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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Pensione e tempi del TFS

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Scuola –  assistente  amministrativa  nata il 27/09/53 in servizio dal 01/09/1977, avendo riscattato 3 anni 11 mesi e 23 giorni della legge 29  matura  il diritto a pensione a partire dal 01/09/2015? Se matura tale diritto il TFS è saldato subito o dopo 24 mesi? Si ringrazia per la Vostra graditissima consulenza e si attende fiduciosi una Vostra risposta. F.to Ufficio personale.

FP – Gentile Scuola,

considerata l’ anzianità contributiva (compreso i servizi ricongiunti ai sensi della L. 29/1979) e l’ età anagrafica della collega, la prima  possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la  pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011, ovvero al raggiungimento dell’  anzianità contributiva prescritta dalla normativa, senza operare nessuna forma di arrotondamento.

I requisiti per il pensionamento anticipato per le donne, previsti per il  prossimo biennio sono:

– 2014/2015 41 anni e 6 mesi;

Matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2015.

In merito alla al TFS, le segnalo che l’art. 1 comma 484 e 485 ha:

1. A) esteso la modalità di pagamento rateale del TFS/TFR dei dipendenti pubblici  per prestazioni di importo superiore ad € 50.000.

Pertanto:

1) fino ad € 50.000 in una unica soluzione;
2) superiore ad € 50.000 ma inferiore ad € 100.000 in dure rate annuali;
3) pari o superiore ad € 100.000 in tre rate annuali.

1. B) innalzato da 6 a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni di cui  sopra.

Lo stesso comma precisa che quanto sopra affermato si applica ai dipendenti  che cessano dal servizio dal 1/1/2014, maturando i requisiti per il  pensionamento a partire dalla stessa data.

In sintesi i termini di pagamento del TFS/TFR:

1) termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione in caso di decesso o  pensione per inabilità;

2) termine di dodici mesi in caso di: pensione di vecchiaia/limiti di età ordinamentali, limiti di servizio e risoluzione unilaterale;

3) termine di 24 mesi in caso di: pensione anticipata; dimissioni volontarie senza diritto a pensione.

Pertanto il caso della collega rientra nella tempistica individuata al 3 punto.


Ricostruzione di carriera e periodi salvaprecari

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DSGA  – Sono alle prese con una ricostruzione di carriera di un assistente amministrativo che ha inserito nella dichiarazione dei servizi alcuni periodi di salvaprecari . Vorrei sapere se l’anno da salvaprecari può essere riconosciuto in toto nella ricostruzione di carriere a prescindere dal servizio effettivamente svolto e se caso mai può essere chiesto il riscatto di tali periodi ai fini pensionistici(forse si in quanto coperti da disoccupazione). Per quanto riguarda i progetti regionali sono validi ai fini della ricostruzione di carriera?

FP – Gentile Dsga,

i servizi riconoscibili ai fini della carriera sono quelli espressamente  indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che testualmente recita:

“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il  servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese  quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, e riconosciuto come  servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi  quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai  soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da  detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio
successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto,  al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli  educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare  di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate. Al  personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e  negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di  docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati  femminili statali, o parificate delle scuole popolari sussidiate o  sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole  materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle  all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale  docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio  non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed  economici.

Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli  stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio  prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza  demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o  comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile  sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

In sintesi:

– sono ammessi alla valutazione i seguenti servizi svolti nelle: scuole  pareggiate, scuole parificate, scuole sussidiate e sussidiarie, scuole popolari  e scuole pareggiate paritarie. Queste ultime purhè abbiano conservato entrambe le qualifiche risultante dal certificato si servizio;
– non sono ammessi alla valutazione i seguenti servizi svolti nelle: scuole  legalmente riconosciute, centro di formazione professionale, scuole paritarie,  ad eccezione delle scuole primarie parificate e paritarie sino al 31/8/2008.

Pertanto, a mio avviso:

– i servizi valutabili ai fini della ricostruzione di carriera, sono quelli  effettivamente svolti, indipendentemente dal fatto che l’anno fosse coperto dal  decreto “salvaprecari”;
– non sono valutabili, perchè al momento non previsti dalla normativa ne da  specifiche note del MIUR, la partecipazione a progetti regionali

Le segnalo, inoltre, che per entrambi le casistiche di cui sopra, non si trova  riscontro nemmeno nella codifica dei servizi previsti dal SIDI.

 

Sentenza del Tribunale e diritto alla retrodatazione giuridica di 2 aa.ss.

