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Docente neo assunta in ruolo: assegnazione provvisoria e passaggio di ruolo in altra provincia

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Docente – Sono neoimmessa in ruolo dal 1 – 09 – 2014 nella provincia di Reggio   Calabria su classe di concorso A043 (lettere scuola secondaria primo   grado). Sto svolgendo, nell’attuale scuola, l’anno di prova che   dovrebbe concludersi nella primavera 2015. Avendo due bimbi, di cui    l’ultimo di un anno, posso chiedere assegnazione provvisoria nella   provincia di CS per l’anno 2015 – 2016? Inoltre, potrei già chiedere   il passaggio di ruolo avendo anche le abilitazioni per le classi A050   - A051 – A052?

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

si premette che le risposte sono date in base all’attuale normativa.

La riposta al primo quesito è positiva.

L’assegnazione provvisoria, che non è vincolata al superamento o all’eventuale rinvio dell’anno di prova, può essere chiesta in altra provincia prima che trascorra un triennio per il personale che ha particolari precedenze.

Una di questa è avere un figlio inferiore ai 3 anni com’è il tuo caso. Potrai quindi già chiedere assegnazione provvisoria per l’a.s. 2015/16 a luglio del 2015 superando così il vincolo triennale.

La risposta al secondo quesito è invece negativa.

Il passaggio di ruolo in altra provincia non è soggetto al vincolo triennale (lo è invece il trasferimento) ma è comunque legato al superamento dell’anno di prova: si può chiedere solo superato quest’ultimo. Pertanto,  potrai richiederlo solo nell’a.s. 2015/16 per l’a.s. 2016/17,  sempreché quest’anno superi l’anno di prova.

Quindi non puoi richiederlo già da quest’anno.


Docente di sostegno: retrodatazione giuridica, passaggio di ruolo prima dei 5 anni. Chiarimenti.

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Maurizio – sono un docente che è entrato in ruolo su sostegno alle medie con le nomine del febbraio 2014, con retroattività giuridica al 01 settembre 2013. Vorrei chiederti : – nell’ambito dei cinque anni di vincolo è compreso anche l’anno di prova? – un eventuale passaggio di ruolo alle superiori ( nell’ambito dei cinque anni ) annulla il conteggio degli anni di sostegno svolti, facendo ripartire nuovamente da zero il quinquennio?  - Ci sono eventuali riferimenti normativi ai quesiti che ti ho posto?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Maurizio,

Ai sensi della tabella di valutazione del servizio allegata al CCNI mobilità l’anno di ruolo  con retrodatazione giuridica è calcolato come anno intero solo se coperto da un effettivo servizio di almeno 180 gg. In questo caso vale appunto per intero ovvero 6 pp.

Se invece non è coperto da servizio oppure lo è ma in ruolo diverso rispetto a quello di appartenenza è calcolato la metà ovvero 3 pp.

Nel caso del sostegno però i punti sono raddoppiati.

Pertanto, venendo al caso specifico, i casi possono essere tre:

se nell’anno di retrodatazione giuridica hai svolto servizio sul sostegno nel ruolo di attuale appartenenza, l’anno è considerato per intero sia per ciò che riguarda il punteggio (12 pp), sia per ciò che riguarda il vincolo quinquennale.

Se invece non lo hai svolto nel sostegno ti varrà 6 pp ma non sarà utile ai fini del calcolo del quinquennio.

Se invece non hai svolto nessun servizio (o comunque inferiore ai 180 gg) ti varrà 3 pp. e anche in questo caso non sarà utile ai fini del calcolo del quinquennio.

Bisogna quindi vedere in quale delle 3 casistiche rientri.

Per ciò che invece riguarda un eventuale passaggio di ruolo prima dei 5 anni il comma 7 dell’art. 26 del CCNI mobilità prevede:

“I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.”

Pertanto, il docente titolare su posto di sostegno potrà chiedere il passaggio di ruolo su posti di sostegno anche se non è terminato il vincolo quinquennale. Una volta ottenuto, il passaggio determina il riconteggio dei 5 anni.

In poche parole il quinquennio “ricomincia”.

