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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatoria interna di istituto e punteggio di ricongiungimento: spetta se comune titolarità coincide con comune residenza coniuge

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L.M. – Vorrei sapere se posso avere i sei punti di ricongiungimento nella graduatoria interna di istituto avendo titolarità nel comune di residenza di mio marito, ma avendo io stessa residenza in altro comune. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima L.M.,

la risposta al tuo quesito è affermativa.

Se la scuola di titolarità è ubicata nel comune di residenza di tuo marito, nella graduatoria interna di istituto ti spettano i 6 punti di ricongiungimento a prescindere dalla tua residenza che può essere anche in comune diverso


Trasferimento e passaggio di cattedra: si può indicare nella domanda di passaggio a quale movimento si intende dare priorità

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Pietro – Gent.ma redazione, sono un docente della classe di concorso A011( ex A051) e partecipo alla domanda di mobilità a livello provinciale. Avendo intenzione di chiedere trasferimento per la classe di appartenenza, ma anche passaggio di cattedra per la A012 (ex A050), classe per la quale sono in possesso di abilitazione, e intendendo dare precedenza al trasferimento rispetto al passaggio di cattedra, vorrei chiedere un chiarimento.

Non sono sicuro, infatti, che i criteri applicati nel precedente contratto di mobilità per l’a.s. 2017-18 (il passaggio di cattedra prevale sul trasferimento solo in caso di assenza di indicazione della preferenza relativamente a trasferimento o passaggio di cattedra) siano ancora validi  per la mobilità 2018-19 e, dunque, mi chiedo se, in caso di conseguimento del trasferimento ( a cui ho dato priorità), questo non possa essere annullato da un eventuale conseguimento di passaggio di cattedra. Certo della vostra competenza e disponibilità, porgo sentiti ringraziamenti.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Pietro,

il tuo timore è infondato in quanto presentando contemporaneamente domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra, nella valutazione delle istanze,  si seguirà l’ordine di priorità da te indicato.

Le disposizioni relative alla mobilità dello scorso anno sono state, infatti ,confermate e per il 2018/19 è stata prorogata di un anno la validità del CCNI 2017/18.

Nella domanda di passaggio di cattedra avrai, quindi, la possibilità di indicare a quale dei due movimenti intendi dare precedenza, come esplicitato nell’art.6 comma 3 del CCNI:

“[….] In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza [….]”

Come docente titolare nella Secondaria II grado, nel modulo domanda di passaggio di cattedra la casella che ti interessa è la n.22 dove, se intendi dare priorità al trasferimento, devi rispondere affermativamente alla seguente domanda:

“Nel caso il candidato abbia presentato domanda di trasferimento, preferisce dare precedenza al trasferimento?”

Se non fornisci indicazioni nel modulo, non compilando la succitata casella, il movimento che avrà prevalenza sarà  il passaggio di cattedra.

Se, invece, fornirai  le indicazioni richieste, dando priorità al trasferimento, il passaggio di cattedra non potrà annullare il trasferimento precedentemente disposto

Trasferimento da sostegno DH a sostegno EH: si può chiedere anche nella scuola di incarico triennale

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Luigi – Sono  insegnante di sostegno nella scuola primaria; ho letto una vs, nota con la quale si precisa che “non è consentito esprimere preferenza per la scuola in cui si ha l’incarico triennale nelle domande di trasferimento per la stessa tipologia di posto”. Vi chiedo se ciò vale anche nel caso in cui venga indicata prioritariamente nella domanda di trasferimento un’altra tipologia di sostegno (es. titolare su DH che indica per prima EH). Grazie per la vostra risposta.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Luigi,

la risposta al tuo quesito è affermativa.

Non è possibile chiedere trasferimento nella scuola di titolarità o di incarico triennale per la stessa tipologia di posto o per la stessa classe di concorso di titolarità, ma si può fare per altra classe di concorso o per tipologia di posto differente.

Nel tuo caso si tratta sempre di posto sul sostegno, ma su diversa tipologia di sostegno, da DH (minorati udito) a EH (minorati psico-fisici), che nella scuola Primaria risultano avere diverse graduatorie interne che determinano una differente titolarità del docente.

