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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Supplenze ATA: dimissioni e proroga contratto. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Chiedo cortesemente risposta al seguente quesito: una collaboratrice scolastica a tempo determinato fino al 30/06/2015 per n. 24 ore su 36, in servizio dal mercoledì al sabato, è assente per malattia fino a sabato 23/05/2015, su di lei è stata nominata una supplente breve. La prima collaboratrice scolastica presenta le dimissioni da mercoledì 27/05/2015. Quale sarà la data della fine del suo contratto: l’ultimo giorno di effettivo servizio (coperto da certificato medico) 23/05/2015 dato che domenica, lunedì e martedì (giorno festivo e giorni liberi) non c’è stata presa di servizio oppure il 26/05/2015? Di conseguenza il contratto della supplente breve deve essere prorogato dal 24/05/2015 (domenica) in entrambi i casi? Oppure nella seconda ipotesi non ha neanche diritto alla proroga? Ringraziando anticipatamente si rimane in attesa di riscontro.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il contratto originariamente stipulato al 30/6 ha validità fino al giorno prima delle dimissioni.

Questo indipendentemente se nei giorni successivi all’assenza ci sia stata o meno la ripresa del servizio.

Per la seconda questione:

il punto 3 (disposizioni comuni) della Nota 8481 del 27 agosto 2014 – Istruzioni operative supplenze a.s. 2014/2015  – dispone che:

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Tale punto colma una lacuna del Regolamento delle supplenze ATA (DM 430/2000) che non prevede la proroga delle supplenze brevi per il personale ATA.

Pertanto stando alla disposizione ministeriale il contratto al secondo supplente deve necessariamente arrivare al 26,  ultimo giorno di servizio della titolare considerando che ci sono stati giorni festivi e “liberi” tra l’assenza e le dimissioni. Non c’è quindi rientro in servizio.

Detto questo, il mio parere è che la supplente abbia diritto alla prosecuzione della supplenza fino al termine delle lezioni ovvero fino alle esigenze di servizio trattandosi di un posto resosi disponibile dopo il 31/12, per lo stesso principio enunciato nelle disposizioni di cui sopra (anche in analogia con ciò che è previsto per i docenti).

 


Personale ATA: la valutazione del SalvaPrecari nella graduatoria interna e nella ricostruzione di carriera

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Vincenza – Cara Lalla avrei bisogno di un altra risposta.Ho provato sul blog ma non mi è chiara la questione dei servizi pre ruolo per il personale ata in riferimento al periodo di salvaprecari va inserito e quindi valutato o no per la graduatoria interna. E in futuro posso dichiarare questi 2 anni per ricostruzione carriera? Grazie!

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Vincenza, i punti del Salvaprecari sono da considerare esclusivamente in relazione alle Graduatorie Permanenti, poiché il provvedimento Salvaprecari è stato creato per tutelare il personale attraverso interventi finalizzati alla conservazione del posto di lavoro e alla graduale immissione in ruolo. Tuttavia rimane possibile valutare il SOLO SERVIZIO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ovvero coperti da effettiva nomina di supplenza).

Vincenza – E in futuro posso dichiarare questi 2 anni per ricostruzione carriera?

Giovanni Calandrino – i servizi riconoscibili ai fini della carriera sono quelli espressamente indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che testualmente recita:

Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, e riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

Pertanto a parere dello scrivente, i servizi valutabili ai fini della ricostruzione di carriera, sono quelli effettivamente svolti, indipendentemente dal fatto che l’anno fosse coperto dal decreto “salvaprecari”.

Graduatorie I fascia ATA: attività progettuali Patto territoriale consentono l’accesso alle graduatorie permanenti?

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Erminio – Gent.ma Lalla, il mio contratto è stato stipulato ai sensi dell’accordo tra il MIUR e la Regione Lombardia del 07/09/2009 come da nota dell’USR per la Lombardia prot. n. 19164 del 16/10/2009 in base alla quale le istituzioni scolastiche e formative accreditate dalla Regione potevano realizzare attività di ampliamento dell’offerta formativa e interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione destinati a docenti (non esplicito i requisiti dei docenti) e personale ATA con i seguenti requisiti:1) essere stati destinatari di un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/2009 in un’istituzione scolastica statale della Regione Lombardia;

2) essere attualmente inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti – di cui all’articolo 554, decreto legislativo 297/94 – o negli elenchi/graduatorie provinciali ad esaurimento – di cui ai Decreti Ministeriali 75/01 e 35/04 – nel territorio della Regione Lombardia;

3) non aver rinunciato a un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche a orario pieno nell’a.s. 2009/2010;

4) essere attualmente percettori dell’indennità di disoccupazione ordinaria;

In assenza del requisito di cui al punto 4), il personale potrà comunque produrre domanda, che verrà presa in esame subordinatamente a quella di coloro che sono in possesso di tutti i requisiti previsti; in posizione ulteriormente subordinata si collocheranno coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4), si trovano inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia nel territorio regionale.

