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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Ferie ATA: le ferie sono proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell’anno

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Angelo – Buongiorno, sono un A.A. con contratto part-time verticale di 18 ore. Ai fini del computo delle ferie residue si deve detrarre il giorno di ferie goduto considerando la maggiorazione del 20% ovvero dalle ferie maturate si detrae il giorno di ferie concesso in ragione di 1,00 oppure di 1,20? Grazie. Saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentile Angelo, in riferimento all’art. 58 comma 11 del CCNL comparto scuola, I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.

Quindi, in caso di lavoratori con contratto a “tempo parziale” le ferie e le “festività soppresse” si riducono proporzionalmente, solo però per contratti di tipo “verticale” (esempio: 3 giorni lavorati su 6) e non in caso di contratti a tempo parziale “orizzontali” (esempio: ATA che lavora 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana).

Nel caso di orario a tempo parziale verticale, nel computo delle ferie, oltre a detrarre i giorni festivi compresi nel periodo richiesto, devono essere detratti anche i giorni lavorativi non compresi nel contratto di “tempo parziale”. Si deve precisare che la riduzione delle ferie e delle “festività soppresse”, in regime di “tempo parziale verticale”, non dipende dalle ore lavorate giornalmente, ma unicamente dai giorni lavorativi settimanali.

Ad esempio un lavoratore con contratto a tempo parziale verticale che lavora solamente 3 giorni alla settimana dal lunedì al mercoledì compreso (indipendentemente dall’orario svolto), spettano 16 (o 15) giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse. Se tale lavoratore chiede di poter utilizzare tutte le ferie spettanti a decorrere dal 21 luglio, riassumerà servizio a decorrere dal 26 agosto (o dal 25 agosto), non essendo computabili, oltre le domeniche e il 15 agosto, anche tutte le giornate ricadenti nei giorni di giovedì, venerdì e sabato di ogni settimana del periodo richiesto. In pratica il periodo totale di giorni non lavorativi sono sostanzialmente uguali a quelli di un lavoratore a tempo pieno.

Altro esempio:

– n° max. di giorni di ferie spettanti = 32;

– giorni lavorativi = 4 giorni su 6;

– n° giorni di ferie effettivamente spettanti = 32 x 4/6 = 21,33 (notare che la riduzione non dipende dall’orario ridotto ma dal ridotto numero dei giorni lavorativi);

– n° max. di giorni spettanti per festività soppresse spettanti = 4;

– giorni di festività soppresse effettivamente spettanti = 4 x 4/6 = 2,67.


Docente titolare su una COE: potrà essere assorbita automaticamente in una COI senza fare specifica richiesta

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R.A. –  Sono docente a tempo indeterminato, titolare da 2 anni di una cattedra di scuola secondaria I  grado di 9 ore presso una scuola,  con completamento in un altro plesso dell’istituto comprensivo.  La collega di disciplina ha avuto conferma di pensionamento.  Per poter completare la cattedra nel plesso di titolarità devo fare domanda di mobilità?  O il completamento mi viene dato automaticamente dall’USP? Ho avuto pareri e consigli differenti da più fonti e visto che è in vigore un nuovo contratto sulla mobilità non so come muovermi. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima  R.A.,

il pensionamento della tua collega determina, per il prossimo anno scolastico,  una cattedra vacante per la tua disciplina e tu come docente titolare nella scuola, in servizio su una COE,  potrai essere assorbita in automatico nella COI senza dover presentare nessuna richiesta.

Non devi presentare, quindi,  nessuna domanda di mobilità che non avrebbe senso  considerando che non puoi chiedere di essere trasferita nella scuola in cui sei già titolare.

