SCUOLA – Relativamente alla presentazione delle istante per l’iscrizione nelle graduatorie di circolo di terza fascia personale ATA si rivolgono i seguenti quesiti:
1) Viene valutato il servizio civile effettuato non in costanza di rapporto di lavoro equiparandolo come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali, ecc.?
2) Il concorso superato per dottorato di ricerca all’ università di Palermo, può essere considerato idoneità in concorso pubblico?
3) Il servizio come dottorato di ricerca può essere considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali, ecc.?
In attesa di un vostro chiarimento porgo distinti saluti.
di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA,
Valutazione Servizio Civile: Con riferimento alla nota ministeriale prot. 1603/11 si chiarisce che: Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.
In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.
L’attività, infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro……. (art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.
Tuttavia, mi sento di aggiungere che: Il Servizio civile volontario: per quanto non si instauri un rapporto di lavoro (cosa che lo fa ritenere erroneamente non valutabile dal MIUR: vedi nota 1603/11), va considerato come il servizio militare volontario. Infatti, il comma 8 dell’art. 9 del Dlgs 77/02 (come modificato dall’ art, 6-quinquies dalla legge 43/2005) equipara quel servizio a quello del personale militare volontario in ferma annuale: f) il comma 8 dell’articolo 9 e’ sostituito dal seguente: 8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale";
Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella FAQ su "Quali sono i benefit riservati ai volontari di servizio civile?" precisa: "Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici."
L’idoneità in concorso pubblico: può essere valutato solo nei casi di carriere, settori corrispondenti, attinenti al profilo scelto. E in ogni caso va indicata la partecipazione, la vincita e la successiva IDONEITA’ alla graduatoria finale per l’assegnazione di posti pubblici, si valuta una sola idoneità.
Il servizio come dottorato di ricerca può essere considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali, ecc.? Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
In osservanza da quanto sopra esposto, il servizio è valutato come segue:
Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05