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Specializzazione sostegno: il punteggio di iscrizione in graduatoria

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Assunta - Buongiorno a tutta la redazione di Orizzonte Scuola! Sono un’insegnante abilitata nella cdc A033 – Ed. Tecnica nella Scuola Media – abilitazione conseguita nel Luglio 2013 con TFA I Ciclo presso l’Università della Calabria. Attualmente, sempre presso l’Unical, sto seguendo il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella AD00 – Sostegno nella Scuola Media – dopo aver superato, così come era avvenuto per il TFA, tre prove selettive per l’accesso al percorso di formazione.

In occasione della riapertura delle Graduatorie di Istituto per il triennio 2014/2017, mi sono inserita per la prima volta in II fascia GI per la cdc A033 e, in attesa dell’uscita delle graduatorie definitive, mi è venuto un dubbio: l’eventuale servizio maturato nell’anno scolastico in corso (2014/2015) e prestato in concomitanza con la frequenza del corso di specializzazione sul sostegno potrà essere conteggiato nel punteggio complessivo riferito alla fascia?

I criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di sostegno sono fissati dal Decreto Ministeriale del 30/09/2011, ai sensi dell’art. 13 del D.M. n.249 del 10/09/2010 (decreto che istituisce gli stessi Tirocini Formativi attivi), mentre il corso è definito dal regolamento didattico di ateneo n.2076 del 15/10/2013 per l’a.a. 2013/2014.

Le attività previste dal corso sono iniziate nel mese di Aprile di quest’anno per cui il diploma di specializzazione sarà conseguito a partire dai primi mesi dell’anno 2015 poiché, come riportato nell’art. 7 dello stesso D.M. del 30/09/2011, "Il corso e’ superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell’esito positivo dell’esame finale [...]".

La normativa di riferimento però è poco chiara riguardo al punteggio e non vorrei trovarmi in una situazione analoga a quella in cui si sono ritrovati molti miei colleghi tieffini, i quali si sono visti annullare il punteggio relativo al servizio di insegnamento svolto durante l’anno di frequenza del TFA.

Mi chiedo inoltre: trattandosi di "TFA Sostegno", qualora il servizio prestato nel periodo di svolgimento del corso non venisse valutato, saranno attribuiti comunque i 12 punti per la durata annuale del percorso di formazione così come è accaduto per il TFA Ordinario I Ciclo? Infine, quanti punti prevede il diploma di specializzazione sul sostegno? Certi di una Vostra gentile risposta, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Lalla - gent.ma Assunta, nelle tue domande c’è un errore di fondo, ossia il pensare che alla specializzazione acquisita con il sostegno debba essere assegnato uno specifico punteggio, come per le abilitazioni.

Invece nell’elenco del sostegno si viene iscritti con il punteggio dell’abilitazione a cui tale specializzazione è collegata, non c’è un punteggio specifico, pertanto non vi è da chiedersi neanche se il servizio svolto contemporaneamente valga oppure no (non è influente).

Nel dm 353 del 22 maggio 2014 si legge: la costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art. 6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno di seconda e terza fascia nelle scuole secondarie di II grado, ai sensi dell’art. 15 commi 3bis e 3ter, del decreto legge n. 104 del 2013, vengono costituiti in un unico elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari.


Lasciare uno spezzone orario da GI per una cattedra sempre da GI

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Silvana – Ho uno spezzone di 9h da Gi, fino al 30/6, posso lasciarlo x prendere una cattedra intera, sempre da Gi, fino al 30/6? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Silvana,

la risposta è negativa.

Non si può lasciare una supplenza assegna da GI al 30/6 per altra sempre da GI al 30/6, a nulla rilevando che la prima sia per spezzone orario mentre la seconda è cattedra intera.

Puoi però avere il completamento, se ne ricorrono le condizioni, fino a 18 ore frazionando quindi la seconda proposta di supplenza.

Graduatorie III Fascia ATA: valutazione Master di Formazione Professionale, Corsi di Specializzazione, Abilitazione all’esercizio della Professione e Servizio di Leva

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Sergio – Spett.le OrizzonteScuola, con la presente chiedo la cortesia di avere delucidazioni circa i punti da inserire nell’Allegato D1 per i Profili di AA – AT – CS per i seguenti titoli e servizi:

- diploma di maturità Perito Elettrotecnico 39/60;
– Master di Formazione Professionale Illuminotecnica 150 ore UniSalento;
– Corso di Specializzazione nei Sistemi di Gestione Ambientale 142 ore Regione Puglia;
– Abilitazione all’esercizio della Professione di Perito Elettrotecnico (Iscrizione Albo Professionale Collegiale Provinciale previo superamento Esame di Stato 75/100);
– Servizio di Leva tradizionale 1 anno solare.
Ringrazio per la disponibilità e tempo dedicatomi.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo Sergio, il diploma di maturità Perito Elettrotecnico con votazione 39/60 è valutato 6,50 punti (sia per AA, AT che CS)

I master e i corsi di perfezionamento sono valutabili?

