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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatorie di istituto: in attesa delle definitive

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Tiziana - Io sono inserita in II fascia di istituto da quest’ anno scolastico. La scuola capofila per tre volte ha commeso errori sul calcolo del mio punteggio. Ho effettuato reclamo scritto il decimo giorno dalla pubblicazione della provvisoria e la scuola su istanze mi ha modificato il punteggio oerche da li lo visualizzo a pt 104.

Praticamente mi avevano dato 80 poi 98 e ora 104 che è il punteggio che risultava a me da giugno. Avevo ragione in pratica, ma il problema è che non hanno aggiornato le provvisorie; ho sollecitato telefonicamente e in mail ma nulla. Cosa devo fare’ E cosa comportera tutto questo? le ricordo che cmq il punteggio mi è stato modificato xche da istanze lo visualizzo grazie

Lalla – gent.ma Tiziana, non capisco cosa intendi con "aggiornato le provvisorie" , prassi che non esiste nella normativa, la quale prevede le fasi pubblicazione graduatorie provvisorie – 10 giorni per i reclami – decisione sui reclami – pubblicazione graduatorie definitive.

Ritengo che nella tua provincia siate alla fase valutazione dei reclami, tant’è vero che il tuo punteggio risulta già modificato su Istanze on line. La modifica ufficiale sarà recepita dalla scuola quando avverrà la pubblicazione delle graduatorie definitive, lì infatti – al di là di ciò che sia avvenuto su Istanze on line – i docenti capiscono se il reclamo è stato accolto o meno.

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Se poi – come sta accadendo in alcune province, mi vuoi dire che le scuole stanno effettuando le supplenze fino ad avente diritto chiamando dalle graduatorie provvisorie, questo conferma una volta di più quanto questa decisione sia sbagliata. Certo non si possono "aggiornare" le provvisorie per ogni reclamo accolto, non è questo il senso della normativa. Sta anche accadendo che in qualche provincia i tempi di pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive si allunghino oltre i 15 giorni previsti dal regolamento delle supplenze, ma questo fa parte di tutta una serie di problemi dei quali purtroppo i docenti fanno le spese.


Sostegno. Scelta del bambino disabile da seguire può essere un’imposizione del Dirigente Scolastico?

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Gentilissima Maria Vitale Merlo volevo chiederle una cosa riguardo l’assegnazione dei vari casi sul sostegno. Convocazione dalle graduatorie incrociate, 10 cattedre sul sostegno da 18 ore: colui che ha il punteggio più alto a diritto a scegliere su quale caso lavorare o tale caso può essere imposto dal dirigente scolastico per continuità ( alcuni docenti che hanno meno punti e che addirittura sono in terza fascia stavano già lavorando da circa 2 settimane perché convocati mediante vecchie graduatorie provvisorie) o per altre motivazioni?

In pratica io che risulto terzo dalle graduatorie incrociate posso non scegliere su quale ragazzo disabile lavorare? Mi può essere imposto? Spero di essermi spiegato bene. La saluto e ringrazio anticipatamente.

Maria Vitale Merlo - In base alle graduatorie incrociate e tenendo conto del punteggio, i docenti convocati scelgono le cattedre (quindi le 18 ore); però, è il Dirigente scolastico che successivamente assegna i docenti agli alunni e alle relative classi.

I colleghi che già stanno lavorando dalle vecchie graduatorie, hanno il contratto fino ad avente titolo, ciò significa che possono anche non essere riconfermati se non rientrano tra i convocati.

Supplenze ATA: completamento orario e pagamento del sabato e della domenica

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Enza – Gentile redazione, sono un A.A. in attesa di incarico e Vi contatto a proposito di una convocazione per  supplenza breve: profilo A.A. 36h da 08/10/2014 a 31/10/2914. I QUESITO: e’ corretto che siano stati convocati anche A.A. in servizio part-time (18h) assegnato da A.T./scuola polo e scelto in presenza di posto intero? II QUESITO: e’ corretto che il contratto abbia scadenza 31/10/2014 (venerdi’)?Considerato che sabato 01/11/2014 e’ festivo, si ha diritto al pagamento del sabato e domenica, ovvero il contratto dovra’ avere scadenza 02/11/2014?! Vi ringrazio per la cortese attenzione e, dovendo comunicare mia disponibilità per supplenza entro domani, confido in un Vs. parere. Non manco di ricordare quanto siete preziosi per noi supplenti …

Paolo Pizzo – Gentilissima Enza,

l’art 4 del DM 430/2000 dispone che L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

La nota MIUR prot 8481/14 dispone inoltre che in caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Pertanto qualora non fosse possibile completare l’orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

Si evince quindi chiaramente che il completamento orario è garantito in ogni caso…mentre il fatto di aver accettato lo spezzone in presenza di posto intero rileva esclusivamente se si volesse lasciare lo spezzone per posto intero.

