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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Due ore settimanali di supplenza garantiscono il punteggio?

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Annavera - Mi è stata proposta una supplenza di 2 ore settimanali in una scuola secondaria di primo grado per la classe A033, fino al 30 giugno 2015.

Vorrei sapere :

1) ai fini dell’attribuzione dei punti c’è un minimo di ore settimanali da fare?

Lalla – no, il punteggio viene attribuito in relazione alla durata della supplenza, non per il numero minimo di ore svolte in una settimana.

Ecco un conteggio rapido del punteggio (tabella A e B di valutazione dei titoli per seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto).

Supplenze. Il calcolo rapido del punteggio e la valutazione del servizio

2) se presto servizio fino al 30 giugno si considerano 180 gg lavorativi? o meno?Grazie in anticipo per la disponibilità.

Se inzierai a lavorare il 3 novembre saranno 240 giorni.

L’anno di supplenza può essere considerato valido ai fini del pre ruolo se avrai svolto almeno 180 giorni di servizio

oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.


Perché non è possibile considerare come congedo il periodo di sospensione delle lezioni?

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Docente – sono insegnante a T.I. scuola primaria. Attualmente mi trovo in congedo parentale,con retribuzione al 30%. Sicuramente sono io a non riuscire a interpretare le vostre risposte con i riferimenti normativi, ma non mi è chiaro se posso rientrare in servizio dal 24/12 al 06/01 senza che le vacanze vengano contate come congedo. Nello specifico, avrei chiesto congedo fino al 19/12, due giorni di motivi personali il 22 e 23 dicembre,di nuovo congedo dal 07/01. La mia segreteria sostiene che anche così tutti i giorni dal 24/12 al 06/01 saranno inclusi nel congedo parentale. E’ così? O la verità sta nel mezzo e possono includere i soli festivi (25,26/12, 01 e 06/01)? * Il congedo può essere fruito: In modo continuativo, in questo caso verranno inclusi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e il periodo di sospensione delle lezioni. In modo frazionato, può cioè essere intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui è possibile lo svolgimento di attività funzionali all’insegnamento.” da: Congedo per malattia del figlio. Maternità e paternità nella scuola: diritti e doveri | Orizzonte Scuola. Quindi può essere considerato il mio rientro in servizio sabato 20/12, seppure la scuola (ma non la segreteria) è chiusa (facciamo la settimana corta con due rientri)? Mi scuso per la domanda, ho letto i vari vostri forum e le risposte, ma davvero non riesco a capire! La ringrazio per l’attenzione Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

la scuola ti dovrebbe spiegare e quindi motivare per iscritto secondo quale norma ti considererà le vacanze di Natale ovvero i giorni di sospensione delle lezioni in conto congedo.

Io intanto motivo perché ciò non è possibile.

Tutte le norme che riguardano il congedo parentale o comunque due periodi di congedo intervallato da un non rientro in servizio del dipendente, si riferiscono sempre ai giorni FESTIVI o comunque al sabato giornata non lavorativa.

Le diverse note del Tesoro in riferimento alla malattia (prot. 108127 del 15/6/1999 prot. 108127 del 15/6/1999 prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009) hanno per esempio stabilito che quando due periodi di assenza (anche se con diversa prognosi) intercorrono a cavallo di due settimane senza rientro in servizio, il sabato e la domenica sono da considerarsi malattia.

Quando però si tratta di due tipologie diverse, esempio congedo parentale fino a venerdì e malattia dal lunedì successivo, in questo caso il sabato e la domenica non vengono conteggiate in conto congedo.

