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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Di ruolo nella primaria, abilitata con TFA ordinario, può chiedere passaggio di ruolo nella A019

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Valentina - Gent.le Lalla le scrivo per avere delucidazioni in merito alla questione dei ricorsi per la richiesta di inserimento nelle GAE da parte di chi, come me, ha conseguito l’abilitazione con TFA ordinario. Insegno da 5 anni di ruolo nella Scuola Primaria, ma essendo laureata in Giurisprudenza, quest’anno ho conseguito l’abilitazione in diritto ed economia attraverso il TFA ordinario, ora il mio problema è capire se anche io, essendo già di ruolo ( anche se in altro ordine di scuola), devo chiedere l’inserimento nelle GAE attraverso il ricorso o l’abilitazione conseguita mi permette direttamente il passaggio di ruolo.

Lalla – gent.ma Valentina, tu puoi richiedere il passaggio di ruolo. Le domande di solito si presentano nel periodo febbraio – marzo per l’anno scolastico successivo. Considera tra l’altro che, a parte la tua posizione di abilitata oltre i termini per l’inserimento in Graduatoria ad esaurimento, la tua presenza non verrebbe in ogni caso accolta per il tuo status di docente già assunto a tempo indeterminato nella scuola statale. Nel tuo caso, a mio parere, non è attuabile alcun ricorso, in quanto la normativa ti permette di richiedere il passaggio di ruolo e di ottenerlo sulla base della disponibilità dei posti.

Valentina - Eventualmente nella richiesta di passaggio di ruolo per la classe di concorso A019, sono considerati come punteggio gli anni di ruolo prestati nella scuola Primaria? Cordiali saluti.

Lalla – no, non viene conteggiato.


Concorso docenti: i numeri banditi valgono anche per i docenti delle graduatorie ad esaurimento?

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Ester - Ciao Lalla. Avrei un’ulteriore domanda da porre rispetto ai posti per la primaria in Lombardia. Io ho fatto il concorso e mi sono collocata alla 560^ posizione (piuttosto in basso devo dire) della graduatoria provvisoria.

I 571 posti di cui si parla sono interamente destinati ai vincitori del concorso oppure comprendono anche coloro i quali sono inseriti nella graduatoria ad esaurimento? In tal caso dovrei considerarmi esclusa a priori. Grazie.

Lalla - gent.ma Ester, i 571 dovranno essere assegnati unicamente ai vincitori del concorso. Il contingente di posti da destinare ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento sta per essere deciso in questi giorni

Immissioni in ruolo 2013, i numeri definitivi richiesti al MEF: 11.500 docenti e 3.500 Ata.

La tua posizione potrebbero non essere brutta se si considera che nella graduatoria del concorso saranno sicuramente inseriti candidati che avranno superato la selezione anche per la scuola dell’infanzia, o che potranno ottenere il ruolo dall’elenco del sostegno, oppure da graduatoria ad esaurimento.

Tutto sta nell’intreccio di queste combinazioni e da quanti saranno i numeri autorizzati per le immissioni in ruolo di quest’anno (certamente non sarà possibile esaurire tutto il contingente che, secondo il bando era destinato al 50% del reclutamento in due anni scolastici, e che il Ministro vorrebbe utilizzare anche per tre).

Concorso docenti: valutazione laurea esclude abilitazione e viceversa

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Anna - Carissima Lalla, leggo il tuo intervento su orizzontescuola.it "Titoli valutabili nelle graduatorie del concorso docenti: un sudoku degno della migliore enigmistica"… ed in effetti è così! Infatti, come dici tu, "gli 8.50 punti max sono conseguibili da chi presenta laurea + abilitazione conseguita presso Ssis o AFAM"…poi quella che tu chiami "interpretazione restrittiva della tabella", che "vorrebbe che si valutasse solo un titolo (laurea o abilitazione)", è la PRASSI nella nostra graduatoria!

Come giustamente fai notare tu, così verrebbe meno la possibilità di conseguire il max punteggio, riservato appunto a chi ha un percorso completo.

