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Trasferimento da posto comune a sostegno: è possibile solo se il docente possiede il titolo di specializzazione sul sostegno

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Roberta  –  Sono stata immessa in ruolo quest’anno a seguito di superamento del concorso ordinario su classe di concorso A012. Sto svolgendo l’anno di prova e vorrei sapere se , terminato questo periodo, potrei passare sul sostegno e cosa comporterebbe questo passaggio. Sottolineo che non possiedo la specializzazione sul sostegno. Ringrazio anticipatamente per la risposta. Cordiali Saluti

Giovanna Onnis –  Gentilissima Roberta,

il movimento da posto comune a sostegno, se riguarda lo stesso grado di istruzione, non è un passaggio di ruolo o un passaggio di cattedra, ma un semplice trasferimento che potresti chiedere per il prossimo anno scolastico senza nessuna condizione o impedimento se sei in possesso del titolo necessario.

Per chiedere mobilità sul sostegno è necessario essere specializzati, titolo che, da ciò che dici, non è in tuo possesso, condizione che ti impedisce di presentare la domanda che ti interessa.

Solo a titolo informativo, per rispondere alla tua domanda, ti informo che il trasferimento sul sostegno comporta la permanenza su questa tipologia di posto per un quinquennio a decorrere dall’anno scolastico in cui si ottiene il movimento richiesto.

Per poter chiedere trasferimento sul sostegno dovrai quindi acquisire prima il titolo di specializzazione senza il quale  questo movimento ti è precluso

 


Cattedre orario esterne possono includere scuole di ambiti territoriali diversi

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Angela – Sono una docente titolare di un ambito è assunta per chiamata diretta. Volevo sottoporre alla vostra attenzione ciò che mi sta accadendo. Dopo aver preso servizio regolarmente il 1 settembre, qualche giorno fa la preside, che aveva riguardato l’organico, mi ha comunicato che ricopro una cattedra orario esterna che racchiude tre scuole su tre ambiti diversi, pertanto oggi, mi devo presentare anche nelle altre scuole.Volevo sapere se è possibile essere titolare di un ambito, essere assunta per chiamata diretta e dopo circa un mese andare a lavorare su tre ambiti in tre scuole diverse senza aver avuto assegnazione? Spero di essere stata chiara nell’esposizione del mio problema. Certa di un vostro riscontro vi ringrazio per la collaborazione e vi porgo cordiali saluti.

risposta – gent.ma Angela, la titolarità di ambito purtroppo non tutela dalla possibilità di lavorare (forzatamente in questo caso) anche in scuole di altri ambiti territoriali della stessa provincia.

E’ la stessa cosa infatti dell’essere titolare di cattedra su scuola. Nel momento in cui vengono formate le cattedre orario esterne l’Ufficio Scolastico – finora – guarda alla disponibilità di spezzoni orario, senza riguardo all’ambito territoriale in cui ricadono.

D’altronde lavorare su scuole di altro ambito territoriale non pregiudica la tua titolarità nell’ambito territoriale in cui sei stata assunta.

Semmai nel tuo caso sarebbe da indagare il motivo per cui, ad ottobre, questa cattedra è diventata cattedra orario esterna e se ci sono gli estremi per un ricorso per una procedura – quella della chiamata diretta – che a questo punto è stata viziata da un errore, soprattutto se riesci a dimostrare di aver rifiutato altre proposte che a questo punto potrebbero essere diventate più convenienti.

Utilizzazione docente in esubero: è possibile anche su cattedra composta con spezzoni di diverse classi di concorso per le quali si ha titolo di studio valido per l’insegnamento

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Maria – Può un docente assunto con la fase C sulla classe di concorso X essere utilizzato in provincia su più spezzoni relativi a classi di concorso X, Y e Z pur non avendo né l’abilitazione all’insegnamento, né titolo di laurea valido per l’accesso all’insegnamento delle classi di concorso Y e Z? Ti ringrazio se potessi rispondere

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria ,

il docente assunto in fase C che non ha ottenuto, in fase di trasferimento, un ambito di titolarità risulta in esubero nazionale e dovrà essere utilizzato anche d’ufficio nella provincia di immissione in ruolo.

