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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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La supplenza inizia dalle effettive esigenze di servizio

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Carmen – ho letto il forum ma non ho trovato niente che si riferisca al mio caso, ho accettato una supplenza su maternità scuola primaria che inizia il 7 gennaio, ho parlato con la docente che dovrò sostituire e mi ha detto che la data del parto è fissata al 25 gennaio e lei entra in maternità obbligatoria il 25 dicembre, è stata in classe fino al 20 dicembre ultimo giorno di attività didattica, il mio quesito è questo: la scuola può farmi il contratto dal 7 gennaio mentre il certificato parte dal 25 dicembre ? grazie della risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Carmen,

dal quesito si evince che la docente titolare sia stata in effettivo servizio fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze (dai dati riportati si presume che la docente abbia fruito della flessibilità del congedo di maternità con la formula di astensione dal lavoro di 1+4 mesi anziché 2+3).

Stando così le cose è corretto che la supplenza parta dal 7 gennaio ovvero dalle effettive esigenze di servizio, a nulla rilevando che la docente titolare sia assente dal 25 dicembre.

 


Assenza per grave patologia: i requisiti essenziali per poter fruire dei benefici

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Armando – Sono un insegnante ,mi è stata riconosciuta un invalidità del 46% necessito di terapie  legate al mio problema invalidante ,ho consegnato una certificazione medica specialistica alla scuola , per usufruire della grave patologia volevo sapere questa attestazione chi la deve rilasciare? ,fino ad oggi malgrado tutta la documentazione ,ho visto solo scarica barile . e infine per impugnare una posizione anche legale se il medico non mi rilascia la certificazione come devo fare ,,sempre che ne abbia diritto ..il mio sindacato mi ha confermato questo diritto.  In attesa di una sua sicura risposta mi è gradito inviarle distinti saluti .

Paolo Pizzo – Gentilissimo Armando,

Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola che testualmente recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Come specificato nelle circolari USR Calabria n. 4401 del 3 aprile e n. 8077 del 5 giugno 2013; circolari USR Lombardia n.10038 del 23 luglio 2004 e n. 12207 del 12.09.2012; circolari dell’UST di Foggia n. 11605 e dell’11 ottobre del 2011, il CCNL comparto scuola, a differenza dei contratti di altri comparti (CCNL Comparto Ministeri e CCNL Autonomie Locali) non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie, dai quali originano i benefici previsti.

L’assenza di una specifica classificazione potrebbe dar luogo (come, effettivamente,  in alcuni casi, ha dato luogo) ad una vera e propria ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai dirigenti scolastici. Infatti, gli stessi, pur in difetto di attribuzione del relativo potere, di fatto, ritengono legittima la propria valutazione discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici.

Al fine di scongiurare simili ipotesi di eccesso di potere datoriale, in danno al diritto alla salute, si osserva che, nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio.

Pertanto, per usufruire dei benefici in parola il lavoratore deve presentare all’Istituzione Scolastica di servizio una specifica certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica,  in cui si attesti la grave patologia e la relativa terapia associata. Tale certificazione deve contenere anche il percorso terapeutico in cui devono emergere con chiarezza le date di terapia, che dovranno essere certificate come giornate in cui il lavoratore dovrà essere considerato temporaneamente o parzialmente invalido.

L’assenza dal servizio dovrà essere poi giustificata di volta in volta dal lavoratore tramite certificazione rilasciata dalla struttura che fornisce le singole prestazioni. I lavoratori che si sottopongono a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, dovranno presentare, per ogni periodo di assenza, l’appropriata certificazione sanitaria.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

Dunque, ad una prima certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che attesta che alla grave patologia segue una terapia invalidante necessita di volta in volta la certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica oppure convenzionata  che attesti l’effettuazione della terapia stessa, con l’esatta indicazione dei giorni di terapia e, distintamente, di quelli interessati dai suoi effetti invalidanti.

Congedo di maternità: calcolo congedo obbligatorio con parto posticipato rispetto alla data presunta

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Antonella – Ho avuto la mia prima supplenza breve dal giorno 08/10/2013 al 22/12/2013 ed essendo in gravidanza con data presunta del parto 20/10/2013 ho chiesto e ottenuto l’astensione obbligatoria. Avendo avuto la proroga del contratto al 26/02/2014 ed avendo partorito il 21/10/2013, volevo chiederle sino a quando mi spetta l’astensione obbligatoria.

Paolo Pizzo – Gentilissima Antonella,

l’indennità giornaliera di maternità spetta nei seguenti casi:

  1. 2 mesi precedenti la data presunta del parto (fermo restando la possibilità della “flessibilità” del congedo di cui all’art. 20 del T.U. 151/2001);
  2. L’eventuale periodo intercorrente tra la data presunta del parto e la data effettiva (nel caso in cui la nascita avvenga dopo la data presunta);
  3. 3 mesi successivi la data effettiva del parto;
  4. I giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto nel caso di parto prematuro.

Nel tuo caso si tratta del punto 3 ovvero mancata coincidenza – parto posticipato: data presunta 20/10 ed effettiva 21/10:

L’astensione post-parto sarà quindi dal 22 ottobre al 21 gennaio.

