Docente – Buongiorno, sono una docente di scuola primaria assunta in ruolo nell’anno scolastico 2015/16 fase C ( nomina giuridica 01/09/2015). La segreteria scolastica della mia scuola mi ha chiesto di compilare l’allegato A per determinare la graduatoria interna d’istituto e dunque i perdenti posto. Io sapevo però che i docenti neoassunti, in attesa di sede definitiva, sono esclusi da tale graduatoria. È corretto? Potrei sapere l’esatta normativa di riferimento per sottoporla alla mia scuola? Grazie del vostro lavoro. Docente scuola primaria.
Paolo Pizzo – Gentile docente,
a mio avviso basterebbe la logica prima ancora della normativa.
Il docente neo assunto non è titolare di sede e non fa parte dell’organico della scuola in cui presta servizio nell’anno di immissione in ruolo. È solo “appoggiato” a quella sede per un anno scolastico in attesa della sede definitiva che verrà assegnata solo il 1/9 dell’anno scolastico successivo.
Ora, dal momento che la graduatoria interna ha lo scopo di determinare il punteggio di tutti i docenti che fanno parte dell’organico della scuola perché è solo così che si potrebbe determinare un eventuale perdente posto nel caso ci fosse una diminuzione delle classi, viene da sé che il docente neo immesso non può far parte di tale elenco perché di fatto non è nell’organico di quella scuola. Come farebbero quindi a determinare una perdenza posto per un docente che in realtà non “esiste” in quella scuola?
Detto questo, l’art 20 del CCNI 2016 dispone che:
L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti dell’organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali…
Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari….
E ancora che
Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico o di quello del centro territoriale riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria…
Pertanto basterà far notare alla scuola la tua situazione abbastanza ovvia ovvero che non sei “titolare” in quella scuola…che non sei nell’organico della scuola…e che non sei arrivata nella scuola a “domanda volontaria”.
Sei solo una neo immessa in ruolo in attesa ancora di sede definitiva.