Come da nota del USP di Milano prot. n. 37146 del 21/10/20109:

“L’accordo va ad integrare le disposizioni contenute nel decreto legge n. 134 del 25.9.2009, destinate al personale precario incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, educativo ed ATA, ma amplia la possibilità di utilizzare, nelle suddette attività, anche personale delle stesse graduatorie non percettore dell’indennità di disoccupazione, nonchè incluso rispettivamente nelle sole graduatorie di circolo/istituto e nelle graduatorie per supplenze in subordine rispetto ai docenti ed ATA delle graduatorie ad esaurimento.”

Pertanto, avendo stipulato nell’a.s. 2008/2009 un contratto fino al 30/06/2009 e riconoscimento ai fini giuridici di luglio e agosto 2009 in quanto inserito nelle graduatorie di 3 fascia della provincia di Milano e non percettore dell’indennità di disoccupazione, ho presentato domanda e sono stato incluso negli elenchi del personale idoneo a partecipare alle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche per l’a.s. 2009/2010 e ho stipulato un contratto in qualità di esterno all’amministrazione nel profilo di AA, pagato con ritenuta d’acconto presso una scuola statale dal 16/11/2009 al 11/06/2010.

Appurato che tale servizio è valutabile ai fini del punteggio, chiedo chiarimenti in merito alla maturazione del requisito dei 24 mesi che consente l’accesso alle graduatorie permanenti e, in particolare, se rientro nella casistica della nota dell’USR Lombardia prot. n. 623 del 18/01/2010.

La ringrazio per l’attenzione che mi concede.

In attesa di un riscontro, porgo cordiali saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentile Erminio, la risposta alla sua domanda è contenuta nella circolare prot. 623 del 18 gennaio 2010 infatti nel secondo punto si chiarisce che, il personale ATA […]che svolga le attività progettuali previste dal Patto territoriale tra USR, Regione Lombardia e OO.SS. ha diritto alla valutazione del medesimo punteggio ottenuto nel corso dell’a.s. 2008/2009, a prescindere dalla durata del progetto stesso;

Inoltre, il personale ATA inserito nelle graduatorie di istituto di terza fascia che svolga le attività progettuali previste dal Patto territoriale tra USR, Regione Lombardia e OO.SS. ha diritto alla valutazione del servizio commisurato alla durata del progetto stesso; detto servizio è utile anche ai fini della maturazione dei requisiti per l’accesso alle graduatorie provinciali permanenti di cui all’ art. 554 del Decreto legislativo 297/94.

Esami di Stato: nominativi inseriti nel sistema informatico hanno la precedenza sulla messa a disposizione per le sostituzioni

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Raffaele – Gentile Lalla, sono un docente precario e quest’anno, con incarico annuale, ho compilato il modello ES-1 per commissario esterno agli esami di stato 2015. La mia domanda è la seguente: se non rientro nell’elenco dei commissari esterni presentati dal Miur, ho speranza di essere richiamato come sostituto agli esami in corso, oppure dovevo assolutamente fare anche la messa a disposizione come sostituto commissario esterno? Grazie

Lalla – gent.mo Raffaele, le domande di messa a disposizione vanno prese in considerazione solo quando non ci saranno più aspiranti inseriti nelle graduatorie compilate ai fini dell’assegnazione dell’incarico. La domanda di messa a disposizione è riservata infatti a chi non ha potuto presentare domanda telematica perchè non aveva i requisiti che gli consentivano di farlo, ma tale domanda viene comunque in subordine alla nomina dei docenti già inseriti nel sistema informatico.

La nomina potrebbe pervenire sia prima dell’inizio degli esami (da ieri le commissioni sono visibili al SIDI), sia in fase di espletamento degli stessi, soprattutto nel giorno di insediamento della commissione (15 giugno) e il successivo.

in bocca al lupo :-)

Una precisazione per i docenti con contratto fino al 30 giugno: qualora dovessero ricevere nomina successivamente a tale data e non volessero accettare, non sono più nell’obbligo di servizio, in quanto liberi da vincolo contrattuale.

Esami di Stato: nomina nella stessa scuola di servizio

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Luciana – Buongiorno Lalla le scrivo in merito alle recenti nomine a Commissario di esame di Stato. Insegno presso l’IIS Torriani di Cremona, istituto che comprende un Tecnico (ex ITIS) ed un Liceo Scienze Applicate (ex Liceo Scientifico tecnologico) sezioni individuate con codici differenti. Nella prossima sessione d’esame sono stata nominata quale Commissario interno di scienze naturali per 2 classi di Liceo.