 

 

Banca ore, attività di volontariato, rimanere a casa quando non ci sono allievi e recupero delle ore. Una scuola attualmente fuori dai principi normativi

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Fiorella – Sono una docente in una scuola secondaria di ll grado. Il preside della mia scuola ha proposto, a me e ai miei colleghi , la banca delle ore per risolvere il problema delle sostituzioni degli insegnanti assenti. Sostiene di non avere più la copertura finanziaria nel  fondo di istituto per le supplenze a pagamento. Noi insegnanti, quindi, dovremmo rimanere a casa nei giorni in cui c’è assemblea di istituto, la classe è in gita  scolastica oppure nei giorni in cui  gli alunni non vengono a scuola a causa della neve. Le ore di insegnamento ” mancato” verranno restituite alla scuola con supplenze gratuite .  Ci viene data, però,  anche un’ altra possibilità: due ore di ‘volontariato’ mensile per la scuola. Potrei sapere se tutto ciò è legale?

Paolo Pizzo – Gentilissima Fiorella,

la risposta è data in base all’attuale normativa che, fino al compimento dell’eventuale “riforma” Renzi, è ancora in vigore.

A mio modesto avviso tutto ciò che indichi nel quesito non è ammissibile e spero che le RSU della tua scuola non lo permettano.

Intanto la “banca ore” a credito e a debito è attualmente fuori ogni normativa e contro ogni principio della buona organizzazione scolastica. Se tale pratica potrebbe anche avere un senso nel privato, nella scuola trova numerosi problemi di applicazione e di legittimità.

In sostanza stabilisce quante ore a debito e a credito abbia il docente, che quando è a “credito” dovrà a suo volta essere sostituito e magari con un docente disponibile che poi andrà a sua volta a “credito” e così via….

Questo è solo un esempio del meccanismo assurdo e a volte “pericoloso” che si può innescare, con docenti che pretendono di rimanere a casa un giorno intero quando sono a “credito” di 5 ore…

E per quanto tale “banca ore” venga “studiata” bene e inserita nella contrattazione, è comunque illegittima.

Aggiungo poi che giova ricordare al Dirigente due cose:

  • Attualmente è possibile nominare il supplente anche per assenze del titolare di un giorno. Quindi la scusa del fondo di istituto non sta in piedi considerando che le supplenze, anche brevi, sono tutte a carico del MEF e non della scuola.

il MIUR con nota Nota 9839/2010 ha chiarito “che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.”

“i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze. Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”

  • Che quando gli allievi sono assenti per causa non imputabile al docente (es. neve come scrivi) quest’ultimo non è tenuto a nessun recupero delle ore non prestate:

ai sensi dell’articolo 1256 del codice civile, il prestatore di lavoro è liberato dall’obbligo di adempiere alla prestazione quando questa diventa impossibile, per cause non imputabili al prestatore di lavoro.

Pertanto, se il docente nella giornata in cui è in servizio non può essere impegnato per attività di insegnamento nei confronti dei propri allievi ed eventualmente non può essere impegnato neanche in altre supplenze per assenza di tutti gli allievi, è liberato da ogni obbligo nei confronti della scuola e non dovrà recuperare alcuna ora di insegnamento.

In ultimo, quanto all’attività di volontariato penso che ogni docente possa decidere come meglio crede. Ricordo però che i propri diritti e i propri doveri sono sanciti da un Contratto Nazionale nel quale non si rinviene alcun riferimento ad un’attività di volontariato ma distingue l’attività del docente solo in quella di insegnamento e in quella funzionale all’insegnamento.

Congedo parentale al termine dell’obbligatoria: non è necessaria la presa di servzio

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Francesca – Buongiorno , sono una docente a t.i. della secondaria di secondo grado, attualmente in astensione obbligatoria fino al 9/11. Dal 10/11 vorrei far partire i 30 giorni di  astensione facoltativa al 100%, che però vorrei frazionare togliendo le domeniche e il giorno libero in modo da guadagnare due settimane. Ho letto dal forum che nel passaggio dalla obbligatoria alla facoltativa non è necessario prendere servizio e che la facoltativa è frazionabile. La mia domanda è ,nel mio caso volendo frazionare la facoltativa, devo prendere servizio? Glielo chiedo perché mi è stato detto che se voglio frazionare devo prendere almeno un giorno di servizio, ovvero nel mio caso rientrare il 10 e poi richiedere la facoltativa. In attesa di risposta ringrazio e saluto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

l’INPS, con circolare n. 8/2003 affermava “…nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ipotesi praticabile anche senza ripresa dell’attività lavorativa prima del congedo parentale)..”

Con nota prot. n. 0033950/2009 il Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato  ha tolto ogni  dubbio:  “…appurato  il  perfezionamento  del rapporto   di  lavoro  con  la  semplice  accettazione  da  parte  del  soggetto  in  astensione obbligatoria, si ritiene che poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di servizio. Infatti, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, il soggetto, al fine di ottenere i periodi dei congedo parentale, dovrà presentare la relativa domanda di norma nel rispetto  del  termine  dei  quindici  giorni  prima  della  data  di  decorrenza  del  periodo  di astensione, ciò anche a mezzo di lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, a norma dell’art. 12, comma 7 del CCNL del 24.7.2003.”