Per il secondo quesito si precisa che la scuola dovrà ricomprendere nel contratto il sabato e la domenica qualora la supplenza sia ad orario intero ovvero 36 ore per il personale ATA.

 

Supplenza e amministratore in una s.r.l.

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Scuola – vorrei un chiarimento in merito all’assunzione di una docente, per n. 6 ore di spagnolo,  che esercita la libera professione, amministratore in una società s.r.l., e che percepisce un reddito. Può accettare la supplenza o c’è incompatibilità? Deve presentare  la dichiarazione di quanto percepisce? La saluto e aspetto una risposta, mi farebbe cosa gradita.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il primo comma dell’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

L’art. 60 citato prevede che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.

L’art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 citato nel quesito prevede che il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al comma 11 è inoltre previsto che il divieto non si applica nei casi di società cooperative.

Si può quindi assumere la posizione di socio in una società di capitale (società per azioni, società a responsabilità limitata) ma senza assumere cariche di amministrazione nella società di capitale. Altrimenti si entra nel regime delle incompatibilità e l’aspirante supplente non può accettare l’ncarico.  Questo perché la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali è a tutti gli effetti attività imprenditoriale.

 

Supplenza e socio in una società di persona

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Marta – sono un’insegnante che in attesa di lavorare presso la scuola pubblica ha aperto una società con fini di lucro insieme ad altre due giovani, è un centro per l’apprendimento che lavora esclusivamente al pomeriggio, quest’anno ho ricevuto una chiamata da istituto e mi sono posta il problema della compatibilità della mia attività con la supplenza. Dalla normativa che ho recuperato su orizzonte scuola non sono riuscita a capire se per la mia attività (partecipazione a una s.n.c.) è sufficiente avere l’autorizzazione del dirigente scolastico, e quindi ha senso provare a richiederla in sede di convocazione, oppure, trattandosi appunto di società, è in ogni caso prevista l’incompatibilità. puoi aiutarmi a districarmi?

Paolo Pizzo – Gentilissima Marta,

come detto in questa risposta il docente supplente in quanto dipendente di una P.A. non può esercitare attività imprenditoriale nell’industria, nel commercio e nei servizi.

A parere di chi scrive tale incompatibilità si estende anche al docente socio in una società in nome collettivo in quanto anche se non è una società di capitali è comunque ai fini di lucro ed un eventuale fallimento coinvolgerebbe il docente socio.

Pertanto, tale attività è incompatibile con quella della docenza.

Può un docente di scuola secondaria con 12 ore accettare una supplenza di 10 ore? Chiarimenti per la scuola.

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Scuola – Può un docente che ha già 12 ore fino all’avente diritto accettare altre 10  ore fino all’avente diritto e costituire così 4 ore eccedenti? La segreteria.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è negativa.

L’art. 4 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze) dispone che il completamento orario può essere effettuato esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Orario che per la scuola secondaria è di 18 ore.

Pertanto, il supplente con 12 ore può accettare una supplenza fino al completamento dell’orario obbligatorio ovvero può accettare altre 6 ore.

Non bisogna infatti confondere le supplenze di cui al quesito con gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore restituiti ai dirigenti scolastici che costituiscono le cosiddette “ore eccedenti”. Solo per queste, infatti, il docente già in servizio nella scuola (cosa che comunque non può avvenire per chi è fino ad “avente diritto”) può arrivare fino alle 24 ore di servizio.

Ricordiamo infatti che ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento citato le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Non è il caso in questione.

Anno di prova per la docente in maternità. Chiarimenti.