Nella stessa commissione è stata nominata quale commissario esterno per la disciplina informatica una docente che insegna matematica nelle classi del Tecnico del nostro stesso Istituto. Possiamo essere certi della regolarità di tale nomina? e dunque della regolarità dell’esame stesso?

è veramente da considerarsi commissario esterno un insegnante che di fatto è un collega ? Oppure è un criterio di nomina che si configura possibile da quest’anno scolastico?

Colgo l’occasione per chiedere chiarimenti in merito alla retribuzione: verro’ retribuita per una o per due classi esaminate? Confido in una sollecita risposta e la ringrazio. Cordiali saluti

Lalla – gent.ma Luciana, la situazione è molto confusa, in quanto molti docenti non si aspettavano di essere nominati "sotto casa" o comunque nello stesso comune di servizio

La circolare n. 5/2015 afferma infatti

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:

  • nella scuola di servizio, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
  • nelle scuole di completamento dell’orario;
  • in altre scuole del medesimo distretto scolastico;
  • in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;
  • nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;
  • nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari.

E tuttavia, dopo aver invitato i docenti a non inserire nella domanda sedi dello stesso distretto scolastico, nella stessa circolare si legge

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono disposte […] nel seguente ordine:

1. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nel comune di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
2. d’ufficio, sulle sedi d’esame relative al comune di servizio e/o residenza;
3. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nella provincia di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4. d’ufficio, sulle rimanenti sedi d’esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza dell’opzione, si opererà sulla provincia di servizio. Le sedi saranno esaminate seguendo le tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia.
Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – individuare i commissari di tutte le commissioni di esame, si provvede, nel pubblico interesse, al fine esclusivo di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, nello stesso ambito distrettuale, come meglio specificato a proposito della nomina dei presidenti.

Quindi la nomina nello stesso comune di servizio o di residenza è possibile, purchè non venga a coincidere con lo stesso distretto della scuola. Tale coincidenza è ammessa solo in fase estrema, che naturalmente l’Ufficio Scolastico deve essere in grado di dimostrare.

Vano sperare nel III ciclo TFA?

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Francesca – Spero di non disturbarvi con una domanda sciocca, ma non riesco a trovare il bando di concorso per iscriversi al TFA 2015-16 per quelli di terza fascia. Per ora su internet ho visto solo quello per il sostegno e volevo sapere da voi quando uscirà il bando per la terza fascia, quello per i non abilitati. L’anno scorso era uscito dopo la metà di maggio, ma quest’anno non riesco a trovarlo da nessuna parte. Voi sapete se si farà? O è stato bloccato dalla riforma della scuola? Sul vostro forum ne parlano, ma non sanno dire niente di certo. Vi ringrazio fin da ora per la risposta che mi darete Vi auguro una bellissima giornata

Lalla – gent.ma Francesca, tutto quello che si dice nel nostro forum è vero, e la riforma non fa che complicare la situazione.

In estrema sintesi: la riforma vuole sostituire il modello laurea + abilitazione + concorso (chi vince il concorso entra in ruolo) con un modello altrettanto lungo di laurea + concorso + 3 anni di apprendistato (solo dopo aver vinto il concorso e superato i 3 anni di apprendistato potrai sapere se entrerai in ruolo oppure no). In entrambi i casi il percorso dovrebbe durare un minimo di 8 anni.

Questo significa che il TFA, come lo abbiamo conosciuto adesso, potrebbe non essere più utile.

Certo la riforma – se verrà approvata in via definitiva in questa versione – non entrerà in vigore domani (il Governo ha 18 mesi di tempo per approvare i relativi decreti derivanti dalle deleghe assegnate art. 23). Nel frattempo sarà espletato il concorso 2015 per chi è già in possesso di abilitazione (queste ad oggi le intenzioni), ma non è specificato quanto i docenti di III fascia dovranno attendere (con il rischio di creare un altro vuoto, come fu tra la SSIS e i TFA)

Ne abbiamo parlato in

Come si diventa insegnanti: tramonto del TFA, ipotesi concorso riservato, nuovo modello formazione, la riforma zoppica

