Anna – sono un’insegnante inserita nelle graduatorie d’istituto di seconda fascia, nominata dal dirigente fino al 30/06/2014 su un posto di sostegno. il bambino che seguo’ nel mese di dicembre si trasferira’ in una provincia diversa da quella dove oggi lavoro, vorrei sapere se’, quando il bambino si trasferira’, continuero’ a lavorare fino allo scadere del contratto oppure il contratto si rescinde in automatico. in attesa di una risposta porgo cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,
si premette che il docente di sostegno, ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo in disabilità a lui affidato. Pertanto un’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è illegittima e il dirigente scolastico non potrà che procedere alla relativa utilizzazione del docente di sostegno (anche nei casi in cui tale docente sia “solo” supplente del titolare) fino alla naturale scadenza del contratto.
La Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 455 del 25 ottobre 2005 ha accolto il ricorso di una docente assunta tempo determinato su un posto di sostegno che era stata licenziata prima della scadenza del contratto individuale di lavoro dopo che l’alunno a lei affidato aveva cambiato scuola.
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva già dato ragione alla docente e ritenuto che non sussistessero le condizioni di “giusta causa” per la risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro come invece aveva sostenuto la scuola.
Il giudice ha decretato:
- che l’assunzione di un docente di sostegno va al servizio della scuola e non del singolo alunno;
- che l’amministrazione nel caso dei dipendenti a tempo determinato è tenuta ad osservare il termine finale indicato sul contratto individuale di lavoro.
Principio quest’ultimo richiamato dall’ARAN nei casi di rientro anticipato del titolare.
l’UST di Bari (nota Prot. n. 5628 Area I – UU.OO. II-III del 31.10.2008) affrontò la questione in questi termini:
- Trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza
“In caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all’alunno nella scuola di partenza”.
- In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune
“In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all’alunno disabile”.
La nota poi specifica:
Nel caso di trasferimento dell’alunno in scuole di comune diverso sarà, comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell’insegnante assegnato all’alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto”.
Mentre in Sicilia, l’intesa sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale docente, ATA ed educativo per l’a.s. 2013/2014, ha stabilito:
- Il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posti di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nella classi assegnate, sarà utilizzato dal dirigente scolastico preferibilmente all’interno della medesima classe o in subordine nell’ambito della stessa istituzione scolastica in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei Docenti all’interno del Piano annuale delle attività dell’Istituzione Scolastica. In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione dei docenti assenti.
In caso di trasferimento dell’alunno in altra scuola, il docente, potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.
- Il docente con incarico a tempo determinato,nel caso di trasferimento dell’alunno, seguito dal docente per intero orario di cattedra/posto, nell’ambito dello stesso comune o distretto (nelle aree metropolitane) dovrà seguire l’alunno nella nuova sede.
Qualora l’alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell’ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano determinate esigenze.
Il consiglio è quindi quello di parlarne subito con il Dirigente ed eventualmente interpellare l’Ufficio scolastico di competenza. In ogni caso è da escludere la revoca del contratto.