Come è possibile che non ci siano riconosciuti i punti allora? Qual è la giusta interpretazione? Ti ringrazio

Lalla – gent.ma Anna, la giusta interpretazione è sicuramente la mia :-) Non si può proporre una tabella di valutazione dei titoli dicendo che se hai questi titoli puoi raggiungere il max punteggio di 8.50 e poi, per qualche motivo sconosciuto, decidi di non valutarli (se la tabella è scritta male, non è certo colpa da imputare al candidato!).

Ti invito pertanto a presentare motivato reclamo , nonchè ad interessare le organizzazioni sindacali affinchè vigilino sul corretto andamento del concorso.

PAS: abilitazione a cascata

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Stefano – Gentile Redazione, Sono un insegnante precario e in questi anni ho lavorato in diverse Classi di Concorso come la A043 e la A039, vorrei sapere se abilitandosi nella A043 si ci abilita in cascata anche nella A050?

Lalla - il decreto che disciplina gli ambiti è ancora in vigore. Poichè non sappiamo ancora quali punteggi saranno assegnati nella II fascia delle graduatorie di istituto, ti citiamo l’ultimo decreto emanato dal Miur

TFA, le abilitazioni saranno cascata

Stefano – ho insegnato anche nell’a.s. 2012/13 su alternativa alla religione cattolica, posso farlo valere come un anno di A050 ? Grazie

Lalla – la nomina per una supplenza su attività alternativa alla religione cattolica avviene da una specifica graduatoria, che deve essere indicata nel rispettivo contratto. Pertanto l’anno di servizio 2012/13 può essere computato nella classe di concorso indicata nel contratto, anche se poi di fatto sei stato impiegato per le attività alternative alla religione cattolica.

Graduatorie di istituto hanno validità triennale. Prossimo aggiornamento nel 2014

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Giulia - Salve, sono iscritta alle graduatorie di istituto, in seconda fascia.Devo rinnovare l’iscrizione ogni anno o rimango iscritta automaticamente?La ringrazio. Lalla – gent.ma Giulia, le graduatorie di istituto (tutte le fasce) hanno validità triennale. L’ultimo aggiornamento è avvenuto nel … Continua a leggere

Necessità di conseguire l’abilitazione per partecipare ai prossimi concorsi

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Rocco - Per poter accedere al concorso all’insegnamento è necessario essere abilitati? Mi sono un laureato in Giurisprudenza nel febbraio del 2006. So che per accedere alla classe di concorso di mio riferimento (Classe 019) devo integrare gli Insegnamenti già sostenuti con tre insegnamenti di Economia, ma non ho ancora compreso se devo anche avere l’abilitazione ovvero se il superamento dei detti esami unito al mio titolo di Laurea siano sufficienti per accedere regolarmente al Concorso per l’insegnamento (mi rivolgo sia all’ultimo concorso già concluso che ad un eventuale prossimo concorso in corso di preparazione). Grazie e a presto!

Lalla - gent.mo Rocco, partiamo dall’ultimo concorso, indetto con DDG n. 82 del 24 settembre 2012.

In esso era prevista la partecipazione anche dei candidati in possesso del solo titolo di studio purchè (per la scuola secondaria) fosse stato conseguito entro l’a.a. 2001/02 in caso di Laurea quadriennale o 2002/03 per Laurea quinquennale.

Pertanto, il tuo titolo era escluso. Alcuni candidati hanno promosso un ricorso avverso tale decisione del Ministero, ma non ne conosciamo ancora l’esito definitivo.

Molto probabilmente i requisiti richiesti per la partecipazione al prossimo concorso potranno essere influenzati dall’esito di questo ricorso, oppure ci sarà ex novo un regolamento che permetterà solo ai docenti in possesso di abilitazione di partecipare al concorso.

In ogni caso, se ne hai la possibilità, il nostro consiglio è di conseguire l’abilitazione, se il tuo interesse è di avvicinarti al mondo dell’insegnamento.

Diploma linguistico per accedere ai concorsi/PAS

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Patty - Vorrei sapere se dopo i ricorsi e l’nterrogazione parlamentare il Miur ha fatto sapere qualcosa sulla validità del diploma linguistico brocca (conseguito presso istituto magistrale entro il 2002) come titolo d’accesso al concorso per la primaria.