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Paola – Sono entrata di ruolo dal 1 settembre di questo anno. Sono incinta (inizio terzo mese). salute permettendo, vorrei sostenere l’ anno di prova quest’ anno. la data presunta del parto è il nove maggio 2015. se tutto va bene andrei a scuola fino ad inizio febbraio, poi la ginecologa vorrebbe mettermi in astensione ( viaggio in pulmann e la sede non è vicina) e poi inizierei il congedo obbligatorio due mesi prima. 1) è valido quel mese di astensione nel conteggio dei 180 giorni? 2) se sono in astensione o congedo devo seguire i corsi di formazione o ho l’ esonero.  Li devo frequentare l’ anno prossimo? 3) posso discutere la relazione finale anche se sono in congedo obbligatorio? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

Il primo mese di congedo obbligatorio per maternità è considerato come servizio effettivo al fine del computo dei 180 giorni necessari per il superamento del periodo di prova.

L’ art. 31 R. D. n. 1542/1937, le circolari Miur n. 54/1972, n. 2/1973, n. 219/1975, n. 1 80/1979 affermano che ai fini del compimento dei 180 giorni è utile solo il primo mese di congedo per maternità relativo all’anno scolastico al quale si riferisce il periodo di prova.

Inoltre la docente in congedo di maternità presentarsi al comitato di valutazione per la discussione della relazione connessa all’anno di prova.  

La condizione perché ciò possa avvenire è, come per tutti i docenti, il compimento dei 180 giorni di servizio effettivo nell’anno scolastico.

L‘ex MPI con  telex n. 357/1984 disponeva: “La lavoratrice madre in congedo di maternità che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di congedo di maternità, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto”.

In ultimo, la circolare Ministeriale n. 267/1991 prevede per la docente in maternità:

  • La docente che abbia raggiunto i 180 giorni ma che a causa della gravidanza (congedo di maternità/interdizione) è impossibilitata a seguire i corsi di formazione, può essere esonerata in tutto o in parte all’attività in parola e avere comunque l’opportunità di discutere la relazione finale con il Comitato di valutazione.

Dovrà essere presentata al coordinatore del corso idonea documentazione medica che attesti il proprio status.

  • La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali ma che a causa della gravidanza non ha compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto, nell’anno scolastico successivo (anno in cui avrà prorogato il periodo di prova) non dovrà ripetere le attività seminariali.
  • La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto ma che sia legittimamente impedita solo al momento della discussione della relazione finale, rinvierà quest’ultima all’anno successivo senza dover ripetere l’anno di prova (180 giorni) e le attività seminariali.

Rinuncia ad una proposta da GAE: sanzioni anche per un’eventuale immissione in ruolo?

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Pietro  - le volevo chiedere se in caso di mancata accettazione o presenza ad una convocazione  dalle Gae per una supplenza a tempo determinato si veniva cancellati per una eventuale assunzione a tempo indeterminato futura. In attesa di una sua cordiale risposta le porgo  cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Pietro,

la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione:

comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate. Rimane invece la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti.

Si precisa che se un docente non si presenta alle convocazioni o, se pur presente, rinuncia ad una cattedra o ad uno spezzone orario dalla graduatoria ad esaurimento mantiene il diritto ad accettare eventuali incarichi da quelle d’istituto (anche in relazione alla medesima classe di concorso per cui è stato rifiutato lo spezzone o la cattedra).

Nessuna sanzione per un’eventuale proposta dalle GAE per immissione in ruolo, anche se dalle stesse si è rinunciato ad un incarico. Le due procedure, infatti, sono completamente distinte.


Supplenza e congedo parentale: presa di servizio e retribuzione per figlio inferiore a 3 anni

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Teresa – Urgenza.  Chissà se riuscite a rispondermi in tempo per domani mattina ho una convocazione per nomina fino al termine dell’anno con gdi nel caso mi toccasse vorrei accettare, ma subito fare domanda di astensione  facoltativa: ho due bimbi, uno sotto l’anno. posso farlo? devo comunque  prendere servizio un giorno?devo dare preavviso? grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Teresa,

il congedo parentale può essere chiesto dal genitore dipendente solo ed esclusivamente se vi è un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di congedo richiesto.

Pertanto, per ottenere i benefici previsti per il congedo parentale, come tutti i benefici previsti da norme o da disposizioni contrattuali a domanda, il dipendente deve aver confermato il proprio rapporto di lavoro con la presa di servizio.

