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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatorie di istituto seconda fascia: diploma magistrale e laurea triennale

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Roberta - sono un’insegnante di II fascia nella scuola primaria, ho aggiornato le graduatorie di istituto e nel consultare le definitive ho notato una difformità nel punteggio. mi sono recata nella scuola pilota dove mi è stato detto che la laurea triennale in scienze dell’educazione e formazione non può essere riconosciuta come altro titolo, quindi non da punteggio. Vorrei se possibile avere delucidazioni in merito. I master sono riconosciuti e le lauree triennali no? Grazie infinite.

Lalla - gent.ma Roberta, concordiamo con la valutazione della scuola. La tabella di valutazione per la II fascia delle graduatorie di istituto riporta al punto D.1

“Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti D.9) e D10) (4), sono attribuiti punti 3″

nella nota n. 4 viene precisato

"Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell’U.E., debitamente tradotti e corredati della “dichiarazione di valore in loco” dell’Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata. "


Vincolo su sostegno è quinquennale

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Maria – Sono una docente abilitata nella classe A017 e sostegno AD03, qualche mese fa ho fatto richiesta di accesso al Pas per la classe A019 presso Roma 3, in questi giorni dovrei completare la seconda fase di iscrizione ma nel frattempo sono entrata di ruolo sul sostegno.

La mia domanda è questa, una volta completato il Pas e conseguita l’abilitazione potrò insegnare sull’A019 trascorsi 3 anni dal ruolo? Grazie in anticipo per la risposta. Cordialmente

Lalla - gent.ma Maria, il tuo vincolo sul sostegno è di 5 anni, non 3. (3 anni è il vincolo legato alla provincia di immissione in ruolo).

Nelle istruzioni operative del 7 agosto 2014 è espressamente indicato

"A.22 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto."

Decorso il quinquennio potrai presentare domanda di trasferimento verso posto comune, secondo le regole che saranno allora vigenti (non mi chiedere una previsione così lunga!).

In ogni caso, se l’insegnamento nella A019 è il tuo obiettivo, conseguire l’abilitazione è il primo passo necessario per raggiungerlo.

Aspettativa per motivi familiari/personali: richiesta di un ulteriore periodo

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Lisa – Buongiorno, sono un’assistente amministrativa a tempo indeterminato. Lo scorso anno ho usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali/ famigliari della durata di 12 mesi. Sono rientrata in servizio il 1 settembre 2014. La mia domanda e’: dopo quanto tempo posso chiedere di nuovo un periodo di aspettativa per motivi di lavoro altrove? Oppure posso chiedere ancora aspettativa per motivi personali quante volte? E vero che non si possono superare i 30 mesi in 5 anni?

Paolo Pizzo –  Gentilissima lisa,

per poter richiedere un ulteriore periodo di aspettativa il dipendente deve rientrare in servizio per un periodo  superiore a 6 mesi (anche di un giorno).

Infatti ,se il servizio attivo tra due periodi di aspettativa è superiore a sei mesi (anche di un solo giorno) il nuovo periodo di aspettativa non va sommato con il periodo precedente. Il limite massimo non può comunque essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal dipendente.

In questo caso, quindi, se il servizio è superiore a sei mesi il computo del limite massimo dell’aspettativa ricomincia daccapo.

Pertanto, per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi (anche di un solo giorno).

Per “servizio attivo” si intende non solo l’attività lavorativa effettivamente prestata ma anche la fruizione di ferie, festività soppresse, congedi di maternità e paternità, compresi i periodi retribuiti e non retribuiti di congedo parentale e di malattia per il bambino, e i periodi di riposo per allattamento e gli scioperi (Corte dei Conti n.42/93 del 15/10/92; T.U. maternità e paternità n.151/01 e Ministero della Funzione Pubblica n. 54600/86).

Ti ricordo che è comunque prevista una proroga eccezionale dell’aspettativa.

Il dipendente che abbia raggiunto i limiti massimi di aspettativa (12 mesi se fruita in modo continuativo o in modo frazionato senza rientro in servizio attivo per 6 mesi; e 2 anni e 6 mesi se fruita nell’ultimo quinquennio) può ottenere per motivi di particolare gravità, un ulteriore periodo di aspettativa, della durata massima di 6 mesi.