Lalla - gent.ma, il Miur non ha fatto sapere nulla. I ricorsi stanno andando avanti (come saprai si tratta di procedure individuali), uno di questi è stato vinto.

Concorso docenti: per il Tar il diploma di maturità magistrale linguistica entro l’a.s. 2001/02 è titolo valido. Miur condannato alle spese

Patty – Inoltre sapete se sarà ritenuto valido come titolo d’accesso al PAS per la primaria? Cosa consigli di fare? Grazie.

Lalla - Il miur ha scritto il dm n. 58 del 25 luglio 2013 in maniera molto rigorosa

"Scuola dell’Infanzia:
Diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;

Scuola Primaria
Diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito; "

Se il titolo non ha tali caratteristiche, l’USR dovrà disporre l’esclusione avverso la quale, così come per il concorso, sarà possibile presentare ricorso.

PAS: il servizio deve essere stato prestato in possesso del prescritto titolo di studio

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Sabina – Gentilissima Redazione, vi scrivo per sottoporti un dubbio che in questi giorni mi assilla a proposito del Tfa speciale o Pas, come lo si voglia chiamare.

Sono iscritta dal 2007 nella terza fascia a Firenze e provincia per le classi A039 (Geografia), A043 (Materie letterarie Scuola Media Inferiore), A050 (Materie Letterarie Scuola Media Superiore esclusi i Licei), A061 (Storia dell’Arte) e ho maturato tre annualità di servizio in scuole statali:

- 2010-2011: su A039 (Geografia)

- 2011-2012: su A043 (Materie letterarie Scuola Media Inferiore)

- 2012-2013: su A050 (Materie Letterarie Scuola Media Superiore esclusi i Licei)

Essendo stata depennata dalla graduatoria di Geografia nel 2011 con conseguente ricalcolo del punteggio sul servizio prestato, vorrei sapere se ho comunque i requisiti per poter accedere all’iscrizione al Tfa speciale. Vi ringrazio fin d’ora per quanto potrete dirmi. Cordiali saluti

Lalla – gent.ma Sabina, la mia valutazioe è negativa, ma ti invito a confrontarti anche con sindacati e USR (quest’ultimo incaricato di effettuare il controllo sui servizi dichiarati).

Il Dm n. 58 del 25 luglio 2013 afferma, a proposito del requisito di servizio, che esso dovrà essere stato reso "con il possesso del prescritto titolo di studio".

Se non ho capito male, il tuo depennamento dalla graduatoria A039 è relativa proprio alla mancanza dei requisiti di accesso, pertanto il servizio dell’a.s. 2010 – 11 non è stato reso con il possesso del prescritto titolo di studio.

Se il tuo servizio potesse essere accettato, non avrebbe avuto senso scrivere il trafiletto del decreto.


Concorso docenti e preferenza figli a carico

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Chiara -Sono una candidata al concorso docenti, sicilia, classe A033. ho superato tutte le prove ed ora devo inviare le autocertificazioni riguardanti i titoli. Purtroppo al momento della presentazione della domanda non ho indicato il numero di figli (tre), perché la dicitura "figli a carico" mi ha tratta in inganno, pensando che si trattasse di carico fiscale, non li ho inseriti perché i bambini sono fiscalmente a carico di mio marito.

Adesso ho inserito un’autocertificazione di stato di famiglia ma mi chiedo se verrà considerata valida ai fini concorsuali, grazie

Lalla - gent.ma Chiara, non è possibile in questa fase integrare la domanda con indicazioni non riportate nell’originale consegnato entro il 21 novembre 2012, se la tua dichiarazione venisse accettata si tratterebbe di un sopruso nei riguardi di coloro che, pur essendosi accorti di errori, tengono fede a quanto indicato nel bando. La commissione deve infatti giudicare i titoli presenti sulla domanda, al massimo potrà chiedere una integrazione o correzione qualora ci siano titoli incompleti, ma non è possibile accettare in questa fase titoli (o preferenze) ex novo, altrimenti sarebbe necessario riaprire i termini per tutti i candidati che hanno superato la prova orale.

