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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Perchè sono in III fascia delle graduatorie di istituto se ho un diploma?

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Alessandra – Gentile Lalla, sono iscritta in lll fascia di istituto con le classi a021 a025 e a028. Mi sono diplomata all accademia di Brera a febbraio ’98 in decorazione. Perché non sono stata inserita nella III fascia di istituto visto che mi sono diplomata entro l’a.s. 2001/02?

Lalla – gent.ma Alessandra, fai confusione sul concetto di "diploma". La II fascia delle graduatorie di istituto è riservata a chi è in possesso di un titolo abilitante e per ragioni normative, non ha potuto iscriversi nelle Graduatorie ad esaurimento.

L’unico diploma abilitante riconosciuto dal Miur è il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. Esso consente l’accesso a infanzia e primaria.

Il diploma al quale fai riferimento tu non è una abilitazione.

Alessandra – Non potrò quindi partecipare al concorso? Questa decisione è già definitiva? Grazie e complimenti per la sua utilissima consulenza!

Lalla – La proposta del PD è riservare il concorso solo a personale abilitato.

Concorso a cattedra ad ottobre 2015 solo per abilitati, supplenze per GI anche oltre 36 mesi, mobilità straordinaria docenti di ruolo nel 2016 , ma i requisiti di accesso al concorso 2015 non sono stati ancora decisi in via definitiva.


Graduatorie I FASCIA ATA: come viene valutato il punteggio salva – precari, in caso di cambio provincia?

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Salve, in relazione al seguente quesito : Un assistente amministrativo che previo depennamento dalla graduatoria provinciale permanente di una provincia, chiede l’inserimento in altra provincia, ha diritto a mantenere il medesimo punteggio che aveva nella graduatoria provinciale permanente della provincia di depennamento ?Avete cortesemente risposto che la risposta è negativa. Vi ringrazio per la sollecitudine nella risposta .Tuttavia ho trovato questa circolare, che allego,che mi fa entrare in crisi. Da una lettura della stessa sembrerebbe che chi cambia provincia a diritto a mantenere il punteggio a qualsiasi titolo acquisito anche in caso di cambio provincia.
Che ne pensate ? Vi ringrazio anticipatamente

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, la nota a cui lei fa riferimento ovvero la Prot. n. 6513 del 04/09/2012, fornisce dei chiarimenti sulla corretta valutazione del punteggio già acquisito, in particolar modo, si forniscono indicazioni sulla esatta determinazione del punteggio a titolo del “salva precari” ai sensi della Legge 167 del 24 novembre 2009, art. 1 cc. 2, 3 e 4, e relativi DD.MM.

Ovvero, il personale che ha chiesto l’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di istituto di altra provincia, per il successivo inserimento nella graduatoria permanente della medesima provincia. Conserva il diritto di riconoscimento del punteggio attribuito dal “Salva precari” (della vecchia provincia) anche in fase di nuovo inserimento (nella nuova provincia).

Maternità e ferie per il personale a tempo indeterminato

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Maria – Sono insegnante a tempo indeterminato scuola primaria sono in astensione anticipata x gravidanza a rischio. Partorirò a settembre così andrei in obbligatoria da metà luglio. È possibile spezzare  astensione anticipata e obbligatoria godendo delle ferie? Così da poter godere di 4 mesi dopo la nascita? Mi può dare riferimento normativo se c’è?  Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

non è possibile interrompere il congedo obbligatorio.

Il congedo di maternità comprendente l’interdzione dal lavoro per gavdanzia a rischio è disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d. lgs. n. 151 del 2001 e, a differenza del congedo parentale di cui agli artt. 32 dello stesso decreto, non è frazionabile e, quindi, non può nemmeno essere interrotto, salvo casi speciali espressamente regolamentati.

Il congedo per maternità si configura come un diritto indisponibile e la lavoratrice non può in alcun modo rinunciarvi, né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge.

Per ciò che riguarda le ferie l’art. 22, comma 6 del citato d. lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”.

Pertanto né la lavoratrice né, a maggior ragione, il datore di lavoro possono modificare il titolo dell’assenza dalla maternità alle ferie nel periodo in cui la legge stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro.

Le tue ferie saranno quindi rimandate all’anno scolastico successivo e fruite nei periodi di sospensione delle lezioni.

