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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Trasferimento interprovinciale: sarà su ambito o su specifica scuola?

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Valentina – Sono una docente di scuola secondaria entrata in ruolo 2008/2009 su classe di concorso A020 nella provincia X, vorrei chiedere il trasferimento su DOS nella provincia Y per potermi avvicinare al mio luogo di residenza, come funziona il trasferimento? Vado a finire su ambito territoriale o posso scegliere la scuola? Se non dovessi ottenere il trasferimento perdo la sede di titolarità a Latina? Grazie per la risposta

Giovanna Onnis – Gentilissima Valentina,

il movimento che vorresti chiedere è un trasferimento interprovinciale che, in base a quanto emerso nell’ultimo incontro tra sindacati e MIUR dovrebbe rientrare, per te che sei stata assunta entro il 2014/15, nella II fase dei movimenti.

Il trasferimento interprovinciale dovrebbe essere negli ambiti territoriali, ma in sede di trattative, è emersa una nuova possibilità che potrebbe consentire, al docente che ottiene il movimento richiesto nel primo ambito territoriale inserito nelle preferenze, la titolarità in una delle scuole dell’ambito.Per le preferenze successive alla prima, la titolarità, invece, dovrebbe essere sugli ambiti territoriali

Ti invito a leggere questo articolo pubblicato da OrizzonteScuola dove potrai trovare una sintesi accurata delle novità emerse nell’ultimo incontro

In ogni caso, se non otterrai il movimento richiesto rimarrai nell’attuale scuola di titolarità


Trasferimento 2016/17 per docente assunta in fase 0: titolarità su scuola solo per il movimento provinciale

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Rossella – Sono una docente entrata di ruolo quest’anno in fase 0. Dalle ultime notizie ricevute in merito all’incontro del 25 gennaio, non ho capito come si svolgerà la mobilità per la mia fase: potrò scegliere una sede definitiva indicando una serie di scuole, con le vecchie regole, o dovrò scegliere un ambito territoriale? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Rossella,

come prevede la legge 107 nel comma 73, i docente immessi in ruolo nella fase 0 e nella fase A parteciperanno alla mobilità provinciale secondo le vecchie regole , quindi su scuola e non su ambito territoriale e questo è stato confermato in sede di contrattazione e ribadito ulteriormente nell’incontro del 25 gennaio, come chiarisce bene l’articolo di OrizzonteScuola

La novità che potrebbe riguardarti è la deroga al vincolo triennale anche per i docenti assunti in fase 0 e fase A, deroga prevista dalla legge 107 nel comma 108 , dove, però venivano esclusi i neo-immessi nelle fasi 0 e A e i neo-immessi nelle fasi B e C da GM che avrebbero potuto chiedere solo trasferimento provinciale.

Ora viene prospettata l’estensione della deroga a tutti i neo-immessi e per le categorie citate il loro movimento rientrerebbe nella IV fase e sarebbe esclusivamente negli ambiti territoriali.

Quindi, se quanto prospettato in sede di contrattrazione verrà confermato ed esplicitato nel CCNI 2016/17, il tuo trasferimento sarà su specifica scuola se a livello provinciale, altrimenti dovrebbe essere su ambito territoriale se a livello interprovinciale

 

Trasferimento interprovinciale 2016/17: si prospetta titolarità su scuola se il docente viene trasferito (in II fase) nel primo ambito richiesto

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Anna – Sono un’insegnante di scuola primaria leggendo alcune notizie sulla
mobilità mi pare di capire che si è arrivati ad un accordo quindi dovendo chiedere trasferimento in un provincia del Nord diversamente dalla mia posso indicare la o le scuole di preferenza. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Anna,

rimanendo sull’ipotetico in quanto per la risposta certa bisogna aspettare conferme definitive che potremo avere solo dopo la pubblicazione del CCNI 2016/17, sembra che quanto dici sia possibile solo parzialmente nel senso che potrebbe essere così solo per il primo ambito richiesto, ma non per quelli successivi inseriti nelle preferenze.

