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Graduatorie III fascia ATA: depennamento dalla graduatoria 24 mesi e incarico annuale

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Alessia – Buon giorno, avrei un quesito che credo interessi molti. Sono un’assistente amministrativa di prima fascia che il 1° settembre ha avuto una nomina annuale (fino al 30/06/2015) dal provveditorato di Torino. Adesso dovrei cambiare provincia, quindi mi costringono a depennarmi dalla graduatoria 24 mesi di Torino per inserirmi nella 3^ fascia della nuova provincia. Sul bando c’è scritto che il depennamento entrerà in vigore dal 1° settemre dell’a.s. 2014/2015 – cioè perderò il diritto alla supplenza annuale? Mi chiuderanno il contratto sottoscritto? Pensavo che avrei portato a termine il contratto, visto che non è un art. 40. Grazie delle informazioni che potrete darmi.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Alessia, come recita la nota ministeriale prot. n. 9319 del 14.11.2011 " In merito alle modalità di applicazione dell’art …., si precisa che, qualora l’aspirante abbia prodotto per il medesimo profilo professionale, domanda di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente, dall’elenco provinciale ad esaurimento o dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per iscriversi, con decorrenza 1° settembre ….. nella graduatoria di terza fascia di altra provincia, il medesimo conserva la possibilità di accettare supplenze , fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia."

Ciò significa che, alla data di conferma d’iscrizione nelle nuove graduatorie definitive di III fascia nella nuova provincia, il suo contratto potrà ritenersi terminato. Per "data di conferma di iscrizione nelle nuove graduatorie" si intende la data in cui, nella provincia scelta, le graduatorie saranno pubblicate in versione definitiva. Quella sarà la data in cui il tuo contratto dovrà essere interrotto.


Graduatorie III Fascia: diploma in Ragioneria e Perito Commerciale non sono titoli d’accesso per assistente tecnico

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Virginia – Sono in possesso di diploma in Ragioneria e perito commerciale conseguito nel 2001. Posso fare domanda di inserimento in graduatoria per il profilo di Assistente tecnico? Se si, visto che non mi è chiaro, quale codice devo inserire e per quale area? Una mia amica è già inserita da anni, ma i codici indicatomi da lei non mi sono chiari. Mi riferisco a TD05 ed AR21. Attendo Sue cortesi, La ringrazio in anticipo

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Virginia, la risposta è negativa. I diplomi di Ragioneria e Perito Commerciale non sono titoli d’accesso per il profilo di AT (Assistente tecnico). Solo i RAGIONIERI PROGRAMMATORI (MINI SPERIM.) possono chiedere inclusione per AT con il codice TITOLO TD05.

La corrispondenza tra aree di Laboratorio e i diplomi è indicata nell’allegato C al dm n 717 del 5 settembre 2014

Graduatorie Ata III fascia: cambio provincia, conferma punteggio, modello D4

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Maria – Avrei bisogno di delucidazioni sulla compilazione della domanda; sono stata qui da me da vari sindacalisti ma non sono soddisfatta delle risposte poiché non coincidono fra loro. Ho presentato domanda Terza Fascia già nel triennio scorso in provincia di Asti,vorrei ripresentarla ora ma in provincia di Milano. I miei titoli sono rimasti invariati.Quale modello devo compilare?solo il D2? Qualcuno mi ha detto che devo fare anche il D4.è vero? Attendo vostre notizie, ringraziandovi anticipatamente.

Lalla - gent.ma Maria, ti confermiamo che se devi presentare domanda di conferma (quindi a profili e punteggio invariato) per la III fascia ATA devi presentare unicamente il modello D2. Guida alla compilazione del modello D2

Il fatto che tu debba cambiare provincia non incide sulla scelta del modello da compilare. Il modello si sceglie sulla base di ciò che si richiede: se richiedi la conferma del punteggio compili il modello D2 anche se cambi provincia.

Non devi invece presentare il modello D4, che non riguarda gli aspiranti che fanno parte esclusivamente della III fascia ATA.

