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Spezzoni pari o inferiori le 6 ore: il Dirigente non può accorparli con ore derivanti da una riduzione oraria per allattamento

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Andrea Giuseppe – Sono un insegnante di scuola superiore. Il D.s. ha emesso una circolare inerente la richiesta di copertura di ore vacanti residue. Nella mia classe erano segnalate 6 ore residue. Ho consegnato la domanda. Sono il primo nella graduatoria. Il Ds successivamente mi informa che quelle ore potrebbero essere congiunte ad altre 6 ore di allattamento e quindi assegnate a supplente. Chiedo se questo sia possibile. Non so se sono stato chiaro. Ringrazio per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Andrea Giuseppe,

il Dirigente sta per commette un errore.

Dal quesito si capisce chiaramente che le 6 ore di cui trattasi sono ore  di cui all’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 e al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 (ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario).

Tali ore non possono essere “congiunte” con altre ore tanto meno se queste ultime derivano da un allattamento per cui bisogna scorrere le graduatorie di istituto.

Sono infatti ore già appartenenti ad un docente titolare che ha richiesto la riduzione oraria.

Le prime 6, infatti, possono essere assegnate anche a un docente interno, con il suo consenso, mentre quelle di un titolare che si assenta per un’assenza tipica, nel nostro caso una riduzione di ore per allattamento, si configurano come una “supplenza temporanea” da assegnare necessariamente alle Graduatorie di Istituto.

A scanso di equivoci, dopo la pubblicazione del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze), la Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 al punto 3 ha chiarito :

“Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno. Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre“.

Ciò vuol dire che le due cose devono essere distinte anche se le ore riguardano la stessa materia.

Bisogna inoltre ricordare che un supplente a cui vengono assegnate le ore derivanti da un riduzione per allattamento non è un docente “interno” alla scuola a cui possono eventualmente essere assegnati gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore fino al completamento orario.Tale docente, infatti, è un supplente temporaneo con un contratto che non è di certo fino al 30/6.

 


Il collegio dei docenti non può togliere autonomia decisionale al consiglio di classe: il caso delle 3 insufficienze per bocciare un allievo

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Maria Pia – Spett.le Staff, sono un docente, a tempo indeterminato, nella scuola secondaria di primo grado. Vorrei sapere se è corretto il procedimento che è stato votato a maggioranza dal collegio docenti: bocciare gli alunni con tre insufficienze solo se una di queste è italiano o matematica. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria Pia,

la delibera in questione è palesemente in contrasto con le leggi che demandano al consiglio di classe l’esclusiva competenza della promozione o bocciatura degli allievi.

l’art. 13/3 dell’O.M. 90/2001 evidenzia come Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

L’art 1 comma 5 del DPR 122/2009 ribadisce che Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa.

Se è vero quindi che il collegio dei docenti determina i criteri viene da sé che tali criteri non possano di certo essere in contrasto con quella normativa che attribuisce al consiglio di classe l’esclusiva competenza della promozione o bocciatura degli allievi.

Non dimentichiamo infatti che il R.D. 653/1925 all’art. 79 dispone che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente”.

L’art. 2/1 del DPR 122/09 che La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’  effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente  dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di  primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente  scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove  necessario, a maggioranza.

Mentre l’art. 4/1 (scuola II grado) che La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’  effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5  del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o  da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a  maggioranza.

Ora, pensiamo al criterio che avete stabilito e immaginiamo di applicarlo così come lo avete deliberato in uno scrutinio finale.

Cosa ne è di un’eventuale decisione a maggioranza?

Il punto da cui partire, infatti, è che il docente propone il voto…poi il consiglio approva o, in caso di dissenso, la decisione è assunta a maggioranza.

La delibera che avete approvato va quindi contro l’autonomia del consiglio di classe come unico organo deputato alla decisione in merito ad una promozione o eventuale bocciatura degli allievi. Senza dimenticare che così operando non avete tenuto conto che ogni classe è a sé e quindi ha le sue specificità, i “suoi” casi che sicuramente saranno diversi da quelli dell’altra classe. Non si può quindi stabilire un criterio così rigido da applicare a tutte le classi.

In ogni caso per far crollare tale impianto basterebbe che in sede di scrutinio si mettesse al voto anche una sola insufficienza delle 3 e se il consiglio di classe è d’accordo alzarla a 6.

Così come il consiglio di classe può decidere di bocciare un allievo anche con una sola insufficienza in musica oppure in tecnologia.

Ciò che voglio dire è che il docente di matematica e quello d’italiano non hanno singolarmente nessuna decisione “finale”. Così come non la posseggono singolarmente gli altri docenti.

