Quantcast
Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9414

Supplente in interdizione per gravi complicanze e accettazione di una supplenza

$
0
0

Elisa – Sono una docente precaria gestante, sempre speranzosa di una supplenza statale; da anni ho un contratto presso un istituto scolastico privato per poche ore settimanali e ora giunta al mio quarto mese di gravidanza mi è stata consigliata dal medico l’astensione dal lavoro. Vorrei sapere se nel caso mi arrivasse una supplenza statale, trovandomi in astensione  decadrei da ogni diritto di poter accettare oppure no?  Grazie, resto in attesa di un riscontro.

Paolo Pizzo – Gentilissima Elisa,

per il personale a tempo determinato gli effetti della indennità di maternità hanno validità sia se in costanza di rapporto di lavoro (accettazione e sottoscrizione del contratto), sia dopo il termine dello stesso (supplenza terminata ma inizio o continuazione del periodo di congedo obbligatorio/interdizione dal lavoro).

A tale personale spetta il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto.

Se il periodo di congedo (maternità e dell’interdizione dal lavoro) coincide con le nomine ricevute o in atto, il contratto di lavoro rimane valido a tutti gli effetti (giuridici ed economici) per la sua durata e non oltre la sua durata.

Il servizio svolto, ma solo fino al termine del contratto, è valido al 100% come retribuzione, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo.

L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.

Se il periodo di congedo (maternità e di interdizione per gravi complicanze della gestazione) coincide solo in parte con la nomina (il congedo inizia durante il rapporto di lavoro ma si esaurisce dopo il termine del contratto), oppure non coincide con nessuna nomina (il congedo inizia dopo il termine dell’ultimo contratto), l’indennità di maternità può essere corrisposta ugualmente, in misura dell’80% dell’ultimo stipendio ricevuto.

L’indennità percepita in misura dell’80% non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/d’istituto.

Pertanto, nel caso di specie, nel momento in cui una scuola ti contatterà e accetterai la supplenza, trovandoti in interdizione non hai obbligo di assumere servizio e il contratto avrà validità al 100% per tutto il periodo di nomina. Se il periodo di interdizione/congedo obbligatorio perdura anche per il periodo fuori nomina (cioè terminato il contratto), avrai diritto all’80% dell’indennità fino al termine del terzo mese dopo il parto.

Questo l’iter per l’interdizione.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 9414

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>