L’art. 12, comma 6 del CCNL/2007 prevede che “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (congedo parentale) e 5 (congedo per malattia), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali GIORNI FESTIVI che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

E ancora:

Per il congedo biennale è stabilito che esso è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di CONGEDO I GIORNI FESTIVI, LE DOMENICHE E I SABATI (NEL CASO DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SU CINQUE GIORNI), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, DUE DIFFERENTI FRAZIONI DI CONGEDO STRAORDINARIO INTERVALLATE DA UN PERIODO DI FERIE O ALTRO TIPO DI CONGEDO, DEBBONO COMPRENDERE AI FINI DEL CALCOLO DEL NUMERO DI GIORNI RICONOSCIBILI COME CONGEDO STRAORDINARIO ANCHE I GIORNI FESTIVI E I SABATI (PER L’ARTICOLAZIONE SU CINQUE GIORNI) CADENTI SUBITO PRIMA O SUBITO DOPO LE FERIE O ALTRI CONGEDI O PERMESSI (assenza ciclica).

Dagli esempi riportati si evince chiaramente che ci si riferisce sempre a due periodi di congedo (sia esso parentale, biennale, malattia ecc.) a cavallo di due periodi intervallati dalla domenica e dal sabato (se settimana corta).

Il periodo di SOSPENSIONE DELLE LEZIONI è altra cosa.

Non è infatti un caso che la nota del MEF n. 108127/1999 abbia precisato: “diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche.  In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

L’Aran, poi, con l’orientamento applicativo per il comparto scuola del 16/2/2011afferma: “per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.

Ora, mi pare anche qui abbastanza chiaro che “giorno libero” e “sospensione delle lezioni” siano assolutamente cose diverse rispetto ai giorni festivi o non lavorati (sabato settimana corta) ovvero solo questi ultimi possono essere ricompresi nel congedo se il docente assente fino a sabato dovesse proseguire l’assenza dal lunedì successivo (sempre che si tratti di stesso congedo).

Sarà forse questo anche il motivo per cui le ultime direttive del Tesoro dicono che durante il periodo di sospensione delle lezioni il docente può fruire delle ferie? Se quindi può farlo, è o non è in servizio a tutti gli effetti? Altrimenti come potrebbe mai? Abbiamo mai visto invece un  docente che possa fruire delle ferie la domenica?

In conclusione, nel momento in cui il docente si assenta fino all’ultimo giorno di lezione prima di un periodo di sospensione delle stesse; riprende poi l’assenza (stesso o diverso congedo) dal primo giorno utile di lezione, la scuole durante il periodo di sospensione lo dovrà considerare in servizio a tutti gli effetti.

Giova a tal proposito ricordare alle scuole e ai Dirigenti che non esiste il congedo o l’aspettativa “d’ufficio” in un periodo in cui il docente è comunque disponibile per eventuali attività, non trattandosi infatti di giorni festivi ma solo in cui sono sospese le lezioni.

In caso contrario la scuola ti dovrà motivare la decisione facendo riferimento ad una legge o comunque ad una norma che faccia a sua volta esclusivo riferimento al periodo di sospensione delle lezioni considerato come “festivo”.

Supplenze, mancata accettazione e documentato motivo

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Docente – Buongiorno io ho dovuto rifiutare una supplenza di 1 gg. ( mi hanno chiamato lo stesso gg alle 9.30 ) perché mio figlio era ricoverato in ospedale. La persona mi ha detto che devono cancellarmi dalle supplenze brevi. 1 -Lo trovo ingiusto prima mi chiami il giorno stesso , 2- Avevo il figlio in ospedale non avevo nessuno che poteva venire con poco preavviso. Cosa posso fare x ritornare x supplenze brevi o perché ho rifiutato x forza maggiore non dono più inserita. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

l’art. 8/1 lettera C del DM 131/07 dispone:

Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze.

L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.

Il comma 4 dello stesso articolo però precisa:

Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Pertanto, solo se avessi fatto pervenire il certificato di ricovero di tuo figlio la sanzione non doveva essere applicata.

Supplenze, incarichi da GI e da GAE. Chiarimenti.