La decisone infatti è sempre collegiale e non è possibile stabilire a priori quante insufficienze bisogna avere per essere bocciati e in più in quali materie.

In conclusione, il criterio deliberato dal collegio dei docenti non solo va contro l’autonomia del consiglio di classe (che a mio parere non può essere così vincolato) ma risulta anche inutile nel momento in cui lo stesso consiglio si esprimerà collegialmente ovvero a maggioranza su qualsiasi voto proposto.

La delibera è quindi non solo illegittima ma anche inutile.

Graduatorie terza fascia ATA: i codici delle scuole

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Stefania - Sapreste dirmi dove posso trovare i codici delle istituzioni scolastiche a cui indirizzare la domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ata? Perchè seguendo le istruzioni riportate a pagina 10 dell’allegato D1 non sono riuscita a visualizzarli. Grazie.

Lalla – gent.ma Stefania, ecco l’indirizzo diretto per la ricerca delle scuole. http://www.trampi.istruzione.it/vseata/action/promptSelectProvincia.do

Si ricorda che

le sedi esprimibili ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto, sono, in base alla vigente normativa, gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, gli istituti d’arte, i licei artistici, le istituzioni educative, e le scuole – ivi comprese le istituzioni educative – speciali statali. Non sono, invece, esprimibili: le Accademie e i Conservatori, le istituzioni annesse diverse da qualle annesse a Conservatorio, i convitti e gli educandati annessi a istituto.

Al momento il link serve esclusivamente per la presentazione della domanda cartacea entro l’08 ottobre 2014.

Successivamente il Ministero emanerà un decreto per la compilazione, su Istanze on line, del modello D3. Graduatorie III Fascia ATA modello D3: non è ancora possibile compilarlo, ma solo registrarsi su Istanze on line

Tutte le guide per la compilazione delle domande


Ata Aggiornamento/Conferma Graduatorie di Istituto III Fascia: guide e consulenza. Domande entro 8 Ottobre 2014

Da dove si nominano i supplenti se le graduatorie provinciali sono esaurite?

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Fabio – Gentile redazione, gradirei sapere nel caso in cui vi fossero classi di concorso della Graduatorie ad esaurimento che risultano esaurite, come è il caso della A017 a Milano qual’è la procedura che debba adottare la scuola, una volta che abbia conferito la nomina ad un docente fino all’avente diritto? Ovvero a chi spetterebbe la nomina? Verrebbe confermata al docente supplente incaricato? Vi ringrazio in anticipo della Vostra disponibilità

Lalla – gent.mo Fabio, la procedura di nomina viene indicata nel dm 131/07, cioè il Regolamento delle supplenze, all’art. 1 comma 5

"In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2 (graduatorie ad esaurimento) o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto."

Pertanto, nessun dubbio che di fronte a graduatorie provinciali esaurite, supplenze al 30 giugno o 31 agosto possano essere conferite da graduatorie di istituto.

Riteniamo che al momento la nomina sia fino all’avente diritto, in quanto tratta da gradutorie riferite all’a.s. 2013/14. Non appena saranno pronte le nuove, sarà necessario scorrere nuovamente la graduatoria, alla ricerca dell’avente diritto (solo se tramite lo scorrimento della graduatoria si arriva al supplente in questo momento nominato, si potrà attribuire a lui anche la nuova supplenza). In quel caso va rispettato quanto indicato nella circolare del 27 agosto 2014 "Quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo"

Ricordiamo inoltre che, nel momento in cui la supplenza passa alle graduatorie di istituto, non perde alcuna caratteristica. I posti che graduatoria ad esaurimento sarebbero stati assegnati fino al 31 agosto, rimangono tali anche per l’assegnazione dalle graduatorie di istituto, anche se l’avente diritto si trovasse nella III fascia dei non abilitati.

Graduatorie terza fascia ATA: valgono titoli e servizio posseduti entro l’08 ottobre 2014

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gentilissima lalla sto facendo la domanda di aggiornamento ata. sono un’ un insegnante a tempo determinato e ho il contratto fino al 30 giugno 2015. il servizio lo posso dichiarare fino al 30 giugno o fino all’8 ottobre 2014. grazie aspetto una tua risposta

Lalla – il servizio prestato (sia specifico per i singoli profili, sia relativo ad altre esperienze – come quella dell’insegnamento – valutabile per la III fascia ATA) va dichiarato entro la data di scadenza di presentazione della domanda, quindi l’08 ottobre 2014.