Il modello D4 infatti va presentato da chi

  • è inserito nelle Graduatorie Permanenti per soli titoli del personale ATA ai sensi dell’Art. 554 del D.L.vo 297/94
  • e/o nell’elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico

Tutte le Guide di OrizzonteScuola.it

Nuovi modelli di domanda  - Come compilare modello D1   – Come compilare modello D2  - Titoli di accesso per ogni profilo

Come si presenta la domanda: cartaceo + istanze on line -   Chi può inserirsi per la prima volta  - Come si valuta servizio di insegnamento -   Triennio di validità e nomine fino ad avente diritto - Chi deve compilare ALL. D4   - Servizio enti locali, inserimento riserva, inserimento I fascia -   I motivi di esclusione - Modello D3: non è ancora possibile inserirsi

Cattedra con un’ora a disposizione. Deve essere inserita in orario settimanale

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Maria Teresa – Sono titolare di una cattedra di scuola superiore di 17 ore + 1 a disposizione impiegata per supplenze a colleghi assenti spesso in orari che mi creano dei buchi di 2/3 ore. Desidero sapere se è mio diritto chiedere che questa ora venga inserita in modo permanente nel mio orario settimanale e non in modo flessibile. Grazie

Lalla – gent.ma Maria Teresa, concordiamo con la tua richiesta. La dirigenza deve rispettare la tua cattedra, e formularti un orario settimanale di 18 ore fisso, come per tutti gli altri docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.

Considera che con questi chiari di luna ci sono docenti impiegati in utilizzazione con a disposizione anche fino a 12 ore settimanali a disposizione (ti immagini se non avessero un orario fisso?)

La tua ora a disposizione non è un jolly da poter utilizzare a piacimento, ma è come se fosse una normale ora di lezione, solo che in questo caso non fai lezione in una classe precedentemente definita, ma in quell’ora sei a disposizione per le supplenze.

Ecco quello che devi spiegare alla presidenza o a chi si occupa della sistemazione dell’orario: ora a disposizione non significa poter essere chiamati in qualsiasi momento, ma significa che in quell’ora del tuo orario di servizio puoi essere utilizzata per le supplenze. Il concetto è diverso e spero che, anche con l’aiuto delle RSU tu possa farlo comprendere a chi si occupa dell’orario.

Non anticipiamo effetti di quello che – se andasse in porto la riforma Renzi – potrebbe essere l’effetto supplenze assegnato ai docenti di ruolo.

Supplenze: sospetta attribuzione 6 ore in più

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Graziella - Gentilissima Lalla, sono un insegnante di III fascia, per le classi 043 e 050. Un collega di II, (seconda) ha avuto un incarico con 18 ore sulla 043, ora gli sono state assegnate altre 6 ore, sulla 050. Vorrei sapere se questo è possibile? Puntualizzo che si tratta di istituto omnicomprensivo. Ringrazio fin da ora per la disponibilità che vorrà accordarmi, inviandole cordiali saluti.

Lalla – gent.ma Graziella, ti invitiamo a leggere questa guida Spezzoni pari o inferiori le 6 ore: è legittimo assegnarli ai docenti in servizio nella scuola ma di diverso organico? in cui chiariamo che gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore non possono essere attribuiti a personale della stessa scuola, ma in servizio presso organico diverso.

L’istituto omnicomprensivo raggruppa in un’unica Istituzione scolastica tutti gli ordini di scuola dall’Infanzia al Liceo, ma gli organici di ogni ordine di scuola sono distinti.

Quindi, se la supplenza è stata assegnata secondo il criterio "il docente è in servizio presso l’istituzione scolastica", c’è un errore.

C’è un errore anche se le 6 ore fossero state assegnate tramite scorrimento delle graduatorie di istituto, qualora si fosse giunti al suo nominativo, perchè nella scuola secondaria il completamento è a max 18 ore.

Puoi pertanto recarti in segreteria o in presidenza e chiedere quale criterio è stato adottato per l’attribuzione di queste ore.

Nomina supplente per l’insegnamento della lingua inglese. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Si chiede, gentilmente, da quale graduatoria attingere il supplente per coprire il posto di un docente titolare su posto comune che impartisce anche l’insegnamento della lingua inglese, essendo un docente specializzato, nella scuola primaria. Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

L’art. 7 comma 8 del D.M. n. 131/2007 precisa: “Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.

Le supplenze da conferire ai sensi dell’art. 7, comma 8, sono da riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a quelli specializzati.

La nota Ministeriale n. 15551/2007 nel merito aggiunge: “Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria: Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti”.

Pertanto per l’insegnamento delle ore di lingua queste vanno assegnate al personale specializzato, così come disposto nel D.M. 131/2007 e l’insegnamento per le ore di posto comune a personale in possesso di abilitazione per la scuola primaria, quindi con precedenza rispetto a quello in possesso del solo titolo di studio.

