Alessia – Buon giorno, avrei un quesito che credo interessi molti. Sono un’assistente amministrativa di prima fascia che il 1° settembre ha avuto una nomina annuale (fino al 30/06/2015) dal provveditorato di Torino. Adesso dovrei cambiare provincia, quindi mi costringono a depennarmi dalla graduatoria 24 mesi di Torino per inserirmi nella 3^ fascia della nuova provincia. Sul bando c’è scritto che il depennamento entrerà in vigore dal 1° settemre dell’a.s. 2014/2015 – cioè perderò il diritto alla supplenza annuale? Mi chiuderanno il contratto sottoscritto? Pensavo che avrei portato a termine il contratto, visto che non è un art. 40. Grazie delle informazioni che potrete darmi.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Alessia, come recita la nota ministeriale prot. n. 9319 del 14.11.2011 " In merito alle modalità di applicazione dell’art …., si precisa che, qualora l’aspirante abbia prodotto per il medesimo profilo professionale, domanda di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente, dall’elenco provinciale ad esaurimento o dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per iscriversi, con decorrenza 1° settembre ….. nella graduatoria di terza fascia di altra provincia, il medesimo conserva la possibilità di accettare supplenze , fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia."
Ciò significa che, alla data di conferma d’iscrizione nelle nuove graduatorie definitive di III fascia nella nuova provincia, il suo contratto potrà ritenersi terminato. Per "data di conferma di iscrizione nelle nuove graduatorie" si intende la data in cui, nella provincia scelta, le graduatorie saranno pubblicate in versione definitiva. Quella sarà la data in cui il tuo contratto dovrà essere interrotto.