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Carlo  – Gent.ma Redazione, sono un insegnante di scuola secondaria di secondo grado assunto in ruolo il 1  settembre 2011 ma che, in seguito a ricorso con sentenza favorevole nel maggio  2013, ha ottenuto la retroattività giuridica al 1 settembre 2009 cioè di altri  due anni (coperti da servizio effettivo retribuito).  Il mio servizio pre-ruolo valevole ai fini della ricostruzione di carriera, a  questo punto, è di soli altri due anni scolastici (2007/08 e 2008/09). A settembre 2012, subito dopo aver superato l’anno di prova ma prima della  suddetta sentenza, avevo già presentato l’istanza di ricostruzione di carriera. Il mio quesito che interessa molti altri colleghi nella mia medesima  situazione è il seguente: a questo punto vi è un interesse concreto di  presentare una nuova istanza di aggiornamento della ricostruzione per fare apportare la suddetta variazione, oppure la cosa è del tutto irrilevante anche  ai fini economici e/o pensionistici? Bisogna eventualmente presentare relativa richiesta alla scuola di titolarità,  oppure alla RTS della provincia dove attualmente si presta servizio? Certo di una vostra cortese risposta, vi saluto cordialmente.

FP – Gentile Carlo,

in merito alla sua richiesta, le segnalo che gli anni di servizio “coperti” da  retrodatazione giuridica, in seguito a sentenza, sono anni da considerarsi ai  fini della ricostruzione di carriera, come anni di ruolo e pertanto non  rientrano nella valutazione, valida per i servizi pre-ruolo, che segue la  seguente “dinamica”:

– i primi 4 anni sono utili ai fini giuridici ed economici;
– 2/3 della parte restante sono utili ai fini giruidici ed economici;
– 1/3 è utile ai soli fini economici.

Ai fini della progressione economica, è opportuno presentare una nuova  richiesta, specificando che in seguito a sentenza del Tribunale, si ha diritto  alla retrodatazione giuridica di 2 aa.ss.

Progressione economica ai fini del trattamento di quiescenza nonché per l’indennità di buonuscita.

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Pietro  - docente di matematica presso scuola superiore, in pensione da 01.09.2014 – L. 124/2013 art 11 bis, dichiara che prima del decreto-legge 78/2010 era inquadrato in un gradone con scadenza 12/2012. Alla data 04/11/2014, nonostante ripetuti solleciti, dichiara di non aver ricevuto gli arretrati dovuti e neanche la pensione. Chiedo se tutto ciò rientra nelle procedure normali e nei tempi tecnici.
FP – Gentile Pietro,

in merito alla sua richiesta, le segnalo uno stralcio della nota del MIUR del  20/10/2014 n. 2621, avente per oggetto: Applicazione DPR 122/2013 e CCNL 7 agosto 2014 nei procedimenti di  ricostruzione carriera, inquadramento e trattamento quiescenza – funzioni SIDI:

“Sono state inoltre aggiornate le funzione SIDI “Trattamento di quiescenza”,  “Pensioni definitive Trasmissione dati a INPDAP – Aggiornare Pratica” allo  scopo di consentire agli uffici la predisposizione del prospetto (c.d. modello  PL-2) con i dati necessari per riliquidare la buonuscita con l’attribuzione di  quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del CCNL 13-3-2013 e dall’art. 1, comma 3  del CCNL 7-8-2014. Le modifiche effettuate riguardano tutte le posizioni con  data di cessazione compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014.

L’USR attraverso il competente ufficio, una volta ricalcolata la pratica di  Ricostruzione Carriera dovrà, per le posizioni interessate, utilizzare la  funzione “Aggiornare pratica”, selezionando la voce “APPL. CC.CC.NN.LL.”, per  acquisire in modo automatico l’eventuale posizione stipendiale prevista dal  CCNL del 7 agosto 2014 e ricalcolare la pratica di pensione. La stampa del  modello PL-2 riporterà, per il personale cessato nel suddetto periodo, la  dicitura “Riliquidazione indennità di buonuscita a seguito di applicazione:  CCNL 13-3-2013 e CCNL 7-8-2014″.

Per il personale cessato entro il 31 dicembre 2011, il modello PL-2 continuerà  a riportare le diciture già presenti a sistema.”

Pertanto solo dal 20 ottobre c.a., le scuole e gli UST, per le proprie  competenze, possono aggiornare la progressione economica ai fini del  trattamento di quiescenza nonché per l’indennità di buonuscita.