Per questo eventuale ulteriore periodo il dipendente deve presentare al dirigente scolastico apposita domanda motivata e documentata.

Pensione d’ufficio?

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Mariantonietta -Sono un’insegnante di scuola primaria,nata il 14/04/1952, che al 1^ settembre 2014 ha raggiunto l’anzianità di servizio di 41 anni e 1 mese, pertanto vorrei sapere quando potrei andare in pensione senza penalizzazioni. Inoltre, volendo decidere di rimanere in servizio, quando sarei collocata in pensione d’ufficio?Grazie e cordiali saluti.

FP – Gentile Mariantonietta,

considerata la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, la prima possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011, ovvero al raggiungimento dell’ anzianità contributiva prescritta dalla normativa, senza operare nessuna forma di arrotondamento.

I requisiti per il pensionamento anticipato per le donne, previsti per i prossimi anni, sono:
- 2014/2015 41 anni e 6 mesi;
- 2016/2018 41 anni e 10 mesi.

Matura il diritto alla pensione, sicuramente con decorrenza 1/9/2015, senza alcuna penalizzazione sulla misura della pensione.

Per quanto riguardo il discorso sul pensionamento coatto, le segnalo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014,  conosciuta meglio come riforma della Pubblica Amministrazione.

Le novità contenute, in termine di pensionamento, possono essere riassunte in due punti:

1) abolizione del trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionisitici;

2) l’abbassamento dell’età da 65 a 62 anni per le cessazioni d’ufficio, in caso di raggiungimento dell’anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e senza penalizzazione per la misura della pensione.

Pertanto, nella fattispecie, ricorrono i presupposti per il pensionamento coatto, considerata la sua età e l’anzianità contributiva, a decorrere dal 1/9/2015.

Vista la complessità della materia sul pensionamento d’ufficio, è consigliabile attendere la prossima circolare MIUR sulle pensioni, per le dovute conclusioni.

A chi si attribuisce la supplenza se le graduatorie di istituto sono vuote?

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Sara – La mia domanda è questa: è possibile dividere uno spezzone di 12 ore a favore dei docenti di ruolo nel caso in cui non ci siano più aspiranti in nessuna graduatoria (anche di istituto) comprese quelle dei comuni viciniori, salvaguardando chiaramente l’unicità dell’insegnamento, in particolar modo sul sostegno? Cordialità

Lalla – gent.ma Sara, la nostra risposta è negativa.

Le ore aggiuntive che possono essere attribuite al personale docente in servizio presso l’istituzione scolastica in cui si verifica la disponibilità sono le

ore di insegnamento, PARI O INFERIORI a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

Queste le modalità con cui assegnarle

La vostra richiesta è invece quella di scindere un spezzone più corposo in più spezzoni, tale da rientrare nella previsione della norma sulle ore pari o inferiori a 6 ore settimanali.

Non concordiamo, in quanto non previsto dalla normativa.

A nostro parere è più corretto che il Dirigente Scolastico emani un bando da diffondere a livello nazionale (in questo senso OrizzonteScuola.it è una buona cassa di risonanza) per l’attribuzione di questo spezzone attraverso domanda di messa a disposizione, in cui si specifichi con esattezza oltre il numero delle ore la durata dell’incarico e la classe di concorso o posto di sostegno.

Nel frattempo, fino all’attribuzione dell’incarico tramite supplenza, le ore possono essere assegnate agli insegnanti in servizio nella scuola che abbiano presentato esplicita richiesta di attribuzione ore aggiuntive ad inizio anno scolastico o che si propongano adesso (a seconda quale metodo è stato adottato dalla Dirigenza).

Il Regolamento delle supplenze (dm 131/07) prevede infatti tale circostanza all’art. 7 comma 3 "

Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede … "

TFA secondo ciclo. A Trento mancano indicazioni su prova scritta

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Pietro – vi scrivo per capire se è normale e o legale che per quanto riguarda la II PROVA SCRITTA del prossimo 10 novembre classe concorso 43/50 nell’ateneo trentino la non pubblicazione delle Indicazioni.Grazie

Lalla - gent.mo Pietro, il comportamento dell’ateneo trentino è rispondente alla normativa, ossia al dm n. 312 del 16 maggio 2014, in cui è chiaramente indicato il programma sul quale prepararsi per la selezione.

