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Cattedre Orario Esterne: il MIUR ha autorizzato il completamento anche tra scuole di ambiti diversi

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Riccardo – Gentilissimi, nella mia provincia ė stata assegnata una COE su due ambiti diversi. Chiedo se questo sia possibile letta la normativa che afferma il contrario. Ci sono state deroghe in corso d’opera? Nel caso non sia possibile, ci sono li estremi per fare ricorso? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Riccardo,

la disposizione inserita nell’art.11 del CCNI sulla Mobilità 2017/18 dove si parla esclusivamente di Cattedre Orario Esterne per le quali è previsto il completamento in una o due scuole del medesimo ambito, è stata superata da specifica autorizzazione fornita dal MIUR

Come abbiamo prontamente segnalato nel nostro articolo, infatti, il MIUR ha autorizzato tutti gli uffici scolastici provinciali, tramite gli UU.SS.RR., ad effettuare i completamenti delle cattedre orario esterne anche tra scuole di ambiti diversi, in deroga alla Legge n. 107/15, con l’obiettivo di ridurre il numero di docenti soprannumerari grazie alla conseguente maggiore disponibilità di cattedre, nello specifico di COE,  nell’organico delle diverse istituzioni scolastiche


Mobilità annuale e richiesta di Cattedre Orario Esterne: è possibile scegliere tra opzione A (completamento stesso comune) oppure opzione B (completamento comuni diversi)

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Cristoforo – Sono un docente dichiarato quest’anno soprannumerario e trasferito d’ufficio  in altra sede. Auspicando di potere rientrare nella sede di titolarità, presenterò domanda di utilizzazione avendo però un dubbio da chiarire per cui Il mio quesito è il seguente: nella domanda di utilizzazione Sezione I – tipi di posto al n° 35 mettendo la crocetta solo sulla lettera A (cattedra tra scuole dello stesso comune),  nel caso fosse disponibile solo una cattedra comprendente la scuola di titolarità ed altra sede, potrebbero ugualmente utilizzarmi?

p.s.)  premetto che sono interessato solo a cattedra dello stesso comune per cui non vorrei che il CSA intendesse la mia richiesta di utilizzo sulla sede di titolarità non considerando le ore di completamento esterne. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Cristoforo,

se nella domanda di utilizzazione indichi la tua volontà per essere assegnato anche su una COE spuntando l’opzione A,  possono assegnarti solo una COE con completamento nello stesso comune, ma non cattedra con completamento in comuni diversi,

Ti ricordo che potrai essere soddisfatto  per la sede principale della COE che dovrà essere una delle scuole da te inserite nelle preferenze, ma la scuola di completamento è stabilita dall’USP nella composizione della cattedra e potrebbe essere anche una sede da te non richiesta.

Per ogni preferenza sarà valutata la disponibilità di cattedre nel seguente ordine:

1- Cattedre interne

2- COE con completamento nello stesso comune (opzione A) per i docenti che hanno fatto tale richiesta

3- COE con completamento in comuni diversi (opzione B) per i docenti che hanno fatto tale richiesta

Non avendo fatto la richiesta relativa al punto 3, non potrai, quindi essere assegnato su una COE in comuni diversi anche se tale cattedra dovesse avere la tua scuola di precedente titolarità, da te inserita nelle preferenze, come sede principale

Utilizzazione: il punteggio corrisponde a quello della graduatoria interna di istituto aggiornato con l’anno in corso

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Donatella – Sono stata immessa in ruolo sul sostegno (scuola secondaria I grado) e trascorsi i prescritti 5 anni, senza mai cambiare scuola, ho chiesto per l’a.s. 2015/16  il trasferimento su posto comune, ottenendolo nella stessa scuola in cui ero titolare di cattedra sul sostegno. Ora la mia cattedra è stata trasformata in una COE molto scomoda e vorrei provare a chiedere utilizzazione sul sostegno, indicando come preferenza la scuola in cui sono titolare di cattedra (art. 2 comma 1 lettera f del CCNI).

