Sara – Gentilissima redazione,lo scorso 13 ottobre sono stata immessa in ruolo con nomina giuridica al 1.09.2014. Attualmente sto lavorando in una scuola paritaria, quindi ho chiesto al mio provveditorato se, accettando uno spezzone (anche solo di poche ore) da GI fino al termine delle lezioni, posso comunque svolgere l’anno di prova. Il provveditorato ha risposto che non hanno indicazioni precise in merito e dipenderà dal Dirigente Scolastico decidere se farmi svolgere o meno l’anno di prova; l’unica cosa certa è che la supplenza deve riguardare la stessa classe di concorso in cui sono entrata in ruolo. Ho letto alcune risposte nel forum ma mi chiedo se, nello specifico riguardassero esclusivamente gli anni scolastici passati e se sia possibile questo margine di discrezionalità o se, al contrario, esiste una normativa di riferimento che dia una risposta chiara in un senso o nell’altro. Grazie per il prezioso servizio che ci offrite.
Paolo Pizzo – Gentilissima Sara,
la nota MIUR prot 39/2001 afferma che “Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini”.
Come da nota USR Piemonte 163/2008 sono considerate materie affini, in riferimento al periodo di prova, quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo
Sempre il Ministero ritorna sull’argomento con la nota 3699/2008:
“si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio.
Va infine ribadito che l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.
Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell’art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.”
E ancora, con la nota 20 febbraio 2014:
Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).
Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio:
“…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini…..”
Pertanto, non c’è dubbio sul fatto che si possa effettuare l’anno di prova anche se su supplenza secondo i criteri riportati nelle note.
Non esiste quindi discrezionalità del dirigente scolastico il quale è tenuto ad attenersi alle note sopra citate.