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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Perché il neo immesso in ruolo non può essere dichiarato perdente posto?

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Docente – Buongiorno, sono una docente di scuola primaria assunta in ruolo nell’anno scolastico 2015/16 fase C ( nomina giuridica 01/09/2015). La segreteria scolastica della mia scuola mi ha chiesto di compilare l’allegato A per determinare la graduatoria interna d’istituto e dunque i perdenti posto. Io sapevo però  che i docenti neoassunti, in attesa di sede definitiva, sono esclusi da tale graduatoria. È corretto? Potrei sapere l’esatta normativa di riferimento per sottoporla alla mia scuola? Grazie del vostro lavoro. Docente scuola primaria.

Paolo Pizzo – Gentile docente,

a mio avviso basterebbe la logica prima ancora della normativa.

Il docente neo assunto non è titolare di sede e non fa parte dell’organico della scuola in cui presta servizio nell’anno di immissione in ruolo. È solo “appoggiato” a quella sede per un anno scolastico in attesa della sede definitiva che verrà assegnata solo il 1/9 dell’anno scolastico successivo.

Ora, dal momento che la graduatoria interna ha lo scopo di determinare il punteggio di tutti i docenti che fanno parte dell’organico della scuola perché è solo così che si potrebbe determinare un eventuale perdente posto nel caso ci fosse una diminuzione delle classi, viene da sé che il docente neo immesso non può far parte di tale elenco perché di fatto non è nell’organico di quella scuola. Come farebbero quindi a determinare una perdenza posto per un docente che in realtà non “esiste” in quella scuola?

Detto questo, l’art 20 del CCNI 2016 dispone che:

L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti dell’organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali…

Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari….

E ancora che

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263  gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico o di quello del centro territoriale riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria…

Pertanto basterà far notare alla scuola la tua situazione abbastanza ovvia ovvero che non sei “titolare” in quella scuola…che non sei nell’organico della scuola…e che non sei arrivata nella scuola a “domanda volontaria”.

Sei solo una neo immessa in ruolo in attesa ancora di sede definitiva.


Passaggio sulla DOS e titolarità su scuola

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Elisa – Buongiorno, sono una docente di sostegno che ha ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico 14/15 da scuola secondaria di I grado a scuola secondaria di II grado entrando nei DOS. Volevo sapere se già da quest’anno scolastico devo compilare la domanda per la Graduatoria Interna d’Istituto e posso chiedere di rimanere nella scuola di attuale servizio o sono al pari dei neoimmessi in ruolo in fase 0 e A. Grazie.


Paolo Pizzo – Gentilissima Elisa,

con il passaggio di ruolo hai ottenuto una nuova titolarità (DOS). Dal momento che quest’anno per tutti i DOS c’è la novità della titolarità su scuola, anche tu produrrai la domanda di conferma in tal senso per la scuola in cui stai attualmente presentando servizio. Ogni ATP gestirà autonomamente tale procedura.

Ferie collaboratrice scolastica. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Una collaboratrice scolastica in servizio a tempo pieno 36 ore settimanali dal 11/09/2015 al 30/06/2016. Si chiede di conoscere i giorni di ferie e festività spettanti in considerazione del fatto che risultano delle frazioni nel conteggio. Si ringrazia e si inviano distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 19, c. 2 del CCNL/2007 dispone che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.

Pertanto se si tratta di personale entro il terzo anno di servizio:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x

Se dopo il terzo anno:

360 : 32 = n° dei giorni di servizio : x

Ammettendo che ci troviamo nella seconda ipotesi i giorni di ferie della collaboratrice in questione sono 26.

Questo perché dall’11/9 al 30/6 saranno 294 gg. di servizio.

Si effettua quindi questo calcolo: 294 gg x 32: 360. Totale 26,13 arrotondato a 26 come totale giorni annuali.

 

Mobilità interprovinciale per docente in ruolo dall’a.s. 1999/2000: rientra nella fase B dei movimenti

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Sono un’ insegnante di Inglese nella scuola Secondaria I grado. Vorrei sapere a quale fascia appartengo io che sono entrata di ruolo nel 1999 ? Quando dovrò  presentare domanda io che chiedo il trasferimento interprovinciale? Attendo risposta. Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissima professoressa,

come docente in ruolo dall’a.s. 1999/2000 fai parte della categoria degli insegnanti che nel CCNI sono indicati come “assunti entro l’a.s. 2014/15”.

