) è possibile usufruire di  tale congedo? Qual è la normativa di riferimento? Chiarisco che sono una  docente a TI nella scuola media. Sperando che tu possa aiutarmi, ti ringrazio infinitamente e ti invio cordiali  saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Silvia,

l’art. 15 comma 3 del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non fraziona­bile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo, continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni ricadenti all’interno dello stesso anche non lavorativi e festivi.

Aggiungiamo alcune precisazioni:

  • Il permesso spetta di diritto e non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione” (es. non può essere negato neanche se il periodo indicato dal dipendente coincide con gli scrutini intermedi o finali).
  • Il dirigente deve solo limitarsi a verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge (matrimonio).
  • Il dipendente è tenuto a presentare il certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato civile o ad auto­certificarlo.
  • La data delle “pubblicazioni” non rileva ai fini del diritto di fruire del congedo, quindi per la decorrenza dei 15 giorni non potrà essere presa in considerazione a partire da tale data.

Fatte queste precisazioni per rispondere al quesito si aggiunge quanto segue:

Il solo matrimonio religioso non ha rilevanza civile, pertanto non è possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione del solo matrimonio religioso.

L’art. 8 della Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) afferma che il matrimonio religioso cui sono collegati effetti civili è solo quello celebrato in assenza di qualsiasi precedente vincolo civile:

Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.”

[…]

“La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.”

L’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) su specifico quesito per il Comparto Enti Locali, ovvero se il matrimonio può essere fruito in occasione del solo matrimonio religioso, ha dato la seguente interpretazione:

“Preliminarmente, riteniamo utile precisare che la previsione del CCNL/1995 si è limitata a “contrattualizzare” la precedente disciplina pubblicistica contenuta nell’art.37, comma 2 del T.U. n.3/1957 e nel RDL 24/6/1937, convertito nella legge 23/12/1937 n.2387, secondo la quale in occasione del matrimonio al dipendente venivano riconosciuti 15 giorni di congedo straordinario.

Pertanto, in materia non può che farsi riferimento alla prassi applicativa consolidatasi con riferimento a tali fonti legislative.

Per ciò che attiene alla specifica problematica sottoposta la giurisprudenza, con riferimento alla disciplina contrattuale del settore privato (ma tali indicazioni non possono non essere valutate anche con riferimento al lavoro pubblico), ha avuto modo di precisare che:

a) in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986);

b) il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione   (Pretura Fermo 18.2.1991).”

Pertanto, il permesso di 15 giorni consecutivi non compete nel caso di solo matrimonio religioso.

Il tuo caso però è diverso: tu contrarrai prima il matrimonio civile e poi quello religioso. Quindi non avrai contratto solo quello religioso.

In un altro Orientamento l’ARAN afferma: “….Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso…..”.

Dal momento che il Contratto del Comparto Scuola si limita a specificare  “matrimonio”, senza aggiungere altro, a mio avviso è possibile che tu possa fruire del congedo in occasione del matrimonio religioso (quello civile lo avrai già celebrato).

Ovviamente non dovrai fruire del congedo in occasione del matrimonio civile: “in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986)”.

I 3 giorni di permesso retribuiti: non sono concessi ma attribuiti, anche con presentazione della sola autocertificazione

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Giovanna – sono una docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola primaria e sono molte volte entrata in contrasto con il mio dirigente scolastico per i tre giorni di permesso retribuito. Adesso con l’avvicinarsi della pasqua non vuole concedermi un giorno. Vorrei sapere se posso telefonare nel giorno in questione (martedi 2 aprile) e chieder telefonicamente 1 giorno senza presentare la relativa certificazione che lui mi richiede. Il dirigente non accetta l’autocertificazione. Sicura di una vostra risposta a breve auguro buona pasqua.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giovanna,

il Dirigente ha torto. Non ha infatti nessuna discrezionalità nel concedere il permesso (che è attribuito e non concesso) e non può permettersi di non accettare l’autocertificazione perché prevista espressamente dalla norma.

Lo invitiamo a leggere questa guida per evitare di soccombere (la percentuale è del 100%) in un eventuale contenzioso.

Maternità: il caso della flessibilità del congedo di maternità per il personale a tempo determinato

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Valentina –  sono un insegnante di scuola media con contratto fino al 31 agosto 2013. Mi trovo in gravidanza e la data presunta del parto e’ il 17 giugno 2013 per cui dal 17 aprile dovrei entrare in interdizione obbligatoria, tuttavia dato che le condizioni fisiche me lo permettono desidero usufruire dell’opzione 1 mese piu’ quattro, dal 17 maggio al 17 ottobre.

