Quantcast
Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9414

Periodo di Prova e Congedo Biennale per il personale ATA

$
0
0

SCUOLA – Si richiede cortesemente risposta ai seguenti quesiti, se possibile con riferimento normativo:

1. Per un contratto a tempo indeterminato personale a.t.a. il congedo biennale è tra le cause di impedimento giustificate per la mancata assunzione in servizio;
2. Se il congedo biennale del caso n. 1 è un valido motivo di slittamento del periodo di prova (o i 2/4 mesi del periodo di prova devono essere effettuati nel limite dei due anni dalla firma del contratto a tempo indeterminato?).
Si ringrazia per la collaborazione. La Segreteria.

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA,

Solitamente sia nel privato sia nel pubblico impiego quando si instaura un rapporto di lavoro, la presa di servizio è la fase conclusiva e la conferma dell’assunzione, ma occorre evidentemente anche individuare eventuali eccezioni alla regola come la mancata assunzione in servizio per Legittimo Impedimento.

In riferimento al D.lgs. 297/1994 che non risulta disapplicato dal CCNL 2003 e 2007, il personale che accetta proposta di lavoro a tempo indeterminato e non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina in ogni suo effetto.

Pertanto la mancata assunzione in servizio, in linea di principio, comporta la decadenza dalla nomina in ruolo.

Ma se la mancata assunzione in servizio è dovuta a legittimo impedimento (giustificato motivo) comporta il rinvio degli effetti economici.

Il CONGEDO BIENNALE ovviamente rientra tra questi motivi.

Nel nostro caso, però il richiedente non ha ancora effettuato il periodo di prova.

IL PERIODO DI PROVA: in riferimento all’art. 45 del CCNL comparto scuola, afferma che: il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
• 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
• 4 mesi per i restanti profili.

In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità.

Non sono utili al conteggio dei mesi del periodo di prova, e quindi ne prolungano la durata, alcune assenze: la malattia, le ferie, l’astensione facoltativa (nei casi previsti dalla legge), l’astensione obbligatoria di maternità ad eccezione del primo mese e il servizio militare. Sono invece utili al superamento del periodo di prova le assenze considerate servizio a tutti gli effetti, quali ad esempio i permessi per donare il sangue, le domeniche e le festività infrasettimanali, il primo mese del congedo obbligatorio per maternità.

Nel dettaglio:

I giorni conteggiati nel periodo di prova sono:

le domeniche ed i giorni festivi
i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale)
i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi)
le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica;
le 4 giornate di riposo previste dalla lettera b) dell’art.1 legge 23.12.1977, n.937;
il periodo trascorso in mandato parlamentare;
le giornate fruite a titolo di riposo compensativo
le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;
il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.

I giorni non conteggiati nel periodo di prova sono:
i permessi retribuiti;
i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;
i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;
gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;
i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);
le ferie;
le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08-1988, n. 395);
eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.

Nel caso il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti, completa il periodo nell’anno seguente e comunque entro il limite massimo dei due anni.

Pertanto, analizzata la normativa vigente e la situazione per cui si richiede consulenza, a parere dello scrivente, si consiglia di far effettuare il relativo periodo di prova e solo dopo procedere con il congedo biennale. Poiché il periodo di prova deve essere effettuato entro il limite massimo di due anni.

Pur sapendo che il congedo rimane un legittimo impedimento per posticipare la presa di servizio.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 9414

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>