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Attività alternativa alla religione cattolica: non si può nominare docente della stessa classe

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DSGA - In una Scuola secondaria di primo grado del mio istituto si è resa necessaria la nomina di un docente di attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. Non ci sono docenti a tempo indeterminato in
esubero ne docenti tenuti al completamento di orario. Considerato che nessun docente di altro plesso ha dato la propria disponibilità a coprire le suddette ore si chiede se è vincolante la nota del MIUR VENETO prot.
12427/C21 del 03/10/2014
in cui viene specificato che le ore di attività alternative alla religione non dovranno essere assegnate a docente della medesima classe. Distinti saluti

Lalla - gent.mi, la nota del Veneto alla quale fate riferimento riprende, senza citarla, una vecchia circolare del Miur

Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316, in cui si legge espressamente "

Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.

Il principio pertanto va considerato valido. Se la nomina non potrà essere effettuata tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica si renderà necessario ricorrere alle graduatorie di istituto.

Attività alternative alla religione cattolica e studio assistito: contenuti, nomina insegnante, chi paga


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