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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Passaggio di cattedra: il docente che lo ottiene rimane nello stesso grado di istruzione e non deve svolgere anno di prova

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Serena  – Vi chiedo cortesemente maggiori delucidazioni riguardo l’obbligatorietà dell’anno di prova e formazione a seguito di un passaggio di cattedra.
Ho ottenuto questo anno il passaggio dalla A026 alla A027 ( nuovi codici, sarebbero le vecchie A047 e A049).
La segretaria sostiene che devo sostenere nuovamente non solo l’anno di prova ma anche quello di formazione, in base alla legge 107.
In una vostra risposta su un passaggio di ruolo leggo invece che si fa riferimento ad una normativa del 2015.
Come devo comportarmi?
Vi ringrazio per il servizio che offrite, punto di riferimento essenziale per chi lavora nella scuola.

Giovanna Onnis – Gentilissima Serena, in relazione all’anno di prova il riferimento normativo non è la legge 107, come sostiene la segreteria della tua scuola, ma il DM 850/2015.

Si tratta del Decreto ministeriale avente come oggetto l’anno di prova e formazione del personale docente e precisamente:

“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”

Il riferimento alla legge 107, in relazione al comma 118 è il seguente:

“Con decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’università’  e della  ricerca  sono  individuati  gli  obiettivi,  le  modalità  di valutazione del grado di raggiungimento degli  stessi,  le  attività formative e i criteri per la valutazione  del  personale  docente  ed educativo in periodo di formazione e di prova”

 Nel succitato DM, nell’art.2 comma 1 lettera c), si stabilisce che sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova e formazione nella sua interezza, oltre ai docenti neo-immessi in ruolo, anche coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Nessuna menzione viene fatta, invece,  per il passaggio di cattedra

Nel tuo caso, quindi, il  movimento ottenuto dalla classe di concorso A026 (ex A047) alla classe di concorso A027 (exA049), riguardando sempre lo stesso grado  di istruzione, cioè la scuola Secondaria II grado, è un passaggio di cattedra che non determina nessun adempimento in relazione all’anno di prova che, quindi, non sei tenuta a svolgere.


Ore di allattamento e distribuzione dell’oraio

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Simona –  Salve, sono una insegnante della scuola secondaria superiore e ho una cattedra suddivisa su due scuole, 15 ore + 4 h sulla classe di concorso a018 ex a036. Ho chiesto alla mia scuola di titolarità l’allattamento per un numero di 4 h sulla scuola di completamento per evitare sovraccarichi di orari e impegni pomeridiani per meglio tutelare i bisogni del mio bambino e per non frantumato le ore di insegnamento. Ho diritto a questa riduzione oraria,  4h e non 5h, visti che la legge parla fino ad un massimo di 5 h? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Simona,

il D. Lgs. n. 151/2001 fa riferimento esclusivamente all’orario giornaliero del lavoratore e non a quello settimanale. Il permesso è dunque subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Al personale docente spetta di norma una sola ora al giorno perché l’orario giornaliero è di solito inferiore le 6 ore.

Nel caso però il docente, pur prestando servizio per meno di 6 ore al giorno, di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di classe, collegio docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” all’orario di lavoro per quella determinata giornata, es. 4 ore di lezione al mattino e 2 ore di collegio docenti), per tale giorno avrà diritto a 2 ore di riposo (il suo orario “giornaliero” supererà in quel giorno le 5 ore e 59 minuti).

Detto ciò, nulla toglie a te al Dirigente di raggiungere un accordo sul numero dei riposi e sulla collocazione giornaliera, salvar dando il tuo diritto e quello della didattica, anche perché è un decreto esclusivamente interno perché non cambia la tua retribuzione.

Cattedra Orario Esterna: può essere assegnata anche a docente con diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto

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Maria – Sono una docente di scuola superiore, sono in possesso di legge 104 per assistere la propria figlia, mi hanno assegnato una cattedra a completamento sul corso serale che fa parte dello stesso istituto del diurno.  All’interno dell’istituto siamo quattro docenti della mia stessa disciplina , io sono la docente che ha meno punti in graduatoria , ma precedenza per 104 sono collocata alla seconda posizione. Il dirigente dice che deve assegnarla obbligatoriamente a me in quanto la legge 104 non mi dà  precedenza nella graduatoria d’istituto. Vi chiedevo gentilmente di darmi una risposta. Sono preoccupatissima con la mia situazione familiare non so come poter affrontare un corso serale. C’è qualche riferimento normativo che mi possa dare una mano?