Vorrei sapere:

1- per ogni anno di servizio pre-ruolo devo attribuirmi 6 o 3 punti?

2- mi spettano i 6 punti per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità?

Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Donatella,

come docente specializzata sul sostegno potrai chiedere utilizzazione solo su questa tipologia di posto nello stesso grado di istruzione di titolarità, in sintonia con la parte del contratto da te citata.

Potrai esprimere, tra le 15 preferenze,  anche la scuola nella quale sei titolare su materia e volendo potrai esprimere questa come unica preferenza.

Il punteggio spettante per le utilizzazioni è quello attribuito nella graduatoria interna di istituto con l’aggiornamento relativo all’anno in corso.

1- Per il servizio pre-ruolo la valutazione è differente rispetto alla mobilità volontaria per la quale si sono valutati 6 punti per ogni anno come il servizio in ruolo, mentre per la graduatoria interna e, quindi, per l’utilizzazione,  si valutano 3 punti ogni anno per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.

2- Il punteggio di continuità non ti spetta in quanto il trasferimento ottenuto da sostegno a materia ha interrotto la continuità e ti ha fatto perdere tutto il punteggio maturato anche se la scuola di titolarità è rimasta invariata, ma è cambiata la tipologia di posto in cui sei titolare

 

Assegnazione provvisoria e precedenze: l’ordine di valutazione è indicato nell’art.8 del CCNI

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Maurizio –  Trovandomi a dover compilare la domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s.2017/2018, vi chiedo di volermi gentilmente chiarire il seguente dubbio: se mi trovo nella situazione sia della lettera i) punto IV art.8 c.1 , che della lettera l) punto IV art.8 c.1 , quale ha maggior forza ? In attesa di un vostro gentile riscontro porgo cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Maurizio,

le precedenze per l’assegnazione provvisoria vengono valutate nell’ordine di priorità con il quale sono inserite nell’art.8 del CCNI.

Se rientri nelle condizioni previste nel punto IV lettera i) (personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore) e anche in quelle previste alla lettera l) (lavoratore padre con figlio di età inferiore a 6 anni), potendo far valere una sola precedenza, quella che sarà valutata prima corrisponde a quella individuata dalla lettera i) che risulta prioritaria rispetto all’altra in tuo possesso

 

Esami di Stato, verranno pagati i docenti che hanno svolto il servizio, non chi ha inviato certificato di malattia

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Ernesto – Sono stato nominato come commissario d’esame. A causa di un intervento chirurgico il giorno 19 Giugno ho mandato alla mia scuola di titolarita’ e al provveditorato la certificazione medica che attestava il ricovero presso struttura ospedaliera pubblica. VI chiedo: Verro’ pagato cmq visto che  ho ricevuto nomina e non ho potuto accettare solo x malattia dimostrata? Spero in un vostro riscontro Cordiali Saluti

risposta – gent.mo Ernesto, la risposta è negativa. Tu hai presentato certificato il giorno stesso dell’insediamento della commissione, per cui non hai assunto servizio per la nomina che ti era stata conferita. Il certificato di malattia ti ha esonerato dallo svolgimento dell’incarico, ma il compenso spetterà al docente che ti ha sostituito.

Tutti i docenti nominati che non hanno partecipato agli Esami di stato hanno dovuto certificare i motivi dell’assenza.

Il docente che interrompe il servizio durante lo svolgimento degli Esami di Stato viene retribuito fino al giorno in cui ha svolto l’incarico, ma nel tuo caso non c’è stata neanche la presa di servizio.

Assegnazione provvisoria per grado diverso di istruzione: domanda aggiuntiva rispetto a quella relativa al grado di titolarità

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Marco – Sono un docente di lettere delle scuole medie. Vorrei chiedere l’assegnazione provvisoria al liceo, dove ho insegnato 10 anni prima di diventare di ruolo nella A043. Quello che non vorrei, però, è avere un’assegnazione in una scuola media diversa dalla mia attuale. Siccome devo per forza chiedere un’assegnazione anche al mio stesso grado di appartenenza, posso esprimere una sola preferenza per le scuole medie e tutte le preferenze possibili per i licei? Grazie mille, un caro saluto

Giovanna Onnis – Gentilissimo Marco,

puoi presentare due domande distinte di assegnazione provvisoria, una per la secondaria I grado dove sei titolare e l’altra per la secondaria II grado.

