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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatoria Permanente ATA: il riconoscimento dei servizi “giuridici”

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Salve,sono un collaboratore scolastico supplente di III fascia e devo compilare la domanda dei 24 mesi, ma nel leggere il bando di concorso mi accorgo che nei requisiti richiesti al punto 2.2 non vengono menzionati “i titoli di servizi giuridici riconosciuti con pronuncia definitiva favorevole al candidato” indicati nel quadro D2” e neanche “i titoli di servizi giuridici riconosciuti con tentativo di conciliazione favorevole al candidato” nel quadro D3” del Modello di domanda B1.Allora mi chiedo se non è possibile inserire tali periodi, visto che al punto 2.2 del bando si parla solo di servizio prestato; oppure, è possibile inserirli, visto che sono predisposti i riquadri D2 e D3 nella domanda (modello B1) nella Sezione D – Titoli culturali e di servizio.Nella nota del MIUR n. 1293 del 22 febbraio 2012, relativa allo stesso concorso, veniva indicato alla fine del punto 4- Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D. L.vo 297/94, testualmente: “…..Sono, infine computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole…….”Gradirei sapere come procedere per poter compilare la domanda ……. grazie.”

di Giovanni Calandrino – Gentile, si chiarisce che, continuano a essere oggetto di valutazione tutti quei servizi:

  • Giuridici riconosciuti con pronuncia definitiva favorevole al candidato;
  • Giuridici riconosciuti con tentativo di conciliazione favorevole al candidato;
  • Giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 29 settembre 2009 n° 82 e D.M. 17 dicembre 2009 n° 100;
  • Giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 30 luglio 2010 n. 68 e D.M. 5 settembre 2010 n. 80;
  • Giuridici riconosciuti ai sensi del D.M. 12 ottobre 2011 n. 92;
  • Effettivi riconosciuti ai sensi della Legge 128/2013 art. 5 comma 4 bis.

Pertanto può tranquillamente inserirli in domanda, ovviamente nelle corrispondenti sezioni del modello.


Graduatorie III fascia ATA: il servizio senza retribuzione non è valutabile

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Sabina – Spett. Sono una collaboratrice scolastica, anni fa ho lavorato presso una scuola paritaria, ma alla fine del mio servizio a scuola chiedo il certificato di servizio, e mi accorgo andando all’INPS che i contributi non sono stati versati dalla scuola.

Il mio ex datore di lavoro mi propone una conciliazione, dove lui ammette che ho lavorato presso di lui ma non mi ha mai versato i contributi, ora tra un tira e molla, lui mi risponde che anche se i contributi non sono stati versati il punteggio vale giuridicamente (questa conciliazione è stata depositata presso il Tribunale).

Cosa posso fare, è vero che se la scuola paritaria riconosce giuridicamente la persona che ha lavorato gli tocca anche il punteggio? Grazie mille

di Giovanni Calandrino – Gentile Sabina, nel quesito non è chiaro se si riferisce al riconoscimento del punteggio di servizio nelle graduatorie di III fascia ATA.

In riferimento al D.M. n. 716/2014 (Tabella valutazione titoli – III Fascia ATA) il servizio valutabile è quello effettivamente prestato, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, PER I QUALI VI SIA STATA RETRIBUZIONE, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, NON SONO VALUTABILI, […].

In conclusione i periodi senza retribuzione non sono valutabili ai fini di punteggio.

Graduatorie I Fascia ATA: la valutazione del servizio di AA nel profilo di CS

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Antonia – Sono nelle liste del personale ATA dall’anno 2008. Dovendo fare L’aggiornamento dei 24 mesi come C.S mi chiedevo se fosse valutabile anche il periodo di servizio che ho svolto come assistente amministrativo ( 6 mesi).

