Luigi – volevo in promosso ringraziarti per le illuminanti consulenze che offri a noi docenti smarriti nei meandri della oscura normativa scolastica. Detto questo ti pongo in breve i miei quesiti: sono stato immesso in ruolo il 1/09/2014 e sono in congedo per il primo anno del corso di dottorato fino al 31/08/2015….volevo chiederti se e’ possibile chiedere di frequentare il corso di formazione per i neo-assunti pur non avendo maturato i 180 giorni di servizio (poiche’ sarebbe utile ai fini del mio possibile progetto di ricerca)..e se al termine del dottorato, verosimilmente ottobre 2017, potro’ partecipare alla mobilità interprovinciale pur non avendo superato l’anno di prova.
Paolo Pizzo – Gentilissimo Luigi,
Richiamiamo di seguito la normativa che permette il rinvio dell’anno di prova per non aver raggiunto i 180 gg di servizio.
L’art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94 afferma che qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
L’art. 439 dello stesso decreto afferma che in caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
C’è quindi una differenza sostanziale tra il non superamento dell’anno di prova (esito sfavorevole della prova) e il non raggiungimento dei 180 giorni previsti che costituiscono il minimo di servizio che deve essere prestato.
In sintesi, dalla C.M. 1 agosto 1975, n. 219, prot. n. 3069, questa la differenza:
Per effetto del rinvio, disposto dall’art. 139 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, alle norme sugli impiegati civile dello Stato, e quindi anche del comma 3 dell’art. 10 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola volta; al termine del secondo anno, l’interessato, qualora non consegua, a causa dell’esito sfavorevole della prova, la nomina in ruolo , è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza con le modalità previste dall’art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. In caso di dispensa dal servizio, l’interessato ha diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.
La prova è invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.
Pertanto, il tuo anno di prova sarà rinviato fino al termine del dottorato di ricerca.
Il rinvio sarà una giusta causa in quanto il periodo di congedo per dottorato non è utile al raggiungimento dei 180 gg.
Si precisa che non esistono deroghe allo svolgimento del corso di formazione in assenza del requisito dei 180 gg, cosa possibile e prevista espressamente solo per i congedi di maternità.
In ultimo, ricordo che l’anno di prova non è legato alla domanda di mobilità (se non per un eventuale passaggio di ruolo) e quindi si può effettuare la scelta della sede definitiva e gli anni successivi chiedere eventuale trasferimento anche senza aver superato l’anno di prova.