Ricordiamo che in casi di particolari e comprovate situazioni personali, il congedo si può richiedere entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.

In conclusione, così come non è necessaria la presa di servizio quando il personale è già in congedo di maternità/paternità compresa l’interdizione per gravi complicanze della gestazione e accetta l’immissione in ruolo o un contratto a tempo determinato, non è necessaria al termine del periodo obbligatorio la presa di servizio per poter fruire del congedo parentale. Nel tuo caso, poi, trattandosi di rapporto già a tempo indeterminato il problema non si pone.

Per ciò che riguarda il secondo quesito si precisa che L’art. 12, comma 6 prevede che “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (congedo parentale) e 5 (congedo per malattia), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

Pertanto, se richiedi il congedo fino al sabato e lo riprendi il lunedì la domenica sarà comunque ricompresa nel congedo.

Sidi: Come inserire il contratto della persona in astensione obbligatoria

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Scuola – Sono un’assistente amministrativo di un Istituto Comprensivo di Anzio e mi trovo veramente  in difficoltà in merito ad un contratto. E’ stato nominato un docente di scuola secondaria di I grado da vecchia graduatoria di Istituto su Avente diritto e ha accettato una docente in astensione obbligatoria sulla quale è stato nominato un supplente. Come inserire il contratto della persona in astensione obbligatoria? Se N20 ( supplenza breve fino a nomina avente diritto) dove si evince che è una maternità al fine di non ledere i diritti per la tutela delle lavoratrici madri? inoltre essendo una  maternità dovrebbe pagare il tesoro ma essendo N 20 lo stipendio viene elaborato dalla segreteria. Se così fosse (N20) anche il suo supplente avrebbe lo stesso tipo di nomina decadendo entrambi all’uscita della nuova graduatoria.

Se N 14 (supplenza fino a nomina avente diritto) in cui l’Ente. Pagante è il MEF dovrei mettere una data solo come inizio contratto. Se così fosse il suo supplente  prenderebbe la nomina anche lui come avente diritto? Ma in questo modo è come se risultasse un posto in più in organico di fatto. Se N 17 (supplenza breve con contestuale astensione obbligatoria) e in questo caso come si agisce nel caso esca la graduatoria definitiva e le si stoppa il contratto? Mi sono consultata con altri colleghi ma nessuno sa darmi informazioni valide in base alla normativa e non in base a ipotesi personali. Si resta in attesa di Vs celere risposta  . Distinti saluti.

FP – Gentile scuola,

Gentile Marina,

premesso che il portale SIDI, ad oggi non gestisce la casistica che pone alla nostra attenzione, pertanto le consiglio di operare nel seguente modo:

- N 17 per il contratto della prima docente nominata, già in astensione obbligatoria all’atto dell’assunzione, prestando attenzione nell’apporre “manualmente” sul contratto una clausola che evidenzi che si tratto di contratto valido fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive (contratto fino all’avente diritto).

Si userà il codice N 18 per l’indennità di maternità fuori nomina, nel caso non riuscisse a continuare nella stessa scuola o in un’altra, all’atto della pubblicazione della graduatoria definitiva;

N15 per la docente nominata come sostituta della collega in congedo per maternità.
Anche in questa tipologia di contratto è consigliabile rafforzare, la tipologia di contratto con una precisa indicazione.

La misura della sua pensione sarà determinata con il sistema retributivo fino al 31/12/2011 e dal 1/9/2012 con il sistema contributivo

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Maria – Buongiorno, sono un’insegnante di scuola dell’infanzia con 39 anni di contributi a fine ottobre 2014 e 62 anni di età, chiedo gentilmente: 1) quando potrò andare in pensione 2) se volessi fare il part-time lavorando 15 ore settimanali, quando andrò in pensione cosa perderò? In attesa di riscontro, cordiali saluti.
FP – Gentile Maria,

considerati i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e quelli per la
pensione anticipata, previsti dalla riforma pensionistica cosiddetta “Fornero”,
la sua prima possibilità di “uscita” è rappresentata dal raggiungimento dei
requisiti per la quiescenza anticipata.

Di seguito si indicano i requisiti per la pensione anticipata per i prossimi
anni, per le donne:

- 2014/2015 41 anni e 6 mesi

- 2016/2018 41 anni e 10 mesi

Pertanto, partendo dall’anzianità contributiva posseduta al 30/10/2014 di 39
anni, raggiunge al 31/08/2017 un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi,
che le permette di andare in pensione con decorrenza 1/9/2017.