Potrai, quindi chiedere trasferimento da sostegno-DH a sostegno-EH nella scuola in cui sei in servizio con incarico triennale

Impegni collegiali coincidenti. A quale dare priorità?

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Vincenzo – Desideravo chiedere quanto segue: Situazione: Un docente è contemporaneamente convocato per la partecipazione ad un Consiglio di Istituto e a un Consiglio di Classe della stessa Istituzione scolastica. 1) Sussiste una precedenza tra i due organi collegiali? 2) Il docente può decidere di comunicare la propria assenza al Consiglio di Classe per partecipare al Consiglio di Istituto? In attesa di cortese riscontro, Vi ringrazio in anticipo per la consueta disponibilità e professionalità.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Vincenzo,

da normativa non esiste alcuna “precedenza” per la partecipazione agli organi collegiali e né, secondo il mio parere, potrebbe mai esistere.

Infatti, l’unico obbligo che sussiste è quando si tratta della partecipazione ai consigli di classe riuniti per lo scrutinio intermedio e finale che richiede la composizione di tutto il consiglio ai fini della validità delle delibere assunte, fermo restando che anche in questo caso vi è comunque la possibilità di sostituire il docente assente.

Detto questo, bisognerebbe seguire solo una buona prassi che è quella di stabilire ad inizio anno il calendario degli impegni, atteso che i calendari degli incontri collegiali si dovrebbero conoscere già ad inizio anno e che non ci dovrebbe essere mai una sovrapposizione degli impegni salvo per casi urgenti e che non possono essere rimandati ad altra data.

Nel caso di cui al quesito si potrebbe dare forse una “priorità” (se così la vogliamo chiamare) all’ordine del giorno dei due organi collegiali, per esempio se il consiglio di classe oltre a discutere dell’andamento didattico deve anche discutere di altri temi che solo con la presenza del docente possono essere ampiamenti discussi e condivisi potrebbe avere priorità.

Ma è solo un esempio.

Altrimenti è il docente che a questo punto decide a quale incontro partecipare anche perché, per dirla tutta, non è certo a lui imputabile la sovrapposizione degli impegni.

 

Calcolo dell’anno giuridico non coperto da nomina e dell’anno trascorso in aspettativa

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Anna – sono un’insegnante di scuola primaria nella provincia di Roma. Riguardo alla domanda di mobilità per trasferimento ho dei dubbi sul punteggio da calcolare per l’ anzianità di servizio. Sono stata assunta in ruolo  col piano straordinario Renzi l. 107/15  con nomina giuridica settembre 2015. Ho ottenuto il differimento della presa di servizio (senza svolgere nessuna supplenza) per quell’anno. L’anno successivo ho preso servizio nei mesi di  settembre  e ottobre 2016. A novembre e fino al termine dell’anno scolastico ho preso aspettativa per motivi di famiglia. Nel settembre 2017 ho preso regolarmente servizio.  Non so come calcolare ii punti per l’anzianità di servizio. Gentilmente se potete chiarirmi come fare il calcolo. Grazie anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,

i due anni che andrebbero considerati sono il 15/16 e il 16/17 perché quello in corso non si conta.

Per il 15/16, hai una nomina giuridica senza prestato servizio e ti verrà calcolato 3 pp. e andrà inserito nella seconda casella del modulo domanda.

Per il 16/17, se l’aspettativa si è protratta per più di 180 gg. non puoi richiedere la valutazione di questo anno. Pertanto, nella prima casella del modulo domanda non potrai inserire alcun anno valutabile.

La specializzazione per il sostegno non è titolo valutabile

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Paola  – Buongiorno! Sto compilando la domanda per il trasferimento e volevo sapere se tra i titoli in possesso devo dichiarare anche l’abilitazione SSIS di cui sono in possesso e la specializzazione sul sostegno. Premetto che l’abilitazione sopra menzionata mi ha permesso di diventare di ruolo. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

nessun titolo abilitante è valutabile nella domanda di mobilità, Né, in questo caso, SSIS o comunque TFA e PAS compresi i titoli di specializzazione sul sostegno.

