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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Anno di prova e scelta della sede definitiva

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Antonella – Salve! Sono una docente immessa in ruolo quest’anno dal 1settembre 2014 (su posto di sostegno scuole medie AD00), da concorso 2012. Ho dovuto scegliere come sede provvisoria una scuola un po’ lontana da casa ma poiché ho una bimba di pochi mesi vorrei prendere il congedo parentale e rimandare l’anno di prova all’anno scolastico 2015-2016. In questo caso l’anno prossimo dovrò fare l’anno di prova sempre in questa sede scolastica in cui sono in servizio oggi? Oppure avrei la possibilità il prossimo anno di sceglierne un’altra (magari se ne renderà disponibile una più vicina a casa)? Grazie anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Antonella,

il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio richiesti: è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità ecc. tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 gg. effettivi di servizio.

Sarà il tuo caso.

L’anno di prova non è vincolante per la scelta della sede definitiva né,nel caso fosse rimandato, per un eventuale trasferimento negli anni successivi.

Il fatto quindi di rimandarlo non preclude al neo immesso in ruolo di effettuare domanda di trasferimento per la scelta della sede definitiva.

Pertanto, indipendentemente dall’anno di prova, potrai fare domanda di mobilità volontaria e svolgere poi l’anno di prova nella nuova sede.


Modalità di richiesta del congedo parentale

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Antonella – sono una docente a tempo indeterminato e vorrei usufruire di 5 giorni di congedo parentale per mia figlia minore di 8 anni.  La domanda va spedita con raccomandata A/R al Dirigente Scolastico della mia scuola? L’articolo 12  comma 7 del CCNL Comparto Scuola riferisce di inviare tale domanda all’ufficio di competenza, cosa si intende per ufficio di competenza? La scuola  o la mia sede INPS di competenza? Grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Antonella,

l’art. 12/7 del CCNL/2007 prevede che Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001 [congedo parentale], la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.

Intanto chiariamo che per “ufficio di appartenenza” si intende la propria scuola di servizio. L’INPS, infatti, non c’entra con nessuna pratica relativa la maternità/paternità per il personale della scuola.

Il riferimento quindi all’ufficio è semplicemente la segreteria scolastica della tua scuola. La prassi diffusa è quella di recarsi in segreteria dove troverai un modellino apposito in cui indicare tutte le informazioni relative al congedo compreso il periodo di fruizione. La domanda è ovviamente indirizzata al dirigente scolastico. Inoltre, la norma indica che la domanda può essere inviata…Questo è previsto oltre che come soluzione “ordinaria” anche perché  è possibile che durante la fruizione frazionata del congedo la docente intenda proseguire con lo stesso senza rientrare in servizio. Allora, se non vuole recarsi  fisicamente a scuola e riprodurre un’altra domandina può anche inoltrarla con una raccomandata (e ovviamente oggi è possibile farlo anche attraverso l’utilizzo della PEC).

ATA terza fascia e depennamento da precedente provincia

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Gianna - Nel triennio 2011/2014 ho presentato domanda per l’inserimento in graduatoria per il personale ATA in provincia di Roma. Quest’anno 2014/2017, ho presentato istanza di inserimento (mod. D2) nella provincia di Milano.

Il mio quesito è se avrei dovuto fare il Depennamento dalla provincia di Roma? Se sì, ciò mi può comportare l’esclusione da quest’ultima graduatoria? Grazie sin d’ora per la cortese attenzione.

Lalla – gent.ma Gianna, l’istanza di depennamento (modello D4) non riguardava la tua situazione, cioè non riguardava chi è iscritto esclusivamente in terza fascia.