A riguardo si precisa che: i requisiti dal 2016 sono frutto di studi
statistici e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

La misura della sua pensione sarà determinata con il sistema retributivo fino
al 31/12/2011 e dal 1/9/2012 con il sistema contributivo.
Pertanto, oggettivamente, in caso di part time, la sua pensione sarà
“alimentata” da meno contributi.

 

Quali sono i servizi riconoscibili ai fini della carriera

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Scuola – si richiede se i seguenti servizi sono valutabili ai fini della ricostruzione della carriera di una maestra di scuola dell’infanzia: Servizi svolti presso le suore …. come attività doposcuola (è una comunità – congregazione religiosa);  Servizio  svolto presso le suore ….. a.s. 91/92 (era una scuola materna privata autorizzata) e servizi svolti dall’a.s. 2005/06 all’a.s. 2012/13 (è diventata paritaria). Si ringrazia per la collaborazione.

FP – Gentile Scuola,

i servizi riconoscibili ai fini della carriera sono quelli espressamente indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che testualmente recita:

” Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, e riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari  sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”

Pertanto:

- i servizi prestati presso le suore, in attività di doposcuola, non sono valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera in quanto non espressamente previsti dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994;

-  non sono valutabili i servizi prestati nelle scuole paritarie in quanto anche questi ultimi non sono espressamente previste da specifiche disposizioni di legge.

Si precisa, inoltre,  che:
1) il servizio svolto nelle scuole paritarie comunali o elementari non statali destinatarie della parità in virtù della L. n. 62 del 10/3/2000, così come chiarito dalla circolare prot. 69064 del 4/8/2010 del MEF, sono validi ai fini della ricostruzione di carriera;
2) il servizio svolto nelle scuole paritarie, come il caso in esame, non rientra nella casistica di cui sopra e pertanto non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.

Ancora sui servizi riconoscibili ai fini della ricostruzione della carriera

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Maurizio – Sono un docente di ruolo da anno sc.  2012-2013. ho presentato la richiesta di ricostruzione di carriera all’ist. presso il quale lavoro .avendo insegnato cl. A035 elettrotecnica negli anni  2001/02e 2002/03 e 2004/05volevo sapere quali sono i requisiti x riconoscimento di questi anni di attività scolastica e i riferimenti normativi.

FP – Gentile docente,

i servizi riconoscibili al personale docente, ai fini della ricostruzione della carriera per l’attribuzione della fascia stipendiale competente, sono esclusivamente quelli indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che testualmente recita:

“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, e riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.

Pertanto, oggettivamente i servizi indicati sono validi ai fini della ricostruzione della carriera.


I requisiti per il pensionamento anticipato per le donne

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Giovanna – Buongiorno, sono un’ insegnante di scuola primaria nata il 10 Gennaio 1955 ed in servizio dal 15 Ottobre 1976. Avendo riscattato 8 mesi di servizio preruolo dovrei maturare 41 anni e 10 mesi di contribuzione il 15 Dicembre 2017. Vorrei sapere se, secondo la normativa attuale, andrò in pensione il 31  Agosto 2017 o se dovrò lavorare ancora un anno scolastico andando in pensione il 31 Agosto 2018.  Nella speranza di ricevere una risposta e poter chiarire il mio dubbio, vi ringrazio anticipatamente.

FP – Gentile Giovanna,

considerata la sua anzianità contributiva al 15 dicembre 2017 (41 anni e 10 mesi) e la sua età anagrafica, la prima possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011, ovvero al raggiungimento dell’ anzianità contributiva prescritta dalla normativa, senza operare nessuna forma di arrotondamento.

I requisiti per il pensionamento anticipato per le donne, previsti per i prossimi anni, sono:
- 2014/2015 41 anni e 6 mesi;
- 2016/2018 41 anni e 10 mesi.

Matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2017, nonostante il requisito venga soddisfatto successivamente, secondo quanto prescritto dall’art. 59, c.9 della L.449/97, ch consente l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Preciso, che il riferimento normativo appena citato viene ripreso puntualmente nelle circolari del MIUR sulle pensioni, così come nell’ultima nota prot. 2855 del 23/12/2013.

Perchè ad ottobre ci sono ancora alunni h senza insegnante di sostegno?