Il 22 gennaio dovrai tornare in servizio (a meno ovviamente di richieste di congedi: parentale o malattia bambino. Inoltre avrai anche diritto alla riduzione oraria per allattamento).

Pensione e “opzione donna 57+35″

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Simonetta – Sono un assistente amministrativa di anni 58 compiuti il 19 agosto del 2013ho un figlio diversamente abile  al 100%   e quindi usufruisco della legge 104/92 art. 33 comma 3. ho 37 anni di contributi e vorrei andare in pensione con il sistema contributivo dal 1 settembre 2015. Vorrei nel frattempo prendermi il congedo straordinario parentale di 2 anni. So che per la pensione anticipata non vengono conteggiati i contributi che riguardano la Legge 104/92 è lo stesso per chi va in pensione con il contributivo? In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti.

FP – Gentile Simonetta,

la possibilità di pensionamento a cui lei fa riferimento viene definita “opzione donna  57+35″ (ossia 57 anni e 35 anni di contributi).

Le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Quanto sopra trova riscontro anche nella nota sui pensionamenti del MIUR prot. 2855 del 23/12/2013.

Pertanto nella fattispecie, possiede entrambi i requisiti disposti dalla normativa al 31/12/2014 per andare in pensione con decorrenza 1/9/2015.

Si precisa che per la suddetta opzione, il calcolo della pensione sarà completamente effettuato con il sistema contributivo e pertanto non è oggetto di alcuna penalizzazione.

Il meccanismo di penalizzazione è previsto nel caso di pensionamento anticipato e pertanto di seguito si chiariscono due concetti:

1) l’ età al momento del pensionamento deve essere inferiore a 62 anni per essere oggetto di penalizzazione;

2) la penalizzazione colpisce solo la quota di pensione calcolata con il metodo retributivo e pertanto non influisce sul calcolo della pensione secondo l’opzione donna 57/35.

In merito al congedo biennale, la normativa prevede che:

il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo di congedo biennale, non può essere computato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto o trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperto da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità ai fini pensionistici ma non ai fini della progressione economica.

Per riscontro a quanto appena affermato si suggerisce il parere F.P. del  15/1/2013.

Pensione: nuovi requisiti per pensione anticipata

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Vincenzo - seguo da tempo le Sue news e Le chiedo se gentilmente può dirmi, in base ai nuovi requisiti, l’anno in cui potrò andare in pensione:sono nato il 29/06/1958, e maturerò, al 31/12/2013, 37 anni di contributi. Grazie per la risposta!

FP – Gentile Vincenzo,

la Legge 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, ha introdotto nuovi requisiti per la pensione anticipata, che nella fattispecie rappresentano, vista la sua età anagrafica,  la sua prima possibilità di “uscita” dal mondo lavorativo.

Requisiti per pensione Anticipata (per gli uomini) – Tenendo conto dei contributi:
2014/2015 42 anni e 6 mesi
2016/2018 42 anni e 10 mesi
2019/2020 43 anni e 2 mesi

• Dal 2016 sono incrementi previsionali sulla base di uno studio dell’ISTAT;
• Dal 2021 le variazioni diventano biennali;
• La legge ha fissato che dal 2013 l’incremento è di 3 mesi.

Vista la sua anzianità contributiva al 31/12/2013 di 37 anni, lei matura il diritto a pensione anticipata con decorrenza dal  01/09/2020, in quanto al 31/12/2020 ha un servizio  44 anni e pertanto soddisfa il requisito previsto per il 2020 che è di 43 anni e 2 mesi.

Pensione: requisiti per pensione di vecchiaia e anticipata

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Giuseppe- Insegno in una scuola statale superiore di 2° grado. Sono nato il 07-04-1952 e secondo i calcoli del patronato di due anni fa sarei potuto andare in pensione il 01/09/2014 con 40 anni e a 62 anni di età. Potrei sapere con precisione ora , con la nuova legge, quando riavrò la possibilità di andare in pensione? Cordiali saluti.

FP – Gentile Giuseppe,

la normativa a cui bisogna far riferimento per i requisiti attuali per la pensione è la L. 214/2011.

I requisiti previsti sono definiti di vecchiaia (legati all’età) e anticipati (legati all’anzianità contributiva)

Requisiti per pensione di Vecchiaia – Tenendo in considerazione l’età:

01/01/2013 al 31/12/2015 66 anni e 3 mesi

01/01/2016 al 31/12/2018 66 anni e 7 mesi (dal 2016 sono dati di stima)

01/01/2019 al 31/12/2020 66 anni e 11 mesi

01/01/2021 al 31/12/2022 67 anni e 2 mesi

Vista la sua data di nascita - 07/04/1952 -, raggiunge i 66 anni nel 2018.

Pertanto maturerà il diritto alla pensione per vecchiaia dal 1/9/2018.

Quanto affermato perché raggiunge i 66 anni e 7 mesi (requisito previsto dal 2016 al 2018) nel novembre del 2018.

Si precisa che nonostante raggiunga il requisito prescritto nel mese di novembre, la decorrenza del pensionamento è nel mese di settembre.