Il prossimo anno scolastico, quindi, potrai lavorare nella scuola di titolarità in una COI, poiché questa cattedra, prevista nell’organico, risulterà, in seguito al pensionamento della  tua  collega,  priva di titolare

Per maggiori dettagli ti invito a leggere l’articolo sull’argomento di OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/cattedra-orario-esterna-quali-regole-lattribuzione-trasferimento-coe-e-coe-ex-novo

Punteggio di continuità: nel calcolo non si considera l’anno di immissione in ruolo e neanche l’anno in corso

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Elvira – Volevo sapere se ho diritto al punteggio di continuità lavorando nella stessa scuola dal 2013/14 (anno di prova) e quanti punti ho maturato. Questi punti vanno considerati solo in graduatoria interna e in caso di soprannumero o vanno inseriti in una eventuale domanda di mobilità e/o assegnazione provvisoria verso altro comune? Grazie infinite per il vostro prezioso aiuto.

Giovanna Onnis – Gentilissima Elvira,

il punteggio di continuità viene valutato sia per la mobilità sia per la graduatoria interna.

Per la mobilità si valuta dopo un triennio continuativo nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto  (sostegno o posto comune).

Per la graduatoria interna non è necessario il triennio e il punteggio si valuta subito dopo il primo anno nella scuola di titolarità.

Considerando la tua situazione, hai  maturato il diritto a questo punteggio  per la graduatoria interna, dove potrai valutare, però, solo il punteggio per un anno scolastico, il 2014/15, in quanto l’anno di immissione in ruolo (2013/14) non si conteggia perché è su sede provvisoria e l’anno in corso 2015/16, non essendo ancora concluso, non può essere valutato.

Quindi per quest’anno hai diritto al punteggio di continuità nella  graduatoria interna di istituto nella quale avrai diritto ai primi 2 punti di continuità relativamente all’anno scolastico 2014/15.

Per la mobilità potrai valutare questo punteggio dopo aver maturato il triennio continuativo nella scuola di attuale titolarità e, se le regole rimarranno le stesse, potrai conteggiare la continuità, con  6 punti,  nell’a.s.2017/18 per la mobilità 2018/19

Concorso docenti. Chi lo vince in regione diversa dalla propria, dopo quanti anni potrà trasferirsi?

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Alessandro – Gentilissima Redazione, sono un abilitato nella A026 (Matematica) che si appresta a svolgere il Concorso a cattedra. Sono indeciso se farlo nella mia regione di residenza o in quella che ha maggior numero di posti messi a bando. Prima di decidere in quale regione farlo (e legarvi gran parte della mia vita futura), volevo sapere come funzionasse la mobilità per i futuri vincitori di concorso, in modo da farmi una idea di quanti anni dovrei rimanere nella regione scelta (qualora scegliessi quella con piu posti). In particolare: se superassi il concorso, c’è ancora il blocco triennale dei trasferimenti?

Ho consultato un sindacalista e mi ha detto che tale vincolo triennale è ancora in vigore. Dopo i tre anni, il mio trasferimento sarà poi legato alla chiamata diretta dei presidi negli ambiti territoriali e mi ha detto che se nessun preside dovesse chiamarmi, io "SONO ASSOGGETTATO AL TRATTAMENTO D’UFFICIO NELL’AMBITO TERRITORIALE DI TITOLARITA". Cosa significa quest’ultima frase? Il mio trasferimento tra una regione e un’altra sarebbe nelle mani dei presidi o funzionerebbe in base al punteggio? La ringrazio. Buona Pasqua

risposta – gent.mo Alessandro, il tuo quesito è particolamente complesso in quanto le risposte non possono che essere parziali.

La risposta più veritiera infatti è che non esiste ancora una normativa per la mobilità dei docenti di ruolo nei prossimi anni. La legge 107/2015 infatti ha disciplinato solo la mobilità straordinaria per l’a.s. 2016/17 e l’ipotesi di contratto finora stipulata tra Miur e sindacati riguarda esclusivamente l’a.s. 2016/17.

Le regole della mobilità degli anni a venire dovranno invece ancora essere scritte e concordate.