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria,

la precedenza alla quale hai diritto, in relazione alla legge 104 per assistere tua figlia con art.3 comma 3, ti garantisce l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per salvaguardare la tua titolarità nella scuola in caso di contrazione nell’organico, ma non ti esonera dall’assegnazione di una Cattedra Orario Esterna.

Come stabilisce l’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità 2017/18 l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nel comune di residenza dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento per scuole ubicate nello specifico comune.

Per quanto concerne l’assegnazione delle cattedre in relazione al caso che ti interessa relativamente a una COE, il riferimento normativo è sempre l’art.13 comma 3 lettera c) dove si chiarisce che “il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi”.

Nel tuo caso, mi sembra di capire che la COE sia costituita tra diurno e serale nello stesso comune, quindi può essere assegnata anche al docente con precedenza 104

 

Il docente di ruolo che accetta una supplenza ai sensi dell’art. 36 non può svolgere l’anno di prova

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Silvia – Buongiorno . Sono una giovane neo immessa in ruolo ad agosto 2017 dalla graduatoria di merito del Concorso docenti 2016, nella scuola secondaria di secondo grado. Vorrei chiederti dei chiarimenti sull’eventualità di usufruire dell’art.36 del CCNL per eventuali supplenze fino al 30/06 o 31/08 dalle graduatorie di Istituto della terza fascia (in cui sono iscritta per tre classi di concorso)  o  dalle GI di seconda fascia (per la classe di concorso in cui sono in ruolo). La domanda che vorrei porti è la seguente: usufruendo (se ne avrò l’opportunità) dell’art.36 CCNL, potrò svolgere l’anno di prova nella sede della suppenza? esistono dei vincoli sulla classe di concorso o sul grado di Istruzione (secondaria di primo grado o di secondo grado) ai fini della validità dell’anno di prova? Specifico che nelle GI di terza fascia sono iscritta sia in una classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado che in altre due classi di concorso della scuola secondaria di primo grado. Pertanto non escludo di poter ricevere delle proposte differenti, che vaglierei proprio in funzione della compatibilità con l’anno di prova. Ti ringrazio per l’attenzione. Saluti.

Paolo Pizzo – gentilissima Silvia,

non è possibile svolgere l’anno di prova per il docente che opta per l’art 36 del CCNL/2007.

Il docente di ruolo che accetta una supplenza ai sensi dell’art 36 viene considerato per quell’anno scolastico come un fuori ruolo e il suo status è quello di supplente.

Così infatti recita il comma 2:

“L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”

Pertanto, dal momento che lo status è quello di supplente temporaneo (malattia, permessi, stipendio base ecc.), non è possibile svolgere l’anno di prova il quale si dovrà necessariamente rimandare all’anno successivo o comunque al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso di titolarità.

Diversa fattispecie è invece prevista per il personale che è nominato in ruolo in corso d’anno e differisce la presa di servizio all’anno successivo svolgendo nel frattempo una supplenza.

In questo caso, infatti, è solo un differimento del servizio in ruolo ma di fatto il docente è già in ruolo a tempo indeterminato dal 1 settembre dell’anno in corso, pertanto potrà svolgere l’anno di prova purché svolga un servizio di almeno 180 gg.

Non è possibile il completamento orario tra scuola di I grado e scuola primaria

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Monja – Gentilissima Redazione vorrei esporre un dubbio circa il completamento orario tra scuola paritaria e scuola statale. Nello specifico vorrei chiedere se è possibile accettare delle ore di supplenza nella scuola secondaria di primo grado, da graduatoria di 2 fascia, avendo già firmato un contratto di 18 ore alla scuola primaria (paritaria) in qualità di docente di lingua inglese. Leggo sulla rete che il completamento orario su ordini di grado differenti non è contemplato, ma il sindacato risponde che fino ad un massimo di 24 ore è possibile completare per il comparto scuola.. Potreste gentilmente citare anche l’articolo relativo alla mia richiesta in modo da rispondere serenamente a quanti affermano tale concreta possibilità? Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Monja,

il sindacato ha torto.

Il riferimento è l’art 4 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze).