Il problema e’ che mi hanno detto che siccome il mese extra di cui voglio usufruire dopo il parto va a finire dopo nomina non posso chiederlo e sono obbligata a fare 2 mesi + 3 come da prassi, e che quindi non ho la facolta’ di scegliere la seconda opzione. E’ cosi’? esiste una normativa specifica riguardo la situazione dei precari o tutto e’ rimandato alla libera interpretazione del personale del provveditoriato e della segretera della scuola? vi ringrazio sin da ora per la risposta, cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Valentina,

non concordo con la scuola.

La flessibilità del congedo di maternità (art. 20 del D.Lgs. 151/2001 – Testo Unico delle norme a tutela e sostegno della maternità e della paternità) consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto fino al quarto mese successivo al parto, a condizione che il ginecologo del servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso e il medico dell’azienda preposto alla tutela della salute sul luogo di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’ottavo mese di gravidanza non causi un pregiudizio alla salute della madre e del figlio.

Il posticipo può avvenire nel limite minimo di 1 giorno e fino a un massimo di 1 mese. È possibile ricorrere alla flessibilità del congedo di maternità esclusivamente:

a) In assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;

b) In assenza di un provvedimento di interdizione anticipata;

c) Quando vengono meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;

d) In assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell’esercizio dell’opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro;

e) In assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

È obbligatoria l’attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro,bove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.

La domanda deve necessariamente essere presentata in data antecedente alla fruizione del congedo.

Il periodo di flessibilità, quand’anche sia stata già accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante-parto inizialmente richiesto)

  • espressamente, su istanza della lavoratrice
  • implicitamente, per fatti sopravvenuti.

Tale ultima ipotesi può verificarsi con l’insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro” e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.

In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di congedo di maternità “ordinario” non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso).

Richiamata tutta la prassi in materia, tu potrai fruire della flessibilità perché per il mese in “più” sarai ancora sotto contratto (ti scade infatti il 31/8).

Tutto il periodo di congedo obbligatorio, qualunque esso sia, in cui non si è sotto contratto (nel tuo caso oltre il 31/8), si fruisce dell’indennità fuori nomina pagata all’80%.

Non vedo quindi dove sia il problema.

Mobilità: iter della domanda

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Erasmo – Spett.redazione, in merito alla presentazione della domanda di trasferimento considerato che sono stato immesso in ruolo il 01/09/2012 dec. giuridica ed economica 01/09/2012 le chiedo se la predetta domanda va presentata all UPS della provincia di immissione in ruolo, oppure alla segreteria della mia scuola quale sede provvisoria?

In merito all’allegato D anni di servizi pre-ruolo svolto i relativi certificati devono essere allegati? In attesa di una vosta risposta, ringranzio anticipatamente.

Lalla – gent.mo Erasmo, la domanda di mobilità che i docenti neo immessi in ruolo devono compilare al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità è esclusivamente telematica. La domanda va indirizzata all’USP tramite la scuola. Ossia tu presenti la domanda on line tramite Istanze on line; alla fine della compilazione la domanda viene posta nell’Archivio 2013 (una copia della domanda ti sarà recapitata nella mail).

La segreteria della scuola in cui stai insegnando verifica la coerenza tra la domanda e la documentazione e la inoltra all’USP.

L’USP nei prossimi mesi verificherà la documentazione e convaliderà la domanda.

Nel giorno stabilito dall’O.M. n. 9 del 13 marzo 2013 per la pubblicazione dei movimenti conoscerai l’esito della tua richiesta.

Non vanno allegati certificati di servizio.


Supplenze: è il CCNL/2007 e non il Dirigente a stabilire se al supplente spetti il pagamento delle vacanze di Pasqua

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Simona – sono una supplente temporanea della classe A059, e sto attualmente svolgendo una supplenza fino al 28 marzo, ultimo giorno prima delle vacanze di Pasqua. Ho già saputo che dopo le vacanze la supplenza continuerà, ma , nonostante ciò, perderò i 5 giorni di vacanze sia dal punto di vista economico che, soprattutto, da quello del servizio. Ma, visto che la supplenza continua, le vacanze non dovrebbero essere comprese? Il mio preside parlava di ridurre il più possibile i costi per la scuola, ma non mi toccherebbero di diritto? Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Simona,

giova intanto ricordare che non è il Dirigente a decidere se pagarti o no le vacanze ma lo decide una precisa norma contrattuale, quindi in questo il DS non ha alcun potere discrezionale.

La norma di riferimento è l’art. 40/3 del CCNL.

Nel caso come esposto nel quesito, le vacanze non ti potranno essere pagate se il titolare non copre l’intero periodo delle stesse con un’assenza tipica, anche se diversa da quella prodotta fino al 28.