Certo, il sindacalista ha detto il vero nell’avvertirti che vige ancora il vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, o che la mobilità deve ormai fare i conti con la chiamata diretta dei dirigenti scolastici negli ambiti territoriali (le cui regole devono ancora essere scritte).

Ma certamente, per rispondere al tuo quesito, la mobilità tra province avverrà per punteggio. Sarà la destinazione nella scuola dell’ambito territoriale ad essere assoggetta alla "scelta" del Preside.

Conclusione: la visione più apocalittica è quella di dover essere immesso in ruolo nel triennio di vigenza delle graduatorie di merito del concorso in provincia lontana dalla tua residenza, dover attendere altri 3 anni a causa del blocco, e poi dover attendere un tempo indefinito per ottenere il trasferimento.

La visione più ottimistica è quella di pensare che le normative scolastiche vengono spesso stravolte, si pensi ad es. a quanto accaduto con il piano straordinario di immissioni in ruolo del 2015.

Pertanto nessuno può fornirti una risposta dettagliata sui tempi che, se decidessi di svolgere il concorso fuori regione, occorrerranno per fare rientro. Si tratta di circostanze che si chiariranno nel corso degli anni.

Calcolo delle ferie docente in part time verticale

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Scuola – Gentile redazione, si chiede gentilmente il vs. parere per il calcolo delle ferie da monetizzare per il seguente caso: docente scuola infanzia da 15/10/14 a 30/06/15 = gg. 256 h 12,30 part-time verticale (LUN/MAR/VEN) scuola con servizio articolato su gg. 5 Nel fare la proporzione, e’ corretta la I o la II ipotesi?! I  ipotesi –   3 : 5 = x : 30/32 II ipotesi –   3 : 6 = x : 30/32 Ottenuto il monte ferie, si dovranno sottrarre: 1) per la sospensione natalizia:  x full-time gg. 9 (23/12/14-05/01/15) x part-time VERTICALE? Solo gg. in cui sospensione cade nei giorni di servizio (LUN/MAR/VEN)? 2) per le ferie richieste da docente  da 22/06/15 a 28/06/15:  solo LUN 22/06-/MAR 23/06-VEN 26/06/15?Si ringrazia infinitamente. Serenita’ per la Santa Pasqua. La segreteria.

Paolo Pizzo – gentile scuola,

innanzitutto bisognerà calcolare il monte ferie spettanti sui 256 gg di servizio.

Pertanto se si tratta di personale entro il terzo anno di servizio:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio (256): x

Se dopo il terzo anno:

360 : 32 = n° dei giorni di servizio (256) : x

Nel primo caso: 21 gg di ferie

Nel secondo caso: 23 gg di ferie.

Stabilito questo va fatta la proporzione con il part time su 3 gg settimanali:

3 : 6 = x : 21 ( 23)

11 giorni di ferie nel primo caso;

12 giorni di ferie nel secondo caso.

Per quanto riguarda poi il calcolo delle ferie da sottrarre da fare solo a fine contratto, a mio avviso il calcolo deve essere fatto in relazione al par time prendendo in considerazione solo i 3 gg. a settimana.

 

Trasferimento per docente in ruolo dall’a.s. 2010/11: nella domanda potrà esprimere anche una sola preferenza

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Micaela – Sono un’insegnante di sostegno di scuola primaria entrata in ruolo nel 2010/2011, poi in questi 5 anni sono sempre stata nello stesso Istituto (diverso da quello dell’anno di prova). Vorrei avvicinarmi a casa solo per una necessità’ organizzativa, chiedendo trasferimento nel comune dove abito con mio marito è in miei due bimbi di 1 e 4 anni, per provare solo con le scuole di un Istituto Comprensivo, altrimenti preferisco stare dove sono. È’ possibile farlo solo richiedendo questo Comprensivo o mettendo l’ambito territoriale con solo un Comprensivo? Se qui non vi è posto, rimarrò tranquilla dove sono? L’anno futuro poi, volendo rifare la stessa cosa, cambieranno le regole? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Micaela, non fornisci tutte le informazioni necessarie per poterti rispondere adeguatamente in quanto sarebbe importante sapere se la tua richiesta di trasferimento sarà nella provincia di titolarità o in altra provincia.

