Scuola – Buongiorno, con la presente vorrei sottoporre i seguenti quesiti: una docente di secondo grado ha contratti fino al termine delle lezioni per sostituzione di personale assente prima in interdizione e poi in maternità (insegna al biennio), inizio 28 novembre 2014 e fine al termine delle lezioni 8 giugno. La titolare nel mese di giugno sarà ancora in maternità obbligatoria (data presunta del parto 8 maggio) quindi non presente fisicamente a scuola. La supplente è giusto che abbia la proroga contratto, caricata alla ragioneria codice n.15, dal 9 e fino al termine degli scrutini essendoci più di 150 giorni di assenza della titolare e non contratti strettamente legati ai soli giorni di scrutini?Un docente di secondo grado ha un contratto, comprese le proroghe dal 22 ottobre e fino al termine delle lezione per sostituzione titolare assente da ottobre e fino al 30 giugno per congedo biennale L. 104 (insegna sia al biennio che al triennio). Il supplente è giusto che abbia la proroga contratto, caricata alla scuola codice n01, dal 9 e fino al termine degli scrutini essendoci più di 150 per i giorni di assenza della titolare e non contratti strettamente legati ai soli giorni di scrutini? Cordialità DALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
si premette che il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale ovvero se ci arriva con delle proroghe/conferme del contratto in essere o direttamente) ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini ed eventuali esami.
Giova ricordare che L’art. 37 (“Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”) del CCNL/2007 prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami).
La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (il titolare rientra “fisicamente” a disposizione della scuola dopo il 30 aprile), sia nel caso di “mancato rientro” (il titolare totalizza il numero di giorni previsto, 150 o 90, continuando però la sua assenza fino al termine delle lezioni, senza rientrare fisicamente a disposizione).
Detto questo la nota 9038/2009, richiamata tutti gli anni dal MIUR, recita:
“A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009, si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale”.
Considerando che i due casi descritti nel quesito rientrino entrambi nell’art 37, non c’è dubbio che dovrete effettuare una proroga contrattuale senza soluzione di continuità dal termine delle lezioni fino all’ultimo giorno in cui i rispettivi docenti saranno impegnati negli scrutini.