Questo perchè si dichiara il servizio prestato, quello di cui si è sicuri (anche se di fatto la domanda viene presentata qualche giorno prima, ma in ogni caso non incide sul punteggio) non si può dichiarare un servizio che sulla carta dovremo prestare – da contratto – ma che non è stato ancora svolto.

La circostanza è anche chiarita dal Ministero stesso, all’art. 7 comma 2 del dm 717 del 5 settembre 2014 "E’ ammessa esclusivamente la dichiarazione circa i requisiti e i titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda".

ECDL utile per il concorso a cattedra 2015?

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Elisa – Sono un’insegnante abilitata con il PAS in lingua inglese. Vi rivolgo una domanda a proposito dei requisiti necessari per partecipare al concorso per insegnanti la primavera del prossimo anno: è necessaria la patente per il computer o ECDL? E’ solo una delle tante voci di corridoio o un vero e proprio requisito d’accesso? Vi ringrazio anticipatamente

Lalla - gent.ma Elisa, considera che non c’è ancora il bando per l’annunciato concorso a cattedra della primavera 2015, quindi la risposta che ti forniamo non è basata sulla normativa (che, appunto, non esiste ancora).

In questi ultimi mesi si è verificata una "corsa" al conseguimento di questo titolo, perchè per la prima volta è stato introdotto nelle tabelle di valutazione dei titoli per seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto, nonchè nelle graduatorie di terza fascia ATA.

Non si tratta, in ogni caso, di titolo di accesso, ma di titolo culturale. E’ dunque possibile che anche nella tabella di valutazione dei titoli per la graduatoria del concorso questo titolo potrà essere inserito.

Riteniamo altamente improbabile la sua introduzione come requisito di accesso. Infatti anche nel concorso 2012 la prima prova, il test, era una prova computer based ma per il suo svolgimento non era richiesta alcuna particolare competenza. Certo, se oggi ci si rende conto che non ci si orienta in questo campo e che anche affrontare una prova al computer potrebbe causare difficoltà, allora un corso per acquisire le competenze base si rende necessario ed auspicabile, al di là che possa essere valutato o meno tra i titoli del concorso.

ATA terza fascia: presentare la domanda anche se non c’è ancora on line il modulo per la scelta delle scuole

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Tommaso - vorrei un consiglio essendo che dovrei presentare domanda per la fascia 3 ata sto aspettando che l’allegato d3 sia possibile compilarlo ma gia posso consegnare allegato d1 ?? e nella parte al dirigente scolastico : ……. che ci metto che per ora non ho il codice meccanico della scuola ???? grazie mille e cordiali saluti

Lalla – gent.mo Tommaso, il codice meccanografico da inserire nella domanda cartacea lo trovi a questo link http://www.trampi.istruzione.it/vseata/action/promptSelectProvincia.do

Si ricorda che

le sedi esprimibili ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto, sono, in base alla vigente normativa, gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, gli istituti d’arte, i licei artistici, le istituzioni educative, e le scuole – ivi comprese le istituzioni educative – speciali statali. Non sono, invece, esprimibili: le Accademie e i Conservatori, le istituzioni annesse diverse da qualle annesse a Conservatorio, i convitti e gli educandati annessi a istituto.

Quindi, la domanda cartacea va necessariamente, obbligatoriamente presentata entro l’08 ottobre 2014, anche se il Miur non avrà ancora pubblicato il decreto per la compilazione del modello D3. Sono due operazioni che è possibile compiere separatamente.

Leggi questa guida Graduatorie terza fascia Ata: come si presenta la domanda (cartaceo + on line)

Graduatorie III fascia ATA: certificati CAD, PET e FIRST non sono valutabili

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Elena – Gentile Lalla, vorrei sapere se la qualifica professionale di perito edile rientra fra gli attestati di cui al punto A.3 dell’allegato A1 relativo alla graduatorie di Assistente Amministrativo.
Inoltre vorrei sapere se eventuali certificazioni (come AutoCAD, PET, FIRST) rientrano fra i titoli di studio da riportare nella sezione D1 dell’allegato D1.

Ringrazio per la disponibilità

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Elena, sono oggetto di valutazione (in base al allegato A/1, punto 3 dell’Allegato A – DM 716/2014) gli ATTESTATI di qualifica professionale relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici. Quindi ai fini della corretta valutazione, il piano di studi dell’attestato deve essere integrato da titoli inquadrabili nella definizione di: trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.

Il piano di studi, quindi, è fondamentale e obbligatorio alla valutazione del titolo.

Non sono valutabili le certificazioni CAD/CAM, PET, FIRST in quanto non riguardano corsi informatici di gestione/informatizzazione ufficio amministrativo/contabile con l’ECCEZIONE in cui è ESPLICITAMENTE presente nel piano di studi il pacchetto Office/Openoffice.

