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Graduatorie III fascia ATA: valutazione del servizio prestato presso ASL, i dottorati e la corretta valutazione dell’idoneità in concorso pubblico

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SCUOLA – Si chiedono con cortesia alcuni chiarimenti:

– in che modo può essere valutato il servizio prestato presso le ASL ai fini della valutazione del punteggio per le graduatorie del personale ATA.
– il servizio come tutor o dottorati presso le università italiane
– idoneità selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato presso i comuni
– ATTESTATO sostitutivo di Qualifica professionale "OPERATORE SERVIZI RISTORATIVI- SALA BAR. Livello qualificazione: 1° (3EQF) durata 1200 ore presso CNOSFAP – SARDEGNA. Si chiede se questo attestato può essere valutato come qualifica per l’accesso alla graduatoria di CS.
Si ringrazia

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA,

Il servizio prestato presso le ASL non è oggetto di valutazione, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio come tutor o dottorati presso le università italiane?

Come già espresso in precedenza il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL.

Inoltre si ricorda che, i contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività , sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.

Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato.

Idoneità in concorso pubblico:
Si valuta l’Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo (in carriere, settori corrispondenti, attinenti al profilo scelto). La partecipazione, la vincita e la successiva IDONEITÀ alla graduatoria finale per l’assegnazione di posti pubblici.
Si valuta una sola idoneità:
Per AA => PUNTI: 1
Per AT/CO/IF/GA/CR => PUNTI: 2
Per CS => PUNTI: 0

Per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO fare riferimento:
Al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 [Parti IV, V e VI]; (http://www.uilcfs.it/public/leggi/DPR3-57/DPR3-57_4-5-6.htm)
Alla Legge 193 del 10 aprile 1964. (http://www.giustizia-amministrativa.it/iper/193-1964.htm)

Titolo d’accesso al profilo professionale di CS:

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Si precisa che:
Il Diploma di grado preparatorio scuola magistrale (corso triennale di scuola secondaria di II grado) permette l’accesso al SOLO profilo professionale di CS;
Il diploma di maestro d’arte (corso triennale di scuola secondaria di II grado) permette l’accesso al SOLO al profilo professionale di CS.

Quindi, affinché “l’ATTESTATO sostitutivo di Qualifica professionale "OPERATORE SERVIZI RISTORATIVI- SALA BAR. Livello qualificazione: 1° (3EQF) durata 1200 ore presso CNOSFAP – SARDEGNA” per essere correttamente valutato deve sodisfare le seguenti caratteristiche:
1. qualifica professionale di durata TRIENNALE;
2. riconoscimento a tutti gli effetti di legge dalle REGIONI.


Graduatorie III FASCIA ATA: valutazione del servizio presso casa di riposo, corrispondenza tra titolo di studio e area di laboratorio AT

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SCUOLA – Buongiorno, vorremo sapere se il servizio prestato presso le case di riposo (operatore addetto al guardaroba, cuoca) è valutabile come servizio prestato alle dirette dipendenze degli Enti Locali.
A quale codice titolo corrisponde la qualifica di: “Perito industriale capo tecnico?
L’attestato di qualifica professionale “Operatore CAAF” rilasciato dall’art. 14 delle legge nazionale n. 845 del 21/12/1978 e dell’art. 22 della legge regionale n. 18 del 19/4/1985, è valutabile come altro titolo per il profilo di assistente amministrativo?
Grazie per la vostra preziosa collaborazione

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, il servizio prestato presso case di riposo non può essere oggetto di valutazione, si valuta il servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

A quale codice titolo corrisponde la qualifica di: Perito industriale capo tecnico?

Purtroppo non posso rispondere a questo quesito poiché il titolo di studio così riportato è incompleto, privo di specializzazione.

Comunque si ricorda che l’Allegato C – TITOLI ACCESSO LABORATORI ASSISTENTI TECNICI, va "interpretato" con i codici che più si avvicinano al diploma di maturità.
L’attestato di qualifica professionale Operatore CAAF” rilasciato dall’art. 14 della legge nazionale n. 845 del 21/12/1978 e dell’art. 22 della legge regionale n. 18 del 19/4/1985, è valutabile come altro titolo per il profilo di assistente amministrativo?

Ai fini della valutazione, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio, in tal senso sono valutabili quegli attestati dove sul piano di studi si fa diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.