I docenti immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 che, come te,  intendono chiedere trasferimento interprovinciale, rientrano nella fase B dei movimenti come esplicitamente chiarito nell’art.6 del CCNI 2016/17:

FASE B

  1. Gli assunti entro il ’14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

Non si conoscono ancora esattamente i termini per la presentazione della domanda, che dovranno essere indicati nell’O.M. di prossima emanazione , ma, in base alle anticipazioni fornite da OrizzonteScuola e che, comunque, dovranno essere confermate dall’ordinanza, le domande delle fasi B-C e D si dovrebbero presentare nel mese di maggio

Graduatorie III FASCIA ATA: la valutazione del servizio presso scuola paritaria e la tipologia del contratto

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Enzo – Salve, dovrei prestare servizio come collaboratore scolastico presso un istituto paritario. Per vedermi riconosciuti i 3 punti, dopo i 12 mesi di servizio, qual è il minimo di ore settimanali da sostenere? Inoltre, quali tipologie di contratto si possono sottoscrivere (tempo determinato, progetto o altro)? Ringrazio in anticipo per la risposta. Distinti saluti

di Giovanni Calandrino – Gentile Enzo, il servizio prestato in regime di part-time, ai fini di valutazione è equiparato al servizio prestato ad orario intero. Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
Per quanto riguarda la valutazione del SERVIZIO SPECIFICO, si ricorda che si valuta il solo servizio prestato alle dirette dipendenze. Pertanto non rientra in tale tipologia di valutazione un contratto in regime di progetto. Le consiglio quindi di sottoscrivere un contratto a tempo determinato.

Docente di ruolo: come acquisisce abilitazione per richiedere passaggio di cattedra e/o di ruolo

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Aba – Vorrei chiarimenti in proposito al concorso 2016. Io mi sono laureata in lingue straniere (francese e spagnolo) nell’anno accademico 2000-2001. Nell’anno accademico 2006-2007 ho conseguito la laurea in scienze della formazione primaria e della specializzazione del sostegno inscrivendomi alla GAE. Sono entrata di ruolo nella scuola primaria con il sostegno il primo settembre 2014.

Mi piacerebbe fare il passaggio alle scuole medie o superiori per insegnare la lingua spagnola ma non ho abilitazione.

Volevo sapere come posso conseguire l’abilitazione?

risposta – la normativa, cioè il dm 249/10, indica il percorso che ogni candidato deve seguire per conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. Il percorso è uguale sia per i precari che per i docenti di ruolo. Il percorso si chiama TFA Tirocinio formativo attivo, un corso universitario annuale, con preselezione.

Siamo in attesa dell’attivazione del III ciclo, probabilmente le selezioni potranno svolgersi in estate e il corso essere avviato nell’a.a. 2016/17.

Aba – Dovrei provare il concorso del 2016?

risposta – il requisito di accesso al concorso a cattedra 2016, come indicato dalla legge 107/2015 e dai bandi concorso, è il possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

Quindi da normativa la risposta al tuo quesito è negativa. Segnaliamo però che ci sono alcuni sindacati che ritengono illegittima l’esclusione dei docenti non abilitati dalla partecipazione al concorso, e stanno promuovendo un apposito ricorso (vedi anief Iscrizioni concorso 2016. Anief, inoltrate 4000 domande da docenti illegittimamente esclusi: il numero è destinato a crescere )

Nel tuo caso la situazione sarebbe più complicata dall’essere già docente di ruolo (anch’essi esclusi dalla partecipazione).

Aba – Se lo passassi potrei fare il passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla secondaria senza aspettare i cinque anni del sostegno?

risposta – no, non funziona così. Mettiamo che tu faccia ricorso, che esso venga accettato e tu possa partecipare alle prove del concorso con riserva, grazie all’istanza cautelare, in attesa della sentenza di merito.

Poniamo che tale sentenza, quando arriverà, sarà positiva. Essa potrà determinare l’eventuale vittoria del concorso (supponiamo naturalmente che tu superi tutte le prove), ma non ti darà l’abilitazione. Pertanto potrai solo entrare in ruolo da concorso (la graduatoria ha validità 3 anni) se rientrerai nel numero dei vincitori in base ai posti messi a bando, che saranno maggiorati con il 10% di idonei.

