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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Congedo parentale: la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro

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Ilaria Maria – ho ricevuto proprio oggi un incarico sino al 21 dicembre. Oggi stesso ho preso servizio e ho fatto richiesta di astensione facoltativa della quale fino a oggi avevo usufruito di soli 6 giorni. Ho chiesto di iniziare già da lunedì prossimo e il preside mi ha negato la richiesta dicendo che deve necessariamente esserci un preavviso di 15 giorni. Io non ho nessuno che mi tiene la bimba non posso iscriverla al nido solo per 15 giorni ne ho la possibilità economica per una baby sitter. Cosa posso fare? Necessità davvero questo preavviso? Se no, come posso dimostrarlo? Grazie attendo informazioni.

Paolo Pizzo – Gentilissima Ilaria Maria,

L’art. 12/7 del CCNL72007 dispone:

Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.

L’art 8 aggiunge:

In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

A parere di chi scrive la tua situazione rientra nel citato art 8.

Evidenzio inoltre come l’art 38 del Testo Unico 151/01 precisa che “Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo [congedo parentale] sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni “.


Compenso Esami di Stato insegnante di sostegno

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Mario - Buona sera gentilissimi Lalla e Paolo, sono un docente di materie letterarie iscritto nelle graduatorie di III fascia d’istituto. Lo scorso anno ho prestato una supplenza di sostegno in un istituto superiore e la preside mi ha assegnato dall’inizio dell’anno due classi quinte. Avendo tanti casi differenti e complessi col sostegno, io e altre colleghe siamo stati nominati per gli esami di maturità per accompagnare i nostri studenti.

Io sono stato sulle mie due classi quinte che facevano parte di un’unica commissione, partecipando agli scritti e agli orali di tutti i ragazzi certificati che sono stati seguiti durante l’anno e quindi anche durante gli esami di maturità

… Ad agosto mi è arrivato il compenso forfetario del Decreto 24 maggio 2007 e mi aspettavo il doppio compenso, data la nota prot. n. 4901 del 24 luglio 2014. Oggi sono andato dalla DSGA della scuola, che è anche una sindacalista. Ho esposto il mio dubbio e mi ha risposto che il compenso doppio è solo per gli interni e non per i docenti di sostegno.

E’ possibile tutto ciò? Non ho ricevuto la stessa nomina e non ho presieduto duranti gli esami come altri colleghi che erano su due classi?

Spero che possiate darmi una risposta più concreta e dettagliata rispetto alla DSGA che mi ha lasciato davvero perplesso, dopo aver lavorato un anno in questa scuola senza problemi e dopo aver dato l’anima alla scuola e a chi ne faceva parte! Siete bravissimi e vi seguo sempre. Grazie in anticipo, a presto. Cari saluti

Lalla – gent.mo Mario, la risposta del DSGA ha una sua logica. La nota del 24 luglio 2014 si riferisce esplicitamente ai compensi dei commissari interni.

Come considerare l’insegnante di sostegno? Si tratta di un esperto esterno, nominato esclusivamente per l’assistenza all’alunno h. Puoi leggere in proposito il

Contributo di Salvatore Nocera, responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale Esami di Stato II grado, compenso per assistenza gli alunni con disabilità

Tra l’altro il docente di sostegno, se ne ricorrono le condizioni, può anche essere nominato come commissario interno, quindi non è possibile assimilare la funzione svolta quale assistente nominato dalla commissione con quella di commissario interno. Docente di sostegno ed esame di stato

Naturalmente la decisione di emanare o meno questo pagamento non dipende dal singolo DSGA, per cui il lavoro da te svolto sarà sicuramente apprezzato nell’ambito del contesto scolastico in cui operi, ma purtroppo non valorizzato dal Ministero.

Certificazione competenze lingua. Enti certificatori

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Lina - Sono una docente abilitata inserita nelle graduatorie ad esaurimento nelle classi di concorso A048 e A017, ho una conoscenza della lingua inglese per il livello B2/2 attestata dalla scuola d’Inglese EF ma vorrei conseguire la certificazione di cui all’oggetto per il livello C1. Mi servirebbero degli input per capire a quale Ente Certificatore rivolgermi soprattutto in termini economici e di riconoscimento dal MIUR al fine di acquisire il punteggio . Grazie, Saluti

Lalla - gent.ma Lina, il Ministero aggiorna periodicamente l’elenco degli enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico. L’ultimo risale a giugno 2014. All’interno della pagina che ti segnalo sono indicati anche i decreti precedenti, per cui hai l’elenco completo e aggiornato.