Ti ricordo che la richiesta per il grado di istruzione di titolarità avrà prevalenza, infatti, come stabilisce l’art.7 comma 6 del CCNI, la richiesta per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Puoi decidere liberamente quali preferenze inserire nelle due domande e non ci sono impedimenti nel chiedere solo una scuola per il I grado e inserire anche il numero massimo di 15 preferenze per il II grado.

 

Utilizzazione su CPIA e Corso serale: quali requisiti sono richiesti?

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Fulvia – Sono un’insegnate di scuola media e già l’anno scorso ho chiesto ed ottenuto l’utilizzo sul CPIA (scuola serale). Hanno attivato in città anche un corso serale in una scuola superiore (Ragioneria); avendo l’abilitazione anche alle superiori, sarei interessata a fare domanda anche lì. E’ consentito inoltrare ambedue le domande, cioè su due scuole di differente grado (CPIA e SERALE SUPERIORI)? Bisogna indicare in qualche modo una priorità? Oppure sceglieranno in base a loro criteri? Cordialissimi saluti e grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Fulvia,

come chiarisce il CCNI sulla mobilità annuale 2017/18, anche se non sei in esubero, trasferita d’ufficio o a domanda condizionata, puoi presentare sicuramente la domanda di utilizzazione che ti interessa, rientrando in uno dei requisiti previsti nell’art.2 comma 1.

Nello specifico, il tuo caso rientra nella lettera f):

f) i docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali) previsti nel DPR n.263/2012.

Puoi chiedere, quindi,  utilizzazione per il I grado (CPIA) dove sei titolare, mentre per presentare domanda per il II grado (corso serale) devi appartenere a classe di concorso in esubero provinciale.

In presenza di questa condizione potrai chiedere ambedue i gradi di istruzione compilando moduli distinti, ma avrà comunque prevalenza la richiesta per il grado di istruzione di titolarità.

Trasferimento su COI o COE: quali sono i criteri che vengono seguiti nell’attribuzione della cattedra?

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P.P. –  Ho presentato domanda di mobilità per le scuole secondarie di secondo grado accolta, ma secondo me l’assegnazione della sede è stata effettuata a mio danno. Avevo inserito tre sedi: 1) Liceo Scientifico comune X; 2) Liceo Umanistico comune X; 3) Liceo Classico comune X. Con opzione anche per COE. Mi è stata attribuita una COE al Liceo Scientifico comune X pur avendo 215 punti, mentre ad una collega è stata attribuita una COI al Liceo Classico con solo 126 punti.

Ho fatto ricorso all’USR richiamando l’art.11 comma 6 del CCNI. Mi si è risposto che l’assegnazione viene effettuata senza distinguere COI con COE, ma solo seguendo l’ordine delle sede descritte. Potete darmi cortesemente un parere su tale situazione, in maniera che possa tutelarmi nei modi e nei tempi previsti dalla normativa. Cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissimo P.P.,

il trasferimento da te ottenuto è corretto e non avevi, quindi, nessuna motivazione per presentare ricorso.

Avendo indicato nella tua domanda la volontà di essere trasferito anche su COE, il sistema ha valutato per ogni preferenza espressa la disponibilità di cattedre, prima COI e dopo COE, passando alla preferenza successiva soltanto in assenza di disponibilità per le due tipologie di cattedre.

Sei stato, quindi, trasferito nella prima preferenza espressa dove sicuramente non c’era disponibilità di COI e sei stato assegnato alla COE vacante anche se nella terza preferenza risultava disponibile una COI che è stata assegnata ad altro docente.