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Amanda – Buonasera, a Roma le convocazioni da graduatorie di istituto stanno arrivando alla spicciolata e non si capisce bene come muoversi. Vorrei sapere:1) se accetto una convocazione da GI di 3  ore al 30/06 in una scuola e poi arriva una convocazione per 18 ore al 30/06, sempre da GI, posso lasciare le 3? 2) e se la convocazione arriva poi da GAE sempre al 30/06?. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Amanda,

non si può lasciare una supplenza fino al 30/6 conferita da GI per altra della stessa tipologia anche se per più ore. Accettando le 3 ore puoi eventualmente solo completare fino alle 18, ma non puoi lasciare le 3 per le 18 perché entrambe al 30/6.

Ai sensi dell’art. 8/3 del DM 131/07 puoi invece lasciare, in qualsiasi momento, una supplenza conferita da GI per altra assegnata da GAE. In questo caso non importa la durata né la consistenza di orario della supplenza da GI.

Conferma del contratto al supplente già in servizio. Chiarimenti.

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Annunziata – ho un quesito da porvi. Dai primi di ottobre supplisco una collega che ha partorito ad agosto,oggi ho saputo che tornerà il giorno prima delle vacanze natalizie e poi rimarrà a casa fino al termine delle lezioni,poiché vive in una regione diversa da dove lavora. Mi chiedo se a gennaio bisogna scorrere la graduatoria o toccherà a me per continuità didattica.

Paolo Pizzo – Gentilissima Annunziata,

L’art. 7/5 del DM 131/07 dispone:

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Tale articolo si può applicare solo se supplirai la titolare fino all’ultimo giorno di assenza prima delle vacanze.

Se invece la titolare rientra in classe anche l’ultimo giorno di lezione la supplenza termina.

Pertanto, ad un eventuale nuovo periodo di assenza del titolare bisognerà riscorrere la graduatoria.

 

Visita fiscale e fasce di reperibilità. Sono inclusi i giorni festivi e le domeniche?

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Docente – Buongiorno sono una supplente annuale senza mutua pagata, vorrei alcune informazioni sulla visita fiscale. Ho preso due giorni di mutua martedì e mercoledì; il giovedì e il venerdì la scuola era chiusa per il ponte del primo novembre. Vorrei sapere se il sabato e la domenica sono tenuta a stare a casa perché potrebbe arrivare la visita fiscale. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

la risposta è no. Non devi rispettare le fasce di reperibilità.

Il D.M. n. 206/2009 ha determinato le seguenti fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia:

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il suo domicilio (da comunicare all’Amministrazione). L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.

Nel caso di cui al quesito la malattia è terminata il mercoledì. Pertanto, i giorni festivi e la domenica non rientrano nel periodo di malattia.

Supplenza scuola secondaria: è possibile avere 18 ore in una scuola e 4 in un’altra?

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Caterina – un supplente di scuola secondaria che ha accettato una cattedra dal csa in una scuola può mantenere anche una supplenza di 4 ore (per la stessa materia) in un’ altra scuola accettata da Graduatoria di Istituto precedentemente? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Caterina,

non è possibile.

L’art. 28/5 del CCNL/2007  dispone che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni”.

Pertanto, 18 ore è l’orario settimanale della scuola secondaria.

Il docente in questione può arrivare alle 24 ore solo se si tratta di accettare, nell’ambito della medesima scuola in cui ha già le 18, ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (LA GUIDA).

Pertanto, accettando le 18 ore dall’ATP deve lasciare le 4 da GI.

Graduatorie ATA terza fascia: guida alla registrazione a Istanze on line

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Maria – Ho consegnato la domanda ATA presso un istituto di Mottola prima della scadenza della domanda. Ho tentato piu’ volte di compilare l’allegato D3 seguendo le istruzioni riportate e entrando nel mio profilo di istanze online. Una volta entrata continua ad apparirmi la solita finestra in cui mi viene detto di consegnare la domanda di persona all’istituto scelto per poter utilizzare il servizio.

Ho consegnato personalmente la domanda quindi vorrei capire quale sia il problema, come posso risolvere questo incoveniente per la scelta delle sedi.Potete darmi informazioni e suggerirmi cosa fare. Grazie.