Graduatoria interna di istituto: contrazione di organico e priorità delle precedenze. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico  – Se nella graduatoria interna d’istituto ci sono due docenti e tutte e due usufruiscono della legge 104, di cui una per se stessa (comma 1 art. 3) e l’altra per il genitore (comma 3 art. 3), CHI DELLE DUE PERDE LA TITOLARITA’ IN CASO DI PERDENTE POSTO o DI COMPLETAMENTO DELLA CATTEDRA PRESSO ALTRA SEDE? Preciso che le due docenti sono titolare nello stesso Comune X  e anche il genitore di una delle due è residente nello stesso Comune X della sede di residenza e titolarità della figlia.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

il perdente posto sarà il docente che assiste il genitore.

Ai sensi dell’art 7/2 del CCNI I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

[…][ Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

Il comma 1 è altrettanto chiaro nello stabilire l’ordine delle precedenze:

“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.”

Pertanto dal momento che la precedenza di cui all’art 21 ovvero disabilità per se stessi è al punto III, mentre quella per assistenza al familiare disabile è al punto V, la prima ad essere individuata perdente posto nel caso di contrazione di organico è la docente che assiste il familiare disabile. Il punteggio non conta.

Solo a parità di precedenza si vede prima il punteggio e poi, a parità di punteggio, si vede l’anzianità anagrafica.

Graduatoria interna di istituto: la continuità per il docente soprannumerario. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Docente di sostegno scuola secondaria di primo grado. Nell’a. s. 2013/14 ottiene il trasferimento, nella scuola AA del comune di ZZ, con domanda condizionata in quanto perdente posto presso la scuola BB del comune  XX . Nell’a. s. 2014/15 ha chiesto il rientro nella scuola AA di precedente titolarità, non lo ha ottenuto, ma è stata soddisfatta per altra sede avendo ottenuto il trasferimento nella scuola CC del comune XX. Ai fini della compilazione della graduatoria per l’individuazione di eventuali soprannumerari la scuola CC inserisce la docente in coda poiché il trasferimento è da considerare volontario (CCNI mobilità ART. 23  punto A, comma 11 nota 2). Quesito: la docente conserva il punteggio per la continuità nella scuola (7 anni) punto C della tabella di valutazione dei titoli o tale punteggio si azzera per la scuola CC restando valido solo in caso di rientro nella scuola AA?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la docente è considerata a domanda volontaria (trasferita a domanda condizionata nel 2013/14 quindi perdente posto ad aprile/maggio 2013) e pertanto inserita in coda alla graduatoria, ma conserva tutto il punteggio di continuità finora maturato (almeno fino all’ottennio di riferimento).

Il punto II dell’art 7/1 del CCNI (PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA) dispone che:

L’utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l’assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra esplicitato la nota 5 bis(continuità nella graduatoria interna di istituto) della tabella allegata al CCNI chiarisce che:

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Pertanto la continuità deve essere riconosciuta al docente anche se ha ottenuto un trasferimento  “volontario”, purché abbia richiesto nella domanda di trasferimento il rientro nella ex scuola corredato dall’allegato F relativo alla continuità del servizio.

Il tutto ovviamente all’intero dell’ottennio.

 

Ferie e docenti a tempo determinato: quanti giorni di ferie saranno monetizzati alla fine del contratto?

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Docente – L’anno scorso ho lavorato fino al 30 giugno con contratto a td. Avendo maturato le ferie,  mi spetta la retribuzione? Docente scuola infanzia.

Paolo Pizzo  –  Gentilissima docente,

ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e della nota del 4 settembre n 72696/2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la monetizzazione delle ferie per il personale docente assunto a TD può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

È da precisare che oltre a luglio ed agosto anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc. sono tutti periodi che vengono sottratti al monte ferie spettanti.

Pertanto, la scuola, alla fine del tuo contratto ha dovuto sottrarre tutti i periodi sopra indicati (ovvero giorni in cui avresti potuto fruire delle ferie….indipendentemente se poi ne hai fruito o meno…) al totale delle ferie che ti spettavano.

Il risultato, se positivo (ovvero se saranno rimasti dei giorni di ferie non fruite), ti sarà monetizzato.