NO, è valutabile il diploma di laurea (2 PUNTI) per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco e Infermiere. Ovviamente si valuta un SOLO titolo indifferentemente dal tipo di Laurea (si valutano: Lauree quadriennali, lauree di 1° e 2° livello; sono altresì valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i conservatori di musica e le accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente anche l’ISEF è valutabile come laurea di 1° livello).

L’Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica è VALUTABILE?

Non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

Servizio Militare di leva:
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Per ogni anno: PUNTI 6
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,50

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

Quanto vale servizio militare, civile, prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL.

Graduatorie III fascia ATA: come si calcola il servizio prestato alle dirette dipendenze del comune

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Maria – salve sto compilando l’allegato D1 per le figure di AA e Cs e siccome dal 2011 ho un contratto part time di 19 ore con il comune di Alcamo di cat. A e con la mansione di operatore servizi ausiliari posso calcolare il punteggio per il servizio svolto dal 1 gennaio 2011 ad oggi e come si calcola il punteggio. Grazie per la vostra collaborazione

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, può inserire il servizio svolto nella sez. E2 (TITOLI DI SERVIZIO – AMMINISTRAZIONI STATALI – ENTI LOCALI) del modello D1, come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica.

Per ciascun profilo professionale (AA e CS) la valutazione è la seguente:
Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05

Graduatorie III Fascia ATA: valutazione titoli e servizi (collaboratore servizi amministrativi B3)

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Eleonora – Gent.mo Giovanni Calandrino, mi chiamo Eleonora e vorrei avere un aiuto riguardo il calcolo della valutazione dei titoli per il personale ATA per i profili di assistente amm.vo e collaboratore scolastico, in quanto ho difficoltà.

Ho un diploma di ragioniere e perito commerciale con votazione 92/100; (ho letto nel forum che non vale come titolo per assistente tecnico);
Ho prestato servizio presso il comune di milano consecutivamente per rispettivi 74gg nel 2013 e 488 gg nel 2004/05 (dal 21/07/04 al 20/11/05) con qualifica di collaboratore servizi amministrativi B3 (non so se può essere equiparato al profilo di assistente amm.vo quindi il punteggio corretto da calcolare);

Ho conseguito l’ ecdl core nel 2012;
Sono idonea ad un concorso pubblico al comune di Roma nel quale sono in graduatoria definitiva profilo istruttore economico C1.
Gentilmente può aiutarmi con il calcolo esatto del mio punteggio?
Grazie di cuore per la disponibilità, il vostro sito è veramente ottimo e fornisce tantissime informazioni.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Eleonora, il servizio prestato presso il comune di Milano con qualifica di collaboratore servizi amministrativi B3 non può essere equiparato al profilo di assistente amm.vo, ma va valutato come servizio prestato alle dirette dipendenze negli EE. LL. e pertanto valutato come segue:

Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05

Valutazione del titolo di studio d’accesso
(diploma di ragioniere e perito commerciale) 92/100 sono PUNTI 9,2

Per il profilo di AA l’ECDL core è valutata PUNTI 1

L’Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica
Non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

Tutte le guide alla compilazione dei modelli di domanda

Permesso per donare il sangue. Criteri.

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Damiano – posso prendere un permesso giornaliero per donazione di sangue donando in un avis di un comune diverso da quello di residenza o di lavoro? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Damiano,

Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL del Comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso del permesso retribuito per donatori di sangue.

In breve.

I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa.

La giornata di riposo  viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue.

È fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione.

La donazione del sangue deve essere gratuita e il prelievo dev’essere effettuato presso Centri autorizzati (Centro di raccolta fisso o mobile oppure presso un Centro trasfusionale, oppure presso un Centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità).

Tra due donazioni devono intercorrere i seguenti intervalli di tempo:

  • 3 mesi per gli uomini, 6 mesi per le donne in età fertile tra due donazioni di sangue intero;
  • 2 settimane tra due donazioni di plasma;
  • 2 settimane tra una donazione di plasma ed una di sangue intero;
  • 2 settimane tra una donazione di sangue intero ed una di plasma.