Tutte le guide di OrizzonteScuola.it alla compilazione della domanda


Graduatorie III fascia ATA: il servizio di operatore socio-assistenziale non è valutabile

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Gentilissimi, una domanda semplice e veloce: già iscritto nelle graduatorie ATA e quindi da compilare il modello D2, ma: gli anni di lavoro come Assistente Educatore Scolastico sui diversabili sono "valutabili"? e, nel caso positivo, quale modello presentare?
Attendo una Vostra graditissima risposta. Grazie.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, la risposta è negativa. È possibile valutare il servizio prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.

Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.

Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

Tutte le guide di OrizzonteScuola.it alla compilazione della domanda

Graduatorie ATA terza fascia: se il punteggio cambia rispetto al 2011 si compila il modello D1

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Antonio - Salve a tutta la redazione, volevo avere una informazione riguardo alla compilazione della domanda ata, in quanto non mi sembra di leggere da nessuna parte la questione che mi riguarda. mi sono inserito nel 2011 per la prima volta, e non ho mai prestato servizio come cs oppure aa; pero nel frattempo ho aggiunto titoli culturali come la lim e l eipass, quindi quale modello devo compilare? sempre il d1??? non ricordo nemmeno se possono essere valutati gli anni di servizio come docente; posso avere una delucidazione al riguardo.

Lalla – gent.mo Antonio, ti confermo che il modello corretto da compilare per la tua situazione è il D1. Il modello di conferma (D2) va invece compilato esclusivamente da chi può dichiarare titoli e punteggi del 2011. Nel momento in cui modifichi il punteggio, anche fermi restando i profili professionali, va compilato il modello D1. Guida alla compilazione del modello D1

Ti confermo anche la valutazione del servizio svolto in qualità di insegnamento. All’argomento abbiamo dedicato una specifica scheda, distinguendo i punteggi a seconda della tipologia di scuola in cui il servizio è stato prestato. Come si valuta il servizio di insegnamento

Tutte le guide di OrizzonteScuola.it alla compilazione della domanda

Corsi di specializzazione al sostegno per insegnanti di ruolo?

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Marco - Sono un insegnante di ruolo nella scuola secondaria di primo grado da due anni. Vorrei sapere se ci sono percorsi abilitativi per il sostegno riservati al personale di ruolo. Grazie

Lalla – gent.mo Marco, non ci sono percorsi strutturati appositamente per insegnanti di ruolo che permettano il conseguimento del titolo di specializzazione per alunni con handicap.

Bisogna invece dire che gli insegnanti già assunti a tempo indeterminato possono partecipare, come i colleghi precari, alle selezioni per accedere ai corsi di specializzazione organizzati dalle Università (siamo in attesa dei bandi per l’a.a. 2014/15)

TFA sostegno: bandi forse ad ottobre/novembre 2014. Selezioni, programmi, titoli di accesso

Qualche anno fa inoltre erano stati proposti dei corsi per insegnanti sovrannumerari, ma per mancanza di risorse poi non sono stati portati avanti. Specializzazione sostegno per insegnanti di ruolo sovrannumerari. Corsi fantasma

E tuttavia, nella riforma del sostegno presentata dal PD si pone l’accento anche sull’ “’obbligo di formazione iniziale ed in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici ed organizzativi, dell’inclusione scolastica”. Riforma del sostegno: ecco come cambierà l’inclusione dei disabili nella scuola

Una strada ancora da definire.

TFA secondo ciclo: i nominativi di chi ha superato il test devono essere inclusi in elenco anche se la regione non attiva il corso

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Erica – Insegno sulle classi di concorso A025 e A028; ho ottenuto nella prova preselettiva il punteggio di 22.50 su 30 in Piemonte (quindi ho superato la preselezione).

Ora non mi trovo inserita nell’elenco degli ammessi piemontesi alla seconda prova e sul sito del cineca la dicitura "AMMESSO" o "NON AMMESSO" non è ancora comparsa. Ciò significa che sono esclusa dal poter continuare le prove o che posso provare a iscrivermi in altra regione? Non c’è stato un errore?