Nella sequenza operativa stabilita nell’allegato 3 del CCNI, dove viene indicato l’ordine delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, l’utilizzazione d’ufficio dei docenti che si trovano nella situazione indicata, rientra nell’ultima fase dei movimenti, la fase 44 che riguarda, appunto, l’utilizzazione d’ufficio dei docenti di cui all’art. 2 comma 4:

 “Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell’art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell’allegato 1 del CCNI dell’8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero”

L’utilizzazione a domanda o d’ufficio per i docenti in esubero, può essere effettuata anche su “cattedra mista”, comprendente cioè spezzoni di diverse classi di concorso, anche se il docente non è in possesso dell’abilitazione necessaria, ma deve possedere necessariamente il titolo di studio che gli consentirebbe l’insegnamento per le classi di concorso interessate.

Nel caso da te indicato, se il docente in questione risulta avere una laurea che non gli consente l’accesso alle classi di concorso attribuite, l’utilizzazione disposta non è regolare

Punteggio anno di servizio in AP sul sostegno: vale doppio solo per i docenti titolari sul sostegno

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Sonia – Sono una docente assunta in Fase C sulla A017 Discipline economico Aziendali. Per l’a.s. in corso ho ottenuto l’AP su sostegno: quanto vale il punteggio per l’anno scolastico in corso? Grazie mille con questa risposta renderà soddisfatte molte/i colleghe/i che hanno il mio stesso dubbio.

Giovanna Onnis – Gentilissima Sonia,

l’anno di servizio in assegnazione provvisoria viene valutato come un qualsiasi anno di servizio nel ruolo di appartenenza, quindi, per quanto ti riguarda 6 punti.

Non ha nessuna influenza sulla valutazione del punteggio il fatto che il servizio sia prestato sul sostegno per i docenti, come te, che sono titolari su materia.

Il servizio sul sostegno, infatti,  determina la valutazione del doppio punteggio solo per i docenti titolari sul sostegno, ma questo non è il tuo caso

Graduatorie di istituto III fascia: esclusa perchè mi sono inserita senza titolo

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Concetta – Sono una docente non abilitata e quindi inserita nelle graduatorie di terza fascia di circolo e d’istituto. Quando ho presentato domanda di inclusione nelle suddette graduatorie (giugno 2014) non ero ancora laureata e nella domanda ho specificato che avrei conseguito il titolo magistrale nel mese successivo (cioè a luglio).

Ciononostante sono stata inserita ugualmente nelle graduatorie di III fascia e ho lavorato per due anni consecutivi. Qualche giorno fa alla mia scuola di riferimento è arrivato un decreto che specifica la mia esclusione dalle graduatorie per mancanza di titolo, specificando che il servizio prestato varrà solo ai fini economici e non giuridici (punteggio non riconosciuto per due anni consecutivi).

Da ieri continuano a convocarmi le scuole per assegnarmi delle supplenze,a questo punto io potrei accettare o meno? posso fare qualcosa per recuperare il punteggio maturato in questi due anni?esiste qualche ricorso per poter rimanere ugualmente inserita nelle graduatorie (del tipo chiedere che inizialmente potevano inserirmi con riserva e poi sciogliere la riserva al conseguimento del titolo). Spero di ricevere presto vostre notizie. Cordiali saluti.

risposta – gent.ma Concetta, non possiamo fornirti alcuna risposta circa il ricorso, per il quale è necessario consultare un legale.

Certo è che la tua domanda non avrebbe dovuto essere accolta (altrimenti, paradossalmente, anche chi si iscrive al primo anno di liceo potrebbe presentarla), in quanto non era prevista alcuna riserva per chi non era in possesso del titolo di studio. E quindi primo errore della segreteria. Secondo errore: il decreto di esclusione, a questo punto, avrebbe dovuto esserci notificato massimo a conclusione della prima supplenza, come indicato nel dm 353/2014.

Certo è che in questo momento non puoi accettare supplenze se queste arrivano dallo scorrimento delle graduatorie, mentre se hai conseguito il titolo, puoi inviare le domande di messa a disposizione.

Un caso di cattiva gestione delle graduatorie (a partire da chi presenta la domanda senza averne titolo) che induce i detrattori a dubitare della loro correttezza e trasparenza. Ti auguriamo di poter conseguire presto l’abilitazione per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto. Pensiamo anche ai docenti, con titolo conseguito entro i termini indicati dal decreto, che avrebbero dovuto diritto a lavorare al tuo posto.

