Lucia – Sono insegnante di scuola primaria immessa in ruolo in data 01/09/2012. Superato favorevolmente l’anno di prova ho presentato presso la segreteria scolastica in data 12/11/2013 domanda di ricostruzione carriera. A tutt’oggi la richiesta risulta in corso di lavorazione. La presente per chiederVi: – in quanto tempo deve essere evasa la mia richiesta? – quali sono le conseguenze dovute a tutto questo ritardo? – come devo procedere per tutelare il tutto? Inoltre nell’autocertificazione del servizio pre ruolo prestato dal 1989 al 2012 sono presenti giorni di astensione obbligatoria per gravidanza a rischio e anni di servizio prestati in scuola parificata convenzionata e riconosciuta chiedo, gentilmente, tali anni – periodi sono validi? Il servizio prestato nella scuola parificata deve essere dichiarato per forza retribuito? In merito ai contributi obbligatori a suo tempo da versare cosa comporta il mancato versamento dei contributi? Grazie
FP – Gentile Lucia,
di seguito le sintetizzo i tempi previsti dalla normativa nelle diverse fasi del controllo degli atti amministrativi:
1) La circolare del 4/07/2010, (in attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69), emanata dall Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce espressamente che per tutti i procedimenti amministrativi già in corso, alla data del 4 luglio 2010, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane quello originariamente previsto.
Per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 4 luglio 2010, che hanno termini superiori a 90 giorni, tali termini cessano di avere efficacia, e per i procedimenti interessati, si applica il termine ordinario di 30 giorni.
In definitiva dal 4 luglio 2010 tutti gli istituti scolastici, devono emettere i decreti di ricostruzione di carriera, del personale della scuola, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell’interessato.
Pertanto, a mio avviso, potrebbe decadere il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190.
In merito, è opportuno precisare, che al momento non è stato emanato un decreto attuativo da parte del MIUR, che recepisca quanto appena affermato, ecco il motivo dell’uso del condizionale: “potrebbe decadere”.
2) Il D.LVO n. 123 del 30/6/2011 ha regolamentato le modalità e i tempi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile. All’art. 5 si chiarisce quali sono gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione soggetti al controllo preventivo e tra questi vengono indicate alle lettere:
C) Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
D) Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio.
L’art.8 prevede che ai predetti provvedimenti sia apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
E’ opportuno precisare che i ritardi molto spesso sono dovuti ad oggettive difficoltà delle segreterie scolastiche, in quanto il portale SIDI non viene prontamente aggiornato.
Per completezza di informazione, le segnalo che ad oggi, in seguito alla nota MIUR prot. 2621 dello scorso 20 ottobre, il portale SIDI risulta correttamente aggiornato, per gli interessati.
Per quanto concerne la “questione servizi”, le segnalo che i servizi riconoscibili al personale docente, ai fini della ricostruzione della carriera per l’attribuzione della fascia stipendiale competente, sono esclusivamente quelli indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che testualmente recita:
“Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.