Capisco quello che è avvenuto nel tuo caso (non infrequente, vedi forum), ma le necessarie informazioni andavano acquisite entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

PAS: non è possibile iscriversi per classi di concorso in cui si è già abilitati “a cascata”

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Stefano – Gentilissimi signori, stanno per uscire le iscrizioni online per i P.A.S.. Sono abilitato nella classe A049 e "a cascata" ho acquisito l’abilitazione in A038. Se il mio servizio (di oltre 3 anni) è stato svolto solo in A038, posso fare l’iscrizione online per la A038?

Lalla – gent.mo Stefano, la risposta è negativa. Il corso PAS è destinato a docenti che, pur avendo determinati requisiti di servizio, non sono in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Da quello che dici invece tu sei già abilitato per A038 (il fatto che l’abilitazione sia stata acquisita per cascata non la rende meno valida!) e possibilmente anche già iscritto in Graduatoria ad esaurimento o nella II fascia della graduatoria di istituto, pertanto viene a cadere il requisito di "mancanza dell’abilitazione", scopo per cui il corso è stato concepito.

PAS: A060 e A059 non fanno cascata

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Elena - Mi sto per iscrivere al Tfa speciale e mi è venuto un dubbio … abilitandosi per il liceo per scienze (A060) vale anche a cascata per le medie (59/A)? grazie

Lalla - gent.ma Elena, la risposta è negativa, poichè le classi di concorso A060 e A059 non costituiscono ambito.

Puoi controllare a questo link

Supplenze: Composizione delle graduatorie, istituti viciniori e messa a disposizione

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Martino – Buongiorno in riferimento alle MAD agli istituti scolastici statali, vorrei sapere se, esaurita la graduatoria di II fascia, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di attingere alle mad di docenti abilitati oppure è obbligato a chiamare docenti non abilitati della III fascia? Non ho trovato da nessuna parte il caso in cui ci fossero mad di docenti abilitati in presenza di II fascia esaurita, ma di III fascia piena. Grazie per la tua risposta!

Paolo Pizzo – Gentilissimo Martino,

non solo non è possibile attingere alle MAD esaurite le sole graduatorie di II fascia, ma non è possibile farlo neanche esaurite quelle di III fascia, se prima non si sono scorse le graduatorie degli istituti viciniori.

Di seguito ti indico la composizione delle graduatorie e come devono agire el scuole.

In ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento delle supplenze, approvato con D.M. 13 giugno 2007.

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue:

PRIMA FASCIA: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto.

SECONDA FASCIA: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID), nonché al termine dei corsi o biennali di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria.

Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

Hanno altresì titolo all’inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.

TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

Per ciascun insegnamento interessato, l’aspirante deve considerarsi:

  • Incluso in graduatoria ad esaurimento (inclusione in graduatorie di I fascia d’istituto);
  • Abilitato (inclusione in II fascia di graduatoria d’istituto);
  • In possesso del solo titolo di studio (inclusione in III fascia di graduatoria d’istituto).

Esaurite le graduatorie d’istituto, relativamente ad un posto di insegnamento o classe di concorso, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare, previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici e interpellando il sistema informativo, quelle degli istituti viciniori a livello dell’intera provincia.

In caso di esaurimento di tutte le graduatorie a livello provinciale, il dirigente scolastico individua l’avente titolo attraverso le domande di messa a disposizione (MAD) di docenti anche non inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole della provincia

Pertanto, i posti eventualmente residuati (graduatorie d’istituto esaurite) sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, secondo questo ordine:

  • Graduatorie degli istituti viciniori;
  • Domande di messa a disposizione.

Nella guida alle supplenze abbiamo descritto tali procedure e analizzato tutti i casi di supplenza.

Concorso docenti: come funzionano le graduatorie di merito

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Antonio – Buongiorno Lalla! Ho un questito in merito al concorso docenti del 2012: ho sostenuto la prova orale con esito positivo per la classe A030. Dalla graduatoria provvisoria mi sono classificato intorno alla 30 posizione. Non sono in possesso di nessuna abilitazione. Come procede ora la situazione? Da una pagina del MIUR si legge che verrà creata una graduatoria di merito dalla quale si attingerà nei prossimi due anni. Eccole:

"Graduatorie di merito
Nelle graduatorie di merito sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre. Con il nuovo concorso docenti del 2012, verrà creata una nuovo graduatoria di merito che sostituirà la precedente dell’ultimo concorso del 1999. La nuova graduatoria avrà validità per 2 anni, ovvero il tempo necessario all’immissione in ruolo di tutti i vincitori del concorso."