Il fatto che questo docente abbia un punteggio inferiore al tuo non è determinante in quanto tu sei stato soddisfatto nella prima preferenza espressa nella domanda per una tipologia di cattedra da te richiesta.

Quanto detto è esattamente in sintonia con l’art.11 comma 6 del CCNI da te citato:

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:

a) le cattedre interne;

b) le cattedre esterne con completamento nello stesso ambito


Assegnazione provvisoria: posso presentare domanda solo per altro grado di istruzione?

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E.F. –  E’ possibile per un docente in servizio sul secondo grado (superiori tedesco) chiedere assegnazione provvisoria soltanto per un altro grado di scuola (scuola media tedesco), senza fare altra domanda?  Il mio USP mi ha detto che sono tenuta a fare  la domanda di assegnazione per il mio grado e solo a condizione di aver fatto quella posso procedere alla richiesta di assegnazione su altro grado. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima E.F.,

la risposta al tuo quesito è negativa e quanto detto dall’Ufficio Scolastico Provinciale è corretto.

E’ possibile, infatti, presentare domanda di assegnazione provvisoria per grado di istruzione diverso da quello di titolarità, ma questa richiesta può essere solo aggiuntiva rispetto a quella relativa al grado di titolarità che deve essere presentata obbligatoriamente.

La disposizione normativa è rappresentata dal CCNI sulla mobilità annuale 2017/18 che nell’art.7 comma 6 è molto chiara sull’argomento:

[….] La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità[….]

Potrai, quindi chiedere AP nel II grado, ma questa richiesta potrà essere valutata solo secondariamente avendo priorità quella per il I grado dove sei titolare.

Per maggiori dettagli ti invito a leggere l articolo sull’argomento pubblicato da OrizzonteScuola  http://www.orizzontescuola.it/assegnazione-provvisoria-requisiti-chiedere-anche-altra-classe-concorso-altro-grado-istruzione/

Utilizzazione: posso modificare la domanda già inviata?

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Antonella – Ho compilato modulo per utilizzazione su istanze online ma ho dimenticato di inserire un dato. La domanda è già stata inviata all’USP di competenza. È possibile apportare delle modifiche? In che modo? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

per rispondere con esattezza al tuo quesito sarebbe stato necessario indicare a quale ordine o grado di istruzione ti riferisci.

Le possibilità, infatti, sono due in quanto potrebbe essere una domanda per la scuola dell’Infanzia o per la scuola Primaria oppure per la scuola Secondaria di I o di II grado.

Nel primo caso i termini sono scaduti il 20 luglio e, conseguentemente, non hai più la possibilità di apportare modifiche alla domanda inviata.

Nel secondo caso i termini per la compilazione  e l’invio della domanda sono dal 24 luglio al 2 agosto 2017, quindi, volendo puoi apportare tutte le modifiche  e le integrazioni che ritieni opportune alla domanda inviata.

Per fare ciò devi annullare l’invio, modificare o aggiungere ciò che ti interessa e inviare di nuovo.

Ti ricordo che questa procedura potrai attuarla tutte le volte che vorrai, ma entro il termine ultimo che è il 2 agosto.

Ti consiglio in ogni caso di non aspettare l’ultimo giorno onde evitare disguidi che potrebbero impedirti l’invio definitivo con tutte le comprensibili conseguenze

Soprannumerario in organico di fatto: il docente può chiedere utilizzazione o rimane a disposizione nella scuola di titolarità

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Antonella – Sono un’insegnante titolare di scuola media su COE e quest’anno a conclusione dei movimenti sull’organico di diritto ho mantenuto la titolarità sempre su COE (due istituti). I primi di luglio nell’organico di fatto risultava che per il trasferimento di un allievo in altra scuola non si formava più una classe quindi a tutt’oggi 25 luglio non so ancora quale sia la mia situazione non avendo nessuna indicazione dall’USP di competenza (anche su richiesta della dirigente della mia scuola).  Avendo inoltre presentato domanda di trasferimento per altro comune e non avendolo purtroppo ottenuto quali potrebbero essere gli  eventuali sviluppi o possibilità?
Ringraziandovi anticipatamente distinti saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

se risulterai soprannumeraria in organico di fatto,  per il prossimo anno scolastico non ci saranno modifiche nella tua titolarità.