Ruoli ATA nel 2015

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Assunta – Sono una collaboratrice scolastica, vorrei sapere se nel 2015 ci sono passaggi in ruolo sono in 1 fascia, tra i primi. Spero tanto che questo sia l’anno giusto. Sono quasi 10 anni ,che faccio la precaria e comincia a diventare pesante. Spero in una risposta grazie

Lalla – gent.ma, la tua posizione potrebbe essere di buon auspicio per la tua immissione in ruolo. Per gli ATA infatti non ci sarà un piano straordinario di immissioni in ruolo (previsto solo per i docenti), ma solo le normali assunzioni per turnover.

Pertanto bisogna aspettare di conoscere quanti posti vuoti in organico ci saranno e quante immissioni saranno autorizzate

ATA. Nessun piano straordinario di assunzioni, si procede con il turnover

Modulo richiesta sostituzione commissario esterno Esame di Stato 2015

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Barbara – potreste gentilmente inviarmi il modulo di richiesta per la domanda agli esami di stato come commissario esterno con numero di fax al quale inviarlo. C’è una scadenza? grazie

Lalla – gent.ma Barbara, non avendo indicato la provincia alla quale ti riferisci, è impossibile soddisfare la richiesta. Tra l’altro, chi ci dice che il fax sia il metodo migliore? (noi consiglieremmo la PEC)

Ti invitiamo a leggere questa scheda, in cui c’è scritto come comportarsi, ossia utilizzare il modello elaborato dall’Ufficio Scolastico (se presente), oppure puoi inviare il nostro. In generale non ci sono scadenze, a meno che non siano espressamente indicate dall’Ufficio.

Esami di Stato secondaria II grado, domanda messa a disposizione per sostituire commissari esterni


Graduatorie I FASCIA ATA: inserito in III fascia ata, senza diploma di maturità. Posso inserirmi in graduatoria permanente?

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Cristina – Buon giorno vorrei per cortesia porre questo mio quesito. Sono una collaboratrice scolastica a tempo indeterninato, inserita nella graduatoria d’istituto di terza fascia di AA.Sono in possesso di un attestato di qualifica professionale della legge 845/78 di addetta alla segreteria dell’E.N.A.I.P più la patente europea AICA del computer.Attulmente con il servizio di collaboratrice ho raggiunto un buon punteggio e le scuole mi chiedono la disponibilità di supplenza come AA.Sono tentata a fare il salto di qualità ma poi, raggiunti i 24 mesi di supplenza mi devo inserire nella prima fascia.Visto il titolo richiesto attualmente di diploma di maturità quali possibilità ho per entrare in prima fascia? Graziedi Giovanni Calandrino – Gentilissima Cristina, stia pure tranquilla. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda (di inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA), restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie (di circolo e di istituto).

In conclusione il suo titolo di studio le consentirà l’accesso alle summenzionate graduatorie.

Graduatorie III FASCIA ATA: il calcolo dei giorni di servizio

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DSGA – Gentilissimi, vorrei porvi il seguente quesito:

il servizio prestato dal personale ATA, ai fini dell’inserimento in graduatoria di III fascia di istituto, si calcola sommando tutti i giorni di servzio di un anno scolastico e poi dividendo il totale per 30 e i giorni restanti, se pari a minimo 16, valutati un mese intero? O il metodo è un altro?

Per esempio, il periodo dal 06/03/2014 al 04/04/2014 è pari a 30 giorni o a 29 giorni? (in pratica per i mesi di 31 giorni, se il servizio è prestato a cavallo con il mese successivo, si perde un giorno perché il mese viene comunque calcolato di 30 giorni? In questo caso se un aspirante ha prestato in un anno scolastico vari spezzoni di servizio tutti a cavallo tra il mese di 31 giorni e un altro perde tutti i giorni di servizio del 31 del mese?)

 

di Giovanni Calandrino – Gentilissima DSGA, il calcolo va effettuato in base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento. Si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.

Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Pertanto, in attinenza di quanto appena esposto, il periodo dal 06/03/2014 al 04/04/2014 equivale a 29 giorni.

Ritengo utile ricordare che gli spezzoni di servizio residui per SINGOLO anno scolastico NON possono essere conteggiati – sommati – valutati. Inoltre, l’espressione letterale “fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico” (Allegato A – DM 716/2014) va intesa nel senso che il calcolo (punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito esclusivamente ad anno scolastico.