Il modello D4 andava invece presentato da

  • chi è inserito nelle Graduatorie Permanenti per soli titoli del personale ATA ai sensi dell’Art. 554 del D.L.vo 297/94
  • e/o nell’elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico

Interruzione del periodo di flessibilità della maternità

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Doriana – sono una docente a tempo indeterminato in un istituto di istruzione secondaria superiore. Dovrei andare in maternità il prossimo 9 novembre ma vorrei chiedere di rimanere in servizio anche per l’ottavo mese. Ho acquistato la tua utilissima guida sulla maternità nella scuola, e ho capito che devo presentare prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria un certificato dell’Asl che attesti che posso rimanere in servizio. La mia domanda è la seguente: qualora decidessi di non rimanere in servizio per tutto l’ottavo mese, ma di restare, ad esempio, solo quindici giorni, che tipo di domanda devo presentare alla scuola? Basta una mia richiesta o devo farmi fare un altro certificato? E nella domanda da presentare alla scuola,devo comunque chiedere di rimanere in servizio per un mese, o devo decidere prima quanto tempo intendo restare? Fiduciosa di una tua risposta, ti ringrazio per il servizio offerto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Doriana,

Ai sensi della circolare n.43/2000 del Ministero del Lavoro il  periodo di flessibilità, quand’anche sia stata già accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante-parto inizialmente richiesto):

  • espressamente, su istanza della lavoratrice;
  • implicitamente, per fatti sopravvenuti.

Tale ultima ipotesi può verificarsi con l’insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro” e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.

In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di congedo di maternità “ordinario” non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso).

Ricordiamo inoltre che tale periodo di flessibilità non è per forza un mese ma può essere anche meno (es. 15 gg.).

Pertanto, dal momento che è previsto che la flessibilità possa interrompersi espressamente, su istanza della lavoratrice, vuol dire che nel momento in cui ne rilevi la necessità, dovrai presentare un’istanza in carta semplice in cui appunto dichiarerai la cessazione del periodo di flessibilità a suo tempo richiesto (in questo caso non è necessaria nessuna documentazione).

Sanzione disciplinare per alunno con sostegno

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Sono un docente di scuola media, volevo sapere se é possibile irrogare un provvedimento di sospensione ad 1 alunno con 9 ore di sostegno, ma non certificato con la L.104, per gravi e reiterati episodi di aggressività e violenza verificatisi a scuola. Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti

Maria Vitale Merlo - La risposta al tuo quesito è affermativa; la scuola (il consiglio di classe, possibilmente con Dirigente Scolastico presente e dopo aver convocato i genitori) può decidere di sospendere l’alunno.

Ovvviamente è necessario seguire l’iter previsto nel regolamento d’Istituto riguardante tutti gli altri alunni (alcuni regolamenti prevedono ad es. lavori "socialmente utili" da far svolgere prima che scatti la sospensione).

Riteniamo però necessario, se l’alunno è certificato, capire in sede di GLHO come poter intervenire, quali strategie mettere in atto per estinguere detto comportamento.

Un intervento disciplinare infatti non è mai fine a se stesso, ma ha finalità educativa. In ogni caso il comportamento dell’alunno esprime un disagio che va individuato e per il quale famiglia e scuola devono mettere in atto tutte le forme possibili di collaborazione.

Qualora

i genitori ritenessero ingiusta la sanzione per l’alunno, avranno diritto di rivolgersi all’Organo di garanzia (un organo costituito nelle scuole per garantire il rispetto dello Statuto degli studenti e studentesse.

La sanzione inoltre deve essere conforme a quanto indicato, e quindi sottoscritto da scuola e genitori, nel Patto di corresponsabilità educativa.

E’ sempre possibile lasciare un incarico da GI per altro da GAE

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Lucia -Ho accettato recentemente un incarico da graduatorie d’istituto posto sostegno fino al 30/06, oggi è uscita la convocazione dalle Graduatorie ad esaurimento del provveditorato di Perugia posto comune sempre con contratto fino al 30/06, vorrei sapere ,visto che sono la prima tra le convocate se posso lasciare il posto dato dalle g. D’istituito per quello del provveditorato, pur avendo le stesse caratteristiche. Ho sentito diversi sindacati e mi è stato detto che non posso accettare, ma prendendo visione dell’articolo 8 comma 3 del regolamento viene riportato tutt’altro. Cosa posso fare??  Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Lucia,

hai perfettamente ragione.

Il DM 131/07 all’art. 8/3 dispone chiaramente che “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento“.

Faccio notare ai sindacalisti che hai contattato (pensavo non ce ne fosse bisogno!) che nella norma in questione non si rinviene nessun vincolo in riferimento alla consistenza oraria o durata del posto conferito dalle GI.