Quindi se vieni chiamata in ruolo dalla graduatoria del concorso negli anni scolastici 2016/18 potrai assumere servizio nel nuovo ruolo pur non avendo ancora completato il quinquennio di sostegno. Nel momento in cui sarai assunta a tempo indeterminato, conseguirai anche l’abilitazione.

Ma se non dovessi rientrare tra coloro che non saranno immessi in ruolo, non avrai l’abilitazione e pur avendo superato le prove del concorso non potrai richiedere il passaggio di ruolo.

Aba – Ho visto che ci sono corsi abilitanti da conseguire in Spagna, il titolo è poi convalidato in Italia?Grazie e cari saluti

risposta – dipende dai corsi. Nello specifico non forniamo consulenza sui corsi abilitanti all’estero.

Trasferimento d’ufficio: non è previsto per i docenti con scuola di titolarità che chiedono mobilità volontaria

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Giovanni – Gent.ma Redazione, sono un docente entrato in ruolo nel settembre del 2014 e ho intenzione di chiedere il trasferimento provinciale, rientrando quindi nella fase A della mobilità 2016. Nella domanda indicherò 15 scuole in ordine di preferenza, ma se (per mancanza di posti vacanti o per minore punteggio rispetto ad altri colleghi), non dovessi ottenere il trasferimento in una di esse, rimarrei nella mia scuola attuale o verrei trasferito d’ufficio in un’altra scuola della provincia? In quest’ultimo caso, con quali criteri? Vi ringrazio per l’attenzione.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Giovanni,

come docente in ruolo dall’a.s. 2014/15 hai una tua sede di titolarità e la domanda che vuoi presentare è di mobilità volontaria e come tale non potrà mai determinare l’assegnazione d’ufficio della nuova sede di titolarità.

L’esito del tuo trasferimento, quindi, potrà essere solo a domanda, per cui se non sarai soddisfatto in una delle preferenze espresse, non avrai il trasferimento e rimarrai nella scuola di attuale titolarità.

Argomento trattato da OrizzonteScuola in questo articolo che ti invito a leggere http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-docenti-ruolo-fino-al-2014-mantengono-titolarit-invariata-se-non-ottengono-trasfe

Mobilità: fase B per assunti in ruolo fino all’a.s. 2014/15

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Simona
– Intendo presentare domanda di trasferimento interprovinciale (da Vr a Cs) vorrei sapere , in base alle indicazioni attuali, in quale fase rientrerei. Io sono stata assunta in ruolo nel 2013 da concorso 2012 e sono rientrata nelle prime assunzioni di settembre)- scuola primaria. Grazie saluti

risposta – gent.ma Simona, in base all’ipotesi di accordo firmata il 10 febbraio tra Miur e sindacati (tranne Gilda), la mobilità straordinaria degli insegnanti per l’a.s. 2015/16 è stata suddivisa in fasi.

La tua domanda – docente assunta in ruolo entro l’a.s. 2014/15 – rientra nella fase B. Naturalmente se la tua domanda non sarà accettata rimarrai nella sede di attuale titolarità, a meno che tu non presenti anche domanda di mobilità provinciale.

Abbiamo sintetizzato le fasi in questa scheda
Mobilità 2016: le fasi e le sequenze per cercare di ottenere la cattedra/provincia che si desidera

e poi analizzato nel dettaglio

La scheda dettagliata di OrizzonteScuola.it su fasi e sequenze

In questa ulteriore scheda trovi inoltre le possibili date per presentazione domande e pubblicazione esiti. Si tratta di dati ancora ancora provvisori, poichè il testo del contratto deve ancora ricevere il benestare della Funzione Pubblica, anche se il Miur ha intenzione di pubblicare l’ordinanza ministeriale questa settimana e dare il via alla presentazione delle domande dalla prossima. Mobilità 2016/17: domande anche senza contratto definitivo, altrimenti slittano tempi. Criteri per ambiti territoriali ancora in alto

Lo speciale di OrizzonteScuola.it Mobilità docenti 2016: lo speciale con guida alle fasi, tabella titoli, punteggio servizio e famiglia. Titolarità su scuola o ambito territoriale


Graduatoria interna di istituito 2015/16: si predispone per i docenti titolari nella scuola, sono esclusi, quindi, i docenti D.O.S.

