Maria – Sono una docente di scuola superiore, dichiarata soprannumeraria nel 2017,pur avendo più punti di due colleghe della mia stessa classe di concorso ossia la A012. La scuola di ex-titolarità mi ha spiegato che avendo la titolarità al serale per dieci ore dovevo andare via. Pertanto sono stata trasferita d’ufficio in un ‘altra scuola a 60 km di distanza dal comune in cui risiedo e in cui si trova la scuola di precedente titolarità.
Essendo in possesso dell’abilitazione sul sostegno e non potendo raggiungere la nuova scuola assegnata in quanto mi occupo di mio padre ottantenne lo scorso anno sono rimasta nella scuola di precedente titolarità e nel comune di residenza utilizzata sul sostegno.
Nel 2018 ho presentato domanda di mobilità chiedendo il rientro dato che si era liberata una cattedra nella scuola di precedente titolarità in quanto una collega ha ottenuto il trasferimento. Il rientro mi è stato negato e la cattedra è stata assegnata a un‘altra docente proveniente da un ‘altra scuola.
Naturalmente ho chiesto chiarimenti all’USP di competenza che mi ha risposto appellandosi al fatto che la docente ha due punti più di me. Ora mi preme sapere quale sia la procedura corretta. Cordialmente.
Giovanna Onnis – Gentilissima Maria,
mi pare di capire che la contrazione in organico abbia interessato il corso serale e, conseguentemente, come docente titolare nel corso serale sei stata dichiarata soprannumeraria in quanto in coda nella graduatoria interna di istituto.
Non avendo informazioni precise a disposizione, posso ipotizzare che se le colleghe della tua classe di concorso non sono state coinvolte nell’esubero, pur avendo un punteggio inferiore al tuo, significa che la loro titolarità è nel corso diurno, per il quale organico e graduatorie interne sono distinte rispetto al serale, oppure, se sono titolari al serale, sono escluse dalla graduatoria in quanto beneficiarie di una delle precedenze che consente l’esclusione, come esplicitato nell’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità.
Per quanto riguarda il mancato rientro nella scuola di ex-titolarità, se dall’anno scolastico in cui sei stata dichiarata soprannumeraria hai sempre presentato domanda condizionata per il rientro, avevi diritto ad essere trasferita con precedenza nella scuola di ex-titolarità a prescindere dal punteggio.
Se, invece, non hai condizionato la domanda ogni anno, allora hai perso il diritto al rientro con precedenza nella scuola e partecipi alla mobilità in base al punteggio e l’USP ha agito correttamente assegnando per trasferimento la scuola a una docente con punteggio superiore al tuo