Il piano di studi, quindi oltre a essere obbligatorio, è fondamentale per stabilire la corretta valutazione o meno dell’attestato.

Graduatorie III fascia ATA: diploma di operatore dei servizi sociali

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DIRIGENTE SCOLASTICO – Il diploma di "Operatore dei servizi sociali" conseguito presso un Istituto professionale può dare accesso al profilo di Assistente Tecnico Area RRRB – ADDETTO AI SERVIZI ASSIST. SOC. E FAMILIARE?

di Giovanni Calandrino – Gentile DS, per accedere al profilo professionale di Assistente Tecnico è necessario il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale, pertanto il Diploma di qualifica (3 anni) deve essere congiunto al Diploma di studi di istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale (Diploma unico) e relativa certificazione (5 anni: 3+2).

Dunque il diploma di Maturità di “OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI” è titolo d’accesso al profilo di AT area RRRB (ADDETTO AI SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE E FAMILIARE).

Graduatorie III fascia ATA: valutazione del “BLS Pediatric Basic Life Support”

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SCUOLA – Gent.li, volevamo sapere se il seguente titolo: BLS “Pediatric Basic Life Support” conseguito il 05/06/2012 e rilasciato da IRC (ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL) Indicato in ALTRI TITOLI POSSEDUTI – SEZ. D1 si può valutare, e se affermativo, quanti punti spetta. Si ringrazia per la collaborazione. La Segreteria.

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, la risposta è negativa.

Gli Attestati di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845/1978 per essere correttamente valutati devono sodisfare le seguenti caratteristiche:

Ai fini della valutazione, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio, in tal senso sono valutabili quegli attestati dove sul piano di studi si fa diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.

Il piano di studi, quindi oltre a essere obbligatorio, è fondamentale per stabilire la corretta valutazione o meno dell’attestato.

Graduatorie III fascia ATA: valutazione attestato in trentesimi

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SCUOLA – Salve, si chiede come debbano essere valutati i punteggi in trentesimi espressi da detti attestati/diplomi, che costituiscono titolo di accesso per il profilo di collaboratore scolastico. Si ringrazia

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, In riferimento all’Allegato A – DM 716/2014 (Tabella valutazione titoli: Allegato A/5) e in relazione al quesito dove non si fa notizia del tipo di attestato ne al punteggio minimo del suddetto. Posso solo affermare che la valutazione del titolo di studio richiesto per l’accesso deve essere rapportato a10. Ecco un esempio di valutazione in trentesimi in rapporto 10.

Punteggio Attestato Valutazione in decimi
1 0,33
2 0,67
3 1,00
4 1,33
5 1,67
6 2,00
7 2,33
8 2,67
9 3,00
10 3,33
11 3,67
12 4,00
13 4,33
14 4,67
15 5,00
16 5.33
17 5,67
18 6,00
19 6,33
20 6,67
21 7,00
22 7,33
23 7,67
24 8,00
25 8,33
26 8,67
27 9,00
28 9.33
29 9,67
30 10

Malattia bambino e visita fiscale: il Dirigente che dispone il controllo commette un abuso e un danno erariale

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Imma – sono una docente di sostegno a tempo determinato con incarico annuale. Dall’inizio di quest’anno scolastico ho preso 4 giorni non consecutivi di malattia bambina, avendo una bambina di età 11 mesi che si raffredda spesso poichè è nel suo primo anno di inserimento al nido. Il preside mi ha richiamata dicendomi che la prossima volta che prendo malattia bambina mi manda il medico fiscale perchè è di sua competenza. Io so che per legge non dovrebbe. Può effettivamente mandarmi la visita? Come faccio se devo recarmi in farmacia o altro?

Paolo Pizzo – Gentilissima Imma,

se il Dirigente lo fa commette un vero e proprio abuso nonché un danno all’erario. Fermo restando che saranno i medici a fagli notare che la normativa lo vieta.

Gli puoi quindi dire da parte della redazione di Orizzonte Scuola di non procedere in tal senso. Nel caso lo facesse e non sarai in casa al momento dell’eventuale visita, sei esente da qualsiasi sanzione.

Circolare INPDAP 24/2000: “Il genitore che si assenta non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie, che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore”.

Circolare delle Funzione Pubblica 14/2000 punto 2.6 “Il genitore che si assenta non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore”.