La scuola deve attenersi a tali disposizioni nominando “normalmente” per le ore di posto comune e ai sensi del comma 8 per le ore di lingua inglese.

Completamento personale ATA: il limite è quello delle 2 scuole

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Scuola – C’è un limite massimo di scuole in cui può lavorare contemporaneamente il personale ATA , come per esempio i docenti di scuola secondaria max 3 scuole 2 comuni, se non c’è incompatibilità di orario? Ad esempio se un collaboratore scolastico ha: 6h scuola x scadenza 30/06/2015 12h scuola y scadenza 30/06/2015 Può completare con 18h in un’altra scuola supplenza breve? Grazie per la disponibilità.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il caso in questione è disciplinato dal Regolamento delle supplenze per il personale ATA (DM 430/2000):

L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel LIMITE MASSIMO DI DUE SCUOLE, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

Pertanto, indipendentemente dai comuni il limite massimo è quello delle 2 scuole.

Il dipendente in questione non può quindi prestare servizio in una terza scuola.

Graduatorie Ata terza fascia: patente D, con relativo certificato professionale “CQC persone”, ma privo di titolo di studio per l’accesso

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Gennaro – Vi scrivo per avere una delucidazione in merito alla compilazione dell’allegato D1 per il personale ATA. Leggendo il bando, nell’art. 5 comma 12, è riportato che “coloro che aspirano al laboratorio conduzione e manutenzione autoveicoli, devono indicare anche il possesso della patente D e del CQC persone. Ebbene, ho conseguito la maturità scientifica, una laurea triennale in “Storia” e, soprattutto, ho acquisito, di recente, la patente D e il CQC persone. Ho pensato subito di avere i requisiti necessari per poter essere inserito anche nella graduatoria di assistente tecnico, ma dopo la lettura della “tabella di corrispondenza titoli di studio” ho riscontrato che, forse, non è così.

Volevo delucidazioni a riguardo, sapere se posso realmente aspirare ad essere incluso nella suddetta graduatoria e, qualora la risposta sia positiva, e me lo auguro, come compilare la domanda giacché i miei titolo di studio non sono contemplato nella “tabella di corrispondenza titoli di studio” per il laboratorio “conduzione e manutenzione autoveicoli” .Ne approfitto anche per porvi un’altra domanda: ho già fatto domanda per le graduatorie nel triennio precedente; ora sto ricompilando la domanda ex novo in quanto, come scritto, ho conseguito la laurea e la patente D con relativo CQC persone. Il mio dubbio è il seguente: giacché ho già, per il triennio passato, espresso le mie preferenze in materia di istituti scolastici, devo esprimere necessariamente gli istituti in precedenza già espressi? Oppure posso liberamente esprimere nuove preferenze?

Ringraziandovi per l’attenzione concessami, e auspicando di ricevere una risposta nel breve tempo possibile, pur comprendendo i vostri problemi nel dover rispondere a una mole enorme di domande, vi porgo i miei saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo Gennaro, purtroppo con il solo diploma di maturità scientifica non Le è consentito l’inclusione nella graduatoria di assistente tecnico al laboratorio “conduzione e manutenzione autoveicoli”, infatti con il diploma di maturità scientifica (codice titolo PS00) è possibile inserirsi nell’area AR08 (Fisica).

Graduatorie ATA terza fascia Assistente tecnico: titoli di accesso aree Laboratorio

Per quanto riguarda la scelta delle sedi, può liberamente esprimere nuove preferenze, senza vincoli normativi. Al momento non è ancora possibile scegliere le sedi, ma solo presentare la domanda entro l’8 ottobre.

Graduatorie III Fascia ATA modello D3: non è ancora possibile compilarlo, ma solo registrarsi su Istanze on line

La laurea triennale è invece titolo valutabile.