Miur aggiorna elenco enti certificatori competenze in lingua straniera del personale scolastico

Stipendio supplenti: emissione speciale il 14 novembre. Quando riceverò i soldi?

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Alessandro – sono un docente precario attualmente in servizio su una maternità. Vorrei far presente che l’emissione speciale di cui il sistema noi pa parlava, prevista per il 14 novembre, non è stata fatta. Ho sentito la mia segreteria scolastica per il prestato servizio e mi hanno detto che lo hanno fatto nei tempi previsti. Sapete qualcosa? Grazie. Cordialità.

Lalla – gent.mo Alessandro, l’emissione speciale del 14 novembre 2014 è stata disposta, come da avviso MEF .

Questo purtroppo non vuol dire che tutti i supplenti temporanei, in attesa di stipendi arretrati, riceveranno il compenso, nonostante le scuole abbiano ricevuto in accredito le somme necessarie. Le scuole hanno i soldi per pagare le supplenze

Bisogna inoltre dire che all’emissione speciale non corrisponde direttamente l’accredito dello stipendio (cioè era impossibile che ieri tu ricevessi la somma spettante). Di solito tra la disposizione dell’emissione e l’accredito passa una settimana circa.

Se la segreteria ti ha assicurato di aver eseguito tutte le operazioni possibili in tempo, hai buone speranze di poter ricevere presto l’accredito.

Permessi L. 104/92: Documentazione e pretese del Dirigente

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Giuseppina – usufruisco della legge 104 per assistere mia cognata,senza genitori e non sposata. Mio marito,per motivi di lavoro non può occuparsi di lei. La mia preside mi chiede: stato di famiglia di mia cognata,dichiarazione di mio marito  originale o copia autentica del provvedimento. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giuseppina,

Il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D.Lgs 151/2001, dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24) e dal d.lgs. n. 119/2011 dispone che la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa, dall’altro ha posto la limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado.

Data la regola generale, la legge ha però previsto un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, stimando eccessivamente onerosa o impossibile l’opera di assistenza a causa dell’età non più giovane o della patologia del famigliare, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado.

Il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”; art. 78 c.c.: “L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”).

In base alla legge:

  • sono parentidi primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
  • sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
  • sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
  • sono affinidi primo grado: suocero/a, nuora, genero,  Patrigno e matrigna, con figliastri;
  • sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
  • sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.

Si precisa quindi che il cognato rientra a tutti gli effetti tra i beneficiari dei permessi.

Per usufruire dei diritti i familiari devono far pervenire all’Ufficio di appartenenza la seguente documentazione:

  • certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile;
  • dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.

Inoltre, a corredo dell’istanza, l’interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

  • il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
  • il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
  • il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela dei disabile;
  • il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

A seguito dell’accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell’amministrazione.

Detto questo, la legge (né le circolari esplicative) non dispone che per fruire dei permessi sia necessario dimostrare che gli altri parenti non possano, per motivi oggettivi, occuparsi del disabile. Pertanto lo stato di famiglia di tua cognata e la dichiarazione di tuo marito sono richieste che non rientrano tra quelle contemplate dalla legge.

Giova infatti ricordare che in base alla legge viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito.”(così il Consiglio di Stato, nel parere n. 5078 del 2008).

Ricovero del figlio: quali permessi per il docente?

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Rosa – Buon giorno, sono un’insegnante di ruolo della scuola primaria, mia figlia di 6 anni in seguito ad un pronto soccorso è stata ricoverata al Bambin Gesù. Lunedì dovrò comunicare in segreteria la mia assenza, cosa devo prendere? Malattia figlia, motivi personali, ferie..? Grazie per la sua attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rosa,

è possibile  fruire di 5 giorni per malattia del figlio dai 4 anni fino agli 8 anni del figlio (5 giorni per ogni anno). Tali giorni, però, non sono retribuiti anche se riconosciuti nell’anzianità di servizio.