I servizi svolti presso un istituto superiore paritario non sono utili ai fini della ricostruzione di carriera

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Emanuela  – Buonasera, sono una docente entrata in ruolo dopo la vincita del concorso nazionale. Volevo sapere se valevano i miei 7 anni di insegnamento presso una istituto superiore paritario per la ricostruzione della mia carriera. Grazie Cordiali saluti.
FP – Gentile Emanuela,

attualmente i servizi riconoscibili ai fini della carriera sono quelli  espressamente indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994.

In sintesi:

– sono ammessi alla valutazione i seguenti servizi svolti nelle: scuole  pareggiate, scuole parificate, scuole sussidiate e sussidiarie, scuole popolari  e scuole pareggiate paritarie, queste ultime purhè abbiano conservato entrambe  le qualifiche risultante dal certificato si servizio;
– non sono ammessi alla valutazione i seguenti servizi svolti nelle: scuole  legalmente riconosciute, centro di formazione professionale, scuole paritarie,  ad eccezione delle scuole primarie parificate e paritarie sino al 31/8/2008.

Pertanto i suoi servizi svolti presso un istituto superiore paritario, non  sono utili ai fini della ricostruzione di carriera.

Tempi di prescrizione della domanda di ricostruzione di carriera

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Stefania  – Buonasera sono un’insegnante di sostegno di scuola primaria e ho urgente bisogno di una vostra consulenza in merito ai tempi di prescrizione della domanda di ricostruzione di carriera.Nel 2005 sono stata immessa in ruolo su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2005 e ho superato il periodo di prova in data 01.09.2006.Ho prestato servizio preruolo a tempo determinato 5 anni di cui 2 anni nel sostegno primaria e 3 anni nel sostegno infanzia.In data 1.9.2007 ho chiesto ed ottenuto il passaggio di ruolo nel sostegno della scuola primaria.Purtroppo bonariamente non sapevo di dover produrre richieste di ricostruzione di carriera alla scuola ne, tanto meno, nessuna scuola mi ha mai informata in merito. finalmente a gennaio 2014 ho prodotto domanda alla segreteria della mia scuola chiedendo il riconoscimento ai fini economici e di carriera del servizio pre ruolo.Nel frattempo logicamente il mio stipendio è rimasto fermo e non ho mai ricevuto aumenti di nessun tipo rimanendo in attesa di scatti che nel frattempo il governo puntualmente bloccava e blocca a tutt’oggi.Vi prego gentilmente di fare chiarezza sulla mia posizione, a cosa ho diritto e, eventualmente, cosa ho perso, tra cui arretrati, scatti e riconoscimento del pre ruolo. Dopo quanti anni scatta la prescrizione? 10 o 5? Cosa devo fare e a chi rivolgermi?Sicura di un vostro gentile riscontro, disperata della mia leggerezza, resto in attesa di una vostra risposta!!!GRAZIE.

FP – Gentile Stefania,

il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo  al superamento del periodo di prova.

Pertanto, dal 1/9/2006 poteva presentare la domanda di riconoscimento dei  servizi pre ruolo.

E’ bene precisare che il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto  prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorre l’inizio della  prescrizione.

La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dalla conferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni.

Nella fattispecie, avendo presentato la domanda di ricostruzione di carriera  nel gennaio del 2014, sicuramente nei termini previsti per la prescrizione (10  anni dal 1/9/2006), ma per gli arretrati le applicheranno la normativa secondo  la quale, si ha diritto a percepirli non oltre i 5 anni.

Le segnalo che la valutazione del suo pre-ruolo, segue la seguente “dinamica”,   prevista dalla normativa:

– i primi 4 anni sono utili ai fini giuridici ed economici;
– 2/3 della parte restante sono utili ai fini giruidici ed economici;
– 1/3 è utile ai soli fini economici.

Solo i primi due punti sono utili all’ attribuzione della fascia stipendiale.

Graduatorie di istituto: docente dimentica a flaggare inserimento EEEE nel modello B

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Assistente Amministrativo Giuseppe – Gent.ma, Le chiedevo un quesito: una docente nel compilare il modello B online per la scelta delle 20 scuole, per errore non ha spuntato una delle quattro classi di concorso alle quali accedeva (in questo caso EEEE) e, quando sono state pubblicate le graduatorie definitive, non si è ritrovata in graduatoria EEEE.