Alcune Università hanno poi deciso di circoscrivere tali indicazioni generali a puntuali riferimenti a parti del programma, in modo da rendere più agevole lo studio, ma questa è una decisione che afferisce alla modalità organizzativa delle singole Università che stanno organizzando le selezioni, non c’è direttiva del Miur che imponga tali indicazioni.

Certo, il pensiero ricorrente è che le indicazioni circoscritte agevolino notevolmente nella preparazione alla prova, e tuttavia devi pensare che i tuoi concorrenti sono esclusivamente i candidati che hanno scelto l’ateneo trentino per lo svolgimento della prova scritta, che quindi hanno le tue stesse indicazioni, pertanto non parti da una situazione di svantaggio.

Semmai, la si potrebbe considerare una prova più difficile rispetto ad altre, ma questo argomento rientria nella soggettività.

Graduatorie ATA terza fascia. Quando saranno pubblicate le graduatorie?

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Carmine – Volevo chiedervi gentilmente quando esce la graduatoria del personale A.T.A? Io l’ho consegnata il 2 ottobre e ancora non so quando posso verificare la mia posizione al riguardo.Se voi potreste darmi qualche novita in riguardo sareste molto gentili. aspetto vostra risposta in merito.

Lalla – gent.mo Carmine, il Ministero ha comunicato alle scuole la tempistica per la valutazione delle domande pervenute e per la prenotazione delle graduatorie.

Graduatorie ATA terza fascia: provvisorie prenotazione dal 17 novembre

Da quello che si legge, ogni giorno potrebbe essere buono per la pubblicazione delle provvisorie, cosicchè si possa controllare se la scuola ha assegnato il punteggio corretto e nel caso negativo presentare reclamo nei 10 giorni successivi.

Tuttavia, data la mole di lavoro alla quale giornalmente le segreterie scolastiche sono sottoposte (molte sono ancora alle prese con le graduatorie degli insegnanti, che avrebbero dovuto essere pronte per l’inizio di settembre), non ci stupirebbero i ritardi. Speriamo di no.

Ore oltre le 18 per i docenti di ruolo sono pagate anche per luglio e agosto?

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Martino – Le ore oltre le diciotto su organico di diritto sono pagate anche luglio ed agosto? Grazie.

Lalla – gent.mo Martino, su questo argomento non c’è accordo tra le Ragionerie territoriali e anche il Miur annaspa.

Tale problematica infatti è stata oggetto di discussione nell’ultimo incontro del tavolo tecnico sulle retribuzioni, e non ha ancora una risposta definitiva da parte del Miur.

Retribuzioni personale scuola. Ore eccedenti fino al 30 giugno o 31 agosto? Mesi estivi per supplenti annuali, supplenze art. 59 per Ata di ruolo


Spezzoni pari o inferiori alle 6 ore vanno attribuiti alla classe di concorso in organico

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Prof. Maria - Vorrei sapere come funziona l’attribuzione degli spezzoni inferiori o uguali a sei ore che sono di competenza dei D.S, per le classi atipiche. Es. chimica negli istituti professionali è classe atipica e precisamente è attribuibile sia alla A013 che alla A012. Nel caso di spezzone pari o inferiore a 6 ore, un docente interno abilitato in A012 può richiederle? Anche nell’ipotesi che nell’organico siano state attribuite alla A013?

Lalla – gent.ma Maria, la risposta è negativa. L’atipicità delle classi di concorso riguarda la costituzione delle cattedre in organico di diritto e serve a salvaguardare la titolarità.

Secondo le indicazioni riportate nella CM n. 34/2014, l’individuazione delle classi di concorso cui attribuire tali insegnamenti deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.

In assenza di esubero, il dirigente scolastico, d’intesa con codesti Uffici Scolastici, sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF, individua la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento, assicurando un’equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso, al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Pertanto, nella fase di attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, tale situazione è già stata sistemata a livello di istituzione scolastica ed è chiaro a quale classe di concorso vanno attribuite. Infatti, se non ci sono all’interno della scuola in cui si verifica la disponibilità insegnanti disposti ad accettare tali ore, bisognerà scorrere le graduatorie di istituto, utilizzando la classe di concorso in organico.