Graduatorie III FASCIA ATA: il diploma di Perito commerciale non può essere valutato come Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici

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Devis – Buon giorno, io ho il diploma di Perito Commerciale con il vecchio ordinamento, comprendente quindi anche dattilografia e stenografia. Materie che ho studiato i primi 2 anni. Nella prossima domanda come assistente amministrativo ATA posso inserire questa competenza? Se si, devo recarmi dalla scuola per farmi dare un attestato o basta il resoconto del diploma dove ci sono queste materie e la durata.“Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (qui trova valutazione l’ECDL): PUNTI 1”

Grazie. Cordiali Saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentile Devis, le sole materie di dattilografia e stenografia affrontate all’interno del suo corso di studi come Perito Commerciale non possono essere equiparate all’Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici. Infatti il D.M. 716/2014 conferma che può essere valutato il solo ATTESTATO rilasciato al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici.

Inoltre il suddetto titolo è stato già valutato come titolo d’accesso e quindi non può essere attribuito per lo stesso titolo altro punteggio.

Pertanto la risposta al suo quesito è sicuramente negativa.

Graduatorie III FASCIA ATA: il VFB non rientra fra l’Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica

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Daniela – Gentilissimi, per una giusta informazione ed un’ eventuale inserimento di punteggio per la futura III fascia per il personale ATA, vorrei avere alcune informazioni a riguardo di un concorso in qualita’ di VFB fatto alcuni anni fa’. La prova scritta (quella di cultura generale) l’ho superata MA quella fisica no, in quanto mi mancavano pochi centimetri di altezza (richiesta dal concorso di mt1,60 e dopo pochi anni modificata a 1,50) per superare brillantemente il concorso.ORA il quesito che vi voglio sottoporre e’ questo: il concorso cosi’ come si e’ svolto e’ valido per il punteggio ???? In attesa di una vostra risposta, porgo i miei saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Daniela, la risposta è negativa. Al fine della corretta valutazione dell’Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica, cosi come da riferimento all’Allegato A – DM 716/2014 (Tabella valutazione titoli, graduatorie III fascia ATA) necessita chiarire che è possibile valutare SOLO le idoneità in carriere/settori CORRISPONDENTI/ATTINENTI al profilo scelto.

Pertanto il concorso pubblico di VFB non rientra fra i settori del personale ATA.

Graduatorie III FASCIA ATA: come controllare il proprio livello ECDL

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Marco – Il certificcato di ecdl full standard 7 moduli con il modulo it secutity compreso nei 7 si valuta 1 p. o 1,20 p. nelle graduatorie di terza fascia ata come aa ?

di Giovanni Calandrino – Gentile Marco, la valutazione delle certificazioni informatiche e digitali ECDL per il profilo di assistente amministrativo nelle graduatorie di circolo e di istituto ATA di III fascia è cosi attribuita:

ECDL livello Core punti 1

ECDL livello Advanced punti 1,10

ECDL livello Specialised punti 1,20

Nuova ECDL livello Base punti 1

Nuova ECDL livello Advance punti 1,10

Nuova ECDL livello Specialised e Professional punti 1,20

L’equiparazione del titolo ECDL in suo possesso la deve richiedere all’ente di formazione che le ha rilasciato la certificazione, considerando che i titoli oggetto di valutazione in riferimento all’allegato A – D.M. 716/2014 sono quelli sopra menzionati.


Supplenze ATA: il servizio di CS è valutabile anche per i profili di AA e AT

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Melania – Buona sera, ho un quesito da porle: nel 2015 ho lavorato per diversi mesi come CS e pur avendo avuto delle nomine come AA e AT non mi hanno mai chiamata. Volevo chiederle se continuo ad accettare supplenze come CS avrò meno proabilità di essere convocata per gli altri profili ATA? Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Melania, stia tranquilla. L’accettazione delle supplenze di collaboratore scolastico non precludono la possibilità di essere convocata per profili professionali superiori, naturalmente bisogna considerare alcuni limiti imposti dal Regolamento supplenze ATA (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430). Detto ciò la informo che il servizio svolto da collaboratore scolastico è oggetto di valutazione per i profili di AA e AT, pertanto, in attesa di nomina su profilo superiore le consiglio di accettare le supplenze da CS.