Mobilità da sostegno a materia nello stesso grado di titolarità: non è un passaggio di cattedra, ma un trasferimento

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Annamaria – Sono una docente di sostegno di scuola media entrata di ruolo sul sostegno dal 2009. Quest’anno vorrei chiedere il passaggio di cattedra nella mia classe di concorso (italiano) indicando solo le scuole del mio comune e quelle di un comune vicino. Devo per questo compilare anche la domanda di trasferimento o solo quella di passaggio di cattedra? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Annamaria,

la domanda che dovrai compilare è quella di trasferimento, non di passaggio cattedra.

Tu chiedi, infatti, il movimento su altra tipologia di posto senza modificare la classe di concorso che rimane invariata, mentre con il passaggio di cattedra si chiede di modificare la classe di concorso di titolarità.

Il sostegno non è una classe di concorso, ma una tipologia di posto.

Dovrai quindi accedere su Istanze online nella sezione “Domanda mobilità Secondaria I grado” e selezionare la domanda di trasferimento che potrai compilare e inviare entro il 26 aprile

Trasferimento per docente in part-time: è disposto sempre su cattedra completa

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Antonio – Gentile redazione, sono un docente di scuola superiore di secondo grado con contratto part-time 9h. Ho presentato domanda di trasferimento ma non ho trovato nessun riferimento al part-time nella domanda, allora mi chiedo se il mio orario ridotto rileva o meno ai fini della mobilità. Mi spiego meglio: se in una delle scuole che ho indicato nelle preferenze sono disponibili 9h (magari perché un collega in quella scuola ha optato anch’egli per il part-time), queste verranno prese in considerazione per il mio trasferimento? Oppure nonostante il part-time concordo soltanto per le cattedre intere salvo poi lasciare 9h? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Antonio,

anche il docente in part-time  partecipa alla mobilità per cattedra completa a prescindere dalla sua riduzione oraria.

Potrai, quindi, essere soddisfatto nella tua richiesta di trasferimento soltanto se in una delle preferenze inserite nella domanda risulterà una cattedra vacante e, in base al tuo punteggio, spetterà a te.

Sarai, quindi, trasferito su cattedra di 18 ore e le 9 ore del part-time che renderai disponibili saranno utilizzate per la mobilità annuale o per supplenza.

In ogni caso, le 9 ore liberate dal docente in part-time sono in organico di fatto e non possono essere utilizzate per la mobilità in quanto non sono libere, ma occupate da docente titolare


Mobilità 2018/19: confermato il CCNI 2017/18, anche per il prossimo anno non sarà possibile chiedere trasferimento nella scuola di incarico triennale

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A.Z. – Sono docente di ruolo su potenziamento, titolare su ambito e con incarico triennale, sono in una scuola che vorrei diventasse la mia definitiva. Chiedo se è possibile fare domanda di mobilità per passare da titolare su ambito a titolare su scuola esprimendo la scuola dove sono come unica preferenza. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima A.Z.,

la risposta al tuo quesito si trova nell’art.3 comma 2 del CCNI dove si stabilisce quanto segue:

Nel corso del movimento il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l’incarico triennale viene considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola sino a quando, eventualmente,il docente non ottenga, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito attraverso la mobilità”

Non potrai, quindi, chiedere trasferimento nella scuola di incarico triennale se il movimento riguarda la stessa classe di concorso e la stessa tipologia di posto di titolarità

 

Continuità didattica e punteggio: non si perde se la cattedra di servizio nella scuola di titolarità diventa una COE

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Antonella – Avrei un quesito sulla continuità di servizio. Da settembre 2013 ho ottenuto la sede di servizio definitiva e da quella sede non mi sono più spostata. Tuttavia lo scorso anno scolastico sono rimaste solo 12 ore della mia cattedra e ho dovuto completare l’orario in un altro istituto. Quindi ho lavorato su una COE: 12 ore in una scuola e 6 ore di completamento in un’altra scuola. Questo interrompe la continuità di servizio? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

la cattedra orario esterna sulla quale hai lavorato lo scorso anno risulta avere come sede principale la tua scuola di titolarità, quindi non c’è nessuna interruzione della continuità didattica.

Potrai, pertanto, valutare 4 anni di continuità poiché l’anno in corso non si valuta e, considerando che il punteggio di continuità si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto,  ti spettano 8 punti.