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Marcello  – Sono un docente di sostegno scuola secondaria superiore di secondo grado immesso in ruolo a Roma con decorrenza 01/09/2014. Sono in assegnazione provvisoria in un’altra regione. Per la domanda interna per le graduatorie d’istituto dove la devo produrre?  Vige confusione totale. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissimo Marcello,

i docenti attualmente titolari nella D.O.S., immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15, in base a quanto prevede  il  CCNI 2016/17, potranno acquisire, per il prossimo anno scolastico titolarità in una specifica scuola e questo rappresenta sicuramente un’importante novità che ti coinvolge direttamente.

Si parla, però, di titolarità su sede per il prossimo anno scolastico, mentre nell’anno scolastico in corso la titolarità è sempre nella Dotazione Organica Sostegno e questo non consente la predisposizione di una graduatoria interna di istituito per i docenti DOS che risultano titolari in provincia.

La graduatoria interna dei docenti di ruolo viene predisposta, infatti, per i docenti titolari nella scuola, per ogni classe di concorso, con l’obiettivo di individuare i docenti soprannumerari nel caso di un’eventuale contrazione nell’organico della scuola.

I docenti D.O.S., quindi, per quest’anno non sono interessati a tale graduatoria e non devono produrre nessuna domanda in merito.

Passaggio di ruolo provinciale: se non si ottiene il movimento richiesto, la titolarità rimarrà invariata

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Laura – Sono un’insegnante della scuola dell’infanzia entrata in ruolo nell’a.s. 2014/15. Attualmente lavoro nel comune X , ma essendo residente in un altro paese della stessa provincia vorrei chiedere il trasferimento. Mi piacerebbe però fare domanda per la primaria altrimenti preferirei rimanere dove sono. E’ possibile fare domanda di trasferimento cambiando comune e ruolo? Qualora faccia domanda e questa non venga accettata posso mantenere il mio posto attuale? Grazie dell’attenzione.

Giovanna Onnis – Gentilissima Laura,

potrai sicuramente chiedere il movimento che ti interessa per altro comune della stessa provincia di titolarità e per un altro ordine di istruzione, ma non si tratta di trasferimento, bensì di passaggio di ruolo.

Per chiedere passaggio di ruolo dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria, devi possedere il titolo necessario per il nuovo ruolo e devi aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.

Se possiedi i due requisiti indicati potrai presentare domanda di passaggio di ruolo provinciale e il tuo movimento rientrerà nella fase A, sottofase 3-A con titolarità su scuola.

Se non otterrai il movimento richiesto rimarrai nella la scuola di attuale titolarità, come chiarisce l’articolo di OrizzonteScuola  http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-docenti-ruolo-fino-al-2014-mantengono-titolarit-invariata-se-non-ottengono-trasfe

Il servizio in piccola isola vale doppio punteggio, ma l’anno in corso non si valuta

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Luigi –  Sono un docente   entrato in ruolo  nella fase A  e insegno su   isola Ischia. Nei trasferimenti  e nella graduatoria di istituto il punteggio  vale doppio ? Saluti

Giovanna Onnis – Gentilissimo Luigi, il servizio prestato in piccole isole, determina doppio punteggio sia per il pre-ruolo che per il ruolo.

Questa valutazione è prevista esplicitamente nella tabella di valutazione allegata al CCNI 2016/17, parte I) Anzianità di servizio, alla lettera A1 per il servizio di ruolo e alla lettera B1 per il servizio pre-ruolo.

E’ possibile usufruire del doppio punteggio, come chiarisce la nota 3) della tabella di valutazione e come indica l’articolo di OrizzonteScuola, per il servizio prestato in  tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Ritengo utile chiarire, però, che l’anno in corso, nella domanda di mobilità, non si valuta, quindi potrai usufruire del punteggio doppio per il servizio svolto quest’anno nell’isola di Ischia per la mobilità annuale 2016/17 o per la mobilità territoriale e professionale 2017/18.

