Marina – sono una docente di ruolo della scuola superiore e vorrei un chiarimento. Ho deciso di sposarmi civilmente con il mio compagno (siamo entrambi divorziati). Io credo di non aver diritto a richiiedere il congedo per motivi di matrimonio (15gg) avendone già usufruito in passato. Ho diritto solo, credo, ai gg di ferie (6 max) a discrezione della Preside. E’esatto?
Paolo Pizzo – Gentilissima Marina,
non è esatto.
L’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo, continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni ricadenti all’interno dello stesso anche non lavorativi e festivi.
Si precisa che tale congedo non compete nel caso di solo matrimonio religioso. Ha infatti rilevanza il matrimonio civile.
E che in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta.
Detto questo, gli artt. 15/3 (personale a TI) e 19/12 (personale a TD) del CCNL comparto Scuola non escludono la possibilità di fruire del congedo più di una volta, in quanto i quindici giorni spettano in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso o comunque “in occasione del matrimonio” senza precisare se è un diritto che spetta una sola volta.
A ciò si aggiunge Il TAR del Lazio che con le sentenze del 21.3.1991 n.382, del 15.1.1991 n.11 e 20.11.95 n. 1760 aveva precisato che il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio (“seconde nozze”).
In conclusione, poiché il divorzio e la possibilità di risposarsi è prevista dalla legge, il permesso per matrimonio compete anche per “seconde nozze” quando gli effetti civili del primo matrimonio sono venuti meno a seguito di divorzio.
Pertanto: auguri.