Giuseppe – Ho chiesto aspettativa fino al 31 agosto per motivi di famiglia, motivandola e supportandola con autocertificazione nella quale indicavo la necessità dell’assistenza al coniuge per motivi di salute dello stesso. La scuola ha voluto a supporto un certificato medico nel quale si evidenziava la necessità di tale assistenza attiva. Ciò non bastando mi ha poi ulteriormente richiesto che su tale certificato medico venisse indicato il periodo fino al . nel quale il coniuge aveva bisogno di assistenza. A questo punto il medico non ha ritenuto di dover integrare tale certificato, in quanto gia’ a suo dire completo. Ha ragione la scuola, nel richiedermi un certificato così dettagliato oppure e’ un abuso, bastando a tale scopo sia l’autocertificazione iniziale e sia il primo certificato medico gia’ prodotto–?
Paolo Pizzo – Gentilissimo,
gli artt. 69 e 70 del DPR 3/57 richiamati dall’art. 18 del CCNL scuola dispongono che “L’impiegato che aspira ad ottenere l’aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio”.
Come vedi non è specificato “documentata” o “motivata/documentata in modo particolareggiato”.
Giova anche ricordare che nel precedente CCNL comparto Scuola (2003) si faceva esclusivamente riferimento ai motivi di famiglia, mentre nel nuovo Contratto è stato aggiunto l’inciso “personali”.
Non esiste però una casistica di “motivi familiari o personali”.
E a tal proposito la Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415 ha specificato che le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
L’ARAN ha aggiunto che alla luce di tale configurazione, pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 29 gennaio 2003, n. 444 ha affermato che il dipendente istante è tenuto a prospettare le esigenze familiari da soddisfare, al fine dell’ottenimento del periodo di aspettativa richiesta non facendo nessun riferimento ad una specifica documentazione ma solo al dovere del dipendente di far presente quali siano le motivazioni a supporto della richiesta.
Già l’11 febbraio 1993, con sentenza n. 720 lo stesso Consigli di Stato aveva dato ragione ad un direttore didattico che aveva ha ritenuto di dover negare un periodo di aspettativa per la mancata documentazione delle esigenze di famiglia.
Detto questo e richiamata la norma e alcune sentenze al riguardo, l’insistenza della scuola non pare legittima e credo che tua abbia abbondantemente motivato e anche documentato le esigenze personali/famigliari a supporto della richiesta, ricordando che una volta fatto questo il diniego potrà avvenire, a mente sempre degli artt. sopra citati, solo per esigenze di servizio che il DS dovrà motivare per iscritto. Esigenze che nella scuola in realtà non esistono dal momento che il dipendente potrà essere sostituito da un supplente.