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Trasferimento o ritiro dell’allievo disabile: il docente di sostegno come dev’essere impiegato?

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Anna  – sono un’insegnante inserita nelle graduatorie d’istituto di seconda fascia, nominata dal dirigente fino al 30/06/2014 su un posto di sostegno. il bambino che seguo’ nel mese di dicembre si trasferira’ in una provincia diversa da quella dove oggi lavoro, vorrei sapere se’, quando il bambino si trasferira’, continuero’ a lavorare fino allo scadere del contratto oppure il contratto si rescinde in automatico. in attesa di una risposta porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,

si premette che il docente di sostegno, ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo in disabilità a lui affidato. Pertanto  un’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è illegittima e il dirigente scolastico non potrà che procedere alla relativa utilizzazione del docente di sostegno (anche nei casi in cui tale docente sia “solo” supplente del titolare) fino alla naturale scadenza del contratto.

La Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 455 del 25 ottobre 2005 ha accolto il ricorso di una docente assunta tempo determinato su un posto di sostegno che era stata licenziata prima della scadenza del contratto individuale di lavoro dopo che l’alunno a lei affidato aveva cambiato scuola.

La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva già dato ragione alla docente e ritenuto che non sussistessero le condizioni di “giusta causa” per la risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro come invece aveva sostenuto la scuola.

Il giudice ha decretato:

  • che l’assunzione di un docente di sostegno va al servizio della scuola e non del singolo alunno;
  • che l’amministrazione nel caso dei dipendenti a tempo determinato è tenuta ad osservare il termine finale indicato sul contratto individuale di lavoro.

Principio quest’ultimo richiamato dall’ARAN nei casi di rientro anticipato del titolare.

l’UST di Bari (nota Prot. n. 5628 Area I – UU.OO. II-III  del 31.10.2008) affrontò la questione in questi termini:

  • Trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza

In caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all’alunno nella scuola di partenza”.

  • In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune

“In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all’alunno disabile”.

La nota poi specifica:

Nel caso di trasferimento dell’alunno in scuole di comune diverso sarà, comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell’insegnante assegnato all’alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto”.

Mentre in Sicilia, l’intesa sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale docente, ATA ed educativo per l’a.s. 2013/2014, ha stabilito:

  • Il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posti di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nella classi assegnate, sarà utilizzato dal dirigente scolastico preferibilmente all’interno della medesima classe o in subordine nell’ambito della stessa istituzione scolastica in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei Docenti all’interno del Piano annuale delle attività dell’Istituzione Scolastica. In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione dei docenti assenti.

In caso di trasferimento dell’alunno in altra scuola, il docente, potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.

  • Il docente con incarico a tempo determinato,nel caso di trasferimento dell’alunno, seguito dal docente per intero orario di cattedra/posto, nell’ambito dello stesso comune o distretto (nelle aree metropolitane) dovrà seguire l’alunno nella nuova sede.

Qualora l’alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell’ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano determinate esigenze.

Il consiglio è quindi quello di parlarne subito con il Dirigente ed eventualmente interpellare l’Ufficio scolastico di competenza. In ogni caso è da escludere la revoca del contratto.


Per i docenti non è possibile il recupero delle ore prestate in supplenze

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Claudia – durante le prime settimane di scuola la referente di plesso mi ha chiesto di fare delle supplenze, assicurandomi che avrei potuto mettere quelle ore a recupero. Io, sapendo che la settimana seguente avrei  chiesto dei permessi con recupero per due visite, ho accettato di fare le supplenze. Più tardi, una collaboratrice della Preside mi ha detto che il recupero si effettua solo successivamente al permesso: secondo lei, le supplenze che io ho fatto antecedenti al permesso, sono supplenze a pagamento. Le ore che io ho chiesto per il permesso, quindi, le dovrei ancora recuperare. Potresti dirmi se ciò che dice la collaboratrice della Preside è vero?Grazie per il tuo aiuto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Claudia,

per i docenti non è prevista da nessuna norma la compensazione o il recupero delle ore prestate in supplenza.

Le ore prestate per la sostituzione dei colleghi assenti, quindi, devono necessariamente essere retribuite.

Esiste invece una norma che regola i permessi brevi e il loro recupero. Unico modo quindi per poter recuperare le ore non prestate.