Non è ammissibile che non si dia la possibilità a chi supera la prima prova di accedere alla seconda solo perchè gli atenei non danno sufficiente disponibilità di posti! Avevo capito che questo poteva accadere solo al termine di tutte le prove al momento di iniziare il tirocinio. Lo stesso decreto emanato dal MIUR del 23 aprile 2012 non
precisa questa eventualità. Aspetto al più presto la vostra risposta perché ho solo altri 4 giorni per presentare reclamo. Grazie

Lalla - gent.ma Erica, tutti coloro che hanno conseguito almeno 21/30 al test di preselezione di luglio 2014 saranno ammessi a sostenere la prova scritta per la selezione al TFA secondo ciclo. Pertanto, se quello è il tuo punteggio, la mancanza del tuo nominativo deve essere ricondotta ad un errore materiale, e non ad una motivata esclusione. Presenta immediatamente il reclamo secondo le modalità indicate dall’USR Piemonte TFA secondo ciclo Piemonte, ammessi prova scritta

Come tu stessa hai messo in evidenza, non esiste una esclusione dettata dal fatto che la regione da te scelta non attiverà il corso (questo inoltre è ancora tutto da vedere), in quanto non solo il decreto non contempla affatto questa possibililità, ma vi è anche una FAQ del Cineca in proposito

"Quanto è vincolante la scelta della Regione effettuata in fase di preiscrizione per le fasi successive del concorso e per l’effettiva frequenza del TFA?

La scelta della Regione effettuata in fase di iscrizione al test è vincolante per le fasi successive. Nel caso di mancata istituzione dei percorsi per la relativa classe di concorso, i candidati che hanno superato il test preliminare potranno optare per un’altra regione. "

Quindi in questa fase il tuo nominativo deve essere presente in elenco. Quando il Ministero pubblicherà il decreto per la scelta dell’Ateneo per la prova scritta, spiegherà come comportarsi in un caso come il tuo.

Malattia del bambino anche per il supplente a tempo determinato

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Valeria – ho ricevuto un incarico di supplenza breve (14 giorni) per una sostituzione malattia. Sono iscritta alla graduatorie di III fascia.  Vorrei sapere se anche per la nostra categoria è prevista la richiesta di giorni di assenza e/permessi di uscita in caso di malattia del bambino. Sono retribuiti? Se sì, al 50 o al 100%? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Valeria,

L’art. 47, commi 1 e 2, consente ad entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del figlio di età inferiore a otto anni, anche nel caso in cui l’altro genitore non abbia diritto.

Due sono le ipotesi:

  • Per malattia di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, il diritto ad assentarsi è esteso fino al terzo anno di età del figlio, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età, senza alcun limite di giorni;
  • Per malattia di ciascun figlio dal terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età, il diritto ad assentarsi è attribuito entro il limite individuale di 5 giorni lavorativi di assenza all’anno (per ogni anno di età del figlio). Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del figlio, anche di quelli dell’altro genitore, in presenza di rinuncia.

L’art. 19/4 del Contratto Scuola, disciplinando ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato esplicita che “al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”.

Tale art. 12/1, recita che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”.

Dunque, la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro,  ma assicurano al lavoratore sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la possibilità di fruire dei benefici della disposizione in questione.

Pertanto, il congedo per malattia del figlio previsto dal T.U. e dal Contratto Scuola spetta a tutto il personale della scuola:

docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”) compreso il personale in regime di part time.

Sempre il Contratto Scuola (art. 12, comma 5) prevede che successivamente al periodo di congedo di maternità (già astensione obbligatoria) e fino al terzo anno di età del figlio, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età, ai genitori sono riconosciuti, alternativamente, 30 giorni  per  ciascun  anno  di  età  del  figlio,  computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita al 100%.

Sperato il limite dei 30 gg. per ogni anno del bambino (e fino ai 3 anni) i permessi non sono retribuiti ma comunque riconosciuti nell’anzianità di servizio.

Dottorato di ricerca e supplenza per tutto l’anno

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Giacomo – ti scrivo per chiederti alcune informazioni in merito al Dottorato di Ricerca. Sono risultato vincitore del Dottorato presso la Facoltà di Scienze della Formazione e Psicologia, collocandomi terzo in graduatoria. Dunque avente diritto a borsa di studio. Poco prima dei risultati ho accettato un incarico annuale per un posto sul sostegno di 24 ore settimanali. So che è incompatibile con la borsa di studio, così ho deciso di rinunciare all’incarico scolastico non appena la Facoltà mi contatterà per iniziare il percorso di Dottorato. A questo punto mi sorgono dei dubbi: consultando la normativa ho letto che per coloro che abbandonano un incarico (attualmente sono a scuola) vi sono alcune pene. Fondamentalmente ciò che mi preoccupa è quanto riportato dal regolamento Fioroni (art. 8) che recita “L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento”. Non essendo precisato l’arco temporale per cui non potrò più svolgere supplenze ho supposto che il periodo di tempo fosse limitato all’anno scolastico in corso, altri ritengono che sia da ritenere estesa a tutti e tre gli anni di supplenze. Vorrei venire a capo della questione ma gli organi preposti sembrano saperne meno di me.  Spero che tu riesca ad aiutarmi. Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giacomo,

a mio avviso la questione è più semplice da quella da te prospettata.