Graduatorie III FASCIA ATA: quale modello compilare?

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Cristina – Buongiorno, vorrei, se possibile, un vs chiarimento.Ho fatto domanda per inclusione come AA nel 2014, soltanto che il mio profilo personale riporta le seguenti informazioni: posizione in graduatoria 0, difatti non risulto presente neanche nella graduatoria dell’unica scuola indicata.

In che modo dovrò completare la mia domanda nel 2017 affinchè rientri correttamente nelle graduatorie? GrazieCordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Cristina, le consiglio di verificare il suo corretto inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA consultando la segreteria della scuola a cui ha inviato domanda. La posizione 0 in graduatoria che lei legge su istanze on-line potrebbe essere dovuta a una anomalia del sistema IOL.

Una volta verificato il corretto inserimento potrà procedere tranquillamente con la compilazione della DOMANDA DI CONFERMA se deve solo confermare l’iscrizione e il relativo punteggio (in caso non ci sono nuovi titoli culturali/servizio), se invece deve inserire nuovi titoli acquisiti durante l’ultimo triennio o vuole accedere a nuovi profili professionali, dovrà necessariamente compilare la DOMANDA DI INSERIMENTO.

Documentazione a supporto della richiesta di un periodo di aspettativa. Chiarimenti

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Giuseppe  – Ho chiesto aspettativa fino al 31 agosto per motivi di famiglia, motivandola e supportandola con autocertificazione nella quale indicavo la necessità dell’assistenza al coniuge per motivi di salute dello stesso. La scuola ha voluto a supporto un certificato medico nel quale si evidenziava la necessità di tale assistenza attiva. Ciò non bastando mi ha poi ulteriormente richiesto che su tale certificato medico venisse indicato il periodo fino al . nel quale il coniuge aveva bisogno di assistenza. A questo punto il medico non ha ritenuto di dover integrare tale certificato, in quanto gia’ a suo dire completo. Ha ragione la scuola, nel richiedermi un certificato così dettagliato oppure e’ un abuso, bastando a tale scopo sia l’autocertificazione iniziale e sia il primo certificato medico gia’ prodotto–?

Paolo Pizzo – Gentilissimo,

gli artt. 69 e 70 del DPR 3/57 richiamati dall’art. 18 del CCNL scuola dispongono che “L’impiegato  che  aspira  ad  ottenere  l’aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio”.

Come vedi non è specificato “documentata” o “motivata/documentata in modo particolareggiato”.

Giova anche ricordare che nel precedente CCNL comparto Scuola (2003) si faceva esclusivamente riferimento ai motivi di famiglia, mentre nel nuovo Contratto è stato aggiunto l’inciso “personali”.

Non esiste però una casistica di “motivi familiari o personali”.

E a tal proposito la Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415 ha specificato che le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.

L’ARAN ha aggiunto che alla luce di tale configurazione, pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

Il Consiglio di Stato con sentenza del 29 gennaio 2003, n. 444 ha affermato che il dipendente istante è tenuto a prospettare le esigenze familiari da soddisfare, al fine dell’ottenimento del periodo di aspettativa richiesta non facendo nessun riferimento ad una specifica documentazione ma solo al dovere del dipendente di far presente quali siano le motivazioni a supporto della richiesta.

Già l’11 febbraio 1993, con sentenza n. 720 lo stesso Consigli di Stato aveva dato ragione ad un direttore didattico che aveva ha ritenuto di dover negare un periodo di aspettativa per la mancata documentazione delle esigenze di famiglia.

Detto questo e richiamata la norma e alcune sentenze al riguardo, l’insistenza della scuola non pare legittima e credo che tua abbia abbondantemente motivato e anche documentato le esigenze personali/famigliari a supporto della richiesta, ricordando che una volta fatto questo il diniego potrà avvenire, a mente sempre degli artt. sopra citati, solo per esigenze di servizio che il DS dovrà motivare per iscritto. Esigenze che nella scuola in realtà non esistono dal momento che il dipendente potrà essere sostituito da un supplente.