Puoi leggere i casi in questa FAQ:

Supplenza e pagamento delle vacanze di Pasqua: i casi di proroga o solo di conferma del contratto.

Mobilità 2013/14: codici scuole esprimibili

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Lucia - Gentile Dott Lalla, sono un’insegnante che si appresta a fare domanda di mobilità, vorrei saper quando verrano pubblicati i bollettini ufficiali delle scuole? Grazie

Lalla – gent.ma Lucia, seppure il Ministero non abbia ancora aggiornato la pagina del sito dedicata ai bollettini, nella compilazione on line della domanda su POLIS i codici sono aggiornati e dunque esprimibili.

Attività funzionali all’insegnamento: gli incontri scuola famiglia rientrano nelle 40 ore dei collegi docenti?

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Giusy – anche gli incontri scuola-famiglia rientrano nei casi di  incontri collegiali?

Paolo Pizzo – Gentilissima Giusy,

la risposta è affermativa. Tali ore rientrano nelle 40 per la partecipazione al collegio dei docenti.

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.

L’art. 29 del CCNL/2007 al comma 3 prevede:

“Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e  l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.

Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese:

Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado):

1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;

2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso):

1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;

2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative.

Vanno inoltre ricomprese le  riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti.

Per rispondere al quesito, se  il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a) sopra indicato.

Graduatoria interna di istituto: il caso del perdente posto (2011/12) trasferito d’ufficio o a domanda condizionata

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Francesca – nonostante Orizzonte scuola abbia già trattato l’argomento, la delicatezza dello stesso, mi spinge a riproporre il seguente quesito. Nel mio Liceo sono ultima in graduatoria. Quest’anno, il 1 settembre 2012, è arrivata una collega con domanda condizionata, in quanto soprannumeraria di un’altra scuola. Nell’aggiornamento delle graduatorie interne verrà inserita a pettine o in coda prima del trasferito a domanda volontaria? Qualora fosse inserita a pettine, qual è la ratio che si cela dietro la tutela di un perdente posto, quando questo ne crea un altro, proprio nella scuola, dove quest’ultimo godeva di continuità? Grazie mille per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

il perdente posto dichiarato tale lo scorso anno (2011/12) che ha prodotto domanda condizionata o è stato trasferito d’ufficio dovrà essere considerato nella tua scuola insieme agli altri docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto dagli anni scolastici precedenti e non come “ultimo arrivato”.

La ratio sta nel fatto che chi è stato dichiarato perdente posto lo scorso anno (2011/12) ed è stato trasferito a domanda condizionata, non ha lo scorso anno volontariamente deciso di effettuare domanda, ma “costretto” perché appunto ha perso il posto. Altrimenti non ci sarebbe la differenza tra trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata e trasferimento a “domanda volontaria”.

L’art. 23 comma 11 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità per l’a.s. 2013/14 afferma:

“Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

- docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;

- docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.”

La nota 2 afferma che “Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze”.

Come già detto in altre occasioni, la scuola che redige la graduatoria deve stare attenta a considerare il perdente posto dell’anno scolastico 2011/12 e che appunto è nell’attuale scuola (2012/13), arrivato perché trasferito d’ufficio, anche se tale scuola l’ha espressa tra le preferenze.

Diamo quindi di seguito la corretta procedura:

I primi ad essere individuati perdenti posto, indipendentemente dal proprio punteggio, saranno:

  • i docenti che sono stati trasferiti nella tua attuale scuola a domanda volontaria dal 1° settembre 2012;
  • i docenti già perdenti posto negli anni precedenti che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza sono stati soddisfatti nella scuola in cui sei tu ora.

A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

Solo dopo i docenti di cui sopra verranno presi in considerazione, in base al proprio punteggio:

  • i  docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto dagli anni scolastici precedenti;
  • il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola dove sei tu ora perché di precedente titolarità;
  • i docenti che dal 1° settembre del 2012 sono nell’attuale scuola perché lì arrivati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se la scuola è stata inserita nella domanda come preferenza (“…dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata,  ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse”).

A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

Mobilità: precedenza nei trasferimenti per aver insegnato in corsi serali

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Anna – Salve, come devo intendere la domanda 31 della domanda di trasferimento dove dice "usufruisce della precedenza per l accesso ai corsi per l istruzione dell età adulta? Io ho insegnato 3 anni in questi corsi ed intendo richiederli ma non capisco la domanda. Mi aiuta gentilmente? Grazie

Lalla – devi inserire SI. Questo punto fa riferimento all’art. 32 del Contratto

"ART. 32 – SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI
1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la mobilità territoriale della seconda fase, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione"

La II fase dei movimenti è quella relativa ai trasferimenti tra comuni della stessa provincia.

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