Il doppio punteggio potrai valutarlo anche per la graduatoria interna di istituto nella scuola in cui risulterai titolare il prossimo anno scolastico. Quest’anno, infatti, come neo-immessa, sei su sede provvisoria e non potrai essere inserita nella graduatoria interna della scuola di servizio in quanto tale graduatoria riguarda solo i docenti titolari nella scuola

Permessi 104/92 per assistere la moglie separata

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Scuola – Buongiorno, con la presente si desidera consulenza sul seguente quesito:Può un dipendente, separato legalmente ( non divorziato) chiede di beneficiare dei 3 giorni mensili della L. 104/92 per assistere il coniuge ammalato con il quale convive ma dal quale risulta legalmente separato? Attendo fiduciosa come sempre le vs preziose indicazioni e porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

a mio avviso è possibile.

La Cassazione ha più volte precisato la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del rapporto coniugale (suscettibile di pieno ristabilimento) e la vigenza, seppur attenuata, degli obblighi coniugali di cui all’art.143 c.c. e cioè l’obbligo reciproco all’assistenza materiale e morale.

Su questo presupposto il tribunale di Roma, con Ordinanza 6 aprile 2004 si è così pronunciato:

“La possibilità prevista dall’art. 33 l. n. 104/92 di fruire di tre giorni di permesso mensile per assistere il parente o affine portatore di handicap, si estende, in presenza delle condizioni richieste, anche al coniuge non convivente, ancorché separato giudizialmente. Difatti, in tali casi permane, pur se attenuato, l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale di cui all’art. 143 c.c..”

Trasferimento interprovinciale per docente in ruolo dall’a.s. 2006/07: chiarimenti su fase del movimento e titolarità

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Lucia – Vi scrivo in merito alla mobilità. Sono di ruolo dal 2006, se chiedessi mobilità interprovinciale, cosa mi succederà? Vado negli ambiti territoriali o posso ancora scegliere le scuole? Vado in coda a tutte le fasi e a tutti gli immessi in ruolo…fase 0 A B C ? Grazie per la  risposta che sicuramente renderà più chiara la mia situazione.

Giovanna Onnis – Gentilissima Lucia,

come docente immessa in ruolo nell’a.s. 2006/07, chiedendo trasferimento interprovinciale parteciperai  alla fase B dei movimenti (sottofase 1-B) e non sarai in coda a tutti i docenti immessi in ruolo quest’anno.

Sarai preceduta, infatti, solo dai docenti immessi in ruolo nella fase 0 e nella fase A che parteciperanno alla fase provinciale dei movimenti (fase A), ma la tua domanda verrà sicuramente valutata prima di quella degli altri docenti neo-immessi che parteciperanno ai movimenti in fasi successive (fase B, sottofase 3-B per i docenti assunti in fase B e C da GM – Fase C per i docenti assunti in fase B e C da GaE).

Per avere tutti i chiarimenti di cui hai bisogno ti invito a consultare la sezione Mobilità 2016 di OrizzonteScuola.it,  dove potrai trovare numerosi articoli e guide sull’argomento.

Per quanto riguarda la titolarità in seguito al tuo trasferimento interprovinciale, questa potrà essere su scuola solo se sarai soddisfatta nel primo ambito richiesto, altrimenti sarà su ambito territoriale tra quelli inseriti nelle tue preferenze.

Chiaramente se non sarai soddisfatta in nessuna delle preferenze espresse nella domanda, rimarrai nella scuola di attuale titolarità senza nessun coinvolgimento negli ambiti territoriali

 

Il DOS che chiede la conferma nella propria provincia può produrre domanda di trasferimento interprovinciale

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Santino  – gentile redazione, Stamani ho preso visione dell’articolo a firma “Paolo Pizzo”. Articolo che rispondeva ad un mio quesito inviato qualche giorno fa.  Sono un Docente di sostegno utilizzato a Roma e in assegnazione provvisoria a Reggio Calabria. Dove dovevo inviare domanda di conferma ? l’articolo risponde esaustivamente a questa domanda. Ma per la successiva possibilità di presentare domanda di mobilità interprovinciale, a mio modo di vedere l’articolo non è chiaro. Nel passaggio riportato, “”Ciò quindi non precluderà al docente di produrre COMUNQUE domanda di trasferimento su posto comune o di passaggio per la stessa provincia o per altre province””, viene precisato che il docente DOS dopo aver ottenuto la sede definitiva, per esempio, a Roma potrebbe chiedere trasferimento interprovinciale ma SU POSTO COMUNE O DI PASSAGGIO. cosa vuol dire? Nel mio caso, chiedo conferma a Roma, dove sono utilizzato, poi non potrò fare domanda di trasferimento a Reggio Calabria sul sostegno ma solo sulla comune ?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Santino,

quel “comunque” iniziale sottintendeva la possibilità che nell’interprovinciale si poteva chiedere qualunque posto. In ogni caso ho modificato l’articolo precisando che a differenza del movimento provinciale (per chi chiede la conferma), in quello interprovinciale si possono chiedere anche solo posti di sostegno di II grado.