L’art. 16 del CCNL/2007 dispone che:

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

 

 

Il collegio dei docenti non può “costringere” i docenti di sostegno a partecipare ai viaggi di istruzione

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Luciana – sono un’insegnante di tedesco che si trova a lavorare per la prima volta su sostegno da non specializzata. La mia scuola  (istituto comprensivo – Scuola media) ha deciso di far deliberare al Collegio docenti l’obbligo per gli insegnanti di sostegno di partecipare ai viaggi d’istruzione. Chiedo…è possibile fare qualcosa del genere senza la disponibilità effettiva dei docenti? Quali sono i riferimenti normativi ai quali fare riferimento? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Luciana,

il collegio dei docenti non può assolutamente deliberare una cosa simile. Inoltre, visto che le deliberazioni sono effettuate a maggioranza, all’interno dello stesso collegio, non penso che i tuoi colleghi non si accorgano di una simile sciocchezza.

I viaggi di istruzione non sono previsti contrattualmente nel senso che non sono obbligatori, né per la scuola organizzarli, né per i docenti parteciparvi. Sono infatti attività supplementari alla cui base vi deve essere sicuramente un’organizzazione preventiva da parte degli organi collegiali, dall’altra, però, una disponibilità dei docenti ad accompagnare gli allievi. Altrimenti come sarà possibile organizzare un’uscita o in viaggio d’istruzione? Con quali accompagnatori?

Detto questo, il collegio docenti ha sì un potere deliberante, ma questo potere non può certo essere quello di costringere dei docenti a partecipare ai viaggi di istruzione. Ci mancherebbe pure…

Pertanto, all’interno del collegio dei docenti e durante l’eventuale delibera, che riguarderà i viaggi di istruzione, il docente (di sostegno o no) darà o meno la sua adesione alla partecipazione. Si suggerisce di fare inserire a verbale tale decisione.

Una volta acquisite le adesioni , ci si renderà conto se i viaggi possono effettuarsi oppure no.

La docente in anno di prova non matura la continuità didattica

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Donatella – Buongiorno, sono una docente di scuola primaria che dall’anno 1986 presta servizio nello “stesso plesso” dell’I.C. di appartenenza.  Per il prossimo anno scolastico 2015/2016 nel plesso ci sarà la contrazione di posti perchè da 2 classi quinte uscenti entrerà una sola classe prima. Io risulterò senza continuità sulla classe perchè terminerò la classe quinta e rischierò di dover cambiare plesso (siamo tre docenti uscenti dalle quinte, però nella graduatoria di istituto ho meno punti rispetto alla mia collega che è nel mio plesso da 9 anni).

Nel plesso è arrivata quest’anno (2014/2015) una docente in anno di prova (assegnata sulla classe prima), perciò con sede non ancora definitiva (se non sbaglio la docente nell’anno di prova ha una sede considerata  provvisoria).  Qualora il prossimo anno, superato l’anno di prova, alla docente venga confermata come sede definitiva quella dell’anno  precedente (quindi il mio stesso I.C.)…chiedo a Voi gentilmente se la docente in questione avrà la precedenza su di me nel plesso, per  continuità sulla classe in cui ha prestato servizio nell’anno di prova. Oppure, una volta confermato il ruolo, non ha continuità sull classe dell’anno precedente perchè era considerata sede provvisoria? Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione e resto in attesa di una risposta. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Antonella,

la docente in anno di prova “appartiene” all’UST di competenza e non ha sede definitiva. E’ anche per questo motivo che nell’anno di prova non può essere inserita nella graduatoria interna di istituto della scuola in cui presta servizio.

Tale docente avrà, nell’anno scolastico successivo alla prova,una sede definitiva (assegnata anche d’ufficio) in cui sarà considerata come ultima arrivata e nella quale comunque comincia a maturare la continuità di servizio.

Pertanto, anche se la docente in questione dovesse vedersi assegnata come sede definitiva quella in cui ha prestato servizio nell’anno di prova, in tale sede è come se prestasse servizio per la “prima volta” in merito ad un’eventuale continuità didattica.

ATA e art. 59: la supplenza come docente deve essere almeno fino al 30/6

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Bruna – nella mia scuola una assistente amministrativo di ruolo ha ricevuto una  convocazione per un incarico di docenza fino al 30 ottobre 2014. Lo può  accettare e come deve essere calcolata l’assenza? aspettativa per altro  incarico? Faccio notare che l’eventuale incarico non è annuale.  Ringraziando anticipatamente porgo un saluto cordiale.

