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Interruzione di gravidanza entro il 180° gg.: chiarimenti per la docente

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Docente – sono una docente in terza fascia d’istituto infanzia e primaria  in maternità anticipata. La data prevista del parto era 24/10/14, l’interdizione fino all’ 8 maggio ( ero andata al pronto soccorso e mi avevano dato 60 gg di riposo assoluto) ieri ho avuto un aborto spontaneo e oggi raschiamento, la mia domanda e’ questa come funziona lunedì quando chiama una scuola? L’ultimo contratto è stato il primo aprile supplenza di 2 gg. Grazie anticipatamente per il servizio.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

ai sensi dell’art. 19 del T.U. 151/2001 si determina questa differenza:

  1. Se l’interruzione avviene entro il 180 º giorno di gestazione dà diritto al solo trattamento di malattia, rimanendo, quindi, escluso che la lavoratrice possa usufruire del trattamento di maternità;
  2. Se l’interruzione avviene dopo il 180 º giorno dall’inizio della gestazione , la lavoratrice può usufruire del congedo di maternità post-parto di tre mesi dal giorno successivo a quello dell’aborto. In questo caso, infatti, l’interruzione di gravidanza viene considerata parto a tutti gli effetti. Non dà però diritto al congedo parentale.

Per accertare se l’interruzione di gravidanza sia avvenuta prima o dopo il 180º giorno si devono contare 300 giorni a ritroso dalla data presunta del parto indicata nel certificato medico e alla data così ottenuta si devono aggiungere 180 giorni.

Il tuo caso rientra nel punto 1 (l’interruzione avviene entro il 180 º giorno di gestazione perché secondo il calcolo da effettuare arrivi intorno ai 100 gg.): le assenze per interruzione di gravidanza non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro (art. 17/1 del CCNL/2007 per il personale assunto a tempo indeterminato; art. 19 commi 3 e 10 per il personale assunto a tempo determinato).

Sono di questo avviso l’INAIL, nelle circolari n. 48/1993 e n. 51/2001, e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota 25/I/0011428 del 19 agosto del 2008.

Pertanto, dal momento che sei attualmente fuori contratto ma in interdizione fuori nomina, dovrai avvertire la scuola (se non l’hai già fatto) mettendoli a conoscenza di quanto accaduto e fa pervenire loro il certificato del ginecologo (o comunque della struttura) che ha eseguito l’intervento.

Da quel momento non sarai più in interdizione fuori nomina e quindi potrai essere contattata da altre scuole e potrai accettare le relative supplenze offerte assumendo effettivo servizio.

In bocca al lupo dalla redazione.


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