Trasferimento e preferenze: la possibilità di escludere le COE è valida solo per le preferenze su scuola e non su ambito

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Barbara – Gentile redazione, sono una docente di ruolo di scuola secondaria di II grado. Avrei bisogno gentilmente di un’informazione: nella domanda di trasferimento c’è la possibilità di richiedere anche cattedre orario esterne, ma si fa riferimento limitatamente alle massimo 5 scuole indicate dall’aspirante, che potranno così avere un completamento con altre scuole della provincia, o a tutte le scuole comprese anche negli ambiti indicati? Vi ringrazio anticipatamente

Giovanna Onnis – Gentilissima Barbara,

la possibilità di indicare, nella domanda di trasferimento, la disponibilità anche per cattedre orario esterne è valida solo per le preferenze analitiche su scuola e non per le preferenze su ambito territoriale.

Se esprimi questa disponibilità, avrai, quindi, la possibilità di essere trasferita su una COE in una delle 5 scuole inserite nelle preferenze, come chiarito nell’art.11 comma 1 del CCNI dove si chiarisce quanto segue:

Nell’indicazione delle cinque preferenze su scuola, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole del medesimo ambito movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze.”

Nello stesso modo se indichi disponibilità solo per cattedre interne, non potrai essere trasferita su una COE in una delle 5 scuole da te chieste nella domanda di trasferimento

Per le preferenze su ambito, invece, non esiste la possibilità di escludere questa tipologia di cattedra. Il docente trasferito su ambito, quindi, potrà avere il conferimento dell’incarico triennale anche su una COE per tutte le scuole appartenenti all’ambito di titolarità

Passaggio di ruolo: non si può chiedere per due diversi gradi di istruzione

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Cristina – Sono insegnante nella scuola dell’Infanzia con abilitazione sulle classi di concorso d’inglese,  AB24, AB25. Posso chiedere il passaggio di ruolo per entrambe le classi di concorso oppure una sola? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Cristina,

il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo grado di istruzione, ma per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado  richiesto, per le quali il docente è abilitato

Anche se sei  in possesso dell’abilitazione per entrambe le classi di concorso indicate, non potrai chiedere passaggio di ruolo per ambedue, in quanto appartengono a gradi di istruzione diversi.

Potrai chiedere, quindi, una sola classe di concorso, scegliendo tra il passaggio di ruolo nella Secondaria I grado (classe di concorso AB25) , oppure  il passaggio di ruolo nella Secondaria II grado (classe di concorso AB24)

Trasferimento e preferenze: si possono chiedere complessivamente 5 scuole appartenenti anche a province diverse

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Monica – Sono una docente assunta nel 2012 in seguito al concorso ordinario del ’99/2000. Ho una anzianità su scuola di 5 anni e vorrei rientrare nel comune di residenza oppure cambiare regione, ma vorrei fare domanda su scuola, non su ambito.

Questi i miei quesiti:

Per il trasferimento in provincia, ma in un Comune differente, posso fare domanda solo su 5 scuole e nel caso rimanere sulla mia scuola di titolarità?

Nella stessa domanda posso aggiungere 5 scuole di una Provincia/Regione differente, o devo obbligatoriamente inserire un ambito e poi la scuola che desidero, con il rischio di finire in un piccolo comune disagiato che però appartiene allo stesso ambito?

Nel caso non potessi inserire 5+5 scuole posso inserirne 4 (nella stessa provincia) + 1 (in regione differente)? Grazie!

Giovanna Onnis – Gentilissima Monica,

le preferenze esprimibili nella domanda di trasferimento sono in totale 15 delle quali non più di 5 scuole e le restanti 10 su ambiti e/o province.

Non sei obbligata ad inserire il numero massimo consentito, così come non sei obbligata ad esprimere preferenza su ambiti territoriali se non sei interessata

Potresti chiedere, volendo anche 15 preferenze per 15 province diverse, rispettando però il numero massimo di scuole che è 5 complessivamente. Quindi si possono inserire anche 5 scuole di 5 province diverse.