D.L.vo 151/2001 art. 47, comma 5: “Ai congedi di cui al presente articolo [malattia bambino] non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore”.

Supplenza su riduzione oraria per allattamento. Chiarimenti.

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Daniela e Claudia – 1. Nella scuola secondaria le ore (5-6) che risultano disponibili per alcuni mesi (supplenza breve) su una sola classe di alunni per la richiesta del titolare della cattedra orario di usufruire di un permesso per allattamento, a chi possono essere assegnate? L’insegnante di ruolo, per “continuità” su quella stessa classe avuta negli anni precedenti, può chiedere che gli vengano assegnate come ore aggiuntive?  2. Se la cattedra orario è stata formata unendo le ore del corso diurno con quelle del serale all’interno della stessa istituzione scolastica, un docente a t. det. è obbligato a prendere questa cattedra o può accettare l’incarico solo per le ore della mattina?

Paolo Pizzo – Gentilissime Daniela e Claudia,

le ore derivanti da una riduzione oraria per allattamento non possono, con le normative attualmente in vigore, essere assegnate ai docenti di ruolo (fino alle 24 ore) o interni anche se  a tempo determinato a completamento dell’ orario. Non si tratta infatti di spezzoni orari pari o inferiori le 6 ore rimasti in organico ma trattasi di coprire l’assenza di un titolare e quindi a tutti gli effetti è una supplenza breve.

Pertanto, si devono necessariamente scorrere le graduatorie di istituto.

In merito al secondo quesito si precisa che le ore devono essere offerte al supplente così come rimaste (quindi anche fra diurno e serale se così è stata concordata la riduzione oraria fra titolare e Dirigente) e solo se il supplente è già impegnato per una supplenza potrebbe chiedere di accettare parte delle ore, fino al completamento dell’orario obbligatorio, sempreché si salvaguardi l’unicità dell’insegnamento.

TFA secondo ciclo: è utile per i sovrannumerari svolgere di nuovo la selezione?

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Ingrid - Buonasera Lalla, le scrivo per un dubbio di una collega. Lei è risultata idonea al tfa I ciclo per spagnolo alla secondaria di I grado ma sovrannumeraria. Quindi in base a decreto 698 ha la possibilità di essere ammessa al corso senza svolgere le prove. Siccome però su questo punto non aveva avuto una garanzia adeguata dall’ateneo né dall’usr, ha ugualmente svolto la preselettiva per il II ciclo e l’ha passata con un punteggio alto.

Ora vorrebbe quindi svolgere la prova scritta, ma teme che, se andasse male, perderebbe il diritto di far valere l’idoneità acquisita. Quindi il suo dubbio è: svolgo la prova e, nel caso in cui non la superassi, faccio valere
l’idoneità acquisita, o mi fido a non svolgerla perché sono sicura di potermi iscrivere al corso?

E l’altro dubbio è: il fatto di rientrare nel corso come idonea mi fa perdere punti utili, rispetto a quanti ne farei se svolgessi bene la prova? Faccio presente che la mia collega si è già iscritta alla prova scritta, con pagamento e modulo online: teme che questo sia sufficiente per farle perdere l’idoneità acquisita. Grazie per l’attenzione!

Lalla – gent.ma Ingrid, non capisco quale rassicurazione avrebbe dovuto avere la tua amica, dato che il dm 312 del 16 maggio parla chiaramente a proposito dei candidati sovrannumerari (art. 3 comma 6).

Le FAQ del 06 giugno pubblicate su Cineca fanno poi riferimento ai sovrannumerari 3 volte: "Non si deve effettuare l’iscrizione sul sito tfa.cineca.it, i soprannumerari sono ammessi senza dover sostenere alcuna prova.
Sono ammessi in soprannumero coloro che ricadono nelle tipologie di cui al DM 312 del 16/05/2014, art. 3 commi 6 e 7. "

e

Mi sono abilitato con il TFA I ciclo in una classe di concorso, ma risulto idoneo per altre classi. Posso iscrivermi in soprannumero? Sì. Nel caso risultasse idoneo per più classi di concorso, dovrà optare per una sola di esse. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’idoneità è utilizzabile solo per questo secondo ciclo. Nel caso invece fosse risultato, a suo tempo, vincitore, il suo diritto di accesso in soprannumero è permanente.