Paolo Pizzo – Gentilissima Bruna,

l’art. 59 (personale ATA) del CCNL Comparto Scuola recita:

1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

  • L’ARAN ha avuto modo di precisare con nota Prot. 1289 del 17 febbraio 2004 che:

Gli artt. 33 e 58 [ora 36 e 59], nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente 1 ‘integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”.

  • Il MIUR con nota Prot. n. 18543 del 13 novembre 2008 ha esteso tale possibilità anche ai contratti fino avente diritto per il personale ATA:

per fornire  alcuni chiarimenti in merito ai contratti sottoscritti da personale ATA nel corrente  anno scolastico su posti disponibili entro la data del 31 dicembre, con durata fino alla nomina dell’avente diritto, ex art. 40 Legge 449/97.  Sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un  anno prevista dai citati articoli del CCNL, si ritiene che i contratti in oggetto  possano considerarsi ammissibili, dal mo mento che, in situazione di ordinaria  gestione, trattandosi della copertura di posti disponibili per tutto l’anno  scolastico, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all’assegnazione di  supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno,  con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine.

Pertanto, restano escluse dall’applicazione degli artt. 36 e 59 le supplenze brevi per sostituzione di personale temporaneamente assente (es. malattia o maternità) anche se fino al termine delle lezioni.

Il posto, infatti, deve risultare libero almeno fino al 30/6 (rientrano quindi in questa casistica anche i posti, già occupati da titolari o supplenti, che si rendono di fatto disponibili, per qualsiasi causa, entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico).

Non è dunque possibile per il personale ATA di cui al quesito, assunto a tempo indeterminato, accettare una supplenza “breve”.

Quando al supplente spetta la continuità didattica dopo un lungo periodo di assenza del titolare

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Lorenzo  – Salve,sono un insegnante precario in una scuola secondaria di primo grado presso cui ho un contratto di 12 ore su classe di concorso A059 sino al 30/06/15 ed in completamento 6 ore di sostegno sino al 14/05/15. La collega titolare del sostegno ha lasciato queste 6 ore per allattamento e rientra in servizio dal 13/10 corrente mese. Dato che le mie 6 ore saranno distribuite su un’unica classe in cui ci sono esigenze particolari, volevo capire se al termine del periodo garantito per legge di allattamento, il mio contratto in scadenza a metà maggio deve essere prolungato d’ufficio per garantire la continuità didattica, anche se trattasi non di materia curriculare ma di sostegno. Premetto che la collega titolare dalla data del suo rientro non farà alcuna ora nella classe in cui io svolgerò attività di sostegno. La ringrazio sin d’ora per la risposta e le chiederei gentilmente anche se potesse girarmi i riferimenti normativi riguardanti la mia situazione.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Lorenzo,

dovrai rimanere tu in servizio, per continuità didattica, fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini (ed eventuale esame di terza media).

L’art. 37 del CCNL/2007 prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

La norma non fa nessuna differenza né tra ordini di scuola, né tra materia curricolare e sostegno.

Indennità DSGA e tassazione separata

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DSGA – Buongiorno, il Dsga dello scorso anno, che è stato assente da gennaio 2014 ad agosto 2014,  chiede che l’indennità di direzione venga pagata per il periodo 01/09/2013 al 31/12/2013 con Irpef a tassazione separata. L’art. 17 del dpr n. 917/1986 non include che questi emolumenti possano essere soggetti a tassazione separata a quanto ho capito. La contrattazione è stata approvata a maggio/giugno 2014. Il dsga che l’ha sostituito non ha provveduto ai pagamenti entro il 31/08/2014. Ad ottobre dopo aver provveduto ai vari adempimenti di inizio anno, ho eseguito  il pagamento dell’indennità di direzione includendo tutto il periodo spettante con imputazione periodo di competenza dal 01/10/2014 al 31/10/2014. E’ corretta la richiesta del Dsga? Mi date i riferimenti normativi? Si allega anche la richiesta del dsga. Nel ringraziare porgo distinti saluti.