Rimarrai, quindi, titolare nella scuola attuale dove potrai rimanere a disposizione per le ore di cattedra mancanti o volendo potrai chiedere utilizzazione entro 5 giorni dall’individuazione della tua posizione di soprannumerarietà, senza, però, essere obbligata a presentare domanda .

I docenti individuati soprannumerari in organico di fatto, infatti, hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di presentare domanda di utilizzazione per il prossimo anno scolastico, in quanto possono decidere di rimanere nella scuola in cui risultano ancora titolari nonostante l’esubero che ha interessato l’organico di fatto, come stabilisce l’art.5 comma 8 del CCNI sulla Mobilità annuale 2017/18

Per maggiori dettagli e chiarimenti ti invito a leggere il nostro articolo sull’argomento

Quando il docente di ruolo può essere utilizzato su altra classe di concorso anche senza abilitazione. Sovrannumerari e non

Assegnazione provvisoria e figlio di età inferiore ai sei anni: spetta precedenza e punteggio

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Massimiliano – Sono genitore di un figlio di età inferiore a 6 anni nella compilazione della domanda di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di primo grado devo contrassegnare:

-Sezione D precedenze: lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età non superiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l’a.s. 2017/2018)

oppure
-Sezione F: esigenze di famiglia casella 23

oppure entrambi?

Grazie per il prezioso aiuto

Giovanna Onnis – Gentilissimo Massimiliano,

devi contrassegnare entrambe le caselle.

Nella sezione D, contrassegnando la casella 13a, dichiari di aver diritto alla precedenza per figlio di età inferiore ai 6 anni. Questa precedenza ti consentirà di usufruire dell’assegnazione prioritariamente rispetto ad altri docenti senza precedenza anche se con punteggio superiore al tuo, ma non determinerà per te nessun punteggio aggiuntivo.

Contrassegnando, nella Sezione F,  la casella 23, dichiari di avere un figlio di età inferiore ai 6 anni ai fini della valutazione del punteggio e, in questo caso ti spettano 4 punti

Classi di concorso in esubero provinciale: gli elenchi devono essere pubblicati dagli Uffici Scolastici Provinciali

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Peppino – Sono un docente titolare di posto comune e vorrei chiedere utilizzazione su sostegno interprovinciale. Come faccio a sapere se la mia classe di concorso è in esubero in provincia di Napoli? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Peppino,

l’elenco delle classi di concorso in esubero provinciale viene predisposto dagli uffici scolastici dopo la pubblicazione dei movimenti territoriali e professionali per il prossimo anno scolastico.

Gli Uffici scolastici provinciali di alcune province stanno cominciano a pubblicare, come abbiamo segnalato nel nostro articolo, e per ora la provincia che ti interessa non ha ancora pubblicato.

Ti informo che il nostro articolo sarà costantemente aggiornato con l’inserimento delle province che via via pubblicheranno, per cui potrebbe essere utile per te consultarlo poiché la possibilità di chiedere utilizzazione interprovinciale dipende proprio dall’inserimento della tua classe di concorso nell’elenco di quelle in esubero nella tua provincia

http://www.orizzontescuola.it/classi-concorso-esubero-movimenti-del-ii-grado-gli-elenchi-degli-usp/

Assegnazione provvisoria: preferenze nel comune di ricongiungimento, chiarimenti

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Rosario – Gentilissimi, nel compilare la domanda di assegnazione provvisoria, scuola secondaria II grado, ho riscontrato un problema forse riconducibile al sistema e che riguarda diversi miei colleghi. Vivo nel comune X (ricongiungimento) in cui è presente una sede associata della scuola principale del comune Y (comune comunque più vicino dopo quello di ricongiungimento). Nella finestra dedicate alle 15 scuole, il comune X non compare, senza dubbi metterò dunque come prima la scuola in Y. Nello spazio “ricongiungimento” compare invece sia X che Y. Quale comune dovrò indicare nel ricongiungimento? Cordialmente

Giovanna Onnis – Gentilissimo Rosario,

il tuo comune di ricongiungimento è il comune X dove , presumibilmente (in base a ciò che dici), non vi sono scuole da te richiedibili per la tua classe di concorso, altrimenti  comparirebbero,  su istanze online, nella sezione specifica per la scelta delle scuole.