I candidati possono chiedere l’accesso al TFA in una regione o ateneo diversi da quelli in cui hanno congelato la Siss, i percorsi AFAM o hanno acquisito l’idoneità o la vittoria nel TFA I ciclo?

Sì. Le indicazioni sulle modalità e sui tempi di accesso al TFA dei candidati in sovrannumero verranno fornite successivamente. "

Credo che in queste FAQ ci fossero tutte le rassicurazioni utili per i sovrannumerari. Tra l’altro, come abbiamo già segnalato, alcune Università stanno già avviando le procedure per l’iscrizione dei sovrannumerari (

TFA secondo ciclo: quando si iscrivono i sovrannumerari ).

Magari la tua collega potrà richiamare l’Università per capire se adesso, a distanza di qualche mese, hanno le idee più chiare, ma come indicato nella FAQ il diritto all’accesso in sovrannumero è permanente (naturalmente la normativa non contempla che si svolga di nuovo la selezione perchè è una procedura inutile).

Per quanto riguarda i punti della selezione, essi servono esclusivamente a conquistare un buon posizionamento in graduatoria per avere accesso alla prima delle Università scelte, ma non avranno incidenza sul percorso formativo, il cui punteggio finale sarà invece determinato dalle prove svolte durante il corso stesso.


Tempi di liquidazione del TFS/TFR

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Tommaso  - Scusatemi se mi permetto di disturbare, mia Moglie Insegnate andrà’ in pensione tra 2 anni,a seguito legge Fornero sta’appunto lavorando 2 anni in più’,andrà’ con 42 anni di servizio, la sorpresa e’ questa,la liquidazione verrà’ pagata dopo 2 o tre anni senza nessun anticipo sulla liquidazione,trovate giusta questa normativa? E’ Vergognoso se vero.Per cortesia posso ricevere un cortese riscontro. Grazie.

FP – Gentile Tommaso,

negli ultimi anni, e precisamente dal 2010, la modalità e i tempi di  liquidazione del TFS/TFR hanno subito molteplici cambiamenti. Facciamo una  breve ricognizione. L’ultimo intervento è contenuto nella cosiddetta Legge di Stabilità 2014.

L’art. 1 comma 484 e 485 ha:

A) esteso la modalità di pagamento rateale del TFS/TFR dei dipendenti pubblici  per prestazioni di importo superiore ad € 50.000.

Pertanto:
1) fino ad € 50.000 in una unica soluzione;
2) superiore ad € 50.000 ma inferiore ad € 100.000 in dure rate annuali;
3) pari o superiore ad € 100.000 in tre rate annuali.

B) innalzato da 6 a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni di cui  sopra.

Lo stesso comma precisa che quanto sopra affermato si applica ai dipendenti  che cessano dal servizio dal 1/1/2014, maturando i requisiti per il  pensionamento a partire dalla stessa data.

In sintesi i termini di pagamento del TFS/TFR:

  •  termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione in caso di decesso o  pensione per inabilità.
  • termine di dodici mesi in caso di: pensione di vecchiaia/limiti di età ordinamentali;
  • limiti di servizio;
  • risoluzione unilaterale
  • termine di 24 mesi in caso di:pensione anticipata; dimissioni volontarie senza diritto a pensione.

 

Pensione Anticipata (tenendo conto dei contributi) e Pensione di Vecchiaia (tenendo conto dell’età)

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Umberto  - sono un docente di scuola secondaria di 2° grado; Le chiedo gentilmente di sapere quando maturerò i requisiti per la pensione essendo nato il 01/12/1954 e al 31/12/2014 ho 39 anni e 4 mesi di contributi. Attendo cortesemente una sua risposta.

FP – Gentile Umberto,

in riferimento alla sua richiesta si chiarisce quanto segue: la Legge n. 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, ha abolito i requisiti per  accedere alla Pensione di Azianità (40 anni di contributi o quote), ed ha  introdotto la Pensione Anticipata (tenendo conto dei contributi) ed ha rivisto  i requisiti per la Pensione di Vecchiaia (tenendo conto dell’età).

