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Esami di Stato I grado: sessione suppletiva e composizione commissione

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Assistente Amministrativa –  Salve, sono un’Assistente Amministrativa presso un I.C., e prima di andare in ferie voglio porre il seguente quesito: il 2 settembre ci sarà la prova suppletiva esami di Licenza media. A giugno scorso c’erano in servizio tre supplenti temporanei che rientravano nell’Art. 37 del Contratto scuola. Per ricomporre la stessa commissione, i tre supplenti devono rientrare con quale tipologia di contratto? La relativa retribuzione sarà a carico della scuola? Attendo una loro risposta e ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Assistente,

l’art. 184 commi 2 e 3 del D.Lgs 297/94 prevede che: “L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.

L’art. 9 comma 41 dell’O.M. 90/2001 prevede che “Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.”

Le circolari ministeriali relative all’esame del I ciclo ribadiscono che l’esame di Stato si svolge in un’unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Solo per l’Esame di Stato del II grado è espressamente previsto per la sessione straordinaria l’insediamento delle commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria.

C’è da dire che il docente con contratto direttamente al 30/6 o 31/8 o che ha avuto un contratto “breve” come  il caso del quesito, non ha nessun obbligo nei confronti della scuola una volta scaduto il contratto.

Ricordiamo che ciò accade anche per quanto riguarda le valutazioni e gli scrutini per il recupero dei debiti nella scuola di II grado, qualora questi siano effettuati nel mese di settembre (chi ha avuto un contratto fino al termine delle lezioni, al 30/6 o 31/8 non ha nessun obbligo di partecipazione alle valutazioni finali e agli scrutini).

Pertanto, io ritengo che in prima istanza bisogna sempre convocare gli stessi docenti che componevano la commissione d’esame nelle sessione ordinaria, ma non sarà possibile “costringere” i docenti con contratto per supplenza temporanea a partecipare alla sessione. Questi non hanno più nessun obbligo nei confronti dell’Amministrazione.

Nel caso volessero partecipare alla sessione suppletiva, andrà effettuato loro un contratto per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui hanno insegnato nella scuola medesima dal primo all’ultimo giorno di esami.

Nel caso non volessero partecipare e non si può ovviare alla loro assenza con docenti interni della stessa materia, si potrà ricorrere a personale supplente ed effettuare un contratto per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’insegnante per cui opera la sostituzione.

Il pagamento è a carico del MEF.

Tutto ciò  in analogia a quello che è previsto per il recupero debiti per il II grado:

La nota n. 10327/2008 indica che: “Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di II grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione”.


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