Supplenze: proroghe per scrutini e docente in maternità. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Si chiede parere circa la sottoindicata situazione: una docente di scuola primaria è assente dal 17/09/2014 per interdizione, poi astensione obbligatoria per maternità fino al 03/06/2015 (il 04/06/2015 rientra in servizio a disposizione), su di lei c’è una supplente che è a sua volta in interdizione dal 27/03/2015 (data presunta del parto 14/10/2015) ed ha un contratto dal 22/09/2014 al 03/06/2015. Sulla supplente c’è una seconda supplente breve con contratto fino all’08/06/2015. Gli scrutini sono previsti solo per il giorno 10/06/2015. Si chiede se alla prima supplente spetta la proroga del contratto fino all’08/06/2015 e poi anche dal 09/06/2015 al 10/06/2015 per gli scrutini, in base all’art. 37 e all’art. 12 del CCNL. Si chiede se alla seconda supplente, la quale è effettivamente in servizio, spetti la proroga sulla titolare dal 09/06/2015 al 10/06/2015 oppure la conferma sulla prima supplente solo per il 10/06/2015. Si ringrazia anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

dal momento che la titolare rientra nell’art 37 al supplente in servizio spetta una proroga del contratto fino al termine delle lezioni più gli scrutini (senza interruzione).

Ora, ai sensi dell’art 12/2 del CCNL/2007 la docente collocata in congedo di maternità (interdizione/obbligatoria) è considerata in effettivo servizio anche per eventuali proroghe contrattuali.

Pertanto la proroga contrattuale spetta a tutte e due i supplenti perché entrambi considerati in effettivo servizio. Ininterrotta fino al 10 giugno.

Adozione internazionale e assenza che supera il 1/9/2015

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Rosaria  – sono una docente di sostegno di scuola primaria pubblica a tempo indeterminato che per il prossimo anno scolastico 2015/2016 ha avuto trasferimento dalla sede di attuale titolarità in Roma a Napoli. Il 1 settembre 2015 dovro’ prendere servizio presso la nuova scuola, ma ad agosto partiro’ per il Brasile dove io e mio marito andremo ad accogliere due bambini in adozione internazionale. Poichè non rientrero’ per il 1 settembre cosa devo fare?Vorrei portare a conoscenza la dirigente della nuova scuola della situazione, ma da un punto di vista amministrativo come devo comportarmi?A chi far presente, mediante apposito certificato, questa partenza?Alla scuola di ATTUALE titolarità o alla prossima?Potresti cortesemente dettagliarmi cosa fare?Grazie mille .

Paolo Pizzo – Gentile Rosaria,

in premessa si richiama il tuo diritto al congedo di maternità:

La lavoratrice che adotta un minore straniero (ai sensi della legge n. 184/1983, e successive modificazioni, artt. 29 e ss.) ha diritto  all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; il diritto spetta per l’intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.

Il  congedo  può  essere  fruito  nei  cinque  mesi  successivi  all’ingresso  del  minore  in  Italia risultante   dall’autorizzazione  rilasciata,  a  tal  fine,  dalla  Commissione  per  le  adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, legge n. 184/1983).

A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché, anche nella  fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un giorno.

Ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito antecedentemente  all’ingresso  del  minore  in  Italia  è  fruito,  anche  frazionatamente,  entro  i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.

La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo  di  maternità,  può  comunque  avvalersi  di  periodi  di  congedo  non  indennizzati  né retribuiti. Il godimento di tali periodi non è di interesse per l’Istituto.

I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di  indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della suddetta certificazione. In mancanza, la domanda stessa potrà essere liquidata subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della documentazione richiesta.

Tali istruzioni trovano applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo.

Detto questo, dal momento che fino al 31/8 sei a tutti gli effetti in servizio nella scuola di Roma a questa dovrai presentare la domanda di congedo e a tale scuola compete il decreto di assenza.

Se l’assenza supererà il 1 settembre, la scuola di servizio dovrà poi comunicare alla tua nuova scuola tale assenza.

È sicuramente utile che tu comunichi comunque alla nuova sede la tua impossibilità di assumere servizio il 1 settembre (sei ovviamente giustificata) in modo che il dirigente ne sia già a conoscenza.


Supplenze ATA: le modalità di convocazioni, dalle graduatorie permanenti e dagli elenchi provinciali

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Simone – Egr. Redazione Orizzonte Scuola,Faccio parte delle graduatorie ad esaurimento per il personale ATA II° Fascia. volevo chiedervi il metodo di convocazione e scelta del personale attraverso la graduatoria ad esaurimento. ESEMPIO : se sono disponibili 30 posti di lavoro, verranno convocati i primi 30 delle graduatorie d’istituto? Vi ringrazio per l’attenzione aspetto vostre notizie. Cordiali Saluti.di Giovanni Calandrino – Gentile Simone, il D.M. n. 430 del 13.12.2000 è la normativa di riferimento per il conferimento delle supplenze del personale ATA. Prima di procedere alle operazioni di conferimento delle supplenze bisogna aver completato le operazioni di utilizzazioni e di assegnazione provvisoria del personale di ruolo, compreso quello in esubero.