I permessi per donare il sangue sono interamente retribuiti per tutto il personale della scuola senza distinzione alcuna: docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”), con l’esclusione dei compensi per attività aggiuntive e dei compensi previsti per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e trilinguismo.

I permessi sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, per il trattamento di fine rapporto e dell’indennità di buonuscita, ai fini della maturazione del diritto alle ferie e della tredicesima mensilità e l’assenza non incide sul computo di altri periodi di assenza cui il personale ha diritto di fruire.

Non si ravvisa alcuna limitazione a fruire del permesso se la donazione deve essere effettuata in altro comune rispetto a quello in cui è ubicata la sede di lavoro.

 

Assenza dovuta a grave patologia. Chiarimenti.

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Salvatore – Sono un docente a tempo indeterminato in possesso di L104/92 con  benefici ART 21 superiore ai 2/3 (lettera C). Volevo cortesemente sapere se in  caso di malattia per patologie espressamente indicate nel decreto, viene  comunque applicata la decurtazione dello stipendio e viene predisposta visita  fiscale. Resto in attesa di Vs gradita risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Salvatore,

affinché si applichino i benefici in questione (nessuna decurtazione e nessuna visita fiscale) la certificazione deve riportare necessariamente la dicitura della grave patologia e l’indicazione delle terapie.

Il  comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola infatti recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Tali giorni sono altresì esclusi dal controllo fiscale e dalla decurtazione “Brunetta”.

Pertanto, indipendentemente dalla disabilità (art. 21 ecc.), dalla certificazione in tuo possesso e da presentare a scuola (anche in modalità online) deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie salvavita. L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale (art. 17 comma 9) non richiede solo la presenza di particolari patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.

Spezzone oltre le 18 ore per chi è già tempo indeterminato

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Docente – Sono un’insegnante di sostegno di un istituto superiore, con cattedra di 18 ore e di ruolo. Il DS ha chiesto la mia disponibilità per uno spezzone di 6 ore residue sulla disciplina in cui sono abilitata. Posto che gli altri due docenti interni di quella materia hanno rinunciato a tale spezzone e che sono l’unica tra i docenti di sostegno ad avere l’abilitazione, avrei diritto alla nomina? grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

le ore di insegnamento disponibili che non sono quantitativamente tali da costituire un’autonoma cattedra (non raggiungendo le 24 ore settimanali, per “cattedra” o “posto orario” intendendosi il posto ad orario intero), nei limiti delle 6 ore settimanali possono essere attribuite direttamente dal dirigente scolastico del singolo istituto secondo determinate modalità:

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto.

Nel caso di attribuzione di ore a docenti con orario completo (e dunque come ore “eccedenti”), è previsto, in tutte le disposizioni normative sopra riportate, il limite di “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Detto questo, il requisito per poter accettare le ore è essere abilitati per la disciplina cui si riferiscono le ore in questione, a nulla rilevando la titolarità del posto che si occupa nella scuola (docente di sostegno o altra disciplina).

Pertanto, se sei abilitata nella disciplina a cui si riferisce lo spezzone di 6 ore puoi accettare se si è esaurita la prima possibilità sopra indicata (punto a).

Nella rubrica di consulenza mi limito solo ad indicare la normativa e non entrare nel merito dell’opportunità o meno di accettare ore in più quando queste potrebbero essere assegnate ad un supplente.

Su questa questione ognuno può infatti esprimere il proprio pensiero. Io mi limito ad indicare cosa prevede la norma.


Insegnante di sostegno per alunna BES?

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Maestra Luciana - Gent.ma redazione, sono un’ insegnante di sostegno della scuola primaria a tempo indeterminato. Ho ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale su due scuole. In una delle due sono stata assegnata ad un’alunna bes. Alcune mie colleghe sostengono che non sia legale e che le 11 ore in questione vadano riassegnate ad alunni regolarmente certificati. Qual’ e’ la normativa a tal proposito? Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Maria Vitale Merlo – Gentile collega, in riferimento al tuo quesito posso solo rispondere in linea generale: nei BES, così come individuate nella direttiva Ministeriale rientrano tre categorie principali:

  • quella della disabilità
  • quella dei disturbi evolutivi specifici
  • quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale

in riferimento alle prime due categorie, la scuola è in possesso di certificazioni in base alla legge 104/92 ed alla l.170/10, per cui si deve adoperare a redigere nel primo caso PDF e PEI ed assegnare all’alunno delle ore di sostegno, nel secondo caso il PDP ed è il team dei docenti che si fa carico dell’alunno.