Il plesso presente nel comune X appartiene all’IC ubicato nel comune Y che, tra l’altro, rappresenta per te il comune viciniore. Gli IC hanno un unico codice meccanografico comprensivo di tutti i plessi che ne fanno parte, quindi non potrai esprimere preferenza per il plesso nel comune X, ma dovrai chiedere l’IC ubicato ne comune Y, comprendendo in tale preferenza tutti i plessi, compreso quello che ti interessa maggiormente poiché ubicato nel comune di ricongiungimento.

Quindi, riepilogando, dovrai indicare il comune X come quello di ricongiungimento e l’IC del comune Y come prima preferenza poiché comprensiva del plesso nel comune X

Mobilità 2017: i trasferimenti provinciali precedono la mobilità professionale a prescindere dal punteggio

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Alberto – Ho fatto richiesta di trasferimento nella scuola secondaria di 2º grado dove ho lavorato nell’a.s. 2016/2017 in assegnazione provvisoria (sono ancora titolare alle Medie). Da IstanzeOnLine, con i miei anni di servizio risultavo avere 85 punti. Il trasferimento nella scuola che avevo chiesto io è stato, però, assegnato a una collega con soli 18 punti (ma proveniente da un’altra Superiore): la cosa è legittima o c’è un errore? Io pensavo che i posti fossero assegnati a coloro che avessero il punteggio più alto.
Grazie per la risposta


Giovanna Onnis – Gentilissimo Alberto,

non c’è nessun errore nei movimenti disposti e, purtroppo per te, ciò che ritenevi non è corretto.

I movimenti vengono infatti disposti, a parità di precedenze, in base al punteggio, ma all’interno della stessa tipologia e nella stessa posizione della sequenza operativa, come indicata nell’allegato 1 del CCNI.

I due movimenti di cui parli, supponendo che siano ambedue provinciali,  sono, però, diversi.

Il tuo, con il quale chiedi il movimento dalla Secondaria I grado alla Secondaria II grado è un passaggio di cattedra, mentre il movimento chiesto dalla docente già titolare nel II grado è un trasferimento.

I trasferimenti hanno priorità e vengono disposti prima dei passaggi, quindi la domanda della docente che ha ottenuto il trasferimento è stata valutata prima della tua anche se il suo punteggio risulta inferiore al tuo.

Avresti ottenuto tu il movimento in virtù del maggior punteggio se anche la tua domanda fosse stata di trasferimento e non di passaggio di cattedra.

Ti ricordo, inoltre, che quest’anno le disposizioni per la mobilità 2017/18, come indicate nel CCNI, hanno stabilito che i trasferimenti provinciali vengono disposti sul 100% delle disponibilità, mentre è stata individuata un’aliquota da destinare alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) pari al 10% dei posti residui al termine della mobilità territoriale provinciale

 


Assegnazione provvisoria: non si può chiedere nel comune di titolarità

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Daniela – Per quest’anno ho presentato sia domanda di trasferimento sulla classe di concorso di titolarità (A047), che di passaggio di cattedra (A046). La prima non è andata a  buon fine, mentre passaggio di cattedra ad A046 si. Ho avuto l’incarico sulla prima scuola richiesta.
Con questa situazione posso chiedere l’assegnazione provvisoria su A047 sulla stessa scuola di titolarità attuale di A046? Il sistema POLIS mi ha fatto inserire (in bozza) la domanda di assegnazione provvisoria. È corretto che presenti tale domanda? Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissima Daniela,

sicuramente non è corretto in quanto non puoi presentare la domanda di assegnazione provvisoria come da te indicato.