Lalla – gent.ma Maria, a nostro parere, sulla base di quello che ci dici, confondi la domanda presentata entro l’08 ottobre 2014 con la procedura di registrazione a Istanze on line.

La domanda già presentata costituiva infatti la prima fase per l’iscrizione nella III fascia ATA.

La seconda fase è quella della scelta delle scuole, su Istanze on line, entro il 15 novembre 2014.

ATA Graduatorie istituto terza fascia: riattivata Istanze on line per scelta sedi. Proroga 15 novembre

Per fare ciò però occorre essere registrati su Istanze on line e la fase di registrazione implica che si consegna in una scuola a scelta il documento che viene fuori dalla fase di registrazione. Pertanto la "domanda" a cui fa riferimento il messaggio non è quella domanda che tu hai già portato a scuola, ma è il modulo che ti serve per completare la registrazione a Istanze on line.

In questa guida trovi passo passo come iscriverti a Istanze on line Guida alla registrazione e alla navigazione su Istanze Online


Una supplenza su sostegno è “a rischio” se non si è in possesso di specializzazione?

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Giusy – Cara Lalla, Se si riceve un incarico su posto di sostegno fino al 30 giugno senza titolo di specializzazione e a fine marzo si inseriscono in coda i primi specializzati su sostegno si rischia di perdere la supplenza? Io mi sto specializzando ma in una provincia diversa da quella dove lavoro e per fine marzo non avrò già il titolo mentre quelli della provincia dove lavoro Sì. Un caro saluto

Lalla - gent.ma Giusy, nel tuo contratto c’è scritto "fino al 30 giugno". Quella è la scadenza, e non ci sono motivazioni per cui il contratto possa essere scisso unilateralmente da parte dell’amministrazione. E’ vero che chi consegue il titolo nel corso dell’anno scolastico può immediatamente comunicarlo alle scuole e questo senza dubbio sarà una ricchezza, ma tale circostanza non mette in dubbio le supplenze già assegnate. Se così fosse infatti sul tuo contratto dovrebbe essere inserita la formula "fino all’avente diritto", ma non siamo in questa situazione.

Chi conseguirà il titolo anche oltre la prevista finestra di dicembre ( Graduatorie di istituto: Ministro conferma “finestra” di inserimento in II fascia per chi si abilita dopo il 31 luglio 2014 ) potrà comunicarlo ai Dirigenti Scolastici.

Tale istanza potrà essere utilizzata solo per le disponibilità successive alla presentazione della domanda . Supplenze: per sostegno inserimento in coda anche durante l’anno scolastico. Modello di domanda

La presa di servizio è l’atto sostanziale del contratto di supplenza

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Sono una docente inserita in II fascia delle Graduatorie d’Istituto. Ho accettato 8 ore sulla A060 in una scuola e 5 ore sul sostegno in un’altra (entrambe fino al 30 giugno), non ho ancora firmato il contratto ma solo preso servizio da tre giorni. Oggi mi arriva una convocazione fino al termine delle attività didattiche da un’altra scuola per 18 ore sulla A060. Posso rinunciare agli spezzoni per prendere questa supplenza? E’ urgentissimo, grazie

Lalla – la risposta è negativa. La presa di servizio equivale all’assunzione. E’ materialmente impossibile che le segreterie scolastiche riescano a far firmare il contratto nello stesso giorno dell’assunzione, ma questo non vuol dire che sei libera da impegni (allora che senso avrebbe la tua firma sui registri di classe?)

Tra l’altro il Regolamento delle supplenze contempla delle sanzioni proprio per la “mancata assunzione in servizio”, ossia per la presa di servizio, che è l’atto con cui si sostanzia il rapporto di lavoro.

Delle 18 ore puoi invece chiedere uno spezzone a completamento delle ore, per arrivare a 18. fermo restando il limite di 3 scuole in 2 comuni.