Se vuoi invece ricorrere a permessi retribuiti: puoi richiedere, senza preavviso visto il carattere dell’urgenza, fino a 3 gg di permessi retribuiti per motivi personali e familiari a cui si aggiungono altri 6 gg di ferie se presi con le stesse motivazioni

Supplenze ATA III fascia saranno fino ad avente diritto fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive

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Salvo – Volevo chiedere Visto il ritardo nella pubblicazione definitiva della graduatoria 3 fascia ata , le scuole dovranno comunque convocare gli aventi diritto dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva. attendo una vostra risposta grazie.

Lalla - gent.mo Salvo, la risposta è affermativa. Nulla cambia rispetto alle modalità con cui si procede rispetto all’attribuzione delle supplenze.

In base alla nota dell’08 settembre 2014 le supplenze conferite in questo periodo da III fascia

e al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola.

sono fino ad avente diritto. Ciò vale "

Nelle more della pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive di III fascia valide per il triennio 2014/2016" Supplenze Ata. Contratti da graduatorie di istituto terza fascia sono fino ad avente diritto

Questo modo di agire crea parecchi problemi.

Il Ministero infatti autorizza alla stipula di contratti “fino all’avente diritto”, che durano anche mesi, e non chiarisce aspetti che non sono regolati dal CCNL, come quello delle assenze per malattia Assenze per malattia insegnanti e Ata con contratto fino ad avente diritto: quali regole?

La FLC CGIL aveva chiesto il ritiro della nota, ma riteniamo che per l’a.s. 2014/15 la normativa non sarà modificata.

La nuova tempistica di pubblicazione delle graduatorie di istituto ATA terza fascia

Personale ATA terza fascia: non vengono confermate automaticamente le sedi del precedente triennio

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Laura - sono preoccupatissima, per problema di collegamento internet non sono riuscita entro le 14 di oggi ad inserire le sedi ata, siccome avevo già presentato domanda nel triennio precedente, rimangono le sedi espresse nel triennio precedente o ormai sono fuori dalle graduatorie ????? Attendo vostre notizie. Grazie

Lalla – gent.ma Laura, è escluso che siano confermate le sedi scelte nel precedente triennio (queste ultime infatti saranno valide solo fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive per il triennio 2014/17 – leggi Supplenze ATA III fascia saranno fino ad avente diritto fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive ) in quanto il dm n. 717 del 05 settembre 2014 esprime chiaramente "Anche gli aspiranti già inclusi, ai sensi del dm n. 104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, devono necessariamente inviare una nuova istanza (allegato D3) di scelta delle istituzioni scolastiche per essere inclusi nelle nuove graduatorie di cui al presente decreto."

Da quello che dici – mancanza del collegato internet – nel tuo caso si tratterebbe di una situazione individuale. A livello generale noi abbbiamo segnalato questo

Graduatorie ATA terza fascia: mancato inoltro modello D3. Tutto perduto?


Congedo straordinario e ricovero del disabile. Eccezioni. Proroga supplenza e rientro dopo il 30 aprile

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Roberto – Sono un insegnante di ruolo in due classi prime di  scuola primaria in congedo straordinario dal 15/9/2014  al 31/3/2015 per  assistenza alla moglie. Probabilmente mia moglie sarà ricoverata a tempo pieno  nel mese di gennaio 2015 per effettuare un trattamento riabilitativo di circa un  mese o un mese e mezzo. Presumo che dovrò interrompere il congedo straordinario  e chiedere un altro tipo di congedo per non far perdere la continuità alla  supplente. Anche se cambio il tipo di congedo è fatta salva la  continuità della supplente? Quando potrò rientrare in servizio senza avere  l’obbligo delle classi  e degli scrutini che saranno di competenza della  supplente? Devo per forza rientrare in servizio dopo il 30 aprile 2015 o basta  che la supplente abbia fatto 150 giorni di servizio, comprese le vacanze  natalizie, a partire dal 15/9/2015 per essere titolare delle classi fino alla  fine dell’anno scolastico e permettere a me di rientrare prima del 30 aprile  2015 senza l’obbligo delle classi e degli scrutini?.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Roberto,

ti segnalo che la circolare INPS n. 32 del 6 Marzo 2012 precisa:

la nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.