Il motivo che te lo impedisce è scritto chiaramente nel contratto, dove nell’art.7 si stabilisce che non si può chiedere assegnazione provvisoria nel comune di titolarità e, conseguentemente, nella scuola di titolarità

Graduatorie di istituto: dopo il modello B non c’è più nulla da compilare. Convocazioni Uffici Scolastici sono per i ruoli

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Greta – Vi scrivo per porvi una domanda a cui non sono riuscita da sola a trovare una risposta su orizzonte scuola.  Per la prima volta ho compilato il modello B per la nuova inclusione nelle seguenti classi di concorso che riporto in allegato nello screen di seguito. Avendo un punteggio di 33, 5 per ogni classe. Ho poi compilato il modulo per le scuole scelte. Ora però non riesco a capire se devo inviare al seguente link  Concorso docenti. Avviso reclutamento a.s. 2017/18 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia anche questa domanda per mail. Inoltre non riesco a capire cosa mettere nella sezione ambiti. In attesa di una sua gentile risposta, le porgo i più distinti saluti Grazie

risposta – la risposta è negativa. Le convocazioni che gli Uffici Scolastici stanno pubblicando in questi giorni riguardano esclusivamente le nomine a tempo indeterminato, che avvengono dalle Graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito del concorso a cattedra 2016.

Dalle graduatorie di istituto infatti sarà possibile ricevere solo supplenze, non il ruolo.

Dopo la compilazione del modello B non c’è più nessun adempimento, se non attendere la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per controllare eventuali errori nel punteggio.

Le convocazioni per le supplenze potrai riceverle all’indirizzo di posta elettronica comunicato nel modello di domanda.

Supplenze, convocazioni tramite mail: la mancata risposta entro 24 ore equivale a rinuncia

Assegnazione provvisoria: non si possono inserire nella domanda due precedenze, se ne valuta solo una

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Carmela – Gentilissimi, nel compilare la domanda  A.P. per   la scuola secondaria di secondo grado ho cliccato contemporaneamente nella sezione D sia la casella 14b che 15, il sistema mi  individua l’errore delle scelte contemporanee. La mia domanda è questa: quale casella da prioritariamente la precedenza?  Ringrazio per i preziosi aiuti

Giovanna Onnis – Gentilissima Carmela,

nella domanda di assegnazione provvisoria potrai valutare solo una precedenza e ti conviene inserire quella che risulta essere prioritaria.

Le precedenze previste per la mobilità annuale sono indicate nell’art.8 del CCNI dove, come chiarisce il comma 1, sono raggruppate sistematicamente per categoria e  sono funzionalmente inserite secondo un preciso ordine di priorità con il quale saranno valutate e risultano inserite nella sequenza operativa relativa all’ordine delle operazioni, secondo quanto disposto nell’allegato 1 .

Nel tuo caso ha priorità la precedenza prevista nella casella 14b relativa a lavoratrice madre con figlio di età inferiore ai 12 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l’a.2017/2018), che chiaramente potrai valutare soltanto se la tua richiesta è per provincia diversa da quella di titolarità.

Nell’articolo citato, infatti, viene esplicitato chiaramente che la precedenza in questione è valida solo per le  assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Se la tua richiesta, invece, è di AP provinciale potrai usufruire dell’altra precedenza indicata nella casella 15, che si riferisce all’art.8 comma1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l’a.s 2017/2018

Utilizzazione e richiesta per corsi serali: è possibile anche se il docente non è soprannumerario, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata

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Alessandra – Sono titolare su posto normale in una scuola con più plessi situati in comuni diversi più una sezione serale. Mi pare di capire che io possa chiedere utilizzazione sul corso serale, ma mi chiedo:
1) Questa utilizzazione riguarderebbe solo il serale “della mia scuola” o posso indicarne anche altri ?
2) Ho visto la casella Le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi serali ; se la spunto significa che richiedo, appunto, tutti i serali?
3) Posso indicare nelle preferenze solo i serali che mi interessano?
4) Posso indicare nelle preferenze solo le strutture ospedaliere e carcerarie che mi interessano?
Grazie!