FP – Gentile DSGA,

ad avviso dello scrivente, per il compenso di cui al quesito, la tassazione utilizzata deve essere esclusivamente quella corrente per l’intera somma.
Si precisa, che  la tassazione separata è una modalità prevista dalla normativa  per motivi di equità fiscale ovvero si applica a quei compensi che si formano in un lungo periodo di tempo e vengono liquidati in unico periodo di imposta.
Il suddetto beneficio non deve essere applicato a qualunque compenso, la cui competenza va oltre  il limite del periodo di imposta.

I redditi a cui è possibile applicare la tassazione separata, previsti dalla normativa sono (rif. artt. 17 e 21 TUIR):
• Trattamento di fine rapporto,
• Prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale,
• Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti
• Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
• Indennità di mobilità
• Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e
delle società di persone
• Indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili
• Indennità percepite da sportivi professionisti, al termine dell’attività
sportiva
• Plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da più di cinque anni
• Plusvalenze realizzate a titolo di cessione a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
• Somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal
reddito complessivo o per i quali si é fruito della detrazione in periodi di
imposta precedenti.

Il punto “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti”, può destare qualche dubbio.

In merito si precisa che la specificità dei compensi, come quello riferito nel quesito,  deriva dal fatto che l’attività si conclude nel periodo di imposta ove avviene la liquidazione; motivo per cui non possono essere considerati arretrati.

L’art. 17 del TUIR, sopra citato, specifica infatti che debbono intendersi emolumenti arretrati soltanto “gli emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti …..”
A conferma di quanto appena affermato, si consiglia di leggere la  circolare della Agenzia delle Entrate 5 febbraio 1997 n.23 e la risoluzione 9 ottobre 2008 n. 377.

ATA: contratti fino all’avente diritto da III fascia 2011/14

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Pasquale - Sono un assistente tecnico di terza fascia con supplenza breve. Per lunedi sono stato convocato come docente dalle graduatorie di terza fascia (quelle dello scorso triennio) su un posto fino all avente diritto. Al di là del l’opportunità o meno di accettare l eventuale incarico (le nuove graduatorie definitive per docenti terza fascia nn tarderanno ancora per molto credo) é possibile farlo? Grazie tante

Lalla – gent.mo Pasquale, confermiamo che è possibile accettare tale supplenza. Il Ministero lo ha chiarito nella nota dell’08 settembre 2014 "Si coglie l’occasione per chiarire che, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97"

Quanto potrebbe durare la nomina? Il Ministero ha emanato una tabella di marcia molto serrata per le segreterie scolastiche alle prese con la valutazione delle domande, secondo la quale già a dicembre dovremmo avere le nuove graduatorie definitive. E tuttavia noi avanziamo qualche dubbio, come del resto la FLC CGIL. Staremo a vedere, in ogni caso anche le supplenze fino all’avente diritto sono occasione per maturare servizio nella scuola statale, primo passo verso l’obiettivo dei 24 mesi per l’accesso alla graduatoria permanente.

ATA terza fascia. Pubblicazione graduatorie tra novembre e dicembre. Ma il condizionale è d’obbligo


Graduatorie III fascia ATA: non conta l’ordine in cui le scuole vengono inserite

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Lorenzo – Sono un giovane diplomato che ha appena completato la procedura di inclusione nelle graduatorie d’Istituto di 3* fascia per il triennio 2014/2017, ma al momento di inserire online le 30 istituzione scolastiche, non le ho potuto inserire con un certo ordine di preferenza. Pertanto me le sono ritrovate in ordine sparso sul modulo pdf inviatomi dal MIUR. Volevo sapere se siete a conoscenza se è possibile attivare l’ordine di preferenza e se mi potete spiegare in che modo. Grazie e cordiali saluti.

Lalla – gent.mo Lorenzo, non esiste la possibilità di indicare un ordine di preferenza nella scelta delle 30 scuole del modello D3 su Istanze on line, per completare la procedura di aggiornamento/inserimento nella III fascia Ata.

E d’altronde non avrebbe senso tale scelta, dal momento che ogni scuola scelta avrà una propria graduatoria, dalla quale attingerà ogni volta che vi sarà la necessità di attribuire una supplenza per la quale si utilizza la III fascia. Se le supplenze venissero conferite tutte nello stesso momento, allora sì potrebbe avere un senso dire di voler scegliere, ma così non è.

Nella scelta potresti aver incluso scuole dalle quali possibilmente non avrai mai supplenze e altre da cui potrai essere chiamato più spesso: questo dipenderà dal fatto che nel modello D3 si trovino elencate in prima o ultima posizione, ma dal fatto che in quella scuola ci sarà maggiore bisogno di supplenze, circostanza che non può essere determinata a priori.

