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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Domanda trasferimento: sono ancora in tempo per revocarla?

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Antonella  – Ho fatto domanda di trasferimento interprovinciale, volendo sono ancora in tempo per revocarla?

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

non dici a quale ordine o grado di istruzione appartieni, informazione importante per fornirti risposta, in quanto le date per poter presentare richiesta di revoca sono differenziate

Sei in tempo per revocare la domanda solo se hai presentato istanza per la secondaria II grado, in quanto i termini per gli altri ordini e gradi di istruzione sono già scaduti.

Puoi trovare i dettagli in una  delle nostre FaQ che ti invito a leggere e che ti riporto di seguito:

Sono docente di scuola Secondaria e ho presentato domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico, sono ancora in tempo per revocare la domanda?

Come stabilisce l’art.5 dell’OM sulla mobilità 2017/218 è consentita la revoca delle domande di movimento presentate, ma la richiesta di revoca, che deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili,  viene stabilito nell’art.2 della stessa Ordinanza  dove vengono indicate le seguenti date  per i diversi ordini e gradi di istruzione:

  • 22 maggio 2017 per la scuola dell’Infanzia
  • 22 maggio 2017 per la scuola Primaria
  • 15 giugno 2017 per la scuola Secondaria I grado
  • 3 luglio 2017 per la scuola Secondaria II grado  

E’ possibile, quindi, revocare la domanda di mobilità, solo ai docenti che partecipano ai movimenti per la scuola Secondaria II grado,  che possono presentare la richiesta entro il 29 giugno 2017, mentre per i docenti  degli altri ordini e grado di istruzione i termini sono ormai scaduti.

Qualora siano state presentate più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, è necessario dichiarare esplicitamente se si intende revocare tutte le domande o solo alcune di esse. In tale ultimo caso si devono chiaramente indicare le domande per le quali si chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

E’ utile sapere, inoltre, come chiarisce la nota 1) dell’OM che, per la data di invio,  fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

Mobilità 2017, come faccio a capire se l’esito sarà corretto? Le nostre FaQ


Posti vacanti per effetto dei trasferimenti interprovinciali: possono essere assegnati ai movimenti provinciali?

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Daniele – In proposito alle possibilità di esito positivo per la domanda di mobilità provinciale, mi chiedo se questa fase risulti ridimensionata per il semplice fatto di precedere quella interprovinciale. Nel caso in cui la fase interprovinciale producesse nuove disponibilità, i posti derivanti non potrebbero più essere destinati a coloro i quali hanno richiesto mobilità provinciale. Questa interpretazione è corretta? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Daniele,

la tua interpretazione è corretta, in sintonia con quanto prevede il contratto sulla mobilità per il prossimo anno scolastico.

Nell’Allegato 1 del CCNI 2017/18, riguardante l’ordine delle operazioni di trasferimento e passaggio, si chiarisce, infatti,  quanto segue:

“Le operazioni di mobilità interprovinciali territoriali sono effettuati nel limite del 30% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15); le operazioni di mobilità professionale sono effettuate nel limite del 10% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15), i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in misura delle stesse percentuali

Il posto che si libera in seguito ad un trasferimento interprovinciale in uscita non potrà, quindi,  essere occupato da un trasferimento provinciale, ma soltanto da uno interprovinciale o dalla mobilità professionale

Passaggio di cattedra su scuola: sarà su cattedra disponibile nell’organico dell’autonomia, senza distinzione tra organico di diritto o di potenziamento

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Roberta  – Sono un’insegnante di scuola secondaria di II grado in ruolo da molti anni. Ho presentato domanda di passaggio di cattedra solo per due istituti dello stesso comune in cui risiedo e in cui si trova la scuola in cui attualmente ho la titolarità. Vorrei sapere se rischio di essere utilizzata su un posto di potenziamento e non su un’intera cattedra?  Grazie per l’attenzione

Giovanna Onnis – Gentilissima Roberta,

non è possibile sapere in anticipo su quale cattedra presterai servizio nel caso dovessi ottenere il passaggio di cattedra richiesto.