E’ vero? Grazie mille

Lalla – è vero, già sei stato inserito nella graduatoria provvisoria; trascorso il tempo utile per i reclami l’USR elaborerà la graduatoria definitiva. Quest’ultima sarà utilizzata per il 50% delle immissioni in ruolo da predisporre già nelle prossime settimane, con decorrenza 1° settembre 2013. A questo punto bisognerà conoscere il contingente per ogni classe di concorso e provincia, possiamo dire che i prossimi 15 giorni sono decisivi in merito.

Non mi hai detto per quale regione concorri, per cui non sappiamo se rientri o meno nei posti messi a concorso. Ti faccio comunque un esempio. Poniamo che tu sia 30° nella graduatoria A030 della Lombardia. Per la A030 sono stati messi a bando 11 posti (da assegnare nei due anni scolastici 2013/14 e 2014/15).

La tua posizione non sarebbe delle migliori, ma è ancora presto per considerare chiusi i giochi, dal momento che alcuni candidati che ti precedono potrebbero essere in buona posizione per l’assunzione dalla graduatoria della classe di concorso A029, oppure dalla graduatoria ad esaurimento, o ancora dall’elenco del sostegno, oppure potrebbero rinunciare al ruolo in quanto conferito in provincia a loro non gradita, insomma tutta una serie di circostanze che non è possibile definire oggi a priori e che si verranno a comporre nei prossimi giorni.

Qualora tu dovessi essere destinatario della nomina a tempo indeterminato, otterresti contemporaneamente anche l’abilitazione.

Concorso docenti: valutazione titoli A043 A050 Lombardia

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Daria - Gentile Redazione, sono stata inserita nelle graduatorie provvisorie delle classi A043 e A050 in Lombardia. Sono abilitata anche per la A051 e A052 e ho tre diplomi di perfezionamento in didattica della scrittura, didattica della geografia e insegnamento della storia antica. Avendo il punteggio massimo sia per la laurea sia per le abilitazioni SSIS avevo calcolato 17 punti di titoli ma me ne hanno riconosciuti 16,5. Può essere che non abbiano valutato il diploma di perfezionamento in storia antica?

Premesso che le abilitazioni sono state conseguite distintamente con prove scritte e orali separate può essere che non valutino l’abilitazione nella A050 per la graduatoria della A043 e viceversa trattandosi del medesimo ambito disciplinare?

Io in realtà penserei di fare reclamo ma non vorrei che la mia situazione potesse peggiorare con eventuali altri errori di calcolo più gravi di uno 0,5. Grazie

Lalla – gent.ma Daria, la tabella di valutazione dei titoli riporta alla nota 5 "Il candidato che ha utilizzato come titolo di accesso una abilitazione riferita a più classi di concorso comprese in un ambito disciplinare, ha diritto alla valutazione del titolo di abilitazione una sola volta"

pertanto, anche se conseguita con esame distinto, l’abilitazione A050 non va conteggiata per A043 e viceversa.

Nel tuo caso quindi

laurea 2 punti

abilitazione 5 punti

titolo Ssis 1.5 punti

3 master/corsi di perfezionamento da 1500 ore e 60 CFU 3 punti

ambito 9 (classi A052/A051) 2 punti

Il totale, come riportato dall’USR Lombardia, è 16,5 punti.

Ciò che invece può essere oggetto di contestazione è al massimo la valutazione delle ulteriori abilitazioni in forma separata (se le hai conseguite con esami distinti), poichè la valutazione per ambito, nella nota, è riferita solo al titolo di accesso, non alle abilitazioni fatte valutare come ulteriori abilitazioni ai sensi del punto A.2 della tabella.

