Docente – sono un docente di ruolo presso una scuola secondaria di primo grado. Come esposto in oggetto, la mia domanda è questa; a causa della grave patologia oncologica diagnosticata in gravidanza (GEMELLARE) a mia moglie, vorrei poter usufruire dei benefici di legge che permettono al padre di assentarsi dal lavoro utilizzando la maternità obbligatoria della madre. A causa della concomitanza della ripresa delle attività didattiche con l’inizio del trattamento radio-terapico di mia moglie e la gestione dei piccoli gemelli (oltre al fratellino di 2 anni), vorrei poter capire quale situazione sia più consona per congedarmi dal lavoro. Le informazioni che potrebbero essere utili ad una risposta più precisa sono:
- Situazione madre: — Lavoratrice dipendente come farmacista collaboratore presso una farmacia comunale (versamento contributi all’INPDAP) — data presunta del parto 4 dicembre 2013 — parto cesareo gemellare avvenuto in data 12 ottobre 2013 — operata il 4 novembre 2013, ora convalescente in attesa di trattamento radio-chemio terapico — effettuata visita medicina legale per riconoscimento invalidità civile e richiesta benefici legge 104 in data 19 dicembre 2013 e in attesa di verbale attestante la decisione della commissione medica – Situazione del padre: – richiesta di un congedo parentale per uno dei due gemelli dal 13 novembre al 12 dicembre con stipendio al 100%. In attesa di un cortese riscontro alla richiesta, l’occasione mi è gradita per inviare i miei più, Cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,
1. analizziamo prima il congedo obbligatorio.
Data presunta parto 4/12 e data effettiva parto 12/10.
Si premette che con la nascita di due o più gemelli il congedo di maternità non raddoppia ma rimane invariato (5 mesi complessivi).
Se il parto però è prematuro, cioè avviene anticipatamente rispetto alla data presunta e indicata dal medico sul certificato, alla lavoratrice spettano comunque i cinque mesi di congedo di maternità previsti, di conseguenza tutti i giorni non utilizzati prima del parto non si perdono ma sono solo differiti, in quanto vengono aggiunti al congedo di maternità dopo il parto fino a raggiungere i 5 mesi.
Il periodo di 5 mesi è riconosciuto anche se il parto prematuro è avvenuto prima dei 2 mesi dalla data presunta del parto.
L’anticipazione non è riferita “al mese”, ma può andare da 1 a 30 giorni (quindi non necessariamente un mese esatto).
Pertanto, nel caso in esame, l’astensione post-parto sarà dal 13/10 (data successiva al parto) al 4/3 (tre mesi dopo la data presunta del parto).
2. Il congedo di paternità
Il congedo di paternità si identifica in tutto o in parte con quello di maternità, è attribuito solo in sostituzione di quello di maternità e il padre ne può usufruire esclusivamente nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 28/1 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni:
a) In caso di morte o di grave infermità della madre;
b) In caso di abbandono del figlio da parte della madre;
c) In caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.
d) Se figlio in adozione o affidamento: In caso di rinuncia della madre al diritto al congedo di maternità.
Si tratta cioè di specifiche situazioni in cui il figlio appena nato non può usufruire dell’assistenza materna e nelle quali, quindi, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.
Il padre lavoratore ha un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità il quale spetta anche nei casi in cui la madre non sia (o non sia stata) una lavoratrice.
Ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio (e cioè fino al giorno del compimento del terzo mese di età del figlio) o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa ovvero di affidamento esclusivo al padre (in caso di nascita prematura del figlio, o soltanto sulla parte residua del congedo di maternità non goduto dalla madre o per i periodi di congedo di maternità post-parto di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre).
Nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, il padre lavoratore, al pari di ciò che è previsto per la madre, può fruire del congedo obbligatorio che gli spetta, o di parte di esso, dalla data d’ingresso del figlio in famiglia.
In tale ipotesi, su di lui ricade l’obbligo di presentare, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, anche la certificazione sanitaria della struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato, dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato
Il tuo caso potrebbe riguardare la grave infermità della madre che ti consentirebbe di fruire del congedo obbligatorio.
Dobbiamo su questo specificare che la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la “grave infermità”, né la necessaria ospedalizzazione della madre inferma il padre che intenda fruire del congedo di paternità è tenuto, in ogni caso, a fornire specifica certificazione medica; detta certificazione dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico di Sede, il quale dovrà valutare la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. Si fa presente che, nella fattispecie, i certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di autocertificazione (art. 49, DPR. 445/2000).
3. Congedo parentale
L’INPS, con circolare n. 8/2003 afferma: “Come già precisato nel messaggio n. 569 del27/06/2001 […] in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32 del T.U.. La norma suddetta trova applicazione anche nell’ipotesi di adozioni ed affidamenti di minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.”
Solo che i primi 30 giorni retribuiti per intero (art. 12 CCNL/2007) non sono duplicabili in caso di parto gemellare o plurigemellare.
In ogni caso i mesi di congedo parentale (fino a 7 per il padre) sono per ogni figlio.
Non hai inoltre specificato se per il primogenito di due anni hai fruito di tutto il congedo parentale. Nel caso non l’avessi fatto, potresti fruirne. Tra un congedo e l’altro non c’è bisogno di ritornare in servizio.
In bocca al lupo dalla redazione.