Questo è possibile in quanto è previsto dall’art. 59, c.9 della L. 449/97:

“è consentito l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Requisiti per pensione Anticipata – Tenendo conto dei contributi (per gli uomini):

01/01/2014 al 31/12/2015 42 anni e 6 mesi

01/01/2016 al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi (dal 2016 sono dati di stima)

Considerata l’anzianità contributiva al 31/12/2014 di 40A 4M e aggiungendo a questa 3 anni, si ha una anzianità al 31/12/2017 di 43A 4M.

Pertanto maturerà il diritto alla pensione anticipata dal 01/09/2017 all’età di 65 anni, con 1 anno di anticipo rispetto al pensionamento previsto con i requisiti di vecchiaia.

Pensione: requisiti previsti dalla precedente normativa pensionistica

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Assistente tecnico (A.T.A.) – lavoro nella scuola dal gennaio 1977 a tutt’  oggi, a tempo indeterminato. Ho fatto tredici mesi di militare, periodo 1975/1976. Ho riscattato tre mesi di contributi (dall’ 1/10/1976 al 31/12/1976) perchè il  posto era vacante dall’ inizio dell’anno scolastico 1976/1977, assunto dal primo giorno di lavoro direttamente a tempo indeterminato.

FP – Gentile collega,

la L. 214/2011 ha innalzato i requisiti previsti la pensione di vecchiaia (legata all’età) e introdotto nuovi requisiti per la pensione anticipata (legata all’anzianità contributiva).

Visto che non ha indicato la sua data di nascita, di seguito le indico la possibilità di pensionamento legata al raggiungimento del requisito per il pensionamento anticipato.

I requisiti per la pensione anticipata sono (per gli uomini):

- 2014/2015 – 42 anni 6 mesi

- 2016/2018 – 42 anni 10 mesi

Vista la sua anzianità contributiva al 31/12/2018 di 43 anni e 4 mesi, può andare in pensione con decorrenza 1/9/2018.

Ci tengo a precisare che qualora il suo anno di nascita fosse inferiore al 1952, lei rientrerebbe nella clausola di salvaguardia, prevista dalla normativa attuale, per effetto della quale potrebbe andare in pensione con i requisiti previsti dalla precedente normativa pensionistica.

Inoltre è opportuno ribadire che dal 2016 i requisiti indicati sono frutto di stime e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

Ricostruzione di carriera: chiarimenti

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Carlotta – sono un’insegnante di scuola media entrata in ruolo il 1 settembre 2011 con 8  anni di preruolo. Superato il periodo di prova, il 2 settembre 2012 presento  alla segreteria la domanda di ricostruzione di carriera. Mi viene consegnato un  foglio dove giustamente gli 8 anni sono riconosciuti come 6 anni e 8mesi.  Guardando il cedolino però non risulta la fascia stipendiale che dovrebbe essere  0 e la data di scadenza per lo scatto al gradone successivo risulta essere nel  settembre 2021. Come è possibile visto che mi sono riconosciuti 6 anni e 8  mesi di preruolo + 1 anno per il recupero del 2011?Nessuna delle persone a cui  mi sono rivolta riesce a darmi una risposta plausibile e attendibile. Visto che  il 2011 è stato recuperato, la segretaria dovrebbe inviare alla Ragioneria la  mia posizione aggiornata? Grazie per l’attenzione.

FP – Gentile Carlotta,

per darle delle spiegazioni in merito alla questione “ricostruzione di  carriera”, è opportuno  precisare che:

- gli anni 2010 2011 e 2012, così come previsto dalla L. 122/2010 non erano  utili ai fini della progressione economica;
- D.I. n. 3 del 14/01/2011 e l’accordo del 13/03/2013 tra le OO.SS. e l’Aran,  hanno di fatto consentito il recupero ai fini della progressione della carriera  del 2010 e  2011;
- ad oggi risulta in essere ancora il blocco per l’anno 2012.
- il CCNL comparto scuola sottoscritto dalle OO.SS. il 4/8/2011 ha ridefinito  le fasce stipendiali, raggruppando le prime due in una unica. Pertanto con decorrenza dall’ 1/9/2010 le fasce sono: 0/8 – 9/14 – 15/20 – 21/21 – 28/34 – 35.

Detto questo ricostruiamo la sua situazione di carriera:

- pre-ruolo: 8 anni;
- ruolo decorrenza giuridica ed economica: dal 1/9/2011
- superamento periodo di prova: 1/9/2012

Ai sensi della normativa vigente  il servizio pre-ruolo viene così valutato:

- 6 anni e 8 mesi sono utili ai fini giuridici ed economici;
- 1 anno e 4 mesi sono utili ai soli fini economici.
Si aggiunge alla suddetta anzianità utile ai fini giuridici ed economici   l’anzianità di ruolo, che nella fattispecie corrisponde a:
- 4 mesi del 2011;
- il 2012 non lo aggiungiamo, in quanto al momento non viene riconosciuto   valido ai fini della progressione economica.

Pertanto l’anzianità utile alla ricostruzione di carriera, considerato gli  elementi sopra indicati sarà:

- al 1/09/2012 è di:  6 anni e 8 mesi + 4 mesi – totale 7 anni.