Punteggio aggiuntivo per chi, perdente posto, non richiede più di rientrare nell’ex scuola

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Paola  – Sono un’insegnante di scuola secondaria di primo grado.  Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’ attribuzione del punteggio aggiuntivo di 10 punti nella graduatoria interna d’istituto . Nel 2007 ho presentato domanda di trasferimento condizionata in quanto riconosciuta perdente posto. Arrivata nell’attuale scuola non ho più chiesto di rientrare nella precedente. Da allora nel calcolo della graduatoria interna mi sono stati tolti i 10 punti del punteggio aggiuntivo . È giusto ? Oppure da allora continuano a fare un  calcolo sbagliato.  Grazie mille

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

la nota 5 ter della tabella allegata al CCNI è molto chiara nel disporre che:

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Pertanto una volta ottenuto, il punteggio non può esserti tolto nel momento in cui non presenti domanda di rientro.


DOS: conferma nella scuola di attuale utilizzo e domanda di trasferimento su posto comune

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Paolo – in merito a quanto in oggetto sono a chiederle, cortesemente, quanto segue: un docente DOS che ha assolto all’obbligo di permanenza per un quinquennio su posto sostegno e che quest’anno vuole fare la richiesta di “trasferimento su posto comune”, può comunque a scopo cautelativo presentare la “domanda di conferma della sede di servizio” per il sostegno ? Mi spiego meglio: se il docente presenta la domanda di conferma della sede di servizio per il sostegno, può poi comunque presentare (sempre quest’anno) la domanda di trasferimento su posto comune o il fatto di aver prodotto la prima domanda gli preclude la seconda? In attesa di un suo cortese riscontro, la ringrazio per la cortese attenzione. Cordiali saluti

Paolo Pizzo – gentilissimo Paolo,

il docente che presenta la domanda di conferma la presenta per il posto di sostegno.

Nulla quindi vieta che lo stesso docente possa poi inoltrare domanda di trasferimento per posto comune.

Infatti, la conferma riguarda solo la possibilità per il docente di acquisire una titolarità su posto di sostegno di II grado che non sarà più quindi “DOS”. Lo stesso docente può poi decidere di chiedere trasferimento su posto comune o passaggio di cattedra/ruolo nella stessa provincia, come potrà anche chiedere posto di sostegno/comune/passaggio per altra provincia.

DOS: chi è in assegnazione provvisoria non può chiedere conferma

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Giuseppe – a proposito della conferma o meno dei titolarità DOS. Io sono docente DOS in assegnazione provvisoria interprovinciale. A chi devo chiedere conferma?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

la conferma la può chiedere solo il docente DOS che attualmente è utilizzato nella propria provincia di “titolarità”. Pertanto tu non potrai chiedere conferma e dovrai necessariamente effettuare domanda di trasferimento per ottenere la titolarità su sostegno II grado.

Mobilità interprovinciale in fase B: chiarimenti sulle preferenze esprimibili

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Antonella – Sono una insegnate di scuola primaria assunta entro l’a.s. 2014/2015 e aspirante al trasferimento e passaggio di ruolo tra provincie diverse (fase B ipotesi CCNI sulla mobilità 2016/2017). Con la presente desidero sapere se si può chiedere una sola provincia, come per gli anni precedenti, o tutte le provincie con i corrispondenti ambiti territoriali. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

le domande di trasferimento interprovinciale e di passaggio di ruolo interprovinciale che hai intenzione di presentare per il prossimo anno scolastico 2016/17, sono domande volontarie e, in quanto tali, sei liberissima di richiedere una sola provincia e gli ambiti che gradisci (anche uno solo) all’interno della provincia prescelta.

