Angelo – Buongiorno, sono un A.A. con contratto part-time verticale di 18 ore. Ai fini del computo delle ferie residue si deve detrarre il giorno di ferie goduto considerando la maggiorazione del 20% ovvero dalle ferie maturate si detrae il giorno di ferie concesso in ragione di 1,00 oppure di 1,20? Grazie. Saluti.
di Giovanni Calandrino – Gentile Angelo, in riferimento all’art. 58 comma 11 del CCNL comparto scuola, I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
Quindi, in caso di lavoratori con contratto a “tempo parziale” le ferie e le “festività soppresse” si riducono proporzionalmente, solo però per contratti di tipo “verticale” (esempio: 3 giorni lavorati su 6) e non in caso di contratti a tempo parziale “orizzontali” (esempio: ATA che lavora 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana).
Nel caso di orario a tempo parziale verticale, nel computo delle ferie, oltre a detrarre i giorni festivi compresi nel periodo richiesto, devono essere detratti anche i giorni lavorativi non compresi nel contratto di “tempo parziale”. Si deve precisare che la riduzione delle ferie e delle “festività soppresse”, in regime di “tempo parziale verticale”, non dipende dalle ore lavorate giornalmente, ma unicamente dai giorni lavorativi settimanali.
Ad esempio un lavoratore con contratto a tempo parziale verticale che lavora solamente 3 giorni alla settimana dal lunedì al mercoledì compreso (indipendentemente dall’orario svolto), spettano 16 (o 15) giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse. Se tale lavoratore chiede di poter utilizzare tutte le ferie spettanti a decorrere dal 21 luglio, riassumerà servizio a decorrere dal 26 agosto (o dal 25 agosto), non essendo computabili, oltre le domeniche e il 15 agosto, anche tutte le giornate ricadenti nei giorni di giovedì, venerdì e sabato di ogni settimana del periodo richiesto. In pratica il periodo totale di giorni non lavorativi sono sostanzialmente uguali a quelli di un lavoratore a tempo pieno.
Altro esempio:
– n° max. di giorni di ferie spettanti = 32;
– giorni lavorativi = 4 giorni su 6;
– n° giorni di ferie effettivamente spettanti = 32 x 4/6 = 21,33 (notare che la riduzione non dipende dall’orario ridotto ma dal ridotto numero dei giorni lavorativi);
– n° max. di giorni spettanti per festività soppresse spettanti = 4;
– giorni di festività soppresse effettivamente spettanti = 4 x 4/6 = 2,67.