Pertanto la norma non è chiara ma chiarissima, senza bisogno di pensarci su. Basta solo leggerla.

Computo dei permessi per chi svolge servizio in due scuole

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Giuseppe – sono un insegnante T. I. su due scuole: scuola “A” in servizio per 12 ore e scuola “B” in servizio per le rimanenti 6 ore. Posso beneficiare dei 3 giorni mensili di permesso per Legge 104. Il Dirigente della scuola “B” asserisce che nella sua scuola ho diritto ad assentarmi solo per un giorno al mese, essendo gli altri due di competenza della scuola “A” (ripartizione in base all’orario). Purtroppo nello stesso giorno ho ore sia  in una scuola che nell’altra, quindi quando prendo questo giorno mi viene conteggiato sia nella scuola “A” che nella scuola “B”, di conseguenza io beneficio di un giorno ma le scuole ne  conteggiano per due. Come posso fare a convincere i dirigenti che il giorno è solamente uno?. Ti ringrazio anticipatamente per la tua competente risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

non è a mio avviso corretto ciò che dice il Dirigente.

La legge e il CCNL/2007 si riferiscono ai permessi per la 104/92 da computare in giornate.

In particolare, l’art. 15/6 del Contratto dispone che I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

Detto questo, i giorni rimangono 3 (quindi né aumentano né diminuiscono) per chi svolge servizio in due scuole. Ciò vuol dire che se fruisci di un giorno il martedì in cui presti servizio in tutte e due le scuole, si deve obbligatoriamente contare “un giorno”. Non possono essere due i giorni (a meno che la giornata non è  cambiata ed è di 48 ore).

Questo appunto perché il permesso è computato in giornate. Altrimenti, se il martedì prestassi servizio in tre scuole avresti già terminato i 3 giorni!? Non scherziamo…

Ti suggerisco di porre questa domanda al Dirigente: se quando svolgo servizio in tutte e due le scuole dovessi ammalarmi, mi contate due giorni di malattia?

Fammi sapere la risposta.

Graduatorie terza fascia Ata: indicazioni per chi ha compilato prima della sospensione

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Raffaella - Ho compilato il modello D3 per la scelta delle sedi prima che il servizio su Istanze online si interrompesse, precisamente l’8 Ottobre. La compilazione è stata effettuata con successo, tant’è che ho anche stampato una copia di suddetto modello. Nel momento in cui il servizio istanze online è stato ripristinato, mi è comparso nuovamente il modello D3 da compilare, nonostante l’abbia già fatto e nonostante tale compilazione risulti anche su istanze (nella sezione archivio).

Che fare? Lascio tutto così o, per sicurezza, inoltro nuovamente la domanda? Sinceramente preferirei avere una risposta rassicurante prima di fare o l’una o l’altra cosa. Vi ringrazio in anticipo per la vostra cortesia. Cordialmente

Lalla – gent.ma Raffaella, è normale che nella tua pagina personale compaia nuovamente la domanda. Compare a tutti, sia a chi ha già presentato la domanda, sia a chi deve ancora inoltrarla, sia a chi non è neanche interessato alla compilazione.

Quindi non è questo il metro per capire.

Il Ministero con la nota del 23 ottobre 2014 ha chiarito che "

  • le istanze presentate nei giorni di attivazione della funzione conservano la loro validità, a meno che l’aspirante non intenda aggiornarla per recepire le nuove sedi dei CPIA.

Quindi, se sei soddisfatta delle scuole scelte e non vuoi cambiarle (con CPIA ma anche con altre) e la domanda risulta correttamente in archivio e nella tua mail personale, non devi far nulla.


Idonei Ssis dimenticati nel II ciclo TFA

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Valeria – Sono una Docente, in atto inserita nelle graduatorie di terza fascia. nel 2007 ho sostenuto le prove (scritto e orale) relative alla partecipazione al IX ciclo della SISSIS risultando tra i concorrenti idonei, alla fine delle stesse, ma non ottenendo una posizione utile per poter accedere alla scuola di specializzazione.

Ho appreso che gli idonei al I ciclo del TFA (tirocinio formativo attivo) possono essere inseriti in sovrannumero, quindi senza sostenere le prove di esame, nel TFA II ciclo.