Se nello stesso anno scolastico si sono prestati più supplenze brevi, come nel seguente esempio: 20 gg. + 15 gg. + 5 gg. + 18 gg. + 28 gg. il risultato è il seguente: 86 giorni 2 mesi e 26 giorni.

Mobilità: precedenza per assistenza ai genitori

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Maria –  Sono un’insegnante di scuola primaria immessa in ruolo nell’anno 2010/2011 con titolarità presso la scuola primaria “x” di Fiumicino e residente a Nocera Superiore (SA). Dall’anno 2011/2012 ho usufruito dell’assegnazione provvisoria presso scuole della Provincia di Salerno in quanto fruitrice della legge 104 art.3 comma 3 per assistere il papà disabile. Quest’anno ho ripresentato domanda di trasferimento che non mi è stato accordato pur avendo la convivenza con il disabile e la stessa residenza. Pertanto ho contattato sia il CSA di Roma sia di Salerno e mi hanno risposto che non hanno preso in considerazione tale legge in quanto non personale. Mi rivolgo a lei con la speranza di avere delucidazioni in merito nonchè l’iter da seguire. Sicura di una celere risposta la ringrazio per l’attenzione e le porgo Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

l’art  7/1 punto V del CCNI dispone chiaramente che Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

Pertanto l’assistenza al genitore non può essere presa in considerazione come precedenza nei trasferimenti interprovinciali. Ciò è riconosciuto solo nelle assegnazioni provvisorie.

 

Mobilità: il trasferimento da posto di sostegno a posto comune è nelle II fase anche se nello stesso comune di titolarità

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Martina  – sono una docente di sostegno di scuola primaria in ruolo dal 2010/2011 in servizio presso l’IC di Grottammare con trasferimento dall’attuale a.s. (14/15) Ho fatto quest’anno la domanda di trasferimento su posto comune solo per il Comune di Grottammare. Lunedì sono uscite le graduatorie ma la mia richiesta non è stata accolta mentre quelle di altre mie colleghe che hanno richiesto sempre il passaggio da posto sostegno a posto comune nell’ambito dello stesso Comune di attuale servizio sono state accolte. Il posto disponibile nella mia scuola è stato attribuito ad una docente con un maggior punteggio rispetto al mio ma proveniente da altro comune. La mia domanda è: non avrei dovuto avere anche io come le altre la precedenza sul mio comune di servizio attuale?  La saluto e la ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Martina,

il movimento è corretto.

Giova infatti ricordare che tu hai partecipato alla II fase dei trasferimenti ovvero tra comuni diversi, anche se hai chiesto posti comuni in scuole del comune dove sei attualmente titolare.

Sono infatti compresi nella seconda fase i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Pertanto tu hai partecipato al trasferimento, a punteggio, con tutti i docenti da fuori comune a nulla quindi rilevando che hai chiesto posti comuni dello stesso comune di titolarità.

Personale ATA: sostituzione collega e intensificazione di servizio

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Rosita – Alla nostra collega sono stati concessi giorni di ferie. Noi operatori siamo stati tutti d’accordo. La domanda é questa: abbiamo diritto ad ore di intensificazione per le mansioni che dovranno svolgere in sua assenza? graziedi Giovanni Calandrino – Gentilissima Rosita, non vedo quale potrebbe essere il motivo di opposizione al riconoscimento delle ore di intensificazione di servizio.

L’art. 13 comma 11, del CCNL comparto scuola recita che le ferie al personale ATA devono essere concesse “Compatibilmente con le esigenze di servizio”.

Il DS e DSGA che hanno concesso le ferie sono consapevoli che il servizio svolto dalla collega assente deve essere reintegrato, con prestazioni aggiuntive da ricollocare al personale in servizio.

Sicuramente all’interno del contratto integrativo, del vostro istituto, sarà presente la voce: disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive all’interno dell’orario ordinario di lavoro ai sensi dell’art. 54 del CCNL/95 (per maggiore impegno professionale, sostituzione dei colleghi assenti per malattia, permessi, ferie, recuperi).

Pertanto è utile riconoscere al personale, che svolgerà le mansioni della collega assente, delle ore in compensativo.

Ricordo che le ore di compensativo non creano oneri aggiuntivi all’amministrazione.