  • I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
  • gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.

Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).

Anche se la FP non precisa quest’ultimo punto in nessuna circolare, tale aspetto, precisato invece dall’INPS, dovrebbe ritenersi valido per tutti i lavoratori (anche del pubblico impiego) perché diretto ad una maggiore assistenza del disabile.

Detto questo,  si precisa che anche se dovessi cambiare tipologia di congedo, al supplente già in servizio spetterà la proroga della supplenza ai sensi dell’art. 7/4 del DM 131/07, purché però tu non rientri mai in classe tra un’assenza e un’altra.

In ultimo, affinché tu rimanga a disposizione della scuola e non possa più far rientro in classe, devi effettuare un’assenza di almeno 150 gg o 90 (se classi terminali) e rientrare dopo il 30 aprile.

La guida.

Concorso 2015 insegnanti: possono partecipare i laureandi?

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Sono uno studente specializzando in Storia e Critica dell’Arte. Vorrei conoscere il termine ultimo per presentare la domanda di ammissione al concorso per diventare docenti, di settembre 2015. E se posso inviare domanda prima di aver conseguito la laure magistrale, in procinto di conseguirla ovviamente prima di settembre 2015. Grazie

Lalla - gent.mo, al momento non c’è ancora il bando, per cui non esiste neanche la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per accedere al ruolo di insegnante.

Nel documento La Buona Scuola – presentato dal Governo Renzi il 3 settembre, sottoposto ad una consultazione pubblica per due mesi e che la prossima settimana verrà presentato in versione rivista e corretta – il bando dovrebbe essere pubblicato tra marzo e aprile. Le prove però potrebbero svolgersi qualche mese dopo, in quanto bisogna attendere la conclusione dei corsi di abilitazione per la scuola secondaria (TFA secondo ciclo), per i quali il termine ultimo di chiusura è posto al 31 luglio 2015.

In questo articolo è possibile leggere quali sono, secondo il Ministero, le categorie a cui è riservato l’accesso al concorso.

Concorso a cattedra docenti 2015. Bando tra marzo ed aprile, chi potrà partecipare?

Come vedi l’abilitazione all’insegnamento è ritenuto indispensabile, tranne per i laureati entro a.a. 2001/02, che hanno maturato un preciso diritto a partecipare.

Su questo aspetto sono ancora in atto dei ricorsi. Concorso a cattedra 2015: sbarramento a.a. 2001/02 per i non abilitati. Ma i ricorsi… , per cui non è possibile dire oggi quale sarà la decisione finale del Ministero.

Docenti di ruolo, graduatoria interna e punteggio per coniuge e figli maggiorenni

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Graziana  – Vorrei sapere se il punteggio di ricongiungimento al coniuge cessa di esistere al compimento della maggiore età del figlio: quindi io perderò i punti (6 + 3) di esigenze di famiglia quando mia figlia, nata il 23.12.98, compirà 18 anni? Le sembrerà una preoccupazione troppo in anticipo ma nella  mia scuola siamo due docenti con un solo punto di differenza e questo significherebbe per me la perdita della cattedra. La ringrazio se avrà il tempo di rispondermi.

Paolo Pizzo – Gentilissima Graziana,

L’attuale tabella di valutazione delle esigenze di famiglia per i trasferimenti/graduatorie interne di istituto dispone:

  • Punti 6 per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli
  • Punti 4 per ogni figlio di età inferiore a sei anni
  • Punti 3 per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.

Per il punteggio relativo alla graduatoria interna d’istituto è uitle precisare quanto segue:

I punti 6 per ricongiungimento al coniuge spettano, a differenza di ciò che avviene con i trasferimenti a domanda, quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare  non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

Il punteggio per i figli vale sempre.

Si precisa che i punteggi sono separati.

Pertanto, i 6 pp per il coniuge ti spetteranno esclusivamente se quest’ultimo risiede nello stesso comune in cui è ubicata la tua scuola (o comune viciniore alle condizioni dette), mentre il punteggio per i figli vale sempre.