In ambedue i casi, comunque, si tratta di domande volontarie e se non potrai essere soddisfatta per nessuna delle preferenze espresse,  rimarrai nella scuola di attuale titolarità, come ha sottolineato  OrizzonteScuola in questo articolo:  http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-docenti-ruolo-fino-al-2014-mantengono-titolarit-invariata-se-non-ottengono-trasfe

Consideriamo ora le due possibilità.

Se il tuo trasferimento è provinciale potrai esprimere preferenze su specifiche scuole, per un massimo di 20 per la scuola Primaria, rientrerai nella fase A dei movimenti con titolarità su scuola e, volendo, potrai chiedere solo le scuole che ti interessano e che fanno parte dello stesso IC.

Se il tuo trasferimento è interprovinciale,  rientrerai nella fase B dei movimenti , potrai esprimere preferenze su ambiti territoriali e potrai acquisire titolarità in una scuola solo se sarai soddisfatta nel primo ambito richiesto. Se ottieni il trasferimento nel primo ambito potrai acquisire, però, titolarità in una scuola dell’ambito, tra tutte quelle presenti, anche se da te non inserite nel tuo ordine di gradimento.  Ulteriori chiarimenti sull’argomento puoi trovarli nell’articolo di OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-interprovinciale-titolarit-scuola-solo-docenti-assunti-entro-201415-e-solo-nel-primo-te

Per gli anni scolastici futuri non è possibile dare anticipazioni in quanto le regole per la mobilità sono disciplinate annualmente dalla contrattazione tra sindacati e MIUR  e al momento attuale si hanno informazioni solo per il prossimo anno scolastico come indicate nell’ipotesi di CCNI 2016/17

 

Docente in ruolo dall’a.s. 2014/15 e possibili domande di mobilità. Chiarimenti

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Raffaella – Sono una docente di arte e immagine passata di ruolo da graduatoria provinciale ad agosto 2014 a Roma, ora devo presentare la domanda di mobilità per tornare nella mia provincia. Volevo sapere se contestualmente  posso anche richiedere il passaggio alle superiori essendo abilitata nella A025. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Raffaella,

se hai superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza e avendo, come dichiari, l’abilitazione per la classe di concorso che vorresti chiedere, potrai, per il prossimo anno scolastico, presentare ambedue le domande, sia di trasferimento interprovinciale che di passaggio di ruolo interprovinciale.

I due movimenti rientrano nella fase B e, precisamente, nella sottofase 1-B per il trasferimento e nella sottofase 2-B per il passaggio di ruolo.

Ti ricordo che se verrai soddisfatta in ambedue le richieste, il passaggio di ruolo annullerà il trasferimento già disposto come indicato chiaramente nell’art. 4 comma 6 dell’ipotesi  di CCNI 2016/17.

Per ulteriori informazioni su quali e quante domande potresti presentare ti invito a leggere l’articolo di OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilita-201617-quali-e-quante-domande-possibile-presentare-vincoli

Interdizione fino a sette mesi di età del figlio

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Scuola – Per quanto riguarda l’astensione obbligatoria per puerperio la norma prevede che, nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, gli ulteriori giorni non goduti vanno aggiunti dopo il parto. Nel caso di concessione di ulteriore periodo fino al 7° mese di età del figlio (art. 6 comma 1 D.Lgs) previsto   in caso di valutazione di rischi per la sicurezza, è sempre prorogabile o è da considerare proprio 7° mese di vita? Esempio: data presunta parto 30/10/2015 nascita figlio 13/09/2015 astensione obbligatoria gravidanza dal 30/08 al 29/10 astensione obbligatoria puerperio dal 30/10 al 29/01 proroga fino al 7° mese fino al 13/04/16 (compimento del 7° mese) o fino al 30/05/16 Grazie per la sollecitudine che sempre dimostrate.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il T.U. 151/01 dispone particolare tutela per la madre per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, in cui la lavoratrice madre è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro.