Requisiti previsti per la pensione di Vecchiaia:
- dal 01/01/2013 al 31/12/2015 66 anni e 3 mesi
- dal 01/01/2016 al 31/12/2018 66 anni e 7 mesi

Requisiti previsti per la pensione Anticipata per gli uomini:
- dal 01/01/2014 al 31/12/2015 42 anni e 6 mesi
- dal 01/01/2016 al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi

Per effetto dei suddetti requisiti e considerando sia la sua età anagrafica  che la sua anzianità contributiva al 31/12/2014, matura il diritto alla  pensione anticipata (ovvero tenuto conto dell’anzianità contributiva) nel 2018  all’età di 64 anni, con decorrenza 1/9/2018.

Si segnale che i requisiti dal 2016 sono frutto di studi statistici e pertanto  potrebbero subire delle variazioni.

Pensione con il sistema contributivo

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Maria Antonietta – sono un assistente amministrativa sono entrata a far parte della scuola dall’anno scolastico 1976 e sono nata  il 19 febbraio 1956 vorrei sapere cortesemente quando posso andare in pensione? Se opto per il metodo contributivo quando orientativamente si va a perdere rispetto allo stipendio, da premettere che sono alla classe di stipendio. Grazie.

FP- Gentile Maria Antonietta,

l’attuale normativa in materia pensionistica, individua due criteri per il  pensionamento ovvero:
1) pensione per vecchiaia legata all’età anagrafica;
2) pensione anticipata legata all’anzianità contributiva.

Considerata la sua età e il suo servizio, la sua prima possibilità di  pensionamento è rappresentata dal soddisfacimento del requisito per il  pensionamento anticipato.

Nel 2018, il requisito per la pensione anticipata, per le donne è di 41 anni e  10 mesi.
Considerata la sua anzianità contributiva, nel 2018 riesce a soddisfare il  requisito di cui sopra.

Le segnalo, inoltre che:
le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto  all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’ anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore  a 57 anni e 3 mesi optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo  le regole di calcolo del sistema contributivo.

Quanto sopra trova riscontro anche nell’ultima nota sui pensionamenti del MIUR  prot. 2855 del 23/12/2013.

Nel fattispecie, possiede al 31/12/2014 entrambi i requisiti disposti dalla  normativa, per andare in pensione con decorrenza 1/9/2015.

Si precisa che per la suddetta opzione, il calcolo della pensione sarà  completamente effettuato con il sistema contributivo, con una perdita che in  alcuni casi raggiunge anche il 30%.

 

Pensionamento coatto?

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Alfonso – ho letto parecchie vostre risposte a quesiti di miei colleghi che vi chiedono la tempistica per il pensionamento ma niente che riguardi il mio caso che è diametralmente opposto: ho compiuto 64 anni questo mese e la mia posizione contributiva al 31/12/2014 sarà di 37 anni e 5 mesi. Il prossimo anno sarò costretto al pensionamento forzato oppure il recente Decreto Madia che prevede questa possibilità, non riguarda il mio caso in quanto non raggiungo i tempi contributivi minimi richiesti dalla Legge Fornero? Posso continuare fino a i 67 anni di età? Se si, dopo questa età verrò pensionato d’ufficio e con quale tipologia, ovvero non raggiungerò il massimo oppure mi verrà ugualmente riconosciuto perché raggiungo i requisiti di vecchiaia? Vi interpello perché ho sentito pareri discordanti sia da parte delle segreterie scolastiche che dagli stessi sindacati. Grazie per l’utile servizio che elargite a questa comunità.

FP – Gentile Alfonso,

considerata la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, la prima
possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la
pensione di vecchiaia, previsto dalla L. 214/2011, ovvero al raggiungimento
dell’ età anagrafica prescritta dalla normativa, senza operare nessuna forma di
arrotondamento.

I requisiti per il pensionamento legato all’età, previsti per i prossimi anni,
sono:
- 2013/2015 66 anni e 3 mesi;
- 2016/2018 66 anni e 7 mesi.

Pertanto, matura il diritto alla pensione, con decorrenza 1/9/2017.

Per quanto riguardo il discorso sul pensionamento coatto, le segnalo che sulla
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge
114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, conosciuta meglio come riforma della
Pubblica Amministrazione.

Le novità contenute, in termine di pensionamento, possono essere riassunte in
due punti:

1) abolizione del trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei
requisiti pensionistici;

2) l’abbassamento dell’età da 65 a 62 anni per le cessazioni d’ufficio, in
caso di raggiungimento dell’anzianità contributiva, attualmente pari a 42 anni
e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, ma con un aumento di 4
mesi a decorrere dal biennio 2016/2018.