Avendo infatti un contratto fino ad almeno il 30/6 puoi richiedere il congedo per dottorato e maturare così i 12 punti di servizio.

La C.M. 15/2011 dispone che “In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19  del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo  determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di  contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale  assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata  del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal  presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia  di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le  disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria  validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti  delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).”

In ogni caso ti preciso  che le sanzioni di cui all’art. 8 del DM 131/07 sono applicabili solo all’anno incorso e vengono revocate se il docente giustifica l’abbandono del servizio con obiettiva documentazione da far pervenire a scuola.

In assenza di graduatorie, prove di chiamata diretta degli insegnanti?

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Patrizia – Sono un’insegnante di scuola primaria e, dopo 36 anni di ruolo, assisto per la prima volta alla nomina di insegnanti di sostegno secondo una prassi che non capisco. Nella mia scuola devono essere coperti 4 posti interi di sostegno e uno spezzone orario di 11 ore.

Due posti sono stati coperti con il ruolo per gli altri si è proceduto alla nomina fino all’avente diritto con le MAD. Faccio presente che ci è stato chiesto se conoscevamo alcune docenti in possesso di titolo che potessero avere l’incarico; così ora ci troviamo ad avere due docenti e mezzo nominate per conoscenza, non ancora iscritte in graduatoria d’istituto nemmeno nel triennio precedente.

Alcuni istituti viciniori hanno proceduto diversamente affidando l’incarico attraverso la graduatoria di seconda fascia dello scorso triennio. Quale la prassi corretta? Può

darsi che mi sbagli, ma la chiamata diretta per conoscenza mi giunge nuova. Grazie

Lalla – gent.ma Patrizia, non è semplicissimo rispondere al tuo quesito.

Cerco di spiegarti cosa sta accadendo per l’attribuzione delle supplenze a.s. 2014/15.

Il Ministero, anticipando la presentazione delle domande per il rinnovo delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/17 al mese di giugno, aveva come obiettivo quello di utilizzare, già dall’inizio del nuovo scolastico, le nuove graduatorie. Un sogno non realizzato: molte segreterie, al lavoro durante i mesi estivi, non sono riuscite a completare in tempo l’inserimento dei dati, e ancora oggi ci sono province che non hanno pubblicato neanche le provvisorie. Avvisi uffici Scolastici

Nel frattempo però c’è stato l’inizio delle attività didattiche e i Dirigenti Scolastici si sono trovati nella necessità di dover comunue nominare (considera che in alcune province, per motivi diversi, non sono state ancora disposte neanche le nomine da graduatorie ad esaurimento).

In circostanze del genere, il Ministero è sempre intervenuto, dando disposizioni per l’utilizzo delle graduatorie precedenti, da cui proporre contratti fino all’avente diritto. Quest’anno nulla, dal Ministero nessun segnale, come se fosse a conoscenza della situazione, peraltro ampiamente segnalata Al Sud le lezioni terminano alle 11.30 perchè non sono stati ancora nominati i supplenti

La conseguenza? ogni scuola sta scegliendo il metodo e la graduatoria dalla quale effettuare le nomine. Così ci sono le scuole che utilizzano le graduatorie del precedente triennio, quelle che nominano dalle graduatorie ancora provvisorie relative al nuovo triennio 2014/17, e chi come la tua scuola sta utilizzando le domande di messa a disposizione (nell’interesse comunque, mi sembra di capire, di assicurare personale docente specializzato per gli studenti, da reperire con velocità in modo da assicurare il servizio). L’importante è che i contratti siano stati attributi con formula “fino all’avente diritto”.

Alcune scuole ci chiedono quale graduatoria utilizzare Supplenze: alcune scuole non sanno da quali graduatorie nominare

In realtà, di fronte al silenzio del Ministero (qualche USR è intervenuto, autorizzando all’utilizzo delle graduatorie precedenti), quello che sta accadendo è normale. Ci aspettiamo che su questo argomento il Ministro relazioni nella sua audizione alla Camera prevista per martedì 30 settembre. Com’è andato l’avvio dell’anno scolastico? Per qualcuno deve ancora iniziare. Ce lo dirà il Ministro il 30 settembre


Graduatoria III Fascia ATA: il diploma di qualifica esperto viticoltore è titolo d’accesso al profilo di addetto alle aziende agrarie