L’interdizione dal lavoro disposta dall’Ispettorato competente a favore della lavoratrice madre che, addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni, determina per quest’ultima, per l’intero periodo contemplato dal provvedimento – e dunque anche nel tempo compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese dopo il parto – una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria.

Venendo al particolare quesito l’art. 6 stesso decreto afferma che “Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio…”

Pertanto a mio avviso la data da prendere in considerazione ai fini dei 7 mesi è la nascita del figlio e non la data presunta del parto dal momento che il T.U. si riferisce espressamente all’”età del figlio” la quale appunto è determinata dal giorno della nascita.

Se invece dovessimo considerare solo il periodo post-parto allora ci riferiremmo alla data presunta.

 


Movimento da sostegno a posto comune: anno di prova solo se è passaggio di ruolo

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M.L. – Vorrei fare il passaggio di ruolo da sostegno a posto comune,dovrò superare nuovamente l’anno di prova? Se per passare su posto comune esprimo solo due preferenze riguardo alla sede e non riesco ad ottenere nessuna delle due ,rimango su posto di sostegno e nella sede di attuale titolarità? Grazie per la consulenza.

Giovanna Onnis – Gentilissima M.L.,

il movimento da sostegno a posto comune, se nello stesso grado di istruzione, è un semplice trasferimento che non determina lo svolgimento dell’anno di prova. Il trasferimento, infatti, non comporta alcun obbligo in tal senso.

Diverso sarebbe, invece se la richiesta da sostegno a posto comune riguardasse un altro ordine o grado di istruzione, diverso da quello di titolarità, in quanto, in questo caso, il movimento sarebbe un passaggio di ruolo che, in base  al D.M. 850/2015 determina obbligatoriamente lo svolgimento dell’anno di prova e formazione nella sua interezza.

Chiaramente potrai chiedere mobilità da sostegno a posto comune solo se hai superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno

Se non otterrai il movimento richiesto rimarrai nell’attuale scuola e nell’attuale posto di titolarità senza nessuna modifica come chiarisce OrizzonteScuola in questo articolo:

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-docenti-ruolo-fino-al-2014-mantengono-titolarit-invariata-se-non-ottengono-trasfe

Bonus di 10 punti: il docente in ruolo dall’a.s. 2005/06 non ha avuto il tempo necessario per maturarlo

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Francesca – una domanda sul bonus di 10 punti per la mobilità. Sono entrata in ruolo nella scuola dell’infanzia nel 2005/2006 e ho chiesto quell’anno la sede definitiva. Questo è considerato trasferimento visto che è obbligatorio chiederlo? Se fosse così perderei i 10 punti di bonus. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Francesca,

non puoi perdere un punteggio che non hai mai acquisito, infatti per maturare il bonus di 10 punti bisogna avere determinati requisiti che, mi dispiace, tu non hai.

Come chiarisce l’articolo di OrizzonteScuola, infatti, la possibilità di maturare questo punteggio è legata  esclusivamente al non aver presentato domanda di mobilità per un triennio, ma questo triennio deve essere compreso tra gli anni scolastici 2000/01 e 2007/08, quindi il conteggio può essere effettuato solo all’interno di otto anni scolastici senza possibilità di considerare nel computo anni scolastici precedenti al 2000/01 o successivi al 2007/08.

Nel computo del triennio, però, non rientra l’anno di immissione in ruolo che è su sede provvisoria, quindi per te, che sei stata assunta nell’a.s. 2005/06, il conteggio inizierebbe dall’a.s. successivo quando hai avuto l’assegnazione della scuola di titolarità.