Pertanto il pdf è corretto, non conta l’ordine con cui il sistema le inserisce, anche se è diverso da quello che tu avevi elencato durante la compilazione.

ATA graduatorie terza fascia: scelta delle scuole è valida per 3 anni

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Debora - vorrei sapere, gentilmente, se una volta inserite le 30 scuole per bando ATA III fascia, nell’arco della graduatoria dei tre anni, in caso di cambio di residenza è possibile cambiare anche la scelta delle scuole così da poter essere più vicini alla propria abitazione? Grazie mille per la vostra disponibilità, resto in attesa di una vostra risposta. Distinti saluti.

Lalla – gent.ma Debora, la risposta è negativa. La compilazione del modello D3 su Istanze on line completa la procedura di aggiornamento/inserimento nella terza fascia per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Durante questi 3 anni di vigenza delle graduatorie non sono previste modifiche nè dei punteggi (chi acquisce punti di servizio o nuovi titoli culturali li dichiarerà nel 2017) nè delle scuole scelte, anche se ci dovesse trasferire nel frattempo in altra provincia o, come nel tuo caso, cambiare residenza.

E dunque, fin dove è possibile, la scelta delle scuole deve essere fatta anche in prospettiva. Se sai già che cambierai residenza tra 6 mesi magari ti conviene già adesso scegliere le scuole vicine alle nuove residenze; se dovessero chiamarti fai un sacrificio adesso ma poi sarai tranquilla per il periodo rimanente.

Graduatorie III FASCIA ATA: Allegato D3, LA GUIDA. Si compila entro 5 novembre 2014

In laboratorio utilizzano ancora solventi tossici: non voglio accettare la supplenza come ITP

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Tania – pochi giorni fa, il 6 ottobre 2014, sono stata chiamata per una supplenza come ITP di chimica sino alla nomina spettanti diritto. Eravamo rimasti che mi sarei dovuta presentare giovedì 16/10 per iniziare e che non dovevo preoccuparmi in quanto avrei avuto il supporto della professoressa di chimica che lavora da trent’anni lì nella scuola…

Tenendo presente che non amo fare le cose senza essere ben informata e preparata ho chiesto di essere ricevuta venerdì 10/10 per conoscere la docente di chimica, il programma ed il libro di testo.

Nel momento in cui sono arrivata mi viene chiesto di comunicare i miei dati personali e di fare subito una supplenza per una classe.

Feci presente che per me era la prima esperienza come ITP e che ero poco pratica. In tale giornata scoprii che la docente di chimica fu chiamata il 7/10 per andare in pensione e che quindi non avrei nessuno che possa guidarmi e farmi conoscere l’organizzazione del lab.

Sono stata in laboratorio ed ho visto che lavorano come 50 anni fa: fanno fare esperimenti sui banconi con solventi tossici e cancerogeni.

Io non me la sento più di operare in tale situazione … non credo sia giusto che i ragazzi vadano a contatto o possano inalare tali sostanze.

Come posso rinunciare a questa supplenza? Se rinunciassi andrei incontro a delle penali? Grazie mille

Lalla – gent.ma Tania, le modalità di conferimento di questa supplenza mi lasciano perplessa, tuttvia il quesito non riguarda questo, bensì la rinuncia ad un supplenza già accettata, seppure non hai ancora preso servizio (mi sembra di capire infatti che venerdì tu abbia svolto un unico giorno di supplenza e che l’incarico che avrà inizio giorno 16/10 sia invece legato ad altro contratto).

Nella guida Supplenze da graduatorie ad esaurimento e di istituto: rinuncia, assenza, abbandono servizio. Le sanzioni

  • La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate;

Va però precisato che trattandosi di una supplenza conferita fino alla nomina dell’avente diritto, le sanzioni possono essere applicate solo relativamente alle graduatorie da cui sei stata chiamata, quindi quelle del 2011/14. La sanzione non avrà quindi riflessi sulle nuove graduatorie 2014/17, quando saranno pubblicate in forma definitiva.