Ora, per ciò che riguarda l’età e quindi il punteggio per il figlio fino a 18 anni, i 3 pp spettano anche per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento (vale anche per la graduatoria interna di istituto). Quindi, per questo anno, spetteranno i 3 pp. per i figli che compiono 18 anni fino al 31/12/2015 ovvero tra il 1/1/2015 e il 31/12/2015.

Mi pare di capire che tua figlia compirà 18 anni il 23/12/2016, quindi avrai i 3 pp sia questo anno scolastico (2014/15) sia il prossimo (2015/16), in quanto i 18 anni li compie entro il 31/12/2016.

Quelli per il coniuge li avrai fin quando il suo comune di residenza e quello della tua scuola coincideranno.

Congedo parentale al 30% o senza retribuzione è valido ai fini del punteggio. Chiarimenti.

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Anna  – sono una docente precaria con contratto fino al 30 Giugno. A dicembre per motivi familiari dovrò assentarmi da scuola per una settimana ed avendo una bimba di quasi 4 anni ricorrerò all’astensione facoltativa. Due domande: per percepire in quei giorni il 30% dello stipendio devo considerare il mio reddito presunto lordo del 2014 (so che deve risultare inferiore a 16.000 euro)? Nel caso in cui non dovessi aver diritto al trattamento economico la segreteria mi ha informata che si interromperà il servizio perchè non vengono versati i contributi. Io credo che non sia così ma non sono riuscita a trovare conferma di ciò. Mi potresti cortesemente fornire riferimenti precisi? Grazie infinite, un caro saluto .

Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,

dal giorno successivo al compimento del terzo compleanno e fino agli otto anni (compreso il giorno dell’ottavo compleanno), fermo restando la retribuzione per intero per i primi 30 giorni, qualora non siano stati fruiti nei primi 3 anni di vita del bambino, il congedo parentale per qualunque periodo residuo o gli eventuali ulteriori periodi eccedenti i 6 mesi (fino ad un massimo di 10 o 11 mesi previsti dalla legge), comunque computati nell’anzianità di servizio ma che comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, sono remunerati solo con l’indennità del 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo. Per l’anno 2014 è pari a 16.294,85, circolare INPS 44/2014, in caso contrario non sono retribuiti.

In tal caso il dipendente dovrà rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 nella quale attesti, sotto la sua responsabilità, che il reddito imponibile percepito nell’anno di riferimento non superi il predetto limite. Nessuna indennità se si supera il limite reddituale.

Per calcolare l’indennità del 30% si prende in considerazione la retribuzione del periodo mensile scaduto e immediatamente precedente ogni periodo di astensione richiesto, anche in via frazionata.

Pertanto, va dichiarato il reddito individuale presunto riferito all’anno in corso, con necessità di dichiarazione definitiva, ai fini degli eventuali conguagli, alla scadenza dei termini per la denuncia dei redditi.

Per reddito individuale del dipendente si intende il reddito lordo imputabile esclusivamente al dipendente che usufruisce del congedo, escludendo il reddito degli altri componenti la famiglia, e comprensivo di tutte le fonti di reddito ad esclusione della prima casa, del TFR e delle relative anticipazioni, di emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata, di redditi esenti o già tassati alla fonte.

Il reddito si intende al lordo di qualsiasi detrazione (oneri deducibili) e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi fruiti senza diritto a trattamento economico sono coperti contribuzione figurativa fino al 200% dell’assegno sociale INPS con possibilità di integrazione volontaria per la parte di retribuzione eccedente.

Si precisa, per la scuola, che i periodi di congedo parentale parzialmente retribuiti o non retribuiti sono validi ai fini del punteggio per tutte le graduatorie in quanto si computano nell’anzianità di servizio, mentre riducono le ferie e la tredicesima mensilità (art. 34/5 del T.U. 151/01).