Vorrei sapere perché non viene applicato lo stesso criterio per coloro che hanno sostenuto le prove scritte ed orali dell’ultimo ciclo della SISSIS? Ritengo che siamo in presenza di una palese disparità di trattamento e che sia un dirittom ineludibile quello di poter essere ammessi, ed essere inseriti in sovrannumero, alla partecipazione al TFA II ciclo anche per coloro che hanno superato le prove scritte e orali della SISSIS IX ciclo.

Vorrei evidenziare:

• che il IX ciclo SISSIS è stato l’ultimo della scuola di specializzazione e che ciò ha penalizzato fortemente tutti coloro che vi hanno partecipato cosa che non accade adesso per quelli del TFA I ciclo; infatti per i primi non è stato possibile frequentare un successivo ciclo, a differenza di quanto accade per gli idonei al TFA I ciclo che vengono ammessi in sovrannumero ai corsi del ciclo successivo;

• che nel bando del TFA I ciclo non era prevista nessuna forma di mantenimento e/o scorrimento della graduatoria per una eventuale partecipazione ad un nuovo ciclo di tirocinio formativo attivo;

• che per l’accesso alla SISSIS IX ciclo sono state sostenute prove di esame selettive a seguito delle quali sono state formate regolari graduatorie.

Sicura di un pronto e sollecito riscontro si rimane in attesa di notizie e chiarimenti.

Lalla - gent.ma Valeria, la verità è presto svelata. La realtà dei candidati idonei al I ciclo TFA non ammessi per esiguo (e cattiva distribuzione) del numero dei posti era di stretta attualità e, tramite l’interessamento di persone che hanno seguito da vicino la vicenda, si è giunti prevedere per essi l’accesso in sovrannumero al secondo ciclo TFA.

La categoria di cui parli tu è inesistente, nel senso che non trova adeguata rappresentanza al Miur. Bisogna dire che in estate – ma a bando già pubblicato – il discorso era stato attenzionato dal sindacato UIL TFA II ciclo. Ammettere in sovrannumero anche idonei alla Ssis e poi lasciato cadere nel dimenticatoio.

Mi auguro che nel frattempo tu abbia partecipato alle selezioni, perchè dubito possa essere prospettata una soluzione per questo ciclo TFA.

Anno di prova con decorrenza giuridica. Il Dirigente non ha nessuna discrezionalità

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Sara – Gentilissima redazione,lo scorso 13 ottobre sono stata immessa in ruolo con nomina giuridica al 1.09.2014. Attualmente sto lavorando in una scuola paritaria, quindi ho chiesto al mio provveditorato se, accettando uno spezzone (anche solo di poche ore) da GI fino al termine delle lezioni, posso comunque svolgere l’anno di prova. Il provveditorato ha risposto che non hanno indicazioni precise in merito e dipenderà dal Dirigente Scolastico decidere se farmi svolgere o meno l’anno di prova; l’unica cosa certa è che la supplenza deve riguardare la stessa classe di concorso in cui sono entrata in ruolo. Ho letto alcune risposte nel forum ma mi chiedo se, nello specifico riguardassero esclusivamente gli anni scolastici passati e se sia possibile questo margine di discrezionalità o se, al contrario, esiste una normativa di riferimento che dia una risposta chiara in un senso o nell’altro.  Grazie per il prezioso servizio che ci offrite.

Paolo Pizzo – Gentilissima Sara,

la nota MIUR prot 39/2001 afferma che “Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini”.

Come da nota USR Piemonte 163/2008 sono considerate materie affini, in riferimento al periodo di prova, quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo

Sempre il Ministero ritorna sull’argomento con la nota 3699/2008:

“si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio.

Va infine ribadito che l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.

Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell’art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.”

E ancora, con la nota 20 febbraio 2014:

Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica  1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo  nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività  didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).

Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio:

“…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto  nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie  affini…..”

Pertanto, non c’è dubbio sul fatto che si possa effettuare l’anno di prova anche se su supplenza secondo i criteri riportati nelle note.

Non esiste quindi discrezionalità del dirigente scolastico il quale è tenuto ad attenersi alle note sopra citate.