Per effetto di tale anzianità la fascia stipendiale in godimento è la 0/8.

Il passaggio al gradone successivo se dovessero sbloccare il 2012, lo matura  all’ 1/01/2014.

Per completezza di informazione precisiamo che ad oggi risulta bloccato anche  il 2013, così come dal  D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251, all’art. 1 comma 1 lettera b)  proroga il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel  corso dell’anno 2013.

Vista la scadenza indicata sul cedolino (settembre 2021), mi permetto di  segnalarle che al momento la Ragioneria Territoriale non ha ancora registrato il suo decreto di ricostruzione di carriera prodotto dalla scuola.

Infatti la scadenza indicata sul cedolino (01/09/2021) rappresenta il  passaggio alla fascia stipendiale 9/14 raggiunta dopo 9 anni dal 1/9/2012.

La suddetta scadenza conferma quanto sopra affermato, ossia che  al momento  non è stato valutato il servizio pre ruolo in quanto non è stato ancora  applicato il decreto di ricostruzione di carriera.


Permesso per concorso od esame: è valido per sostenere l’esame della patente?

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DSGA – Gentilissimi, è possibile per una docente a TI far rientrare nei permessi di cui all’art. 15  per concorsi od esami quelli dell’esame per la patente? In caso contrario, a che titolo è imputabile l’assenza?

Paolo Pizzo – Gentile DSGA,

Gli 8 giorni di permesso per concorsi od esami prevedono una fruizione giornaliera.

Il dipendente oltre ai giorni per poter sostenere la prova del concorso/esame ha diritto anche ai giorni per il viaggio.

Di conseguenza, fermo restando il limite massimo annuale, il dipendente ha diritto ad assentarsi per svolgere l’esame/concorso per quanti giorni sono necessari alla suddetta partecipazione, rientrando in detti giorni anche quelli necessari al viaggio.

È da precisare che gli 8 giorni sono previsti solo per le giornate di espletamento delle prove (concorso/esame) e per l’eventuale viaggio (raggiungimento della località in cui si svolge il concorso/esame e rientro in sede) con esclusione quindi delle giornate di studio e di preparazione alle suddette prove per le quali il dipendente potrà ricorrere ad altri istituti contrattuali (aspettativa per motivi di studio, permessi per motivi personali, permessi studio ecc.).

La norma inoltre ammette la legittimità della partecipazione del personale scolastico a qualsivoglia concorso o esame. Non è infatti prevista nessuna esplicita limitazione.

Per ciò che riguarda il quesito, però, abbiamo un parere del Consiglio di Stato n. 70/1968 che afferma che il permesso non spetta per gli esami necessari al conseguimento della patente di guida.

Si precisa che è solo un parere (ma che esiste) e anche lontano nel tempo. In ogni caso è da escludere che il permesso si “trasformi” in aspettativa non retribuita e al limite lo si potrà imputare a permesso per motivi personali e familiari di cui al comma 2 dell’art. 15.

Giorni di malattia per il docente nominato per supplenza breve

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Maria – sono un insegnante precaria della scuola elementare. Vorrei se possibile chiedere un informazione. Ho una nomina come insegnante di sostegno per maternità a rischio che momentaneamente si sta rinnovando mensilmente (in quanto la collega che sostituisco  non è ancora in maternità obbligatoria). A breve dovrò subire un  intervento. Vorrei sapere se per i giorni di malattia di cui avrò bisogno sono retribuiti al 100 per 100, e se ci sono rischi di perdere la supplenza perché in malattia. Non so se questa è la sede giusta, ma confido nella vostra gentilezza e professionalità. Colgo l’occasione per augurarvi buone feste e buon 2014.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

le assenze per malattia del personale assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dall’art. 19 del CCNL/2007.

I commi 10  e 11 prescrivono:

10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.”

Pertanto, hai diritto a 30 giorni di malattia pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).

Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono deroghe).

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 177/76 gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. Nel caso di assenza per malattia con retribuzione ridotta la contribuzione sulla retribuzione sarà effettuata in misura intera.

A nome della redazione ricambio gli auguri.

Passaggio di ruolo: per produrre domanda occorre avere la specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto

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Maria – avrei una domanda da fare in merito alla mia situazione. sono di ruolo dal 2007 nella scuola primaria, in quanto vincitrice di concorso. Essendo anche laureata in scienze forestali, vecchio ordinamento, ma non avendo abilitazioni per le scuole medie o superiori, posso comunque fare un passaggio di ruolo sfruttando gli anni di ruolo e il titolo? Grazie,

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

l’art. 3 del CCNI mobilità per l’anno 2014 prevede che

“Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di  cattedra.”

Con la sola laurea in scienze forestali non hai accesso alle classi di concorso di scuola secondaria.

Pertanto, non potrai effettuare il passaggio di ruolo.