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Milena - Gentile redazione, Dall’inizio di quest’anno scolastico si è verificato un problema un bambino con disabilità grave destinato alla mia classe non ha ancora l’insegnante di sostegno, ho parlato con il preside e mi ha detto che non si sa se arriverà perché la domanda e’ stata compilata in ritardo ma il bambino ha tutte le carte in regola compresa la 104 e inoltre questo bambino ha fatto male ad un altro con il rischio di fargli molto male.

ho parlato con l’assistente che se lo porta spesso in palestra per fargli lezioni di psicomotricità però mi viene un dubbio se si fa male la responsabilità e’ delle insegnanti in classe?anche se in assenza di assistente(anche perché l’assistente viene a giorni alterni) la responsabilità cade sulle insegnanti di classe?

Maria Vitale Merlo - Se la certificazione dell’alunno è in regola, il Dirigente ha chiesto sicuramente il posto in deroga , per cui ritengo possa esserci un ritardo nella nomina del docente (situazione che si sta verificando in molte province), ma non una mancata nomina.

Riguardo la responsabilità è valido il riferimento normativo che riguarda tutti gli alunni; per cui la risposta è affermativa, la responsabilità ricade comunque sulle insegnanti di classe.

Visita di istruzione e alunno h

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Tiziana - Sono una docente di sostgno di ruolo in una scuola secondaria di primo grado. Quest’anno mi sono trasferita in una nuova scuola dove il sostegno viene gestito in maniera diversa e quindi mi trovo con alcuni dubbi che avrei piacere di chiarire. Il maggiore riguarda la visita di istruzione di tre giorni per la classe terza dove sono docente di sostegno per un ragazzo che ha una diagnosi di autismo molto grave, molto violento ed aggressivo.

Il ragazzo ha una copertura quasi totale delle ore scolastiche tra educatore comunale e due docenti di cui al momento solo io sono presente in attesa della nomina di un supplente.

La coordinatrice chiedeva come regolarsi per la visita con il ragazzo viste le sue difficoltà a rompere con i ritmi quotidiani a cui é abituato. Si pensava di chiedere alla famiglia se desideri accompagnarlo insieme o all’educatrice o alla sottoscritta in modo che con un aiuto della famiglia alcuni momenti difficili possano essere affrontati al meglio. Nel caso invece la famiglia decidesse di non farlo partecipare alla visita mi é stato detto che io non parteciperei più alla vista in quanto devo rimanere a scuola con lui.

Vorrei avere un parere su questa decisione perché nella mia precedente esperienza i colleghi di classe rimasti a scuola hanno sempre provveduto a garantire agli alunni la regolare frequenza a scuola anche in caso della mia
assenza. Trovo piuttosto svilente e poco professionale essere vista solo come la docente di sostegno di un singolo alunno e non come una collega con risorse per tutti.e Questo cosa vuol dire che anche in caso di una in assenza nessuno si farà carico del ragazzo?? Vi ringrazio per l’attenzione

Maria Vitale Merlo – La scuola, nell’organizzare i viaggi d’istruzione, deve sempre e comunque garantire la partecipazione degli alunni con disabilità e perché ciò avvenga è indispensabile la nomina di un accompagnatore, che può anche non essere il docente di sostegno (visto che la propria disponibilità è volontaria), ma un qualsiasi altro membro individuato all’interno della scuola.

In situazioni particolari in cui è necessaria la presenza di un assistente, la scuola può chiedere la collaborazione della famiglia per individuare un’altra figura (anche l’educatore) che sia di supporto al docente, anche un componente della famiglia può rendersi disponibile ad accompagnare il ragazzo.

In ogni caso l’uscita deve essere organizzata tenuto conto delle esigenze dell’alunno con disabilità onde evitare di violare il principio di eguaglianza della legge n. 67/06 sulla “non discriminazione sociale delle persone con disabilità”.

Se la famiglia invece dovesse decidere la non partecipazione del proprio figlio all’uscita didattica, il docente di sostegno può dare la propria disponibilità ad accompagnare il resto della classe, ma sarà il Dirigente scolastico ad individuare gli accompagnatori, avendo cura di organizzare le attività didattiche tra i docenti che restano a scuola.

In ogni caso e per qualsiasi decisione ritengo sia indispensabile il confronto e il dialogo con la famiglia perché si facciano scelte adeguate e funzionali alle reali esigenze dell’alunno con disabilità che consentano la sua crescita umana e sociale.

Quando potrò andare in pensione?

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Maria - Gentilissimi, chiedo una consulenza sulla mia prima opportunità di pensionamento. Sono docente di scuola primaria, nata il 12 luglio 1956, in ruolo dal 10 settembre 1983, con 5 anni e 4 mesi riconosciuti di preruolo. Quando potrò andare in pensione? Poiché ho appena cominciato un nuova prima elementare, potrò portare alla conclusione della scuola primaria la mia classe? Grazie e buon lavoro!