Ritengo che, se il Dirigente scolastico in base al D.P.R. 275/99 sull’autonomia scolastica, ha assegnato 11 ore a questo alunno, esiste una certificazione completa (DF, PDF, PEI) e quindi per lui, il gruppo di lavoro della scuola, ha richiesto le ore di sostegno.

Circostanza che insieme ai colleghi potrete presto appurare per far sì che il diritto allo studio di tutti gli studenti avvenga secondo le normative.

Su queste tematiche puoi seguire il nostro blog http://bes-dsa.it/

Graduatorie di istituto: il mio nominativo non compare nelle definitive

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Roberta - Sono una abilitata TFA. Aspettavo con ansia l’inserimento, quest’anno, in graduatoria di istituto di II fascia (e di III, perché non si sa mai, qualche supplenza su una altra cdc capita ogni tanto!).

Ho prodotto i modelli A, A2 e B secondo i modi ed i tempi stabiliti dal MIUR, per inserirmi nelle GI per il triennio 2014-2017 Purtroppo, però, qualcosa è andato storto.

Su Istanze On Line non ho mai potuto visualizzare né il mio punteggio, né le mie cdc, né tantomeno la mia posizione nelle GI di II e III fascia provvisorie degli istituti prescelti.

Dopo giorni (e vi risparmio i dettagli che, però, potete facilmente immaginare) di telefonate a scuola capofila, Ufficio Scolastico Regionale ed Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero a Roma, dopo infruttuosi e frettolosi contatti con un sindacato-ameba che non mi tutela nonostante sia pronto a chiedermi 50 euro l’anno, mi sento dire solo che mi preoccupo inutilmente. Che tutto si aggiusta. Che molti non vedono dati sulla pagina personale di Istanze On Line. Che non devo fare nulla, se non attendare la pubblicazione delle GI definitive. Perché allora sì che vedrò tutto. A nulla è valso professarmi preoccupata che tale condizione anomala fosse foriera di
una situazione in peggioramento.

La segreteria della scuola capofila, oggi, mossa a compassione, (dopo ricorso protocollato il 15 settembre) inserisce manualmente i 20 codici meccanografici delle scuole da me indicate sul modello B nell’ormai lontano luglio. Mi dicono che mi fanno un favore, non è compito della scuola capofila inserire le scuole nel sistema, non abbiamo forse mandato il modello B in via telematica? Quindi, la scuola capofila perché dovrebbe?

Si vede che mi hanno vista in condizioni pietose. Ma era troppo tardi. Le definitive a Napoli sono uscite il 30 settembre – anche se erano previste per oggi, 2 ottobre. Ed io sono fuori. Fuori dalle gradautorie di istituto definitive. Fuori dal giro di possibili supplenze per tre anni scolastici. Fuori non per mia mancanza, né per mio errore. Fuori nonostante abbia chiesto aiuto a chi di compentenza.

Pare, ma dico “pare”, visto che nessuno mi ha dato risposta in merito, che l’inghippo abbia avuto origine dal modello B: Istanze o il SIDI o il sistema in qualche modo non ha “prelevato” il mio modello B e per questa ragione, nelle 20 scuole da me prescelte, io non esisto. Non figuro semplicemente perché non è stata prelevata la mia lista. Le 20 scuole (facciamo 19, via, che la capofila oramai lo sa!) non sanno nulla delle mie intenzioni di insegnare, del mio TFA, del mio impegno, dei miei esami… ed il “sistema”? Anche quello non tiene conto di nulla.

Io, per la buona scuola, non esisto. E se non mi accollo, da disoccupata trentaseienne, le spese per un ricorso al TAR, chi si occuperà della mia situazione?

Lalla – gent.ma Roberta, anche altri candidati si sono trovati nella tua stessa situazione alla pubblicazione delle provvisorie (avvenuto perlopiù per il ritardo delle segreterie nell’inserimento dei dati) e poi, attraverso la presentazione del reclamo scritto (ci auguriamo che anche tu lo abbia inviato) hanno risolto nelle definitive.

Ti invitiamo a non disperare, nel senso che il fatto che il tuo nominativo non compaia nelle graduatorie di istituto definitive significa che non si possa ancora reclamare o correggere, prima di avviare il ricorso al TAR. In questo però dovrà essere fondamentale l’apporto del sindacato (se quello al quale hai pagato il contributo continuerà a comportarsi da ameba, rivolgiti altrove) .