Maternità e indennità fuori nomina: per congedo di maternità si intende anche “interdizione per gravi complicanze”

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Pamela – ho sfogliato tutto il forum relativo all’argomento ma non sono riuscita a trovare la risposta alla mia domanda e i sindacati di zona non mi hanno aiutata..chiedo a voi:sono insegnante di terza fascia presso  scuola secondaria di primo grado, contratto a tempo determinato fino al 16 febbraio 2014 ( fine quadrimestre) sono al 4 mese di gravidanza e vorrei sapere se a contratto scaduto posso comunque usufruire dell’indennità di maternità dalla scuola oppure è necessario essere in gravidanza a rischio?Grazie  saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Pamela,

Ai sensi dell’art. 24 commi 2, 4 e 5 del T.U. 151/01:

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.

La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

Per “congedo di maternità”, ai sensi degli artt. 16 e 17 del T.U., si intende sia l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione (gravidanza a rischio) che il congedo obbligatorio.

Al di fuori di questi due casi non spetta l’indennità fuori nomina.

Cosa fare per reinserirsi nelle graduatorie ad esaurimento

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Cesaria – Avrei da chiedere un suggerimento circa la mia esclusione dalla gae in quanto per la legge Gelmini non mi è stato possibile rientrare nella gae per aver presentato la domanda il giorno dopo la scadenza, peraltro per gravissimi motivi accertati e documentati.

Sono abilitata, supplente precaria con annuale in corso, insegnante di sostegno.

Cosa fare per rientrare nella gae e continuare a sperare di trovare una sistemazione definitiva? Grazie

Lalla – gent.ma, la legge 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, cosicchè non sono previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie e la permanenza in esse è determinata da apposita domanda da presentare nei termini stabiliti dal Miur con apposito decreto (con dm 26 maggio 2011 l’aggiornamento è triennale).

Non esistono nella normativa eccezioni, anche gravi e documentate, per cui gli Uffici Scolastici possano accettare domande presentate oltre i termini imposti dal decreto di aggiornamento (il lasso per la presentazione della domanda in genere è di 30 giorni). Nell’ultimo aggiornamento, quello del 2011, l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, il 1° giugno 2011, gli uffici postali hanno avuto degli inconvenienti tecnici per cui ci sono stati dei docenti che non hanno fatto in tempo a presentare la domanda In questo caso, trattandosi di un problema generalizzato, imputabile alle Poste e non al singolo, è stata disposta una proroga con la quale gli uffici sono stati autorizzati a considerare valide le domande pervenute entro al data del 6 giugno 2011, anche prescindendo dalla dichiarazione specifica da parte di Poste Italiane.

Nota 5639 del 07 luglio 2011

Dalla tua mail non si comprende se l’esclusione sia avvenuta in occasione dell’ultimo aggiornamento o sia antecedente.

Al di fuori di questo caso eccezionale del 2011, non si registrano altri casi in cui sia stato possibile accettare domande presentate fuori dai termini.

Alcuni colleghi hanno però presentato ricorso e hanno avuto successo.

Graduatorie ad esaurimento, reinserimento docente che aveva omesso di presentare domanda di aggiornamento

Graduatorie ad esaurimento di Verona, accolto ricorso per reinserimento docente che non aveva aggiornato la propria posizione

Graduatorie ad esaurimento: sentenza su reinserimento docente che non aveva presentato la domanda di aggiornamento

A Foggia reintegrata nelle graduatorie ad esaurimento docente che non aveva fatto richiesta di aggiornamento

Pensione di vecchiaia e requisiti

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Assistente amministrativa – in un Istituto ho 60 anni nel 2014 e  30 anni di servizio madre portatrice handicap residente nel mio nucleo familiare vi sono agevolazioni per pensionamento anticipato anche con penalizzazione? Ringrazio.

FP – Gentile collega,

la riforma pensionistica voluta dal ministro Fornero nel dicembre del 2011, permette il pensionamento esclusivamente al raggiungimento dei requisiti per:
1) pensione di vecchiaia, tenuto conto dell’età anagrafica;
2) pensione anticipata, tenuto conto dell’anzianità contributiva.

La sua prima possibilità di pensionamento  è individuata nel raggiungimento  del requisito utile per la pensione di vecchiaia.

Nella fattispecie, visto il suo anno di nascita (1954), andrà in pensione nel  2021, quando il requisito per la pensione di vecchiaia sarà di 67 anni e 2  mesi.
Si precisa, visto che non viene espressamente indicato il mese di nascita, che  quanto sopra affermato è confermato qualora la sua data di nascita sia avvenuta  entro il mese di novembre del 1954.

Per completezza di informazione di segnala l’impossibilità, salvo eventuali  proroghe, di andare in pensione con la cosiddetta “opzione donna 57/35″, ovvero  57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva, visto che entrambi i  requisiti devono essere posseduti entro il 31/12/2014, così come previsto dalla  L. 243/2004.

Pensione: sistema retributivo o contributivo?

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DSGA – le sarei veramente grato se potesse chiarirmi quanto segue : Un docente della mia scuola al 31/12/2011 aveva i suoi quaranta anni di contribuzione e 62 anni di età. Le chiedo come D.S.G.A. se il docente che verrà collocato in pensione dall’01/09/2014  la pensione verrà calcolata  per intero con il sistema retributivo oppure dall’01/01/2012 con il sistema contributivo,a mio parere sarà tutta con il sistema RETRIBUTIVO,in quanto dall’01/01/2012 si tratta di servizio oltre i 40 anni. La ringrazio anticipatamente.