Sembra, infatti, che per la mobilità interprovinciale i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 dovranno esprimere preferenze negli ambiti territoriali e se fossero accontentati nella prima preferenza, cioè trasferimento nel primo ambito richiesto, avrebbero garanzia di acquisire titolarità in una delle scuole facenti parte dell’ambito.

Si acquisirebbe, invece, titolarità su un ambito territoriale e non su scuola nel caso di trasferimento in una qualsiasi delle altre preferenze inserite nella domanda successivamente alla prima

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-anche-passaggi-ruolo-e-cattedra-scuola-novit-delle-4-fasi-stato-della-trattativa

Cattedra Orario Esterna: può cambiare la sede di completamento, ma il docente titolare non potrà essere coinvolto negli ambiti territoriali

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Paola – Sono un’insegnante di scuola secondaria di primo grado. Da anni a causa
della diminuzione del numero delle classi sono costretta a lavorare su due scuole tanto che quest’anno sto pensando di chiedere trasferimento in un’altro istituto dove avrei una cattedra completa. La mia domanda è questa: se decidessi di restare nella scuola attuale (dove sto molto bene) con una cattedra di 12 ore, il completamento orario sarebbe organizzato con i criteri usati finora o finirei negli ormai famosi ambiti territoriali? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Paola,

la tua titolarità nella scuola attuale potrà cambiare solo se la contrazione in organico fosse tale da impedire la costituzione di una Cattedra Orario Esterna.

La COE, per rimanere tale, dovrà avere sempre completamento in un’altra scuola dove esiste uno spezzone orario per la tua classe di concorso, nel tuo caso uno spezzone di 6 ore che garantisce la costituzione di una COE 12+6 mantenendo inalterata la tua titolarità.

La scuola di completamento può cambiare l’anno successivo, ma questo non determina nessun coinvolgimento del docente negli ambiti territoriali

Neanche diventando soprannumeraria verresti coinvolta negli ambiti territoriali, poichè, in base a quanto prospettato dal MIUR, i perdenti posto potrebbero presentare domanda condizionata sempre su specifica scuola conservando, per un ottennio, il diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità.

Al momento attuale, quindi, ipotizzando che quanto prospettato dal MIUR in sede di contrattazione verrà confermato, gli ambiti territoriali non saranno un tuo problema per il prossimo anno scolastico

Trasferimento interprovinciale per i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15: è possibile esprimere solo una preferenza

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Rita – “Con il CCNI, si stabilirà che la “prima scelta nella domanda” (“primo
rigo” per capirci…), sarà comunque un ambito, ma potrà garantire, una volta
che il trasferimento sarà andato a buon fine, direttamene la titolarità in
una scuola contenuta in quell’ambito.”
Allora mi chiedo per non cadere nelle forche caudine degli ambiti , posso
indicare solo la prima scelta nella domanda? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Rita,

il tuo riferimento è alla mobilità interprovinciale per i docenti immessi in ruolo entro l’a.s.2014/15 che avrebbero la possibilità di acquisire titolarità su una scuola facente parte del primo ambito territoriale inserito nelle preferenze.

Triovi su OrizzonteScuola una interessante scheda di sintesi

La mobilità interprovinciale è chiaramente una domanda volontaria per cui il docente che la presenta non ha nessun vincolo e nessun obbligo per quanto riguarda un numero minimo di preferenze.

Quindi, dovresti essere liberissima di chiedere solo un ambito territoriale inserendo le tue scelte per le scuole dell’ambito richiesto nel numero e nell’ordine che più gradisci.

Chiaramente è necessario aspettare precise e definitive conferme in merito e disposizioni chiare sulle preferenze esprimibili, chiarimenti che potremo avere solo dopo la pubblicazione del CCNI 2016/17

 

Chiamata diretta: il docente che non riceverà l’ incarico dal DS lo avrà, anche d’ufficio, dall’USR

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Giusi – Sono una docente neo assunta con fase C dalle GAE. Vorrei sapere…Cosa succede al docente che ha presentato la domanda di mobilità in altra provincia e non ottiene la chiamata da parte del Dirigente scolastico?  Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissima Giusi,

se il docente trasferito in un ambito territoriale non riceverà nessuna proposta di incarico da parte del Dirigente scolastico di una delle scuole dove avrà presentato la sua candidatura tramite curriculum, riceverà l’incarico dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) in una delle scuole dell’ambito di titolarità.