Le chiedo, come si può risolvere il problema? La scuola capofila ha fatto una comunicazione alle alle altre scuole di competenza per farla inserire manualmente ma c’è stata una scuola che non ha voluto inserirla perchè dice che è stato un errore della docente e non della scuola. Penso di essere stato chiaro e Le chiedo: cosa ne pensa a riguardo? Certo di un positivo riscontro, Le porgo distinti saluti

Lalla – gent.mo, concordo con la scuola che non ha inserito la docente. Per l’inserimento infatti è necessario manifestare espressa volontà, richiesta nell’istanza da presentare nel modello on line.

Lei afferma che la mancata spunta è frutto di un errore da parte della docente, e nessuno può dubitare della buona fede, ma la mancata compilazione della domanda in tutte le sue parti non può essere addebitata ad errore a distrazione.

Mi spiego meglio: ci sono stati docenti che nella fase di compilazione della domanda cartacea per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, hanno inserito tutte le classi di concorso alle quali potevano accedere con i vari titoli di studio in possesso. Poniamo il caso di docente che può accedere sia ad infanzia che primaria, che varie classi di concorso (ad es. 4) della scuola secondaria, che le istituzioni convittuali.

Nella fase di compilazion del modello B su Istanze on line questi docenti hanno capito di avere a disposizione solo 20 sedi max da poter indicare, e se avessero dovuto indicare delle sedi per ciascuna classe o posto a cui hanno accesso con i titoli di studi, rischiavano di poter comparire solo in poche scuole per ciascuna, di fatto restringendo al minimo le possibilità di una supplenza.

Alcuni di questi docenti hanno quindi compiuto una scelta, ossia non hanno confermato nel modello B tutte le classi di concorso indicate nel modello B, ma solo quelle alle quali erano più interessati, attribuendo quindi solo a queste ultime la scelta delle sedi.

Se oggi si presentasse l’occasione di un’ottima supplenza per una delle classi di concorso non confemata nel modello B questi candidati non potrebbero dire “è stato un errore non inserire quella classe di concorso”.

Lo stesso per la situazione da lei descritta: noi crediamo alla buona fede, ma di fatto la richiesta documentata è diversa. Sulla base di cosa – quale normativa, disposizione, provvedimento – la candidata può essere inserita nella graduatoria EEEE pur non avendo manifestato interesse a comparirvi?

Tra l’altro, se non ricordo male, era possibile inserire le sedi solo dopo aver scelto la classe di concorso. In questo caso, mi sembra di capire, la docente ha scelto solo AAAA e per le stesse scuole desidera essere inserita anche per EEEE. Altrimenti non si spiega come abbia fatto a scegliere le scuole e non la classe di concorso.

Ad ogni modo, dato che  le scuole hanno recepito il provvedimento della scuola capofila (pur non essendo concordi certo non possiamo contestarlo in questa sede)  il rifiuto da parte di una delle scuole è forse il problema minore rispetto a non comparire in alcuna scuola.

Il docente in congedo biennale può partecipare alle sedute del Consiglio di Istituto

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Scuola – Si chiede  se un docente dell’Istituto e componente genitore del Consiglio d’Istituto nella stessa scuola, momentaneamente in congedo biennale per assistenza al Genitore L.104  puo’ partecipare alla riunione del Consiglio di Istituto … Si precisa che la data fissata per il C.I. coincide con il periodo di congedo. Nell’attesa di una sollecita risposta si inviano Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

per il docente non c’è nessun impedimento.

La partecipazione alle sedute del Consiglio di Istituto non rientrano nella funzione docente e sono prestate, dal docente in questione, come rappresentante della componente genitori. Il congedo, infatti, è riferito all’astensione dell’attività didattica e ai relativi obblighi di servizio.

Pertanto, il docente può parteciparvi senza ombra di dubbio pur essendo collocato in congedo biennale.


Anno di prova, dottorato di ricerca e domanda di mobilità

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Luigi –  volevo in promosso ringraziarti per le illuminanti consulenze che offri a noi docenti smarriti nei meandri della oscura normativa scolastica. Detto questo ti pongo in breve i miei quesiti: sono stato immesso in ruolo il 1/09/2014 e sono in congedo per il primo anno del corso di dottorato fino al 31/08/2015….volevo chiederti se e’ possibile chiedere di frequentare il corso di formazione per i neo-assunti pur non avendo maturato i 180 giorni di servizio (poiche’ sarebbe utile ai fini del mio possibile progetto di ricerca)..e se al termine del dottorato, verosimilmente ottobre 2017, potro’ partecipare alla mobilità interprovinciale pur non avendo superato l’anno di prova.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Luigi,

Richiamiamo di seguito la normativa che permette il rinvio dell’anno di prova per non aver raggiunto i 180 gg di servizio.