Si tratta, quindi, di soli due anni, l’a.s. 2006/07 e l’a.s. 2007/08, che non ti consentono di maturare il punteggio aggiuntivo di 10 punti in quanto l’ultimo anno scolastico utile per il triennio, come stabilisce la normativa,  è il 2007/08

Il docente DOS assunto dalle GAE in fase C del piano straordinario non può confermare l’attuale sede di servizio

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Paola  – Gentile redazione, sono una docente entrata in ruolo quest’anno in fase C su sostegno da graduatoria ad esaurimento. Attualmente mi trovo in congedo obbligatorio e la scuola dove ho preso servizio mi ha inoltrato i moduli per confermare eventualmente la sede per il prossimo anno scolastico. Il sito dell’UST di pertinenza non fornisce indicazioni chiare, pare estendere a tutti i DOS, di ogni fase, la possibilità di confermare la scuola di servizio ,mentre nei siti di altri uffici, di regione diversa, ho letto chiaramente che i DOS di fase C non possono produrre tale domanda, ma attendere la mobilità di fase C, su ambito territoriale. Vi chiedo gentilmente chiarimenti in merito, perché la segreteria stessa ha le idee alquanto confuse. Grazie fin d’ora.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

la conferma nella scuola di attuale utilizzo non riguarda i docenti assunti in fase C. Tali docenti, assunti dalle GAE, dovranno inoltrare necessariamente domanda di trasferimento su tutto il territorio nazionale. DOS inclusi.

Pertanto la conferma della scuola per i DOS riguarda tutti i docenti già DOS degli anni precedenti e (ritengo io ma aspetto conferma dal MIUR) i docenti neo assunti DOS di fase 0 e A. Questi ultimi assunti con le vecchie regole.

Dovrai quindi partecipare alla fase C dell’art 6 del nuovo CCNI producendo domanda per tutte le province dì’Italia.

 

I Master biennali che assegnano 5 punti. Quali caratteristiche devono avere?

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Stefano – Possibile che il master DSUMO115 (Metodologie psicopedagogiche di gestione dell’insegnamento-apprendimento nell’ambito didattico: indirizzo area disciplinare Umanistica della Scuola Secondaria) organizzato dall’associazione Mnemosine con l’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, valga 5 (cinque!) punti nella graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario? Grazie, Stefano.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Stefano,

la lettera B della tabella allegata al CCNI assegna 5 pp per per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti  di  educazione fisica  statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Le note 11 e 11 bis dispongono che:

Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 – 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università  avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si ricorda che a norma dell’art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Pertanto i pp si assegnano quando i corsi hanno le caratteristiche di cui sopra.

Il Master da te riportato è biennale, con esami specifici e prevede per ciascuna annualità 1500 ore e 60 CFU più l’esame finale. Corrisponde a ciò che ti ho riportato in grassetto.

 

 

Possibilità di produrre domanda provinciale e interprovinciale

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Valentina – Buongiorno, sono un’insegnante di scuola secondaria di I° assunta nell’anno scolastico 2014/2015 tramite concorso in una provincia diversa da quella di residenza. Quest’anno ho la possibilità di fare domanda interprovinciale per tentare di rientrare nella mia provincia di residenza con la fase B della mobilità, quella interprovinciale. Tuttavia, visto che nessuno può assicurarmi il rientro, volevo chiedere se posso fare anche domanda nella fase A, quella provinciale, per cercare di migliorare la mia situazione e tentare di avvicinarmi almeno un po’ a casa mia. Ribadisco che la mia priorità è la domanda per la mobilità interprovinciale e quindi vorrei avere la sicurezza che una non esclude l’altra. Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Valentina,

ti confermo la possibilità di produrre domanda di trasferimento provinciale, prima fase (A) dell’art 6 del nuovo CCNI, poi, se vuoi, produrre in seconda fase (B) domanda di trasferimento interprovinciale.

A parità di esito positivo del movimento prevale il trasferimento interprovinciale. Per quest’ultimo ti ricordo che la titolarità su scuola è possibile solo nel primo ambito inserito nella domanda, mentre dal successivo la titolarità è solo su ambito.