L’art dispone infatti che il completamento può avvenire fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo e, ancora più nel dettaglio, precisa che nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Già questo basterebbe per negare la supplenza in quanto i due ordini di scuola hanno un orario settimanale diverso, 22+2 ore per la primaria e 18 per il I grado. Non è possibile quindi un completamento orario.

In conclusione, dal momento che l’art 4 precisa anche che  il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, rimane fermo il fatto che le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

Per le ragioni dette il tuo completamento non è possibile.

Graduatorie III fascia ATA: la valutazione dell’ECDL

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Marco – “Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collo azione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.” Alla luce di questa nota inserita nel Bando n. 640 del 30 agosto 2017 si può considerare l’ecdl come attestato concernente la conoscenza di competenze di base o avanzate e quindi come tale trovare valutazione al punto 4 della tabella A1 allegata al bando?

di Giovanni Calandrino – Gentile Marco, in riferimento al D.M. 640 del 30.08.2017, l’ECDL è valutata, per il profilo di assistente amministrativo, al punto 6) Certificazioni informatiche e digitali dell’Allegato A/1 annesso al decreto ministeriale summenzionato. Inoltre nel nuovo decreto è chiarito che, I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l’attestato è stato conseguito. Come del resto personalmente ho sempre ribadito.

Punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità: si perde in seguito a movimento volontario

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Angelo – Gentile Redazione, io sono un docente di ruolo nella provincia di Potenza, che da qualche anno sta tentando il trasferimento in provincia di Salerno. Quest’anno un collega che lavorava a Milano, che  fino all’anno scorso (2016/2017) aveva una continuità di servizio pari a 9 anni, si è trasferito a Potenza ed ha ugualmente  intenzione di trasferirsi in provincia di Salerno. Il mio dubbio è il seguente:  il mio collega, che ha già sfruttato il punteggio di continuità nel trasferimento che lo ha portato a Potenza, potrà comunque utilizzarla anche nella domanda 2017/2018, visto che non si dovrà tenere conto dell’anno in corso?
Ringraziando anticipatamente per la cortese risposta porgo cordiali saluti.


Giovanna Onnis – Gentilissimo Angelo,

il trasferimento ottenuto dal tuo collega per il corrente anno scolastico 2017/18 ha determinato la perdita definitiva di tutto il punteggio di continuità maturato in 9 anni di servizio nella scuola di precedente titolarità.

Se dovesse presentare domanda di trasferimento anche per il prossimo anno scolastico 2018/19, quindi, il punteggio in questione non potrà più essere preso in considerazione in quanto non più spettante in seguito al movimento ottenuto

Giorni di congedo obbligatorio per i padri. Al momento non applicabili al Comparto scuola

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Scuola – Si sottopone il seguente quesito: un docente di ruolo chiede di poter usufruire di n. 2 giorni di congedo obbligatorio di paternità entro 5 mesi dalla nascita del figlio avvenuta nel giugno 2017 in base alla Legge INPS n. 40/2013 e al messaggio INPS n. 828/2017. Si chiede se questo tipo di congedo può essere usufruito anche dai dipendenti pubblici. Grazie per la consulenza. La Segreteria.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

a meno di chiarimenti ufficiali che dicano il contrario, il mio parere è che tale norma introdotta dalla Legge di stabilità non riguardi i dipendenti pubblici.

Di seguito la mia motivazione.

La legge ha previsto che i congedi di cui al quesito, previsti  in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, siano prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 e ora per il 2017 e 2018.

DUE GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE: Il congedo obbligatorio per il padre è elevato da uno a due giorni rispetto a quanto era previsto dall’ art. 4 comma 24 della legge del 28 giugno 2012, n. 92 . Il congedo obbligatorio di due giorni, anche non continuativi, è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato

CONGEDO FACOLTATIVO: il congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre, dovrà essere utilizzato entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di congedo di maternità della madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni). Il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità

Tale ultimo congedo per i padri non è stato però prorogato per l’anno 2017.

A mio avviso,però, per noi Scuola rimane sempre valida la nota prot. DFP n. 8629 del 20 marzo 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore aveva allora affermato:

“….la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.

Dal momento che il Contratto Scuola non prevede quanto previsto dalla legge di cui sopra, quanto detto non è al momento applicabile al comparto Scuola, atteso che la legge di stabilità non ha introdotto una nuova fattispecie ma ha solo “allungato” per un altro anno le stesse possibilità che sarebbero terminate prima entro il 2015 e successivamente per il 2016, ora appunto previste  per il 2017 (due giorni) e per il 2018 (quattro giorni).