L’art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94 afferma che qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

L’art. 439 dello stesso decreto afferma che in caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

C’è quindi una differenza sostanziale tra il non superamento dell’anno di prova (esito sfavorevole della prova) e il non raggiungimento dei 180 giorni previsti che costituiscono il minimo di servizio che deve essere prestato.

In sintesi, dalla C.M. 1 agosto 1975, n. 219, prot. n. 3069, questa la differenza:

Per effetto del rinvio, disposto dall’art. 139 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, alle norme sugli impiegati civile dello Stato, e quindi anche del comma 3 dell’art. 10 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola volta; al termine del secondo anno, l’interessato, qualora non consegua, a causa dell’esito sfavorevole della prova, la nomina in ruolo , è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza con le modalità previste dall’art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. In caso di dispensa dal servizio, l’interessato ha diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

La prova è invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.

Pertanto, il tuo anno di prova sarà rinviato fino al termine del dottorato di ricerca.

Il rinvio sarà una giusta causa in quanto il periodo di congedo per dottorato non è utile al raggiungimento dei 180 gg.

Si precisa che non esistono deroghe allo svolgimento del corso di formazione in assenza del requisito dei 180 gg, cosa possibile e prevista espressamente solo per i congedi di maternità.

In ultimo, ricordo che l’anno di prova non è legato alla domanda di mobilità (se non per un eventuale passaggio di ruolo) e quindi si può effettuare la scelta della sede definitiva e gli anni successivi chiedere eventuale trasferimento anche senza aver superato l’anno di prova.

Voglio essere assunto in ruolo da concorso, mi spetta

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Roberto – Risulto vincitore nella graduatoria infanzia per i posti messi a disposizione in Sicilia. Ma del contratto di assunzione non se ne parla. Cosa posso fare? C’è possibilità di fare ricorso per l’assunzione? Se si, quali sarebero i costi?

Lalla - gent.mo Roberto, posto che chi ti risponde non è un legale e non si occupa di ricorsi, rispondiamo al tuo quesito per precisare che non è vero che di assunzione non si parla.

Anzi, non hai sentito parlare, in questi ultimi mesi, dell’assunzione in ruolo di 150.000 mila precari dal 1° settembre 2015?

Si tratta dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 (sia idonei che vincitori).

E’ un progetto contenuto nelle Linee Guida su La Buona Scuola presentate il 3 settembre dal Governo Renzi e che, se confermate, sfoceranno in un piano straordinario di immissioni in ruolo nel 2015.

Al momento sappiamo solo che nella Legge Finanziaria sono stati stanziati i soldi per realizzare il progetto. In questo speciale trovi tutti i particolari finora noti su Legge di Stabilità e Riforma Scuola

Voglio un PAS per abilitarmi

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Mariapia - Gentile redazione, sono Mariapia Chierchia, docente di matematica applicata, (classe A048) presso un istituto paritario dal 2011. Lo scorso anno sono stata, ingiustamente, esclusa dall’ammissione al PAS non avendo ancora maturato , alla scadenza della domanda, i tre anni di servizio richiesti.

Lalla - direi che sulla base della normativa sei stata giustamente esclusa. Perchè avrebbe dovuto essere diversamente?

Mariapia – Poi si è verificato che molti hanno fatto ricorso al TAR e sono stati ammessi al PAS addirittura docenti con un solo anno di servizio. Il mio sindacato mi consigliò di non inoltrare il ricorso poiché la riserva secondo loro non sarebbe stata sciolta.

Lalla – direi che, al di là del consiglio, la responsabilità ricade su di te. Avrebbe mai potuto il sindacalista consigliarti di tentare un ricorso con altro sindacato? Inoltre, non esistono ricorsi vinti in partenza. I ricorsi si propongono affinchè sia il giudice a dirimere la questione, ma non esiste la domanda "è sicuro che si vince questo ricorso?" .

Mariapia - Io allora mi sono preparata per il TFA ma, avendo tre figli, non sono riuscita a prepararmi alla perfezione, per cui non ho superato la preselezione. Tra l’altro trovo che ci sia un divario immenso tra la procedura PAS e TFA, per cui io sono rimasta esclusa da ogni possibilità di abilitarmi. Mi chiedevo se per il 2015 è previsto un nuovo percorso PAS oppure per me non c’è altra possibilità che tentare a vita questi terribili e impossibili TFA? Grazie dell’attenzione

Lalla - no, non sono previsti nuovi PAS. Diventare insegnanti scuola secondaria. Ci si abilita con il TFA ordinario, il PAS è stato una tantum

Docente ottiene il trasferimento, ora però sulla cattedra c’è un ricorso. Conseguenze?