A questo punto infatti, riconosciuto che hai diritto all’inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia per il triennio 2014/17, avendo presentato i documenti richiesti (domanda e modello B) entro i termini stabiliti dalla normativa Miur, se il sistema informatico risulta non più modificabile (la segreteria può appurarlo chiedendo info al n. verde

800.903080), la segeteria potrà emanare un decreto cartaceo, che dovrà essere diramato anche alle altre scuole scelte.

Si tratta di una misura atta a tutelare il tuo diritto che riteniamo la scuola non possa esimersi dal compiere (più che con la segreteria, a questo punto, è necessario parlare con il Dirigente Scolastico).

Permesso per concorso o esame. Criteri di fruizione.

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Francesca – Gentili esperti di Orizzonte Scuola, sono una docente di ruolo nella  Secondaria. Avrei bisogno di un permesso retribuito per svolgere un esame in  presenza relativo a un master post-lauream a cui sono regolarmente iscritta.  Nell’art. 15 “permessi retribuiti” del CCNL leggo: “partecipazione a concorsi  od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli  eventualmente richiesti per il viaggio”.

Dato che la sede d’esame si trova a  circa 160 km rispetto al mio comune di domicilio e al mio comune di  insegnamento, c’è un limite minimo chilometrico per poter chiedere ed ottenere  come permesso anche il giorno precedente e quello successivo (giorni di  viaggio) rispetto a quello effettivo dell’esame? In tal caso potrei quindi  chiedere un totale di 3 giorni consecutivi di permesso? Non avrei nessun  problema a presentare il giustificativo di effettiva presenza all’esame in cui  apparirebbe il luogo d’esame (distante circa 160 km). In attesa di una  risposta, grazie infinite x le Vostre utilissime indicazioni.

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

Gli 8 giorni di permesso per concorsi od esami prevedono una fruizione giornaliera.

Il dipendente oltre ai giorni per poter sostenere la prova del concorso/esame ha diritto ANCHE ai giorni per il viaggio.

Di conseguenza, fermo restando il limite massimo annuale, il dipendente ha diritto ad assentarsi per svolgere l’esame/concorso per quanti giorni sono necessari alla suddetta partecipazione, RIENTRANDO IN DETTI GIORNI ANCHE QUELLI NECESSARI AL VIAGGIO. Non esiste un limite chilometrico.

È da precisare che gli 8 giorni sono previsti solo per le giornate di espletamento delle prove (concorso/esame) e per l’eventuale viaggio (raggiungimento della località in cui si svolge il concorso/esame e rientro in sede) con esclusione quindi delle giornate di studio e di preparazione alle suddette prove per le quali il dipendente potrà ricorrere ad altri istituti contrattuali (aspettativa per motivi di studio, permessi per motivi personali, permessi studio ecc.).

La norma inoltre ammette la legittimità della partecipazione del personale scolastico a QUALSIVOGLIA CONCORSO O ESAME.

Si ravvisa solo un parere del Consiglio di Stato n. 70/1968 che afferma che il permesso non spetta per gli esami necessari al conseguimento della patente di guida.

Il permesso di 8 giorni ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio può essere inoltre fruito in MODO CONTINUATIVO(es. per 3 giorni: lunedì, martedì e mercoledì) o frazionato (es. per 3 giorni: giovedì, venerdì e lunedì).

Nell’ultimo caso il sabato e la domenica non dovranno essere ricompresi nell’assenza:

Il Ministero del Tesoro – Ragioneria dello Stato – IGOP, con nota prot. 126690 del 12/05/1998 ha avuto modo di precisare che “Il sabato e la domenica debbono essere computati nel caso di permesso retribuito per matrimonio, mentre nell’ipotesi di permesso per concorso ed esami gli stessi non entreranno nel computo se non sono giorni di svolgimento delle relative prove”.

S precisa che successivamente alla fruizione del permesso il dipendente dovrà produrre, a giustificazione dell’assenza, idonea documentazione comprovante sia la partecipazione al concorso/esame che dell’eventuale viaggio o più semplicemente autocertificare il tutto.

In caso contrario sarà considerato assente ingiustificato.

Ricovero ospedaliero o Day Hospital e periodo di comporto. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Domanda: Il ricovero ospedaliero o il Day Hospital di un dipendente  scolastico non affetto da grave patologia deve essere conteggiato nel calcolo delle assenze per malattia del triennio? Si ringrazia anticipatamente  per la collaborazione.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

Rientrano infatti nel periodo di comporto tutte le assenze di malattia comprese le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero (esclusi quelli per l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti da parte del dipendente affetto da grave patologia) e le visite specialistiche (quest’ultime solo se imputate a malattia).