Supplenze e aspettative: chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, vorrei porle due quesiti: 1) una docente di scuola primaria ha chiesto tre giorni per motivi di famiglia (giovedi – venerdi – lunedi), la supplente avrà due contratti o un unico contratto con il pagamento del sabato e della domenica? 2)Se una docente attualmente in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia fino al 30 giugno viene ricoverata presso una struttura ospedaliera causa intervento chirurgico, può sospendere l’aspettativa senza assegni già registrata dalla ragioneria e fare domanda di malattia? Grazie anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il contratto dovrà ricomprendere anche la domenica con un unico periodo fino al lunedì. Ciò perché la scuola è già a conoscenza dell’assenza della docente che coprirà anche il lunedì (art 7/4 DM 131/07).

Il parere è negativo. L’ARAN in Orientamento Applicativo ha sottolineato come l’interruzione dell’aspettativa non sia prevista dalla norma. Al limite potrà essere interrotta per l’ipotesi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che tale situazione genera impossibilità di assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche non giustificabile con l’aspettativa per motivi di famiglia.

Supplenze e pagamento delle vacanze: il titolare assente per ferie

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Scuola – Il Dott. Paolo Pizzo, a proposito del riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze di natale al supplente, nella FanPage di FaceBook esprime il seguente concetto: “anche più periodi  di assenza (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, A CONDIZIONE PERO’ CHE SI TRATTI DI UN’ASSENZA CONTINUATIVA CHE COPRA ANCHE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. Gradirei sapere se anche eventuali giorni di ferie fruite dal titolare nel periodo in oggetto, intervallati da malattia, vanno considerati ai fini dell’assenza continuativa e se si  quali sono i riferimenti normativi.  Si porgono distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 40 comma 3 e 60 del CCN/2007 prevede che qualora il titolare (docente o ATA) si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.

L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

In relazione a quest’ultima circostanza, precisa la nota MIUR 13650/2013, risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame.

A parere di chi scrive dalla normativa richiamata e dall’intervento dell’ARAN si intende chiaramente che il titolare non deve mai essere rientrato comprendendo quindi nell’assenza anche il periodo di ferie. Si considera infatti l'”assenza” a prescindere dalle modalità.

A tal proposito ricordo che di questo parere è stato il tribunale di Ragusa con sentenza 850/2009 che ha testualmente precisato:

“…ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni, ciò che nel caso di specie non si verifica.”


Diritto ai permessi 104/92 per il cognato disabile anche se si è separati dalla propria moglie

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Scuola – Un dipendente separato legalmente puo’ usufruire dei benefici della legge 104/92 art. 3 comma 3 ( n. 03 permessi giornalieri al mese) per il fratello della moglie da cui risulta separato a seguito di sentenza del tribunale?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

Il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D.Lgs 151/2001, dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24) e dal d.lgs. n. 119/2011 recita: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.”

Il cognato è affine di II grado.

Per la particolarità del quesito giova ricordare che la separazione legale (giudiziale o consensuale) non pone fine al rapporto coniugale e di conseguenza si mantiene lo status giuridico di “coniuge” (permane per esempio il divieto di contrarre nuove nozze). Solo il divorzio determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili.

Si ricorda anche un’Ordinanza del 6 aprile 2004 disposta dal Tribunale di Roma che ha precisato: “La possibilità prevista dall’art. 33 L. n. 104/92 di fruire di tre giorni di permesso mensile per assistere il parente o affine portatore di handicap, si estende, in presenza delle condizioni richieste, anche al coniuge non convivente, ancorché separato giudizialmente. Difatti, in tali casi permane, pur se attenuato, l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale di cui all’art. 143 c.c. (nella fattispecie il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a godere di tre giorni lavorativi di permesso mensili).”

L’ordinanza poi precisa ulteriormente che è condizione necessaria e sufficiente per aver diritto al beneficio che il lavoratore richiedente sia di fatto l’unico ad assistere il parente o affine, essendo del tutto irrilevanti i motivi (fisici, lavorativi o in ipotesi anche solo egoistici), per cui altri non lo sostituiscano o lo coadiuvino.

Poi abbiamo anche una casistica su un argomento però più complesso che riguarda se anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio determini o meno la caducazione del vincolo di affinità:

La Cassazione, con sentenza del 7 giugno 1978 n. 2828, ha affermato che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinità fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge.