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Maurizio - Gentilissima Lalla, sono un insegnante di ruolo di inglese (da 4 anni dopo 22 anni di supplenza!) di scuola secondaria che vive ed insegna a Teramo e provincia.

Lo scorso anno scolastico (2013-2014) ho fatto domanda di trasferimento dalla scuola secondaria dove ero (Liceo Artistico) al Liceo Classico di Teramo. Il trasferimento e’stato accettato (insieme alla mia domanda di part-time,da 18 ore a 12 ore!). Ho cominciato l’11/9/2014 il lavoro nella mia nuova scuola (Liceo Classico di Teramo), e mi trovo bene!

Alcuni giorni fa(primi novembre 2014)mi e’ arrivata una raccomandata r.r. dal Tribunale di Teramo dove c’ e’ un ricorso di una mia collega che ha piu’ punti di me e, secondo il suo ricorso, era in sovrannumero lo scorso anno nella mia materia e dice di avere diritto al posto (il tribunale ha fissato l’udienza il 12/1/2015!). Tra le altre cose Il Liceo Artistico (dove ero) ed il Liceo Classico di Teramo (dove sono) hanno la stessa preside, sono considerati entrambi un’unica scuola, ma hanno organici di insegnanti separati e diversi! La mia collega insegna ora in altra scuola superiore di Teramo e vuole tornare al Liceo Classico:il ricorso e’stato fatto nei primi settembre 2014.

Siccome la cosa non mi e’ mai successa, che devo fare io, rivolgermi ad un avvocato per difendere i miei diritti o aspettare la decisione del tribunale? Che succede in caso di accettazione ricorso? Ci sono casi simili e come sono andati a finire?

Lalla – gent.mo Maurizio, dal punto di vista legale non posso fornirti alcun suggerimento (non ci occupiamo di questioni legali), ma posso dirti che tali situazioni purtroppo capitano.

Spulciando tra i siti degli Uffici Scolastici ad es. , ci è capitato di venire a conoscenza di questa sentenza e della conseguente decisione assunta dall’Ufficio Scolastico di Ragusa

In ogni caso, è presto per poter capire cosa accadrà, dipenderà 1) se il collega vincerà il ricorso 2) se ci saranno posti nei quali collocarti.

E le immissioni in ruolo ATA nel 2015?

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Barbara - Si parla tanto di immissioni in ruolo di 150 docenti, ma il personale ata non esiste più nella scuola? Vorrei sapere se coloro che sono in 1 fascia da 10 anni e più avranno diritto pure loro ad avere un po’ di stabilità

Lalla – gent.ma Barbara, non è al momento escluso che potranno esserci immissioni in ruolo anche per il personale Ata nell’a.s. 2015/16 (al momento non previste e non quantificate), ma purtroppo non vi è un progetto analogo a quello che dovrebbe interessare gli insegnanti.

Anzi, il personale ATA – se la Legge di Stabilità verrà confermata – sarà interessato da un piano di tagli.

Ne abbiamo ampiamente parlato in articoli dedicati all’argomento

Tagli ATA e la dematerializzazione che sovraccarica le segreterie

Taglio 2mila ATA. Revisione organici con decreto interministeriale. Dematerializzazione porterà a 50mln di risparmi

ATA, tagli fino al 50% dei posti vacanti. Risparmio 50milioni su supplenze. I tagli per profilo

e continueremo a tenervi aggiornati

Prima fino avente titolo e poi a titolo definitivo: la supplenza è “unica”. Chiarimenti per la scuola

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Scuola -Buongiorno, si richiede il seguente quesito: Devo chiudere i contratti dei docenti sino all’avente diritto, e stipulare un contratto sino al 30/06/2015, secondo la graduatoria di istituto tocca alla stessa docente che però si trova in malattia. Per la stipula del contratto deve prendere effettivo servizio o può essere assente per malattia? E se l’assenza è una grave patologia? Da quando decorre il nuovo contratto? Si ringrazia. Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il MIUR ha precisato che quando al medesimo docente o ata e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

Pertanto, a parere di scrive, la supplenza di cui al quesito, anche se inerente a “nuova” convocazione, può essere considerata unica e quindi il docente assente per malattia (o grave patologia) deve comunque avere il contratto giuridico ed economico dal giorno in cui dovrebbe assumere servizio.

In poche parole la supplenza è considerata unica e quindi non c’è bisogno che il docente assuma nuovamente servizio perché essa sia considerata valida.