Inoltre avendo cambiato provincia nell’ultima domanda ( in precedenza Bari) e adesso Milano mi sono accorta pochi gg dopo la scadenza e possibilità di fare ricorso che il punteggio attribuitemi non era esatto ma non di pochi punti dai miei 33.80 mi sono stati attribuiti come C.S punti 19,48.

La mia domanda è nell’aggiornamento verrà ri-conteggiato il punteggio in automatico o ci sono procedure da espletare? In attesa di VS riscontro ringrazio e porgo Distinti saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Antonia, il servizio di AA nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato. Per il profilo professionale di CS è valutato 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Antonia – Inoltre avendo cambiato provincia nell’ultima domanda ( in precedenza Bari) e adesso Milano mi sono accorta pochi gg dopo la scadenza e possibilità di fare ricorso che il punteggio attribuitemi non era esatto ma non di pochi punti dai miei 33.80 mi sono stati attribuiti come C.S punti 19,48.

Giovanni Calandrino – nella domanda di nuovo inserimento (quindi per la provincia di MI) ha reinserito TUTTI i titoli in suo possesso?

Infatti, Le ricordo che in caso di DOMANDA DI INSERIMENTO bisogna dichiarare tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del bando.

Graduatorie III fascia ATA: la valutazione del servizio di infermiere e postale

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Sono iscritto in terza fascia per il personale ATA, e vorrei chiedervi se posso contare come punteggio gli anni lavorativi NON di ruolo svolti come infermiere professionale equelli di ruolo svolti presso Amministrazione Poste e poi Ente Poste Italiane dal 1990 ad oggi. grazie.

di Giovanni Calandrino – Gentile, il servizio in qualità di infermiere presso Ospedale Pubblico, può essere considerato servizio reso alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali. Pertanto per ogni anno scolastico va attribuito un punteggio di 0,60 mentre per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni 0,05 PUNTI, per tutti i profili professionali.

I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 31.12.1993. Dopo questa data non sono valutabili.

Supplenze ATA: la retribuzione e la durata del contratto

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Ciao, Io avrei due quesiti da porti : 1) Questanno per la prima volta ho avuto la nomina per 1 supplenza breve come assistente amministrativo dal 10/03/2015 al 29/03/2015 per 36 ore settimanali, è già trascorso il primo mese ma ancora non ho avuto retribuzione, come funziona???…

2) Il 30/03/2015 ho avuto un’altra nomina sempre nella stessa scuola e sempre come assistente amministrativo, la persona sarà assente fino al 30/06/2015, la mia supplenza avrà la stessa durata o si conclude al termine delle attività didattiche ovvero l’08/06/2015???…

Ringrazio anticipatamente e restando in attesa di una risposta le lascio i miei saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, per effetto dell’art. 7, comma 37, del decreto legge 95/2012 di Spending review, dal 1° gennaio 2013 le supplenze brevi e saltuarie non sono più a carico delle scuole ma pagate direttamente dal Tesoro.

Quindi devi solo pazientare, non puoi fare altro che chiedere in segreteria quando i tuoi dati sono stati inseriti in sistema.

Il 30/03/2015 ho avuto un’altra nomina sempre nella stessa scuola e sempre come assistente amministrativo, la persona sarà assente fino al 30/06/2015, la mia supplenza avrà la stessa durata o si conclude al termine delle attività didattiche ovvero l’08/06/2015???…

Giovanni Calandrino – i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.

Per assicurare il regolare svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.

Quindi sarà il DS a decidere se, per particolari esigenze di servizio, prorogarti il contratto oltre il termine delle lezioni.

Graduatorie III fascia ATA: il servizio di volontariato e di protezione civile non è oggetto di valutazione

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Raffaele – Salve volevo sapere se un servizio prestato come protezione civile tramite una associazione di volontariato dal 2000 al 2005 come da allegato è da considerarsi servizio civile e quindi essere riconosciuto il relativo punteggio non assegnatomi in istruttoria per domanda ata e puntualmente fatto ricorso e anche quello non ammesso dicendomi che non era previsto dal bando ma dei miei colleghi hanno presentato lo stesso attestato e si sono visto attribuiti il punteggio

di Giovanni Calandrino – Gentile Raffaele, la risposta è negativa. Non può essere valutato, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, il servizio di VOLONTARIATO SOCIALE e PROTEZIONE CIVILE.