Supplenze Roma: perchè ancora “fino all’avente diritto”?

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Loreta – Sono appena stata convocata a Roma per una supplenza fino ad avente diritto, per cui dalle vecchie graduatorie, nonostante le nuove e definitive siano uscite lunedì 27 ottobre. Considerando che con le vecchie graduatorie sono 12esima e nelle nuove sono 3°, è normale una cosa del genere? Prima di chiamare la scuola e chiedere delle delucidazioni in merito volevo sapere se la segreteria può ancora attingere dalle vecchie graduatorie ora che le nuove sono definitive. Grazie anticipatamente per la risposta.

Lalla – la risposta è affermativa, la convocazione è corretta. E’ vero che a Roma le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia sono finalmente diventate "verdi" su Istanze on line, ma per essere "definitive" devono essere pubblicate ufficialmente all’albo della scuola.

Sulla base di una circolare dell’Ufficio Scolastico di Roma tale pubblicazione avverrà in maniera contestuale in tutte le scuole della provincia nella giornata del 31 ottobre

Il 3 novembre

è stata invece scelta quale data unica di convocazione per tutte le istituzioni scolastiche per la eventuale assunzione dei docenti inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto.

La circolare

Pertanto, fino a domani le scuole dovranno convocare con formula "fino all’avente diritto".

Supplenze: a Roma possibili convocazioni da graduatorie con punteggi sbagliati

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Claudia - Cara Lalla, ti scrivo per avere chiarimenti in merito alle prossime convocazioni del 3 novembre 2014 a Roma da graduatorie di istituto (2° e 3° fascia). Ci sono (o comunque ci saranno) dei contenziosi per via dei punteggi ancora sbagliati (ci sono segreterie che hanno assegnato 3 punti per il titolo di laurea e segreterie che non l’hanno fatto; c’è chi non è mai stato inserito nelle graduatorie provvisorie a causa dei ritardi delle segreterie e non ha potuto verificare il suo punteggio, ecc.).

Questo implica che lunedì, SE è VERO CHE CONVOCHERANNO, non si avrà la "certezza" del posto accettato., nel senso che si rischia di accettare una supplenza in una scuola in cui c’è un contenzioso e, quindi, di perdere posto nel giro di pochi giorni….a quel punto cosa si fa?

Ci sarebbero gli estremi per ricorrere presso un’altra scuola in cui si è stati convocati e non si è preso posto?Mi spiego meglio: il 3 si è convocati dalle scuole X, Y e Z. Si accetta in X, ma dopo qualche giorno si perde posto perché c’era un contenzioso: si può ricorrere nella scuola Y e Z? Sicuramente NO… ma questo è allucinante perché si andrebbe a perdere posto senza aver la possibilità di essere convocati nuovamente in altre scuole!

Teoricamente si dovrebbe accettare solo nelle scuole in cui non ci sono contenziosi? Ma come faccio a sapere che non ci sono contenziosi, visto che le segreterie danno informazioni col contagocce?Come si risolve questa situazione? Mille volte grazie

Lalla – gent.ma Claudia, immaginavamo una situazione del genere, ma è impossibile fornire una risposta al tuo quesito. O si fa come a Milano (annullare anche le definitive, ma in questo caso prima che siano effettuate le convocazioni), oppure si affronta poi caso per caso.

Anche le segreterie scolastiche devono porre particolare attenzione alle convocazioni, perchè è chiaro che il docente può rivalersi sulla scuola e sul cattivo operato nella valutazione delle domande prodotte.

Il problema a questo punto è: quale garanzia che le liste pubblicate, ad un certo punto, saranno veramente corrette? Si consideri che quest’anno le segreterie hanno avuto a disposizione, tramite il SIDI, un supporto informatico che – a detta del Ministero -avebbe dovuto farci dormire sonni tranquilli. Così non è stato, e probabilmente ne vedremo ancora delle belle.