Ai sensi dell’articolo 1 del citato DM 430/2000, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

  1. supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;
  3. supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001 n. 75 e del D.M. 24.3.2004 n. 35.

Solo in caso di esaurimento delle summenzionate graduatorie provinciali, i posti eventualmente residuati sono coperti dai dirigenti scolastici attraverso l’utilizzo delle graduatorie d’istituto con supplenze sino al termine delle attività didattiche.

Naturalmente per attivare la procedura di nomina delle suddette supplenze (supplenze annuali e/o sino termine delle attività didattiche), si procede alle operazioni di convocazioni. Operazioni gestite dai dirigenti degli uffici scolastici provinciali, (di norma) entro il 31 agosto.

Naturalmente, il numero dei convocati è sempre maggiore rispetto all’effettiva disponibilità dei posti, per garantire la copertura totale dei suddetti.

Esempio. se sono disponibili 30 posti si procede con la convocazione dei primi 50 candidati in graduatoria.

Supplenza ATA: interdizione per gravi complicanze della gestazione

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Maria – Buongiorno, ho accettato una supplenza su malattia come personale ATA di terza fascia per 4giorni. La persona che sostituisco dovrebbe prorogare la sua assenza ma, mi hanno detto solo che che il servizio sara’ fino al 30maggio, x cessare e riprendere poi, eventualmente, il 3 giugno (e non retribuirmi quindi la festività del 2giugno). Al momento mi hanno fatto firmare solo la presa di servizio, non ho ancora un contratto in mano e il problema e’ che sono in stato di gravidanza a rischio e avrei necessità di fare domanda di interdizione anticipata. Come devo comportarmi data l’imminente chiusura delle scuole? I precedenti servizi sono stati talmente brevi(anche solo un giorno) che non ho avuto il tempo di sbrigare la pratica di interdizione. Grazie, distinti saluti,

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, a mio avviso le consiglio di attivare la domanda di interdizione. Infatti, in riferimento agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001, l’instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.

Pertanto il personale supplente che, al momento del conferimento della supplenza (anche se di breve durata), si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Quindi le consiglio di accettare tutte le eventuali proposte di lavoro, inoltre per la questione “chiusura contratto 30 Maggio, in occasione della festività del 2 giugno” le consiglio la lettura della scheda: Supplenza ATA spezzata da giorno festivo 

Graduatorie di istituto e inserimento abilitati. Una riflessione

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Rosaria – Gentile redazione, vorrei far presente ai colleghi che si lamentano delle modalità di apertura delle finestre per l’inserimento di abilitati in seconda fascia, che possono considerare già una fortuna avere la possibilità di inserirsi e, pare addirittura, a pettine e non in coda.

Noi abilitati TFA primo ciclo, attivato dopo anni di sospensione delle SISS, non solo abbiamo dovuto attendere il decreto per l’attivazione dei TFA e quindi avere finalmente dopo anni la possibilità di abilitarci, ma, una volta conseguita l’abilitazione, nell’Anno

Accademico 2011/2012, ma effettivamente conseguita nel 2013, non ci è stata aperta alcuna finestra e per tutto l’anno scolastico 2013-2014, siamo rimasti iscritti in terza fascia, perdendo la possibilità di sfruttare un titolo, costato caro, in termini economici e di sacrifici, dopo avere superato tre prove ministeriali, preselettiva, scritto e orale, seguito 14 corsi universitari e svolto una tesi, con approfondimento scientifico di 200 pagine, su didattica, pedagogia etc, anche sui BES e sui DSA, quanto, cioè, avevamo imparato durante il tirocinio previsto e svolto a scuola e durante il corso.

Abbiamo quindi dovuto aspettare, come tutti, che si riaprissero le Graduatorie nel Giugno 2014, per aggiornare finalmente il nostro punteggio ed essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Ora, restiamo esclusi, non solo dal piano di assunzioni, ma non ci è data neanche la possibilità di entrare in una fascia aggiuntiva, in coda ai colleghi della Graduatoria ad esaurimento. Di ingiustizie, da qualunque parte la si consideri, la riforma ne elargisce a tutti.

Lalla – gent.ma Rosaria, spero accetterai di buon grado la mia risposta, che vuole semplicemente essere una riflessione.

Innanzitutto, se è stato commesso un errore con il I ciclo TFA (e a mio ed anche a tuo parere è stato commesso) non vuol dire che esso debba essere ripetuto, non trovi? Pertanto per me è una buona notizia che il Ministero abbia sanato tale errore, implicitamente ammettendo l’evidente colpevolezza.