Di parere opposto è stata invece la sentenza del tribunale di Grosseto (2003 n 2,7) dichiarando che la cessazione degli effetti civili del matrimonio determina la caducazione del vincolo di affinità fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge

Ma questo è un argomento diverso.

In conclusione visto che vi trovate di fronte un dipendente che per il momento è “solo” separato e quindi si trova giuridicamente ancora coniugato, non ci sono molti dubbi sul fatto che possa fruire dei 3 gg di permesso per il cognato il quale è ancora a tutti gli effetti affine di II grado, atteso che l’art. 78 del codice civile dispone che l’affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge.

Supplenze: contratto solo per i giorni dello scrutinio. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, una docente che insegna nel biennio con 18 ore chiede dal 02 febbraio 2015 fino al 30 giugno 2015 l’orario ridotto per allattamento. Chiamo un docente supplente per le ore rimaste e faccio il contratto fino all’08 di giugno 2015. Domanda… devo disporre la proroga dal 09 giugno fino al  termine ultimo giorno scrutini o disporre tanti contratti per i singoli giorni di scrutini? un grazie cordialità dalla segreteria dell’Istituto.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

andando a ritroso dall’8 giugno (si presume ultimo giorno di lezione) fino al 2 febbraio il titolare non ha maturato un’assenza di almeno 150 gg. Pertanto non trovandoci nella fattispecie prevista dall’art. 37 del CCNL/2007, il contratto al supplente non dovrà essere continuativo ma comprendere solo i giorni relativi allo scrutinio.

Graduatoria interna: chi perde il posto a parità di precedenza? Chiarimenti per la scuola

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Scuola – ti espongo il caso: ai fini dell’individuazione del docente soprannumerario, in questa I. S. risultano 2 docenti entrambi riconosciuti portatori di handicap superiore ai 2/3 Legge 104/92. Quale criterio adottare per stabilire chi dei 2 è soprannumerario? Si ringrazia anticipatamente, in  attesa di sollecita risposta. F.to La segreteria.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 7/1 del CCNI richiamato dal comma 2 dispone che Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Pertanto a parità di precedenza dovrete valutare prima il punteggio e dopo, a parità anche di quest’ultimo, considerare la maggiore anzianità anagrafica.

Supplenze: Proroga della supplenza per la docente collocata in congedo di maternità. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Docente assente dal 11/09/14 al 21/05/15 congedo parentale, dopo il 30/04/15 non rientra in classe. Primo supplente: in interdizione per maternità e poi astensione obbligatoria fino al 21/05/15; Secondo supplente: in classe con contratto fino al termine delle lezioni. Il 1° maggio la prima supplente ha diritto alla proroga del contratto o solo all’indennità di maternità fino al termine dell’astensione obbligatoria (26/05/15)?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la prima supplente dovrà essere mantenuta in servizio al pari del supplente in effettivo servizio.

Questo perché ai sensi dell’art 12/2 del CCNL/2007 la docente in congedo di maternità (diverso da quello parentale)  è da considerarsi in servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.

In poche parole tra il primo e il secondo supplente non vi è nessuna differenza.

Pertanto anche alla prima supplente in congedo per maternità spetta una proroga fino al termine delle lezioni perché anch’essa rientra nell’art 37 del CCNL citato.

Ferie: i 6 gg. da fruire durante le attività didattiche per il personale a TD. Chiarimenti per la scuola

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Scuola  –  Si chiede se i docenti con supplenza breve e saltuaria possono richiedere  le ferie durante l’attività didattica (6 gg. senza aggravio di spesa); nel caso devono essere restituiti ai colleghi? anche alla luce della legge di stabilità la concessione fino a 6gg. ai supplenti brevi potrebbe diventare un escamotage per “recuperarli” dai giorni che vengono decurtati dal pagamento per i periodi di sospensione compresi nella durata del contratto? es. 6 gg. maturati; 6 gg. sosp. att. didattica;  3 usufruiti = di fatto ne vengono decurtati 3 anziché 6 non cambia niente per il pagamento ma cambia  se non deve restituire ai colleghi.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

i docenti supplenti possono richiedere i 6 gg. di ferie, se maturati, durante le attività didattiche.

Ma in questo caso la richiesta dei sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

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