Si ricorda infatti che , il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.

Graduatorie I fascia ATA: la valutazione, dell’attestato di qualifica professionale art. 14 legge 845/78 e dell’attestato di addestramento professionale informatica di base

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Milena – Salve, Sono un assistente amministrativa devo inserirmi in prima fascia ata a breve sono in possesso dei seguenti titoli

1) attestato di qualifica professionale art.14 legge 845/78

2)ecdl livello core rilasciato da aica

3)attestato di addestramento professionale informatica di base

Volevo sapere se mi verranno valutati tutti e tre oppure no.

In attesa di un vostro riscontro. Porgo cordiali saluti. Milena

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Milena, per il profilo di AA l’attestato di qualifica professionale di cui all’art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici, è valutato 1,50 PUNTI (si valuta un solo attestato).

Per quanto riguarda l’attestato di addestramento professionale informatica di base, si chiarisce che per essere correttamente valutato, l’attestato deve essere rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici, con riferimento alla dattilografia o ai servizi meccanografici. In ogni caso, considerato anche il possesso della certificazione ECDL, può valutare un SOLO attestato, con l’attribuzione di PUNTI1.

Graduatorie III fascia ATA: il servizio presso l’Ambito Territoriale Caccia non è valutabile

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Gentile redazione , sono un assistente tecnico precario della provincia di Catania . In occasione dell’ ultimo aggiornamento mi e’ capitato di trovarmi davanti in graduatoria un signore che nella domandina ha dichiarato di aver prestato servizio per 72 mesi in un ente che , a suo dire , fa’ parte della pubblica amministrazione : Ambito territoriale caccia di Matera , per la precisione . Vorrei sapere in che modo posso accertarmi che il sudetto ente sia pubblico, e se lo e’ , da quale data lo e’ diventato . Vi ringrazio in anticipo , vi saluto ed attendo vostre notizie .

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, la natura giuridica dell’Ambito Territoriale Caccia non è sempre bene individuata ed esaustiva. L’A.T.C., si configura prevalentemente come struttura associativa di diritto privato avente personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile in considerazione delle finalità d’interesse pubblico perseguite. Di fatto considerato dalla Corte dei Conti Ente Pubblico a tutti gli effetti.

Pertanto per i motivi menzionati, il servizio prestato presso le ATC non è oggetto di valutazione poiché è un’amministrazione pubblica e non amministrazione statale.


Anche i precari possono aderire allo sciopero del 5 maggio

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Spett.Le Lalla In riferimento allo sciopero del 4/5/2015 vorrei sapere: Sono un docente ITP con contratto sino al 30/06/2015, posso aderire allo sciopero o come MI si dice interrompo IL contratto in essere? Grazie anticipatamente

Lalla - Non è necessario avere un contratto a tempo indeterminato per usufruire del diritto di sciopero. Il diritto scatta se nel giorno dello sciopero tu hai un contratto nel settore in cui viene proclamato lo sciopero, qualunque esso sia.

La conseguenza è per tutti uguale: la decurtazione di una giornata lavorativa. (1/30 della retribuzione, operata sulla retribuzione al netto di ritenute previdenziali e assistenziali, in quanto la giornata di sciopero non interrompe il trattamento previdenziale e assistenziale).