Sostegno: come si stila il PEI

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Insegno sostegno nella scuola primaria, pur non avendo il titolo, quest’anno mi è capitato un caso particolare di un bambino che ha una diagnosi funzionale non corrispondente alle sue reali difficoltà. Ritengo che il bambino abbia disturbi legati a problemi psicotici e soprattutto comportamentali, devo stilare il PEI ed ho enorme difficoltà. Grazie per un eventuale aiuto.

Maria Vitale Merlo - E’ ormai prassi consolidata che l’unico docente deputato alla stesura del PEI sia quello di sostegno. In realtà, norma stabilisce che la stesura di tale documento avvenga in maniera collegiale e sia affidata al Consiglio di classe (in questo caso a quello di interclasse), agli operatori dell’ASL che hanno in carico l’alunno con disabilità e ai genitori che lo condividono e lo sottoscrivono congiuntamente alle altre figure coinvolte.

La stesura del PEI ha come punto di partenza la Diagnosi Funzionale, così come esplicitato nell’art. 5 comma 4 del DPR del 24/02/94 e definisce gli interventi indispensabili per realizzare il diritto all’educazione, istruzione e integrazione scolastica, quindi non è solo un progetto didattico, ma si configura come progetto di vita che coinvolge l’alunno.

Sia l’art. 13 comma 1 della legge 104/92 che i su citato DPR prevedono che nel PEI siano indicate tutte le proposte necessarie per la piena realizzazione: le ore di sostegno necessarie, eventuali figure professionali diverse da quelle fornite dalla scuola (assistente igienico sanitario, assistente alla comunicazione, educatore..). Avendo presenti questi paletti si arriva alla definizione di un PEI frutto di condivisione e pienamente aderente alle reali esigenze dell’alunno, da cui devono emergere sia le difficoltà sia le potenzialità, solo così ogni intervento sarà mirato e finalizzato alla crescita personale e sociale dell’alunno e si potrà realizzare un reale progetto inclusivo.

Premesso questo, non puoi essere solo tu l’artefice della stesura del PEI, ma devi chiedere un incontro con gli operatori dell’asl che seguono il bambino e la famiglia. Puoi, con molto tatto far notare quali sono gli atteggiamenti del bambino all’interno della scuola e chiedere loro indicazioni su quali strategie utilizzare per estinguere questi comportamenti sbagliati, perché solo di questo si tratta, dato che il docente non è uno specialista e non possiede una certificazione “diversa” che fornisca ulteriori indicazioni rispetto a ciò che rappresenta la documentazione ufficiale in possesso della scuola. Se dovesse emergere che il comportamento del bambino può dar adito a qualcos’altro, sarà la famiglia (e solo la famiglia) a decidere di far sottoporre il proprio figlio ad ulteriori indagini specialistiche e quindi richiedere una revisione della Diagnosi Funzionale.


Permessi legge 104/92: Patrigno e matrigna, con figliastri, possono fruire dei permessi

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Enza – vorrei gentilmente avere il vs. parere a proposito di un quesito posto stamattina alla ns. segreteria scolastica da un docente. Premesso che – ai sensi dell’art. 78 c.c. –  “l’affinita’ e’ il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”, e’ possibile accedere ai benefici previsti dalla L. 104/92 per assistere la matrigna in condizioni di disabilita’? Confido nel vs. aiuto e ringrazio per i vs. preziosi pareri.

Paolo Pizzo – Gentilissima Enza,

la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa, dall’altro ha posto la limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado.

Data la regola generale, la legge ha però previsto un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, stimando eccessivamente onerosa o impossibile l’opera di assistenza a causa dell’età non più giovane o della patologia del famigliare, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado.

Detto questo, come correttamente evidenziato nel quesito il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”; art. 78 c.c.: “L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”).

In base alla legge:

  • sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
  • sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
  • sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
  • sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero;
  • sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
  • sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.

Patrigno e matrigna, con figliastri, rientrano tra gli affini di I grado.

Pertanto sono legittimati a fruire dei permessi in parola.

La scuola vuol far recuperare il servizio non prestato perché il docente ha accompagnato gli allievi all’estero. Legittimo?

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Maddalena – lo scorso ottobre ho accompagnato i miei alunni per un periodo di due settimane all’estero per un Pon. Al rientro la mia scuola mi chiede di recuperare le ore di servizio che non ho prestato in Istituto (proprio perché inviata dalla scuola all’estero, in servizio e non in vacanza !!!) con supplenze e attività extra. E’ legittima tale richiesta? E quale normativa regolamenta questa prassi? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maddalena,

l’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 stabilisce che “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.