Pertanto, il non vi lamentate perchè a noi è andata peggio, non può essere condiviso. I colleghi non sono “graziati”, per fortuna la normativa si evolve e per una volta ha posto un principio corretto: l’abilitazione deve prevalere sul titolo di studio, sia nello scorrimento delle graduatorie che  nell’eventuale assegnazione di una supplenza tramite domanda di messa a disposizione.

Nelle modalità apposite. Il dm n. 326 del 3 giugno 2014 dispone l’inserimento degli abilitati in un elenco aggiuntivo e non a pettine, rispettando in tal modo l’anno di iscrizione. Coloro che si inseriranno nelle successive finestre creeeranno degli ulteriori elenchi, ognuno in coda all’altro, fino all’aggiornamento del 2017.

Vi è poi il problema della scelta della provincia, ex novo per chi non si  è inserito in graduatoria lo scorso anno, a fronte di chi invece passa da III a II fascia ma non può modificare la provincia (almeno così sembra di capire).

Se ciò sia corretto probabilmente ancora una volta lo stabiliranno i tribunali amministrativi, dato che il dm 253/2014, con il quale il Ministero decise le finestre semestrali non diceva nulla a tal proposito.

Nè tale situazione – di carattere amminstrativo – può essere messa in relazione con la problematica delle modalità di accesso al ruolo per gli abilitati della II fascia delle graduatorie di istituto, che è invece di natura politica. Pertanto, aspetti diversi, ma nel secondo anche gli abilitandi 2015 sono comunque coinvolti.

Ata 24 mesi: compilazione modello G anche se la graduatoria non è stata pubblicata

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Alessandra – Io ho fatto per la prima volta domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti A.S. 2015/2016 per la provincia di Brescia, ancora non sono uscite le graduatorie ma sul sito del Miur ho visto che è disponibile l’allegato G per la scelta delle sedi posso già compilarlo o devo aspettare prima l’uscita delle graduatorie???…

Nella mia area personale non riesco nemeno a visualizzare il punteggio come lo potevo vedere quando ho fatto domanda di III fascia come mai???… restando in attesa di una vostra risposta le porgo i miei saluti.

Lalla – gent.ma Alessandra, devi compilare l’allegato G entro il 3 luglio 2015 ore 14.00 ( ATA24mesi, dal 4 giugno on line il modello G per la scelta delle scuole )

Puo farlo indipendentemente dal fatto che l’Ufficio Scolastico abbia pubblicato le graduatorie (sono ancora pochi gli uffici che lo hanno fatto) ATA 24 mesi, le graduatorie provvisorie

Ti consiglio di verificare la pubblicazione delle graduatorie direttamente sul sito dell’Ufficio Scolastico, Istanze on line potrebbe non essere aggiornato in tempo reale.

Immissioni in ruolo 2015: scelta consapevole dell’ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali (province)

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Cecilia – Gentile redazione, Vi chiedo gentilmente un chiarimento sull’immissione negli albi territoriali.Chi e quando viene deciso il numero di iscritti nelle GaE o GM di una provincia o regione che vanno a confluire nell’albo di quella provincia o regione, ovvero chi e quanti vanno a confluire nella seconda o terza scelta?

La logica direbbe che l’iter dovrebbe essere il seguente: le scuole fanno il loro POF con le materie da potenziare ecc., indicando l’organico necessario (cioè il famoso organico funzionale).

Acquisite tutte le richieste e accertata la congruità delle richieste, l’Ufficio scolastico provinciale dovrebbe a questo punto stilare il numero degli aspiranti di quella provincia per ogni classe di concorso e procedere quindi come è noto con lo scorrimento delle graduatorie ecc. e alla formazione dei famosi albi. Ma non mi sembra di aver letto nulla del genere.

Che stima può fare L’Ufficio scolastico provinciale aprioristicamente di quante persone servono per quella classe di concorso in quella provincia? Lo può fare solo per le cattedre vacanti, ma per quelli che faranno parte dell’organico funzionale?

Se poi dovesse essere come ho pensato io, quanto tempo occorre, non mi pare che le scuole si siano organizzate in tal senso? Se il primo passo è la domanda che l’aspirante fa, inserendo le preferenze per gli ambiti territoriali, occorrerebbe che questi aspiranti sappiano prima quale è la disponibilità effettiva di posti, per evitare di arrivare alla decima scelta. Spero che possiate rispondermi

Lalla – gent.ma Cecilia, tu ragioni come se il DDL fosse già legge, e invece non è così. Pertanto al momento nè il Ministero, nè le scuole, nè gli Uffici Scolastici possono fare nulla. Certo, ci auguriamo che al Ministero in questo periodo ci sia una attività febbrile di organizzazione, e che il giorno (per modo di dire) successivo all’approvazione della legge (se sarà approvata) il Miur ci sappia indicare con precisione la tabella di marcia.