La mobilità per il prossimo anno scolastico, sia la mobilità territoriale che la mobilità professionale, sarà disposta su tutte le cattedre vacanti nell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche, organico dell’autonomia che comprende sia quello di diritto che di potenziamento.

Potrai, quindi ottenere il passaggio di cattedra in una delle due scuole da te richieste con preferenza analitica se nell’organico di tale scuola risulterà una disponibilità di cattedra che potrà essere sia nell’organico di diritto che nell’organico di potenziamento.

Nella mobilità, infatti non si fa distinzione tra le due tipologie di organico, che fanno parte dell’unico organico dell’autonomia sul quale si dispongono i movimenti.

Se otterrai, quindi il movimento richiesto, sarà il Dirigente scolastico ad attribuire le cattedre ai docenti titolari nella scuola o con incarico triennale

Bonus 500 euro 2016/17: coloro che non lo utilizzano entro agosto, potranno disporre della somma il prossimo anno scolastico

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Silvana – Fino a quando posso utilizzare il bonus di 500 euro non ancora speso nel corrente anno scolastico?

Giovanna Onnis – Gentilissima Silvana,

in base alle disposizioni indicate nel DPCM del 28 novembre 2016, che disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016/17, potrai utilizzare il prossimo anno la somma non spesa nel corrente anno scolastico.

In base all’art.6 comma 6 del succitato Decreto,  le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.

Se non spenderai il bonus di 500 euro entro il 31 agosto 2017, potrai, quindi,  cumularlo con quello che presumibilmente sarà erogato per l’a.s. 2017/18 e, in questo modo, il prossimo anno, avrai una  disponibilità complessiva di 1000 euro

 

Passaggio di ruolo: non può essere disposto su cattedra occupata da docente con incarico triennale

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Giada – Sono di ruolo alla Primaria, ho ottenuto notizia di convalida del MIUR, in merito al passaggio di ruolo richiesto per la scuola secondaria di secondo grado. Nella sede da me prescelta, nello stesso istituto, è in servizio un incaricato triennale dal 1/09/2016. Il mio punteggio è superiore, potrò ottenere il passaggio di ruolo dal prossimo settembre o dovrò aspettare la fine dell’ incarico? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Giada, potrai ottenere il passaggio di ruolo richiesto solo all’interno dell’aliquota del 10% delle disponibilità residue dopo le operazioni di mobilità territoriale provinciale.

Le disponibilità sono rappresentate dalle cattedre vacanti nell’organico dell’autonomia, che comprende sia l’organico di diritto che di potenziamento.

Le cattedre vacanti sono tutte quelle che, in fase di mobilità,  non risultano occupate da un docente che può essere sia titolare nella scuola oppure titolare nell’ambito con incarico triennale nella scuola.

La cattedra che vorresti ottenere nel passaggio di ruolo, quindi, non è vacante  poiché è occupata da un docente con incarico triennale, docente che tu non puoi scavalcare anche se il tuo punteggio è superiore al suo.

Soltanto se il collega dovesse liberare la cattedra in seguito ad un suo movimento volontario, potresti  concorrere, con gli altri docenti che fanno la stessa tua richiesta,  per ottenere il passaggio di ruolo su questa cattedra.

 

Docente con precedenza e tipologia di posto. Chiarimenti

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Maria – Il docente di scuola secondaria di secondo grado titolare di sostegno e che usufruisce di legge 104 per genitore residente in comune limitrofo,  nel caso in cui richieda trasferimento su posto curriculare, ha precedenza su collega curriculare con maggior punteggio che richieda lo stesso posto e che non abbia alcun tipo di precedenza?