FP - Gentile Maria, la normativa pensionistica di riferimento è la L. 214/2011.

Questa detta i requisiti di accesso per la pensione:

- anticipata , ovvero tenendo in considerazione i contributi versati;
– per vecchiaia, ovvero tenendo in considerazione l’età anagrafica.

Considerata la sua data di nascita e la sua anzianità contributiva (compreso il servizio pre-ruolo), matura il diritto al pensionamento anticipato con decorrenza 1/9/2020 (all’età di 64 anni), in quanto raggiunge il requisito prescritto, per le donne dalla normativa, ovvero 42 anni e 2 mesi di anzianità contributiva.

Pertanto, può terminare il ciclo quinquennale appena iniziato.

Si precisa che i requisiti pensionistici dal 2016 in poi, sono previsionali, basati sugli studi effettuati dall’ISTAT e pertanto dovranno essere verificati e potrebbero subire delle variazioni.

C’è un temine per la pubblicazione delle graduatorie di istituto docenti definitive?

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Aurora - Sono un insegnante facente parte della seconda fascia della graduatoria di istituto della provincia di Verona.. Volevo sapere dato che giorno 2 di ottobre è scaduto il termine per gli eventuali ricorsi quando sarà possibile avere la graduatoria definitiva. In attesa di una vostra gentile risposta vi porgo i miei più cordiali saluti. Grazie.

Lalla - gent.ma Aurora, in base al Regolamento delle supplenze (dm 131/07)

"la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo"

Quindi, ad andar bene, le graduatorie definitive potrebbero essere pubblicate, in questa provincia, intorno al 20 novembre. Dico ad andar bene poichè abbiamo notato che alcune province non hanno rispettato tale termine. E ancora, anche a graduatorie pubblicate, le scuole hanno dovuto attendere il via libera dagli Uffici Scolastici per poter procedere con le convocazioni.

Risultato: le scuole convocano tutte nella stessa giornata, per cui gli insegnanti si trovano a dover gestire contemporaneamente più proposte di supplenza. Non crediamo che tale situazione non possa essere regolamentata, ma il Ministero non si è ancora concentrato su questi aspetti.

Immissioni in ruolo Vicenza. Richiesta di spiegazioni

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Maria - Sono un’insegnante precaria che ad agosto scorso ho ricevuto una doccia gelata dall’Usp della mia provincia di inserimento in Gae. La mattina mi chiamano per comunicarmi che sono destinataria di proposta di contratto a TI. Qualche ora dopo, con una seconda chiamata, disdicono il precedente avviso. "Si trattava di eventuale nomina a TI", hanno affermato, giustificando così l’inqualificabile comunicazione (ma al telefono non si è parlato di eventuale!).

Mi metto il cuore in pace, fino a quando, però, leggo su uno dei tanti articoli di "Orizzontescuola" che Renzi, con una nota ministeriale, ha deciso che per l’a. s. 2014/15 tutte le operazioni di nomina sui posti effetivamente residui/liberi, rimasti vacanti dopo le operazioni di agosto, si dovranno concludere entro il 15/10. E qui si riaccendono le mie speranze!

Già, perchè nella mia provincia (Vicenza), nella scuola secondaria di I grado sono rimasti scoperti 60 posti di sostegno (AD00) e 23 posti di matematica (A059). Strano? No. Visto che qualcosa di simile si è verificato in
molte altre province del nord.

Vado però al nocciolo della questione. Attualmente le cattedre residuate nella scuola secondaria di I grado sono circa 80. La normativa vuole che in casi del genere le cattedre vadano ripartite tra gli aspiranti delle Gae dello stesso ordine e grado di scuola. Ebbene sì, se le cattedre sono 80 e nella mia classe di concorso (A043) ci sono sei cattedre al 31/8 (e io sono seconda in Gae), perchè non dare questi ruoli (visto che ad agosto ci avevano detto che avevano avuto un alt dalla direzione regionale di Venezia) ?

All’Usp in questi giorni concitati non fanno altro che rispondere in modo vago. Oggi, davanti all’ennesima richiesta di delucidazioni, hanno detto che i posti residui andranno agli aspiranti di sostegno. Mi chiedo: quali aspiranti? Tutti gli aspiranti inclusi nelle Gae di sostegno (secondaria I grado) hanno già ad agosto firmato il tanto sospirato contratto a TI. Vorrei vederci chiaro!

