DSGA - In una Scuola secondaria di primo grado del mio istituto si è resa necessaria la nomina di un docente di attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. Non ci sono docenti a tempo indeterminato in
esubero ne docenti tenuti al completamento di orario. Considerato che nessun docente di altro plesso ha dato la propria disponibilità a coprire le suddette ore si chiede se è vincolante la nota del MIUR VENETO prot.
12427/C21 del 03/10/2014 in cui viene specificato che le ore di attività alternative alla religione non dovranno essere assegnate a docente della medesima classe. Distinti saluti
Lalla - gent.mi, la nota del Veneto alla quale fate riferimento riprende, senza citarla, una vecchia circolare del Miur
Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316, in cui si legge espressamente "
Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.
Il principio pertanto va considerato valido. Se la nomina non potrà essere effettuata tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica si renderà necessario ricorrere alle graduatorie di istituto.