Per quanto riguarda il merito della questione, forse il fatto che la docente titolare abbia avuto il pensionamento potrebbe essere un bene, in quanto potrebbe essere sostituita da un docente che condivide le tue stesse idee e quindi insieme potrete "rivoluzionare" il Laboratorio, con i dovuti tempi e procedure. Questo significherà cioè che nella fase di passaggio magari gli alunni non potranno utilizzare il Laboratorio, circostanza che deve essere opportunamente spiegata a studenti e famiglie.

ATA Graduatorie III fascia: il servizio prestato all’interno dei progetti PON non è valutabile

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SCUOLA – Gentile redazione, si chiede se può essere valutato, e come, il servizio prestato in qualità di Assistente parentale svolto presso un Istituto Superiore Statale, all’interno dei Progetti PON (fondi Europei).
Si ringrazia, la segreteria

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, i servizi prestati all’interno di Progetti PON non possono essere valutati.

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

È, altresì, valutabile come servizio, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione con il MIUR, della durata minima di tre mesi fino ad un massimo di otto mesi, a partire dall’anno scolastico 2012-2013.

Graduatorie III fascia ATA: il solo diploma di perito agrario, consente l’accesso al profilo di addetto alle aziende agrarie?

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SCUOLA – Chi ha conseguito il diploma di "perito agrario e perito agrario special. per la viticoltura e l’enologia" nell’a.s. 2009/10 (durata studi 6 anni) oppure il diploma di "perito agrario specializzato per la viticoltura enologica (enologo) nell’a.s. 1975/76 (durata 6 anni), può partecipare alle domande di III fascia per addetto aziende agrarie (CR)?

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, il titolo d’accesso al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie è, per il triennio 2014/17, il diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro-industriale o operatore agro-ambientale. Pertanto la qualifica professionale è vincolante per l’accesso in graduatoria. Il diploma di maturità è valutato 3 punti, in aggiunta alla valutazione della qualifica professionale.

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 di cui al d.m. n. 104 del 2011, restano validi, ai fini dell’ ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

Graduatorie III FASCIA ATA: il servizio di parrucchiera presso l’ente “TEATRO” è valutabile?

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SCUOLA – Buon giorno, con la presente si richiede se il servizio prestato da una aspirante candidate alle graduatorie di AA E CS che ha prestato servizio in qualità di parrucchiera (prestazione occasionale LIV.3 e LIV.2) ed anche non occasionale presso l’ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA E DAL 1998 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA FONDAZIONE dichiarato come segue:

ANNO 1990 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 5
ANNO 1991 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 57
ANNO 1992 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCCASIONALE LIV. 3) gg. 70
ANNO 1993 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCCASIONALE LIV. 3) GG. 68
ANNO 1994 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV.2) gg. 79
ANNO 1995 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) gg. 77
ANNO 1996 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV.2) GG. 63
ANNO 1997 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV.2) GG. 35
ANNO 1998 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 31
ANNO 1999 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 55
ANNO 2000 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 69
ANNO 2001 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 161
ANNO 2002 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 187
ANNO 2003 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 178
ANNO 2004 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 189
ANNO 2005 PARRUCCHIERA (PRESTAZIONE OCC. LIV. 2) GG. 185
ANNO 2006 IMP.TEC.REP.PARRUCCHE LIV. 2 GG. 159
ANNO 2007 IMP.TEC.REP.PARRUCCHE LIV. 2 GG. 200
ANNO 2008 IMP.TEC.REP.PARRUCCHE LIV. 2 GG. 230
ANNO 2009 IMP.TEC.REP.PARRUCCHE LIV. 2 GG. 309
ANNO 2010 IMP.TEC.REP.PARRUCCHE LIV. 2 GG. 298
ANNO 2011 IMP.TEC.REP.PARRUCCHE LIV. 2 GG. 176
ANNO 2012 IMP.TEC.REP.PARRUCCHE LIV. 2 GG. 76
CONSIDERATO CHE LA CANDIDATA HA DICHIARATO CHE IL SUDDETTO SERVIZIO E’ STATO SOGGETTO A REGOLARE PRESENTAZIONE DI LIBRETTO DI LAVORO (LAORO A CHIMATA GIORNALIERA) E REGOLARE TFR VORREMMO SAPERE SE DEVE ESSERE VALUTATO COME PRESTATO PRESSO EE.LL. PER 0,05 AL MESE
GRAZIE IN ATTESA DI RISPOSTA SI PORGONO DISTINTI SALUTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA,

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

TFA sostegno 2014/15: in attesa di ripartizione dei posti e bandi

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Carla – sono interessata al corso di abilitazione al Sostegno. Sono abilitata nella mia materia e ho anche due anni di supplenza su Sostegno alle Secondaria inferiore. Mi confermate che sono scaduti i termini per l’iscrizione al test di preselezione? Grazie molte, Cordiali saluti

Lalla - gent.ma Carla, il secondo corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno (non è una abilitazione!) relativo all’a.a. 2014/15 non è ancora iniziato.