Come chiarisce l’articolo di OrizzonteScuola, nella fase B, il docente assunto entro il 2014/15 che intende richiedere trasferimento e/o passaggio, potrà richiedere fino a 100 ambiti e 100 province, ma questo non significa che ci sia un obbligo in tal senso. Si tratta di un’opportunità che il docente può sfruttare come meglio crede.

Ti ricordo che potrai acquisire titolarità su una specifica scuola solo all’interno del primo ambito richiesto come prima preferenza. Se indicherai altre preferenze di ambiti o province e, non potendo essere soddisfatta nel primo ambito, riuscirai ad ottenere in questi il movimento richiesto, la titolarità sarà su ambito e non su scuola.

Graduatoria interna di istituto: punteggio per docente trasferita da sostegno a posto comune

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D.S. – Una docente di scuola primaria ha  prestato 3 anni di servizio pre ruolo su posto di sostegno con il possesso del titolo di studio + 4 anni di ruolo su posto sostegno  dal 01/09/2015 ha ottenuto trasferimento su posto comune :

1 – il pre ruolo e il ruolo su sostegno và  maggiorato?

2 – si interrompe la continuità nella scuola e comune?

Si ringrazia infinitamente  per la collaborazione

Giovanna Onnis – Gentilissima Dirigente,

nel calcolo del punteggio spettante alla docente nella graduatoria interna è indispensabile tener conto degli effetti del suo trasferimento sulla valutazione del servizio e della continuità.

1- Il servizio sul sostegno si raddoppia solo per il docente titolare su posto di sostegno, quindi la docente  che ha ottenuto trasferimento su posto comune  ha modificato la sua titolarità e, conseguentemente il servizio svolto sul sostegno (sia ruolo che pre-ruolo) dovrà essere valutato normalmente senza raddoppiarlo.

2- Il punteggio di continuità spetta per il servizio prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o la stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e si valuta dopo un triennio continuativo per la mobilità, mentre si valuta subito dopo il primo anno per la graduatoria interna di istituto.

Il trasferimento da sostegno a posto comune, quindi, interrompe la continuità anche se la scuola di titolarità è rimasta invariata, ma è cambiata la tipologia di  posto in cui la docente risulta titolare.

Esplicito chiarimento viene fornito dalla nota 5bis della tabella di valutazione allegata al CCNI 2016/17:

“Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.”

 

Docente titolare su una COE e contrazione nell’organico della scuola : per stabilire il docente in esubero è determinante la graduatoria interna

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Anna – Sono stata trasferita 4 anni fa , su mia richiesta, su una cattedra orario esterna formata da una scuola di titolarità (con 8 ore ) e 2 altre  di completamento (con rispettivamente 8 ore e 2 ore ). La domanda che voglio sottoporle è la seguente : in caso di una ulteriore riduzione oraria nella scuola di titolarità (dove attualmente ho 8 ore ) dovrò fare la domanda di trasferimento pur avendo più punti nella graduatoria interna, rispetto ad altre colleghe? Infatti pare che a seguito di una diminuzione delle iscrizioni si perderà una classe.  Riguardo a ciò  ho letto alcune risposte nel forum e mi pare di aver capito di non avere chance. Avrò in tal caso una precedenza? Ringraziandola, la saluto   cordialmente.

Giovanna Onnis – Gentilissima Anna ,

in base alla normativa, come docente trasferita con domanda volontaria su una COE, sei tenuta a permanere nella COE finché nella scuola di titolarità non si costituisce una COI vacante, anche se hai un punteggio maggiore rispetto agli altri docenti titolari nella scuola per la stessa classe di concorso.

La tua situazione è, però, diversa, perché in caso di contrazione in organico, dovrà essere dichiarato soprannumerario il docente con punteggio inferiore nella graduatoria interna e non il docente titolare sulla COE.

Quindi, nella tua situazione, in caso di perdita di una classe e conseguentemente di una cattedra nell’organico della scuola, non sarai tu ad essere dichiarata soprannumeraria, ma l’insegnante con minor punteggio nella graduatoria e tu, il prossimo anno,  lavorerai sulla COI occupata quest’anno dalla collega che risulterà in esubero.

Per maggiori dettagli sull’argomento ti invito a leggere l’articolo di Orizzontescuola http://www.orizzontescuola.it/news/cattedra-orario-esterna-quali-regole-lattribuzione-trasferimento-coe-e-coe-ex-novo

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