Giovanna Onnis – Gentilissima Alessandra,

come chiarisce l’art.2 comma 1 del CCNI sulla mobilità annuale 2017/18, anche se non sei soprannumeraria, trasferita d’ufficio o a domanda condizionata o la tua classe di concorso non è in esubero provinciale, potrai presentare domanda di utilizzazione per i corsi serali.

Questa possibilità è inserita nella lettera f) dell’articolo citato, dove si stabilisce che “[….] i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12”

La tua domanda di utilizzazione, quindi, potrà riguardare esclusivamente i corsi serali, le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, non avendo nessuno degli altri requisiti necessari per chiedere  corsi del diurno o posti sul sostegno

Nelle preferenze potrai indicare liberamente i corsi serali che ti interessano, nell’ordine che gradisci, senza essere obbligata a chiedere anche  il corso serale della tua scuola di titolarità, corso serale che potrai inserire tra le preferenze solo in base alla tua volontà.

Lo stesso discorso vale per la richiesta di strutture ospedaliere e istituzioni carcerarie, le cui preferenze potrai esprimere in base alle tue esigenze e interessi

 

Graduatorie di istituto: provvisorie, reclami, definitive. La tempistica impossibile

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Gent.Le redazione, sono un assistente amministrativo in servizio presso un’istituzione scolastica di Bari.

Con la presente vorrei segnalare un doppio problema/errore, secondo la mia interpretazione, all’interno della timeline, prevista dal Miur, per la pubblicazione delle graduatorie definitive di Istituto 2017/2020.

Orbene , se si legge l’art. 10 del DM 374 del 1 Giugno 2017, il comma 2 recita “ Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all ‘albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva.”

Il primo dubbio , leggendo il comma 2, emerge sulla data dalla quale decorrono i 15 gg. perché la scuola si pronunci sul reclamo. Decorrono a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie oppure dal termine ultimo per la presentazione dei reclami dei candidati?

Il secondo dubbio scaturisce leggendo le date che erano state previste ( adesso prorogate) per le pubblicazioni delle graduatorie : 26 Luglio per le graduatorie provvisorie e 6 Agosto per le definitive.

Considerato che dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie alla pubblicazione di quelle definitive, interpretando il comma 2 dell’art. 10, devono passare almeno 15 gg., per dare il tempo alle segreterie di esaminare i reclami, come sarebbe stato possibile pubblicare le provvisorie il 26 Luglio e le definitive il 6 Agosto, considerato che questo intervallo temporale conta 12 gg.?

Vi ho scritto questa lettera sperando che sia lo scrivente che ha preso una grossa cantonata, e nel caso vi prego di scusarmi……..oppure……..lascio a voi le conclusioni.

risposta – gent.mo, il comma introdotto nel dm n. 374 del 1° giugno 2017 non fa che ripetere quanto prescritto dal Regolamento delle supplenze, in vigore dal 2007.

Da allora sono stati fatti numerosi aggiornamenti delle graduatorie di istituto, ma poichè i tempi sono sempre stati dilatati (a volte con graduatorie nuove pronte solo a metà anno scolastico) il problema non si è venuto a creare.

Quest’anno, se veramente si vorrà rispettare l’obiettivo di avere le graduatorie pronte dal 1° settembre, per poter procedere alle supplenze direttamente da nuove graduatorie senza il balletto delle nomine fino ad avente, tale articolato poco conterà. I 15 giorni si considereranno dalla pubblicazione delle provvisorie, costringendo le segreterie a tour de force pur di fare in tempo.

Purtroppo ci sono tante esigenze da tenere in considerazione e in questo momento l’obiettivo su cui si è concentrato il Ministero è quello dell’avvio ordinato dell’anno scolastico, costi quel che costi.

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