FP – Gentile DSGA,

al 31/12/2011 il docente in oggetto aveva 62 anni e una anzianità contributiva di 40 anni.

Pertanto ha maturato il requisito di pensione di vecchiaia secondo quanto previsto dalla normativa prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero.

Nella nuova riforma pensionistica, è prevista una clausola di salvaguardia (art. 24 comma 3 DL n.  201/2011) che consente di andare in pensione con i vecchi requisiti purchè  maturati entro il 31/12/2011:

1) quota 96 (60/36 o 61/35);

2) 40 anni di contributi;

3) pensione di vecchiaia con 65 anni per gli uomini e 61 anni di età per le donne, con un minimo 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992.

La misura della sua pensione, sarà di tipo retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dal 1/1/2012, e mi permetto di segnalare, che per questo caso specifico, rappresenta un beneficio non del tutto trascurabile.

Infatti per chi va in pensione con la solo anzianità contributiva superiore a 40 anni (il caso in esame), viene riconosciuto ai fini del calcolo della misura della pensione anche gli anni oltre i 40.

Beneficio non previsto con il calcolo della pensione con il sistema retributivo, che prevede l’ammontare dell’importo della pensione, tenuto conto fino ad un  massimo di  40 anni di anzianità contributiva.


Pensione: clausola di salvaguardia e pensione di vecchiaia

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Rosa – gentilmente  se puo’  essere di aiuto nel seguente quesito: mio marito docente di ruolo  compira’ 65 anni a  gennaio 2014  considerato che attualmente conta complessivamente 25 anni di servizio  e 8 mesi di cui di ruolo anni 15 al 31/01/2014,considerato la pochezza  degli anni potrebbe chiedere la proroga di rimanere in servizio almeno un anno?

FP – Gentile Rosa,

in merito al quesito per suo marito le segnalo che: nella nuova riforma pensionistica, è prevista una clausola di salvaguardia  (art. 24 comma 3 DL n.  201/2011) che consente di andare in pensione con i  vecchi requisiti purchè  maturati entro il 31/12/2011:

1) quota 96 (60/36 o 61/35);
2) 40 anni di contributi;
3) pensione di vecchiaia con 65 anni per gli uomini e 61 anni di età per le  donne, con un minimo 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio  prima del 31/12/1992.

Vista l’età anagrafica e l’anzianità contributiva posseduta al 31/12/2011, non  possiede i requisiti con la previgente normativa, pertanto a dettare la  tempistica per la pensione di suo marito è la L. 214/2011.

Quest’ultima prevede per accedere alla pensione, requisiti di vecchiaia,  legati all’età anagrafica e requisiti anticipati, legati all’anzianità  contributiva.

Considerata l’età anagrafica e l’anzianità contributiva indicata, escludo la  possibilità di andare in pensione con decorrenza 1/9/2014.

Suo marito, raggiunge il requisito di vecchiaia nel 2015, quando la normativa  prevede per andare in pensione un’età di 66 anni e 3 mesi.

Pensione anticipata per gli uomini

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Gianni – Salve. Volevo alcuni chiarimenti in previsione dell’apertura dei termini per richiesta di pensione. Sono un insegnante di scuola secondaria nato il 21/02/1952. Al 2010 avevo 58 anni di età e 37A 10M 03G di contributi (38 anni) compreso il servizio militare. Al 2012 avevo 60 anni di età con 40 anni di contributi. Fermato dalla Fornero, adesso che nel 2014 compio 62 anni. – Posso presentare domanda di pensione. – Di conseguenza avrò delle penalizzazioni – Se non posso quando ne avrò il diritto senza penalizzazioni. Grazie dei chiarimenti e del Vostro servizio che seguo sempre.

FP – Gentile Gianni,

in merito al suo quesito, concentriamo la nostra attenzione sui requisiti previsti dalla Legge 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, nella fattispecie sui requisiti per la  pensione anticipata (tenendo conto dei contributi) e quelli per la pensione di vecchiaia (tenendo conto dell’età).

Requisiti per pensione di Vecchiaia – in riferimento all’età:

2013/2015        66 anni e 3 mesi

2016/2018        66 anni e 7 mesi

Vista la sua data di nascita – 21/02/1952, raggiunge i  66 anni e 7 mesi  nel mese di settembre del 2018, pertanto maturerà il diritto alla pensione per vecchiaia con decorrenza 1/9/2018.

Requisiti per pensione Anticipata per gli uomini – in riferimento all’anzianità contributiva:

2013             42 anni e 5 mesi

2014/2015    42 anni e 6 mesi

Vista la sua anzianità contributiva al 2012 di 39 anni e 10 mesi, matura il diritto a pensione anticipata con decorrenza 1/09/2015, in quanto raggiunge i 42 anni e 6 mesi nell’agosto del 2015 all’età di 63 anni e pertanto la misura della pensione non subirà nessuna penalizzazione.

Pensione anticipata per le donne

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Docente – sono una docente di scuola media. Sono nata il 23/07/1953 e il 30 agosto 2013 ho maturato 40 anni e 14 gg di servizio. Quando potrò andare in pensione?