Le guide di OrizzonteScuola.it 

Nuovi modelli di domanda - Come compilare modello D1  - Come compilare modello D2 - Titoli di accesso per ogni profilo -

Come si presenta la domanda: cartaceo + istanze on line -  Chi può inserirsi per la prima volta - Come si valuta servizio di insegnamento -  Triennio di validità e nomine fino ad avente diritto - Chi deve compilare ALL. D4  - Servizio enti locali, inserimento riserva, inserimento I fascia -  I motivi di esclusione - Modello D3: non è ancora possibile inserirsi -Come si calcola punteggio di servizio -


III fascia ATA: i link utili per procedere alla compilazione della domanda

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Tina – Buona sera, le chiedo dei consigli in merito alla domanda che vorrei fare per il personale ATA III° fascia.
Ho presentato la domanda nel triennio precedente per la provincia di Cosenza, ero in graduatoria ma non sapendo che andava confermata la candidatura in automatico sono stata esclusa dalla conferma definitiva. Sono consapevole di ciò è so che devo rifare la domanda ex nova, il modello da compilare è D1, ma non ricordo molto bene della procedura che ho adottata all’epoca, sono iscritta all’istanza online, ma dalla pagina a me dedicata con c’è nulla, le chiedo la cortesia se vuole ricordarmi la procedura.

Io ho un diploma quinquennale di Assistente per i servizi sociali e Comunità Infantile conseguito nell’anno 1991/1992, vorrei partecipare per tutti i profili professionali, che mi permette il mio diploma, vorrei fare la domanda per la provincia di Bologna o Milano ma non so a quale scuola inoltrare la domanda anche perché mi mancano gli indirizzi e il codice meccanografico degli istituti della provincia per poter completare la prima parte dell’allegato D1, vi chiedo la cortesia di darmi indicazione sul da farsi anche via email dato che non ho difficoltà alla compilazione.
I profili vanno bene anche come collaboratore scolastico, e segreteria.
La ringrazio anticipatamente

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Tina, di seguito Le linko delle Guide e Schede informative su come procedere per la compilazione e l’inoltro della domanda:

1. ATA Graduatorie istituto terza fascia. Chi può inserirsi per la prima volta

2. Graduatorie terza fascia Ata: compilare il modello D1. Guida

3. Graduatorie terza fascia ATA: titoli di accesso per ogni profilo

4. Graduatorie III Fascia ATA modello D3: non è ancora possibile compilarlo, ma solo registrarsi su Istanze on line

I codici meccanografici delle scuole sono reperibili all’indirizzo: http://www.trampi.istruzione.it/vseata/action/promptSelectProvincia.do

Graduatorie ATA terza fascia: un collaboratore scolastico di ruolo può cambiare provincia?

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Paolo – Sono un coll scolastico a tempo indeterminato, inserito nella graduatoria prov di terza fascia come AA nella stessa provincia che lavoro, inoltre ho superato la sequenza contrattuale per il passaggio di profilo, quindi inserito in graduatoria. Cortesemente, visto la domanda di terza fascia che scade l’8 di ottobre le chiedo: è possibile cambiare provincia per il profilo di AA, scusi, l’allegato d4 consente di cambiare provincia? pur lavorando come coll scol a tempo indeterminato, può indicare in che modo? Grazie.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo Paolo, la risposta è positiva.

Premessa: l’allegato D4 (Depennamento) è destinato esclusivamente a chi è inserito in GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI, NEGLI ELENCHI PROVINCIALI AD ESAURIMENTO, NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI COLLABORATORE SCOLASTICO E CORRELATE GRADUATORIE DI 1° E 2° FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO è intende cambiare provincia di inserimento del medesimo profilo professionale.

Non è il suo caso, perché lei è inserito in III fascia di circolo e di istituto.

Pertanto pur essendo un collaboratore scolastico di ruolo, può inserirsi e/o aggiornare la III fascia ATA e cambiare provincia, attraverso le seguenti modalità:

  • Se non deve aggiornare ed è già presente nelle graduatorie del 2011 e non ha nuovi titoli o servizi da dichiarare, deve compilare il modello D2 (ovviamente è possibile cambiare la scuola e/o la provincia di destinazione con il successivo inoltro del modello D3);
  • Se invece è già presente nelle graduatorie del 2011 e deve inserire nuovi profili e/o nuovi titoli e servizi, deve compilare il modello D1 (ATTENZIONE ridichiarare nuovamente anche titoli e servizi già presenti nel 2011), ovviamente la scelta della provincia di destinazione avverrà con il modello D3 senza vincoli della scorsa tornata concorsuale.

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Graduatorie ATA terza fascia: i Lavori Socialmente Utili non sono valutabili

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Sergio – Lavoro da 15 anni come L.S.U. presso il Comune all’Ufficio Personale. Questi anni di servizio sono presi in considerazione come servizio e come vengono valutati per la graduatorie 3 fascia personale ata collaboratore amministrativo e collaboratore scolastico. E i 12 mesi di servizio militare di leva? Grazie per una eventuale risposta e chiarimento.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo Sergio, il servizio effettivamente riconosciuto: deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato ( legge 124/99 ).