La presa di servizio, che non è necessaria nei soli casi in cui il personale si trovi in interdizione per gravi complicanze o congedo di maternità/paternità al momento dell’accettazione di un incarico (a tempo indeterminato o determinato), si configura come il requisito necessario e fissato dalla norma generale per il perfezionamento del rapporto di lavoro come “dipendente pubblico” se pur con un contratto a termine, per poter usufruire dei benefici previsti dal T.U. e dal Contratto Scuola.

L’art. 12 commi 7 e 8 del Contratto Scuola (art. 19 per il personale assunto a tempo determinato) stabilisce che ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo parentale.

In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui sopra, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Fino al 3° anno di vita del figlio (compreso il giorno del terzo compleanno), durante la fruizione del congedo parentale, all’interno del periodo temporale di 6 mesi, i primi 30 giorni, complessivi per entrambi i genitori, e fruibili anche frazionatamene, sono retribuiti per intero (indipendentemente dal reddito individuale), con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose alla salute; sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie.

Nel caso di madre e padre entrambi dipendenti pubblici, ai fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni si considera il cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori: i giorni di permesso retribuiti al 100% rimangono 30 (complessivamente intesi) a prescindere dal fatto che a fruirne sia l’uno o l’altro genitore (non sono quindi 30 gg. retribuiti per ciascun genitore ma 30 gg. complessivamente intesi). Tali giorni sono utili alle ferie e alla tredicesima mensilità.

I restanti periodi, fino a concorrenza del limite di 6 mesi (dodici mesi in caso di parto gemellare) sono  retribuiti  al  30% (indipendentemente dal reddito individuale), coperti da  contribuzione  figurativa  e  utili  ai  fini dell’anzianità di servizio ma riducono le ferie e la tredicesima mensilità.

Per i periodi eccedenti i 6 mesi, comunque computati nell’anzianità di servizio ma che comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, è dovuta una indennità pari al  30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo. Per l’anno 2014 è pari a euro 16.294,85 ( = 6.517,94 x 2,5) , circolare INPS 44/2014, in caso contrario non sono retribuiti.

Supplenza e guida turistica. Quale incompatibilità?

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Carla – Sono una docente precaria e lavoro saltuariamente come guida turistica (prestazione occasionale) naturalmente al di fuori degli impegni scolastici. Ho fatto sempre  richiesta al dirigente scolastico per avere il permesso che mi veniva regolarmente rilasciato facendo riferimento all’art 58 del 29/93 e successive integrazioni e alla C.M.446/98 e così continua ad esserlo per una scuola, per l’altra scuola l’altro dirigente scolastico sostiene che non può concedermi un permesso come prima ma  mi chiede di dovere comunicare ogni volta cosa/quando/con chi/quante ore etc……..perchè dice che la normativa è cambiata. Chi ha ragione ? Come mi devo comportare ? Io penso che quanto mi chieda il secondo dirigente non abbia niente a che fare con il mio tipo di attività ma piuttosto con  chi abbia un’attività continuativa ma saltuaria fissa. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Carla,

a parere di chi scrive l’attività di guida turistica è inquadrabile come libera professione.

Pertanto la norma a cui fare riferimento è il comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 il quale dispone:

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Dovrai quindi farlo presente al secondo Dirigente in quanto l’attività, una volta autorizzata, non va più “giustificata” sempreché anche dopo concessa non risulti incompatibile con l’orario di insegnamento e di servizio ovvero vengono a mancare i presupposti per cui è stata autorizzata.

Monetizzazione delle ferie: mancata fruizione delle ferie per cause non imputabili al dipendente

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Giovanni  – Salve, mi chiamo Giovanni e sono un docente di scuola secondaria superiore. Visto alcuni miei problemi fisici, volevo dei chiarimenti in merito alla normativa da applicare per il pagamento delle ferie non godute in caso in cui un docente risulti malato durante i periodi di vacanze natalizie e/o pasquali. Per non permettere alla scuola di sottrarre i giorni di ferie non godute  dal periodo di sospensione natalizia o pasquale, è necessario coprire  l’intero periodo con certificazione medica o basta una certificazione  medica di un solo  giorno prima delle vacanze e un’altra nel primo giorno di lezioni dopo  le vacanze ? In attesa di un suo riscontro la ringrazio anticipatamente. Distinti Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giovanni,

l’art. 1 comma 54 della Legge di stabilità per il 2013 ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8)  i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

In particolare, ai docenti supplenti con contratto per supplenza breve o fino al 30/6 sono state disapplicate la facoltà di non fruire delle ferie durante il periodo di  sospensione delle lezioni e tutte le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di “monetizzare” le stesse.