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Salvatore – Salve ho il diploma di qualifica esperto viticoltore cantiniere conseguito nel 1975 con votazione 60/100 posso partecipare alle domande di III fascia per addetto aziende agrarie ? grato di un vostro riscontro pongo distinti saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo Salvatore, la risposta è positiva. Per gli istituti professionali occorre far riferimento al Decreto Ministeriale 14 aprile 1997, n. 250. Infatti, come riferisce l’art. 1 del D.M. n. 250 del 14/04/1997 “I diplomi di qualifica che si conseguono presso gli istituti professionali di Stato, a seguito della definizione dei nuovi programmi e orari d’insegnamento dei corsi di qualifica, di cui ai decreti citati in premessa, sono i seguenti:

Settore Agricoltura
Operatore arigrituristico – Operatore agroambientale – Operatore agroindustriale. Dette qualifiche sostituiscono le seguenti: allevatore zootecnico, analista agricolo, avifauna, cantiniere, coltivatore agricoltore, esperta agricola, esperto agrumicoltore, esperto casaro, esperto coltivatore, esperto conserviero, esperto floricoltore giardiniere, esperto forestale, esperto forestale e apicoltore, esperto frutticoltore, esperto in tabacchicoltura e tabacchificio, esperto olivicoltore, esperto orticoltore, esperto viticoltore cantiniere, floricoltore, frutticoltore, meccanico operatore agricolo, operatore agricolo, orticoltore, ortofloricoltore, ortofloricoltore giardiniere, ortofrutticoltore, viticoltore, vivaista.
…….”

Poiché lei è in possesso di diploma di qualifica esperto viticoltore e che a seguito del sopra esposto D.M. il suo titolo rientra nel settore di Operatore arigrituristico – Operatore agroambientale – Operatore agroindustriale.

Considerato che per avere accesso al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, occorre possedere: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro-industriale o operatore agro-ambientale; può inserirsi in III fascia ATA nel profilo di addetto alle aziende agrarie.

Graduatorie III fascia ATA: in quali scuole si presenta la domanda per infermiere

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Anna Roberta – Salve sono un’infermiera e volevo partecipare al bando ATA .per far ciò so che si devono scegliere delle scuole facente parti della medesima regione. Ho fatto una ricerca per capire quali scuole prevedessero in Italia tale figura ma sono riuscita a dedurre che si tratti solo dei convitti nazionali. Dove potrei trovare notizie più dettagliate in modo da capire per quale provincia presentare la domanda? In attesa di risposta porgo le mie Cordialità Anna Roberta<

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di Giovanni Calandrino – Gentilissima Roberta, è possibile accedere al profilo professionale di infermiera nelle seguenti istituzioni scolastiche:

  • Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
  • Nei Convitti nazionali;
  • Negli educandati femminili dello STATO.

La scelta delle istituzioni scolastiche viene effettuata esclusivamente con modalità online, in conformità con il codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, entro i termini di scadenza comunicati secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4 del D. M. 717/14.

Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l’insieme dei profili professionali per cui ha titolo.

Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può includere o meno l’istituzione scolastica destinataria del modello di domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2).

Nel caso in cui l’aspirante inoltri o presenti, all’istituzione scolastica scelta per la valutazione della domanda, il solo modello D1 o D2, ma non inoltri il modello D3 tramite la procedura ”Istanze-on-line”, gli verrà automaticamente attribuita, come istituzione scolastica scelta per l’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, esclusivamente l’istituzione scolastica destinataria della domanda D1 o D2.

Anche gli aspiranti già inclusi, ai sensi del D.M. n.104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, devono necessariamente inviare una nuova istanza (Allegato D3) di scelta delle istituzioni scolastiche per essere inclusi nelle nuove graduatorie di cui al presente decreto. L’aspirante, pertanto, anche in caso di conferma (Allegato D2), deve compilare ex nova, in tutte le sue parti, il modulo per la scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3).

Tutte le guide per la compilazione della domanda ATA

III Fascia ATA: Titolo di accesso al profilo CUOCO

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Antonio – Con il diploma di tecnico addetto ai servizi turistici e della ristorazione si può fare il cuoco? o è necessario il terzo anno Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. Nella domanda 3 fascia ata ho messo solo il diploma di tecnico addetto ai servizi turistici e della ristorazione senza mettere la qualifica di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina, la ritengono valida la domanda? Mi potete rispondere per piacere perché ho paura che non me la fanno valere, così ne mando un’altra a correzione della precedente. Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo Antonio, per accedere al profilo professionale di CUOCO occorre dichiarare come titolo di accesso “diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina”. Quindi, è necessario integrare e sostituire la domanda già inviata con la dichiarazione del corretto titolo di accesso.