Abbiamo solo la sua indizione, con il numero di posti totali, nel dm n. 312 del 16 maggio 2014.

Seguirà la ripartizione di tali posti nelle Università che avranno programmato un’offerta formativa e la suddivisione per ordini di scuola. TFA sostegno a.a. 2014/15: presto decreto distribuzione posti

Successivamente le Università pubblicheranno i bandi, con le date di scadenza per le iscrizioni, e quindi le date per lo svolgimento della selezione. TFA sostegno: bandi forse ad ottobre/novembre 2014. Selezioni, programmi, titoli di accesso

Pertanto tieniti informata perchè al momento non ci sono state ancora le selezioni. Puoi confrontarti con i colleghi nel

Tfa Sostegno – Gruppo di studio – OrizzonteScuola


ATA terza fascia: contratti fino ad avente diritto in attesa delle nuove graduatorie

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Lucia - Ho fatto domanda di depennamento dalla provincia di Bologna a quella di Milano, tuttavia continuo a ricevere richieste di supplenza per Bologna. Posso accettarle?

Lalla – sì, confermiamo che in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive ATA (passerà ancora del tempo, data la sospensione della compilazione dell’allegato D3 su Istanze on line) le scuole devono conferire le supplenze dalle graduatorie del triennio 2011/14 con contratti fino all’avente diritto. Lo stabilisce la nota Miur dell’08 settembre 2014

Lucia – e se si il punteggio che accumulo come faccio a farlo valere per Milano? Grazie e buon lavoro…

Lalla – il punteggio che accumulerai in questo periodo è relativo all’a.s. 2014/15, quindi potrai farlo valere al prossimo aggiornamento, nel 2017. Nella pubblicazione delle graduatorie infatti troverai il punteggio dichiarato fino all’08 ottobre 2014, data di scadenza per la presentazione della domanda di aggiornamento di III fascia ATA.

TFA secondo ciclo Lettere: in alcune Università prova scritta con Storia e Geografia, in altre no

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Pietro – Gent.le redazione di Orizzonte Scuola, come è possibile che alcune Università pubblicano date e modalità svolgimento esami e altre no. Perchè Storia e Geografia in alcuni atenei ci sono in altri no: ma dov’è la serietà?!?! L’Italia un grande Paese troppo grande per gente che non sa governare: non una data, non un programma, né linee guida ….. ma in quale Paese civile abitiamo? Grazie

Lalla - gent.mo Pietro, le date arriveranno per tutti. Le Università sanno che devono concludere le selezioni entro il 30 novembre, pertanto l’arco temporale entro il quale inserire le date non è oramai molto ampio. Questo significa che, giorno più giorno meno, nelle prossime settimane tutte le Università svolgeranno le prove (hai ragione, conoscere le date sarebbe più utile rispetto all’incertezza, ma ai fini della preparazione il tempo è ormai quello).

Per quanto riguarda la richiesta di Linee Guida, esse fondamentalmente ci sono, così come anche i programmi. TFA secondo ciclo prova scritta: contenuti, modalità e tempistiche

Se le leggi attentamente comprendi perchè Storia e Geografia in alcuni atenei ci sono e in altri no. Uno dei criteri individuato dal dm n. 312 del 16 maggio 2014 è infatti “L’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce”.

Pertanto le Università possono scegliere come strutturare la prova, all’interno dei programmi indicati (gli stessi affrontati per il superamento del test di selezione).

Su questo c’è qualche polemica TFA secondo ciclo: prove scritte diverse per un’unica abilitazione. Lettera ma riteniamo che il Ministero non interverrà in questa fase (significherebbe bloccare la fase di selezione, senza nessuna garanzia – per i candidati – di avere maggiori possibilità di superare le prove).

Esisteranno prove più semplici di altre? Questa sarà una sensazione soggettiva, determinata dalla formazione individuale, dal segmento al quale si è dedicato maggiore spazio nella preparazione.