Servizio salva precari e mobilità

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Michela – il servizio prestato  in virtù del salvaprecari, sui cosiddetti  PAS (progetti alternativi sperimentali) se inferiore a 180 può  essere valutato  nel calcolo del punteggio  per la mobilità? considerato che il salvaprecari prevedeva che l’anno di servizio  valeva comunque  per intero. Cordiali  saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Michela,

nella domanda di mobilità il servizio pre ruolo per essere valutato deve rispondere a criteri molto chiari. È infatti valutato il periodo di supplenza svolto nella scuola statale se almeno di 180 gg (anche non continuativi) o da almeno il 1 febbraio ininterrottamente fino agli scrutini.

Il servizio salva precari così come lo descrivi nel quesito non potrà essere valutato.

Perdente posto e domanda di mobilità

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Palma  – Buongiorno, sono un’insegnante di sostegno, della scuola dell’infanzia (a Mestre, provincia di venezia) . Secondo le iscrizioni fatte, il prossimo anno nella scuola in cui insegno non ci saranno alunni diversamente abili e risulterei quindi “perdente posto”. Volevo sapere cosa devo fare, se sarà la mia segreteria a darmi indicazioni sul da farsi o se devo muovermi autonomamente e cosa effettivamente devo fare (compilare un apposito modello? Sono già usciti?). Grazie dell’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Palma,

la graduatoria interna d’istituto verrà pubblicata entro i 15 gg successivi al termine della domanda di mobilità (termine non ancora definitivo). Dopodiché con la costituzione dei nuovi organici, gli ATP manderanno una comunicazione a tutte le scuole di procedere con l’individuazione degli eventuali perdenti posto.

Pertanto sarà la scuola a comunicarti l’eventuale perdita del posto e quindi da quel momento si riapriranno per te i termini della mobilità e potrai presentare domanda.

Le opzioni saranno due: nel modello di domanda potrai indicare NO ovvero dichiari la volontà di voler comunque ritornare nella tua scuola nei prossimi 8 anni, qualora si dovesse ricreare un posto; indicare SI ovvero partecipare comunque al movimento a domanda precludendoti però la possibilità che avresti invece indicando NO (è a tutti gli effetti una domanda di trasferimento volontario). In tutte e due i casi indicherai delle scuole e se non sarai soddisfatta nelle preferenze verrai trasferita d’ufficio.

Se seguirai Orizzonte Scuola ci saranno degli speciali sul tema.


Precedenza art. 21 legge 104/92 e trasferimento

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Danilo – sono un insegnante di scuola secondaria di secondo grado ,di ruolo da trenta anni, riconosciuto disabile di cui all’art. 21 della legge 104/92, con un grado di invalidità del 70%.Inoltre sono referente unico per l’assistenza di mio suocero, con invalidità grave art.3 comma 3 legge 104/92,con me convivente. Gentilmente se possibile vorrei sapere se facendo domanda di trasferimento in una scuola del comune in cui risiedo e chiaramente diverso dal comune in cui è ubicata la scuola di  titolarità  (stessa Prov.) ho diritto alla precedenza per i sopracitati motivi ?.Ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Danilo,

l’assistenza al suocero non dà alcuna precedenza nelle domande di trasferimento.

L’art 21 della 104/92 invece sì, ed è la III precedenza stabilita dall’art 13 del CCNI 2016. Si può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che si esprima come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più  istituzioni scolastiche comprese in esso.