In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro ( art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81 ).

Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità NON costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA.

Invece, il servizio militare è valutato come segue:

  • Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
  • Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
    (per ogni anno 0,60 punti – per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni 0,05 punti).

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Come si presenta la domanda: cartaceo + istanze on line -   Chi può inserirsi per la prima volta  - Come si valuta servizio di insegnamento -   Triennio di validità e nomine fino ad avente diritto - Chi deve compilare ALL. D4   - Servizio enti locali, inserimento riserva, inserimento I fascia -   I motivi di esclusione - Modello D3: non è ancora possibile inserirsi  - Come si calcola punteggio di servizio

Supplenza e presa di servizio differita: il contratto ha validità economica solo dall’effettiva assunzione in servizio

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Scuola – Nella nostra scuola abbiamo una dipendente che oggi ha preso la proposta di nomina dal provveditorato, ha telefonato che domani non potrà prendere servizio perché ha la bronchite. la mia domanda e’ la seguente: se non prende servizio almeno per un giorno può la scuola effettuare il contratto con relativa retribuzione o dobbiamo aspettare l’effettiva presa di servizio? sperando di essere stata chiara aspetto una vostra risposta.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) della nota MIUR prot. n 8481 del 27 agosto 2014 recita: “la stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibile gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (maternità, malattia, infortunio ecc.)”.

A tali casi, escluso quello della maternità, bisogna applicare la normativa per il personale a tempo indeterminato ovvero dal momento che il docente in questione non assume servizio effettivo il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio.

Non è possibile lasciare una supplenza da GAE per altra da GI

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Scuola – una docente di scuola primaria ha scelto in sede di convocazione  presso l’ufficio scolastico provinciale di X posto comune- scuola  primaria- di ore 14 al 30 giugno 2015 (al momento della scelta erano  presenti posti interi e posti al 31/08/2015), al momento  dell’individuazione da graduatorie di circolo da parte di questa  direzione didattica di posti vacanti di sostegno da attribuire a docenti  privi di titolo questa insegnante può rinunciare al contratto di h.14 –  comune – attribuito da graduatorie esaurimento per accettare quest’ultimo?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è negativa.

Non è possibile lasciare uno supplenza attribuita da GAE per altra da attribuire dalle GI anche se quest’ultima è ad orario intero rispetto la prima.

È invece sempre possibile il contrario. È inoltre possibile il completamento d’orario fino alle 24 ore, se sussistono le condizioni.

Il diritto alla ricostruzione di carriera per il personale della scuola, decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova

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Scuola – una ricostruzione di carriera di una docente di scuola primaria assunta in servizio nell’a.s.2011/2012. Nel mese di ottobre 2011 alla docente è stato fatto dall’USP un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2010 ed economica 01/09/2011.Nell’a.s.2010/2011 la docente aveva un contratto a tempo determinato fino al 30/06/2011. Alla ricostruzione di carriera ho applicato la C.M.n. 39 del  2001 e successive in quanto prestava servizio nello stesso profilo di posto comune,preciso che la formazione obbligatoria per avere parere favorevole alla conferma in ruolo è stata svolta nell’a.s.2011/2012. La ragioneria ha fatto un rilievo in quanto ho indicato la conferma in ruolo in data 01/09/2011. Richiedo chiarimenti in merito.

FP – Gentile Scuola,

in merito al quesito le segnalo quanto segue:

il diritto alla ricostruzione di carriera per il personale della scuola, decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova.

Per il personale docente il superamento del periodo di prova si ha al verificarsi di:
- 180 giorni di effettivo servizio;
- superamento dell’attività formativa con discussione sulle esperienze a ttività svolte, con il comitato per la valutazione.

Pertanto, se le ore di formazione sono state svolte nell’a.s. 2011/2012, la conferma in ruolo non può avvenire il 01/09/2011 ma solo al termine dell’iter formativo  di cui sopra.