Quanto tempo dall’immissione in ruolo per chiedere passaggio di ruolo o trasferimento?

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Giusy – sono stata immessa in ruolo l’anno scorso sulla A043 a Milano ed ho superato anche l’anno di prova. Se volessi chiedere il passaggio di ruolo sulla A051 quanto tempo devo aspettare? E se invece volessi solo cambiare scuola,  rimanendo sempre a Milano? La scuola dove sono ora era tra le 15 scelte nella domanda di mobilità,  ma non mi ci trovo bene. In attesa di lumi, saluto cordialmente. Paolo Pizzo – Gentilissima Giusy, una volta superato l’anno di prova si può richiedere il passaggio di ruolo purché si possegga l’abilitazione per il ruolo richiesto. Pertanto, dando per scontato che tu abbia l’abilitazione per l’A051, avendo ottenuto la sede definitiva nell’a.s. 2014/15 potrai richiedere il passaggio di ruolo a febb/marzo prossimi per l’a.s. 2015/16. Il trasferimento invece non è vincolato al superamento dell’anno di prova. In ogni caso potrai chiedere quest’ultimo, al pari del passaggio di ruolo, già da quest’anno per il prossimo, sempre all’interno della provincia in cui sei stata immessa in ruolo.

Quando effettuare una “definizione della progressione economica”

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Dirigente – In questa istituzione scolastica prestano servizio dipendenti passati di ruolo l’1/09/2011. Per questi dipendenti il  decreto di ricostruzione di carriera è stato fatto nel 2013 (in attesa della validità del 2011) e inviato alla RTS che li ha restituiti vistati. Con il cedolino di settembre 2014 non hanno ricevuto gli arretrati per l’anno 2012 appena sbloccato. La mia domanda è questa: come recupereranno il suddetto anno?

FP – Gentile Dirigente,

per opportuna conoscenza, ma soprattuto visto i continui mutamenti in materia  di  “scatti di anzianità”, le sintetizzo i passaggi  che si sono susseguiti  negli ultimi anni,:

- la L. 122/2010 ha bloccato la progressione della carriera del personale  della scuola per il triennio 2010/2012, pertanto il  servizio reso in questi  anni non è (era) utile ai fini della progessione della carriera:

- il D.I. n. 3 del 14/01/2011, ha recuperato l’utilità del servizio prestato  nel 2010 e ha previsto, in caso di economie, la possibilità di recuperare gli  anni 2011 e 2012;

- l’accordo tra le OO.SS. e l’Aran del 13/03/2013 ha  consentito il recupero   del 2011, attraverso le economie accertate;

- il D.P.R. n. 122 del 4/09/2013, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie  generale n. 251, ha prorogato il mancato riconoscimento ai fini della carriera  del servizio reso nel corso dell’anno 2013;

- l’accordo tra le OO.SS. e l’Aran del 7/08/2014 con firma definitiva,  di  fatto ha consentito il recupero dell’anno 2012.

Detto questo, si intuisce che quando la scuola ha proceduto all’elaborazione  del decreto di ricostruzione di carriera con il portale Sidi, quest’ultimo non era aggiornato a recepire come non bloccato l’anno 2011 e 2012.

Pertanto si consiglia, in virtù anche dell’ultimo aggiornamento SIDI (vedi nota MIUR 2621 del 20/10/2014)  di effettuare una “definizione della progressione economica” con il portale SIDI, e trasmettere il relativo decreto alla Ragioneria Territoriale competente.

Emissione di un nuovo decreto da trasmettere in Ragioneria Territoriale per il relativo visto e successivo recupero dell’ anzianità

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Scuola – Salve, per quando riguarda la ricostruzione di carriera, sappiamo che ilpreruolo va valutato, per i primi 4 anni per intero, e per e per i rimanenti 2/3, poi ho saputo che il “terzo” verrà recuperato : per i docenti dopo 18 ani e per gli ATA dopo 20 di servizio. Vorrei sapere se questa operazione avviene in automatico o bisogna fare domanda alla ragioneria stato. grazie.