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

il docente che si trasferisce da posto di sostegno a posto comune si muove dopo rispetto ai docenti che si muovono da posto comune a posto comune e indipendentemente dal punteggio. L’unica eccezione è se il docente ha una precedenza di cui all’art. 13 del CCNI, come il caso di cui al quesito.

Pertanto, il docente che fruisce della precedenza si muove sempre prima rispetto agli altri, a nulla rilevando la tipologia di posto.

Calcolo pre ruolo su posto di sostegno

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Luisa – Gentilissimi consulenti,  sono una docente immessa in ruolo su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado il 1/9/15. Mi sono specializzata nel 2009 e ho prestato 8 anni di servizio pre ruolo tutti sul sostegno, di cui 2 prima della specializzazione e 6 dopo la specializzazione, quindi con il titolo. Come deve essere calcolato il punteggio? Complimentandomi per il servizio, ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Luisa,

come noto il servizio svolto nel sostegno per chi è titolare su tale tipologia di posto è raddoppiato nella graduatoria interna di istituto e nei trasferimenti se si chiedono posti di sostegno. Ciò riguarda sia il servizio di pre ruolo che quello che di ruolo.

In particolare, il servizio di pre ruolo viene raddoppiato solo se svolto con il prescritto titolo di specializzazione.

Nel trasferimento, nel tuo caso:

8 anni pre ruolo si moltiplicano x 6 per un totale di 48 pp a cui si aggiungono gli anni di pre ruolo svolti sul sostegno con titolo, (6×6) 36, per un totale di pre ruolo di 84 pp.

Se, invece, parliamo di graduatorie interne:

  • 4×3= 12
  • 4×2= 8

Totale pre ruolo 20 pp.

Pre ruolo su sostegno col titolo:

  • 4×3= 12
  • 2×2= 4

Totale pre ruolo sostegno 16 pp

TOTALE PRE RUOLO 36 pp.

 

Ferie dopo la malattia. La richiesta è legittima.

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Paola – le sottopongo il seguente quesito:. dopo la fine della malattia,non si può andare in ferie ,ma si deve rientrare almeno un giorno al lavoro? è vero? vorrei sapere esattamente cosa prevede la legge grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

è invece possibile purché ovviamente le ferie siano state richieste e poi autorizzate. Nessuna norma impone infatti un rientro in servizio dopo il periodo di malattia.

Sulla questione ti segnalo un parere ARAN del 14/10/2014 l’ARAN nel quale si è precisato che In relazione a tale problematica, si rileva che nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello stesso.

Tuttavia, si deve ricordare che, in base all’art.2109 del codice civile e all’art.18 del CCNL del 6.7.1995, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio.

Pertanto, il dipendente dovrà sempre formulare in via preventiva una specifica richiesta in tal senso al dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie.

 


Mobilità e precedenza per assistenza al disabile. Ordine delle preferenze

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Francesca – Trasferimento provinciale con preferenze esclusivamente su scuola (max. 5). Mia cugina ha normalmente inoltrato su IOL, entro la scadenza, regolare domanda. Le è rimasto un dubbio. Per garantire che la precedenza x l’assistenza x genitore disabile (legge 104/92) venga tenuta in considerazione per tutte e 5 le scuole richieste nella stessa provincia, è corretto il seguente ordine di preferenze (che è stato inserito nella domanda online)? – Preferenza 1)  unica istituzione scolastica del comune viciniore rispetto al comune di assistenza del genitore (parlo di comune viciniore x’ non esiste nessuna istituzione scolastica nell’esatto comune dell’assistito)  – Preferenza 2)  1 istituzione scolastica in comune diverso rispetto al comune viciniore (stessa provincia)  – Preferenza 3)  1 istituzione scolastica in 1 altro comune (diverso dal precedente e da quello viciniore) ma sempre nella stessa provincia  – Preferenza 4)  1 istituzione scolastica ancora in 1 altro comune [diverso dalle preferenze 1), 2), 3)] ma sempre nella stessa provincia. L’ordine è corretto x garantirsi il diritto della suddetta precedenza?  In tal caso la precedenza è valida SOLTANTO per la preferenza 1) (cioè x il comune viciniore rispetto al comune di assistenza) o ANCHE per le altre preferenze (1 – 2 – 3) in quanto si resta pur sempre all’interno della provincia in cui è ubicato il comune di assistenza?  Grazie x tutte le Vostre indicazioni!