 

 

Supplenze ATA: la procedura per la nomina dei supplenti

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SCUOLA – Gentili consulenti,
La mia richiesta è questa: quando nominiamo dalla graduatoria d’istituto un ATA dobbiamo, ovviamente, scorrere in sequenza le tre fasce: la prima, la seconda e la terza. Il quesito verte sulla prima fascia ed è questo.
E’ vero che dobbiamo, prima di nominare, fare un controllo incrociato che proviene dalle nomine fatte dalle Graduatorie permanenti cioè vedere quali sono stati i nominati da queste graduatorie?
Domandare all’Ambito Territoriale di competenza quali ATA hanno scelto le 18 ore al posto delle 36 offerte e quindi eliminarli dalla possibile nomina proveniente dalla graduatoria d’istituto?
Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA. Per il personale ATA valgono le stesse regole previste per i docenti per quanto riguarda: possibilità di utilizzare la delega, diritto al part-time, completamento di orario, priorità nella scelta della sede, ecc.

In riferimento all’art. 4 del D.M. del 13 giugno 2007, L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Pertanto una volta effettuati i relativi controlli sulle nomine attuate dall’Ufficio Scolastico Territoriale da graduatorie permanenti, bisogna riconvocare solo gli aspiranti che al momento della nomina non hanno potuto scegliere un posto intero (36 ore settimanali).

Inoltre si ricorda che: Ai sensi dell’art.7, comma 2 del Regolamento delle supplenze di cui al DM 131/2007, le scuole devono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma 2, del Regolamento.

Graduatorie III fascia ATA: il titolo d’accesso per cuoco. “I 30 giorni di servizio presso una scuola parificata sono validi come modalità di accesso “Y”?

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SCUOLA – Attestato di qualifica ai sensi dell’art. 14 Legge 845/78 con 3 anni di frequenza conseguito come commis da cucina è valido per l’accesso al profilo di cuoco? I 30 giorni di servizio presso una scuola parificata è valido come accesso "Y"? Ringrazio e porgo distinti saluti. La Dirigente Scolastica

di Giovanni Calandrino – Gentile DS, il solo titolo d’accesso al profilo professionale di CUOCO è il diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
I 30 GG. DI SERVIZIO PRESSO UNA SSCUOLA PARIFICATA E’ VALIDO COME ACCESSO "Y" ? Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato.

Graduatorie III fascia ATA: valutazione ECDL – PEKIT – Attestato di qualifica professionale

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SCUOLA – Gentile Redazione, dovendo valutare i vari titoli informatici per il profilo di assistente amministrativo tabella A/1 DM 717in possesso di un aspirante, si chiede se la valutazione di seguito riportata per il medesimo candidato è corretta;

1) Attestato di qualifica professionale "operatore computer" art. 14 L. 845/78 = Punti 1,50;
2) Certificazione informatica PEKIT = Punti 1,20;
3) Certificazione ECDL = Punti 1 (valutata secondo il punto 4 tabella A/1 e dalla nota 6 della medesima tabella.
Per un Totale di PUNTI 3,70
Si precisa inoltre che la medesima certificazione Pekit, è stata valutata anche per il profilo CS = Punti, 0,60
Nel ringraziare si resta in attesa di una Vs. risposta

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, si ricorda che:
Attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845/1978:
Ai fini della valutazione, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio, in tal senso sono valutabili quegli attestati dove sul piano di studi si fa diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.
Il piano di studi, quindi oltre a essere obbligatorio, è fondamentale per stabilire la corretta valutazione o meno dell’attestato.

Per quanto riguarda la doppia valutazione delle “Certificazioni informatiche e digitali”, a parere dello scrivente non è possibile valutare due volte dei titoli della stessa tipologia richiamati in punti DIFFERENTI della tabella di valutazione.

È consono valutare un solo titolo, il più favorevole ovvero il titolo che attribuisce un punteggio più alto.

Infine, si ricorda che per il profilo professionale di collaboratore scolastico sono oggetto di valutazione anche le “Certificazioni informatiche e digitali”.