La monetizzazione delle ferie per tale personale avviene limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

In poche parole, se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle ma potrebbe, comunque ai fini della monetizzazione tali giorni saranno sottratti al monte ferie spettantegli.

LARAN ha avuto modo di precisare  che il divieto di monetizzazione non opererebbe in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.

Pertanto, a mio avviso, se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui avresti potuto fruire delle ferie sei collocato in malattia, le ferie, in quanto non è stato possibile fruirle per una causa non dovuta al dipendente, andranno monetizzate.

Se invece la malattia si interrompe l’ultimo giorno di lezione e dovesse anche riprendere il primo giorno utile, non comprendendo quindi il periodo di sospensione delle lezioni, le ferie non potranno essere monetizzate.

Supplenze e posti disponibili prima del 31/12: decesso del titolare e supplente in vigenza di contratto

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Giuseppe – Ho un’informazione da chiederti, quest’anno ho avuto una supplenza su una cattedra di 12 ore sulla classe di concorso A059, fino al 2 di novembre, come sostituzione su  una malattia. La docente che sostituivo é deceduta in questi giorni, il mio contratto è decaduto? Non esiste la continuità didattica? Grazie per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

ai sensi dell’art 1 comma 1 e 2 del D.M. 131/07 nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con l’utilizzazione delle Graduatorie ad Esaurimento per:

  • supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
  • supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico.

Pertanto, trovandoci prima del 31/12, nel caso in questione non è possibile vantare nessuna continuità didattica.

Il posto resosi disponibile è di competenza dell’UST e la scuola dovrà obbligatoriamente “restituirlo” all’ufficio scolastico territoriale il quale lo dovrà assegnare dalle graduatorie ad esaurimento (solo  esaurite quest’ultime si scorreranno quelle d’istituto).

 

L’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per sostituire i colleghi assenti

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Scuola – Nella secondaria di primo grado un insegnante di sostegno può essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti qualora sia assente l’alunno disabile?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 13 comma 6 della L. 104/92 dispone che “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.

L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa: “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

Il docente di sostegno è quindi a tutti gli effetti un docente della classe e un suo diverso utilizzo, anche in assenza dell’allievo disabile, non è assolutamente giustificato.

Se poi, come avviene in alcune scuole, la supplenza viene effettuata in presenza dell’allievo la cosa è ancora più grave.

Pertanto, noi ricordiamo ai docenti di sostegno di rifiutarsi di effettuare le supplenze perché non obbligati;

ricordiamo invece ai Dirigenti (compresi quelli che trovano scuse perché “non ci sono soldi per pagare le supplenze”) che le supplenze, anche brevi, non sono a carico del fondo di istituto ma vengono pagate dal MEF e che si può  nominare il supplente anche per l’assenza del titolare di un solo giorno…

Nota MIUR 9839/2010:

” Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.

Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. “

Immissioni in ruolo ad ottobre: si prenderà servizio il prossimo anno scolastico

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Stefania – Il miur Lazio convoca per la prissima settimana alcuni idonei al concorso 2012 per eventuale contratto a tempo indeterminato. Ovvero per entrare in ruolo. La classe di concorso é A033.

Non trattandosi di un periodo dove solitamente avvengono queste convocazioni, vorrei sapere se è possibile che ci chiedano di entrare in servizio subito e quindi ci facciano scegliere una sede come ai colleghi ad agosto oppure dal prossimo settembre. Grazie mille

Lalla – gent.ma Stefania, tutti i contratti a tempo indeterminato stipulati dopo il 31 agosto 2014 comportano la nomina giuridica dal 1° settembre 2014 ed economica dal 1° settembre 2015. Il Miur lo ha indicato nelle istruzioni operative del 7 agosto 2014

La redazione di OrizzonteScuola.it ha spiegato la differenza in questo articolo Immissioni in ruolo: cosa significa “nomina giuridica” ed “economica”

Pertanto, qualora dovessi essere destinataria di una assunzione a tempo indeterminato nelle prossime convocazioni, non dovrai assumere subito servizio.