FP – Gentile Scuola,

per recuperare quell’anzianità “congelata” (1/3 dei servizi pre-ruolo riconosciuti validi) ai fini della progressione stipendiale, la scuola deve emettere un nuovo decreto da trasmettere in Ragioneria Territoriale per il relativo visto e successivo recupero della suddetta anzianità.

Pertanto si esclude che:

- lo faccia in modo “automatico” la Ragioneria Territoriale;

- l’interessato presenti una nuova istanza alla scuola, visto che per i servizi pre-ruolo ha già presentato domanda di riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, successivamente al superamento del periodo di prova.

 

Decreto di ricostruzione di carriera nel nuovo profilo di appartenenza

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Scuola – Gentile Redazione, vorrei sottoporre il caso di una docente  immessa in ruolo nella scuola dell’infanzia l’01/09/1995; l’01/09/1998 ha superato il concorso per la scuola primaria; Il 10/07/2013 sono arrivate le copie dei due decreti di ricostruzione da parte del Provveditorato;  il 09/09/2014 i due decreti sono tornati vistati dalla Ragioneria. Nel frattempo, nell’a.s. 2006/2007, la docente ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia ed ha chiesto nuovamente la ricostruzione di carriera.  Devo attendere un decreto di passaggio di ruolo? Che cos’altro devo fare?

FP – Gentile Scuola,

in premessa si precisa che prima dell’entrata in vigore del DPR 275/1999, la competenza della ricostruzione di carriera era totalmente a carico degli ex Provveditorati.

Ecco spiegato il motivo per il quale, i decreti ricevuti per la ricostruzione di carriera relativi al servizio prima del 2000, sono stati eseguiti dall’allora Provveditorato.
Per il nuovo passaggio dalla scuola primaria a quella dell’infanzia, si precisa quanto segue:

la nota ministeriale prot. 23720/625/FL del 5/6/1984, prevede espressamente che nei casi di passaggio dal ruolo dell’infanzia a quello della primaria (nella fattispecie viceversa), “vada mantenuta, nella nuova posizione, la stessa anzianità di livello maturata nel ruolo di provenienza, trattandosi, di passaggio di ruolo nell’ambito della medesima qualifica funzionale, cui corrisponde un unico livello retributivo”.

In breve, sostanzialmente, la fascia stipendiale e l’anzianità utile alla carriera economica, non variano.

Formalmente la scuola deve produrre un decreto di ricostruzione di carriera nel nuovo profilo di appartenenza.

ATA, Graduatorie Permanenti: il servizio di collaboratore scolastico ai fini d’inserimento è valutabile coma assistente tecnico?

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Giovanni – Salve volevo alcune informazioni riguardo il passaggio di ruolo come Ata,
Ho lavorato come bidello per 8 mesi ora sono assistente tecnico fino all’avente diritto, visto che vorrei passare di ruolo come assistente tecnico e ci vogliono 24 mesi per passare in prima fascia, volevo sapere se i mesi da bidello si possono unire ai mesi che faccio come tecnico? Un altra informazione avendo l’invalidità al 74% e la legge 104 al raggiungimento dei 24 mesi riesco a passare di ruolo? Grazie anticipatamente.

di Giovanni Calandrino – Gentile Giovanni, la risposta è negativa. I mesi di servizio come collaboratore scolastico non possono essere valutati ai fini di inserimento nelle GRADUATORIE PERMANENTI ATA AI SENSI DELL’ART. 554 DEL D.L.VO 297/94 per il profilo professionale di assistente tecnico.

Infatti, l’anzianità di servizio che si richiede ai fini di inserimento deve essere di 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Infine si ricorda che l’invalidità non è considerato motivo di esclusione delle suddette graduatorie ma titolo di preferenza.


Graduatorie III FASCIA ATA: la valutazione del servizio di operatore ecologico e la corretta valutazione dell’attestato di qualifica

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SCUOLA – Un aspirate ha dichiarato del servizio prestato alle dipendenze dell’AMIAT in qualità di operatore ecologico nel periodo tra dicembre 2005 e aprile 2006.

Da un controllo risulta che:
l’azienda gestita direttamente dal Comune di Torino dal 1963 , viene affidato il 1º gennaio 1969 all’Azienda Municipale di Raccolta Rifiuti (AMRR). nel 1997 diventa Azienda Speciale del Comune e infine nel 2000 Società per Azioni.