PAS: scelta della sede in cui frequentare il corso

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Fabiana - Buongiorno, vorrei iscrivermi al tfa speciale per la regione Piemonte ma ho saputo (dalla segreteria studenti di scienze della formazione) che a Torino non verranno attivati.. Come posso fare? Dove potrò eventualmente frequentarlo calcolando che lavoro e quindi non riusciró a spostarmi molto? Grazie per l’attenzione.

Lalla - gent.ma Fabiana, sinceramente io prenderei un po’ con pinze l’informazione ricevuta. Io ritengo che al momento non siano state ancora definite le sedi definitive presso le quali si svolgerà il corso. In ogni caso nella domanda di partecipazione al PAS è da scegliere la regione, e non la città.

L’unica clausola richiesta nella domanda è quella di impegnarsi a garantire sia la frequenza del corso sia lo svolgimento dell’eventuale servizio contemporaneo. Gli unici permessi garantiti (oltre naturalmente ad eventuali permessi spettanti in base al CCNL) saranno le 150 ore di diritto allo studio nell’anno solare 2014. Pertanto, a meno che tu non decida di cambiare completamente regione (ma mi hai detto che lavori), al momento la domanda è obbligata.

Tornando alle sedi, esse dovranno essere "individuate sulla base di un’apposita intesa tra il Rettore dell’Ateneo o il Direttore dell’istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico regionale".

Questo incontro a mio parere può avvenire nel momento in cui il Direttore dell’USR sa quante domande sono pervenute per ogni specifico corso e potrà quindi formulare una specifica richiesta. Non mi risulta ci siano posizioni preventive di chiusura all’organizzazione dei corsi.


Per accedere ai PAS bisogna essere privi della specifica abilitazione

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Buongiorno. Sono un’insegnante di scuola primaria precaria in possesso di 4 abilitazioni derivanti dal superamento di altrettanti concorsi. In questi ultimi 6 anni ho prestato servizio con incarico annuale da dirigente scolastico ed in particolare per 5 anni su sostegno, pur non avendo la specializzazione. Ora mi chiedo e vi chiedo: i PAS danno la possibilità di abilitarsi su sostegno? se no, la partecipazione ai PAS cambierà la mia attuale situazione? Spero in una vostra risposta e vi ringrazio per l’attenzione

Lalla - gent.ma, la condizione imprescindibile per accedere ai corsi PAS è la mancanza dell’abilitazione nella classe di concorso o posto di insegnamento richiesto.

Tu sei già abilitata per la primaria, pertanto non puoi svolgere il corso PAS.

Potresti al massimo accedere per altra classe di concorso o posto di insegamento, se ne avessi i requisiti (se ad es. avessi svolto un anno di servizio per l’infanzia nel periodo temporale 1999/2000 – 2011/12 e nelle more anche 2012/13) .

Non è invece possibile acquisire con i PAS la specializzazione per il sostegno, perchè i PAS sono corsi diretti esclusivamente all’acquisizione dell’abilitazione disciplinare, non per il sostegno, lo abbiamo chiarito in questo articolo

I PAS sono per l’abilitazione nelle classi disciplinari, non per il sostegno

PAS: sono valide le “vecchie” classi di concorso

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Elisabetta - Buongiorno, sono abilitata nella classe A013 e ho tre anni di servizio, gli ultimi due sono nella mia classe di concorso, mentre il primo è stato nel 2001/2002 in una istituto commerciale paritario in “Scienze della materia”. Al tempo era classificato come A060, ora forse sia come A060 che come A013. Posso fare domanda al per PAS nella A060? Grazie.

Lalla – la risposta è affermativa, puoi richiedere l’abilitazione nella classe di concoso A060, in quanto ai fini dell’accesso ai percorsi speciali abilitanti vanno indicate le classi di concorso usuali, come le conosciamo dal dm 39/98 (non valgono invece le nuove indicazioni contenute in bozze di ipotetiche revisioni delle classi di concorso, ancora non portate a termine). Il requisito richiesto è che una delle tre annualità utili per l’accesso sia stata svolta nella classe di concorso richiesta: quel tuo servizio rientra nei limiti temporali del decreto (che risale fino all’a.s. 1999/2000), e nelle classi di concoso comprese nel dm 39/98. Se il servizio è stato reso con il titolo di studio utile per l’accesso alla classe di concorso, ed è valido come annualità (almeno 180 giorni, o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini) può essere dichiarato e fatto valere come servizio cardine attorno al quale far ruotare la tua domanda di partecipazione al PAS.

