Docente – sono insegnante a T.I. scuola primaria. Attualmente mi trovo in congedo parentale,con retribuzione al 30%. Sicuramente sono io a non riuscire a interpretare le vostre risposte con i riferimenti normativi, ma non mi è chiaro se posso rientrare in servizio dal 24/12 al 06/01 senza che le vacanze vengano contate come congedo. Nello specifico, avrei chiesto congedo fino al 19/12, due giorni di motivi personali il 22 e 23 dicembre,di nuovo congedo dal 07/01. La mia segreteria sostiene che anche così tutti i giorni dal 24/12 al 06/01 saranno inclusi nel congedo parentale. E’ così? O la verità sta nel mezzo e possono includere i soli festivi (25,26/12, 01 e 06/01)? * Il congedo può essere fruito: In modo continuativo, in questo caso verranno inclusi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e il periodo di sospensione delle lezioni. In modo frazionato, può cioè essere intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui è possibile lo svolgimento di attività funzionali all’insegnamento.” da: Congedo per malattia del figlio. Maternità e paternità nella scuola: diritti e doveri | Orizzonte Scuola. Quindi può essere considerato il mio rientro in servizio sabato 20/12, seppure la scuola (ma non la segreteria) è chiusa (facciamo la settimana corta con due rientri)? Mi scuso per la domanda, ho letto i vari vostri forum e le risposte, ma davvero non riesco a capire! La ringrazio per l’attenzione Cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentilissima docente,
la scuola ti dovrebbe spiegare e quindi motivare per iscritto secondo quale norma ti considererà le vacanze di Natale ovvero i giorni di sospensione delle lezioni in conto congedo.
Io intanto motivo perché ciò non è possibile.
Tutte le norme che riguardano il congedo parentale o comunque due periodi di congedo intervallato da un non rientro in servizio del dipendente, si riferiscono sempre ai giorni FESTIVI o comunque al sabato giornata non lavorativa.
Le diverse note del Tesoro in riferimento alla malattia (prot. 108127 del 15/6/1999 prot. 108127 del 15/6/1999 prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009) hanno per esempio stabilito che quando due periodi di assenza (anche se con diversa prognosi) intercorrono a cavallo di due settimane senza rientro in servizio, il sabato e la domenica sono da considerarsi malattia.
Quando però si tratta di due tipologie diverse, esempio congedo parentale fino a venerdì e malattia dal lunedì successivo, in questo caso il sabato e la domenica non vengono conteggiate in conto congedo.
L’art. 12, comma 6 del CCNL/2007 prevede che “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (congedo parentale) e 5 (congedo per malattia), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali GIORNI FESTIVI che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
E ancora:
Per il congedo biennale è stabilito che esso è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di CONGEDO I GIORNI FESTIVI, LE DOMENICHE E I SABATI (NEL CASO DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SU CINQUE GIORNI), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, DUE DIFFERENTI FRAZIONI DI CONGEDO STRAORDINARIO INTERVALLATE DA UN PERIODO DI FERIE O ALTRO TIPO DI CONGEDO, DEBBONO COMPRENDERE AI FINI DEL CALCOLO DEL NUMERO DI GIORNI RICONOSCIBILI COME CONGEDO STRAORDINARIO ANCHE I GIORNI FESTIVI E I SABATI (PER L’ARTICOLAZIONE SU CINQUE GIORNI) CADENTI SUBITO PRIMA O SUBITO DOPO LE FERIE O ALTRI CONGEDI O PERMESSI (assenza ciclica).
Dagli esempi riportati si evince chiaramente che ci si riferisce sempre a due periodi di congedo (sia esso parentale, biennale, malattia ecc.) a cavallo di due periodi intervallati dalla domenica e dal sabato (se settimana corta).
Il periodo di SOSPENSIONE DELLE LEZIONI è altra cosa.
Non è infatti un caso che la nota del MEF n. 108127/1999 abbia precisato: “diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche. In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.
L’Aran, poi, con l’orientamento applicativo per il comparto scuola del 16/2/2011afferma: “per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.
Ora, mi pare anche qui abbastanza chiaro che “giorno libero” e “sospensione delle lezioni” siano assolutamente cose diverse rispetto ai giorni festivi o non lavorati (sabato settimana corta) ovvero solo questi ultimi possono essere ricompresi nel congedo se il docente assente fino a sabato dovesse proseguire l’assenza dal lunedì successivo (sempre che si tratti di stesso congedo).
Sarà forse questo anche il motivo per cui le ultime direttive del Tesoro dicono che durante il periodo di sospensione delle lezioni il docente può fruire delle ferie? Se quindi può farlo, è o non è in servizio a tutti gli effetti? Altrimenti come potrebbe mai? Abbiamo mai visto invece un docente che possa fruire delle ferie la domenica?
In conclusione, nel momento in cui il docente si assenta fino all’ultimo giorno di lezione prima di un periodo di sospensione delle stesse; riprende poi l’assenza (stesso o diverso congedo) dal primo giorno utile di lezione, la scuole durante il periodo di sospensione lo dovrà considerare in servizio a tutti gli effetti.
Giova a tal proposito ricordare alle scuole e ai Dirigenti che non esiste il congedo o l’aspettativa “d’ufficio” in un periodo in cui il docente è comunque disponibile per eventuali attività, non trattandosi infatti di giorni festivi ma solo in cui sono sospese le lezioni.
In caso contrario la scuola ti dovrà motivare la decisione facendo riferimento ad una legge o comunque ad una norma che faccia a sua volta esclusivo riferimento al periodo di sospensione delle lezioni considerato come “festivo”.