Graduatorie III Fascia ATA: i contratti di collaborazione continuativa non sono validi ai fini del calcolo del punteggio

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Massimo – Gentilissimi, Ho presentato la domanda per la terza fascia nella provincia di Bari, la scuola capofila mi ha chiamato per dirmi che i contratti di collaborazione continuativa non sono validi ai fini del calcolo del punteggio e le idoneità ai tre concorsi da me sostenuti non sono da prendere in considerazione. Lavoro da 18 anni presso un ente di ricerca statale con contratto a tempo determinato (art. 5) e ho 10 anni circa di contratti di collaborazione (co.co.co). Come mai l’obiezione è stata sollevata questa volta e non le precedenti, visto che è la terza volta che presento la domanda? É corretto o no la loro interpretazione della normativa. Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile Massimo, i servizi prestati con contratti co.co.co. non sono oggetto di valutazione, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Per quanto riguarda la corretta valutazione all’Idoneità a concorso pubblico, si ricorda che:

Si valuta l’Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo (in carriere, settori corrispondenti, attinenti al profilo professionale scelto). La partecipazione, la vincita e la successiva IDONEITÀ alla graduatoria finale per l’assegnazione di posti pubblici.
Si valuta una sola idoneità:
Per AA => PUNTI: 1
Per AT/CO/IF/GA/CR => PUNTI: 2
Per CS => PUNTI: 0

Per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO fare riferimento:
Al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 [Parti IV, V e VI]; (http://www.uilcfs.it/public/leggi/DPR3-57/DPR3-57_4-5-6.htm)
Alla Legge 193 del 10 aprile 1964. (http://www.giustizia-amministrativa.it/iper/193-1964.htm)

Graduatorie III fascia ATA: la laurea triennale è valutabile come altro titolo per la graduatoria di CS?

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SCUOLA – spett.le Redazione poniamo alcuni quesiti per la valutazione delle domande ATA:
1. E’ valutabile per AA e AT il servizio prestato su progetto presso l’Ospedale "San Raffaele " di Milano in qualità di ricercatore?

2. La laurea triennale è valutabile come altro titolo per la graduatoria di CS?
Si ringrazia per la disponibilità
Distinti saluti

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, il servizio prestato su progetto presso l’Ospedale "San Raffaele " di Milano non è valutabile perché non è un servizio prestato alle DIRETTE DIPENDENZE delle Amministrazioni Statali o EE.LL.

La laurea triennale è valutabile come altro titolo per la graduatoria di CS? La risposta è negativa. È valutabile il solo titolo d’accesso, le eventuali qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali e socio – sanitari rilasciati dalle Regioni e ancora, le possibili certificazioni informatiche e digitali.

Graduatorie III fascia ATA: equipollenza/equivalenza titolo d’accesso conseguito all’estero

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SCUOLA – Abbiamo ricevuto una domanda per le graduatorie ATA di una persona che ha conseguito il diploma del Liceo in Albania, è valutabile? e se si a quanto? Grazie La Segreteria

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, ai fini dell’accesso il titolo di studio conseguito all’estero deve essere dichiarato equipollente o equivalente per poter essere valutato.

E’ necessario che il procedimento per il riconoscimento dell’equipollenza/equivalenza sia iniziato entro i termini di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria di III fascia (8 ottobre 2014). In tal caso, nelle more dell’adozione del provvedimento di equipollenza/equivalenza, il candidato è incluso con riserva.

In dipendenza di quanto sopra, per l’attribuzione del punteggio si fa riferimento all’Allegato A – DM 716/2014 (Tabella valutazione titoli).

Graduatorie III fascia ATA: il diploma di Laurea in Sc. e Tecn. Arte, Sp. e Moda non è valutabile come titolo d’accesso nella graduatoria di guardarobiere

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SCUOLA – Si desidera sapere se il Diploma di Laurea in Sc. e Tecn. Arte, Sp. e Moda è valutabile come titolo d’accesso nella graduatoria di guardarobiera. Grazie e buon lavoro di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, la risposta è … Continua a leggere

Graduatorie III fascia ATA: la valutazione del servizio VFB e l’eventuale preferenza attribuibile

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SCUOLA – Con la presente si chiede un chiarimento circa la valutazione o meno per:
– preferenza T: Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
– servizio come "volontario in ferma" svolto da marzo 2006 a marzo 2007 (12 mesi cioè 0,60 punti) anche se svolto dopo il 31/12/2005.
Si deve valutare solo la preferenza o anche il servizio? Grazie e distinti saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, il servizio prestato come Volontario in Ferma Breve è oggetto di valutazione come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali e pertanto valutato come segue:

per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05

Inoltre tale servizio se prestato senza demerito al termine della ferma o rafferma da diritto alla preferenza T (SEZIONE F1 – TITOLI DI PREFERENZA).

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