Durante quest’anno scolastico, puoi quindi dedicarti anche ad altra attività lavorativa. Molto spesso capita che il docente interessato sia destinatario di una supplenza, ma nulla toglie che si possa svolgere un’altra attività, in attesa dell’assunzione economica in servizio.

Insegnante di ruolo in pensione, supplente a casa?

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Susanna - Buonasera Lalla, ti scrivo da totale ignorante in materia. Ho accettato una supplenza da GI (sono in seconda fascia) fino al 18 ottobre, ma con la parola della segreteria e della Preside che sarebbe stata fino a Natale, se non per tutto l’anno.

Lalla - gent.ma Susanna, la parola non conta nulla. Non si assegnano supplenze "sulla parola", hai semplicemente un contratto fino al 18 ottobre.

Susanna - Oggi la Preside mi ha detto che la docente che sostituisco (è in malattia ed inoltre usufruisce della 104 per la madre) oggi ha fatto domanda per la pensione ( lei è del 52) e nel caso in cui questa domanda venisse accettata io perderei il posto perchè le ore dovrebbero essere restituite al Provveditorato e quindi non tornerebbero a me! Ma questa cosa è davvero possibile?

Lalla – sì, è possibile. Abbiamo spiegato nella Guida

Supplenze. Da Graduatorie ad esaurimento posto vacante e disponibile prima del 31/12. Solo se esaurite da Graduatorie di istituto Leggi tutto che gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al  termine dell’anno scolastico, sono conferiti dall’ufficio scolastico territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007.

Quindi se il collega dovesse ricevere autorizzazione al pensionamento il suo diventerebbe un posto vacante da assegnare tramite scorrimento prioritario delle graduatorie ad esaurimento. Solo se queste dovessero risultare esaurite (cioè tutti gli iscritti hanno già una supplenza) potranno essere utilizzate le graduatorie di istituto.

Susanna – Io ho 4 classi tra cui anche i quinti… ma è normale far cambiare tutti questi professori (ne hanno nominato uno fino all’avente diritto, poi me, e ora non si sa chi arriverà) a degli studenti in procinto di fare gli esami? Ma davvero non esiste qualcosa sulla continuità didattica che mi possa far restare in quella scuola? La supplente sono io, se la docente di ruolo non torna non dovrebbe rimanere a me quella cattedra? Grazie e buon lavoro!

Lalla – al momento hai una supplenza breve, mentre se cambia la tipologia di assenza cambia anche la modalità di conferimento della supplenza. Purtroppo avevamo sperato che quest’anno potesse essere l’anno buono per ridurre al minimo l’avvicendarsi degli insegnanti, ma così non è stato.


Aggiornamento seconda e terza fascia personale Ata

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Gerardo - In riferimento all’oggetto vorrei sapere quando ci sarà l’aggiornamento? La seconda fascia è stata dimenticata visto che si parlava che doveva uscire a giugno? Sarà come quella dei docenti che ci ha il servizio va in seconda e chi no va in terza? Resto in attesa di sapere la risposta – saluti e buon’anno scolastico a tutti

Lalla - gent.mo Gerardo, posto che le graduatorie degli insegnanti non funzionano come dici tu (la differenza tra l’inserimento in II o III fascia non è il servizio, ma il possesso dell’abilitazione all’insegnamento), la differenza tra le tre fasce del personale ATA è invece indicata in questa Guida Graduatorie ATA e le tre fasce: come sono composte

L’aggiornamento della III fascia ATA è in corso. Entro l’08 ottobre si doveva presentare la domanda cartacea, mentre entro il 5 novembre 2014 si completerà l’operazione inserendo on line la scelta della scuole.

Non è invece previsto l’aggiornamento della seconda fascia ATA, che

è ad esaurimento, non sono previsti nuovi ingressi. Vi accedeva con 30 giorni di servizio, anche non continuativi, nel profilo professionale richiesto. Periodicamente si procede al rinnovo della scelta delle sedi (l’ultimo aggiornamento risale al 2012).

Graduatorie di istituto: quali garanzie per coloro ai quali il punteggio non è stato rettificato al SIDI?