Il fatto che la classe di concorso A060 sia atipica, ossia l’insegnamento può essere attribuito sia alla classe di concorso A060 che A013 (in base a determinate regole sugli organici), non fa venire meno quel servizio reso nell’a.s. 2001/02 ( di cui avrai anche menzione in apposito certificato di servizio).

Un piccolo appunto. In linea generale (non è il tuo caso, dato che sei già abilitata per l’altra classe di concorso), forse la scelta della classe di concorso in cui abilitarsi quando si hanno dubbi su più classi (fermo restando che sarà possibile conseguire altre abilitazioni con i percorsi ordinari),  dovrebbe ricadere sulla classe di concorso che, alla luce della Riforma Gelmini, offre maggiori possibilità di lavoro.

Graduatoria interna d’istituto: il disabile da assistere deve essere persona con handicap con connotazione di gravità

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Stefania – ho la necessità di avere una risposta certa e documentata a questo quesito: in seguito a controllo  a campione al quale è stato sottoposto il marito di una collega, con invalidità al 100% , la legge 104/92 art. 33, comma 3 (che peraltro non era soggetta a revisione e della quale beneficiava), è stata rivista in Art.33, comma 1 . La moglie da quel momento ha perso il beneficio dei tre giorni di permesso retribuito, ma…… all’interno della graduatoria di istituto è stata esclusa dai perdenti posto.

È corretto questo? Secondo me, essendo venuto meno il requisito di Handicap grave e la necessità di assistenza continua, si perde questo diritto. Pare che il DSGA si sia informato in merito ed ha invece pubblicato la G.I. escludendola dai perdenti posto nonostante il minor punteggio. Insomma, l’Art. 33, comma 1  ed una invalidità al 100% riconosciuta al marito, può consentire alla moglie di non essere trasferita ? Ti ringrazio fin d’ora della sempre puntuale risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Stefania,

non c’è possibilità di errore al riguardo perché è scritto tutto nel CCNI 2013/14.

Questi i passaggi.

L’art. 7/2 (ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO) afferma che:

“a) I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:

[…]

Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste nel precedente punto V), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità”.

Aggiunge:

“L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2013/2014, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) […]  non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero”.

Andiamo ora a vedere cosa indica il punto V.

L’art. 7/1 (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI) punto V indica che:

“Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità…”

L’handicap con la connotazione di gravità è previsto dall’articolo 3, comma 3, Legge 104/1992. Il “solo” handicap è previsto invece dall’art. 3, comma 1.

Dal momento che il quesito si riferisce al caso del “referente unico” e di assistenza al disabile,  è chiaro che per fruire dell’esclusione della graduatoria di istituto il marito della collega deve essere una persona  con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).

Il “solo” comma 1 del marito non basta alla collega per essere esclusa dalla graduatoria interna d’istituto.

Ferie: fruizione delle ferie dopo un periodo di malattia/infortunio

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Maria – sono una collaboratrice scolastica e il 15 luglio durante il normale servizio nel trasportare dei banchi che sarebbero servite per gli esami dei corsi di recupero, uno è caduto sul piede procurandomi una  frattura al metatarso del  piede, l’inali mi ha dato 23 giorni di riposo, la mia domanda è la seguente: dovevo andare in ferie il 1 di agosto e invece sono in infortunio fino al’8 agosto 2013, devo necessariamente rientrare un giorno oppure posso chiedere un giorno di l.104/essendone titolare ed andare direttamente in ferie?

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

fermo restando che le ferie devono essere programmate dal dipendente e previamente autorizzate dal Dirigente in relazione alle esigenze di servizio, è possibile l’effettuazione di un periodo di ferie immediatamente successivo ad un periodo di infortunio/malattia nonostante non si sia verificato il rientro in servizio del dipendente. Anche perché le ferie possono essere programmate, l’ infortunio/malattia no.