Al momento il DDL prevede

"1. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia
A tale fine, l’organico dell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico"

Pertanto è già previsto che l’indicazione dei posti per il potenziamento arrivi dalla scuola e non sia frutto di congetture dell’Ufficio Scolastico. Vi è anche una data certa, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge (ricordiamo che l’art.27 del DDL Scuola prevede che

la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In ogni caso, avanziamo le nostre perplessità sui tempi, ma sappiamo anche che ci sono delle soluzioni possibili. Una di queste è stata indicata nell’articolo Immissioni in ruolo: come garantire insegnanti in servizio dal 1°settembre 2015

In ogni caso gli ambiti territoriali vanno indicati tutti, e in pratica se non si viene assunti nella propria provincia (o regione se GM) non sarà possibile avere un’idea precisa per gli altri ambiti, perchè non si sa come verranno stabilite le precedenze per le singole province. Anche questo sarà un punto sul quale occorrerà riflettere.

Esami di Stato: non ci sono criteri per la sostituzione del commissario interno

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Maria – Gentilissima Lalla, vorrei porle un quesito in merito agli Esami di Stato. Il commissario interno di una delle due classi di una stessa commissione che non si presenti al momento dell’insediamento della commissione e poi alle prove da chi deve essere sostituito? Ho sentito che per prassi gli subentra il suo omologo dell’altra classe. Questi è obbligato ad accettare o può anche rifiutarsi? La ringrazio e buon lavoro

Lalla – gent.ma Maria, non mi risulta tale prassi e penso sia facilmente contestabile.

La circolare n. 5 del 26 febbraio 2015 stabilisce

"L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni , deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione".

Nessun criterio impone quindi la sostituzione con il docente dell’altra classe della stessa commissione. Se è prassi (a me non risulta) vuol dire che non c’è obbligo, pertanto ci si può rifiutare e cercare una modalità condivisa di attribuzione dell’incarico, come per es. quello di rispettare la graduatoria interna di istituto. A partire dal basso o dall’alto, anche questa deve essere una scelta da affrontare.

Se si paventa già questa situazione, ti consiglierei di contattare le RSU della tua scuola.

Diritto alla pensione anticipata nel 2019

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Mariantonia – Sono un insegnante della scuola dell ‘infanzia. Sono nata nel1954. Sono passata di ruolo a settembre del 1979. Ho 27 mesi di pre ruolo già riscattati .Ho la104 per mio marito. Quando potrò andare in pensione? In attesa di una vostra cortese risposta ringrazio Maestra Mariantonia.

FP – Gentile Mariantonia,

considerata la sua anzianità contributiva e il suo anno di nascita, la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per le donne, per i prossimi anni:
– dal 2014 al 2015 41 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi;
– dal 2019 al 2020 42 anni e 2 mesi.

Per effetto dei suddetti requisiti maura il diritto alla pensione anticipata nel 2019.


Diritto alla pensione anticipata nel 2018

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Goffredo  –  La disturbo per chiederLe notizie certe sulle ultimissime proposte che attengono al prepensionamento per i docenti.Sa, se ne dicono tante ed io vorrei perciò che mi fosse detta qualcosa di concreto.Io ho quasi 62 anni di età e mi mancano 5 mesi per i 40 di servizio in scuole statali.Può dirmi, per favore, con precisione quali prospettive posso avere se decido di lasciare con relativa penalizzazione? Grazie e resto in attesa di Sue informazioni. Cordialmente.

FP – Gentile Goffredo,

vista la specifica richiesta che sottopone alla mia attenzione: “può darmi con precisione…….”, mi dispiace deluderla. A mio avviso è opportuno non rincorrere le molteplici notizie che anticipano la prossima riforma sulle pensione.

Sono solito dare indicazioni su quanto prevede la normativa attuale, vista la complessità della stessa. Pertanto considerata la sua età e la sua anzianità di servizio, la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per gli uomini, per i prossimi anni:
– dal 2014 al 2015 42 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi;
– dal 2019 al 2020 43 anni e 2 mesi.

Per effetto dei suddetti requisiti maura il diritto alla pensione anticipata nel 2018.

Ridefinizione della progressione economica stipendiale

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Rosa  – sono una docente di scuola dell’infanzia entrata di ruolo 01/09/1995,dovevo scattare nel passaggio di gradone il 31/12/2012,per effetto del blocco degli scatti l’aumento è stato prorogato al 31/12/2014. Nel cedolino di gennaio 2015 trovo scadenza 31/12/2021 ma non ho ricevuto gli arretrati per il recupero del 2012. Chiedo cortesemente cosa posso fare per avere il rimborso e a chi posso rivolgermi. Vi ringrazio e nell’attesa di un vostro cortese riscontro porgo cordiali saluti.