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Maria Carmina - Cara Lalla sono un insegnante di scuola dell’infanzia precaria mi hanno rettificato il punteggio relativo alla classe di con concorso AAAA e EEEE con il VII decreto non portando nessuna rettifica alle graduatorie definitive ora mi sono presentata con una domandina di rettifica a tutti i miei 10 circoli chiedendo la rettifica manuale e la mia posizione attuale con il punteggio rettificato ed ho constatato che sono tra le prime, ma la cosa che mi lascia indignata e disgustata e’ che alcune segreterie non mi hanno garantito il servizio perché io nel sistema non esisto con quel punteggio e a loro potrebbe sfuggire.

Ma mi chiedo siamo docenti di serie C noi del VII decreto?Non abbiamo diritto ad una rettifica da parte del SIDI come tutti gli altri? Sono disperata e temo di non lavorare !!! Aiutami

Lalla - gent.ma Maria Carmina, naturalmente questo VII (!) decreto di rettifica fa riferimento ad una particolare provincia, che non hai indicato. Condivido la tua indignazione per il modo in cui vengono gestite le graduatorie di istituto.

La risposta ricevuta dalla segreterie non può che destare preoccupazione, per cui per cautela fino a quando non avrai una supplenza stabile (potrebbe verificarsi presto, dato il tuo buon posizionamento) controlla quasi giornalmente tutte le segreterie, a costo di essere invadente, almeno fino a quando non ti assicureranno di aver capito che nelle convocazioni dovranno tener conto anche dei decreti manuali.

Saranno ripescati gli idonei alla selezione 2013/14 per l’accesso al corso di sostegno?

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Adelaide – Ho partecipato al TFA di sostegno Roma Tre risultando idonea ma non ammessa, vorrei sapere se c’è qualche possibilità anche per me di poter partecipare al corso?

Lalla – l’attuale normativa non prevede il "ripescaggio" di eventuali idonei della selezione a.a. 2013/14 nella tornata successiva. Capisco che il quesito viene posto perchè anche per quanto riguarda il TFA ordinario la normativa è stata modificata con il decreto relativo al secondo ciclo, permettendo l’ingresso in sovrannumero di varie categorie, tra cui appunto gli idonei – coloro che avevano superato tutte le prove e non sono state ammessi perchè non rientravano nel numero di posti messi a disposizione dall’Università prescelta.

Siamo quindi in attesa di capire se anche al corso di sostegno possa essere applicato lo stesso meccanismo.

Graduatorie di istituto: si può lasciare supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto?

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Carla – Gentile Lalla, attualmente lavoro in una scuola media con un incarico fino all’ avente diritto. Tra poco, le scuole riconvocheranno con le nuove graduatorie per gli incarichi definitivi. La mia domanda è questa : se ad una prima convocazione si accetta un incarico al 30 giugno e dopo qualche giorno c’è la possibilità di accettare una cattedre al 31 agosto presso un’ altra scuola, si può lasciare il 30 giugno per il 31 agosto? In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Lalla - gent.ma Carla, le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze, diramate dal Ministero dal Ministero con la circolare del 27 agosto 2014 ci dicono che tale cambio è possibile “unicamente nel periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti”.

Nell’attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto individuare il periodo di “espletamento delle operazioni” è piuttosto difficile, ma se – come dici tutte le scuole chiameranno più o meno negli stessi giorni, quelli potranno essere considerati a tal fine.

Il cambio, dicevamo, può avvenire in quei giorni purchè “prima della stipula dei relativi contratti”, quindi se accetti una supplenza al 30 giugno e sai di voler cambiare per una al 31 agosto devi chiedere in segreteria di non prendere servizio, purchè appunto il cambio avvenga in tempi ragionevoli.

Da Graduatorie di istituto è un’operazione un po’ difficile da gestire, vedi tu se è fattibile e ne vale la pena.

Graduatorie insegnanti: Master + ECDL nello stesso anno accademico?

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Sono un’insegnante precaria e sto svolgendo un master di 3 punti per aumentare il mio punteggio.. posso, nello stesso anno, iscrivermi e sostenere l’esame ECDL?

Lalla – gent.ma, non ci risultano incompatibiltà tra i due corsi. L’incompatibilità infatti riguarda i corsi universitari, poichè in ciascun anno accademico non può essere conseguito un numero di crediti superiore a quello indicato per anno (0 CFU).

L’ECDL (cioè la certificazione informatica) ha un funzionamento diverso: ci sono vari moduli ed esami, ma non si tratta di esami universitari e a questi non vengono attribuiti crediti.

Tabelle di valutazione titoli II e III fascia delle graduatorie di istituto

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