Se non verranno stabilite modifiche, questo è, infatti, quanto viene stabilito nel comma 82 della legge 107:
L’incarico e’ assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.”

 

Trasferimento interprovinciale: il docente non è obbligato ad avere la residenza nella provincia richiesta

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M.P. – Sono un’insegnante di ruolo attualmente residente a Bologna, città in cui lavoro e in cui sono titolare, ma a luglio mi trasferirò in un’altra città per poter convivere con il mio compagno. Allora la mia domanda è la seguente: per il trasferimento interprovinciale è necessario avere la residenza tre mesi prima della data di pubblicazione del bando nella città che si richiede? Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissima M.P.,

la richiesta di trasferimento interprovinciale non è vincolata alla tua residenza, per cui puoi tranquillamente chiederlo anche se la tua residenza risulta in una città di un’altra provincia.

Ciò a cui ti riferisci in relazione alla decorrenza della residenza anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità, riguarda la residenza del coniuge verso il quale si può chiedere ricongiungimento nel suo comune, dove spettano 6 punti aggiuntivi.

Nella domanda di trasferimento, però, per il ricongiungimento, non è mai stato
considerato il convivente che viene citato invece per le assegnazioni provvisorie.

Sull’argomento ti invito a leggere l’articolo pubblicato da OrizzonteScuola

http://www.orizzontescuola.it/news/ricongiungimento-familiare-nella-domanda-trasferimento-e-assegnazione-provvisoria-criteri-requi

Sarà utile verificare se questo sarà confermato anche per il prossimo anno o se la tabella di valutazione allegata al CCNI 2016/17 sarà modificata rispetto a quella valida nel corrente anno scolastico

Trasferimento interprovinciale per docente assunto nell’a.s. 2014/15: possibile titolarità su scuola nel primo ambito richiesto

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Laura – Sono una docente assunta nel 2014/2015 dal concorso del 2012, lo scorso anno ho ottenuto la sede definitiva nel comune dove sono attualmente residente. Purtroppo per motivi familiari dovrei cambiare regione, da Roma a Milano. Ho una bambina di 4 anni ed uno in arrivo, per me sarebbe importante capire la possibilità di cambiare regione ed esprimere una sede. Grazie per la vostra disponibilità

Giovanna Onnis – Gentilissima Laura,

la legge 107 nel comma 108 ha previsto la deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo per i docenti, come te, assunti entro l’a.s. 2014/15.

Quindi potrai chiedere per il prossimo anno trasferimento interprovinciale per il quale nell’ultimo incontro tra sindacati e MIUR sono state stabilite alcune novità che ti potrebbero riguardare direttamente e che OrizzonteScuola ha ben sintetizzato in questo articolo

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-sintesi-4-fasi-trasferimento-interprovinciale-assunti-fino-al-201415-come-si-sce

Il tuo trasferimento interprovinciale rientrerebbe nella II fase dei movimenti e non sarebbe su specifiche scuole, ma negli ambiti territoriali.

La novità emersa in sede di contrattazione, che dovrà, comunque, essere confermata nel CCNI, riguarda la prima preferenza (ambito territoriale) espressa nella domanda. Infatti viene prospettato che se il docente sarà soddisfatto nel primo ambito espresso nella domanda, avrà la titolarità in una scuola dell’ambito, richiesta esplicitamente dal docente, secondo le vecchie regole.

Se, invece, il docente non sarà soddisfatto nel primo ambito, dalla seconda preferenza in poi sarà assegnato all’ambito territoriale dove avrà titolarità e sarà coinvolto nella chiamata diretta da parte del Dirigente scolastico per l’incarico triennale.

