Andrea Giuseppe – Sono un insegnante di scuola superiore. Il D.s. ha emesso una circolare inerente la richiesta di copertura di ore vacanti residue. Nella mia classe erano segnalate 6 ore residue. Ho consegnato la domanda. Sono il primo nella graduatoria. Il Ds successivamente mi informa che quelle ore potrebbero essere congiunte ad altre 6 ore di allattamento e quindi assegnate a supplente. Chiedo se questo sia possibile. Non so se sono stato chiaro. Ringrazio per la risposta.
Paolo Pizzo – Gentilissimo Andrea Giuseppe,
il Dirigente sta per commette un errore.
Dal quesito si capisce chiaramente che le 6 ore di cui trattasi sono ore di cui all’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 e al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 (ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario).
Tali ore non possono essere “congiunte” con altre ore tanto meno se queste ultime derivano da un allattamento per cui bisogna scorrere le graduatorie di istituto.
Sono infatti ore già appartenenti ad un docente titolare che ha richiesto la riduzione oraria.
Le prime 6, infatti, possono essere assegnate anche a un docente interno, con il suo consenso, mentre quelle di un titolare che si assenta per un’assenza tipica, nel nostro caso una riduzione di ore per allattamento, si configurano come una “supplenza temporanea” da assegnare necessariamente alle Graduatorie di Istituto.
A scanso di equivoci, dopo la pubblicazione del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze), la Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 al punto 3 ha chiarito :
“Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno. Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre“.
Ciò vuol dire che le due cose devono essere distinte anche se le ore riguardano la stessa materia.
Bisogna inoltre ricordare che un supplente a cui vengono assegnate le ore derivanti da un riduzione per allattamento non è un docente “interno” alla scuola a cui possono eventualmente essere assegnati gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore fino al completamento orario.Tale docente, infatti, è un supplente temporaneo con un contratto che non è di certo fino al 30/6.