Non è, quindi, consentito, indicare 5 scuole per ogni provincia richiesta, nel caso da te indicato 5+5, mentre se sei interessata, potrai esprimere le preferenze 4+1 che hai indicato, cioè 4 in una provincia e 1 in altra provincia di regione diversa

Trasferimento e punteggio di continuità: può valutarlo il docente che ha maturato il triennio nella scuola di titolarità o di incarico

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Lucia – Sono una docente immessa in ruolo il 1 settembre 2015 in un IC di Roma. Questo è il terzo anno che lavoro nello stesso Istituto, mi spetta, ai fini del trasferimento, il punteggio di continuità? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Lucia,

la risposta al tuo quesito è negativa.

Per valutare, nella domanda di trasferimento,  il punteggio di continuità devi aver maturato il triennio continuativo nella scuola di titolarità o di incarico triennale.

Il corrente anno scolastico, come dici, è per te il terzo anno nella scuola, quindi il triennio non lo hai ancora maturato in quanto l’anno in corso non si valuta.

Potrai, quindi valutare il punteggio nella graduatoria interna di istituto, per la quale è sufficiente aver maturato un solo anno e quindi ti spetta il punteggio per due anni, cioè 4 punti, mentre per la mobilità dovrai pazientare ancora quest’anno e il prossimo anno potrai valutare per il trasferimento (se sarai ancora interessata) il triennio maturato con 6 punti

Mobilità per docente in anno di prova: quali domande può presentare?

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Monica – Vi scrivo per sapere quali sono le mie possibilità riguardo la mobilità durante quest’anno di prova, in quanto neoassunta da ultimo concorso: posso chiedere solo il trasferimento o anche il passaggio di cattedra o di ruolo?

Giovanna Onnis – Gentilissima Monica,

come docente neo-immessa in ruolo  in anno di prova potrai partecipare alla mobilità 2018/19 chiedendo esclusivamente trasferimento.

Non avendo ancora superato l’anno di prova non potrai, infatti, partecipare alla mobilità professionale e, quindi, non potrai presentare domanda di passaggio di ruolo e passaggio di cattedra.

Uno dei requisiti indispensabili per chiedere passaggio è, infatti, quello di aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza o per la classe di concorso di titolarità. Per partecipare alla mobilità professionale dovrai, quindi, aspettare il prossimo anno.

Ti informo che nella domanda di trasferimento che puoi presentare hai la possibilità, se sei interessata, di chiedere anche una tipologia di posto diversa da quella di titolarità, cioè da posto comune a sostegno (se possiedi il titolo di specializzazione necessario) o da sostegno a posto comune. Questa richiesta puoi farla anche se sei in anno di prova


Mobilità sostegno/materia nello stesso grado di titolarità: il sostegno non è una classe di concorso, quindi il movimento è un trasferimento

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Stefania – Sono titolare su una cattedra di sostegno nella Media I grado e ho assolto l’obbligo quinquennale. Vorrei  passare su Inglese AB25,  ma rimanere nella mia provincia. Indicherò 5 scuole limitrofe. Devo compilare la “domanda di trasferimento” oppure quella per il “passaggio di cattedra”? Non capisco se il sostegno è inteso come “cattedra”, nelle istruzioni non è chiarito. Vi ringrazio anticipatamente.

Giovanna Onnis – Gentilissima Stefania,

il sostegno non è una classe di concorso, ma una tipologia di posto.

Il movimento che ti interessa è un trasferimento in quanto chiedi di spostarti da posto di sostegno a posto comune su materia nella classe di concorso AB25 che è la tua cdc di titolarità.

Se otterrai il trasferimento richiesto risulterai sempre titolare nella classe di concorso AB25, non più su “posto sostegno” , ma su “posto normale”

Domanda di trasferimento: conseguenze diverse su titolarità e punteggio a seconda dell’esito del movimento

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Lucia – Seguo il vostro sito con molto interesse e vi ringrazio per le informazioni puntuali che ci date. Vorrei sottoporre qualche domanda. Sono una docente di ruolo nella secondaria di secondo grado dal 2007 ( precedentemente due anni di ruolo nella secondaria di primo grado). Vorrei chiedere il trasferimento solo in una scuola della mia provincia, se non é possibile non mi interessa cambiare.

