Ida – Ho da poco sciolta la riserva in prima fascia, grazie all’abilitazione conseguita tramite TFA (in qualità di soprannumeraria, visto lo status di “congelata SSIS”).Dall’anno scorso sono assegnista di ricerca presso l’Università della Calabria (l’assegno scadrà ad Agosto 2014) e mi chiedevo come comportarmi in caso di incarico annuale a settembre. Ho letto di un’ambiguità della legge in merito a questa situazione, dal momento che non è chiaro se si ha la possibilità di ottenere un’aspettativa oppure un congedo straordinario (lo stesso concesso ai dottorandi di ricerca), quest’ultimo maggiormente vantaggioso poichè garantisce la maturazione del punteggio.
Paolo Pizzo – Gentilissima Ida,
Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche (scuola compresa) destinatario di assegno di ricerca è collocato in aspettativa non retribuita.
L’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 prevede che:
“Le universita’, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche’ le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e’ stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita’ di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita’ di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita’ di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo’ comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno e’ stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarita’ dell’assegno non e’ compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.”
Giova comunque ricordare che anche l’art. 51/6 della legge 449/97 prevedeva che “Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni” (possibilità richiamata anche per gli assegnisti dal punto 3 della Circolare Ministeriale 4 novembre 2002, n. 120).
In ogni caso bisogna chiarire che tale art. è stato abrogato dalla Legge 240/2010 sopra citata che all’art. 29, comma 11 lettera d prescrive: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: d) l’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”
Pertanto, il riferimento normativo principale è ad oggi la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 che ha previsto che la titolarità dell’assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
Questione punteggio
La nota MIUR del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058, esprimendosi sulle caratteristiche dell’aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilisce che “i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca”;
La C.M. 15 del 2012 con oggetto “Dottorato di ricerca e problematiche connesse”, emanata in applicazione dell’art. 19 della legge 240/2010 sopra citata, facendo riferimento all’art. 19 del CCNL/2007 (ferie e permessi del personale a tempo determinato), ha precisato che solo il personale assunto con contratto fino al 30/6 o 31/8 può fruire dell’aspettativa per dottorato di ricerca con la precisazione che questa ha validità solo sotto l’aspetto giuridico (riconoscimento del servizio ai fini stabiliti dalle vigenti norme), ma non per quello economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
Dal disposto dei chiarimenti effettuati dal MIUR, si è del parere che l’aspettativa per assegno di ricerca, equiparata quindi a quella per il dottorato, debba ritenersi utili ai fini giuridici e quindi al riconoscimento del punteggio spendibile per le graduatorie ad Esaurimento/Istituto.
Pertanto, anche l’aspettativa per gli assegnisti è valida ai fini giuridici ma non a quelli economici.
Nella rubrica abbiamo sostenuto (e continuiamo a sostenere) che dal momento che l’aspettativa concessa è valida solo ai fini giuridici, il docente interpellato per una supplenza e già titolare di un assegno di ricerca o dottorato può accettare la supplenza senza nessun obbligo di assumere servizio (con riconoscimento del servizio).