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

è corretto, e la precedenza vale per tutte le preferenze espresse.

Infatti, per questo anno non stata prevista per la mobilità provinciale la fase comunale con la possibilità di esprimere il codice comune, pertanto, nelle precedenze, l’obbligo era quello di esprimere come prima preferenza una o più scuole comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito che ricomprendeva tale comune. In assenza di sedi esprimibili (cosa molto comune nella scuola di II grado), bisognava esprimere la una scuola del comune viciniore in cui vi erano sedi esprimibili.

L’inserimento in III fascia delle graduatorie di istituto per i laureati in Giurisprudenza

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Francesco – Avrei bisogno di un Vostro parere in merito alla possibilità, per  il sottoscritto, di presentare utilmente domanda di inserimento in graduatoria di istituto di III fascia. Premesso che h o conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01) nel 2013, vorrei capire se sia sufficiente, per ottenere l’inserimento in  graduatoria di III fascia, il possesso della semplice Laurea ovvero se,  per la mia classe di concorso (A 46, ex 19/a) , sia necessario aver integrato i 96 CFU richiesti dal d.m. 259/2017,  tabella A. Grazie mille in anticipo. Distinti saluti

risposta – gent.mo Francesco, abbiamo spiegato in questo articolo a quale dm ognuno deve far riferimento per capire se può o meno iscriversi nella III fascia delle graduatorie di istituto.

Graduatorie di istituto: chiarimenti Miur su titoli di accesso, CFU mancanti, tabelle classi di concorso

Nel tuo caso, poichè hai conseguito il titolo di studio prima dell’entrata in vigore del DPR 19/2016, devi far riferimento al Vecchio Ordinamento, e cioè al dm 39/98 e dm 22/2005.

Chi è in possesso di laurea vecchio ordinamento dm 39/98 o specialistica/magistrale del dm 22/2005 deve far riferimento a questi decreti per capire a quali classi di concorso può accedere e quali esami o CFU sono richiesti per accedervi (il Ministero non lo precisa, ma è sottinteso che anche per queste laureee l’inserimento non è generalizzato al possesso del solo titolo, ma bisogna essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla classe di concorso, come è sempre stato). Cerca la tua classe di concorso sul sito del Miur

Pertanto potrai accedere alla III fascia solo se il tuo piano di studi avrà compreso i CFU richiesti dal vecchio ordinamento. Per Giurisprudenza infatti spesso i laureati non comprendono nel piano di studi gli esami di economia, che bisogna integrare, ma tutto dipende dalle scelte personali e se l’obiettivo dell’insegnamento era già nei tuoi pensieri durante il corso di studi.

Cattedra Orario Esterna: la scuola di completamento potrà essere modificata dall’Ufficio Scolastico Provinciale

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Giusy –  Desidero esporre un problema. Sono stata immessa in ruolo 2 anni fa e dopo l’anno di prova ho avuto il trasferimento e quindi la sede di titolarità per 12 ore su una scuola  A con completamento in scuola B, COE,  in due comuni diversi. Quest’anno non ho presentato domanda di mobilità perché voglio mantenere queste sedi. Ad una collega, che è risultata soprannumeraria nella sua scuola di titolarità, è stato comunicato, dalla segreteria della sua scuola, che il completamento di 6 ore lo farà nella scuola B dove sono titolare io. Come è possibile questo? E la mia titolarità? Grazie per l’attenzione

Giovanna Onnis – Gentilissima Giusy,

la composizione di una Cattedra Orario Esterna può subire delle modifiche nel corso degli anni scolastici in relazione alla sede di completamento oppure può trasformarsi in Cattedra Orario Interna se si dovessero costituire nuove ore in organico che garantirebbero  il completamento interno nella scuola  sede principale della cattedra.