Si precisa che il periodo di ricovero ospedaliero o il DayHospital è invece escluso dalla trattenuta Brunetta e dal controllo fiscale.

Congedo parentale frazionato: quando il sabato e la domenica non devono essere considerati in conto congedo

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Anna – Buongiorno volevo avere per favore chiarimenti sull’astensione facoltativa. ..io sono una collaboratrice scolastica di prima fascia. ..ho chiesto astensione facoltativa il giovedì e il venerdì fino alla fine del contratto. La mia segreteria insiste dicendo che devo coprire il sabato e a domenica con astensione facoltativa. …ma io dal lunedì al mercoledì lavoro…in più noi facciamo settimana corta perché facciamo 36h in cinque giorni. ..volevo sapere se ho ragione io o loro…c’è una legge che spiega questo? Così posso portarla a scuola?

Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,

la Suprema Corte con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012 ha affermato che il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso NON PUÒ riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi (…) in cui la giornata festiva sia INTERAMENTE COMPRESA NEL PERIODO DI CONGEDO PARENTALE).

L’art. 12, commi 4 e 5 del CCNL/2007 (congedo parentale e congedo per malattia del figlio) prevede che nel caso di fruizione continuativa, il congedo comprende anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Stando alla sentenza della Suprema Corte e alla norma appena citata il personale deve ritornare al lavoro il sabato (o il venerdì se settimana corta) affinché tale giorno e la domenica non gli siano riconosciuti come congedo, nel caso appunto lo stesso congedo VENGA POI RIPRESO DAL LUNEDÌ SUCCESSIVO.

Ma tu il lunedì non riprendi congedo ma sei in effettivo servizio.

In conclusione, la fruizione del congedo parentale si interrompe nel momento in cui rientri al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui riprendi il periodo di astensione.

Nel tuo caso l’interruzione del congedo parentale si realizza di fatto il lunedì e di conseguenza il sabato e la domenica sono ESCLUSI dal periodo di congedo in quanto non ricompresi in una frazione di congedo parentale unitariamente fruita.

Passaggio di ruolo e richiesta di un nuovo passaggio

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Ciro – ho ottenuto il passaggio di ruolo dalle superiori alle medie ed ora sono in anno di prova. Vorrei sapere se fosse possibile rientrare nel ruolo di appartenenza già con i prossimi trasferimenti o devo aspettare un anno?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Ciro,

nel tuo caso l’a.s. in corso è  l’anno di prova (solo i 180 gg senza la formazione) per avere la conferma nel nuovo ruolo. Ciò vuol dire che potrai richiedere passaggio di ruolo nel 2015/16 per il 2016/17. In poche parole chi ottiene il passaggio di ruolo deve attendere due anni prima di ottenere nuovamente un passaggio.

La concessione dei riposi per allattamento non è a discrezione del Dirigente

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Lorena – La riduzione oraria per allattamento è a discrezione del dirigente? Se questo diritto viene negato cosa posso fare? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Lorena,

il dipendente che chiede di fruire dei riposi giornalieri è titolare di un vero e proprio diritto potestativo: non si tratta, dunque, di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dal Dirigente.

I riposi devono assicurare al dipendente la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del figlio, poiché la norma intende in primo luogo tutelare l’assistenza diretta del minore, tuttavia la loro distribuzione dell’orario di lavoro deve essere  concordata con il Dirigente, secondo i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, mettendo comunque al primo posto le esigenze del richiedente.

La Corte di Cassazione – sez. lavoro – Sentenza n. 7800/1986 e n. 3187/1987 ha sancito che i riposi non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a particolari esigenze di servizio.

In  caso  di  mancato  accordo  tra  dipendente  e  Dirigente,  la  distribuzione  dei  riposi  sarà determinata dall’Ispettorato del Lavoro.

L’inosservanza dell’obbligo di concessione dei riposi è punito con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Pertanto, in caso di negazione potrai rivolgerti sicuramente ad un sindacato o direttamente all’Ispettorato del Lavoro.

 


Supplenze: Completamento orario tre sedi su due comuni.

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Docente – salve, con la presente sono a chiederVi se possibile delle delucidazioni in merito al seguente quesito ci sono 3 scuole su 3 comuni diversi ed ognuno delle 3 scuole ha 3 ore libere la domanda è se posso accettare tutte e 3 gli spezzoni di ore. Vi ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

l’art. 4 del D.M. 131/2007 dispone che L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia.