Ciò viene confermato nella nota informativa CISL che abbiamo introdotto nel nostro vademecum sullo sciopero

Chi sciopera, ovviamente non ha diritto alla retribuzione, ma è considerato a tutti gli effetti giuridici in servizio: ciò che viene meno è infatti la prestazione lavorativa, non il rapporto di lavoro. Il personale, sia a tempo determinato che indeterminato, deve quindi vedersi valutata a tutti gli effetti – salvo quelli retributivi – la giornata di sciopero. ”

E infatti nella proclamazione dello sciopero da parte dei sindacati rappresentativi non c’è distinzione tra tipologie di contratto Vedi proclamazione

A volte capita che determinati scioperi vengano proclamati solo per una categoria di personale, ma non è questo il caso.

N.B. Lo sciopero è stato proclamato per il 5 maggio, non il 4, come hai erroneamente scritto.

Il docente in sciopero può essere sostituito?

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Francesca - Gentile Lalla, oggi ho scioperato e la vicepreside ha mandato a prima ora in una mia classe un collega libero dicendogli di fare sorveglianza. Mi potresti dire se è legittimo? E in base a quale norma? Il collega si sarebbe potuto rifiutare? In tal modo, con la scusa della sorveglianza, si può vanificare uno sciopero atto a creare disagio? Grazie mille.

Lalla – gent.ma Francesca, il disagio è stato creato nel momento in cui hai negato ai tuoi studenti il diritto allo studio. Questo non signfica che durante la tua assenza non debbano essere garantite le misure di sicurezza atte a prevenire qualsiasi incidente derivante dal non avere assicurato la presenza di un adulto durante la permanenza a scuola degli alunni.

Facciamo un po’ di ordine. In questo può esserci d’aiuto l’informativa CISL che abbiamo introdotto nel nostro vademecum sullo sciopero

Il docente non è tenuto a dichiarare in anticipo la propria volontà di adesione allo sciopero. Ma il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle eventuali dichiarazioni di adesione pervenutegli, deve compiere una valutazione di quale può essere la riduzione del servizio scolastico per quella giornata e definire le modalità di funzionamento, rendendole note a quei docenti che avendolo esplitamente dichiarato, saranno in servizio il giorno di effettuazione dello sciopero.

Tra le modalità di funzionamento può rientrare la riformulazione dell’orario degli insegnanti non scioperanti, pur rispettando il numero di ore prefissato per quella giornata.

Il personale che sciopera non può essere sostituito (cioè se tu insegni lettere nella tua classe non può essere mandato un collega che effettui una lezione), ma il personale non scioperante può essere utilizzato per i compiti connessi alla sorveglianza, soprattutto nel caso di alunni minorenni.

Pertanto quanto accaduto nella tua scuola rientra nella normale organizzazione in caso di sciopero. E’ chiaro che nelle azioni di sciopero il numero dei partecipanti è decisivo, infatti se tutto il personale dichiara per iscritto di aderire allo sciopero il Dirigente deve chiudere la scuola o, nel caso di una massiccia adesione, decidere di sospendere le lezioni perchè non riesce a garantire il servizio.

Mobilità e graduatoria interna di istituto: 12 punti per superamento concorso

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Daniela - La valutazione del titolo per superamento di un pubblico concorso (per i 12 punti nella graduatoria interna, sia per la mobilità) spetta solo a coloro che sono stati immessi in ruolo perché chiamati in base alla graduatoria del concorso relativo o anche a quei docenti che hanno superato il concorso, ma che sono stati immessi in ruolo per altri titoli, essendosi posizionati nella graduatoria del concorso in posti esclusi dalla chiamata diretta? Grazie.

Lalla - gent.ma Daniela, la risposta al tuo quesito è presente nelle tue stesse parole, laddove chiedi del "superamento del concorso", rifacendoti alle parole presenti nel CCNI Mobilità.

Il punteggio infatti non spetta solo a chi è stato immesso in ruolo dalla graduatoria del concorso, o a chi si è collocato in graduatoria nel numero dei posti messi a bando secondo il decreto. La norma non dice questo, dice di assegnare il punteggio a chi ha superato

un "pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza".