La costituzione delle COE in organico è compito dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Sarà, quindi, possibile chiarire il tuo dubbio dopo la pubblicazione dell’organico della tua scuola di titolarità dove potrai verificare se la tua cattedra è rimasta una cattedra orario con completamento esterno e in questo caso sarà esplicitata la scuola di completamento che, ribadisco, potrà essere differente da quella in cui completi nel corrente anno scolastico.

La modifica della scuola di completamento non modifica la titolarità del docente che per te è la scuola A, ma  non la scuola B che risulta essere, per quest’anno, la scuola di completamento  della cattedra senza influire o condizionare la tua titolarità

 

Assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione: regole valide fino al corrente anno scolastico, saranno confermate?

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Paola – Sono di ruolo alle medie e ho insegnato per tre anni in una scuola. Poi ho chiesto il passaggio di ruolo e ho trascorso l’anno appena concluso insegnando alle superiori (facendo l’anno di prova). Quindi ora sono di ruolo anche alle superiori e non ho fatto domanda di trasferimento, avendo la titolarità nella scuola in cui ho insegnato quest’anno. Tuttavia ho molte ore di potenziamento. Se volessi tornare alla scuola media dove ero fino all’anno scorso, potrei fare una domanda di assegnazione provvisoria? Grazie mille per l’attenzione

Giovanna Onnis – Gentilissima Paola,

la contrattazione per la mobilità annuale 2017/18 è ancora in corso e potremo conoscere le regole e i requisiti necessari per poter partecipare ai movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico, solo dopo la pubblicazione del nuovo CCNI.

Se, per chiedere AP in grado di istruzione differente rispetto a quello di titolarità,  le regole rimarranno invariate rispetto a quelle in vigore nel corrente anno scolastico, la richiesta  sarà possibile solo ai docenti che hanno superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.

Come docente che ha ottenuto nel corrente anno scolastico il passaggio di ruolo dalla Secondaria I grado alla Secondaria II grado, sei in anno di prova come docente titolare nel II grado.

L’anno di prova si conclude il 31 agosto, quindi non avrai lo ancora concluso entro i termini di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, termini che non conosciamo ancora, ma che sicuramente saranno precedenti alla data indicata.

Se avrai i requisiti necessari, quindi, e se le regole indicate saranno confermate, potrai chiedere AP solo per la scuola Secondaria II grado dove sei titolare e in anno di prova

 

Graduatoria interna di istituto: come valutare l’anzianità di servizio sul sostegno?

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M.G. – Sono una docente in ruolo da 18 anni , sono stata immessa in ruolo su sostegno ADO4 dalla graduatoria doppio canale AO29, poi dopo 8 anni sono passata sulla materia Gli anni del sostegno valgono la metà come cambio di classe di concorso? Ho 12 anni di pre-ruolo e 18 di ruolo qual è  il mio punteggio di anzianità di servizio nella graduatoria interna di istituto ? Fiduciosa di una risposta porgo cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima M.G.,

il punteggio per il servizio svolto sul sostegno può essere raddoppiato nella graduatoria interna di istituto solo dai docenti che risultano titolari su questa tipologia di posto.

Nel tuo caso, il trasferimento ottenuto 8 anni fa da sostegno a posto comune, ha determinato una modifica nella tipologia di posto in cui sei titolare e come docente titolare su materia non potrai più raddoppiare il punteggio per il servizio svolto sul sostegno.