Chiaramente se non potrai essere accontentata nel trasferimento interprovinciale, per nessuna delle preferenze espresse, rimarrai nella scuola di attuale titolarità senza nessun coinvolgimento negli ambiti territoriali


Passaggio di ruolo interprovinciale: il docente che non lo ottiene non modifica la scuola di titolarità

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Elisa – Sono un’insegnante di scuola dell’Infanzia e vorrei richiedere il
passaggio di ruolo nella scuola Primaria, ma in una provincia diversa da quella
della mia attuale titolarità : posso farlo? Se non ci fossero posti negli ambiti da me scelti, manterrei la mia titolarità attuale nell’Infanzia? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Elisa,

se hai i requisiti per chiedere il passaggio di ruolo, cioè hai superato l’anno do prova nel ruolo di appartenenza e possiedi il titolo valido per l’insegnamento nel ruolo richiesto, puoi sicuramente presentare la domanda.

Chiaramente la presentazione della domanda non costituisce garanzia per ottenere il movimento richiesto e ti ricordo che alla mobilità professionale, in base a quanto prospettato dal MIUR e in considerazione degli esiti dell’ultimo incontro, sarà destinato il 25% dei posti.

Se non otterrai il passaggio di ruolo non ci sarà per te nessun cambiamento e rimarrai nella scuola di attuale titolarità

Trasferimento da materia a sostegno nella stessa scuola di titolarità: interrompe la continuità e si perde il relativo punteggio maturato

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Paola – In quale fase (prima fase comunale o passaggio di cattedra?) dei trasferimenti rientra il passaggio da materia a sostegno nella stessa scuola. Sono di ruolo dal 2006 su musica in una scuola secondaria di Milano e vorrei passare su sostegno (sono specializzata) sulla stessa scuola. Vorrei poi sapere se, nel caso ottenessi il trasferimento su sostegno, mantengo il punteggio maturato fino ad ora e se lo manterrei rientrando su materia. La ringrazio molto!

Giovanna Onnis – Gentilissima Paola,

il movimento che vuoi chiedere è un normale trasferimento che rientrerebbe nella I fase.

Per quanto riguarda il punteggio, manterresti il punteggio di servizio, ma perderesti il punteggio di continuità maturato perché, pur rimanendo titolare nella stessa scuola cambierebbe il tuo ruolo, non più sulla classe di concorso (posto comune) dove hai maturato il punteggio di continuità, ma su posto di sostegno.

Anche ritornando su materia, dopo aver ottenuto trasferimento sul sostegno, il conteggio del punteggio di continuità ripartirebbe da zero

Permessi per esami del TFA. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, vorremmo sapere se un’insegnante supplente temporanea che deve sostenere degli esami per poter accedere a piu’ classi di concorso agli esami del TFA ha diritto al congedo e se il medesimo e’ retribuito o  se piuttosto deve recuperare le ore impiegate per l’ esame. Si ringrazia per l’attenzione. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

L’art. 19 comma 1 del CCNL comparto Scuola prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

Il comma 7 prevede che “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”.

Possono essere quindi fruiti fino a 8 gg, anche per gli esami di cui al quesito, senza però retribuzione.

 

Posto disponibile dopo il 31/12 personale ATA. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, nella nostra scuola è stato individuato un posto da AA entro il 31.12.2015. Assenza della titolare : dal 07.01.2016 al 31.08.2016 per congedo biennale  L.104/’92. Possiamo procedere al conferimento del contratto viste le ultime novità del patto di stabilità? E se è si, quale tipologia contrattuale usare? Si ringrazia anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che l’art.332 della legge di stabilità n. 190/2014 ha disposto che non si può procedere alla nomina del supplente per il personale appartenente al profilo  professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni  scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre  posti.

Per la tipologia di contratto si tratta di un posto resosi disponibile dopo il 31/12.

Ai sensi dell’art 6 commi 1 e 2 del DM 430/2000 I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.

Pertanto la supplenza deve essere assegnata attingendo le GI e avrà come termine la fine delle lezioni.

Situazioni previdenziali da indicare nei certificati di servizio!