Pertanto, nella fattispecie, a mio avviso, non ricorrono i presupposti per il
pensionamento coatto se non al raggiungimento dell’anzianità contributiva.

 

Ore eccedenti di sostegno attribuibili per area unica?

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Sono un’insegnante di sostegno della scuola superiore. Alla scuola dove insegno sono state restituite n. 4 ore di sostegno sulla AD02.

Io sono dell’area AD03 e ho fatto richiesta per l’assegnazione delle 4 ore eccedenti l’orario scoalstico, visto che i commi 3-bis e 3-ter della del D.L. 104/2013, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 hanno previsto l’unificazione delle aree di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, con effetto immediato per il personale di ruolo.

Nonostante ciò le ore sono state assegnate alla collega della AD02, che nella graduatoria unica di Istituto e provinciale ha meno punteggio di me.

Lalla – gent.ma, in questa fase mi sento di appoggiare la scelta della scuola. Il riferimento normativo riportato infatti non è generalizzato ad una modifica delle aree di sostegno "per il personale di ruolo", ma ai fini delle operazioni di mobilità per il personale di ruolo.

Disposizione cui si è giunti con la sottoscrizione, il 22 luglio 2014, della sequenza contrattuale

concernente la costituzione, ai fini della mobilità per l’istruzione secondaria di II grado, di un contingente provinciale unico di posti di sostegno per l’integrazione scolastica di studenti portatori di disabilità.

Pertanto non è che tutte le operazioni dei docenti di ruolo si svolgono su area unica di sostegno (non è avvenuta così l’attribuzione delle cattedre), ma al momento solo le operazioni dei docenti di ruolo.

Pertanto, l’attribuzione delle ore aggiuntive a docente appartenente alla stessa area disciplinare può essere considerata corretta.

Cumulo permessi 104/92 ad un lavoratore in situazione di handicap grave che assiste un familiare lavoratore. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – una collaboratrice scolastica usufruisce di permessi per se stessa per legge 104. Richiede di usufruire di permessi per legge 104 per assistere  il marito disabile. Il marito è lavoratore e dichiara di NON usufruire di permessi di cui alla legge 104. Tre figli maggiorenni sono conviventi. La richiesta è ammissibile? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010 chiarisce:

Le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste.

È chiaro che una tutela più adeguata nei confronti del disabile è realizzabile, almeno in astratto, quando questi può contare sull’opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva; infatti, un’attività prestata nei confronti di più famigliari può risultare non soddisfacente. E’ evidente inoltre che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea notevole disagio all’attività amministrativa per la possibilità di assenze frequenti e protratte del lavoratore stesso.

Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente, limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall’altro non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili.

La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente ha l’onere di dichiarare all’atto della presentazione della domanda, non può che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore interessato, considerato il loro carattere assolutamente relativo e la difficoltà di un eventuale accertamento.

Pertanto, la decisione spetta comunque al dipendente e l’Amministrazione non ha un potere di diniego.

Malattia, supplenza fino avente titolo e periodo di comporto

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Marco – salve,sono un’assistente amministrativo di terza fascia con un incarico part –time con contratto fino all’avente diritto , visto che alla data odierna ho fatto 23 giorni di malattia e visto che la mia situazione di salute non vuole migliorare credo che supererò i 30 giorni e quindi verrò licenziato. La domanda è se adesso  vengo licenziato per superamento del limite di comporto quando escono le nuove graduatorie di terza fascia potrò essere chiamato da queste. attendo con ansia una vostra risposta. grazie anticipatamente .

Paolo Pizzo – Gentilissimo Marco,

premesso che il MIUR ancora non ha fatto luce su questa questione (malattia e contratto fino avente diritto) io sinceramente concordo in pieno con l’USR Veneto che con nota prot. n. 2957 del 12 marzo 2013 afferma:

“Il CCNL sottoscritto il 29.11.2007 non disciplina espressamente, ai fini delle assenze per malattia, tale tipologia di contratti.

Questo Ufficio Scolastico Regionale ha richiesto il parere dell’avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia la quale ha precisato che, per individuare la disciplina applicabile al contratto stipulato, si deve fare riferimento al tipo di posto coperto.

Premesso quanto sopra, questa Direzione ritiene che, nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Da tale equiparazione discende pertanto anche l’individuazione delle norme del CCNL applicabili al predetto personale.”