Forse un rilievo del genere avrebbe dovuto essere sollevato in precedenza, in fase di attivazione, sulla base dell’esperienza del I ciclo, nelle sedi apposite. A questo punto – mio parere – è  tardi perchè, come detto, si metterebbe in dubbio la partenza stessa del corso se si chiedesse di rivedere i criteri a ridosso delle prove.  A meno che non sia proprio questo l’obiettivo.

ATA Scelta scuole Istanze on line: chi ha già inoltrato dovrà rifare la procedura?

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Valentina - Gentile redazione, Sono una delle tantissime candidate alle graduatorie per il personale ATA di terza fascia. Ho provveduto a presentare domanda e a compilare il modello D3 per la scelta delle scuole. Dal vostro sito leggo, però, che è stata temporaneamente sospesa la possibilità di compilare il modello D3. A questo punto mi sorge un dubbio: la compilazione che ho effettuato, appena si sono aperti i termini, è andata a buon fine o dovrò preoccuparmi di ripeterla non appena sarà ripristinato il servizio? Vi ringrazio anticipatamente se vorrete chiarirmi questo interrogativo. Cordiali saluti.

Lalla - gent.ma Valentina, su questo punto il Ministero non ha detto nulla. A dire il vero il Ministero non ha pubblicato nulla nella sezione Notizie. L’avviso di sospensione è presente solo nella sezione Istanze on line, mentre dalla FLC CGIL apprendiamo che il blocco dovrebbe durare fino a lunedì 20 ottobre. Graduatorie ATA terza fascia. Blocco fino a lunedì, si attende proroga per modello D3

Sarebbe assurdo se, alla ripresa del servizio, risultassero cancellate le istanze già inoltrate con successo. Siamo fiduciosi che ciò non avverrà, tuttavia si renderà necessario controllare.

Supplenze: cos’è l’albo pretorio on line?

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Laura – Spett.le orizzonte scuola nella vs news letter ricevuta in data odierna c’era specificato che sull’albo pretorio on line era consultabile l’elenco delle scuole che stavano chiamando da graduatoria come e’possibile registrarsi?

Lalla – gent.ma Laura, l’albo pretorio non è un sito nel quale registrarsi, bensì una bacheca virtuale che i siti delle scuole dovrebbero avere (perchè è obbligatorio per legge) e su cui pubblicare i contratti di supplenza stipulati. Purtroppo, dal feddback ricevuto all’articolo

Supplenze. Con l’albo pretorio on line è possibile controllare le chiamate ci rendiamo conto che non sempre è così, che addirittura molte scuole non hanno neanche il sito internet. Tuttavia, se l’albo pretorio non esiste on line, nelle scuole c’è una bacheca – si chiama albo – in cui la Dirigenza deve pubblicare i contratti stipulati.

Laura – Sono una docente della scuola dell’infanzia iscritta nella graduatoria 2 fascia con abilitazione ma al momento sono assunta dalla vecchia graduatoria sull’avente diritto…e volevo sapere qualcosa in merito all’uscita delle nuove graduatorie.Ringrazio anticipatamente e in attesa di un vs cenno di risposta porgo distinti saluti

Lalla - la pubblicazione delle graduatorie definitive varia in ogni provincia, a seconda del momento in cui si completa la fase di revisione dei reclami. Quando possibile noi aggiorniamo la tabella Avvisi Uffici Scolastici

ATA: supplenza a collaboratore scolastico di ruolo art. 59

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Sono un collaboratore scolastico a tempo indeterminato, ho tatto domanda per la terza fascia, volevo sapere, gentilmente, in caso che vengo convocato per una supplenza che sia breve, fino avente diritto o annuale cosa succede al mio ruolo di collaboratore scolastico?

Da voci mi hanno detto che si può conservare il ruolo per tre anni. Volevo Sapere se tutto è esatto e quale decreto tratta questo argomento. Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro una buona giornata.

Lalla - gent.mo Silvio, è l’art. 59 del CCNL a determinare questa situazione.

"ART.59 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
(art.5 dell’ Accordo successivo per il personale ATA 8-3-2002)

1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno , mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali."

E tuttavia nella nota dell’08 settembre 2014 il Ministero ha concesso una deroga, laddove dice

"Si coglie l’occasione per chiarire che, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.

Le suddette supplenze fino all’avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola."

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