Pertanto il punteggio spetta a chi abbia superato un concorso con queste caratteristiche, il riferimento non è necessariamente a quello del 2012. Faccio un esempio. Un docente potrebbe essere stato assunto in ruolo il 1° settembre 2014 nella scuola primaria da GaE, ma aver superato il concorso del 1999 per scuola primaria, la cui graduatoria è decaduta con l’approvazione di quella relativa al concorso 2012. In ogni caso, nella domanda di mobilità e nella graduatoria interna di istituto il docente avrà diritto al punteggio derivante dal "superamento" del concorso, condizione che rimane.

La collega sciopera, io no. A chi spetta la sorveglianza degli alunni?

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Silvia – Gentili esperti di OS, sono una docente di seconda lingua straniera in un istituto statale del secondo grado. Per una classe ho solo un gruppo di allievi (seconda lingua straniera ) mentre i restanti allievi della stessa classe hanno un’altra seconda lingua straniera (seconda lingua straniera) con una mia collega.

La classe in questione si divide esclusivamente per le ore di seconda lingua straniera. Solitamente la mia collega della seconda lingua straniera aderisce ad ogni sciopero mentre io no. Domanda: nei giorni in cui lei è in sciopero (scioperi autorizzati con tanto di circolare informativa) e io no, io sono obbligata a tenere in aula anche i suoi allievi (oltre ovviamente ai miei!) oppure no?

La collega scioperante dice di no in quanto l’ssenza per sciopero non deve essere coperta da supplenza/sorveglianza mentre secondo la scuola devo tenere io i suoi allievi perchè fisicamente sarebbe un’unica classe (che si
divide esclusivamente nelle ore di seconda lingua straniera). Cosa dice la normativa a riguardo? Io preferirei tenere solo i miei allievi per garantire loro il giusto clima di apprendimento. Al tempo stesso però non
vorrei essere inadempiente. Avete riferimenti normativi in un senso o nell’altro?

In attesa di una risposta, mille complimenti per questo Vostro fantastico servizio di consulenza!

Lalla - gent.ma Silvia, la collega sbaglia nel ritenere che durante la sua assenza non debba essere coperta da vigilanza. Ne abbiamo parlato nella risposta Il docente in sciopero può essere sostituito?

E’ vero invece che il docente in sciopero non può essere sostituito, pertanto l’idea della scuola di tenere accorpata la classe durante quell’ora non può essere condivisa, in quanto lede il diritto all’istruzione degli studenti il cui docente non è in sciopero. In questo modo tu non fai sciopero e ti viene negato il diritto all’insegnamento, relegandoti ad un compito di mera sorveglianza.

Ti invito a inquadrare diversamente la situazione con la Dirigenza Scolastica, trovando l’unica soluzione possibile per contemperare il diritto di tutti: smembrare la classe come accade di solito, e affidare ad un altro docente la sorveglianza del gruppo il cui insegnante è in sciopero.

Congedo biennale e “scorrimento” della parentela a favore della nuora. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico – Quesito: se, data la disabilità grave di entrambi i genitori e  la presenza di un figlio convivente affetto da cardiopatia ischemica e con una conseguente e riconosciuta invalidità al 50%, possa “scattare”  in favore della nuora, moglie del figlio convivente, il diritto ad usufruire del Congedo straordinario biennale di assistenza ad uno dei genitori (suoceri) disabili.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Dirigente,

affinché ci possa essere lo “scorrimento” di parentela in favore della nuora il primo requisito che bisogna considerare è la convivenza di quest’ultima con la suocera.

A differenza della fruizione dei permessi, infatti, e pur considerando la possibilità dello “scorrimento” della parentale a determinate condizioni (mancanza o patologie invalidanti degli altri familiari legittimati), non si può prescindere dal requisito della convivenza.