FP – Gentile Docente,

vista la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, la prima possibilità di pensionamento è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011.

Di seguito si indicano i requisiti per il pensionamento anticipato per le donne, previsti per i prossimi anni:

2013          41 anni e 5 mesi;

2014/2015 41 anni e 6 mesi.
Matura il diritto a pensione con decorrenza 1/9/2015, con una anzianità contributiva di 42 anni.

Pensione di vecchiaia e altri chiarimenti

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Antonio – Immagino che le lettere con questo oggetto siano moltissime, per cui dispero in  una risposta. Tuttavia torno a proporvi il quesito che mi riguarda  personalmente in quanto ormai sessantenne con le energie in “riserva”. sono nato il 14 ottobre 1953 e sono entrato in ruolo con decorrenza economica  dal 17.10.1984. Ho presentato ed ottenuto il riscatto:

della durata legale del corso di laurea ( 5 anni: dal 01.11.1972 al 31.10.1977); del servizio militare ( 1 anno e 3 mesi: dal 10.09.1980 al 09.12.1981 ); di un primo periodo di insegnamento pre-ruolo ( 2 mesi e 4 giorni: dal 20.04.1983 al 23.06.1983 ); di un secondo periodo di insegnamento pre-ruolo ( 11 mesi e 5 giorni: dal  05.10.1983 al 09.09.1984 ); del periodo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica e quella di decorrenza economica ( 1 mese e 7 giorni: dal 10.09.1984 al 16.10.1984). Attualmente, dopo quindici anni nella scuola secondaria di primo grado, sono  transitato nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado Sulla base di questi dati e della mia età anagrafica vorrei cortesemente sapere  quando potrò andare in pensione di vecchiaia. In subordine vorrei anche sapere quando avrò diritto alla pensione anticipata  e con quali penalizzazioni. P.S.: come libero professionista (ingegnere) ho versato all’INPS il contributo  forzoso per la mia attività. Che ne sarà di quei soldi? Grazie.

FP – Gentile Antonio,

per comprendere e darle delle indicazioni in merito al suo quesito, di seguito ricostruiamo la sua anzianità contributiva al 31/12/2011:

- riscatto laurea 5A

- servizio militare 1A 3M

- 1° servizio pre ruolo 2M 4G

- 2° servizio pre ruolo 11M 5G

- sistemaz. contributiva 1M 7G

- ruolo al 31/12/2011 27A 2M 15G

Totale anzianità 34A 8M 1G.

La nuova riforma pensionistica voluta dal Ministro Fornero, prevede una clausola di salvaguardia (art. 24 comma 3 DL n. 201/2011) che consente di andare in pensione con i vecchi requisiti pensionistici maturati al 31/12/2011, ecco il motivo per il quale abbiamo “fotografato” la sua situazione al 31/12/2011.

Requisiti pre-Fornero posseduti entro 31/12/2011:
- quota 96 (60/36 o 61/35);
- 40 anni di contributi;

- pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con minimo 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992.
Visti i suddetti requisiti e la sua anzianità contributiva ed età anagrafica al 31/12/2011, possiamo affermare che non rientra nelle deroghe previste dalla Legge Fornero.

Pertanto bisogna porre attenzione ai requisiti per la pensione anticipata e quelli per la pensione di vecchiaia previsti dalla L. 214/2011.

Requisiti per la pensione anticipata per gli uomini, tenuto conto dell’anzianità contributiva:

- 2014/2015 42 anni e 6 mesi;

- 2016/2018 42 anni e 10 mesi;

- 2019/2020 43 anni e 2 mesi.

Vista l’anzianità contributiva al 31/12/2011 di 34 anni e 8 mesi, raggiunge nel 2020 un’anzianità contributiva di 43 anni e 8 mesi e soddisfa il requisito prescritto dalla normativa per il pensionamento anticipato nel medesimo anno, ovvero 43 anni e 2 mesi.

Requisiti per la pensione di vecchiaia, prendendo come riferimento l’età:

2013/2015 66 anni e 3 mesi;

2016/2018 66 anni e 7 mesi;

2019/2020 66 anni e 11 mesi.

Considerata la data di nascita – 14/10/1953 – soddisfa il requisito per la pensione di vecchiaia nel 2020, quando il requisito prescritto dalla normativa equivale a 66 anni e 11 mesi.

Come può notare raggiunge nello stesso anno sia il requisito per la pensione di vecchiaia che quello per la pensione anticipata.

Si precisa che dal 2016 i requisiti indicati sono dati di stima e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

Per recuperare i contributi versati da libero professionista, dovrebbe presentare una istanza onerosa di ricongiunzione ai sensi della L. 45/1990.

In pratica la suddetta operazione consente di riunire i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti.

Nel caso optasse per la ricongiunzione, va rivista l’anzianità contributiva e pertanto riformulare l’ipotesi di pensionamento anticipato.