Aiutatemi voi tutti che leggerete. Magari solleviamo un polverone e qualcosa otteniamo. Mi sembra altamente inqualificabile e priva di senso la risposta telegrafica data oggi al telefono. é corretto che l’Usp si comporti in questo modo? Perchè tutti gli altri Usp stanno da giorni convocando per il TI e a Vicenza no? Perchè non dovrebbero attenersi alle direttive ministeriali? Certa che qualcosa succederà, rimango in attesa di una vostra risposta.

Grazie da una docente che crede ancora nella massima "la legge è uguale per tutti".

Lalla – gent.ma Maria, sei in un’ottima posizione in Graduatoria ad esaurimento, per cui anche se non avessi il ruolo quest’anno, e anche se non fosse attuato il piano straordinario di immissioni in ruolo del Governo Renzi per il 2015, in ogni caso la tua candidatura al ruolo nel 2015 sarebbe quasi assicurata. Certo, comprendiamo il magone successivo alla comunicazione dell’Ufficio Scolastico che ha ritirato la proposta di assunzione, ma purtroppo nell’ultima settimana di agosto gli Uffici Scolastici lavorano in condizione di stress, per cui qualche errore del genere può capitare.

Veniamo al nocciolo della questione. Premesso che i sindacalisti del territorio potranno sicuramente essere più specifici in merito, avendo seguito passo passo la vicenda, in linea generale le cattedre di sostegno devono essere attribuite ad insegnanti di sostegno, e solo in via residuali i posti possono essere utilizzati per nomine su posto comune. Ne abbiamo parlato nell’articolo

Immissioni in ruolo: i posti di sostegno devono essere attribuiti agli insegnanti di sostegno

Per quanto riguarda i posti comuni residuati, ci sono dei vincoli da rispettare. Essi sono indicati nelle Istruzioni operative del 07 agosto 2014 "Il D.M., in corso di emanazione, prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola.".

Pertanto l’Ufficio Scolastico deve chiarire verso quali graduatorie dirotterà le cattedre residue su posto comune. Ci auguriamo che la data del 15 ottobre possa essere rispettata da tutti gli Uffici, come da nota ministeriale.

Il completamento orario può avvenire anche tra scuola statale e scuola paritaria

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Laura – sono una docente di scuola di II grado attualmente ho 6 ore in un paritario di mattina e sono in attesa di chiamata. Le convocazioni  che la scuola pubblica ti manda,  sono fino ad  avente diritto, per cui presupponendo una o più  chiamate dalla pubblica anche con corso serale ,per complessive 18 ore tra mattina e sera, divise eventualmente in due scuole, su comuni diversi, avendo parte dell’orario sul corso serale, non si incorrerebbe in problematiche organizzative degli orari. Visto che il contratto è fino ad avente diritto, nel momento in cui io accetto nella pubblica lasciando il paritario chi mi assicura che rimarrò fino a giugno? potrebbe arrivare l’avente diritto e avendo dovuto rinunciare al paritario io rimarrei senza insegnamento. Posso mantenere il paritario fino a quando il contratto non passa a tempo determinato fino a Giugno?  Ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Laura,

l’art 4 del DM 131/07 dispone che il completamento orario si attua esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo [nel tuo caso 18 ore]. E che per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Sul fatto che poi la supplenza sia fino ad avente diritto questo implica che non è detto che con la nuova pubblicazione delle graduatorie sia tu l’avente diritto.


Graduatorie ATA: Un dipendente a tempo indeterminato può fare domanda di inserimento in terza fascia?

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SCUOLA – Un dipendente Comunale in servizio a tempo indeterminato come collaboratore scolastico, può fare domanda di inserimento in terza fascia? Grazie aspetto riscontro

di Giovanni Calandrino – Gentile scuola, la principale norma di riferimento oggi è l’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l’Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.

Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, per i quali c’è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell’art. 33 del Ccnl 2003.

Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l’art. 57 del Ccnl 2003.

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

  • l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
  • l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
  • l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Pertanto per i motivi sopra menzionati, a parere dello scrivente, un dipendente Comunale in servizio a tempo indeterminato come collaboratore scolastico, può fare domanda di inserimento in terza fascia purché, in riferimento ai comma 6 e 8 dell’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, al momento della sottoscrizione del primo contratto di supplenza, l’amministrazione (in questo caso il comune) conceda l’autorizzazione all’impiego.

Riferimenti Normativi:

Comma 6 art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.”

Comma 8 art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”

Graduatorie III fascia ATA: si può valutare, il servizio prestato come educatore alle dipendenze della Domus Assistenza e l’Abilitazione all’insegnamento PAS?