In questa guida indichiamo quali sono le circostanze per cui si può lasciare una supplenza per un’altra

Invalidità. Precedenza nei trasferimenti ATA

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Gaetano – sono un collaboratore scolastico con la legge 104 art.3 comma 1 ed un’invalidità al 67% . Vorrei fare una domanda di trasferimento nello stesso comune di residenza per avvicinarmi a casa e vorrei sapere se ho il diritto o no alla precedenza e quali benefici da la precedenza per invalidità e 104. Cioè,a parità di punteggio con un altro collaboratore scolastico posso avere la precedenza per il trasferimento o avrei la precedenza comunque su tutti i trasferimenti sulla sede prescelta? Grazie

Paolo Pizzo - Gentilissimo Gaetano, la tua precedenza rientra nell’art. 7/1 punto III del CCNI mobilità.

Tale punto prevede che nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Tale personale, fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase (comunale), nella seconda e terza fase (fra comuni diversi e province diverse), può usufruire di tale precedenza
nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Il supplente nominato fino avente titolo non può essere licenziato all’atto delle pubblicazioni delle nuove graduatorie

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Giovanna – in una scuola secondaria di primo grado di Roma ho avuto il 1ottobre una supplenza di 18h ‘fino all’avente diritto’ ma il 31 ottobre, giorno in cui sono state pubblicate le graduatorie definitive d’istituto di 1,2 e 3 fascia sono stata licenziata. Ma se avevo il contratto ‘fino all’avente diritto’ non dovevano aspettare che ‘ l’avente diritto’ dopo essere stata convocata accettasse l’incarico prima di licenziarmi?Grazie se vorrete/potrete rispondermi.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giovanna,

la scuola è in torto.

La supplenza fino “avene titolo” è tale proprio perché il supplente nominato dalle vecchie graduatorie rimane in servizio fino a quando non viene nominato appunto l’avente titolo.

La tua supplenza, quindi, non è vincolata alla pubblicazione delle nuove graduatorie ma alla nomina del  supplente da queste ultime.

Non solo, ma proprio per questo motivo il Ministero ha anche ipotizzato il caso che l’avente titolo possa essere il docente già  in servizio da vecchie graduatorie (se ovviamente è in posizione utile anche nelle nuove) e ha chiarito che

quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

ATA: la “domanda a comando” presso altri dipartimenti o amministrazioni pubbliche

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Giovanna –

Gent.ma sig.ra Lalla, sono un’assistente amm.va a tempo indeterminato, volevo sapere se esiste per noi personale ATA la "domanda a comando" presso altri dipartimenti o amministrazioni pubbliche; è possibile ottenere un’eventuale nulla-osta preventivo per un anno o più’ essendo già iniziato l’anno scolastico e qual’e’ l’iter x ottenerlo sono io ke devo fare la domanda o è l’ente interessato al mio "comando" che deve fare richiesta nominativa?
Sicura di un suo riscontro, resto in attesa di notizie e chiarimenti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Giovanna, a parere dello scrivente, per il personale ATA non esiste la possibilità della "domanda a comando" presso altri dipartimenti o amministrazioni pubbliche. Infatti non esiste nessun riferimento normativo per tale funzione.

Tuttavia è stata concessa questa possibilità ai dirigenti scolastici e al personale docente collocati fuori ruolo, in riferimento alle circolari n. 14 del 14 maggio 2013 e n.15 del 14 maggio 2013 il MIUR ha dettato le annuali istruzioni e disposizioni circa i collocamenti fuori ruolo e i comandi di tale personale.

Nello specifico la circolare n. 14 riguarda l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, mentre la circolare n. 15 riguarda i collocamenti presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso università e altri istituti di istruzione superiore.

Comando presso altre amministrazioni per il personale docente, riferimento normativo Legge 23 dicembre 1998, n.448 (articolo 26 commi 8, 9 e 10).

Graduatorie III fascia ATA: Assistente Tecnico con più titoli d’accesso

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SCUOLA – Un aspirante in possesso di due diplomi di maturità inserisce come punteggio del titolo di accesso quello più favorevole come votazione riportata per i profili di AA. E AT.