TFA secondo ciclo: solo caos per la prova scritta

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Giusy – Spett.le Redazione, scrivo questa mail con la speranza di avere almeno da Voi qualche chiarimento sul caos che regna su questo nuovo avviso del Miur. Abbiamo senza problemi fatto l’scrizione alla prova scritta indicando anche le altre 2 Istituzioni, si studiava in attesa della prova scritta…quando di colpo arriva il nuovo avviso..caos generale.

Domanda stupida, ma chi come me ingenuamente pensava che fosse tutto chiarito non può non farla, ma quali sono le università coinvolte in questo riallineamento? Io ancora nn ho capito anche perchè tutti gli avvisi riportano al famoso avviso del Miur che a mio parere individua il problema ma non lo risolve. Il problema riguarda solo le università telematiche?

Ma la mia università (Calabria) nel frattempo pur non essendo telematica ha rimandato gli scritti..non ci capisco più nulla, intanto leggo di università che hanno già fatto gli scritti. Spero vogliate chiarirmi questo dubbio una volta per tutte e per tutti quelli che come me credevano in questo Tfa.

Lalla - gent.ma Giusy, non possiamo che ritenere giusto il sentimento di confusio e di sfiducia nei confronti di un sistema organizzativo che per la seconda volta si è mostrato inadeguato alle aspettative.

Il 29 ottobre infatti è passato e il Miur non ci aggiorna sugli avanzamenti della situazione, costringendo le Università a disdire prove già calendarizzate. A pagarne le conseguenze, ovviamente, i candidati (in particolare i fuori sede TFA secondo ciclo. Chi rimborsera’ le spese per affrontare le prove rinviate? Lettera )

Nulla però impedisce alle Università delle regioni in cui l’offerta formativa dei posti coincide con la tabella emanata dal Miur con il dm n. 312 del 16 maggio 2014 e poi corretta con quella del 5 giugno 2014, di avviare le prove. Queste Università infatti non sono coinvolte dal riallineamento in quanto hanno colto alla lettera il messaggio del Miur.

Discorso diverso invece per le regioni in cui l’ingresso delle Università telematiche ha mandato in tilt il numero dei posti preventivati (ma in questo caso il Miur avrebbe dovuto stoppare le iscrizioni già il 2 ottobre 2014, non appena effettuata la segnalazione TFA secondo ciclo: c’è anche E Campus) invece di attendere la naturale scadenza per le iscrizioni (16 ottobre) e poi ulteriori 13 giorni di tempo, per permettere alle Università l’allineamento.

Trascorsi i quali, tutto tace. E aumenta il senso di disorganizzazione, di disinteresse da parte dell’istituzione nei confronti dei candidati (stiamo parlando di età media 33,6 anni), di disillusione nei confronti di una selezione che avrebbe dovuto essere caratterizzata da ben altri elementi.

Già le idee legate al TFA non sono ottimistiche
TFA scadenti dal punto di vista culturale: possibile diventare docenti in un solo anno?

TFA: senza riapertura Graduatorie ad esaurimento nuovi abilitati rischiano di rimanere supplenti

con questi "errori" il Ministero non fa che rinforzare l’idea negativa sul corso, anche se poi sappiamo che per la maggior parte dei casi non è così.

TFA secondo ciclo: partecipa al corso chi supera le prove

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Francesco – Sono un docente classe di concorso a042 di terza fascia che ha superato la prova preselettiva e a giorni dovrà sostenere le prove scritte, volevo sapere se avendo superato le 360 gg di servizio in questa classe di concorso potevo essere esonerato tali prove?grazie

Lalla – la risposta è negativa. I posti del TFA sono riservati a coloro che superano tutte e tre le prove (test, prova scritta, prova orale). Potrebbe anche accadere che in alcune Università ci sia un numero di posti maggiore rispetto ai candidati che supereranno tutte le prove, questo non comporterà alcun ripescaggio. Il corso sarà comunque avviato (se il numero di candidati è troppo esiguo ci sarà la modalità interateneo).

Aver svolto servizio di insegnamento non è un titolo richiesto per l’accesso al TFA, ma costituisce titolo preferenziale per la costituzione della graduatoria finale in ciascuna Università. Tutti coloro che supereranno le prove infatti saranno inseriti in una graduatoria, in cui contano i titoli, tra cui il servizio di insegnamento.