Il congedo parentale può essere fruito contemporaneamente dai genitori

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Agata   – Salve, leggo spesso quando voi scrivete e siete una risorsa preziosa. Adesso però mi trovo in difficoltà. Io e mio marito siamo dipendenti a tempo determinato personale ata e abbiamo un bimbo di 8 mesi. Lavoriamo in provincia di milano, ma siamo residenti in provincia di catania. Prossima settimana dovremmo fare il richiamo di un vaccino al piccolo e abbiamo entrambi richiesto congedo parentale per gli stessi giorni. La scuola di mio marito si oppone dicendo che non possiamo fruirne contemporaneamente e ha perfino contattato la mia scuola dando questa informazione a mio avviso errata. Come posso fare a dimostrare che ci spetta e non possono negarlo? C’è una specifica normativa per il comparto scuola? Attendo una risposta tempestiva. Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Agata,

la scuola sta commettendo un errore che si configura come la mancata applicazione della normativa a supporto dei genitori con figli fino ai 12 anni (Dlgs 151/01 e legge 80/2015).

Parliamo del congedo parentale, ai sensi dell’art.7 della legge n.1204/1971, come sostituito dall’art.3, comma 2, della legge n.53/2000, (ora art.32 del D.Lgs.n.151/2001) e ultimamente modificato dalla Legge 80/2015 (con riferimento all’età dei figli).

Il congedo parentale, entro i primi 12 anni di vita del bambino ed in misura non eccedente complessivamente (tra i due coniugi) i 10 mesi, compete:

  • alla madre lavoratrice, dopo l’astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato, non superiore ai 6 mesi;
  • al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi . Tale limite è elevato a sette mesi (ed il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori è conseguentemente elevato a undici mesi) qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi.

L’INPDAP con circolare n. 49 del 27/11/2000 punto 2, lett. B aveva già a suo tempo chiarito che “La madre ed il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria “post partum” della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari ex art.10 della legge 1204/71.”

La scuola forse si confonde (voglio essere buono…) con la malattia del figlio per la quale non è invece possibile fruirne contemporaneamente (l’art.47, comma 1 del D. Lgs. 151/2001 prevede espressamente l’alternatività tra i genitori).

 

Ai fini del computo dei mesi di malattia nel triennio per il personale a TI si fa riferimento al solo periodo di ruolo o anche al periodo di pre-ruolo?

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Claudia  – leggo sul vs sto: Al personale assunto a TEMPO INDETERMINATO spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio (ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente). essendo entrata in ruolo quest’anno, nel triennio ricadono le assenze del preruolo? Si ringrazia.

Paolo Pizzo – Gentilissima Claudia,

i riferimenti temporali per il periodo di comporto indicati dal CCNL/2007 sono completamente differenti tra personale assunto a tempo indeterminato e determinato:

  • Tempo indeterminato: 18 mesi calcolati sommando alle assenze dovute all’ultimo periodo morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente (art. 17);
  • Tempo determinato: Un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico (es. art. 19/3 per chi è assunto con un contratto fino ad almeno il 30/6).

Al personale assunto in ruolo sono applicate le norme per il personale assunto a tempo indeterminato di cui all’art. 17.

Pertanto, a tale personale non potranno essere considerati i periodi di assenza precedenti (contratti a tempo determinato) i quali erano sottoposti ad un diverso periodo di comporto.

Il “triennio precedente” è dunque riferito ad un periodo di tempo solo come dipendente a tempo indeterminato.

Attività funzionali all’insegnamento e conteggio delle ore (40+40): chiarimenti

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Eleonora  –  Volevo sapere con quale pezza d’appoggio posso dire alla dirigente che le ore che ci ha fatto fare a settembre rientrano nelle 40 ore e non sono un extra, visto che ogni preside decide quante riunioni fare prima dell’inizio delle lezioni. Si dovrebbe fare un po’ di chiarezza perché su questo vige il far west…Oppure ha ragione la preside? Grazie

Giovanna Onnis  –  Gentilissima Eleonora,

le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nel computo delle 40+40 ore in quanto si tratta di attività funzionali all’insegnamento e come tali rientrano negli  obblighi di servizio.

Il riferimento normativo è l’art 29/1 del CCNL/2007 dove si precisa che: “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. “

Nel computo delle 40+40 ore rientrano, quindi, tutte le attività collegiali a prescindere dal periodo dell’anno scolastico in cui vengono effettuate. Non è scritto da nessuna parte, infatti, che vengono escluse dal conteggio le riunioni collegiali svolte prima dell’inizio delle lezioni.