Congedo biennale per la suocera. Chiarimenti

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Dirigente scolastico  – Si sottopone alla vostra attenzione il seguente quesito: Docente titolare presso il nostro istituto chiede congedo biennale retribuito ai sensi dell’art. 42, c. 5, d.lgs.151. La docente è nuora della persona da assistere (che è quindi la sua suocera). Sussiste la condizione di convivenza. Il marito della docente (quindi il figlio della persona da assistere), pur in vita e coniugato, NON è convivente secondo la dichiarazione dello stato di famiglia. La docente ha diritto alla concessione del congedo o questo deve esserle negato sul presupposto della presenza del marito (e quindi figlio della persona da assistere), pur non risultando lui convivente? Ringrazio per l’attenzione e attendo con fiducia una risposta.

Paolo Pizzo – Gentile dirigente,

i soggetti che hanno diritto al congedo ai sensi del nuovo comma 5 bis dell’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 sono in ordine di priorità:

  1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 2012 precisa che Poiché l’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non é derogabile. Pertanto, per l’individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).

La dipendente, a mio avviso, e fino ad un ulteriore chiarimento in merito, pur essendo affine convivente del soggetto da assistere, potrà fruire del congedo solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati nell’ordine di priorità sopra riportato.

24 CFU per il concorso a cattedra 2018 per non abilitati: come faccio a sapere se li ho già

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Francesco – Non mi è chiara la questione dei 27 crediti per il concorso. Come faccio a sapere se li ho per poter partecipare? Si attinge da quelli ottenuti durante la laurea magistrale e i master ? Grazie, a presto.

risposta – gent.mo Francesco, al momento la nostra risposta può essere parziale, nel senso che possiamo indicarti la strada per capire se tali crediti sono già in tuo possesso e cosa fare eventualmente per acquisire quelli mancanti, ma dovrai anche provvedere alla eventuale certificazione se ne sei già in possesso.

Innanzitutto i crediti richiesti per l’accesso al concorso che – da previsione del governo – si svolgerà nel 2018 per i docenti che non possono partecipare alla fase transitoria riservata ai docenti abilitati e ai docenti con 3 anni di servizio – sono 24 e non 27. Si tratta di crediti

da acquisire in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, indipendentemente dalla laurea in possesso.

Concorso a cattedra 2018: i 24 CFU vanno conseguiti da tutti i partecipanti, indipendentemente dalla laurea posseduta

Valgono i

CFU/CFA già conseguiti nel corso degli studi universitari o AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva (corso di laurea triennale, specialistica, magistrale, master universitari o AFAM di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi singoli). Per essere riconosciuto devi avere apposita certificazione.

Può essere interessante leggere in proposito la tabella MIUR Concorso a cattedra 2018. 24 CFU: tabella Miur su come conseguirli e come certificare quelli già conseguiti

Altre informazioni nel nostro speciale Concorso a cattedra 2018. I 24 CFU: decreto, programmi da studiare, costi, come acquisirli. Lo speciale

Graduatorie III FASCIA ATA: la valutazione del titolo ITS

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Jacopo – Buongiorno, dopo il diploma di maturità tecnica agraria ho conseguito il diploma ITS, rilasciato dal MIUR e corrispondente al 5° livello EQF, come Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica ( corso biennale frequentato presso la Fondazione Istruzione Tecnica Superiore per l’ Efficienza Energetica di Fabriano (AN), ospitata dall’ITIS “A. Merloni” in collaborazione con aziende ed Università di Camerino ).

Come già nell’ ultimo decreto MIUR 374 relativo alle graduatorie docenti di III fascia, mi sembra che anche nel DM 640 i diplomi ITS non siano valutabili come titoli culturali . Eppure sono titoli di specializzazione post-diploma rilasciati dal Ministero, mentre sono valutabili le varie ECDL, i corsi regionali e persino i corsi OSA e OSS!!!

E’ necessario che questa grave disparità sia immediatamente portata all’attenzione del MIUR, affinchè provvedano con un’integrazione.

E’ veramente nauseante come il Ministero, da una parte, sponsorizzi l’iscrizione agli ITS e li sbandieri come soluzione alla disoccupazione mentre, in realtà, non perde occasione per svalutarli ed ostacolarli….

Avete notizie in merito? Cosa si può fare?