Per 12 anni di pre-ruolo e 18 anni di ruolo come anzianità di servizio, nella graduatoria interna di istituto, ti spetta, quindi,  il seguente punteggio:

Servizio pre-ruolo

4anni x 3 punti = 12

8 anni x 2 punti = 16

Totale punteggio pre-ruolo 12+16 = 28 punti

Servizio ruolo

18 anni x 6 punti = 108 punti

Punteggio totale anzianità di servizio

28 + 108 = 136 punti

Mobilità e specifica domanda: per altra classe di concorso non si deve chiedere trasferimento, ma passaggio

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Marina – Avrei un dubbio relativo ai trasferimenti interprovinciali e volevo chiederle gentilmente qualche delucidazione che possa aiutarmi a chiarirmi le idee.
Io sono entrata in ruolo nel 2015 su classe di concorso A052 (latino e greco), ma sono anche abilitata, “a cascata “, su classi di concorso A051 (italiano e latino allo scientifico), A050 (italiano e storia negli istituti superiori) ed A043  (italiano, storia e geografia alle medie).


Visto che quest’ anno ho presentato domanda di trasferimento interprovinciale, verrà presa in considerazione solo la classe di concorso in cui sono in ruolo, e quindi otterrò il trasferimento  solo se sarà libero un posto di latino e greco al liceo classico nella provincia desiderata?  Oppure potrei anche essere trasferita ottenendo una cattedra in uno scientifico, o tecnico, o una scuola media?
Grazie mille e buona giornata!

Giovanna Onnis – Gentilissima Marina,

la mobilità dei docenti comprende diversi movimenti che si distinguono nel seguente modo:

  • mobilità territoriale, che comprende i trasferimenti sia provinciali che interprovinciali
  • mobilità professionale che comprende i passaggi di cattedra e i passaggi d ruolo sia provinciali che interprovinciali.

Ritengo importante fornirti le seguenti precisazioni:

  • la richiesta di mobilità per la stessa classe di concorso di titolarità è una domanda di trasferimento
  • la richiesta di mobilità per una classe di concorso diversa , ma appartenente allo stesso grado di istruzione di titolarità, è una domanda di passaggio di cattedra
  • la richiesta di mobilità per un altro grado di istruzione è  una domanda di  passaggio di ruolo

La tua domanda di mobilità interprovinciale, che riguarda la classe di concorso A013 (ex A052) nella quale sei titolare, è una richiesta di trasferimento e potrà  essere soddisfatta solo in presenza di disponibilità per questa classe di concorso.

Nel trasferimento, quindi, non potrai essere assegnata a cattedra di altra classe di concorso anche se possiedi specifica abilitazione.

Per ottenere cattedra nella classe di concorso A012 (ex A050) oppure A011 (ex-A051) avresti dovuto presentare domanda di passaggio di cattedra.

Per ottenere cattedra nella classe di concorso A022 (exA043) avresti dovuto presentare, invece,  domanda di passaggio di ruolo.

 

Ferie ATA: è possibile mantenere le ferie residue fino al mese di aprile dell’anno successivo

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Salve chiedo info.Domanda per ferie. Sono un ass.tecnico , il DS mi fa sapere che le ferie vanno prese tutte, è normale? Non posso conservare 10 giorni per le vacanze di Natale? Perché devo prendere tutti questi giorni di ferie? Grazie per la cortese attenzione. 

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, l’art. 13 comma 10 stabilisce che, il personale ATA potrà fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Pertanto può conservare i 10 giorni, per fruirli durante la sospensione delle attività didattiche prevista per le vacanze di Natale.

Infine ricordo al suo DS che le ferie imposte sono ILLEGGITTIME!