Per maggiori dettagli e chiarimenti ti invito a leggere la guida sull’argomento pubblicata da OrizzonteScuola

Non è possibile il completamento orario tra scuola primaria e scuola dell’infanzia

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Scuola – Gentilissimi, questo Istituto ha effettuato una convocazione per attribuire una supplenza temporanea di n.6h scuola primaria sostegno fino a febbraio. L’unica ad avere accettato è una insegnante che però ha detto di lavorare già per n.10 h presso una scuola dell’infanzia paritaria. Vorremmo sapere se è possibile attribuirle la supplenza visto l’art. 4 del Regolamento delle supplenze. Volevamo precisare che il sindacato ha detto alla docente che può accettare. Grazie Ufficio Segreteria.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 4 citato nel quesito è chiarissimo al riguardo.

L’art dispone infatti che il completamento può avvenire fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo e, ancora più nel dettaglio, precisa che nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Già questo basterebbe per negare la supplenza in quanto i due ordini di scuola hanno un orario settimanale diverso, 22+2 ore per la primaria e 25 per l’infanzia. Non è possibile quindi un completamento orario.

In conclusione, dal momento che l’art 4 precisa anche che  il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, rimane fermo il fatto che le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

Non credo si debba aggiungere altro.


Trasferimenti 2016/17: sono stati disposti su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, quindi anche sul potenziamento

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Giulia – Vorrei sapere se è regolare che, dopo essere entrati in ruolo su posto comune da concorso 2012 in fase 0 nel 2014/15, quest’anno, avendo ottenuto il trasferimento, ci si ritrovi a lavorare sul potenziamento. Ringrazio per qualsiasi tipo di chiarimento.

Giovanna Onnis – Gentilissima Giulia,

come stabilisce la legge 107 la mobilità per il corrente anno scolastico si è realizzata su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia.

L’organico dell’autonomia, come stabilisce il comma 67, comprende l’organico di  diritto  e  i  posti  per  il potenziamento.  Quindi un docente che ha ottenuto trasferimento su una specifica scuola o su un ambito territoriale è stato soddisfatto nella sua richiesta di mobilità grazie alla disponibilità di una cattedra vacante nella scuola o nell’ambito richiesto.

La cattedra  della classe di concorso di titolarità avuta in trasferimento rientra, quindi,  nell’organico dell’autonomia e, conseguentemente,  potrà essere sia dell’organico di diritto che dell’organico di potenziamento.

Nella domanda di trasferimento non c’era la possibilità di scindere i due organici  e il docente partecipava alla  mobilità per una qualsiasi delle cattedre vacanti  all’interno dell’organico dell’autonomia nella sua interezza.

Il trasferimento ottenuto è pertanto regolare in quanto la tua cattedra di potenziamento rientra a tutti gli effetti nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica dove presti servizio

Assegnazione provvisoria: si deve chiedere nella provincia in cui è ubicato il comune di ricongiungimento

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Fabio – Sono un insegnante di scuola secondaria di secondo grado con sede definitiva in una provincia X e che risiede in una provincia Y. Mi avvalgo della legge 104 per assistere un convivente. Ho presentato domanda di assegnazione provvisoria non nella scuola del comune di residenza (e quindi della provincia Y di residenza) per motivi personali, bensì nella provincia X, quella di lavoro, nella scuola più vicina alla residenza. La domanda di assegnazione non mi è stata accettata con la motivazione che risiedo in una provincia differente da quella della sede richiesta. Io sono del tutto incompetente a riguardo, ma alcuni colleghi mi dicono che ne avrei avuto diritto. Hanno ragione? Spero di essere stato sufficientemente chiaro e ringrazio anticipatamente per l’attenzione. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissimo Fabio,

l’assegnazione provvisoria può essere chiesta per ricongiungimento familiare e deve essere chiesta prioritariamente nel comune di residenza del familiare.

Nelle preferenze territoriali è obbligatorio, quindi, chiedere come prime preferenze scuole ubicate nel comune di ricongiungimento o direttamente il comune che deve essere necessariamente indicato in modo sintetico nelle preferenze territoriali se si vogliono chiedere anche scuole ubicate in altri comuni.

