Silvia – ti scrivo sperando che tu possa aiutarmi. La mia situazione è questa: per una serie di motivi personali, io e il mio compagno abbiamo deciso di contrarre matrimonio civile il prossimo mese di maggio/inizi giugno (la data è ancora da fissare). La nostra intenzione è però quella di sposarci anche con rito religioso il prossimo anno.
A tal proposito ti chiedo: è possibile usufruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale l’anno prossimo o devo necessariamente prenderli ora, cioè quando mi sposerei con rito civile a maggio? Entro quanto tempo (nel mio caso si tratterebbe di circa un anno) è possibile usufruire di tale congedo? Qual è la normativa di riferimento? Chiarisco che sono una docente a TI nella scuola media. Sperando che tu possa aiutarmi, ti ringrazio infinitamente e ti invio cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentilissima Silvia,
l’art. 15 comma 3 del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo, continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni ricadenti all’interno dello stesso anche non lavorativi e festivi.
Aggiungiamo alcune precisazioni:
- Il permesso spetta di diritto e non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione” (es. non può essere negato neanche se il periodo indicato dal dipendente coincide con gli scrutini intermedi o finali).
- Il dirigente deve solo limitarsi a verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge (matrimonio).
- Il dipendente è tenuto a presentare il certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato civile o ad autocertificarlo.
- La data delle “pubblicazioni” non rileva ai fini del diritto di fruire del congedo, quindi per la decorrenza dei 15 giorni non potrà essere presa in considerazione a partire da tale data.
Fatte queste precisazioni per rispondere al quesito si aggiunge quanto segue:
Il solo matrimonio religioso non ha rilevanza civile, pertanto non è possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione del solo matrimonio religioso.
L’art. 8 della Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) afferma che il matrimonio religioso cui sono collegati effetti civili è solo quello celebrato in assenza di qualsiasi precedente vincolo civile:
“Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.”
[…]
“La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.”
L’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) su specifico quesito per il Comparto Enti Locali, ovvero se il matrimonio può essere fruito in occasione del solo matrimonio religioso, ha dato la seguente interpretazione:
“Preliminarmente, riteniamo utile precisare che la previsione del CCNL/1995 si è limitata a “contrattualizzare” la precedente disciplina pubblicistica contenuta nell’art.37, comma 2 del T.U. n.3/1957 e nel RDL 24/6/1937, convertito nella legge 23/12/1937 n.2387, secondo la quale in occasione del matrimonio al dipendente venivano riconosciuti 15 giorni di congedo straordinario.
Pertanto, in materia non può che farsi riferimento alla prassi applicativa consolidatasi con riferimento a tali fonti legislative.
Per ciò che attiene alla specifica problematica sottoposta la giurisprudenza, con riferimento alla disciplina contrattuale del settore privato (ma tali indicazioni non possono non essere valutate anche con riferimento al lavoro pubblico), ha avuto modo di precisare che:
a) in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986);
b) il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione (Pretura Fermo 18.2.1991).”
Pertanto, il permesso di 15 giorni consecutivi non compete nel caso di solo matrimonio religioso.
Il tuo caso però è diverso: tu contrarrai prima il matrimonio civile e poi quello religioso. Quindi non avrai contratto solo quello religioso.
In un altro Orientamento l’ARAN afferma: “….Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso…..”.
Dal momento che il Contratto del Comparto Scuola si limita a specificare “matrimonio”, senza aggiungere altro, a mio avviso è possibile che tu possa fruire del congedo in occasione del matrimonio religioso (quello civile lo avrai già celebrato).
Ovviamente non dovrai fruire del congedo in occasione del matrimonio civile: “in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986)”.