Accertato questo, le patologie invalidanti da prendere a riferimento sono quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 che  sono:

  • le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  • le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

A parere di scrive quella indicata nel quesito potrebbe rientrare a tutti gli effetti nei punti sopra indicati in quanto è una patologia cardiaca che richiede sicuramente frequenti monitoraggi e comunque è accompagnata da un’invalidità al 50%, sintomo dell’invalidità che la stessa patologia causa.

Il tutto potrà essere ovviamente verificato dalla lettura della certificazione che produrrà il dipendente.

Supplenze: rientro dopo il 30 aprile e classi terminali

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Anna – ho fatto supplenza dal 9 novembre sino  ad oggi con ripetuti  contratti presso una scuola,poichè la titolare di ruolo han avuto un incidente,e tra l’operazione e la fisioterapia  ho l’ultimo contratto sino  al 20 maggio,la classe è una quinta…dopo il 20 maggio la scuola deve prorogarmi il contratto sino al termine delle attività didattiche o può rientrare a fare lezione la docente di ruolo?grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,

rientri pienamente nell’art 37 del CCNL/2007.

Tale art recita che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Considerando che la docente titolare non è mai rientrata e che dal 21 maggio, giorno del possibile rientro, a ritroso ci sono i 90 gg di assenza per le classi terminali, avrai una proroga contrattuale dal 21 maggio fino al termine delle lezioni più gli scrutini.

Servizi con copertura contributiva previdenziale e pertanto utile ai fini pensionistici

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Docente  – Ho partecipato alla sessione di esame di stato nella a.s.1985/86…dal1/7/86 al 26/7/86   non ero in servizio in alcuna scuola. ….tale servizio è valutabile ai fini pensionistici. …chi doveva versarmi i contributi. ..?Grazie

FP – Gentile Docente,

l’anzianità pensionistica tiene conto di:

– tutti i servizi effettivamente lavorati e sui quali sia avvenuto il versamento dei relativi contributi previdenziali;

– riconoscimenti gratuiti ed onerosi di particolari periodi assicurativi assimilati al lavoro, per esempio: servizio militare, periodi di studi universitari non coincidenti con periodi coperti già da contribuzione  previdenziale, congedo di maternità obbligatorio o facoltativo al di fuori del rapporto di lavoro, periodi di disoccupazione in conto Inps, periodi aspettativa non retribuita…ecc.

Pertanto, nella fattispecie, ad avviso dello scrivente, trattasi di servizio con copertura contributiva previdenziale e pertanto utile ai fini pensionistici.


Ricostruzione carriera e richiesta tuttora in corso di lavorazione

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Lucia  – Sono insegnante di scuola primaria immessa in ruolo in data 01/09/2012. Superato favorevolmente l’anno di prova ho presentato presso la segreteria scolastica in data 12/11/2013 domanda di ricostruzione carriera. A tutt’oggi la richiesta risulta in corso di lavorazione. La presente per chiederVi: – in quanto tempo deve essere evasa la mia richiesta? – quali sono le conseguenze dovute a tutto questo ritardo? – come devo procedere per tutelare il tutto? Inoltre nell’autocertificazione del servizio pre ruolo prestato dal 1989 al 2012 sono presenti giorni di astensione obbligatoria per gravidanza a rischio e anni di servizio prestati in scuola parificata convenzionata e riconosciuta chiedo, gentilmente, tali anni – periodi sono validi? Il servizio prestato nella scuola parificata deve essere dichiarato per forza retribuito? In merito ai contributi obbligatori a suo tempo da versare cosa comporta il mancato versamento dei contributi? Grazie

FP – Gentile Lucia,

di seguito le sintetizzo i tempi previsti dalla normativa nelle diverse fasi del controllo degli atti amministrativi:

1) La circolare del 4/07/2010, (in attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69), emanata dall Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce espressamente che per tutti i procedimenti amministrativi già in corso, alla data del 4 luglio 2010, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane quello originariamente previsto.