L’assegnazione provvisoria, come stabilisce l’art.7 comma 2 del CCNI sulla mobilità annuale 2016/17, può essere chiesta per una sola provincia che, nel tuo caso,  dovrebbe essere la provincia Y, mentre tu hai espresso preferenza per altra provincia X che non è, però, quella valida per il ricongiungimento.

Per il corrente anno scolastico è stata prevista, in relazione alle province richiedibili in AP, un’eccezione valida solo per i docenti assunti nel 2015/16 nelle fasi B e C da GM 2012 che hanno ottenuto la sede di titolarità in una regione diversa da quella in cui hanno superato il concorso. Tali docenti, come stabilisce il comma 3 dell’articolo succitato, potevano  indicare tra le preferenze,  in subordine alla provincia di ricongiungimento, anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario, fermo restando il numero massimo di preferenze esprimibili.

Nel tuo caso, però, anche se rientri nella categoria indicata nel comma 3 , l’errore commesso non è trascurabile in quanto hai proprio omesso preferenze territoriali nel comune e , quindi, nella provincia di ricongiungimento.

Mi dispiace, ma la motivazione che ha determinato il non accoglimento della tua domanda di AP è, pertanto, regolare

 

Graduatorie III FASCIA ATA: l’EIPASS non può essere valutato come Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici

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Daniele – Si chiede cortesemente se la certificazione Eipass (personale ATA) può essere valutato sia come Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici e quindi 1 punto, sia come certificazione informatica e quindi 1,20 punti nell’A/A Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile Daniele, la risposta è negativa. Non è ammessa la doppia valutazione dello stesso titolo, bisogna valutare un SOLO TITOLO, infatti non è possibile valutare più titoli della stessa tipologia richiamati in punti DIFFERENTI della tabella di valutazione.

Tra l’altro l’EIPASS non può essere equiparata all’Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici.

Graduatorie III Fascia ATA: in caso di nuove certificazioni informatiche bisogna compilare la domanda di inserimento

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Enrica – Buongiorno, Scrivo per avere ulteriori informazioni riguardo al punteggio circa il certificato ECDL per il prossimo bando III fascia ATA per il triennio 2017/2020.Io nel 2009 ho ricevuto il certificato ECDL che qui allego:
Quale livello riguarda? Quale modello dovró compilare per poterlo inserire?
Sono iscritta sia nella lista AA che nella lista CS dal 2011.
In attesa di risposta,
Cordiali saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Enrica, come ho già detto in una precedente consulenza, per la corretta attribuzione del livello ECDL (se non specificato nell’attestato, come nel suo caso) è opportuno chiedere l’equiparazione del livello direttamente all’ente (AICA) che ha rilasciato il certificato, in quanto non esiste una tabella di confronto ufficiale decretata dal MIUR.

Fatta questa premessa le ricordo che, in caso di nuovi titoli (la certificazione ECDL in suo possesso, conseguita dopo l’ultimo aggiornamento) dovrà necessariamente compilare la DOMANDA DI INSERIMENTO, ricordo infatti che il suddetto allegato serve a inserire nuovi titoli acquisiti durante l’ultimo triennio o ad accedere a nuovi profili professionali.

Punteggio titoli per graduatoria interna di istituto: si valutano 12 punti solo per concorso ordinario e non per concorso riservato

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Antonietta – Sono stata trasferita dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado in seguito al  superamento concorso Lettere bandito con l’O.M. 170 del 20/06/1988. Vorrei sapere se è vero che questa abilitazione non vale  nulla ai fini della graduatoria interna d’istituto. Ringraziandovi porgo distinti saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonietta,

con l’ O.M. 170 del 20/06/88 è stato bandito un concorso riservato che, in base alla normativa, non ti consente di valutare alcun punteggio, sia per la graduatoria interna che per la mobilità.

In base alla tabella di valutazione allegata annualmente al CCNI sulla mobilità si è sempre prevista, infatti,  la valutazione di 12 punti solo per i concorsi ordinari.

Nella lettera A della tabella di valutazione dei titoli si prevede, infatti, quanto segue:

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza ……….. punti 12

Nella nota 10 della succitata tabella viene chiarito esplicitamente che per la valutazione dei 12 punti  sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.

Quindi, mi dispiace, ma  il concorso da te sostenuto, essendo un concorso riservato non ti consente di valutare punteggio per la graduatoria di istituto

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