Il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo TRE SEDI SCOLASTICHE E MASSIMO DUE COMUNI, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Tale limite riguarda qualsiasi supplenza conferita compreso il tuo caso.

L’USR Calabria inoltre precisa:

La ratio di detta disposizione risieda nel perseguimento dell’equo contemperamento di diversi interessi facenti capo da un lato al docente, cui viene riconosciuto titolo a vantare il completamento dell’orario nei limiti di quello obbligatorio previsto per il personale di  ruolo, dall’altro quello di natura pubblicistica, proteso a garantire che l’attività insegnamento nelle  scuole interessate si svolga nel rispetto dei principi di efficienza e buon andamento; da qui la  fissazione di un limite massimo, ritenuto evidentemente congruo quanto ai fini d’interesse  dell’amministrazione scolastica, entro cui il docente possa legittimamente aspirare al  completamento di cui trattasi.

Che la norma abbia valenza di carattere generale lo si desume, inoltre, dal tenore letterale della stessa laddove è detto : “l’aspirante …. conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate…”

Se così è non v’è ragione alcuna per ritenere che il criterio stabilito debba trovare applicazione solo nell’ipotesi di conferimento di incarichi a tempo determinato mediante scorrimento delle  graduatorie ad esaurimento e non anche per le supplenze da conferire con le graduatorie d’istituto.

Quanto esplicitato deve valere, in particolar modo qualora queste ultime vengano utilizzate, ai sensi  dell’art. 7, del richiamato D.M. n. 131/2007, per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, ma in ogni caso anche per le supplenze temporanee e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Supplenze: completamento orario per il docente già “interno” alla scuola. Chiarimenti.

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Lorenzo – ho preso uno spezzone da graduatoria d’istituto di terza fascia. Se nella scuola dove presto servizio si rende disponibile una cattedra per maternità su altra classe di concorso, dove ho abilitazione specifica, ho diritto al completamento?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Lorenzo,

la Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 (il cui contenuto è richiamato ogni anno nella nota sul conferimento delle supplenze) al punto 3 specifica:

“Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno. Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre”.

Non bisogna infatti confondere le supplenze temporanee da attribuire scorrendo la relativa graduatoria d’istituto con gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che possono essere attribuite al docente interno.

Pertanto, per una supplenza per maternità  (o qualunque altra tipologia di assenza “temporanea”) è necessario scorrere la graduatoria dei supplenti e non è possibile affidare tali ore al docente interno.

Nel caso di specie conservi titolo al completamento orario solo se sei utilmente collocato nella graduatoria d’istituto della  scuola in cui stai prestando servizio ovvero solo qualora si arrivi a te nello scorrimento della graduatoria medesima.

In poche parole si tratterà di una “normale” convocazione anche se sei già in servizio nella scuola ove si rende disponibile la supplenza.

Chiedere il passaggio di ruolo: come conoscere i posti

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Giorgia – Gentile Lalla, le scrivo per sottoporle una questione e la ringrazio anticipatamente. Sono un’insegnante di ruolo della scuola dell’infanzia in possesso di abilitazione per la classe di concorso A037, conseguita tramite TFA I ciclo.

Appena possibile, vorrei chiedere il passaggio di ruolo. Come potrei fare a sapere quali sono le scuole in cui ci sono disponibilità di posti per la mia classe di concorso? È possibile saperlo già al momento dell’uscita delle domande di passaggio così da fare richieste mirate? Cordiali saluti.

Lalla - gent.ma Giorgia, quando si presenta la domanda di mobilità (all’incirca nel mese di marzo, per l’a.s. successivo) è possibile conoscere (a volte in forma parziale) il numero dei colleghi che hanno presentato domanda di pensionamento, ma questo dato è insufficiente per poter dire se si potrà ottenere o meno il passaggio di ruolo.

La mobilità professionale infatti (passaggio di cattedra e/o di ruolo) è la terza fase delle operazioni di mobilità (dopo quella comunale e provinciale) , pertanto non è possibile conoscere quale sarà la disponibilità dei posti quando viene avviata la terza fase.

Ricorda che il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più province. Mobilità 2014. Guida alla mobilità professionale: passaggio di cattedra e/o di ruolo

Graduatorie di istituto: servizio dal 1° febbraio agli scrutini 12 punti, ma non per l’a.s. 2013/14?