L’art. 16 dello stesso Contratto dispone che “compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.”

Si precisa che gli unici recuperi richiesti perché contemplati dalla normativa sono quelli in riferimento all’art. 16 citato, non ne esistono altri.

Pertanto, la richiesta del Dirigente di farti recuperare le ore non prestate perché eri impegnata, legittimamente, in un progetto autorizzato (il quale equivale a tutti gli effetti a servizio prestato) è sicuramente assurda quanto illegittima.

Ti devi ovviamente opporre.

Supplenza e presa differita: riconoscimento giuridico del servizio equivale a punteggio

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Floriana – mio marito, a causa di un incidente grave che lo tiene bloccato in ospedale da 2 settimane, non ha potuto prendere servizio a scuola dopo aver accettato, via mail e telefonicamente, una supplenza in qualità di docente. La scuola gli ha sottoscritto un contratto che ha decorrenza giuridica dal giorno indicato nella proposta di supplenza e decorrenza economica dal giorno in cui effettivamente assumerà servizio. Il mio quesito è: la nomina giuridica, contemplata in vari riferimenti normativi del caso, significa anche maturazione del punteggio? La ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Floriana,

L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Il punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) della nota MIUR prot. n 8481 del 27 agosto 2014 recita: “la stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibile gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (maternità, malattia, infortunio ecc.)”.

Se, quindi, il docente interpellato per una supplenza (anche tramite delega) accetti l’incarico ma non possa poi assumere servizio per un giustificato motivo (es. malattia, ricovero ecc.), avrà diritto comunque all’attribuzione della supplenza, ma dal momento che non assume servizio effettivo il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio.

Ti segnalo che nella CM 15/2011, che tratta, tra le altre cose, del congedo per dottorato per i docenti a tempo determinato si precisa:

“…si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria  validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AI FINI PREVISTI  DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI).”

Pertanto, nessun dubbio che quando si parla di “riconoscimento giuridico” del servizio ci riferisca al punteggio.

Scuola chiusa: nessun obbligo di servizio del docente. Nessun recupero delle ore non prestate

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Laura – volevo sapere se legittima la richiesta del mio dirigente di recuperare le ore di lezione non effettuate perché la scuola era chiusa in quanto tutti gli Ata avevano aderito ad una assemblea sindacale. grazie.

Paolo Pizzo  – Gentilissima Laura,

intanto segnalo che l’art. 8/9 lettera b del CCNL/2007 dispone:

per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.

In ogni caso si precisa che quando la scuola viene chiusa, non importa qual è il motivo, il docente non solo non ha nessun obbligo di servizio ma non deve neanche recuperare l’attività non prestata. Il motivo è molto semplice: la chiusura della scuola non dipende da lui.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”

Dovresti ricordarlo al Dirigente.

 

Accede alle selezioni per il corso di sostegno solo chi è in possesso di abilitazione all’insegnamento

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Priscilla - Io mi sono laureata (laurea quinquennale) in Architettura nel 2000 ed ho preso l’abilitazione alla professione di architetto nel 2001.Sono iscritta nelle graduatorie di III fascia.

Non sono riuscita a capire se io posso accedere ai corsi abilitanti per il sostegno oppure no.Vi ringrazio anticipatamente per la vs risposta.Saluti

Lalla - gent.ma Priscilla il requisito di accesso alle selezioni per il corso di sostegno è l’abilitazione all’insegnamento (nulla a che vedere con l’abilitazione professionale), come indicato nel dm n. 312 del 16 maggio 2014 art. 2 “L’accesso ai suddetti percorsi è riservato ai docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi compresi, per i relativi  posti, i soggetti in possesso di titolo equivalente”.

Le abilitazioni sono

Laurea in Scienze delle formazione primaria (per la scuola dell’Infanzia e primaria);

– SSIS (per la scuola secondaria);

– COBASLID (per la scuola secondaria)

– Diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l’insegnamento dell’Educazione musicale o dello Strumento;

– Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002);

– Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012;

– Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 (esclusivamente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro);

– Sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004; O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001, ecc.)

– Titoli professionali conseguiti all’estero e riconosciuti abilitanti all’insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione;

– TFA – PAS e Diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/02 per la scuola dell’infanzia o Diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/02 per la scuola dell’infanzia e primaria.

Pertanto (a meno che tu  non sia in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02)  non potrai accedere al corso per l’a.a. 2014/15

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