ATA: calcolo ferie a tempo pieno e part-time

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Catia – Buongiorno vi vorrei porre un quesito. Sono Catia collaboratore scolastico di ruolo.  Vorrei sapere quante ferie e festività soppresse ho ha disposizioni.  Fino al 08/03/2017 come Collaboratore scolastico di ruolo su 36 ore settimanali lavorativi su 5 giorni.  poi dal 09/93/2017 fino Al 30/06/2017 come A.A con contratto part time verticale di 12ore.  Riprendendo il servizio come Collaboratore scolastico di ruolo il 01/07/2017.  Aspetto con ansia risposta

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Catia, in riferimento ai CCNL del 4 agosto 1995, del CCNL 26 maggio 1999, CCNL 2002/2005 ed il più recente CCNL 2006/2009 nulla è stato innovato in materia, in particolare viene ribadito quanto già affermato dal MIUR “nell’ipotesi che il POF d’Istituto preveda la settimana articolata su 5 giorni di attività per il personale ATA, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori la settimana, vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno” .

Risulta pertanto evidente che le ferie del personale ATA, indipendentemente dall’orario settimanale effettuato, devono essere sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi, escludendo quindi tutte le festività ricadenti nel periodo di ferie richiesto (domeniche e quant’altro), ma non il giorno lavorativo in cui il dipendente non è in servizio.

Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodi, meno di 6 giorni nell’arco settimanale, non comprendenti il “giorno libero” di una determinata settimana, queste comportano un computo maggiorato del 20% (1,2).

Pertanto per il servizio di ruolo come CS, continuerà a maturare le ferie e le festività soppresse come negli anni precedenti.

Per quanto riguarda invece il calcolo delle ferie durante il servizio di AA prestato ai sensi dell’art. 59 del CCNL scuola, in regime di part-time verticale (presumo su 2 giorni lavorativi considerato che, nel quesito non specifica le giornate ma solo le ore lavorate cioè 12). Il calcolo da effettuare è il seguente:

giorni di ferie effettivamente spettanti = 32 o 30 x 2/6 = 10,66 ovvero 11 giorni (con anzianità superiore ai 3 anni) o 10 giorni (con anzianità inferiore ai 3 anni);

giorni di festività soppresse effettivamente spettanti = 4 x 2/6 = 1,33 ovvero 1;

Naturalmente i risultati devono essere proporzionati ai giorni di effettivo servizio.

Considerato che il calcolo è stato eseguito per l’intero anno scolastico.

Permessi retribuiti per motivi personali o familiari: sono sempre attribuiti

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Maria – Buongiorno sono un collaboratore scolastico ho richiesto un permesso retribuito per poter accompagnare la figlia di 11 anni dal dentista, mi e stato contestato perché il dentista non del asl ma e uno studio privato.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, l’art. 15 comma 2 del CCNL comparto scuola recita quanto segue: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

L’intervento dell’ARAN in data 2 febbraio 2011 “…l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.

Quindi, considerata la previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria fruizione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.

Inoltre, considerato che:

  • Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
  • Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  • Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.

Pertanto, l’“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.

Graduatorie di istituto: il calcolo del punteggio è per anno scolastico

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Sara – vi scrivo perchè è il primo anno che mi ritrovo a compilare la domanda per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia dopo aver insegnato per qualche mese.
Sul vostro sito ho letto che per il calcolo del punteggio di servizio bastava contare:

“Nelle scuole statali o paritarie:

  •  da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12.  “

Il mio dubbio nasce dal fatto che effettuato una supplenza, sul sostegno pur essendo iscritta in altre classi di concorso, per il periodo dal 15 febbraio 2017 al 9 giugno c.a. (per un totale di 115 gg). Devo contare il totale dei giorni effettuati o andare a vedere le date dei singoli contratti che si sono succeduti uno dopo l’altro senza interruzione per poi calcolare se in quel singolo contratto ho effettuato almeno 16 gg lavorativi o di più? Mi spiego se il primo contratto va dal 15 febbraio al 7 marzo e quindi 21 gg, mi devo assegnare 2 pt per questo periodo e poi vedere il 2° contratto dal 8 marzo al 5 aprile e così via?? spero di essere stata chiara nella richiesta. grazie

risposta – gent.ma Sara, il punteggio viene attribuito per anno scolastico. Quindi si contano tutti i giorni utili a determinare il punteggio e si calcola a quanto si arriva.

la scansione serve per comprendere quali sono i limiti di giorni tra un punteggio e l’altro, ma il conteggio è complessivo.