Possiamo considerare questo servizio come prestato per enti appartenenti a una Pubblica amministrazione?

Un attestato di qualifica come addetto paghe e contributi è valutabile come titolo culturale (D1) per il profilo di Assistente Amministrativo?

In attesa di riscontro ringrazio

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Pertanto è valutabile il solo servizio prestato alle dirette dipendenze del comune di Torino e cioè quello svolto antecedentemente all’anno 2000 (anno in cui l’Azienda diventa S.P.A.).

Per il restante servizio, ovverosia quello prestato dopo la trasformazione dell’azienda in S.P.A. non è certamente oggetto di valutazione.

Attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845/1978:

Ai fini della valutazione, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio, in tal senso sono valutabili quegli attestati dove sul piano di studi si fa diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.

Il piano di studi, quindi oltre a essere obbligatorio, è fondamentale per stabilire la corretta valutazione o meno dell’attestato.

Graduatorie III fascia ATA: Valutazione del servizio militare volontario (VFP1)

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SCUOLA – Gentilissimi, si chiedono chiarimenti su quanto segue:
dalle istruzioni riguardanti al compilazione delle graduatorie non si evince se il SERVIZIO MILITARE volontario (VFP1) sia o meno comparabile al servizio civile volontario e, pertanto, al pari di quest’ultimo NON VALUTABILE se prestato dopo il 2005.In attesa di riscontro, si ringrazia per la preziosa attenzione.Commissione valutazione titoli

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, la risposta è positiva.

Il servizio MILITARE volontario (VFP1) è da considerare a tutti gli effetti come servizio reso alle dipendenze delle amministrazione statali e pertanto trova giusta valutazione nell’Allegato A nella sezione TITOLI DI SERVIZIO come “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali … …” per ogni anno PUNTI 0,60; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05.

Personale ATA: Disposizione di servizio per Assistente Tecnico

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Massimiliano – Al signor Giovanni Calandrino. Buonasera: il sottoscritto Massimiliano impiegato ATA come Assistente Tecnico AR20 laboratorio di cucina e sala-bar chiede delucidazioni alla disposizione di servizio.

Ultimamente, i miei datori di lavoro "Ds e Dsga" mi hanno dato per iscritto i seguenti obblighi lavorativi:

Oggetto: Disposizione di servizio.
Si dispone che S. V. provveda, a decorrere dal 25/10/2014, a verificare e trascrivere le scorte di magazzino, e nei giorni a seguire, considerato l’inizio delle esercitazioni pratiche in data 27/10/2014 si occuperà di verificare la regolarità della fornitura delle derrate alimentari e di certificarle su apposito modulo che Le verrà fornito.
Si occuperà altresì, della gestione del magazzino del settore alberghiero.

Avrei bisogno del vostro cortese Aiuto per capire se quello che mi è stato chiesto di fare entra nei termini dello svolgimento del mio lavoro, o meno.

Il sottoscritto ha già comunicato il suo dissenso verbalmente, spiegando che fin ora queste mansioni non gli sono mai stati chiesti durante i 13 anni di esperienza lavorativa come Assistente Tecnico in più di un istituto alberghiero.

Purtroppo quando il sottoscritto ha espresso il suo parere, aggiungendo che queste mansioni sono doveri amministrativi gli è stato detto bruscamente e in modo abbastanza arrogante "che non gli mai stato chiesto il suo parere".

Nell’attesa di una vostra cortese risposta vi auguro un buon lavoro e i miei cordiali saluti e ringraziamenti anticipatamente.

di Giovanni Calandrino – Gentile Massimiliano, in tale prospettiva il lavoro dell’assistente tecnico, ai fini dell’efficienza e della funzionalità dei laboratori è fondamentale.

Il profilo professionale dell’assistente tecnico prevede l’assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore settimanali in compresenza del docente e per le restanti 12 ore è prevista la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche dei laboratori cui è addetto e la preparazione del materiale per le esercitazioni.

Inoltre la cura e l’organizzazione tecnica dei laboratori sono affidate agli assistenti tecnici secondo le direttive definite dal docente responsabile del laboratorio e gli indirizzi attuativi stabiliti dai regolamenti d’Istituto in materia di organizzazione.