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Antonella  – Gentilissimi, sono un’A.A. persa nei meandri delle situazioni previdenziali da indicare nei certificati di servizio!!! Cercando su internet ho trovato tutto e il contrario di tutto, per cui vorrei chiedervi una delucidazione, un’indicazione che mi chiarisca quale codice va inserito per il personale supplente e per il personale di ruolo. Vi ringrazio tantissimo.

FP – Gentile Antonella,

in merito alla sua richiesta, le segnalo quanto previsto dal manuale presente nei portale SIDI, circa i codici da utilizzare per i diversi servizi:
– R001 Servizio senza obbligo di versamento I.N.P.S.;
– R002 Servizio scoperto da contribuzione I.N.P.S.;
– R003 Servizio presso U.N.S.E.A. ed U.P.S.E.A. con versamenti;
– R004 Servizio presso U.N.S.E.A. ed U.P.S.E.A. senza versamenti;
– RA01 Servizio con retribuzione assoggettato a ritenute in conto entrate Tesoro e fondo previdenza – E.N.PA.S.(I.N.P.D.A.P.);
– RA02 Servizio con retribuzione assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro (C.E.T.);
– RB01 Servizio reso con iscrizione all’ I.N.P.S. (A.G.O. od altre casse gestite dall’I.N.P.S);
– RC01 Servizio prestato con iscrizione al soppresso M.P.I.E. (Monte Pensioni Insegnanti Elementari) (I.N.P.D.A.P.);
– RC02 Servizio prestato con iscrizione alla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti degli enti locali) (I.N.P.D.A.P.);
– RC03 Servizio prestato con iscrizione alla C.P.D.E.L. con ritenute al fondo I.N.A.D.E.L.;
– RC04 Servizio prestato con iscrizione alla C.P.S. (Cassa pensioni sanitari) (I.N.P.D.A.P.);
– RC05 Servizio prestato con iscrizione alla C.P.I.A.S.P. (Cassa pensioni insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate) (I.N.P.D.A.P.).

In estrema sintesi, ad avviso dello scrivente e salvo diverse tipologie di servizi:
cod. RA01 per il personale con I.T.I.;
cod. RA02 utilizzabile esclusivamente per il personale supplente in servizio dall’01/01/1988 con rapporto d’impiego inferiore ad un anno e come tale assoggettato a ritenute previdenziali in conto Tesoro senza versamenti Opera di previdenza – D.L. 13/01/88 n. 5.

Raggiungimento del requisito per la pensione anticipata

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Giuseppe – Gent.mi consulenti di orizzonta scuola, vorrei informazioni sulla possibilità di pensionamento per me più vicina e vantaggiosa. Nato il 08/11/1955, docente di Scienze Motorie Scuola Secondaria di secondo grado. In ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/84. Riconoscimento pre-ruolo e università di 8 anni. Con l’anno in corso secondo i miei calcoli sino al 31/08/2016 maturo 40 anni di anzianità ( inclusi gli anni del corso di studio universitario). Ho riscattato (totalizzazione) 1anno di contributi di lavoro all’estero A Dicembre 2014 a causa di una coronopatia ostruttiva critica plurivasale sono stato sottoposto a un intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica. A marzo 2015 dalla apposita Commissione medica operante presso l’Azienda ASL di residenza mi è stata riconosciuta un’invalidità pari al 67%. Vorrei andare in pensione in quanto, essendo insegnante di Scienze Motorie ed essendo la mia salute compromessa,non sono in buone condizione fisica per svolgere la mia professione. Le chiedo quando potrò andare in pensione anticipata, e se è’ necessario che faccia domanda anticipata o sarà il Miur ad invitarmi a produrre i documenti? Ringrazio anticipatamente per la Vs. cortese disponibilità.

FP – Gentile Giuseppe,

considerata la sua età anagrafica e la sua anzianità contributiva, (prendendo come dato utile: 40 anni al 31/8/16), la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per gli uomini, per i prossimi anni:
dal 2016 al 208 42 anni e 10 mesi.

Per effetto dei suddetti requisiti maura il diritto al pensionamento anticipato nel 2019.

