Scuola – Docente di sostegno scuola secondaria di primo grado. Nell’a. s. 2013/14 ottiene il trasferimento, nella scuola AA del comune di ZZ, con domanda condizionata in quanto perdente posto presso la scuola BB del comune XX . Nell’a. s. 2014/15 ha chiesto il rientro nella scuola AA di precedente titolarità, non lo ha ottenuto, ma è stata soddisfatta per altra sede avendo ottenuto il trasferimento nella scuola CC del comune XX. Ai fini della compilazione della graduatoria per l’individuazione di eventuali soprannumerari la scuola CC inserisce la docente in coda poiché il trasferimento è da considerare volontario (CCNI mobilità ART. 23 punto A, comma 11 nota 2). Quesito: la docente conserva il punteggio per la continuità nella scuola (7 anni) punto C della tabella di valutazione dei titoli o tale punteggio si azzera per la scuola CC restando valido solo in caso di rientro nella scuola AA?
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
la docente è considerata a domanda volontaria (trasferita a domanda condizionata nel 2013/14 quindi perdente posto ad aprile/maggio 2013) e pertanto inserita in coda alla graduatoria, ma conserva tutto il punteggio di continuità finora maturato (almeno fino all’ottennio di riferimento).
Il punto II dell’art 7/1 del CCNI (PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA) dispone che:
L’utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l’assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra esplicitato la nota 5 bis(continuità nella graduatoria interna di istituto) della tabella allegata al CCNI chiarisce che:
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Pertanto la continuità deve essere riconosciuta al docente anche se ha ottenuto un trasferimento “volontario”, purché abbia richiesto nella domanda di trasferimento il rientro nella ex scuola corredato dall’allegato F relativo alla continuità del servizio.
Il tutto ovviamente all’intero dell’ottennio.