Grazie infinite,

di Giovanni Calandrino – Gentile Jacopo, la questione da lei sollevata è stata da me affrontata nel quesito: Graduatorie III FASCIA ATA: il diploma ITS “diploma di tecnico superiore” è valutabile?

Purtroppo anche nel nuovo D.M. 640 del 30.08.2017, non si fa diretto riferimento alla valutazione del diploma ITS “diploma di tecnico superiore”.

Mi auguro che questa sua segnalazione possa essere utile, per una futura integrazione nella tabella valutazione titoli delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA del titolo ITS.

Assegnazione provvisoria: non modifica la titolarità e non prevede diritto alla conferma per il successivo anno scolastico

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Nicolò – Gentilissimi della redazione Orizzontescuola, innanzitutto grazie per l’impegno e la passione che mostrate a tantissimi operatori della scuola in Italia.
Sono un docente immesso in ruolo l’anno scorso, con sede di titolarità nella provincia della mia città. Ho ottenuto quest’anno assegnazione provvisoria presso il mio comune di residenza. La mia cattedra è scoperta per via di un docente in aspettativa non retribuita. E credo sia già il secondo o terzo anno che abbandona il posto di lavoro per scelte personali rispettabilissime.


La domanda da un milione di dollari è la seguente: la mia assegnazione provvisoria, in caso di rinuncia del docente, di licenziamento,  può divenire definitiva sulla base del principio di continuità didattica?
Ed è vero che, in caso di nuova richiesta d’aspettativa, sempre per lo stesso principio, avrei diritto ad assegnazione provvisoria presso la stessa scuola nuovamente? Spero possiate rispondermi. Un saluto

Giovanna Onnis – Gentilissimo Nicolò,

le risposte ai tuoi quesiti sono ambedue negative.

L’assegnazione provvisoria è valida per un sono anno scolastico e la sede attribuita non può diventare nuova sede di titolarità per il docente in AP se il titolare della cattedra dovesse licenziarsi rendendo il posto vacante.  Per modificare la sua titolarità, infatti, il docente in assegnazione provvisoria deve partecipare alla mobilità chiedendo trasferimento su questa cattedra.

Per quanto riguarda il secondo quesito, non è previsto, per il successivo anno scolastico,  il diritto alla conferma nella stessa scuola avuta in assegnazione provvisoria. Tale possibilità è prevista per l’utilizzazione, ma non per l’AP.

 

Docenti soprannumerari: sono individuati dal Dirigente scolastico in base alla graduatoria interna di istituto

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Assunta – Probabilmente risulterò soprannumeraria poiché sarò inserita in coda nella graduatoria d’istituto, essendo giunta quest’anno nella mia scuola di titolarità. Ho bisogno di un chiarimento: con la Legge 107 i docenti soprannumerari sono individuati dal Dirigente Scolastico, tale articolo è ancora valido oppure è stato modificato? Grazie per la risposta.

Giovanna Onnis – Gentilissima Assunta,

i docenti soprannumerari vengono dichiarati tali da Dirigente scolastico, in base alla posizione che occupano nella graduatoria interna di istituto, come viene stabilito annualmente nel CCNI sulla mobilità.

E’ stata sempre questa la regola generale per l’individuazione dei perdenti posto, regola  che, quindi, non risulta una novità introdotta dalla legge 107, e  che non riteniamo possa subire modifiche nel futuro.

In presenza di contrazione nell’organico della scuola il docente dichiarato soprannumerario è sempre stato il docente in coda nella graduatoria interna di istituto. L’ultima posizione in graduatoria è determinata dal minor punteggio o dal fatto che il docente è l’ultimo arrivato nella scuola poiché neo-immesso o trasferito e come tale deve essere inserito in coda a prescindere dal suo punteggio

Chi ottiene il passaggio di ruolo deve ripetere l’anno di prova e formazione

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Dirigente Scolastico – Buongiorno, si chiede cortesemente di dare una risposta al presente quesito: Il docente che ottiene il passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di II grado a quella di I grado deve fare l’anno di prova? Saluti

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

la risposta è positiva.

Il passaggio di ruolo  permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla ex A043, scuola di I grado, alla ex A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all’infanzia e viceversa).

Chi ottiene il passaggio di ruolo, dovrà, secondo le indicazioni ministeriali, effettuare la prova (i 180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta. Come se fosse un neoassunto in ruolo (circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015).