Mobilità e continuità

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Patrizia  – Sono un’insegnante di scuola secondaria e sono di ruolo dall’anno 2007/2008. Poiché quest’anno vorrei fare la domanda di trasferimento vorrei sapere un paio di cose:1- se non viene accettata rimanendo nell’attuale scuola, perdo punteggio?2- sempre se rimango nell’attuale scuola, mi viene interrotta la continuità?3-se viene accettata, nella scuola in cui andrò mi rimarrà tutto il punteggio acquisito fino a quest’anno? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

  1. Non si perde alcun punteggio 2.  Non si interrompe la continuità 3 . Si interrompe la continuità.

 

Trasferimento interprovinciale e assistenza al genitore

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Maria  – Buon giorno, sono una docente neoimmessa in ruolo fase C nella provincia di Varese. Vorrei sapere se per poter usufruire della precedenza nella prossima procedura di mobilità devo obbligatoriamente avere la residenza anagrafica con mia mamma che è disabile e che risiede in altra regione, ma che di fatto accudisco io. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

nei trasferimenti interprovinciali non è valida la precedenza per assistenza al genitore.

Il punto V dell’art 13 dispone chiaramente che “Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.”

Mobilità neoassunti fase C da GaE: punteggio per coniuge e figli, quando vale

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Maria – Ho appena letto l’articolo sul punteggio per quanto riguarda il ricongiungimento al coniuge e i figli minori di 6 anni…ma questo vale anche per me che sono stata assunta quest’anno nella fase C da Gae? La paura di essere mandata chissà dove è enorme!! Grazie mille per l’immenso lavoro che svolgete!

risposta – gent.ma, la risposta è affermativa, ma va chiarita.

Nella scheda Mobilità 2016: punteggio per ricongiungimento e per esistenza dei figli. In allegato il modello di Orizzonte scuola noi abbiamo fornito le indicazioni generali. Esse vanno poi adattate alla singola situazione.

In particolare sappiamo, dall’ipotesi di contratto, che i neoassunti in fase C da GaE parteciperanno alla fase C della mobilità 2016/17 Mobilità 2016/17: la FASE C per neoassunti dalle GAE nelle fasi B e C del piano straordinario. Termini (provvisori) di presentazione domanda. Preferenze

La particolarità di questa fase è che la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio.

Pertanto, il docente potrà avere interesse ad indicare l’ambito territoriale e all’interno di esso il comune in cui potrà far valere le esigenze di famiglia. Se infatti non lo indicherà la lista degli ambiti territoriali sarà completata d’ufficio, ma in questo caso

saranno trattati con punti 0, a partire dalla provincia di nomina

Lo speciale di Orizzontescuola sulla mobilità

Punteggio aggiuntivo di 10 punti: i docenti D.O.S. non possono usufruirne

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Francesca  – Vorrei chiedervi se i 10 punti aggiuntivi una tantum previsti quest’anno spettano anche ai docenti DOS, che finora non rientravano nell’organico delle scuole ed ogni anno dovevano fare domanda di utilizzazione (cambiando le preferenze in virtù dei posti presumibilmente disponibili nei vari istituti). Vi ringrazio.

Giovanna Onnis – Gentilissima Francesca,

il punteggio aggiuntivo una tantum di 10 punti non è una novità della tabella di valutazione allegata al CCNI 2016/17, infatti questo punteggio è previsto da molti anni e la possibilità di maturararlo non esiste più.

In base alla normativa, infatti, era possibile usufruire di questo punteggio aggiuntivo solo in presenza di un preciso requisito, quello di non aver presentato domanda di mobilità per un triennio, compreso tra gli anni scolastici 2000/01 e 2007/08.

Il riferimento importante è, quindi, l’a.s. 2007/08 oltre il quale non si può più maturare il triennio necessario e, ovviamente, la titolarità del docente in una scuola dalla quale non chiede di trasferirsi per il suddetto triennio.

Potrai aver maggiori dettagli sull’argomento  leggendo articolo di OrizzonteScuola:

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-e-punteggio-requisiti-valutare-bonus-10-punti-previsto-nella-tabella-valutazione-quando

Il docente D.O.S., quindi, non avendo mai avuto una scuola di titolarità, non ha mai potuto maturare questo punteggio e dal prossimo anno scolastico anche se avrà una titolarità non più nella Dotazione Organica Sostegno, quindi in provincia, ma su una sede specifica, non potrà maturarlo in quanto i termini per poterlo fare sono ormai ampiamente scaduti

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