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SCUOLA – In riferimento alla graduatoria ATA di 3^ fascia si pone questo quesito:

il servizio prestato come educatore alle dipendenze della Domus Assistenza presso scuole statali é valutato per la graduatoria di assistente amministrativo ?
L’Abilitazione all’insegnamento PAS (percorso abilitante speciale) è valutato come altro titolo nella graduatoria di assistente amministrativo?
Si ringrazia per la collaborazione

di Giovanni Calandrino – Gentile Scuola,
Il servizio svolto alle dipendenze di cooperative sociali, anche se esercitato all’interno di strutture statali non può essere equiparato al servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali e pertanto non valutabile.

L’Abilitazione all’insegnamento PAS e le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre, non rientrano nella previsione di valutazione dell’Allegato A – DM 716/2014 (Tabella valutazione titoli), in quanto tali concorsi/abilitazioni sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.

In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

Graduatorie III fascia ATA: chiarimenti su: servizio civile, concorso superato per dottorato di ricerca, servizio prestato come dottorato di ricerca

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SCUOLA – Relativamente alla presentazione delle istante per l’iscrizione nelle graduatorie di circolo di terza fascia personale ATA si rivolgono i seguenti quesiti:

1) Viene valutato il servizio civile effettuato non in costanza di rapporto di lavoro equiparandolo come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali, ecc.?
2) Il concorso superato per dottorato di ricerca all’ università di Palermo, può essere considerato idoneità in concorso pubblico?
3) Il servizio come dottorato di ricerca può essere considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali, ecc.?
In attesa di un vostro chiarimento porgo distinti saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA,

Valutazione Servizio Civile: Con riferimento alla nota ministeriale prot. 1603/11 si chiarisce che: Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.
In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.

Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.
L’attività, infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro……. (art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

Tuttavia, mi sento di aggiungere che: Il Servizio civile volontario: per quanto non si instauri un rapporto di lavoro (cosa che lo fa ritenere erroneamente non valutabile dal MIUR: vedi nota 1603/11), va considerato come il servizio militare volontario. Infatti, il comma 8 dell’art. 9 del Dlgs 77/02 (come modificato dall’ art, 6-quinquies dalla legge 43/2005) equipara quel servizio a quello del personale militare volontario in ferma annuale: f) il comma 8 dell’articolo 9 e’ sostituito dal seguente: 8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale";

Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella FAQ su "Quali sono i benefit riservati ai volontari di servizio civile?" precisa: "Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici."

L’idoneità in concorso pubblico: può essere valutato solo nei casi di carriere, settori corrispondenti, attinenti al profilo scelto. E in ogni caso va indicata la partecipazione, la vincita e la successiva IDONEITA’ alla graduatoria finale per l’assegnazione di posti pubblici, si valuta una sola idoneità.

Il servizio come dottorato di ricerca può essere considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali, ecc.? Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

In osservanza da quanto sopra esposto, il servizio è valutato come segue:
Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05

Graduatorie III fascia ATA: Cambio provincia AA e valutazione del servizio Salva Precari

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Fabiola – Se un assistente amministrativo si depenna da una prima fascia provinciale per inserirsi in un’altra provincia, il punteggio giuridico ottenuto dall’inserimento negli anni 2008/09/10 nella salvaprecari è valutabile. Se no, nemmeno poi in seguito, avendo i requisiti nell’inserimento della prima facia della nuova provincia scelta? Grazie mille

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Fabiola, la risposta è affermativa. Coloro che chiedono l’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di istituto di altra provincia, per il successivo inserimento nella graduatoria permanente della medesima provincia hanno diritto al riconoscimento del punteggio “salva – precari”.

Vedi ATA III Fascia: il servizio “Salva Precari” è riconosciuto per il cambio provincia

Graduatorie III fascia ATA: le caratteristiche del servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL

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SCUOLA – Buongiorno, gentilmente: progetto formativo tirocinio con borsa lavoro effettuato nel periodo 14/10/2013-07/06/2014 instaurato dall’ ufficio orientamento e lavoro del comune di Monza e scuola statale I.C. Raiberti Monza alla tirocinante vale come servizio da inserire nella domanda terza fascia ATA? Se vale che punteggio si applica?Certa di un Vostro chiarimento Ringrazio e saluto cordialmente

di Giovanni Calandrino – Gentile Scuola, il servizio può essere valutato se soddisfa le seguenti caratteristiche:

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

In osservanza da quanto sopra esposto, il servizio è valutato come segue:
Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05

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