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Pierluigi - Gent.ma Lalla,come riportato nella nota 7 punto D della tabella di valutazione spettano 12 punti per il servizio svolto dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini. Come preziosamente ricordato sul sito di Orizzonte Scuola lo scorso 25/09/2014, è stata emessa un’apposita FAQ (n°25) da parte del SIDI in cui si illustra alle segreterie come risolvere praticamente la questione inserendo un servizio fittizio fino al 31 /07. Graduatorie di istituto: 12 punti per servizio dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini

Alla luce di ciò ho presentato reclamo per l’attribuzione di punti 12 avendo io lavorato dal 31/1/2014 ed ininterrottamente fino al termine degli scrutini di prima e seconda media ed anche per gli esami finali di terza media.

Tuttavia, quello che è emerso dal confronto con la segreteria scolastica che ha processato la mia domanda è che tale “escamotage”, cioè quello di inserire un periodo fittizio fino al 31/07, non è possibile realizzare nell’anno

scolastico 2013/2014 perché il periodo di fine servizio sarebbe successivo al termine ultimo della domanda. A voi che risulta?

A me è sembrato logico e non mi sento di contestare il ragionamento della segreteria scolastica. Se così fosse, però, inviterei il MIUR (e indirettamente il vostro sito) a chiarire che la valutazione dell’intero anno scolastico per il servizio svolto dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini può riferirsi di fatto solo agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013.

Inviterei altresì il SIDI ad essere più preciso e a chiarire che la modalità di inserimento del periodo fittizio non può essere fatta per l’anno scolastico 2013/2014.Fiducioso in una vostra risposta, vi ringrazio per l’attenzione.Cordialmente

Lalla – gent.mo Pierluigi, potremmo concordare con la valutazione della scuola ma, in assenza di indicazioni che ci autorizzino ad avallarla, la invitiamo a contattare il n. verde istituito dal SIDI a disposizione delle segreterie scolastiche per dirimere dubbi sulla valutazione delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto 2014/17.

Quello della valutazione del servizio svolto dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini è stato per lungo tempo uno degli argomenti più controversi, in quanto nonostante la nota del 24 luglio autorizzasse a tale valutazione, il sistema informatico non è stato adeguato a questa modifica, da parte del Miur, nell’interpretazione della normativa. E solo il 23 settembre, dietro opportuna sollecitazione, si è avuto il chiarimento (quindi a graduatorie già pubblicate.). Dati i precedenti, non possiamo sapere cosa il Ministero pensi a proposito dell’a.s. 2013/14 :-)

Supplenze: insegnanti di sostegno che si sostituiscono a vicenda?

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La referente del gruppo h ( figura strumentale) chiede di fare una riunione per lunedì prossimo per definire i criteri di supplenza, nel caso un insegnante di sostegno si assenti per motivi di malattia o personali, dunque ci chiede di lasciare il nostro bambino e coprire un insegnante di sostegno assente perché il bambino ha un handicap più grave.

La mia domanda è, non si lede il diritto allo studio del bambino che ci è stato affidato? E se nelle ore in cui coprirò la supplenza il mio bambino si fa male o succede qualcosa di grave chi ne risponde? Sono io la responsabile?

Maria Vitale Merlo – La risposta è si; non solo si lede il diritto allo studio dell’alunno, ma si configura interruzione di pubblico servizio. Il docente di sostegno non può essere utilizzato per sostituire i colleghi assenti sia curriculari che di sostegno in presenza dell’alunno a cui è stato assegnato, tranne in casi del tutto eccezionali in cui la scuola non è riuscita ad organizzare preventivamente la supplenza.

Tutto ciò è chiaramente ribadito in diverse note e relative direttive: Direttiva USR Puglia dell’11-09-2009; sempre dello stesso anno quella dell’USR Sicilia; il Miur, con nota prot. 9839 dell’8 novembre 2010, asserisce in maniera inequivocabile che il docente di sostegno in presenza dell’alunno può essere utilizzato in supplenze .. “salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili." Con questa espressione si intende che un docente si assenta all’ultimo momento e la scuola non è in grado organizzare diversamente la supplenza, per cui deve ricorre al docente di sostegno non avendo altri a disposizione.

Detto questo: il docente di sostegno che viene utilizzato in supplenze, in presenza dell’alunno, deve chiedere formalmente e per iscritto l’ordine di servizio al Dirigente scolastico, in questo caso non può rifiutare un “ordine”
ed effettua la supplenza.

I genitori dell’alunno con disabilità possono diffidare il Dirigente da un utilizzo improprio del docente assegnato al loro figlio ed in sua assenza pretendere che anche per pochi giorni sia nominato un supplente.

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