Consigli di classe e delega alla presidenza

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Valeria – se in un consiglio di classe sono assenti il dirigente e il coordinatore (o perché assente, o perché non ha accettato l’incarico o perché dimissionario), chi presiede il consiglio? Il docente più anziano di età? Deve comunque essere delegato e quindi attendere la delega del dirigente? O può in caso di necessità comunque presiedere? Ci sono riferimenti normativi? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Valeria,

L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) prescrive:

“Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti”.

L’art. 5/8 del DLgs 297/94 indica:

“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

La delega è quindi prevista in via ordinaria.

Anche la Giurisprudenza ha recentemente confermato il caso, dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina:

TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

Pertanto, il Dirigente che sa di non poter presiedere il consiglio di classe deve necessariamente delegare un membro del consiglio di classe (di solito il coordinatore ma non per forza) che farà il presidente.

Se però l’assenza del Dirigente o del suo delegato si manifesta nel momento di insediamento del consiglio, quest’ultimo non si può autonomamente costituire in quanto non può operare senza il presidente. Bisogna quindi attendere la delega del Dirigente oppure rimandare l’adunanza. Non è infatti previsto nel consiglio di classe un Vice presidente.

Permessi 104/92 parenti di terzo grado. Chiarimenti per il Dirigente scolastico

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Dirigente scolastico – Un dipendente chiede la fruizione dei permessi retribuiti per la legge 104 per la zia (parente entro il 3° grado) presentando solamente la certificazione medica e una dichiarazione rilasciata dal soggetto portatore di Handicap con la quale l’interessata indica di voler essere assistita soltanto dal nipote. Nella richiesta vengono dichiarate solamente i seguenti punti: che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto; che non è coniugata; che il soggetto non è ricoverato a tempo pieno presso strutture pubbliche o private.

Tenuto conto della Circolare n. 13/2010 Uff. Pers. le P.A. che all’art. 24  comma 2  prevede  che la fruizione dei permessi ai parenti  entro il 3° grado spetta  qualora nel nucleo familiare   vi siano  parenti con  età superiore a 65 anni  o che comunque siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti , si chiede di conoscere se il dipendente è tenuto a  presentare la dichiarazione relativa alla presenza di parenti  entro il  3° grado con età superiore  a  65 anni ma con patologie invalidanti ; di conoscere se il dipendente è tenuto a presentare dichiarazione relativa alla presenza o meno di parenti entro il 3° grado con età inferiore ai 65 anni  ma con patologie invalidanti.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

come noto l’art. 33, comma 3 della legge 104/92 è stato modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 183/2010. Tale art. prevede che “a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO QUALORA I GENITORI O IL CONIUGE DELLA PERSONA CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ ABBIANO COMPIUTO I SESSANTACINQUE ANNI DI ETÀ OPPURE SIANO ANCHE ESSI AFFETTI DA PATOLOGIE INVALIDANTI O SIANO DECEDUTI O MANCANTI, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.

È chiaro quindi che il parente o affine entro il terzo grado può assistere il familiare in disabilità grave e quindi fruire dei 3 gg al mese SOLO nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle condizioni individuate dalla legge ovvero abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti.

Si precisa che può fruire dei permessi in argomento il parente o affine entro il terzo grado anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano ad UNO SOLO DEI SOGGETTI MENZIONATI DALLA NORMA (interpello del Ministero del Lavoro N. 19/2014).

Nello stesso interpello è precisato: “si ritiene pertanto che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado debba essere dimostrata ESCLUSIVAMENTE la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, A NULLA RILEVANDO INVECE, IN QUANTO NON RICHIESTO, IL RISCONTRO DELLA PRESENZA NELL’AMBITO FAMILIARE DI PARENTI O AFFINI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.”

Dal momento che il dipendente dichiara che la zia non è sposata (coniuge “mancante”), la documentazione è completa.

Pertanto, il dipendente di cui al quesito può fruire dei permessi.