Vi chiedo:

– se non c’é posto rimango dove sono o finisco in un calderone ( come si paventava qualche tempo fa)?

– perdo tutti i punti della continuità nel trasferimento?

– anche se non fossi trasferita perderei tutti i punti della continuità?

– sarò eventualmente l’ultima della graduatoria interna?

Grazie. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima  Lucia,

come più volte abbiamo ribadito, il docente che non ottiene il trasferimento richiesto come movimento volontario,  non subirà modifiche forzate della sua titolarità è  rimarrà nella scuola nella quale è in servizio come titolare o con incarico triennale.

Presentare domanda di trasferimento senza poi ottenere il movimenti richiesto non comporta conseguenze neanche per il punteggio. Il punteggio di continuità, infatti, si perde solo se il docente ottiene il trasferimento

Il docente trasferito, nell’anno scolastico di arrivo, sarà collocato in coda nella graduatoria interna di istituto della scuola di nuova titolarità, quindi, in presenza di contrazione nell’organico, sarà colui che risulterà a maggior rischio per un’eventuale esubero, a prescindere dal suo punteggio

Trasferimento e punteggio figlio minore: si può valutare solo se nasce entro il 26 aprile

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Lorenzo – Vorrei sapere se con le attuali procedure è ancora possibile inserire il punteggio aggiuntivo per un figlio che nasce entro il termine di scadenza della domanda posto al 26 aprile 2018. Grazie

Giovanna Onnis  – Gentilissimo Lorenzo,

il punteggio per figlio minore si può valutare solo se il figlio nasce entro il termine ultimo di presentazione della domanda di mobilità.

Potrai, quindi, valutare 4 punti per figlio di età inferiore a 6 anni se nascerà entro il 26 aprile.

Tale punteggio, invece, non ti spetta, se la data di nascita sarà successiva anche di un solo giorno  rispetto al termine indicato,

 

Domanda di trasferimento inviata: se cambio idea posso annullarla?

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Patrizia – Sono docente di spagnolo e vorrei chiedere il trasferimento , ma sono molto indecisa , quindi mi chiedevo: se dovessi inviare la domanda di trasferimento entro lunedì 23 aprile poi è possibile in un secondo momento chiedere l’annullamento? Grazie in anticipo

Giovanna Onnis – Gentilissima Patrizia,

avrai la possibilità di modificare o anche annullare la domanda inviata su Istanze online, fino al 26 aprile. Oltre tale data, che è il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, le funzioni nella piattaforma ministeriale Istanze online non saranno più attive e non avrai più la possibilità di intervenire sulla domanda inviata.

Avrai comunque la possibilità di presentare domanda di revoca in forma cartacea entro termini precisi stabiliti nell’art.5 dell’Ordinanza ministeriale.

La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 dell’ O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Potrai, quindi, chiedere la revoca della domanda di trasferimento inviata, 5 giorni prima del 5 giugno 2018 se sei titolare nella Secondaria I grado oppure  5 giorni prima del 22 giugno 2018 se la tua titolarità è nella secondaria II grado

Vincolo quinquennale: non si applica per il docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata da posto comune a sostegno

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Claudia – Per l’a.s. 2017/2018 sono stata trasferita, a seguito di domanda condizionata, da posto comune a posto di sostegno. Se partecipo alla mobilità 2018/2019 indicando la disponibilità sia per posto comune che per sostegno, e ottengo il posto sul sostegno, sarò soggetta al vincolo quinquennale? In tal caso è obbligatorio indicare la scuola di ex titolarità come prima preferenza? Cordialmente

Giovanna Onnis – Gentilissima Claudia,

come chiarisce l’art.23 comma 7 del CCNI, l’obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Questi docenti, quindi, hanno diritto alle precedenze previste nell’art. 13 punti II) e V) del contratto per il rientro con priorità nella scuola di ex-titolarità o nel comune di precedente titolarità.

Nel tuo caso, quindi, se continui a presentare domanda condizionata inserendo come prima preferenza la scuola di precedente titolarità e la tipologia di posto di precedente titolarità, cioè posto comune, anche se sarai trasferita sul sostegno il vincolo quinquennale non si applica per garantirti il rientro nella scuola su posto comune

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