Simona – Sono una docente che é stata ammessa al PAS A059 in Lombardia per il prossimo anno. Stamane, hanno pubblicato l’elenco con dei punteggi ma non é mi é chiaro come é stato creato il punteggio. Nelle prioritá, c’é scritto che passano avanti persone senza abilitazione, persone senza abilitazione nello stesso grado, punteggio di servizio e anzianitá anagrafica.
Ora non capisco come mai io e altri tre colleghi che abbiano le stesse abilitazioni con gli stessi anni di servizio abbiamo punteggi diversi?
Docente…….. 42 punti
Docente………18 punti
Docente………12 punti
Docente………6 punti
Anche se a fine di ammissione non cambia nulla ma, vorrei capire come sono stati creati questi punteggi. Certi di una vostra risposta, porgo cordiali saluti.
Lalla – gent.ma Simona, l’USR Lombardia ha adottato a nostro parere un criterio non corretto nella formulazione delle graduatorie. Ecco quanto si legge nell’avviso di pubblicazione degli elenchi
“Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 2, decreto dipartimentale 45 del 22 novembre 2013, gli aspiranti aventi titolo ad accedere ai Percorsi Abilitanti Speciali sono stati così ordinati:
- mancanza di qualunque altra abilitazione;
- mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione;
- punteggio determinato sulla base della valutazione dei servizi effettuata nelle graduatorie di istituto di cui al DM 13 luglio 2011, n. 62, e, per gli anni scolastici 11/12 e 12/13, dei servizi dichiarati nella domanda di partecipazione ai PAS;
- maggiore anzianità anagrafica. “
A noi interessa il punto 3. Secondo quanto detto il punteggio di servizio è stato desunto da quanto dichiarato nell’ultimo aggiornamento delle graduatorie di istituto (quindi servizi fino all’a.s. 2010/11), mentre i servizi dei due anni successivi sarebbero stati desunti dalla domanda di partecipazione ai PAS, ma non è detto che tutti i candidati abbiano inserito questi anni di servizio nella domanda. Essa infatti prevedeva solo 6 spazi utili, e poichè l’arco temporale di tempo di servizi da dichiarare era molto vasto (dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2012/13) è possibile che i docenti abbiano dichiarato servizi antecedenti.
Tra l’altro, seppure l’USR affermi di avere agito in base all’art. 2 decreto dipartimentale 45 del 22 novembre 2013, quest’ultimo dà un’indicazione diversa. Vediamola assieme
“I servizi valutabili sono quelli presenti al SIDI se prestati nelle scuole statali e quelle derivanti dalle autocertificazioni degli interessati se prestati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale”.
Pertanto a nostro parere non si dice di guardare la domanda presentata entro il 5 settembre 2013, ma di verificare le situazioni presenti al SIDI e, poi le autocertificazioni richieste per le scuole paritarie e i centri di formazione professionale”.
Per fare ciò alcuni USR (Piemonte, Liguria, Lazio) hanno installato un form attraverso il quale inserire i dati.
Solo in questo modo si avrà una situazione reale dei servizi prestati. L’USR Lombardia ha richiesto le autocertificazioni, ma a questo punto bisogna capire perchè non siano state utilizzate. (non ricordo se anche per A059 siano state richieste, ma mi auguro di sì).