Graduatorie di istituto, il decreto II e III fascia, modelli domanda, tabella titoli. Scadenza 24 giugno, le istruzioni

Graduatorie di istituto: laurea triennale L19 permette accesso a personale educativo

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Matteo – Sto cercando un modo per inserirmi nelle graduatorie in 3^ fascia (nuovo inserimento); purtroppo ho un diploma con classe A 66 in esaurimento e quindi non posso presentare domanda con questa classe.
Ho una laurea triennale classe L 19 e non rientro negli educatori di istituto.
Ho però preso incarico un anno, quello appena concluso, come insegnante di sostegno per chiamata diretta del dirigente con contratto ministeriale scadente il 30/06: posso inserirmi eventualmente in 3^ fascia solo con questo titolo/esperienza? E come eventualmente? Grazie

risposta – gent.mo Matteo, ti confermiamo che l’accesso alla classe A66 è consentito solo a chi è già inserito e deve aggiornare, ma non sono previsti nuovi inserimenti

Graduatorie di istituto: chi è già inserito per A075 A076 può continuare ad aggiornare, sono vietati nuovi inserimenti

Non puoi inserirti sulla base della supplenza effettuata, in quanto l’inserimento avviene per titolo di accesso, non per servizio svolto.

Puoi invece inserirti nelle graduatorie del personale educatico in virtù della laurea triennale L19.

Graduatorie di istituto 2017: titoli di accesso per i posti di personale educativo

Graduatorie di istituto: il docente a tempo indeterminato può scegliere una provincia diversa rispetto a quella in cui è in ruolo

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Gennaro – Gli articoli 36 e 59 del CCNL 29/11/2007(ex art. 33 e 58 CCNL 23/07/2003) prevedono rispettivamente che

·“ il personale docente (n.d.r. a tempo indeterminato) può accettare,nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”;
·“ il personale ATA(n.d. r. a tempo indeterminato) può accettare,nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

Sarei interessato alla parte riguardante i docenti.

Vi chiedo come si realizza una situazione del genere? Il dirigente può negare il consenso a tale procedura?
Tecnicamente come si realizza la procedura? Ad es. bisogna prima essere sicuri di aver preso la supplenza annuale e poi successivamente si comunica al Dirigente Scolastico della scuola dove si è assunti a t.i. la volontà di espletare l’anno scolastico in altro ruolo come supplente annuale?
In caso di diniego del dirigente, si va incontro a sanzioni nel caso si sia già accettata la supplenza?
Inoltre l’attività di docente supplente annuale può essere svolta in una città diversa da quella dove si è assunti a tempo indeterminato?

Spero di essere stato chiaro. Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte Distinti saluti

risposta – gent.mo Gennaro, la possibilità per il docente di ruolo di poter effettuare supplenze è sancita dal Contratto. Pertanto non c’è bisogno di autorizzazione del Dirigente per avvalersene.

Il Dirigente può essere dispiaciuto che un insegnante valente lasci la scuola per un periodo di tempo, ma non può ostacolarlo.

Nel concreto, il nostro consiglio è quello di non telefonare a scuola dicendo “ho preso una supplenza, arrivederci al prossimo anno”. Le proposte di supplenza infatti avvengono con qualche giorno di anticipo rispetto all’assegnazione, per cui si avverte la scuola della possibilità e della volontà di accettare la supplenza se spetterà a te. La scuola ti spiegherà come procedere.

Ti confermiamo invece che la supplenza può essere svolta in provincia diversa rispetto a quella in cui insegni come docente di ruolo. Entro il 24 giugno 2017 infatti dovrai presentare la domanda di inserimento/aggiornamento in II e/o III fascia delle graduatorie di istituto, e non c’è alcun vincolo per quanto riguarda la scelta della provincia.

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