Pensione di inabilità

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Giuseppe  – Vorrei conoscere l’iter da seguire per chiedere la pensione anticipata per motivi di salute avendo già 61 anni di età e quasi 38 anni di contributi. Che penalizzazione avrei sull’ importo mensile della pensione. Distinti saluti.

FP – Gentile Giuseppe,

in merito alla sua richiesta, le segnalo alcuni punti salienti della normativa sulla  pensione di inabilità. In primis, le segnalo che è compito della Commissione Medica di Verifica attestare una inidoneità permanente assoluta ovvero una totale inidoneità fisica a qualsiasi attività lavorativa e di conseguenza avere diritto al trattamento di quiescenza per inabilità al lavoro.

Pertanto il primo passo è sottoporsi a visita dinanzi alla Commissione Medica di Verifica, o per sua richiesta alla sua scuola o d’ufficio per istanza presentata dall’ Amministrazione.

La pensione per inabilità  viene disciplinata dalla L. 335/1995.

Per ottenere il relativo riconoscimento occorrono i seguenti requisiti:
– riconoscimento di inidoneità assoluta a qualsiasi servizio da parte della Commissione Medica;
– anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità;
– risoluzione del rapporto di lavoro per cause non di servizio.

Il trattamento pensionistico di inabilità, sarà determinato secondo quanto prescritto dall’art. 2 comma 12 della L. 335/1995.


Requisiti previsti per la pensione anticipata per gli uomini

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Marcello  – Buongiorno, Sono un docente della scuola secondaria di 1 grado nato il 18/04/1960 e con il conseguimento di 35 anni di servizio al novembre 2015. Essendo stato riconosciuto dall’ inps invalido civile con 80% dal mese di giugno del 2015, desidero sapere quando potrò fare domanda di pensione e quali saranno i diritti economici che avrò maturato all’atto della istanza della domanda. Grazie anticipatamente e cordiali saluti

FP – Gentile Marcello,

considerata la sua età anagrafica e la sua anzianità contributiva, la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per gli uomini, per i prossimi anni:
– dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi
– dal 2019 al 2020 43 anni e 2 mesi;
– dal 2021 al 2022 43 anni e 5 mesi;
– dal 2023 al2024  43 anni e 8 mesi.

Per effetto dei suddetti requisiti maura il diritto alla pensione anticipata nel 2023, tenuto conto anche dei due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio e fino ad un massimo di 5 anni, che gli sono riconosciuti dall’attuale normativa,  per un’invalidità superiore al 74%.

Si precisa che i requisiti dal 2019 sono previsionali e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

Indennità di direzione e posti di potenziamento

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DSGA  – Buongiorno in qualità di DSGA –  chiedo se nel conteggio della quota di indennità di direzione può essere considerato  oltre organico di diritto anche quello di potenziamento . Si ringrazia per la risposta.  Cordiali saluti

FP – Gentile Dsga.

in premessa le segalo che in merito al suo quesito sarebbe opportuno un pronunciamento del Miur. A mio avviso, facendo un ragionamento puramente logico, ma che potrei essere smentito fin da subito, il calcolo dell’indennità di direzione non deve tener conto dell’organico potenziato, visto che tra i parametri per determinare il FIS c’è l’organico di diritto.

Pensionamento a domanda con decorrenza 1/9/2018

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Nadia    – buon giorno, sono un’insegnante di scuola di secondo grado (nata il2/09/1954); al 31/12/2014 mi è stato calcolato un periodo lavorativo di 37 anni 5 mesi e 9 giorni; vorrei sapere quando potrò andare in pensione, tenuto conto che ho preso un congedo parentale senza assegni negli anni 1991, 1992, 1993, di circa 198 giorni, di cui ho chiesto all’INPS il riscatto un anno fa, ma non ho ottenuto risposta. Se facessi oggi la domanda per l’opzione donna, di quanto verrei penalizzata? E quale potrebbe essere invece la pensione regolare, se non ci saranno cambiamenti? Vi ringrazio moltissimo.