I requisiti che il docente di religione cattolica a tempo determinato deve possedere per richiedere la valutazione dei suoi servizi

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Scuola – Ho elaborato la ricostruzione di carriera di una docente con contratto a tempo determinato IRC art.53, a seguito di un rilievo relativo alla definizione del quadriennio, avevo alcuni dubbi sull’anno in cui la docente non ha il titolo a.s.1990/1991, che ha conseguito poi a dicembre 1991.Quell’anno è da considerarsi valido  anche se è senza il titolo? La docente ha avuto incarico  annuale  dal 1989 al 1994  ,alcuni anni 9 ore altri 12 ore .

FP – Gentile Scuola,

in premessa le indico i requisiti che il docente di religione cattolica a tempo determinato, deve possedere per richiedere la valutazione dei suoi servizi:

- incarico o supplenza annuale per almeno 4 anni anche con orario inferiore a quello di cattedra;
- incarico, al quinto anno, con orario non inferiore alle 12 ore nella scuola primaria/materna e alle 18 ore nella scuola secondaria di 1° e 2° grado (oppure 12 ore per motivi strutturali certificati dalla curia);
- possesso del prescritto titolo di studio a partire dall’a.s. 1990/1991.
Inoltre, preciso che, nel momento che ricorrono i requisiti di cui sopra, tutti i servizi prestati (anche quelli temporanei)  come insegnante di religione cattolica nelle scuole statali devono essere valutati.

Per quanto concerne il quesito, secondo quanto indicato nella circolare ministeriale n. 2 del 3 gennaio 2001 (esempio n. 1), anche se il titolo di studio viene conseguito durante l’a.s. (come il caso in esame), lo stesso a.s. non viene valutato in quanto prestato senza titolo.

Comunque la questione pare, ad avviso dello scrivente, molto controversa, e di difficile interpretazione, per le seguenti riflessioni contrastanti tra loro:
- di norma non si può partecipare a concorsi nè tantomeno essere immessi in ruolo se non in possesso del prescritto titolo di studio;
- il servizio dei docenti è valutabile quando prestato per più di 180 giorni.

Nella fattispecie, da dicembre (mese di conseguimento del titolo di studio) ad agosto ci sono più di 6 mesi di servizio.


Il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorre l’inizio della prescrizione

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Giovanna – sono un’assistente amministrativa da ben 4 anni in periodo di prova , quando lo stesso sarebbe in realtà di 4 mesi , i quali sono passati da un pezzo. Avendo consultato , in merito il mio sindacato più volte, mi è stato detto, di stare attenta perchè, dopo il 5° anno , nono si può più  fare la ricostruzione di carriera . VORREI SAPERE SE QUESTO E’ VERO ? la scuola dove lavoro, dice di no, e che il sindacato mente, il sindacato mi rimanda sempre alla scuole , e si chiede come mai la ricostruzione non sia ancora stata fatta , COME AL SOLITO mi ritrovo all’interno di un CONTINUO SCARICABARILE, SENZA FINE . Per favore mi aiuti , dandomi una risposta certa, con tanto di ART. DI  LEGGE sul quale possa documentarmi io stessa in merito, VOGLIO VEDERLO SCRITTO NERO SU BIANCO SE E’ VERO O NO, CHE DOPO IL 5° ANNO LA PRATICA NON SI PUO’ PIU’ FARE.

FP - Gentile Maria Giovanna,

il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo
al superamento del periodo di prova.

Pertanto, se non si concludono positivamente i 4 mesi, lei non può presentare
la domanda di riconoscimento dei servizi pre ruolo.

E’ bene precisare che il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto
prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorre l’inizio della
prescrizione.

La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dalla
conferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive
dopo 5 anni.

Inoltre, le preciso che per attivare il processo di ricostruzione di carriera
da parte della scuola, è necessario presentare una istanza a cura
dell’interessato.

Non riesco ad essere più preciso, in quanto dalla sua richiesta non si evince
quando è stato superato il periodo di prova e se ha presentato la domanda di
ricostruzione di carriera.

Limporto della seconda posizione è utile alla determinazione dell’assegno ad personam e sua successiva temporizzazione

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Scuola – Gentilissimi, in segreteria stiamo chiudendo la progressione di carriera di un’assistente che dal 1/09/2010 è passato alla qualifica superiore di DSGA, per poi proseguire con un decreto di ricostruzione nella nuova qualifica.  Nel decreto stampato dal SIDI che chiude la carriera da assistente non compare, però, la II posizione economica di cui godeva. E’ esatto così, in quanto considerato “compenso accessorio” o il sistema sta commettendo un errore?