Ruolo fondamentale dell’assistente tecnico è “la gestione del magazzino” con il relativo giornale di magazzino e lo schedario. I beni ed i materiali acquistati dalle istituzioni scolastiche devono essere sistemate in un locale opportunamente predisposto ed organizzato in modo da trarre il maggior utilizzo degli spazi disponibili, favorire le operazioni di carico e scarico dei diversi prodotti, il loro riscontro e la verifica periodica delle consistenze e delle scorte del magazzino.

L’addetto al magazzino cura la registrazione delle entrate e delle uscite di merce, risponde delle giacenze presenti e della custodia del materiale. Al momento della consegna della merce egli verifica la quantità e la qualità delle merci ricevute, riscontrando la copia dell’ordine di acquisto del materiale con la bolla di consegna della ditta e riservandosi il benestare di accettazione delle merci nei confronti del fornitore nei termini previsti dalla legge.

Pertanto, gentile Massimiliano, a parere dello scrivente la disposizione di servizio è legittima.

ATA: Assenza Ingiustificata

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Marisa – Buongiorno mi chiamo Marisa, sono una collaboratrice scolastica part time fino all’avente diritto.. oggi dovevo recarmi a lavoro ma a causa dello sciopero dei treni sulla tratta bologna Imola non sono riuscita a presentarmi.. può il dsga non farmi recuperare il giorno e farmelo valere come assenza ingiustificata?

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Marisa, può giustificare la giornata d’assenza con una normalissima richiesta, a domanda, di giorno di ferie oppure recuperare l’assenza con delle ore a compensativo.

È possibile anche, tramite accordi con il DSGA, recuperare l’ammanco delle ore lavorative con la prestazione di ore straordinarie al proprio orario di servizio.

Considerato il motivo dell’assenza (impedimento che può certificare) il DS e DSGA saranno sicuramente ragionevoli a non fargli valere l’assenza ingiustificata.

Rinuncia ad una proposta di supplenza: sanzioni

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Mariangela – Volevo porvi un quesito: ho ricevuto due convocazioni dalla stessa scuola per la stessa classe di concorso nel giro di una settimana (specifico di essere stata rispettivamente al 9° e al 4° posto nelle due convocazioni), a cui ho rinunciato essendo impegnata all’estero con il progetto Leonardo fino al 26/01/2015. Dopo aver letto l’articolo Supplenze da graduatorie ad esaurimento e di istituto: rinuncia, assenza, abbandono servizio. Le sanzioni | Orizzonte Scuola Supplenze da graduatorie ad esaurimento e di istituto: r… Convocazioni e supplenze dalle Graduatorie ad esaurimento e di Istituto:

le sanzioni per il mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro mi è sorto un dubbio: io sono stata convocata sulla A038, ma sono inserita anche in seconda fascia nell’A049, A047 e A048 e in terza fascia nella A042 e A059.L’eventuale sanzione “La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.” (non so se la segreteria ritiene il progetto Leonardo un motivo  valido o meno, sempre da come desumo dall’articolo “Dal momento però che non vi è un elenco di quali possano essere i motivi e lo stesso decreto 131/2007 si limita a dire “giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione”, non si escludono comportamenti difformi da parte delle scuole su eventuali altri motivi, che non siano quindi quelli riconducibili a stati di malattia, anche se “giustificati” e “motivati”.”)  si applica solo alla A038 o a tutte le graduatorie in cui sono inserita?? E inoltre si applica solo nella scuola in cui ho rinunciato o si estende a tutte le altre 20 scuole del modello B? Per sapere se da Febbraio in poi posso sperare in qualche supplenza oppure aspettare il prossimo anno.

Paolo Pizzo – Gentilissima Mariangela,

l’art. 8 comma 1 lettera b/1 (Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto) dispone:

la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.

Medesima scuola….relativa graduatoria….

Pertanto, qualora la rinuncia sia ripetuta per due volte e tutte e due le volte non sia ritenuta giustificata, comporterà la collocazione in coda alla terza fascia solo per quell’insegnamento e solo in quella determinata scuola.

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