Per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 4 luglio 2010, che hanno termini superiori a 90 giorni, tali termini cessano di avere efficacia, e per i procedimenti interessati, si applica il termine ordinario di 30 giorni.

In definitiva dal 4 luglio 2010 tutti gli istituti scolastici, devono emettere i decreti di ricostruzione di carriera, del personale della scuola, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell’interessato.
Pertanto, a mio avviso, potrebbe decadere il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190.

In merito, è opportuno precisare, che al momento non è stato emanato un decreto attuativo da parte del MIUR, che recepisca quanto appena affermato, ecco il motivo dell’uso del condizionale: “potrebbe decadere”.

2) Il D.LVO n. 123 del 30/6/2011 ha regolamentato le modalità e i tempi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile. All’art. 5 si chiarisce  quali sono gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione soggetti al controllo preventivo e tra questi vengono indicate alle lettere:

C) Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
D) Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio.

L’art.8 prevede che ai predetti provvedimenti sia apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi.

E’ opportuno precisare che i ritardi molto spesso sono dovuti ad oggettive difficoltà delle segreterie scolastiche, in quanto il portale SIDI non viene prontamente aggiornato.

Per completezza di informazione, le segnalo che ad oggi, in seguito alla nota MIUR prot. 2621 dello scorso 20 ottobre, il portale SIDI risulta correttamente aggiornato, per gli interessati.

Per quanto concerne la “questione servizi”, le segnalo che i servizi riconoscibili al personale docente, ai fini della ricostruzione della carriera per l’attribuzione della fascia stipendiale competente, sono esclusivamente quelli indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che testualmente recita:

“Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.

 

Progressione economica stipendiale e fasce stipendiali

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Concetta – Spett. le Redazione, nel ringraziarvi per il prezioso servizio che fornite ai docenti, chiedo gentilmente il vostro aiuto affinché possiate chiarire la mia situazione, alla luce dei continui cambiamenti in materia di scatti. Sono docente di lettere nella Scuola Secondaria di I Grado. Sono stata immessa in ruolo il 01-09- 2011 con retrodatazione giuridica al 01-09-10; ho svolto e superato l’anno di prova nell’a.s. 2011-2012. Il mio servizio pre-ruolo è di 3 anni sempre lavorato con cattedra annuale (a.s. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010). In considerazione del riconoscimento del pre-ruolo, al primo settembre 2010, dovrei aver maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3/8. Vorrei sapere se, nella ricostruzione di carriera (che ancora la segreteria della scuola dove lavoro non mi ha rilasciato, nonostante la mia domanda presentata ad ottobre del 2012) viene applicato il meccanismo degli scatti con la vecchia fascia stipendiale 3/8 o se rientro nella nuova fascia 0/8 (art.2 comma2 del CCNL del 4/8/2011), inoltre vorrei sapere se dovessi rientrare nella nouva fascia, quando maturo il primo scatto?? (in teoria secondo il mio conteggio il 01-09-2015 ma forse se non ho capito male dovrebbe essere il 01-09-2016 perchè l’anno 2013 non vale?). Grazie mille.

FP – Gentile Concetta,

il CCNL del 4/8/2011, ha di fatto unito le prime due fasce stipendiali (0/2 e 3/8). La prima domanda che sorge spontanea è la segente: a chi applicare il CCNL 4/8/2011?

La tabella del CCNL del 4/8/2011, si applica:

– al personale immesso in ruolo a decorrere dal 1/9/2011;
– al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010 inserito o che abbia diritto all’inserimento nella ex fascia stipendiale 3 – 8 conserva “ad personam” il maggior trattamento economico sino alla data del conseguimento della fascia stipendiale 9- 14;
– al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010,  inserito nella fascia stipendiale 0 – 2 conserva il diritto a percepire “ad personam” al compimento del periodo di permanenza in detta fascia il maggior trattamento economico corrispondente alla ex – fascia 3 – 8, fino alla data del conseguimento della posizione stipendiale 9 – 14.