Proroga della supplenza: il cambio di tipologia di assenza del titolare non fa venire meno il diritto del supplente

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Docente – desidererei dei ragguagli su di un caso concreto che ho vissuto di recente. Sono stata nominata per una supplenza su di una titolare che si è assentata per un numero di giorni pari a 4(da mercoledì a sabato),per motivi di salute. La stessa ha prolungato l’assenza per altri 3 giorni(da lunedì a mercoledì)cambiando la motivazione dell’assenza  con un congedo per lutto, a causa della dipartita della madre. La scuola in questi tre giorni non mi ha concesso la proroga/conferma, giustificandosi con il contenimento dei costi della spesa pubblica ed ha sostituito la titolare con una insegnante di sostegno di altra classe,con l’alunno interessato assente. Le mie domande sono le seguenti : La proroga/conferma è obbligatoria o a discrezione della Dirigente ? Se la titolare avesse prolungato, ad esempio da giovedì(alla fine del congedo per lutto) ai giorni successivi avrei avuto io il diritto alla proroga ? O il  cambio  motivazionale e l’interruzione avrebbero fatto decadere il tutto ? L’insegnante di sostegno può prestare servizio in una classe diversa da quella che le è stata assegnata?.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

Il riferimento normativo è l’art. 7/4 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze tuttora in vigore) che dispone:

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio,a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”

La nota MIUR 8481/2014 punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) relativa al conferimento delle supplenze lo ribadisce:

“Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Pertanto, non c’è dubbio che ti spettava la proroga contrattuale a partire dalla domenica.

Il riferimento normativo sopra citato non fa alcun accenno alla tipologia di assenza del titolare in quanto mira esclusivamente a salvaguardare la continuità didattica degli allievi, a nulla rilevando quindi per “cosa” è assente il titolare. Ciò che infatti conta è che non sia rientrato in classe.

In ultimo, quello dei fondi è una vecchi scusa delle scuole che ancora purtroppo è usata per convincere i supplenti che la loro non nomina sia “giustificata”.

Ti invito quindi a rivolgerti ad un’organizzazione sindacale per far valere i tuoi diritti.

Il posto resosi disponibile prima del 31/12 e per tutto l’anno scolastico va restituito all’ATP. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno. ringraziando per la collaborazione che ci fornite, avremmo necessità di chiarimenti in merito a questo problema: una docente a tempo indeterminato di scuola primaria ha ottenuto un  incarico di Dottorato di ricerca, senza borsa di studio, presso l’Università dal 30-10-2014 e pertanto si chiede che tipologia di  assenza trattasi. Inoltre si chiede come andrà trattata la supplente in servizio : se come  supplente temporanea o supplente fino al termine delle lezioni (retribuita dalla scuola) oppure dell’attività didattica  (retribuita dal MEF) . In attesa di riscontro cordiali saluti. La segreteria amministrativa.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

I commi 1 e 2 dell’art. 1 del DM 131/07 dispongono:

  1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
    1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
    2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
    3. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.
  2. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 2.

L’art. 2/1 dello stesso decreto precisa:

Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.

Pertanto, il caso di cui al quesito rientra nel punto b dell’art 1/1 trattandosi di un posto resosi disponibile entro il 31/12 e per tutto l’anno scolastico.

Bisogna quindi che lo facciate presente all’ATP di competenza in quanto tale posto deve essere assegnato dalle GAE fino al 30/6.

Il pagamento è a carico del MEF.

Supplenze: la cattedra si spezza solo per il completamento

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Anna Rita - Gentilissima redazione di orizzonte scuola, sono stata convocata per una supplenza di 18 ore fino all’avente diritto a Roma. Per adesso devo dare la disponibilità e se tccherà a me lo saprò lunedi. Io sto frequentando il corso di specializzazione per il sostegno in un’altra regione e non riuscirei a stare a Roma 5 giorni a settimana. Mi chiedevo è possibile accettare uno spezzone di 6 ore? o lo si può fare solo per completamento?

Lalla – gent.ma Annarita,

lo spezzettamento della cattedra può avvenire per il completamento, non per altri motivi, anche perchè spezzare una cattedra significa comunque creare un aggravio di spesa (retribuire due docenti anzichè uno), quindi deve essere giustificato. Considera che dall’a.s. 2012/13 i Dirigenti scolastici devono rendere conto del numero delle supplenze assegnate.