E’ possibile farlo perchè la scadenza per la presentazione della domanda è l’08 ottobre, pertanto puoi inviare una nuova domanda, chiarendo che questa sostituisce e annulla la precedente.

Tutte le guide per la compilazione della domanda ATA

Graduatorie terza fascia ATA: spazio per l’identificativo

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Annabella – Sul primo foglio del modulo D1, appena sopra la sezione A-Dati anagrafici c’è scritto " Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo" e poi c’è un rimando alla nota 2.

Al momento non dispongo di questo identificativo e la scuola presso la quale mi sono presentata per la seconda fase della registrazione si istanze on line non me l’ha dato. Devo tornare presso la scuola dove mi sono fatta identificare oppure è una sezione che nond evo compilare io? Sperando in una rapida risposta, la ringrazio. Distinti saluti

Lalla – gent.ma Annabella, nella compilazione della domanda quello spazio va lasciato in bianco da parte dal candidato. E’ uno spazio riservato alla scuola che accoglierà la domanda e che a ciascuno assegnerà un numeretto, un codice di identificazione attraverso, appunto, il sistema informativo.

Non c’entra nulla la registrazione a Istanze on line, che servirà per la scelta delle scuole con il modello D3.

OrizzonteScuola.it ha predisposto una guida alla compilazione del modello D1.

Tutte le guide per la compilazione della domanda ATA

Graduatorie II fascia ATA: la scelta delle sedi

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Silvana – Sia io che mio marito Mattia stavamo nella graduatoria permanente della II fascia ATA come CS dal 1987 ma lo sapemmo solo per puro caso dopo molti anni. Il primo aggiornamento lo facemmo nel 2008; io fui chiamata diverse volte per brevi supplenze ma non ho mai accettato perché all’epoca avevo un lavoro con relativi contributi e avevo paura di lasciarlo, ma mio marito nel 2009 ha anche fatto diverse supplenze.

In seguito ci registrammo presso la scuola "Istituto Galiani" di Napoli per poter effettuare gli eventuali aggiornamenti attraverso le ISTANZE on-line del sito MIUR. Ma l’aggiornamento dell’agosto/settembre 2012 non andò a buon fine in quanto io credevo di essere riuscita ad inviare l’elenco delle sedi scelte sia mie che di mio marito, ma il mio computer si bloccò spesso e l’invio, seppi dopo la scadenza, che non era riuscito. Adesso non riusciamo a capire se possiamo rientrare attraverso il prossimo aggiornamento (a questo proposito vorrei sapere quando uscirà?) dal momento che non riusciamo più a vedere la graduatoria. Innanzitutto voglio chiedere: se abbiamo sbagliato un aggiornamento, dovremmo ancora stare nella graduatoria? se uscirà il prossimo aggiornamento, possiamo farlo? perché è assurdo che per un errore non si dia più la possibilità di avere supplenze a chi è iscritto dal 1987.
Grazie per l’attenzione e spero rispondiate a queste domande!

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Silvana, gli elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e le graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico nonché gli elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, sono graduatorie AD ESAURIMENTO e pertanto non sono previsti aggiornamenti.

Tuttavia nell’A.S. 2012/13 con la nota prot. n. 5357 del 11 luglio 2012 è stata data la possibilità di aggiornamento delle sedi espresse nelle precedenti tornate concorsuali. Infatti, a causa del processo di riorganizzazione della rete scolastica a decorrere dall’A.S. 2012/13, le istituzioni scolastiche indicate per l’A.S. 2011/12 o precedenti potevano non essere più valide ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.

Per far fronte a tale situazione si è reso necessario riattivare la procedura di scelta delle sedi, con l’obbligo di presentare l’allegato A on line a tutti gli aspiranti che, già inclusi nelle citate graduatorie, intendevano anche figurare nelle graduatorie d’istituto di seconda fascia.

In assenza di tale opzione restavano confermate le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo codice non aveva perso validità per effetto del dimensionamento.

Considerato che, la procedura non interessava una riapertura dei termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o degli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali, ma solo la necessaria attualizzazione delle sedi di anagrafe delle istituzioni scolastiche. Lei e suo marito risultate ancora inseriti in graduatoria ma in assenza di invio dell’allegato “scelta delle sedi”, vi sono state confermate le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo codice non abbia perso validità per effetto del dimensionamento.

Ovviamente, se ci saranno nuovi aggiornamenti di scelta delle sedi scolastiche vi sarà concesso effettuare il nuovo inoltro su istanze on-line.

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