Per quanto concerne il suo caso, le segnalo parte della Nota dell’Aran del 8/10/2013:
“Infatti, alla data di sottoscrizione del CCNL (4 agosto 2011), la lavoratrice non era in servizio a tempo indeterminato al 1° settembre 2010, né aveva maturato il diritto all’inserimento nelle preesistenti posizioni stipendiali.

Essendo la docente stata assunta il 1° settembre 2011, pur avendo ottenuto la retrodatazione della nomina agli effetti giuridici al precedente 1° settembre 2010, la medesima non può quindi accedere al beneficio di alcuna delle sopra esposte clausole di salvaguardia, atteso che, per il personale docente la ricostruzione di carriera è riconosciuta solo con decorrenza dalla data di conferma in ruolo e, quindi, senza alcun effetto retroattivo. In altri termini, il periodo 1.9.2010/31.8.2011 (la docente in questione è stata confermata in ruolo il 1° settembre 2012 dopo l’ anno di prova) incide unicamente sul calcolo degli anni utili alla ricostruzione, fermo restando che l’accesso alla posizione stipendiale  avviene solo dal 1 settembre 2012. Per i motivi suddetti, si ritiene che nel caso di specie non sia possibile il riconoscimento della salvaguardia contrattualmente prevista.”

Pertanto, considerato quanto affermato dall’Aran, la sua progressione economica stipendiale, segue le fasce stipendiali indicate nel CCNL del 4/8/2011.

Matura la fascia stipendiale 9/4 al 1/9/2017, tenuto conto dell’attuale blocco dell’anno 2013.

Pensionamento per vecchiaia con raggiungimento dei 65 anni di età

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Francesca  –  Sono un’assistente amministrativa nata il 29/04/1951,presto servizio nella scuola X, ho maturato quest’anno 30 anni di servizio,chiedevo se l’anno prossimo che compirò 65 anni di età posso andare in pensione per vecchiaia, resto in attesa di una Vs risposta e porgo distinti saluti.
FP – Gentile Francesca,

il pensionamento per vecchiaia con raggiungimento dei 65 anni di età, può avvenire solo se al 31/12/2011,si soddisfa uno dei seguenti requisiti pre- Fornero:

– quota 96 (60/36 o 61/35);
– 40 anni di contributi;
– pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992.

Pertanto, considerata la sua data di nascita e il suo servizio, non riesce ad andare in pensione con decorrenza 1/9/2016.

 

Raggiungimento del requisito per la pensione anticipata

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Docente  – Salve, sono una docente di scuola secondaria di I grado,nata il 14/02/1954. Al 31/12/2015 avrò un’anzianità di servizio pari a 41 anni e 6 mesi. Quando potrò andare in pensione Ringrazio anticipatamente.

FP – Gentile Docente,

considerata la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per le donne:
– dal 2014 al 2015 41 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi.

Per effetto dei suddetti requisiti matura il diritto alla pensione anticipata <nel 2016, con decorrenza 1/9.

Diritto alla pensione anticipata nel 2020, con decorrenza 1/9

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Amelia  – Buongiorno, mi chiamo e sono un’insegnante di scuola dell’infanzia. Sono nata il 20 Dic. 1954, sono in ruolo effettivo dall’ 1/1/1982 e ho riscattato anni 4 e 21 gg di preruolo. Quando potrei andare in pensione senza penalizzazione sulla stessa? Grazie e cordiali saluti…..FP – Gentile Amelia,

considerata la sua anzianità contributiva (compreso il riscatto) e la sua età anagrafica, la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per le donne, per i prossimi anni:

– dal 2014 al 2015 41 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi;
– dal 2019 al 2020 42 anni e 2 mesi.

Per effetto dei suddetti requisiti maura il diritto alla pensione anticipata nel 2020, con decorrenza 1/9.
Si precisa che dal 2019 i requisiti indicati potrebbero subire delle variazioni.

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