Per quanto riguarda il profilo di Assistente tecnico indica:
I° titolo – Perito industriale informatico – punteggio 67/100 – codice titolo per area di laboratorio TF21
II° titolo (di cui chiede la valutazione anche per il laboratorio sopra indicato) – Tecnico del mare – punteggio 86/100 – codice titolo per area di laboratorio RRG6.
Chiede come punteggio titolo di accesso 8,6 (per aree laboratorio TF21 e RRG6).
E’ possibile attribuire al titolo TF21 il punteggio del titolo più favorevole (8,6) non valido l’accesso alle aree di laboratorio collegate a tale titolo?
Deve scegliere tra i due laboratori o è possibile inserire entrambi i codici? E quale titolo si valuta?
Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, per il profilo professionale di Assistente Tecnico è possibile inserire fino a 3 differenti titoli di studio d’accesso per coprire un numero maggiore di AREE di laboratorio.

Naturalmente ai fini di calcolo punteggio si valuta il titolo con la votazione più favorevole e il punteggio risultante va attribuito a tutte le AREE richieste.

Quindi, nello specifico, il primo titolo di studio d’accesso (Perito industriale informatico) garantisce l’accesso al codice titolo TF21, il secondo titolo di studio d’accesso (Tecnico del mare) garantisce l’accesso al codice titolo RRG6, per entrambe i codici è attribuito il punteggio più favorevole (ovvero 8,6 punti).

Supplenze: devo ancora ricevere 6.000 euro dalle scuole

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inviato da Paolo - Gentile redazione di Orizzonte Scuola,mi chiamo Paolo Talanca e sono un docente iscritto alle graduatorie di istituto della provincia di Pescara. Sono iscritto dal 2011 e da allora lavoro con una certa continuità nelle scuole medie della provincia,con contratti ovviamente a tempo determinato non essendo di ruolo. Insegno italiano, storia e geografia.

Parallelamente in questi anni ho prestato anche servizio come vigile discontinuo presso il comando dei Vigili del Fuoco di Pescara, con contratti anche qui ovviamente a tempo determinato, che non si sono mai sovrapposti temporalmente con quelli dell’insegnamento. Sta succedendo che da febbraio 2014 le varie scuole in cui ho lavorato non riescono ad accreditarmi lo stipendio sul conto corrente. Il motivo pare sia che il mio inquadramento nella Pubblica Amministrazione è come vigile del fuoco e dicono che non riescono a cambiarlo, trasformandolo in quello di insegnante, così da potermi accreditare la cifra.

Premetto che da gennaio 2014 io non ho più prestato servizio di discontinuo presso i VVF. La somma a cui si è arrivati ammonta a oltre 6.000 euro.

A me sembra assurdo, visto poi che questo problema non c’è mai stato: ho sempre lavorato a scuola e mi hanno sempre tranquillamente pagato.In più, le scuole in cui ho lavorato (sono 4 quelle dalle quali devo ricevere soldi, tra cui una deve darmi oltre 5.000 euro) mi hanno dato i cedolini e sarebbero anche disposte ad accreditarmi i soldi in altro modo, se solo avessero il via libera dal Ministero. Non so davvero come risolvere la questione. Il Ministero appare un muro di gomma. Ho lavorato. Voglio i miei soldi! È tanto assurdo?Con cordialità

Lalla - gent.mo Paolo, io purtroppo non conosco la soluzione al problema, ma ho voluto pubblicare la tua richiesta di aiuto perchè la nostra rubrica di consulenza è seguita anche da molti assistenti amministrativi, DSGA e Dirigenti Scolastici. Magari qualcuno riesce a fornirci una spiegazione che può essere inoltrata alle scuole. in questo caso scrivere a redazione@orizzontescuola.it Grazie


Graduatorie III fascia ATA: candidato con procedimento penale a suo carico può inserirsi in graduatoria?