FP – Gentile Scuola,

a mio avviso l’importo della seconda posizione è utile alla determinazione dell’assegno ad personam e sua successiva temporizzazione.

Pertanto  le segnalo che nel sidi doveva essere consentito  inserire, tra le voci che fanno parte dello stipendio in godimento all’atto del passaggio, il beneficio economico di cui sopra, qualora l’immissione in ruolo da dsga sia avvenuta tramite mobilità professionale ovvero come passaggio di profilo.

La prima possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011

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Leonardo – Salve, sono un insegnante di scuola secondaria di II grado, nato nel 1957 e con 38 anni di servizio ( di cui 3 riscattati ) al 31/08/2014. Gentilmente vorrei sapere quando potrei andare in pensione, grazie per l’eventuale risposta.

FP – Gentile docente,

considerata la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, la prima
possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la
pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011, ovvero al raggiungimento dell’
anzianità contributiva prescritta dalla normativa, senza operare nessuna forma
di arrotondamento.

Nei prossimi anni i requisiti per il pensionamento anticipato per gli uomini,
sono:

2014/2015 42 anni e 6 mesi;
2016/2018 42 anni e 10 mesi;
2019/2020 43 anni e 2 mesi.

Matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2019 anche se il requisito
(43 anni e 2 mesi) lo raggiunge successivamente ma entro il 2019.
In merito le sottolineo che:

l’art. 59, c.9 della L.449/97, consente l’accesso al pensionamento all’inizio
del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti
prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Il riferimento normativo appena citato viene ripreso puntualmente nelle
circolari del MIUR sulle pensioni, così come nell’ultima nota prot. 2855 del
23/12/2013.

Docente neo immesso e passaggio di ruolo

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Dario – volevo chiedere un’informazione: sono nel periodo di prova scuola dell’infanzia (ho vinto il concorso 2012) da settembre 2014, volevo chiedere se a febbraio, quando usciranno le domande per il passaggio di cattedra (ordine e grado superiore), potrò presentare richiesta di passaggio su scuola primaria (ho l’abilitazione) con riserva ( visto che i 180 giorni dell’anno di prova a febbraio saranno completati)? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Dario,

la risposta è negativa.

Ai sensi dell’art 3 del CCNI mobilità il passaggio di cattedra o di ruolo è consentito ai docenti con contratto a tempo indeterminato CHE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ABBIANO SUPERATO IL PERIODO DI PROVA.

Il docente neo immesso in ruolo l‘ 1/9/2014 non può, all’atto della domanda di mobilità (febb/marzo 2015), avere superato il periodo di prova e di conseguenza ottenere il passaggio di ruolo.

Giova infatti ricordare che in virtù di quanto dispongono gli artt. 437 e 438 del Dlgs 297/94 l’anno di prova è di UN ANNO SCOLASTICO e pertanto termina il 31/8.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto solo l’anno successivo (nel tuo caso il 2015/16 per l’a.s. 2016/17).

Non esistono passaggi di cattedra o di ruolo con “riserva”.

Ti invito a leggere questi due importanti articoli sull’argomento.

Il passaggio di cattedra o di ruolo non può essere chiesto dal docente neo assunto in ruolo

Mobilità: revoca passaggio di ruolo interprovinciale a neo immesso. Fondamentale la segnalazione di OrizzonteScuola.it

Congedo parentale e inclusione dei giorni liberi e/o festivi

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Scuola – Un docente di scuola superiore,chiede un congedo parentale,vorrei sapere se il suo giorno libero e/o i festivi vengono inclusi nel calcolo della fruizione della stessa. Ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 12/6 del CCNL/2007 dispone che I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 [congedo parentale e malattia per il bambino], nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Pertanto, se il giorno libero o quelli festivi sono inclusi in un periodo di congedo parentale richiesto dal dipendente (es. congedo dal 25 settembre al 25 ottobre) TUTTI  i giorni ricadenti in tale periodo sono computati in conto congedo. Ciò vale anche nell’eventuale proroga del congedo senza rientro in servizio tra un periodo e un altro (26 ottobre 26 novembre).

L’unica eccezione è prevista per le vacanze di Natale/Pasqua intervallate da due distinti periodo di congedo parentale: congedo richiesto fino al 23 dicembre e ripresa del congedo a partire dal 7 gennaio. In questo caso la docente deve essere ritenuta in servizio e non in congedo dal 24 al 6 in quanto tale periodo non è festivo ma solo di sospensione delle lezioni.

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