In questo momento però non sai quale soluzione ti verrà prospettata, magari quando si arriva a te qualcun altro che ti precede in graduatori avrà avuto la necessità di spezzare la cattedra e per te sarà rimasto uno spezzone favorevole.

Anna Rita – Inoltre sono stata convocata dalla stessa scuola su 2 classi di concorso (in una sto in seconda fascia e nell’altra in terza fascia d’istituto) e con due e mail differenti. Qualora non dovessi dare la mia disponibilità per
entrambe le classi di concorso ciò corrisponderebbe a 2 rifiuti?andrei quindi in coda in quella scuola per quest’anno?Confido in una vostra risposta,grazie.

Lalla - il rifuto non si conta per la convocazione, ma per il fatto che non accetti supplenze che spettano a te. Pertanto prima accertati che le supplenze spettino veramente a te e poi potrai dire di aver rifiutato. In ogni caso i rifiuti vanno contati per classe di concorso, non per scuola. Quindi dopo due rifiuti ripetuti non supportati da giustificato motivo, nella stessa scuola, per lo stesso insegnamento, potrai essere collocata in coda a quella graduatoria, esclusivamente per l’a.s. 2014/15.

L’unitarietà dell’insegnamento è condizione imprescindibile per l’assegnazione della supplenza

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Viola – Salve, Lalla, ti chiedo di poter rispondere al mio quesito.In base a quale riferimento normativo un preside in un liceo può suddividere una supplenza temporanea (che però durerà a lungo) senza tener conto dell’unicità dell’insegnamento? Mi spiego meglio: dividere la supplenza di sette ore di unico docente, creando una situazione del genere in due consigli di classe.Due prof supplenti che insegnano italiano (uno ha tre ore e l’altro una), gli stessi prof. in altro consiglio di classe si dividono geostoria (due ore a uno e un’ora all’altro).Con cordialità

Lalla – gent.ma Viola, nella tua mail non specifichi se queste ore sono state assegnate in questo modo a docenti interni alla scuola, in attesa di trovare il supplente avente diritto dalle graduatorie, oppure siamo già nella fase della supplenza assegnata con data certa agli insegnanti supplenti.

In ogni caso non c’è alcun riferimento normativo che giustifichi l’attribuzione della supplenza in questa maniera. Il riferimento è naturalmente al regolamento delle supplenze art. 4, in cui nel momento in cui si ipotizza di scindere cattedre si raccomanda "salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno"

Questo è un dato che viene salvaguardato anche nella fase di composizione degli organici, sia di diritto che di fatto.

Tra l’altro, quale situazione si verrà a determinare agli scrutini? il voto assegnato dovrà essere unico; e se non ci sarà accordo tra i due insegnanti come si stabilirà chi sarà titolare, e chi dovrà "soccombere"?

Il nostro consiglio è di avvertire i sindacati territoriali dell’assegnazione di tale supplenza, affinchè si analizzi per bene insieme al Dirigente Scolastico la normativa.

Prospettive per laureandi in Scienze della formazione primaria LM85bis

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Donatella - sono iscritta al 3° anno di Scienze della formazione primaria. Volevo un chiarimento per quanto riguarda l’inserimento in graduatoria. Nello specifico vorrei che mi chiarisse se è ancora possibile inserirsi
in graduatoria con riserva e quando è possibile farlo.

Purtroppo con ”la buona scuola” e le sue riforme mi è veramente complicato com’è la situazione.spero possa aiutarmi.cordialmente

Lalla - gent.ma, se il tuo riferimento ad una eventuale iscrizione con riserva è alle graduatorie ad esaurimento, la risposta è negativa. Gli ultimi inserimenti con riserva risalgono a chi si è iscritto al corso di Laurea in Scienze della formazione primaria nell’a.a. 2007/08. La legge 296/06 ha reso infatti le graduatorie ad esaurimento chiuse a nuovi accessi (poi riaperte solo per pochi casi tutelati dalla normativa).

Per quanto riguarda il tuo percorso di formazione l’iter prevede invece: iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto (per le supplenze) e concorso (per il ruolo).

Quando ciò potrà avvenire dipenderà anche da quando conseguirai il titolo, dato che mancano ancora due anni.

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