La stessa cosa è per i permessi della legge 104/92: nessuna norma prevede che prima di fruire di tali permessi il personale che è in malattia debba rientrare in servizio un giorno prima di fruirne.

Assegno di ricerca: il supplente assegnista di ricerca può accettare un incarico senza assumere servizio

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Ida – Ho da poco sciolta la riserva in prima  fascia, grazie all’abilitazione conseguita tramite TFA (in qualità di  soprannumeraria, visto lo status di “congelata SSIS”).Dall’anno scorso sono assegnista di ricerca presso l’Università della Calabria  (l’assegno scadrà ad Agosto 2014) e mi chiedevo come comportarmi in  caso di incarico annuale a settembre. Ho letto di un’ambiguità della  legge in merito a questa situazione, dal momento che non è chiaro se si  ha la possibilità di ottenere  un’aspettativa oppure un congedo straordinario (lo stesso concesso ai  dottorandi di ricerca), quest’ultimo maggiormente vantaggioso poichè  garantisce la maturazione del punteggio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Ida,

Il personale in  servizio presso amministrazioni pubbliche (scuola compresa) destinatario di assegno di ricerca è collocato in aspettativa non retribuita.

L’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 prevede che:

“Le universita’, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e  sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia  spaziale italiana (ASI), nonche’ le istituzioni il cui diploma di  perfezionamento scientifico e’ stato riconosciuto equipollente al  titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilancio, possono  conferire assegni per lo svolgimento di attivita’ di ricerca. I  bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo,  ente o istituzione, del Ministero e dell’Unione europea, contengono  informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i  doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e  previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di  curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di  attivita’ di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei  soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che  il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero  ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di  area medica corredato di una adeguata produzione scientifica,  costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in  assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo  preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre  anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a  qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni  all’estero, l’attivita’ di ricerca dei titolari. La durata  complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo,  compresi gli eventuali rinnovi, non puo’ comunque essere superiore a  quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno e’ stato  fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo  della durata legale del relativo corso. La titolarita’ dell’assegno  non e’ compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea  specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il  collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio presso amministrazioni pubbliche.”

Giova comunque ricordare che anche l’art. 51/6 della legge 449/97 prevedeva che “Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni” (possibilità richiamata anche per gli assegnisti dal punto 3 della Circolare Ministeriale 4 novembre 2002, n. 120).

In ogni caso bisogna chiarire che tale art. è stato abrogato dalla Legge 240/2010 sopra citata che all’art. 29, comma 11 lettera d prescrive: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: d) l’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Pertanto, il riferimento normativo principale è ad oggi la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 che ha previsto che la titolarità dell’assegno comporta il  collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio presso amministrazioni pubbliche.

Questione punteggio

La nota MIUR del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058, esprimendosi sulle caratteristiche dell’aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilisce che “i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca”;

La C.M. 15 del 2012 con oggetto “Dottorato di ricerca e problematiche connesse”, emanata in applicazione dell’art. 19 della legge 240/2010 sopra citata, facendo riferimento all’art. 19 del CCNL/2007 (ferie e permessi del personale a tempo determinato), ha precisato che solo il personale assunto con contratto fino al 30/6 o 31/8 può fruire dell’aspettativa per dottorato di ricerca con la precisazione che questa ha validità solo sotto l’aspetto giuridico (riconoscimento del servizio ai fini stabiliti dalle vigenti norme), ma non per quello economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

Dal disposto dei chiarimenti effettuati dal MIUR, si è del parere che l’aspettativa per assegno di ricerca, equiparata quindi a quella per il dottorato, debba ritenersi utili ai fini giuridici e quindi al riconoscimento del punteggio spendibile per le graduatorie ad Esaurimento/Istituto.

Pertanto, anche l’aspettativa per gli assegnisti è valida ai fini giuridici ma non a quelli economici.

Nella rubrica abbiamo sostenuto (e continuiamo a sostenere) che dal momento che l’aspettativa concessa è valida solo ai fini giuridici, il docente interpellato per una supplenza e già titolare di un assegno di ricerca o dottorato può accettare la supplenza senza nessun obbligo di assumere servizio (con riconoscimento del servizio).

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