Parto gemellare e infermità della madre: i diritti del padre

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Docente – sono un docente di ruolo presso una scuola secondaria di primo grado. Come esposto in oggetto, la mia domanda è questa; a causa della grave patologia oncologica diagnosticata in gravidanza (GEMELLARE) a mia moglie, vorrei poter usufruire dei benefici di legge che permettono al padre di assentarsi dal lavoro utilizzando la maternità obbligatoria della madre. A causa della concomitanza della ripresa delle attività didattiche con l’inizio del trattamento radio-terapico di mia moglie e la gestione dei piccoli gemelli (oltre al fratellino di 2 anni), vorrei poter capire quale situazione sia più consona per congedarmi dal lavoro. Le informazioni che potrebbero essere utili ad una risposta più precisa sono:

- Situazione madre: — Lavoratrice dipendente come farmacista collaboratore presso una farmacia comunale (versamento contributi all’INPDAP) — data presunta del parto 4 dicembre 2013 — parto cesareo gemellare avvenuto in data 12 ottobre 2013 — operata il 4 novembre 2013, ora convalescente in attesa di trattamento radio-chemio terapico — effettuata visita medicina legale per riconoscimento invalidità civile e richiesta benefici legge 104 in data 19 dicembre 2013 e in attesa di verbale attestante la decisione della commissione medica – Situazione del padre: – richiesta di un congedo parentale per uno dei due gemelli dal 13 novembre al 12 dicembre con stipendio al 100%. In attesa di un cortese riscontro alla richiesta, l’occasione mi è gradita per inviare i miei più, Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

1. analizziamo prima il congedo obbligatorio.

Data presunta parto 4/12 e data effettiva parto 12/10.

Si premette che con la nascita di due o più gemelli il congedo di maternità non raddoppia ma rimane invariato (5 mesi complessivi).

Se il parto però è prematuro, cioè avviene anticipatamente rispetto alla data presunta e indicata dal medico sul certificato, alla lavoratrice spettano comunque i cinque mesi di congedo di maternità previsti, di conseguenza tutti i giorni non utilizzati prima del parto non si perdono ma sono solo differiti, in quanto vengono aggiunti al congedo di maternità dopo il parto fino a raggiungere i 5 mesi.

Il periodo di 5 mesi è riconosciuto anche se il parto prematuro è avvenuto prima dei 2 mesi dalla data presunta del parto.

L’anticipazione  non  è  riferita  “al  mese”,  ma  può  andare  da  1  a  30  giorni  (quindi  non necessariamente un mese esatto).

Pertanto, nel caso in esame, l’astensione post-parto sarà dal 13/10 (data successiva al parto) al 4/3 (tre mesi dopo la data presunta del parto).

2. Il congedo di paternità

Il congedo di paternità si identifica in tutto o in parte con quello di maternità, è attribuito solo in sostituzione di quello di maternità e il padre ne può usufruire esclusivamente nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 28/1 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni:

a)      In caso di morte o di grave infermità della madre;

b)     In caso di abbandono del figlio da parte della madre;

c)      In caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.

d)     Se figlio in adozione o affidamento: In caso di rinuncia della madre al diritto al congedo di maternità.

Si tratta cioè di specifiche situazioni in cui il figlio appena nato non può usufruire dell’assistenza materna e nelle quali, quindi, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.

Il padre lavoratore ha un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità il quale spetta anche nei casi in cui la madre non sia (o non sia stata) una lavoratrice.

Ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio (e cioè fino al giorno del compimento del terzo mese di età del figlio) o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della  stessa ovvero di affidamento esclusivo al padre (in caso di nascita prematura del figlio, o soltanto sulla parte residua del congedo di maternità non goduto dalla madre o per i periodi di congedo di  maternità post-parto di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre).

Nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, il padre lavoratore, al pari di ciò che è previsto per la madre, può fruire del congedo obbligatorio che gli spetta, o di parte di esso, dalla data d’ingresso del figlio in famiglia.

In tale ipotesi, su di lui ricade l’obbligo di presentare, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione  che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, anche la certificazione sanitaria della struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato, dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato

Il tuo caso potrebbe riguardare la grave infermità della madre che ti consentirebbe di fruire del congedo obbligatorio.

Dobbiamo su questo specificare che la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la “grave infermità”, né la necessaria ospedalizzazione della madre inferma il padre che intenda fruire del congedo di paternità è tenuto, in ogni caso, a fornire specifica certificazione medica; detta certificazione dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico di Sede, il quale dovrà valutare la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. Si fa presente che, nella fattispecie, i certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di autocertificazione (art. 49, DPR. 445/2000).

 3. Congedo parentale

L’INPS,  con  circolare  n.  8/2003  afferma:  “Come  già  precisato  nel  messaggio  n.  569  del27/06/2001 […] in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32 del T.U.. La norma  suddetta  trova  applicazione  anche  nell’ipotesi di  adozioni  ed  affidamenti di  minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.”

Solo che i primi 30 giorni retribuiti per intero (art. 12 CCNL/2007) non sono duplicabili in caso di parto gemellare o plurigemellare.

In ogni caso i mesi di congedo parentale (fino a 7 per il padre) sono per ogni figlio.

Non hai  inoltre specificato se per il primogenito di due anni hai fruito di tutto il congedo parentale. Nel caso non l’avessi fatto, potresti fruirne. Tra un congedo e l’altro non c’è bisogno di ritornare in servizio.

In bocca al lupo dalla redazione.

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