FP – Gentile Docente,

in merito alla sua richiesta le segnalo che il suo caso rientra nella casistica di pensionamento a domanda, con decorrenza 1/9/2018, tenuto conto di un’anzianità contributiva comprensiva dei  periodi di congedi parentali.

Per quanto concerne la misura della pensione nel caso di pensionamento previsto dalla L. 243/2004 – “opzione donna”, questa sarà determinata secondo le regole del sistema contributivo.

Come già ripetuto in qualche risposta precedente, il sistema contributivo è oggettivamente il più penalizzante dei tre previsti dalla normativa.

Sono solito non dare indicazioni sull’ammontare dell’assegno pensionistico, considerate le molteplici variabili che subentrano nel calcolo.

Comunque, senza entrare troppo nello specifico, di solito la perdita della misura della pensione in caso di “opzione donna” è di circa il 30%. Chiarisco che sarebbe opportuno una valutazione soggettiva del caso.

Per completezza di informazione, In merito al calcolo contributivo, le segnalo che l’età ha una forte incidenza.

Requisiti per il pensionamento previsti dalla L. 214/2011

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Docente   – Sono un insegnante itp nato il 21/02/1952 alla data del 31/12/2016 avrò compiuto 41 anni 9 mesi e 15 giorni di servizio quando potrò andare in pensione?  a questo punto conviene aspettare la pensione di vecchiaia? cioè  66 e 7 mesi  ma raggiunti al 31/12/2018?

FP – Gentile Docente,

in primis le segnalo i requisiti per il pensionamento previsti dalla L. 214/2011, per i prossimi anni:

1) per la pensione di vecchiaia legata all’età: dal 2016 al 2018 – 66 anni e 7 mesi.
2) per la pensione anticipata per gli uomini, legata all’anzianità di servizio: dal 2016 al 2018 –  42 anni e 10 mesi.

Pertanto, considerata la sua totale anzianità contributiva (41 anni e 9 mesi al 31/8/2016) e la sua età anagrafica, soddisfa nello stesso anno ovvero 2018,  sia requisiti per la pensione anticipata che quelli per la pensione di vecchiaia.

Recupero del servizio pre-ruolo

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Docente  – Sono un docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, passato di ruolo il 01/09/2006. All’atto della ricostruzione della carriera (15 anni di pre-ruolo) mi sono stati riconosciuti 11 anni e 4 mesi di servizio, per cui non mi sono stati riconosciuti 44 mesi di servizio (come d’altronde prevede la legge). In base all’art. 4 comma 3 del DPR 399 del 23/08/1988, avendo già compiuto il 16° anno di ruolo (il 01/05/2011), non si dovrebbe di nuovo ricalcolarmi la ricostruzione della carriera per venirmi attribuiti anche i 44 mesi non valutati economicamente nella 1° ricostruzione? La nuova ricostruzione deve essere fatta su domanda (la scuola dice che è automatica)? So che nelle Regioni del nord la nuova ricostruzione viene fatta e riconosciuta (basta fare domanda), al sud invece nessuno o pochissimi conoscono tale normativa. Ringraziandovi anticipatamente vi porgo cordiali saluti.

FP – Gentile Docente,

il recupero del servizio pre-ruolo riconosciuto utile ai soli fini economici – per intenderci quel’ 1/3 di servizio pre-ruolo “accantonato” momentaneamente all’atto della ricostruzione di carriera – si recupera per il personale docente della scuola secondaria di 2^ grado, al raggiungimento del 16° anno.

Per opportuna conoscenza le segnalo il D.P.R. 399/1988 – art. 4 comma 3:
“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”  Inoltre è opportuno precisare, che ai sensi del D.P.R. 122/2013, l’anno 2013 non è valido ai fini della progressione economica, pertanto la sua carriera deve tener conto di questo blocco.

Pertanto, per recuperare la suddetta anzianità “congelata”  ai fini della progressione stipendiale, la scuola deve emettere un nuovo decreto, da trasmettere alla Ragioneria Territoriale per il relativo visto e successivo recupero della suddetta anzianità.

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