Retribuzione della malattia con contratto al 30/6 e contratto per supplenza breve

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Scuola – Buongiorno, si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito : insegnante di scuola primaria a tempo determinato con due contratti contemporanei in due diverse scuole e posti diversi: uno su posto comune per 12 ore per sostituzione personale assente maternità (codice contratto N15); uno su posto di sostegno per 12 ore fino al termine delle attività didattiche (codice contratto N11). Quale trattamento economico si deve applicare per le assenze di malattia vista la contemporaneità dei due contratti giuridicamente diversi? In attesa di Vostro un gentile riscontro si porgono cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

bisognerà applicare la prevista disciplina contrattuale ad ogni singolo contratto.

Nel primo caso, supplenza breve, si deve applicare il comma 10 dell’art 19 il quale stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Nel secondo caso, supplenza al 30/6, si devono applicare i commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, secondo cui il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo retando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni”.

L’ARAN ha avuto modo di specificare che poiché, nella situazione specifica, le due tipologie di assenza (di durata breve o fino al termine delle attività didattiche) si sovrappongono, si ritiene che comunque nella fase applicativa occorra rispettare le regole previste per ciascuna di esse.

Da ciò consegue che nella circostanza segnalata, ogni scuola adotterà i provvedimenti di competenza.


Trasferimento da posto comune a posto di sostegno. Non bisogna ripetere l’anno di prova

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Alessandro – Buoni giorno sono un insegnante di scuola secondaria di secondo grado neo immesso in ruolo sulla materia con incarico triennale . Posseggo anche il titolo di specializzazione sul sostegno. Dopo aver fatto l’anno di prova sulla materia posso passare a insegnare sostegno l’anno successivo? Se si dovrò fare l’anno di prova anche sul sostegno? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Alessandro,

la tua sarà una normalissima richiesta di trasferimento su posti di sostegno.

Premesso che tale trasferimento non è subordinato al superamento dell’anno di prova, potrai il prossimo anno richiedere trasferimento chiedendo solo (o anche) posti di sostegno essendo in possesso del relativo titolo.

In caso di ottenimento non dovrai ripetere l’anno di prova.

Trasferimento volontario: può essere disposto solo rispettando le richieste fatte dal docente nella domanda

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Pasquale – Ho ottenuto un trasferimento interprovinciale da Roma a Napoli su ambito. Nella mia domanda di trasferimento avevo chiesto di non essere utilizzato su cattedre di comuni diversi. Nella mail del 20 luglio da parte del MIUR, in cui mi comunicavano l’ottenuto trasferimento vi è solo il nome della scuola in cui ho preso servizio il 1 settembre. Fino a stamattina nessuna comunicazione che facesse pensare ad un incarico in più scuole. Al momento dell’assegnazione classi scopro che dovrei completare 6 ore in un istituto lontanissimo in un altro comune. E miracolosamente oggi pomeriggio mi arriva una mail datata 31 agosto del CSA di Napoli, inviatami dalla segreteria della mia scuola, in cui mi si dice che ho 12 ore nella scuola dove ho già preso servizio, e che pensavo fosse l’unica, e 6 in altro comune. A questo punto mi chiedo è possibile fare questo? Possono assegnarmi due scuole su comuni diversi nonostante io abbia espressamente richiesto nella domanda di trasferimento la mia volontà di non voler insegnare su scuole di comuni diversi? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Pasquale,

se il tuo è stato un trasferimento volontario questo poteva essere disposto solo sulla base delle richieste da te espresse nella domanda.

Se non hai espresso la volontà di essere assegnata anche su cattedra orario esterna, il tuo trasferimento poteva essere disposto solo su cattedra interna.

Nel tuo caso, se le 6 ore di completamento sono in un istituto differente rispetto a quello di titolarità, si tratta di una COE che non poteva esserti assegnata per trasferimento volontario

Se le 6 ore di completamento, invece, sono in un plesso diverso ubicato in altro comune, ma facente parte dello stesso istituto di titolarità (quindi stesso IIS per il II grado o stesso IC per il I grado), si tratta comunque di una COI che potevano assegnarti .

