Scuola – Chiedo cortesemente risposta al seguente quesito: una collaboratrice scolastica a tempo determinato fino al 30/06/2015 per n. 24 ore su 36, in servizio dal mercoledì al sabato, è assente per malattia fino a sabato 23/05/2015, su di lei è stata nominata una supplente breve. La prima collaboratrice scolastica presenta le dimissioni da mercoledì 27/05/2015. Quale sarà la data della fine del suo contratto: l’ultimo giorno di effettivo servizio (coperto da certificato medico) 23/05/2015 dato che domenica, lunedì e martedì (giorno festivo e giorni liberi) non c’è stata presa di servizio oppure il 26/05/2015? Di conseguenza il contratto della supplente breve deve essere prorogato dal 24/05/2015 (domenica) in entrambi i casi? Oppure nella seconda ipotesi non ha neanche diritto alla proroga? Ringraziando anticipatamente si rimane in attesa di riscontro.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
il contratto originariamente stipulato al 30/6 ha validità fino al giorno prima delle dimissioni.
Questo indipendentemente se nei giorni successivi all’assenza ci sia stata o meno la ripresa del servizio.
Per la seconda questione:
il punto 3 (disposizioni comuni) della Nota 8481 del 27 agosto 2014 – Istruzioni operative supplenze a.s. 2014/2015 – dispone che:
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Tale punto colma una lacuna del Regolamento delle supplenze ATA (DM 430/2000) che non prevede la proroga delle supplenze brevi per il personale ATA.
Pertanto stando alla disposizione ministeriale il contratto al secondo supplente deve necessariamente arrivare al 26, ultimo giorno di servizio della titolare considerando che ci sono stati giorni festivi e “liberi” tra l’assenza e le dimissioni. Non c’è quindi rientro in servizio.
Detto questo, il mio parere è che la supplente abbia diritto alla prosecuzione della supplenza fino al termine delle lezioni ovvero fino alle esigenze di servizio trattandosi di un posto resosi disponibile dopo il 31/12, per lo stesso principio enunciato nelle disposizioni di cui sopra (anche in analogia con ciò che è previsto per i docenti).