Ricordiamo che per il personale assunto fino ad almeno il 30/6 le assenze per malattia sono così retribuite:

  • Nel 1° mese non vi è nessuna decurtazione (retribuzione al 100%);
  • Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
  • Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

In ogni caso qualunque sanzione su posto fino ad avente diritto compreso il superamento del periodo di comporto non ha alcuna ricaduta sull’eventuale incarico a titolo definitivo.


“Spostamento” di 2 anni della scadenza della fascia stipendiale 15

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Docente – Salve, sono un’insegnante di scuola dell’infanzia in ruolo dal 01/09/2007 con  conferma in ruolo del 01/09/2008. Ho chiesto la ricostruzione di carriera di 14 anni di insegnamento preruolo il  risultato è il seguente: -anzianità complessiva preruolo ai fini giuridici ed economici anni 7 mesi 4  giorni 0 ed ai soli fini economici anni 1 mesi 8 giorni 0; -anzianità di ruolo anni 1 mesi 0 giorni 0; -totale ai fini giuridici ed economici anni 8 mesi 4 giorni 0 ed ai soli fini  economici anni 1 mesi 8 giorni 0; pertanto avrei dovuto maturare la fascia 15 il 30/04/2014 ed invece me la  ritrovo in busta paga al 30/04/2016. Le chiedo gentilmente spiegazioni!

FP – Gentile Docente,

premetto che dai dati indicati non riesco a darle delle indicazioni precise, considerato anche che lei mi indica che ha chiesto una ricostruzione di carriera per 14 anni di pre-ruolo, ma solo una parte di questi sono stati valutati secondo la normativa vigente.

Sarebbe opportuno, quantomeno essere più precisa.

Per quanto concerne lo “spostamento” di 2 anni della scadenza della fascia stipendiale 15, le sintetizzo brevemente i continui mutamenti in materia di scatti:

– la L. 122/2010 ha bloccato la progressione della carriera del personale  della scuola per il triennio 2010/2012, pertanto il  servizio reso in questi  anni non è (era) utile ai fini della progessione della carriera:

– il D.I. n. 3 del 14/01/2011, ha recuperato l’utilità del servizio prestato  nel 2010 e ha previsto, in caso di economie, la possibilità di recuperare gli  anni 2011 e 2012;

– l’accordo tra le OO.SS. e l’Aran del 13/03/2013 ha  consentito il recupero   del 2011, attraverso le economie accertate;

– il D.P.R. n. 122 del 4/09/2013, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie  generale n. 251, ha prorogato il mancato riconoscimento ai fini della carriera  del servizio reso nel corso dell’anno 2013;

– l’accordo tra le OO.SS. e l’Aran del 7/08/2014 con firma definitiva,  di  fatto ha consentito il recupero dell’anno 2012.

Il riscatto della laurea è valido ai soli fini pensionistici e non ai fini della ricostruzione di carriera

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Lino  – Spett. Orizzonte scuola, il mio quesito, non reperito nel sito, è il seguente: La ricostruzione della carriera (riscatto anni universitari) è valida solo ai fini pensionistici o anche per gli scatti stipendiali.? Il mio caso: domanda di riscatto inoltrata all’immissione in ruolo: anno sc. 1989 – 90 per i 4 anni universitari. A tutt’oggi nessuna ricostruzione è stata fatta, lo scatto stipendiale attuale è di fascia 21, il 1 gennaio 2015 passerei a fascia 28. Grazie.

FP – Gentile Lino,

il riscatto della laurea è valido ai soli fini pensionistici e pertanto gli  anni universitari non sono utili ai fini della ricostruzione di carriera.

Quando afferma che: “domanda di riscatto inoltrata all’immissione in ruolo:  anno sc. 1989 – 90 per i 4 anni universitari.

A tutt’oggi nessuna ricostruzione è stata fatta”, presumo che faccia  riferimento al decreto di riscatto di laurea e non al decreto di ricostruzione  di carriera, che sono due istanze completamente diverse.

I tempi di attesa per ricevere notizie sul riscatto della laurea,  oggettivamente sono lunghi, ma dall’a.s. 1989/1990 sembrano un po’ troppi. Le consiglio di chiedere informazioni agli uffici Inps gestione ex Inpdap.