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SCUOLA – Gentile Redazione, si chiede l’ammissibilità di una domanda di inserimento in terza fascia personale ATA, dove il candidato segnala la presenza di un procedimento penale a suo carico. Tale perplessità nasce anche dal fatto che, tra i requisiti generali di ammissione di cui all’art. 3 del DM 717/2014, non viene riscontrato nulla di ostativo. Si ringrazia per il supporto e la risposta che Vorrete fornire.

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA,

Il procedimento penale è un istituto del diritto processuale penale italiano. Per procedimento s’intende quindi la fase in cui si esaminano gli elementi per verificare se un’accusa è fondata e sostenibile nella fase successiva, il processo.

Fatta questa premessa e considerato l’art. 3 del DM 717/2014, se il candidato è in fase d’indagini preliminari e non c’è stata pronuncia di sentenza, a parere dello scrivente, può essere inserito in graduatoria.

Viceversa, dal momento in cui avrebbe luogo l’interdizione dal pubblico impiego, decade a tutti gli effetti il diritto di permanenza nelle attuali graduatorie.

Graduatorie III fascia ATA: valutazione servizio prestato in qualità di revisore contabile

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Dirigente Scolastico – Il servizio prestato in qualità di revisore contabile presso il Comune può essere considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali – Enti locali? Grati sempre della preziosa collaborazione porgiamo distinti saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico

di Giovanni Calandrino – Gentile DS, può essere considerato servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali – Enti locali, unicamente se prestato alle dirette dipendenze, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Graduatorie III fascia ATA: il servizio prestato con contratto di prestazione d’opera non è oggetto di valutazione

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SCUOLA – come si valuta nella 3^ fascia ATA il servizio prestato in qualità di docente presso un CFP con contratto di prestazione d’opera per 33 gg. In un anno (un giorno alla settimana dal 1° ottobre al 30 maggio)

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, la risposta è negativa. Il servizio prestato con contratto di prestazione d’opera non è oggetto di valutazione.

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.

Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato.

Graduatorie III fascia ATA: idoneità per la mobilità professionale è concorso pubblico?

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SCUOLA – Buongiorno, scriviamo dall’ IC Ciaceri di Modica (RG). E’ stata presentata alla scuola una domanda di nuovo inserimento per la graduatoria di terza fascia per il personale ATA, da parte di un CS a TI, per il profilo di AA, in cui chiede la valutazione del superamento dell’idoneità per la mobilità professionale, come superamento di un pubblico concorso. Tale idoneità si può considerare superamento di pubblico concorso? Distinti saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, considerato che l’Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo (in carriere, settori corrispondenti, attinenti al profilo scelto), indica la partecipazione, la vincita e la successiva IDONEITà alla graduatoria finale per l’assegnazione di posti pubblici, a parere dello scrivente, l’ idoneità conseguita in seguito al superamento della mobilità professionale non si può considerare superamento di concorso pubblico, perché trattasi di concorso INTERNO alla scuola e NON pubblico quindi aperto a tutti.

In generale si valuta una sola idoneità:
Per AA => PUNTI: 1
Per AT/CO/IF/GA/CR => PUNTI: 2
Per CS => PUNTI: 0

Graduatorie III fascia ATA: valutazione servizio co.co.co. e titolo conseguito all’estero

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SCUOLA – Gentilissimi, si chiede il parere sulla valutabilità del servizio prestato in qualità di educatrice sezioni primavera, con contratto di co.co.co., prestato nel decorso anno scolastico, presso una scuola statale;
Si chiede inoltre se è valutabile come laurea il titolo rilasciato dalla European Bussiness School con sede principale a Parigi e filiali europee a Milano, Dublino, Madrid, Monaco di Baviera.
Il voto è espresso in 30 esimi. Si ringrazia per la disponibilità.

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, i servizi prestati con contratti co.co.co. non sono oggetto di valutazione, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

È, altresì, valutabile come servizio, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione con il MIUR, della durata minima di tre mesi fino ad un massimo di otto mesi, a partire dall’anno scolastico 2012-2013.

Alla domanda: è valutabile come laurea il titolo rilasciato dalla European Bussiness School? non posso che rispondere che sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.

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