FP – Gentile Rosa,

in merito alla sua richiesta, le segnalo: che se la scadenza del gradone era fissata al 31/12/2012 (al netto dei diversi anni bloccati – 2010/2011/2012), con il CCNL 7/8/2014 si è recuperato l’anno 2012 ai fini della progressione economica stipendiale e pertanto aveva diritto a percepire gli arretrati lo scorso ottobre. (Messaggio MEF n. 120/2014 del 17/9/2014)

In merito le consiglio, dopo un’attenta verifica circa l’avvenuta riscossione degli arretrati, di provvedere a segnalare la questione agli uffici di segreteria della sua scuola di titolarità, che dovranno ridefinire la sua progressione economica stipendiale.

Pensione anticipata per gli uomini per i prossimi anni

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Assistente amministrativo  – Buongiorno sono un assistente amministrativo nato il 23/02/1952 a dicembre 2015 avrò 42 anni di contruzione compreso il servizio militare quando potrò andare in pensione, grazie.

FP – Gentile Assistente Amm.vo,

considerata la sua anzianità contributiva (42 anni di servizio al 31/12/2015) e la sua età anagrafica, la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per gli uomini, per i prossimi anni:
– dal 2014 al 2015 42 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi;
– dal 2019 al 2020 43 anni e 2 mesi.

Per effetto dei suddetti requisiti maura il diritto alla pensione anticipata nel 2016, con decorrenza 1/9.

Determinazione dell’anzianità utile ai fini giuridici ed economici al 1/9/2012

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Docente  – Gentilissimi …sono un insegnante di ruolo  dal 1 settembre 2010; ho lavorato da precaria anni 2006-07 fino al ruolo con contratto fino al 30 giugno. Quando sono passata di ruolo (1_09_10) ero in maternità quindi ho superato l’anno di prova nell’anno 2011-12 Quale è la mia situazione e quando avrò il primo scatto stipendiale?vi ringrazio anticipatamente per la risposta (Riassumendo: precaria anni 2006-07,2007-08, 2008-09,2009-10 Ruolo:1-09-10(maternità) 2011-12 anno di prova Calcolo? Grazie mille ancora

FP – Gentile Docente,

in premessa e per completezza di informazione, le segnalo che ai sensi della normativa  vigente, il servizio pre-ruolo viene così valutato:

– i primi 4 anni sono utili ai fini giuridici ed economici;
– 2/3 della parte restante sono utili ai fini giuridici ed economici;
– 1/3 è utile ai soli fini economici.
L’anzianità utile all’attribuzione della fascia stipendiale è data dalle sole anzianità utili ai fini giuridici ed economici (i primi 2 punti).

Detto questo, la sua anzianità utile ai fini giuridici ed economici al 1/9/2012 (dopo il superamento del periodo di prova) sarà così determinata:

– 4 anni del servizio pre-ruolo. Anni totalmente utili ai fini giuridici ed economici;
– 2 anni di ruolo (a.s. 2010/2011 – 2011/2012)

Totale anzianità utile ai fini della progressione stipendiale: 6 anni. Pertanto la sua fascia stipendiale in godimento dal 1/9/2012 è la 0/8.

Le segnalo inoltre, che la  progressione stipendiale sarà in ritardo di 12 mesi, in virtù di quanto previsto dal D.P.R. 122/2013, che difatto ha bloccato l’anno 2013.

 

Pensione anticipata per le donne

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Paola  – Buon giorno mi chiamo Paola e sono un’insegnante della scuola dell’infanzia e lavoro a Reggio Calabria. Ho 63 anni con 40 anni di contributi nel 2015/2016…vorrei sapere se ho buone speranze per l ‘anno prossimo di poter finalmente andare in pensione con le voci che si sentono che lo si potrà’ fare con 35 anni di contributi e 62 anni di età’ con qualche penalita’, e’ vero? Inoltre noi insegnanti della scuola materna visto il lavoro ‘pesante’ a livello mentale e di responsabilità’ con la formazione dei bambini che saranno gli uomini del futuro, non avremmo diritto a qualche occhio di riguardo? Le nuove generazioni non sono rispettose come una volta e il nostro lavoro ci logora ogni giorno…. La ringrazio per aver letto la mia email e attendo con ansia una sua riposta. Distinti saluti

FP – Gentile Paola,

considerata la sua anzianità contributiva di 40 anni al 31/8/2016, secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero), matura il diritto alla pensione anticipata nel 2018. Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per le donne, per i prossimi anni:

– dal 2014 al 2015 41 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi.

 

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