Decorrenza giuridica e ricostruzione di carriera

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Arturo – sono un insegnante di scuola primaria. Volevo farti una domanda se è
possibile!Sono stato assunto in ruolo il 1 settembre 2011 con retroattività giuridica al 1 settembre 2010. Per quanto riguarda la ricostruzione di carriera io faccio parte del vecchio regolamento e quindi maturo gli scatti ogni 3 anni oppure del nuovo regolamento e quindi maturo il primo scatto dopo 8 anni? Premetto che lavoro a scuola dal 2002. Certo di una tua cortese risposta ti saluto cordialmente.

FP – Gentile Docente,

le segnalo che per i casi di personale docente immesso in ruolo con decorrenza
giuridica 01/09/20111, con retrodatazione giuridica 01/09/2010, l’Aran si è
espresso con la nota del 08/10/2013.

Il docente, pur avendo avuto retrodatazione giuridica dell’immissione in ruolo
al 1° settembre 2010, non può usufruire delle clausole di salvaguardia inserite
nel CCNL 4/08/2011 per i docenti che a tale data erano già effettivamente
assunti a tempo indeterminato.

Le due clausole di salvaguardia sono

1) per il personale inserito nella precedente posizione 3 -8 o che abbia
maturato il diritto all’inserimento in tale posizione, il quale conserva il
diritto a percepire il maggior valore stipendiale di detta posizione fino a
maturazione del successivo scaglione

2) per il personale inserito nella precedente posizione stipendiale 0- 2, il
quale conserva il diritto al conseguimento del precedente valore stipendiale 3
– 8 al compimento del periodo di due anni.

Tali clausole sono volte a salvaguardare chi alla data del 1° settembre 2010
era già assunto a tempo indeterminato.

Il docente assunto dal 1° settembre 2011 con retrodatazione giuridica al 1°
settembre 2010 deve essere sottoposto allo stesso regime proposto dal CCNL
4/08/2011 ovvero con la prima posizione stipendiale corrispondente alla 0 – 8.

Graduatoria terza fascia: provincia per chi ha scelto un istituto di Monza Brianza

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Elia – Ho inviato il modello cartaceo allegato d1 – domande personale ata2014/17 presso un istituto di Monza, ora nel fare la scelta delle scuole ( allegato d3) ho riscontrato che tra l’elenco delle province monza non risulta ( ma rientra tra i comuni della provincia di Milano). Quale provincia devo scegliere? Grazie

Lalla – gent.mo, come avrai già intuito devi scegliere la provincia di Milano.

La motivazione è indicata dall’Ufficio Scolastico di Monza nel seguente avviso

“Per tutte le graduatorie relative al personale della scuola (docente, educativo e ATA), si deve fare riferimento a quelle pubblicate dall’ambito territoriale di Milano, attualmente valide anche per l’ambito territoriale di Monza e Brianza, considerato che i codici delle istituzioni scolastiche ed i relativi organici del personale sono ancora unificati.”

Non ci sono nuovi PAS. Abilitazione con TFA ordinario

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Mario – Sono docente precario di terza fascia Le scrivo per chiederle un’informazione. Lavoro da otto anni nella scuola classe 043 e 050 ho i giorni per iscrivermi ai pas, tuttavia non ho potuto perché avevo gravi difficoltà
economiche, in futuro ho la possibilità di iscrivermi ai Pas 2015/2016. Vivo a trieste ma lavoro a Gorizia. Sicuro di una risposta la ringrazio anticipatamente.

Lalla – gent.mo Mario, la risposta è negativa, in quanto i PAS sono destinati esclusivamente a chi ha presentato la domanda entro il 5 settembre 2013, perchè aveva i requisiti richiesti dal dm 53/03.

Non sono consentite nuove iscrizioni, nè per chi aveva allora i requisiti e non ha presentato la domanda (indipendentemente dalle motivazioni), nè per chi ha maturato i requisiti nel frattempo.

A Trieste si stanno invece svolgendo le selezioni per l’accesso al secondo ciclo TFA . Considerato che le spese di frequenza sarebbero più o meno simili a quelle del PAS spero che tu abbia partecipato a questa procedura, che nelle intenzioni del Ministero, dovrebbe rimanere l’unica per l’accesso alla formazione iniziale degli insegnanti.

Diventare insegnanti scuola secondaria. Ci si abilita con il TFA ordinario, il PAS è stato una tantum

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