Nel primo caso, non potevano assegnarti una COE, in quanto da te non richiesta, hai diritto a chiedere l’annullamento del tuo trasferimento, ma se non risulteranno altre disponibilità non otterrai il movimento interprovinciale nella provincia di Napoli e rimarrai nella precedente sede di titolarità in provincia di Roma

Recupero debiti e tipologia del contratto. Chiarimenti

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Scuola  – Buongiorno, sono un ‘a.a. del galilei –artiglio di Viareggio. Devo fare dei contratti per scrutini ed esami (N22) a diversi docenti che avevano due contratti al 30 giugno 2017 composti da alcune ore sulla materia e da altre sul sostegno. ESEMPIO: 6 ore materia + 12 sostegno La mia domanda è la seguente: devo prorogare entrambi i contratti o soltanto quello delle ore della materia?. Grazie per l’informazione .

Paolo Pizzo –  Gentile scuola,

la nota MIUR  n. 16487/2008 relativa ai contratti originariamente stipulati al 30/6 chiarisce che il “rapporto deve configurarsi quale proroga del precedente contratto, nei casi in cui il personale interessato sia titolare di contratto di durata annuale, mentre, nei casi di contratto fino al termine delle attività didattiche, va inteso come “ripristino” dello stesso contratto per i giorni necessari all’espletamento delle operazioni di cui sopra”.

Si parla quindi di proroga e di ripristino dello stesso contratto.

Nel caso in questione, quindi, per tutte le ore 12+6.

Trasferimento da sostegno a posto comune: il docente che lo ottiene può chiedere l’anno successivo di essere trasferito di nuovo sul sostegno

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Antonia  –  Sono un’insegnante di scuola primaria che il precedente anno scolastico ha chiesto trasferimento da posto di sostegno a posto comune. Vorrei sapere se l’anno prossimo eventualmente volessi, potrei chiedere di ritornare su posto di sostegno. Effettuare quindi nuovamente il passaggio. Grazie

Giovanna Onnis –  Gentilissima Antonia,

la risposta al tuo quesito è affermativa.

Le regole per la mobilità vengono stabilite annualmente nelle specifico CCNI e se  per il prossimo anno scolastico non saranno previste novità in tal senso,  potrai chiedere di nuovo trasferimento su posto di sostegno.

Non ci sono, infatti, vincoli di permanenza su posto comune, mentre diverso risulta essere il contrario, cioè per chiedere trasferimento da  posto di sostegno  a posto comune è obbligatorio aver superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, ma questo non è il tuo caso.

In base alle regole attuali, quindi, potrai presentare, per il prossimo anno, domanda di trasferimento per rientrare sul sostegno e ti ricordo che se otterrai il movimento richiesto partirà per te un nuovo vincolo quinquennale sul sostegno

 

Passaggio di ruolo: si deve svolgere anno di prova anche se riguarda la stessa disciplina o tipologia di posto

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Antonio –  Sono un insegnante di sostegno alle medie, la mia materia è educazione fisica, immesso in ruolo il 01/09/2014, volevo sapere se posso chiedere il passaggio alle superiori sulla materia o sul sostegno senza dover di nuovo svolgere l’anno di prova. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Antonio,

la risposta al tuo quesito è negativa.

Il movimento dalla secondaria I grado alla secondaria II grado è sempre un passaggio di ruolo anche se riguarda la stessa disciplina (Educazione Fisica) o la stessa tipologia di posto (Sostegno) e, conseguentemente, in base al DM 850/2015, determina l’obbligo per lo svolgimento dell’anno di prova e formazione nella sua interezza.

Per quanto riguarda la disciplina Educazione Fisica, si tratta, infatti, di due classi di concorso differenti, una interessa la scuola secondaria I grado (A049, ex A030) e l’altra riguarda la scuola secondaria II grado (A048, ex A029)

Per quanto riguarda il sostegno, si tratta di due specializzazioni differenti riguardanti  due diversi gradi di istruzione.

Ti fornisco alcune precisazioni importanti.

Per chiedere passaggio di ruolo su materia devi aver superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, ma non è il tuo caso in quanto immesso in ruolo nell’a.s. 2014/15. Potrai, quindi, chiedere di passare su materia, mediante domanda di trasferimento o di passaggio di ruolo, nell’anno scolastico 2018/19 per l’a.s. 2019/20.

Puoi chiedere subito passaggio di ruolo nel II grado sul sostegno se hai abilitazione e specifica specializzazione per la secondaria II grado. Ti ricordo che se otterrai il movimento richiesto il calcolo  del quinquennio, ai fini del vincolo di permanenza sul sostegno, ricomincerà

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